Ordinanza 18 novembre 2024
Massime • 1
La notificazione del ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. ha efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., in quanto tale procedimento rientra nella categoria dei giudizi conservativi (al pari dell'accertamento ex art. 696 c.p.c.), in quanto funzionale alla raccolta di elementi informativi al fine di propiziare una conciliazione preventiva ovvero di dissuadere dall'intraprendere una lite, e per la sua ammissibilità, peraltro, è necessario che la parte ricorrente evidenzi il rapporto di strumentalità rispetto all'accertamento del credito derivante dalla mancata o inesatta esecuzione di un contratto o da un fatto illecito, ossia l'esistenza della lesione di un diritto, oggetto di accertamento da parte dell'ausiliario del giudice, che si intende tutelare in sede di cognizione in caso di mancata conciliazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 18/11/2024, n. 29643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29643 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura di Stato, domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - controricorrente – ricorrente incidentale - per la cassazione della sentenza n. 303/2020 della CORTE d'APPELLO di Perugia pubblicata il 23.6.2020; Pag. 1 di 10 Numero registro generale 3419/2021 Numero sezionale 2814/2024 Numero di raccolta generale 29643/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del dal Consigliere dott. ER SI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. BE GI convenne dinanzi al Tribunale di Perugia, con atto di citazione notificato il 15.2.2016, il Ministero della Salute per sentire pronunciare sentenza di condanna al risarcimento del danno causato da una epatopatia cronica HCV contratta a seguito della somministrazione di immunoglobuline antitetaniche avvenuta il 15.7.1982, a seguito di intervento chirurgico per frattura della spalla destra patita in occasione di una caduta unitamente ad una ferita lacero contusa al capo. 2. Rigettata dal Tribunale di Perugia la domanda per il decorso della prescrizione quinquennale nei confronti del Ministero convenuto, data l'irrilevanza ai fini interruttivi del ricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ. promosso dall'attore, la Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata disattesa l'eccezione di prescrizione svolta dal Ministero, rigettava nel merito la domanda svolta, compensando per 2/3 le spese di entrambi i gradi e ponendo il residuo a carico dell'appellante, sulla base dei seguenti rilievi: I - quanto al corso della prescrizione quinquennale, a decorrere dalla data di presentazione della domanda ex lege 210/1992 (15.5.2008), l'avvio da parte del BE del procedimento ex art. 696-bis cod. proc. civ. con ricorso depositato il 9.11.2010 aveva determinato l'interruzione della prescrizione fino alla chiusura, avvenuta il 12.1.2012, del procedimento di reclamo avverso il provvedimento di rigetto;
di qui la tempestività dell'azione di condanna promossa con atto di citazione notificato il 15.2.2016; II - ferma sul piano della colpa omissiva del Ministero convenuto la conoscenza a far data dal 1978 della possibilità di veicolazione di infezioni per effetto della somministrazione di sangue infetto ed incontestato che nel 2004 fosse stata accertata a carico dell'attore la positività al virus HCV, doveva escludersi il nesso causale tra la somministrazione avvenuta nel 1982 e l'accertata infezione, nonostante il riconoscimento in favore dell'attore dell'indennizzo ex lege 210/1992 da parte del Tribunale di Perugia – sez. lavoro con sentenza n. Pag. 2 di 10 Numero registro generale 3419/2021 Numero sezionale 2814/2024 Numero di raccolta generale 29643/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 598/2014 (confermata dalla medesima Corte – sezione lavoro con sentenza n. 5/2016); III- data la diversità della causa petendi e del petitum tra i due giudizi, per essere quello ex lege 210/1992 totalmente svincolato dall'accertamento della colpa e dalla domanda di risarcimento del danno, non poteva invocarsi l'effetto del giudicato intervenuto in tema di indennizzo, fermo restando che in sede lavoristica il nesso di causa era stato accertato secondo il parametro di «elevato grado di probabilità» del tutto diverso da quello del «più probabile che non» applicabile in sede civile;
IV- ferma la non vincolatività dell'accertamento svolto in sede lavoristica, il nesso di causa tra la somministrazione del derivato del sangue e l'epatopatia riscontrata doveva escludersi in ragione dell'avvenuta inoculazione per via intramuscolare e non endovenosa sulla base della letteratura scientifica riportata dal C.T.U.; V- alla bassa probabilità dell'infezione per via intramuscolare doveva aggiungersi l'impossibilità di escludere altri fattori alternativi dato il lungo silenzio tra la somministrazione e i primi rilievi di alterazioni (circa venti anni) ed il patimento di un trauma cranico commotivo risalente al 1960, rispetto al quale il BE non ricordava i trattamenti ricevuti. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre il BE, sulla base di quattro motivi. Risponde con controricorso il Ministero della Salute, il quale a sua volta propone ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.
1. cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. Con memoria del 30.7.2024 si è costituita TI AN quale erede universale di EL GI deceduto l'8.4.2024. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. Pag. 3 di 10 Numero registro generale 3419/2021 Numero sezionale 2814/2024 Numero di raccolta generale 29643/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 Il ricorrente censura la decisione di appello laddove ha escluso l'esistenza del vincolo del giudicato, derivante dal contenzioso svolto in sede lavoristica al fine del riconoscimento dell'indennizzo ex lege 210/1992, sull'erroneo presupposto della diversità dei due procedimenti con la conseguente libera valutabilità della C.T.U. svolta nella diversa sede processuale. Per contro, oltre all'identità delle parti e del petitum, ricorre la stessa causa petendi, ossia il fatto costitutivo della pretesa, dovendo aggiungersi in sede civile la verifica del profilo di responsabilità per la colpa omissiva in tema di farmacovigilanza. Del tutto inconferente, inoltre, era il diverso livello di apprezzamento della relazione causale fatta nella sede lavoristica in termini di «elevato grado di probabilità» diverso da quello del «più probabile che non» applicabile in sede civile. Di là dalle sfumature linguistiche, secondo il ricorrente, oltre al profilo dell'idoneità lesiva (la relazione certa tra somministrazione del siero e l'insorgenza della patologia), nella pronuncia passata in giudicato erano state escluse, perché non provate, vie di contagio alternative ed era stato accertato che il BE non apparteneva ad alcuna categoria a rischio, ricavandosi per via deduttiva che quella esaminata era stata l'unica via di contagio.
1.2. Il motivo è fondato. È principio consolidato presso la Corte di Cassazione che l'autorità del giudicato sostanziale operi soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il "petitum" e la "causa petendi", restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (v. Cass. 3 luglio 2024, n. 18232; 4 gennaio 2024, n. 211; 7 giugno 2021, n. 15817) Non è, tuttavia, dirimente quanto si legge nella sentenza impugnata a proposito della diversità di accertamenti compiuti nelle due sedi, posto che in quella civilistica la verifica del nesso di causalità fa il paio con quella relativa all'accertamento della colpa della P.A. in funzione della condanna al chiesto risarcimento del danno, mentre nel contenzioso ex lege 210/1992 l'indennizzo è diretto ad approntare un rimedio di tipo assistenziale per ragioni di solidarietà sociale del tutto estraneo al sistema della responsabilità civile. Detta Pag. 4 di 10 Numero registro generale 3419/2021 Numero sezionale 2814/2024 Numero di raccolta generale 29643/2024 puntualizzazione non coglie nel segno posto che l'identità del petitum, cui è Data pubblicazione 18/11/2024 subordinata l'autorità del giudicato, riguarda il bene della vita interessato dalla chiesta pronuncia, ossia il petitum mediato (v. Cass. 30 ottobre 2017, n. 25798; 22 settembre 2011, n. 19310; 3 agosto 2007, n. 17078; 21 giugno 2004, n. 11493), tant'è che il vincolo del giudicato sussiste anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo (v. Cass. 14 settembre 2022, n. 27103). Infatti, “Qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica (cioè, alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause), formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, benché il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (v. Cass. 24 gennaio 2024, n. 2387; 22 marzo 2024, n. 7834). In entrambi i giudizi il bene della vita oggetto di tutela è primariamente quello alla salute, sì che a poco rileva che quello lavoristico sia diretto all'erogazione di un indennizzo predeterminato per via legislativa in chiave di tipo assistenziale ed in sede civilistica si miri al risarcimento del danno, tanto più che quanto riconosciuto nel primo deve essere scomputato dall'eventuale risarcimento in virtù della “causa” del beneficio di legge (v. Cass., sez. un., 22 maggio 2018, nn. 12564, 12565, 12566, 12567). Ad ogni modo, a riprova della sovrapponibilità fra le due valutazioni, è stato ripetutamente affermato da questa Corte che “[i]n tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio promosso dal danneggiato contro il ministero della salute, l'accertamento della riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, compiuto dalla commissione di cui all'art. 4 l. n. 210 del 1992, in base al quale è stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal ministero, quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative di esso, ed il giudice Pag. 5 di 10 Numero registro generale 3419/2021 Numero sezionale 2814/2024 Numero di raccolta generale 29643/2024 deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, Data pubblicazione 18/11/2024 essendo la commissione organo dello stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso ministero” (v. Cass. 15 giugno 2018, n. 15734; 5 settembre 2019, n. 22183; 30 giugno 2020, n. 13008). Inoltre, sempre riguardo al parallelismo tra i due giudizi, è stato affermato che “In tema di danni da emotrasfusioni, la pronuncia di cessazione della materia del contendere, emessa nel giudizio intentato contro il ministero della salute per il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992, sul presupposto dell'accoglimento del ricorso amministrativo avverso il corrispondente diniego, ha efficacia di giudicato, circa la sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni praticate al paziente e la patologia dallo stesso contratta, nel successivo giudizio di risarcimento del danno promosso contro il ministero della salute, sussistendo l'identità di parti che costituisce presupposto indispensabile per la configurazione del fenomeno del giudicato esterno” (Cass., sez. III, 5 ottobre 2018, n. 24523). Da ultimo, mette conto evidenziare che in base ad un recente arresto delle Sezioni unite di questa Corte è stato affermato che “Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il giudicato esterno formatosi fra le stesse parti sul diritto alla prestazione assistenziale, ai sensi della l. n. 210 del 1992, fa stato quanto alla sussistenza del nesso causale tra emotrasfusione e insorgenza della patologia ed il giudice del merito è tenuto a rilevare -anche d'ufficio la formazione del giudicato, a condizione che lo stesso risulti dagli atti di causa” (v. Cass., sez. un., 6 luglio 2023, n. 19129). 2. Il Ministero della Salute in sede di ricorso incidentale lamenta la violazione degli artt. 2935, 2943 e 2947 cod. civ. unitamente all'art. 696-bis cod. proc. civ. in relazione alla decorrenza ed all'interruzione del termine di prescrizione. Il Ministero della Salute si duole per il rigetto dell'eccezione di prescrizione, accolta in primo grado, là dove la corte d'appello ha sostenuto che l'avvio da parte del BE del procedimento ex art. 696-bis cod. proc. civ. con ricorso depositato il 9.11.2010 avrebbe determinato l'interruzione del decorso della prescrizione fino alla definizione, avvenuta il 12.1.2012, del procedimento di Pag. 6 di 10 Numero registro generale 3419/2021 Numero sezionale 2814/2024 Numero di raccolta generale 29643/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 reclamo avverso il provvedimento di rigetto. Di qui la tempestività dell'azione di condanna promossa con atto di citazione notificato il 15.2.2016. Secondo il ricorrente incidentale il procedimento ex art. 696-bis cod. proc. civ. non sarebbe idoneo a determinare la sospensione o l'interruzione della prescrizione maturata il 19.5.2013 (cinque anni dalla presentazione dell'istanza per l'indennizzo ex lege 210/1992), in quanto il provvedimento conclusivo non contiene alcun giudizio sui fatti controversi e non pregiudica il diritto alla prova, sì che non può determinare l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. A sostegno del motivo il Ministero invoca Cass. 31 gennaio 2019, n. 2971. 2.1. Il motivo è infondato. Il Ministero della Salute ha articolato la sua doglianza sul rilievo che il provvedimento conclusivo del procedimento ex art. 696-bis cod. proc. civ. non contiene alcun giudizio sui fatti controversi e “non pregiudica il diritto alla prova”. Come già detto, il ricorrente incidentale invoca il dictum di Cass. 31 gennaio 2019, n. 2971, secondo cui “In tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento”. Tuttavia, il Ministero della Salute non ha considerato che il principio di diritto appena riportato, a tutela dell'assicurato, riguarda il corso della prescrizione ex art. 2952 cod. civ., la quale non esordisce per effetto della sola Pag. 7 di 10 Numero registro generale 3419/2021 Numero sezionale 2814/2024 Numero di raccolta generale 29643/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 presentazione del ricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ. Il terzo comma dell'art. 2952 cod. civ. detta una disciplina del tutto particolare per il decorso del termine di prescrizione, esigendo, sul fronte del diritto sostanziale che l'esercizio del diritto con effetti interruttivi avvenga con una “richiesta”, che deve essere manifesta (v. Cass. 31 gennaio 2019, n. 2971; 24 novembre 2007, n. 24733), e, sul fronte del diritto processuale con l'esercizio dell'azione, che non può identificarsi né con l'istituto del 696 cod. proc. civ. né con quello dell'art. 696- bis cod. proc. civ. La disciplina dettata riguarda non l'individuazione dell'atto interruttivo, ma il termine iniziale del decorso della prescrizione e, quindi, attiene ad un presupposto del tutto diverso da quello in esame. 2.2. In base all'art. 2943, comma primo, cod. civ. “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”. Secondo un costante orientamento di questa Corte, a cui deve essere data continuità, l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato. Qualora il procedimento si prolunghi oltre tale termine con autorizzazione al successivo deposito di una relazione integrativa, esso si trasforma in un procedimento atipico, con la conseguenza che la permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione non è più applicabile (v. Cass. 7 maggio 2020, n. 8637; 19 febbraio 2016, n. 3357; 20 aprile 2011, n. 9066; 8 agosto 2007, n. 17385; 16 marzo 2000, n. 3045; 24 febbraio 2000, n. 11087). Fermo restando che oggetto di impugnazione è il solo profilo relativo all'effetto interruttivo della prescrizione connesso all'avvio del procedimento ex art. 696-bis cod. proc. civ., diversamente da quanto lamentato dal Ministero della Salute, non è determinante il fatto che tale procedimento non si concluda con un giudizio in merito ai fatti controversi al pari di quanto si verifica all'esito del procedimento ex art. 696 cod. proc. civ.. Il procedimento di accertamento tecnico preventivo assolve ad una funzione conservativa “nella prospettiva della Pag. 8 di 10 Numero registro generale 3419/2021 Numero sezionale 2814/2024 Numero di raccolta generale 29643/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 successiva instaurazione del procedimento cognitivo per l'accertamento e la tutela del diritto fatto valere” (v. Cass. 7 dicembre 2017, n. 29420; 6 aprile 1999, n. 3294; 23 gennaio 1997, n. 696; 6 febbraio 1987, n. 1182; 7 ottobre 1980, n. 5383). Detto effetto conservativo vale anche per il procedimento ex art. 696-bis cod. proc. civ., poiché l'estensione dell'accertamento tecnico preventivo anche alla valutazione delle cause e dei danni relativi all'oggetto di verifica, come previsto dal comma secondo dell'art. 696 cod. proc. civ., a seguito della modifica disposta dall'art. 2, comma terzo, lett. e bis), n. 5.1), D.L. 35/2005 (convertito dalla l. 80/2005), fa venire meno ogni distinzione con la consulenza ex art. 696- bis c.p.c., divergendo solo nella funzione (la conservazione del diritto alla prova per il procedimento ex art. 696 cod. proc. civ.; la raccolta di elementi informativi al fine di propiziare una conciliazione preventiva ovvero dissuadere dall'intraprendere una lite per il procedimento ex art. 696-bis cod. proc. civ.) e nel presupposto di ammissibilità. A ciò s'aggiunga che ai fini dell'ammissibilità del ricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ. è necessario che la parte ricorrente, anche se in chiave deflattiva, evidenzi la strumentalità del rimedio (ossia della consulenza tecnica d'ufficio) rispetto all'accertamento del credito derivante dalla mancata o inesatta esecuzione di un contratto o da un fatto illecito, ossia l'esistenza della lesione di un diritto, oggetto di accertamento da parte dell'ausiliario del giudice, che si andrà a tutelare in sede di cognizione qualora non raggiunta la conciliazione. 3. L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale determina l'assorbimento del secondo, del terzo e del quarto motivo avanzati dal BE, con cui si lamenta (con il secondo ed il terzo) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. per l'omesso riconoscimento del nesso causale tra la somministrazione del siero antitetanico per via intramuscolare e l'insorgere dell'epatite e per l'operata inversione dell'onere della prova a carico del BE, nonché (con il quarto) l'omessa pronuncia sulla quantificazione dei danni da risarcire ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. Pag. 9 di 10 Numero registro generale 3419/2021 Numero sezionale 2814/2024 Numero di raccolta generale 29643/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 4. Accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto motivo e rigettato il ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti indicati, rinviando alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto motivo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte di Cassazione in data 10 settembre 2024. Il Presidente Dott. Raffaele Gaetano Antonio Frasca Pag. 10 di 10