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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/07/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1153/2023 RGCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS Consigliere rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avverso la sentenza n. 295/23 emessa dal Tribunale di Imperia, pronunciata in data 06.05.2023 ( e non 6.5.22), pubblicata l'8.5.23, all'esito del procedimento civile n. 2095/2019 r.g., promossa da:
Berna (Svizzera) 20.09.1964, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Parte_1
Macaluso e Renato Giannelli entrambi del Foro di Imperia, elettivamente domiciliata in Imperia Via Bonfante n.1 presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Macaluso
APPELLANTE contro
, Torino 15.11.64, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Cannata e Controparte_1
Ferruccio Cannata entrambi del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, C.so Monte Cucco 146 APPELLATO
avente a oggetto: proprietà
nella quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI :
PER L'APPELLANTE:
“ “Piaccia alla Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n.295/2023 resa dal Tribunale di Imperia e previa ammissione delle istanze istruttorie formulate in seconda memoria ex art.183 comma VI° c.p.c., istanza ribadita all'udienza del 31.01.2023 nanti il Tribunale di Imperia, reiterate in atto di appello ed in note ex art.127 ter c.p.c. del 20 marzo 2024 : [istante consistenti nell'ammissione della prova per interrogatorio formale dell'appellato, da trasformarsi in prova per testi in caso di negativa anche parziale, sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che almeno dal novembre dell'anno 2015 Controparte_1 ha parcato il proprio veicolo targato CS112WW ed ivi lo ha mantenuto in maniera continuativa sino alla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio 2) Vero che dal mese di dicembre dell'anno 2015 sino a tutto il gennaio 2019
ha consentito a ed al di lui figlio di posteggiare i veicoli targati TR26AEX e TR26AEX, Controparte_1 Controparte_2 nella posizione visibile nella fotografia prodotta come documenti da 8) a 13); 3) Vero che la presenza del veicolo targato CS112WW sull'aera antistante il fabbricato sito in Imperia Strada Colla n.77 a far data dal novembre 2015 ha reso più disagevole l'accesso all'area censita come mappale 1117, visibile nelle fotografie 6), 13), 15) e 16), impedendo di parcheggiare due veicoli, come avveniva prima del novembre 2015, rendendo disagevole anche ai fornitori di gas e legna l'effettuazione della manovra e rendendo altresì disagevole accedere al box pertinenziale di proprietà di Parte_1 (Indica a testi: residente in [...]; residente in [...]; Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
residente in Imperia C.so Allende n.18; residente in Chiusanico Via del Ponte n.23;
[...] Testimone_4 [...] residente in [...]) nonché per CP_2 Controparte_3 licenziamento di supplemento di CTU come richiesto all'udienza del 24.09.2021, avente ad oggetto la determinazione del c.d. canone figurativo avente ad oggetto un posto auto sito nella zona cittadina in cui si trova l'area controversa]
- dichiarare che l'area antistante il fabbricato denominato sito in Imperia Strada Parte_2
Colla n.77 avente una superficie di mq.45 circa, così come individuata nell'atto di vendita a ministero Notaio Rep. n.57769 del 12.06.1979 mediante il richiamo al tipo mappale di Persona_1 frazionamento a firma del Geom. di Imperia del 09.06.1979, costituente bene comune Persona_2 ovvero condominiale del condominio costituito dallo stabile censito in Catasto Fabbricati di Imperia Sezione PM foglio 5 mappale 1114, deve rimanere sgombra da veicoli o altri beni la cui presenza costituisca diuturna occupazione dell'area stessa;
- accertare e dichiarare che , almeno dal mese di ottobre 2015, occupa, in assenza Controparte_1 di qualsivoglia determinazione assunta dalla comunione, l'aera stessa mediante il proprio veicolo ovvero consentendo il parcamento di veicoli di terzi, lucrando su detta occupazione;
- dichiarare tenuto e quindi condannarlo ad astenersi dall'occupazione dell'area sia Controparte_1 con mezzi propri sia consentendo il posizionamento di mezzi di terzi;
- fissare ai sensi dell'art.614 bis c.p.c. la somma di denaro dovuta da per ogni giorno Controparte_1 di ritardo nel dare corso alla rimozione dei mezzi o di qualsivoglia altro bene mobile indebitamente posizionato sull'area nonchè la somma di denaro dovuta dallo stesso per ogni violazione o CP_1 inosservanza successiva;
- condannare al risarcimento di ogni danno patito da in ragione delle Controparte_1 Parte_1 condotte illecite aventi ad oggetto l'indebita occupazione dell'area, danno da liquidarsi anche in via equitativa mediante la determinazione del c.d. danno figurativo determinato in misura corrispondente al canone da corrispondersi per l'utilizzo dell'area stessa come zona di sosta e parcheggio. Vinte le spese ed i compensi professionali di ambo i gradi di giudizio, oltre accessori, nonché spese e compensi di consulenza tecnica di ufficio e di parte”.
PER L'APPELLATO
“Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- Nel merito ed in via principale: Rigettare l'appello proposto e confermare integralmente la sentenza n. 295/23 pubblicata in data 08.05.23 nella procedura RG 2095/19 radicata presso il Tribunale di Imperia Ai sensi di legge si dichiara che la presente costituzione non modifica il valore del procedimento e che non è dovuto contributo integrativo. Salvis iuribus.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18.09.2019, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio , in particolare, deducendo: - di essere comproprietaria, unitamente al Controparte_1 convenuto, di un'area pertinenziale antistante il fabbricato denominato ”, sito in Parte_2
Imperia, Strada Colla n. 77, avente una superficie di circa 45 metri quadrati, segnatamente indicata;
- che il aveva, tuttavia, occupato in maniera diuturna l'area comune, utilizzandola CP_1 stabilmente come parcheggio per veicoli propri e di terzi, e così impedendole di godere del bene comune nei medesimi termini, oltre a rendere disagevole l'accesso alla propria area esclusiva censita come mappale 1117, nonché al box pertinenziale di sua proprietà. L'attrice formulava, pertanto, segnatamente le seguenti domande: - a) dichiarare che l'area antistante il fabbricato denominato sito in Imperia Strada Colla n.77 avente una Parte_2 superficie di mq.45 circa, così come individuata nell'atto di vendita a ministero Notaio Per_1
Rep.n.57769 del 12.06.1979 mediante il richiamo al tipo mappale di frazionamento a firma
[...] del Geom. di Imperia del 09.06.1979, costituisce bene comune ovvero condominiale Persona_2 del condominio costituito dallo stabile censito in Catasto Fabbricati di Imperia Sezione PM foglio 5 mappale 1114; - b) dichiarare che detta area deve rimanere sgombra da veicoli o altri beni la cui presenza costituisca diuturna occupazione dell'area stessa;
- c) accertare e dichiarare che CP_1
almeno dal mese di ottobre 2015 occupa, in assenza di qualsivoglia determinazione assunta
[...] dalla comunione, l'aera stessa mediante il proprio veicolo, ovvero consentendo il parcamento di veicoli di terzi, lucrando su detta occupazione;
- d) accertare e dichiarare che detta occupazione operata o consentita da costituisce atto illecito in violazione dei diritti della Controparte_1 comproprietaria in quanto eccedente i limiti di cui all'art.1102 cod.civ. e comunque Parte_1 compiuto in assenza di valida deliberazione della comunione;
- f) dichiarare tenuto Controparte_1
e quindi condannarlo ad astenersi dall'occupazione dell'area sia con mezzi propri sia consentendo il posizionamento di mezzi di terzi;
- g) fissare ai sensi dell'art.614 bis c.p.c. la somma di denaro dovuta da per ogni giorno di ritardo nel dare corso alla rimozione dei mezzi o di Controparte_1 qualsivoglia altro bene mobile indebitamente posizionato sull'area nonchè la somma di denaro dovuta dallo stesso per ogni violazione o inosservanza successiva;
h) condannare CP_1 CP_1
al risarcimento di ogni danno patito da in ragione delle condotte illecite aventi
[...] Parte_1 ad oggetto l'indebita occupazione dell'area, danno da liquidarsi anche in via equitativa mediante la determinazione del c.d. danno figurativo determinato in misura corrispondente al canone da corrispondersi per l'utilizzo dell'area stessa come zona di sosta e parcheggio. Con atto del 03.01.2020 , assumendo di essere proprietario esclusivo Controparte_1 dell'area censita catastalmente al foglio 5 mappale 1116 subalterno 5 del Catasto Fabbricati del Comune di Imperia, sosteneva che l'area stessa costituisse bene autonomo e distinto rispetto a quello oggetto della domanda avversaria. La causa veniva istruita mediante il licenziamento di CTU. All'udienza del 24.09.2021, dopo il deposito dell'elaborato peritale, la Difesa di parte attrice instava per l'ammissione della prova testimoniale dedotte in seconda memoria ex art.183 comma VI c.p.c., nonché per l'integrazione della svolta CTU, ai fini della individuazione del c.d. canone figurativo, con riferimento alla determinazione del danno da occupazione abusiva della corte comune. Il Giudice rigettava l'istanza, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1° febbraio 2023, allorquando le Parti precisavano le conclusioni medesime, la Difesa attrice reiterando le rammentate richieste istruttorie, ed la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il Tribunale di Imperia, in data 08.05.2023, così statuiva:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
Accoglie la domanda spiegata sub capo A delle conclusioni e, per l'effetto, dichiara che la corte pertinenziale al fabbricato ubicato in Imperia Porto Maurizio, Strada Colla n. 77, corte meglio descritta nella Ctu in atti, da considerarsi parte integrante della presente sentenza, è di comproprietà di e . Parte_1 Controparte_1
Accoglie la domanda spiegata sub capo D e, per l'effetto, dichiara che l'occupazione della suddetta area comune da parte del tramite il parcheggio d'una vettura secondo le odierne modalità CP_1 illustrate dalla Ctu in atti, nonché tramite il parcheggio di n. 2 vetture, costituisce condotta illecita poiché violativa del disposto dell'art. 1102 c.c. Rigetta tutte le ulteriori domande. Compensa integralmente gli oneri processuali. Pone le spese di Ctu a carico delle parti in misura eguale”. Il Tribunale, in particolare, argomentava la propria decisione, come segue:
- affermava l'insussistenza di qualsivoglia titolo in base al quale il potesse vantare di CP_1 essere titolare esclusivo dello spazio conteso, giacché nell'atto di destinazione l'unico bene dotato di tale natura era soltanto il suo alloggio, qualificandosi, invece, come comuni l'area di accesso e il corridoio condominiale;
- accertava, pertanto, in accoglimento della domanda formulata sub capo A) delle conclusioni attoree, la comproprietà della corte pertinenziale al fabbricato sito in Imperia, Strada Colla n. 77, per come meglio descritta nella CTU in atti;
- ravvisava, quanto alla domanda sub capo D), la violazione dell'art. 1102 c.c. da parte del convenuto, osservando come la collocazione stabile di una o due vetture da parte del CP_1 integrasse un uso eccessivo della cosa comune, pregiudicando il godimento paritetico spettante alla specie in considerazione della funzione di area di manovra Pt_1 riconosciuta all'area stessa;
- accoglieva, per l'effetto, tale domanda, dichiarando che l'occupazione dell'area comune da parte del , tramite il parcheggio di una vettura secondo le modalità illustrate dalla CP_1
CTU, nonché tramite il parcheggio di due vetture, costituiva condotta illecita in quanto violativa dell'art. 1102 c.c.;
- rigettava, per converso, la domanda sub capo B), diretta a ottenere l'integrale sgombero dell'area da qualsiasi mezzo o bene mobile, ritenendo che la comproprietà del bene attribuisse al la facoltà di utilizzarlo, purché nei limiti previsti dall'art. 1102 c.c., senza CP_1 preclusioni assolute, salvo l'impedimento del pari uso da parte dell'attrice, già riconosciuto e sanzionato con la pronuncia relativa al capo D);
- rigettava, parimenti, la domanda sub capo C), osservando come l'accertamento già compiuto con la pronuncia sul capo D) esaurisse ogni doglianza in ordine alla condotta abusiva dell'occupazione, occorrendo evitare di replicare statuizioni sul medesimo fatto storico;
- rigettava, ancora, la domanda sub capo E), avente contenuto inibitorio, sottolineando come l'accertamento dell'illiceità del comportamento fosse di per sé sufficiente a tutelare la posizione della la quale, nel caso, avrebbe potuto far valere ulteriori diritti in caso di Pt_1 reiterazione della condotta, senza la necessità di imporre un ordine di astenersi generico e di incerta esecuzione;
- rigettava, infine, la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta sub capo G), ritenendo non provata la sussistenza di un danno concretamente allegato e documentato dall'attrice, la quale si era limitata a dedurre una generica menomazione del proprio godimento senza fornire elementi certi di quantificazione, né prova dell'esistenza di un pregiudizio economicamente apprezzabile;
- respingeva, analogamente, la domanda di applicazione di misure coercitive indirette ex art. 614bis c.p.c., ritenendo che mancassero i presupposti di legge per l'adozione di una misura sanzionatoria in assenza di un provvedimento esecutivo idoneo a costituire titolo, oltre che per la genericità della condotta da inibire;
- disponeva, infine, quanto alle spese di lite, la compensazione integrale tra le Parti, ravvisando la sussistenza di ragioni di opportunità connesse alla parziale soccombenza reciproca. Con atto del 04.12.2023 ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale Parte_1 di Imperia, ritenendo la pronuncia erronea e degna di ampia riforma, così da dedurre i seguenti motivi. MOTIVO I - violazione e falsa applicazione del disposto dell'art. 1102 c.p.c. in relazione alla destinazione dell'area controversa Parte appellante ha dedotto, con il primo motivo di gravame, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1102 c.c., in relazione alla destinazione dell'area controversa, sì da contestare il rigetto della domanda proposta sub b), volta a ottenere la declaratoria dell'obbligo di mantenere libera e sgombra l'area in questione da veicoli o altri beni che ne determinassero l'occupazione continuativa ed esclusiva, ritenendo, invece, legittima la sosta di un veicolo del comproprietario, purché non ostacolasse l'analogo uso da parte Pt_1
In merito, l'appellante ha osservato come il Giudice di prime cure avesse travisato il contenuto della domanda, poiché l'originaria attrice non aveva mai rivendicato la facoltà di utilizzare l'area come parcheggio, bensì aveva chiesto la tutela del carattere di “area di manovra” imposto dagli atti di provenienza e riconosciuto anche dalla CTU, destinazione funzionale a garantire la possibilità di accedere, sia al mappale 1117 di proprietà esclusiva, sia al box pertinente alla propria abitazione. Parte appellante ha, ancora, aggiunto che la trasformazione di detta area in parcheggio stabile ed esclusivo da parte del costituiva un mutamento di destinazione vietato dall'art. CP_1
1102 c.c. e, in ogni caso, un'innovazione soggetta alla preventiva deliberazione dei comproprietari, da assumersi con le maggioranze previste dall'art. 1105 c.c. ovvero, se applicabile la disciplina condominiale, dall'art. 1120 c.c. La OM ha richiamato, altresì, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, la quale aveva evidenziato come la presenza continuativa del veicolo del creasse ostacolo alle CP_1 manovre, impedendo l'utilizzo agevole dell'accesso carrabile e pregiudicando la fruizione del box, la cui serranda risultava murata, ma era suscettibile di ripristino in qualsiasi momento.
MOTIVO II mancato accoglimento della domanda sub C), costituente logico prodromo delle ulteriori domande Parte appellante ha dedotto la violazione dell'art. 1102 c.c., lamentando il mancato accoglimento della domanda sub c), avente ad oggetto l'accertamento dell'occupazione stabile e continuativa dell'area comune da parte del sin dal mese di ottobre 2015. CP_1
In merito, la ha esposto che tale condotta risultava documentalmente provata Pt_1 attraverso riprese fotografiche, CTU e persino dalle stesse difese del convenuto, il quale aveva ammesso di aver parcheggiato il proprio veicolo sulla corte condominiale a decorrere dall'ottobre 2015. Parte appellante ha osservato che il , oltre a posizionare stabilmente la propria CP_1 autovettura, aveva consentito ai conduttori dell'immobile di sua proprietà di occupare l'area con ulteriori veicoli, lucrando in tal modo su un bene comune senza il consenso dell'altro comproprietario. L'originaria attrice, ancora, ha fatto specifico riferimento ai contratti di locazione in cui figurava la disponibilità di un posto auto, ritenendo tale pattuizione abusiva e priva di alcun fondamento giuridico, per lamentare, pertanto, come la mancata statuizione su tale punto avesse privato la di una tutela effettiva, in quanto l'accertamento della condotta protratta e lucrativa del Pt_1 convenuto avrebbe costituito la base logica e necessaria per le successive domande di condanna e inibitoria.
MOTIVO III violazione del disposto dell'art. 1102 cod. civ.: mancato accoglimento della domanda sub e) Con il terzo motivo di gravame, parte appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1102 c.c. in relazione al mancato accoglimento della domanda sub e), volta a ottenere la condanna del ad astenersi per il futuro dall'occupazione abusiva dell'area comune, sia con CP_1 veicoli propri, sia consentendo a terzi di occuparla con mezzi. Sul punto la ha rilevato che il Tribunale, pur avendo accertato la condotta illecita del Pt_1
con riferimento al parcheggio di una o due vetture in modo continuativo e stabile, non aveva CP_1 adottato alcuna misura idonea a far cessare tale illecito, omettendo di pronunciare l'inibitoria richiesta. L'originaria attrice, a riguardo, ha lamentato come tale omissione rendesse la pronuncia sostanzialmente inutiliter data, in quanto il semplice accertamento dell'illiceità non risultava accompagnato da un provvedimento in grado di prevenire la reiterazione della condotta, nonostante la CTU avesse evidenziato come la sosta continuativa dei veicoli determinasse significativi ostacoli all'accesso alle proprietà della OM.
MOTIVO IV violazione del disposto di cui all'art. 614bis c.p.c.: il rigetto della domanda avente ad oggetto il c.d. strumento di coercizione indiretta Con il quarto motivo di gravame, parte appellante ha dedotto la violazione dell'art. 614bis c.p.c., contestando il rigetto della domanda volta a ottenere la fissazione di una somma di denaro dovuta dal per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della rimozione dei mezzi indebitamente CP_1 parcheggiati, nonché per ogni successiva violazione dell'obbligo di lasciare libera l'area. La Pt_1
a tal riguardo, ha osservato che l'adozione di tale misura di coercizione indiretta si rendeva necessaria per garantire l'effettività del provvedimento di condanna, alla luce del comportamento reiterato e resistente del , già dimostratosi insensibile alle diffide e alle richieste stragiudiziali, CP_1 sì che, di fatto, la mancata previsione di un meccanismo sanzionatorio rendeva la pronuncia di primo grado priva di reale forza esecutiva, in quanto la cessazione dell'illecito poteva avvenire esclusivamente attraverso l'attività volontaria del convenuto, la cui affidabilità appariva compromessa dall'inerzia già dimostrata negli anni precedenti.
MOTIVO V violazione del disposto di cui all'art. 2043 c.c.: il mancato accoglimento della domanda risarcitoria Con il quinto motivo di appello, parte appellante ha dedotto la violazione dell'art. 2043 c.c., censurando il rigetto della domanda risarcitoria pronunciato dal Tribunale sul presupposto della mancata allegazione di un danno patrimoniale specifico. La ha osservato, a riguardo: - che il danno dovesse ritenersi in re ipsa, atteso che la Pt_1 stabile occupazione di una porzione del bene comune aveva comportato la sostanziale privazione del godimento per la comproprietaria per oltre otto anni, circostanza documentata, sia dalle fotografie, sia dalle risultanze della CTU;
- che la condotta del aveva prodotto un evidente CP_1 pregiudizio alla possibilità di utilizzare l'area per l'accesso e la manovra, con disagi concretamente apprezzabili e comunque meritevoli di liquidazione equitativa, anche in applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di uso esclusivo di beni comuni in violazione dell'art. 1102 c.c.
MOTIVO VI violazione del disposo dell'art. 91 c.p.c: la compensazione delle spese Con il sesto motivo di gravame, parte appellante ha dedotto la violazione dell'art. 91 c.p.c., censurando la statuizione con cui il Tribunale aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite. In merito, la ha osservato come il Giudice non avesse indicato alcuna ragione Pt_1 eccezionale idonea a giustificare la compensazione, come richiesto dall'art. 92 c.p.c., limitandosi a una motivazione generica e incongrua. A tal riguardo, l'originaria attrice ha sottolineato, inoltre, come la resistenza difensiva del
, in sede giudiziale, fosse risultata eccentrica rispetto al thema decidendum, giacché CP_1 controparte aveva impostato le proprie difese su questioni possessorie, anziché petitorie, oltre ad avere omesso di aderire alla procedura di mediazione obbligatoria, determinando così la necessità del contenzioso. Parte appellante ha, pertanto, sostenuto che tali elementi avrebbero dovuto indurre il Tribunale a disporre la condanna del convenuto alla rifusione, quantomeno parziale, delle spese del giudizio di primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta del 05.03.24 si è costituito in Controparte_1 giudizio di fronte a questa Corte, contestando tutto quanto dedotto in appello, sì da chiedere la reiezione del gravame ex adverso proposto, poiché inammissibile, infondato e non provato. Con riferimento al primo motivo di appello Parte appellata ha, in particolare, dedotto come il Tribunale avesse correttamente motivato il rigetto della domanda proposta sub B), atteso che la comproprietà del bene attribuiva a ciascun partecipante la facoltà di utilizzarlo anche in modo esclusivo, nei limiti consentiti dall'art. 1102 c.c., senza necessità di preventiva deliberazione assembleare, purché non venisse impedito agli altri comproprietari di farne analogo uso. In merito, l'originario convenuto ha osservato come la stessa sentenza impugnata avesse accolto la domanda proposta sub D), riconoscendo l'illiceità della condotta del nella misura CP_1 in cui la stessa aveva ostacolato il godimento dell'area comune da parte della Pt_1
A tal riguardo, ha aggiunto il , era già stata dichiarata dal Tribunale la violazione CP_1 dell'art. 1102 c.c., precisando come il parcheggio continuativo di due vetture, in assenza di spazi congrui, costituisse uso eccedente i limiti consentiti, sì che la reiezione della domanda sub B), volta a imporre il mantenimento integrale della corte sgombra da qualsiasi autoveicolo, fosse la conseguenza logica dell'accoglimento parziale già intervenuto, atteso che la OM non avrebbe potuto pretendere di riservarsi un uso esclusivo dell'area, ma unicamente di condividere l'utilizzo con il comproprietario. Parte appellata ha sostenuto, in definitiva, che il Giudice di prime cure avesse già ripristinato l'equilibrio condominiale mediante la statuizione sul capo D), senza necessità di ulteriori condanne restrittive. Con riferimento al secondo motivo di appello, parte appellata ha dedotto che l'accertamento già operato, in accoglimento del capo D) delle domande, precludesse l'ulteriore pronuncia sulla domanda sub C), avente ad oggetto la declaratoria circa l'indebita occupazione dell'area comune sin dal 2015 e la correlata attività di lucro derivante dalla concessione di posti auto ai conduttori dell'immobile di proprietà . CP_1
Parte appellata ha sottolineato, di nuovo, come la sentenza di primo grado avesse già riconosciuto l'illiceità dell'uso continuativo da parte , circoscrivendo la violazione dell'art. CP_1
1102 c.c. alla collocazione di due vetture stabilmente parcheggiate, e ritenendo assorbita ogni ulteriore domanda in quanto fondata sui medesimi fatti, sì che un eventuale nuovo accertamento avrebbe determinato una duplicazione di condanna sullo stesso presupposto fattuale, in contrasto con il principio di economia processuale e con la regola del ne bis in idem sostanziale. Il ha evidenziato, inoltre, che la non aveva fornito una prova specifica circa CP_1 Pt_1 un arricchimento di esso appellato per effetto della concessione del posto auto, se non attraverso meri riferimenti generici ai contratti di locazione, privi di elementi certi circa l'effettiva destinazione esclusiva dell'area ai conduttori. Con riguardo al terzo motivo di appello, parte appellata ha dedotto l'infondatezza delle doglianze proposte avverso il rigetto della domanda sub e), volta a ottenere una misura inibitoria permanente nei confronti del , contestando che la non poteva pretendere di impedire CP_1 Pt_1 al comproprietario di parcheggiare la propria autovettura nell'area comune, laddove fosse rispettato il principio di parità di godimento stabilito dall'art. 1102 c.c. In merito, l'appellato ha posto in evidenza, ancora una volta, che il Giudice di prime cure aveva già accertato, con riguardo al capo D), l'esistenza di una violazione in relazione al parcheggio stabile di due veicoli e aveva così delineato i confini dell'utilizzo legittimo dell'area comune, rendendo inutile una pronuncia di carattere inibitorio ulteriore, che sarebbe risultata generica e difficilmente applicabile in concreto. Il ha evidenziato, dunque, come la potesse semmai attivarsi, in caso di CP_1 Pt_1 ulteriori condotte abusive, ma non potesse pretendere un provvedimento di tipo preventivo assoluto e illimitato. Con riguardo al quarto e quinto motivo di gravame parte appellata ha dedotto di volerli trattare congiuntamente, trattandosi di censure relative alla domanda di risarcimento danni e alla misura coercitiva indiretta ex art. 614bis c.p.c. In merito, il ha rilevato: - che la non aveva assolto l'onere probatorio su CP_1 Pt_1 nessuno degli elementi costitutivi della responsabilità civile, non avendo indicato in modo puntuale né la natura, né l'entità del pregiudizio patito anche in conseguenza della presunta limitazione di accesso al mappale 1117; - che la stessa CTU aveva evidenziato la percorribilità dell'accesso al box e all'area esclusiva della sebbene con qualche difficoltà di manovra, senza configurare un Pt_1 impedimento assoluto o una privazione integrale dell'uso del bene comune. Parte appellata ha richiamato, dunque, a sostegno delle proprie difese, i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 25164/2020 e Cass. 7019/2019) secondo cui il danno risarcibile, anche in ambito condominiale, deve essere provato in modo rigoroso sotto il profilo dell'an, del quantum e del nesso causale, non potendosi presumere per il solo fatto della contestata occupazione abusiva. Il , in ultimo, ha eccepito che la misura coercitiva ex art. 614bis c.p.c. non potesse CP_1 essere accolta in difetto di una condanna principale suscettibile di esecuzione diretta, tenuto conto della genericità delle richieste avanzate dall'appellante. Con riferimento al sesto motivo di gravame, parte appellata ha dedotto la correttezza della decisione di prime cure in ordine alla compensazione delle spese di lite. Sul punto il ha, in particolare, osservato che la normativa di cui agli artt. 91 e 92 CP_1
c.p.c., così come interpretata dalla giurisprudenza (Cass. 1572/2018, Cass. 2691/2018, C. Cost. n. 77/2018), consentisse al giudice di compensare le spese in presenza di una pluralità di domande e di un accoglimento solo parziale, evitando di penalizzare la parte soccombente per la sola soccombenza quantitativa.
All'esito della prima udienza cartolare del 26.3.24, la causa veniva rinviata al 18.2.25 per la rimessione in decisione, con successiva designazione di nuovo Consigliere relatore e differimento al 15.4.25, udienza quest'ultima, già spirati i termini per memorie finali, differita con decreto 2.4.25, per la sola rimessione al Collegio, al 1.7.2025, data in esito alla quale si procedeva in tal senso.
MOTIVI DELLA DECISIONE Giova, in via preliminare, chiarire che l'esame dei motivi di appello verrà effettuato facendo riferimento, rispetto alle singole doglianze, all'indicazione delle domande riportate nelle conclusioni originali dell'attrice, con lettera minuscola, onde evitare equivoci di sorta. Ciò detto, muovendo dal presupposto, passato in giudicato, che l'area di cui è causa tramite parcheggio d'una vettura, come accertata dal CTU, nonché tramite il parcheggio di n.2 vetture, costituisce una condotta illecita per violazione dell'art.1102 c.c., non avendo alcun diritto di proprietà esclusiva il sull'area medesima, né alcun diritto opponibile di parcheggiare sull'area stessa, CP_1 in ragione di quanto osservato dal Tribunale rispetto al contenuto dei titoli di proprietà, occorre procedere alla disamina delle singole doglianze. In relazione al primo motivo di appello, afferente all'originaria domanda sub b) della Pt_1 merita di essere evidenziato in primo luogo come, funzionalmente, l'area stessa, ben descritta nella CTU a pag. 2 dell'elaborato a firma dell'Ing. , con relative fotografie, sia destinata al Per_3 passaggio pedonale, oltre che di manovra dei veicoli dei singoli comunisti/condomini , fra cui la anche, nel caso, per accedere al proprio box o, comunque, per qualsiasi altra manovra, fra Pt_1 cui, devesi sottolineare, rientra quella di “ carico”, “scarico”, intesa come sosta breve in stretta connessione a dette attività, il che risulta coerente anche con il titolo di proprietà della Pt_1 medesima, oltre che con la di lei pretesa di inibire il parcheggio “ diuturno”: detta “ utilitas” giuridica di un bene comune, va chiarito, non corrisponde a quella, solo strettamente fattuale, afferente allo stato dei luoghi riscontrato, riportata dal CTU sub risposte al quesito 1 e 2, in relazione, in particolare, al box della OM, tanto che, non a caso, il primo Giudice ha definitivamente accertato l'illiceità del parcheggio, come effettuato dal , anche di una sola vettura e, sempre, rispetto a due CP_1 vetture. A fronte di quanto sopra, tuttavia, il convincimento espresso dal Tribunale, circa il fatto che uno spazio comune possa essere utilizzato da un singolo condomino/comunista come area parcheggio, inteso come sosta prolungata, senza occorrere alcuna deliberazione dei comproprietari ( in sede condominiale o di comunione, a tal fine poco importa), non tiene conto del fatto che, rispetto ad un'area quale quella in esame, ciò impedisce, comunque, agli altri titolari della proprietà di partecipare al godimento della cosa comune in modo paritario, in violazione dell'art. 1102 c.c., interferendo , comunque, nelle prerogative dominicali altrui: a tal riguardo, d'altra parte, la Suprema Corte ha, financo, avuto modo di affermare con pronuncia Cass. sez.6-2, n.7618, 18.3.2019: “ In tema di condominio di edifici, l'art 1102 c.c. sull'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non pone alcun limite minimo di tempo e di spazio per l'operatività delle limitazioni del predetto uso, pertanto può costituire abuso anche l'occupazione per pochi minuti del cortile comune che impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva vietato il parcheggio di motoveicoli nello spazio del cortile
, prospiciente l'immobile di proprietà di uno dei condomini, senza dare rilievo alla sporadicità o CP_4 saltuarietà delle soste, bastando che queste ostacolassero l'accesso a tale immobile)”.
Nel caso in esame, peraltro, è lo stesso CTU che, a pag. 4 del suo elaborato, rispondendo ai punti 3 e 4 del quesito, afferma: “ Per quanto detto sopra, i disagi causati dallo stazionamento della vettura della parte convenuta dipendono dalla posizione , dalla ristrettezza delle aree disponibili e dalla durata dello stazionamento. La posizione della vettura e la ristrettezza delle aree non consentono di risolvere il problema mediante un riposizionamento della vettura. Essa crea disagi per l'ingombro che costituisce, sia con il frontale verso il porticato aperto, che con il posteriore verso l'ingresso del piazzale di parcheggio. Riposizionandola più avanti o più indietro si otterrebbe la diminuzione dei disagi da un lato a fronte del loro aumento dall'altro. L'unico modo in cui la vettura potrebbe stazionare nell'area senza arrecare disagi, può dipendere solo da “ modalità comportamentali”…”, così da ipotizzare stazionamenti limitati nel tempo, rimessi, dunque, alla libera volontà del , per poi concludere: “ …Non è possibile delimitare aree nella corte condominiale CP_1 che possano essere adibite a stazionamento a lungo termine senza arrecare disagi…”. Tale assunto acclara, in rapporto all' ” utilitas” effettiva dell'area comune in questione e con riferimento alle prerogative dominicali di ciascun comproprietario, nei limiti fatti valere, nel caso specifico, dalla in relazione alla disciplina propria dei diritti reali, come non sussista, nel caso Pt_1 di specie, il preteso diritto di parcheggio indicato dal primo Giudice, la distinzione fra stazionamento più o meno lungo, non recepita, peraltro, nella sentenza appellata, non potendo che essere ricondotta alla funzione tipica dell'area di cui si tratta, quanto ai veicoli, di passaggio e manovra, come sopra specificata, il che esclude il parcheggio, salvo diverse determinazioni condivise dei comproprietari, che, nel caso, pacificamente, non sussistono. La domanda di cui all'originario punto b), dunque, andava accolta, essendo fondate le doglianze dell'appellante, di ogni evidenza, rispetto a quanto sopra riportato, circa il contenuto della sentenza di primo grado, essendo l'interesse e l'autonomia di tale domanda e conseguente statuizione, anche rispetto alle altre domande, fra cui, in particolare, quella ex art.614bis c.p.c. Il contenuto della statuizione di riforma, va chiarito, non può andare oltre quello che è stato, senza dubbio alcuno, il “thema decidendum” del giudizio, sì che il riferimento, del tutto generico, ad
“ altri beni” deve essere eliso.
Passando alla trattazione del secondo motivo di appello va detto che le circostanze fattuali, come, peraltro, indicato nella conclusionale dell'appellante, circa l'uso illecito della cosa comune nei termini indicati dall'attrice originaria, sono state già provate ed acquisite al processo, anche rispetto al fatto di consentire il parcheggio a terzi, del tutto irrilevante, va detto, essendo che ciò sia avvenuto o meno a scopo di lucro, non avendo formulato la domanda di condividere , pro quota, tali Pt_1 asseriti profitti, domanda che sarebbe stata, d'altra parte, in insanabile contraddizione con la pretesa illiceità di tali condotte per violazione dell'art.1102 c.c. Ciò detto, va osservato che il Tribunale, nella sentenza appellata, pare, di fatto, ritenere assorbita l'originaria pretesa sub c) dall'accoglimento della domanda sub d), tanto che nel motivare circa le domande rigettate non si rinviene traccia della pretesa in questione, sussistendo , effettivamente, un argomentare ampio circa la pretesa della di parcheggiare sull'area Pt_1 comune, pretesa, in realtà, non sussistente ed anzi smentita dalle conclusioni, fra cui quelle sub domanda b) già trattata. A fronte delle considerazioni che precedono, preso atto che, comunque, come detto, il fatto illecito del rappresenta il presupposto della pronuncia sub d) di primo grado, osserva la Corte CP_1 come una specifica statuizione circa lo specifico illecito contestato, con decorrenza dal 2015, fosse sostenuta da un interesse giuridico concreto e tutelabile, in funzione della successiva domanda di risarcimento del danno, a prescindere dalla fondatezza o meno della stessa, detta pretesa afferendo ad uno specifico “an” su cui, in concreto, il Tribunale non ha statuito: l'interesse a tale pronuncia, merita di essere aggiunto, va ravvisato anche rispetto alla valutazione della soccombenza, ai fini delle spese di lite, considerato che il primo Giudice, accolta la domanda sub a), ha motivato: “ Diversamente deve dirsi in ordine alla maggior parte delle ulteriori domande a fronte dell'esito delle verifiche operate dal CTU…”. Quanto sopra, in uno con le allegazioni documentali richiamate nell'atto di appello sub pag.8, a fronte di quanto riscontrato dal CTU circa l'epoca risalente, coincidente con il 2015, in cui il veicolo del convenuto originario era stato parcheggiato come accertato in sede di oo.pp., senza più essere mosso, valutata, inoltre, la natura confessoria di atti processuali pregressi a firma del , CP_1 incontestati, consente di accogliere il gravame, limitatamente, tuttavia, a ciò per cui vi è il citato interesse, essendo, nella sostanza, irrilevante e, dunque, inammissibile, per parte appellante una pronuncia sul lucro economico della locazione a terzi, per le ragioni già anticipate, oltre che in rapporto al fatto che, notoriamente, la non può vantare danni “ punitivi”, non contemplati Pt_1 dall'ordinamento, se non in fattispecie particolari, non ricorrenti, nel caso di specie, quanto al pregresso. La rilevanza di tale accertamento, nei limiti indicati, va evidenziato, sussiste anche rispetto all'individuazione della pretesa di applicare, nel caso di specie, gli invocati metodi di coercizione indiretta, onde connotare la situazione dedotta in causa. In conclusione il motivo di gravame va accolto come da dispositivo.
Giungendo alla disamina del terzo motivo di appello, afferente al capo e) originario, in realtà f), essendo stata “saltata” la prima lettera, reputa la Corte che , a fronte di condotte arbitrarie del
, circa l'uso della cosa comune, ancor più a fronte di quanto acclarato sopra, accogliendo il CP_1 motivo relativo all'originaria domanda b), la condanna ad un “ non facere” nei termini prospettati fosse dovuta a tutela dell'attrice, rispetto all'uso illecito della cosa comune, avendo errato il Tribunale nell'affermare, di fatto, che la non avesse diritto ad impedire il parcheggio, ma semmai quello Pt_1 di parcheggiare anch'ella, a prescindere da ogni determinazione comune dei comproprietari ( o condominiale). L'interesse a tale pronuncia, contemplata dall'art. 2933 c.c., d'altra parte, in termini coercitivi, è funzionale anche alla successiva domanda ex art. 614bis c.p.c., ad integrazione della domanda sub b) di cui alla citazione originaria. Il motivo di appello, pertanto, va accolto, quale conseguenza anche delle precedenti ragioni di riforma, occorrendo chiarire, in funzione di tutto quanto sopra espresso, che oggetto della condanna non può che essere il divieto di parcheggiare, o consentire a terzi di parcheggiare, nel senso già espresso, nell'area comune di cui è causa.
Ciò detto, passando alla disamina del quarto motivo di appello, occorre porre in risalto come dalle statuizioni che precedono discenda la sussistenza dei presupposti , altresì, per porre in essere misure di coercizione indiretta, non potendo essere dimenticato, d'altra parte, come l'odierna Parte appellata abbia mostrato, negli anni, chiara resistenza ad adattarsi alle regole proprie della contitolarità di un bene, sovrapponendo, anche in sede difensiva, piano possessorio e petitorio, per poi vantare un preteso diritto reale esclusivo insussistente, sì che, fermo il potere di esecuzione coattiva ex art.612 c.p.c., risulta del tutto equo nel caso di specie, disporre quanto richiesto dall'appellante, a tutela rafforzata dei diritti di quest'ultima. In merito, allora, reputa la Corte che, a fronte dello stato di fatto desumibile dalla sentenza appellata, debba essere: - concesso al il termine di 30gg. dalla data di pubblicazione della CP_1 presente sentenza per rimuovere dall'area comune di cui è causa qualsivoglia autoveicolo proprio e/o di terzi autorizzati dal stesso;
- stabilire il pagamento in favore di di € CP_1 Parte_1
30,00 ( euro trenta) per ogni giorno di ritardo;
- stabilire il pagamento in favore di di Parte_1
€ 30,00 giornalieri per ogni violazione o inosservanza successiva del presente dispositivo, il tutto assumendo a parametro, con intento deterrente, il costo di un parcheggio a pagamento “ pro die”.
Con riferimento, poi, al quinto motivo di gravame, relativo al risarcimento del danno, va chiarito , ancora una volta, che la lesione delle prerogative domenicali trova tutela reale, così come risarcitoria, ma che quest'ultima non può confondersi con la prima, sì da sovrapporre impropriamente i due piani. A tal riguardo, reputa la Corte, con riferimento all'invocata riforma, sul punto, della sentenza impugnata, di dover muovere dalla sentenza a SS.UU. della Suprema Corte, n. 33645, del 15.11.22, in tema di indebita occupazione da parte di terzi, che ha escluso, comunque, l'assunto per cui la mera violazione della proprietà sia idonea a far sorgere un danno risarcibile, ponendo in capo al preteso danneggiato un onere di allegazione e prova, che si articola in modo diverso, sia rispetto a quanto dedotto, sia rispetto alla posizione assunta dal preteso danneggiante. In merito, occorre osservare, i principi di diritto espressi in tale pronuncia, non possono essere invocati ed applicati senza tenere conto delle argomentazioni che li precedono, sì che in particolare, risulta necessario evidenziare quanto segue:
1 -la Corte di Cassazione, in primo luogo, così scrive: “…Richiamando un passaggio motivazionale di Cass. Sez. U. 11 novembre 2008, n. 26972, secondo cui il danno in re ipsa (nella specie riferito al danno non patrimoniale) «snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo», Cass. n. 13071 del 2018 ha rimarcato come il riconoscimento di un danno in re ipsa nel caso di occupazione sine titulo dell'immobile avrebbe la valenza di danno punitivo fuori delle condizioni previste da Cass. Sez. U. 5 luglio 2017, n. 16601, che ritiene compatibile un tale figura con l'ordinamento giuridico a condizione che vi sia una previsione normativa in tal senso, in ossequio all'art. 23 Cost..”;
2- le SS.UU. superano, per l'effetto, detta nozione e giungono a meglio qualificare tale danno in termini di “ danno presunto” o “danno normale”: “… privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato...”, così da aggiungere: “… Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito…” e
, ancora, : “…l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela”;
3- la Corte medesima, sul punto, chiarisce, al fine di apprezzare ancor più la distinzione, incompatibile con un danno “ in re ipsa”, che, mentre la tutela reale è orientata al futuro ed al ripristino della situazione corrispondente alla legalità: “… L'azione risarcitoria è invece orientata al passato e costituisce il rimedio per la perdita subita a causa della violazione del diritto. Essa costituisce la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta abusiva dei terzi. Mentre la tutela reale costituisce il rimedio per l'alterazione dell'ordinamento formale, la tutela risarcitoria è compensativa del bene della vita perduto, secondo le modalità del danno emergente se la perdita patrimoniale (o non patrimoniale) è in uscita, del lucro cessante se la perdita è in entrata…”, così da porre in risalto che: “…La distinzione fra le due forme di tutela comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile…” , reiterando, in modo ulteriore, l'assunto, ritenuto caposaldo del sistema, in forza del quale” …se non c'è danno conseguenza non c'è danno ingiusto…”;
4- in ragione di tali motivazioni, allora, le SS.UU., richiamata: ”… la necessità dell'elemento costitutivo ulteriore nella causa petendi della domanda risarcitoria rispetto a quella della domanda di rivendicazione…”, specificano, nella sentenza in esame, rispetto al diritto di godere e disporre dei beni di proprietà che: “… La domanda risarcitoria presuppone che, per la presenza di un danno risarcibile, l'azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell'ordine formale, ma anche come evento di danno… Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire…”;
5- la Suprema Corte, inoltre, sottolinea, che: “…Il riferimento alla specifica circostanza di godimento persa stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria…”, contrastando, così, anche il rischio che la nozione di danno “in re ipsa”: “… piuttosto che assumere, in assenza dei presupposti di legge, la valenza di danno punitivo, divenga un danno correlato all'astratta posizione riconosciuta dall'ordinamento al proprietario, senza possibilità di prova contraria, approdo parimenti non condiviso, in forza di quanto sopra”;
6- in ragione delle considerazioni svolte, aggiungono i Giudici di legittimità, deriva che: “
…nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa…”, allo stesso tempo chiarendo che il non uso, pur rientrante fra le prerogative del proprietario, “…non è suscettibile di risarcimento…, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato…”, con l'effetto che: “ Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria…”;
7- rispetto, quindi, alla necessaria allegazione specifica del preteso danneggiato, le SS.UU. aggiungono: “…L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa… Sia per la perdita subita, che per il mancato guadagno va rammentato che l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte convenuta, non anche per quelli ad essa ignoti. Poiché non si compie l'effetto di cui all'art. 115, comma 1, cod. proc. civ., per i fatti ignoti al danneggiante l'onere probatorio sorge comunque per l'attore, a prescindere dalla mancanza di contestazione, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza dei fatti ignoti alla parte convenuta sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Ne consegue sul piano pratico la maggiore ricorrenza per il convenuto dell'onere di contestazione, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 comma 1, nelle controversie aventi ad oggetto la perdita subita e la maggiore ricorrenza per l'attore dell'onere probatorio, pur in mancanza di contestazione, nelle controversie aventi ad oggetto il mancato guadagno. Si chiarisce così la portata eminentemente pratica delle nozioni di “danno normale” e “danno presunto” emerse nella recente giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, le quali rinviano, nelle controversie relative alla perdita subita, a una maggiore frequenza dell'onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l'attore dell'onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell'occupazione abusiva.” Orbene, in ragione di dette argomentazioni, da cui questa Corte non reputa vi siano ragioni per discostarsi, argomentazioni che si rinvengono anche in recentissimi arresti ( vedasi Cass., sez.3, n.10477, 17.4.24, secondo cui: “ Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario
- configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche”; vedasi anche Cass. sez. 2, n. 10328, 18.4.25, secondo cui : “ Il danno alla proprietà consiste nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godere del bene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha l'onere di allegare (sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) e provare, anche per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della prova del danno derivante dall'aumento di ombra sull'edificio, la violazione delle distanze, in quanto il pregiudizio si realizzava solamente nelle prime ore del mattino e nelle ore precedenti il tramonto, e limitatamente al periodo ricadente tra ottobre e febbraio, quando il soleggiamento era più scarso), va osservato, rispetto alle doglianze “ de quibus” dell'appellante quanto segue. In primo luogo, pacificamente, al di là di quanto pare opinare la non sussiste alcun Pt_1 danno “ in re ipsa”, sì che era comunque onere di tale pretesa danneggiata allegare il pregiudizio patito, secondo la distinzione fra danno patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo risarcibile, come è noto, per quanto qui rileva, in caso di violazione grave dei diritti fondamentali della persona di rilevanza costituzionale ( a tal riguardo, si rinvia alla nota Cass. SS.UU., n. 26972, 11.11.2008, secondo la quale: “ Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice”). Ciò detto, allora, l'assunto di cui al motivo di appello, teso a ritenere non soddisfacente la motivazione del primo Giudice circa la mancata prova di un danno economico, si appalesa infondata ove la deduce: “ In realtà, invece, il danno ben può consistere in uno svantaggio subito dal Pt_1 danneggiato in conseguenza dell'altrui condotta contra ius, ma di difficile liquidazione come nel caso di specie può dirsi per i disagi creati dalla condotta del al godimento dell'area censita come CP_1 mappale 1117…” Detta doglianza, infatti, merita di essere evidenziato, tende a sovrapporre generi di danno differenti, i cui presupposti sono altrettanto diversi, così da, di fatto, riproporre, solo sotto altra veste, il convincimento sostanziale del danno “ in re ipsa”, nell'ambito di una chiara confusione fra prova dell'esistenza del danno e modalità di liquidare lo stesso, l'art.1226 c.c. non potendo supplire, merita di essere sottolineato, rispetto alla prova ontologica del danno stesso. La conferma di quanto appena sopra evidenziato è che la ha financo chiesto Pt_1 un'integrazione di CTU tesa ad individuare il preteso danno figurativo, sub specie di locazione di un posto auto, il che colloca la sua domanda nell'ambito dei danni patrimoniali, a fronte del fatto che, d'altra parte, in termini di danno non patrimoniale, le allegazioni di meri generici disagi, pur perduranti, non rientra, in modo manifesto, in ciò che è liquidabile ex art.2059 c.c., né tali disagi hanno valenza, come sostenuto nella sentenza appellata, “ economica”, cioè patrimoniale, al di là delle suggestioni difensive di Parte appellante, a fronte, ancor più dei principi sopra espressi dalla Suprema Corte in tema di violazione delle prerogative dominicali. Occorre, altresì, richiamare quanto già sopra evidenziato, circa l'irrilevanza dei pretesi canoni illegalmente ottenuti dal in violazione dell'art.1102 c.c., il “ movente” della violazione di detta CP_1 norma non avendo rilievo ai fini della prova di un danno non patrimoniale, così come sono irrilevanti rispetto al danno patrimoniale, al di là di logiche punitive estranee al sistema di responsabilità civile, salvo norme contrarie. Ciò detto, deve, ancora, essere rammentato, in termini patrimoniali, che, nel caso specifico, l'area di cui si tratta, di dimensioni assai contenute, era ed è comunque destinata solo a spazio di manovra, con esclusione, come invocato dalla stessa appellante, della possibilità di parcheggio per chicchessia, a fronte, ancora, di un box , in proprietà esclusiva, della comunque non Pt_1 utilizzato allo scopo, essendo stato destinato, di fatto, previa parziale muratura, a magazzino, in presenza di una limitrofa diversa area esclusiva di sosta, rimasta, in ogni caso, accessibile. Muovendo, dunque, da tali premesse, che costituiscono le allegazioni dell'appellante, in rapporto al citato orientamento espresso dalla Suprema Corte, financo in tema di indebita occupazione da parte di terzi, risulta evidente come, nel caso di specie, a ben vedere la Pt_1 abbia financo omesso ogni concreta e specifica allegazione di danno tale, per la sua consistenza, da poter essere contestata ex art.115 c.p.c. e, nel caso, provata, intendendo far valere, in sostanza, come fonte di danno, il fatto stesso di essere stata lesa nelle sue prerogative di comproprietaria, il che non è sufficiente, per tutto quanto sopra esposto;
è indubbio, merita di essere aggiunto, che la ha, comunque, fruito del bene comune, sebbene con disagi, bene che, d'altra parte, non Pt_1 avrebbe potuto utilizzare per parcheggiare essa stessa, né per locazione, entrambe dette condotte andando oltre il limite, in capo anche alla medesima, posto dall'art.1102 c.c. e da lei posto a Pt_1 fondamento delle domande proposte. E' parimenti indubbio che qualsivoglia disagio, anche rispetto all'accesso al mappale 1117, alla luce delle considerazioni della CTU e dei rilievi fotografici, altro non sia che, appunto, disagio, con necessità di maggiori manovre, il che giustifica la tutela reale, ma non integra un danno risarcibile. Non coglie, pertanto, nel segno, va sottolineato, il richiamo dell'appellante alla sentenza n.948/19 della Suprema Corte, che muove da una circostanza fattuale non sussistente nel caso in esame e che, in ogni caso, è superata, nei termini indicati, dalla pronuncia a SS.UU. del 2022 sopra citata, ove esaminata compiutamente. La sostanza probatoria della doglianza, pertanto, non può che considerarsi nulla, rispetto ad una corretta applicazione dei principi in tema di risarcimento danni, sì che il motivo di appello in questione è infondato e deve essere respinto, dovendosi, in ultimo, precisare la totale superfluità delle prove orali riproposte, in relazione, come detto, al materiale fotografico in atti ed alla CTU ( al di là di ogni questione in ordine al contenuto generico e valutativo di alcuni capitoli), superfluità che sussiste anche con riferimento al richiesto supplemento di accertamento tecnico estimativo di un danno, tuttavia, insussistente.
Passando all'ultimo motivo di gravame, afferente alle spese di lite, deve essere posto in risalto che, a prescindere dagli effetti dei motivi accolti, con necessità di procedere ad una nuova regolazione delle spese per entrambi i grado di giudizio, il che assorbe, di fatto, il motivo, va sottolineato, in ogni caso, che la compensazione operata dal primo Giudice non risulta adeguatamente motivata, risultando, con evidenza, anche rispetto alle decisioni assunte in quella sede, non paritaria la soccombenza reciproca, rispetto alla pregnanza delle domande della Pt_1 tese ad ottenere la tutela dei suoi diritti di comproprietaria, a fronte delle pretestuose difese, a riguardo, del , sì che il giudizio, circa la “congruità” della compensazione, in funzione del CP_1 numero delle domande accolte, rispetto ai diversi capi, e respinte, è insoddisfacente, poiché omette ogni valutazione circa il contenuto specifico delle pretese stesse, anche in termini di causalità, in primo luogo, delle spese di CTU e dell'avvio del processo, di fronte ad una perdurante condotta illecita dell'allora convenuto. Tale motivo, dunque, anche ove fossero state respinte tutte le altre doglianze della Pt_1 avrebbe dovuto trovare accoglimento, dandosi corso ad una compensazione solo parziale. *** *** *** Orbene, così esaurita la disamina dei motivi di appello, osserva la Corte come la valutazione complessiva della vicenda palesi l'assoluta prevalenza, assorbente, della soccombenza in capo al
, il quale, anche nel presente gravame, non ha rinunciato ad opporsi alle doglianze come CP_1 sopra accolte, così da cercare la conferma di un titolo, quale la sentenza pronunciata, effettivamente connotata da difficoltà esecutive e da presupposti giuridici idonei a consentire diverse forme di parcheggio sull'area comune, con relativi presumibili ulteriori situazioni illecite, non immediatamente sanzionabili. Da ciò discende che, in esito al gravame, le spese di lite, anche in applicazione del principio di causalità già citato, devono essere poste integralmente, sia per il primo grado, che per il secondo grado, a carico del già convenuto, ora appellato, così come le spese di CTU, l'unico motivo di appello respinto, relativo ad autonomo capo, afferendo, d'altra parte, ad un orientamento giurisprudenziale consolidatosi solo in corso di causa. Tali spese, pertanto, devono essere liquidate, come dichiarato dall'attrice originaria, in relazione al valore per le cause fino ad € 26.000,00, sì che, in applicazione del DM 55/14, applicabile
“ ratione temporis”, le stesse devono essere quantificate come segue:
- primo grado, per tutte le fasi, valore medio, complessivi € 5.077,00, oltre al 15% ex art. 2 citato DM, CPA ed IVA come per legge, oltre C.U.;
- secondo grado, per tutte le fasi, valore medio, salvo che per la trattazione, del tutto contenuta, da liquidarsi nel minimo, complessivi € 4.888,00, oltre al 15% ex art. 2 citato DM, CPA ed IVA come per legge, oltre C.U.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n. 295/23, emessa dal Tribunale di Imperia, pronunciata in data 06.05.2023 ( e non 2022), pubblicata l'8.5.23, all'esito del procedimento civile n. 2095/2019 r.g., respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, la Corte così provvede:
AR ED ER , in parziale riforma della sentenza appellata:
- che la corte pertinenziale al fabbricato ubicato in Imperia Porto Maurizio, Strada Colla n. 77, corte meglio descritta nella CTU in atti del giudizio di primo grado, deve rimanere sgombra da veicoli la cui presenza costituisca diuturna occupazione dell'area stessa;
- che , almeno dal mese di ottobre 2015, ha occupato illecitamente l'area Controparte_1 comune di cui è causa, mediante il proprio veicolo, ovvero consentendo il parcheggio di veicoli di terzi;
AR TENUTO E CONDANNA, per l'effetto, ad astenersi dal parcheggiare Controparte_1 nell'area comune oggetto della presente sentenza, sia con mezzi propri, sia consentendo il posizionamento di mezzi terzi;
AR TENUTO E CONDANNA, per l'effetto, , concesso allo stesso il termine Controparte_1 di gg.30 dalla data di pubblicazione della presente sentenza per rimuovere dall'area comune di cui è causa qualsivoglia autoveicolo proprio e/o di terzi autorizzati dal stesso: CP_1
-a pagare in favore di € 30,00 ( euro trenta) per ogni giorno di ritardo;
Parte_1
-a pagare in favore di € 30,00 giornalieri per ogni violazione o inosservanza Parte_1 successiva del presente dispositivo;
ET , per il resto, l'appello, confermando la sentenza appellata per quanto di ragione;
AR TENUTO E CONDANNA al pagamento delle spese di lite di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio in favore di spese che liquida come segue: Parte_1
- primo grado complessivi € 5.077,00, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, oltre C.U.;
- secondo grado complessivi € 4.888,00, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, oltre C.U.
PONE definitivamente le spese di CTU, già liquidate, a carico esclusivo di . Controparte_1
Genova, lì 8.7.25
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS Consigliere rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avverso la sentenza n. 295/23 emessa dal Tribunale di Imperia, pronunciata in data 06.05.2023 ( e non 6.5.22), pubblicata l'8.5.23, all'esito del procedimento civile n. 2095/2019 r.g., promossa da:
Berna (Svizzera) 20.09.1964, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Parte_1
Macaluso e Renato Giannelli entrambi del Foro di Imperia, elettivamente domiciliata in Imperia Via Bonfante n.1 presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Macaluso
APPELLANTE contro
, Torino 15.11.64, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Cannata e Controparte_1
Ferruccio Cannata entrambi del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, C.so Monte Cucco 146 APPELLATO
avente a oggetto: proprietà
nella quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI :
PER L'APPELLANTE:
“ “Piaccia alla Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n.295/2023 resa dal Tribunale di Imperia e previa ammissione delle istanze istruttorie formulate in seconda memoria ex art.183 comma VI° c.p.c., istanza ribadita all'udienza del 31.01.2023 nanti il Tribunale di Imperia, reiterate in atto di appello ed in note ex art.127 ter c.p.c. del 20 marzo 2024 : [istante consistenti nell'ammissione della prova per interrogatorio formale dell'appellato, da trasformarsi in prova per testi in caso di negativa anche parziale, sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che almeno dal novembre dell'anno 2015 Controparte_1 ha parcato il proprio veicolo targato CS112WW ed ivi lo ha mantenuto in maniera continuativa sino alla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio 2) Vero che dal mese di dicembre dell'anno 2015 sino a tutto il gennaio 2019
ha consentito a ed al di lui figlio di posteggiare i veicoli targati TR26AEX e TR26AEX, Controparte_1 Controparte_2 nella posizione visibile nella fotografia prodotta come documenti da 8) a 13); 3) Vero che la presenza del veicolo targato CS112WW sull'aera antistante il fabbricato sito in Imperia Strada Colla n.77 a far data dal novembre 2015 ha reso più disagevole l'accesso all'area censita come mappale 1117, visibile nelle fotografie 6), 13), 15) e 16), impedendo di parcheggiare due veicoli, come avveniva prima del novembre 2015, rendendo disagevole anche ai fornitori di gas e legna l'effettuazione della manovra e rendendo altresì disagevole accedere al box pertinenziale di proprietà di Parte_1 (Indica a testi: residente in [...]; residente in [...]; Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
residente in Imperia C.so Allende n.18; residente in Chiusanico Via del Ponte n.23;
[...] Testimone_4 [...] residente in [...]) nonché per CP_2 Controparte_3 licenziamento di supplemento di CTU come richiesto all'udienza del 24.09.2021, avente ad oggetto la determinazione del c.d. canone figurativo avente ad oggetto un posto auto sito nella zona cittadina in cui si trova l'area controversa]
- dichiarare che l'area antistante il fabbricato denominato sito in Imperia Strada Parte_2
Colla n.77 avente una superficie di mq.45 circa, così come individuata nell'atto di vendita a ministero Notaio Rep. n.57769 del 12.06.1979 mediante il richiamo al tipo mappale di Persona_1 frazionamento a firma del Geom. di Imperia del 09.06.1979, costituente bene comune Persona_2 ovvero condominiale del condominio costituito dallo stabile censito in Catasto Fabbricati di Imperia Sezione PM foglio 5 mappale 1114, deve rimanere sgombra da veicoli o altri beni la cui presenza costituisca diuturna occupazione dell'area stessa;
- accertare e dichiarare che , almeno dal mese di ottobre 2015, occupa, in assenza Controparte_1 di qualsivoglia determinazione assunta dalla comunione, l'aera stessa mediante il proprio veicolo ovvero consentendo il parcamento di veicoli di terzi, lucrando su detta occupazione;
- dichiarare tenuto e quindi condannarlo ad astenersi dall'occupazione dell'area sia Controparte_1 con mezzi propri sia consentendo il posizionamento di mezzi di terzi;
- fissare ai sensi dell'art.614 bis c.p.c. la somma di denaro dovuta da per ogni giorno Controparte_1 di ritardo nel dare corso alla rimozione dei mezzi o di qualsivoglia altro bene mobile indebitamente posizionato sull'area nonchè la somma di denaro dovuta dallo stesso per ogni violazione o CP_1 inosservanza successiva;
- condannare al risarcimento di ogni danno patito da in ragione delle Controparte_1 Parte_1 condotte illecite aventi ad oggetto l'indebita occupazione dell'area, danno da liquidarsi anche in via equitativa mediante la determinazione del c.d. danno figurativo determinato in misura corrispondente al canone da corrispondersi per l'utilizzo dell'area stessa come zona di sosta e parcheggio. Vinte le spese ed i compensi professionali di ambo i gradi di giudizio, oltre accessori, nonché spese e compensi di consulenza tecnica di ufficio e di parte”.
PER L'APPELLATO
“Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- Nel merito ed in via principale: Rigettare l'appello proposto e confermare integralmente la sentenza n. 295/23 pubblicata in data 08.05.23 nella procedura RG 2095/19 radicata presso il Tribunale di Imperia Ai sensi di legge si dichiara che la presente costituzione non modifica il valore del procedimento e che non è dovuto contributo integrativo. Salvis iuribus.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18.09.2019, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio , in particolare, deducendo: - di essere comproprietaria, unitamente al Controparte_1 convenuto, di un'area pertinenziale antistante il fabbricato denominato ”, sito in Parte_2
Imperia, Strada Colla n. 77, avente una superficie di circa 45 metri quadrati, segnatamente indicata;
- che il aveva, tuttavia, occupato in maniera diuturna l'area comune, utilizzandola CP_1 stabilmente come parcheggio per veicoli propri e di terzi, e così impedendole di godere del bene comune nei medesimi termini, oltre a rendere disagevole l'accesso alla propria area esclusiva censita come mappale 1117, nonché al box pertinenziale di sua proprietà. L'attrice formulava, pertanto, segnatamente le seguenti domande: - a) dichiarare che l'area antistante il fabbricato denominato sito in Imperia Strada Colla n.77 avente una Parte_2 superficie di mq.45 circa, così come individuata nell'atto di vendita a ministero Notaio Per_1
Rep.n.57769 del 12.06.1979 mediante il richiamo al tipo mappale di frazionamento a firma
[...] del Geom. di Imperia del 09.06.1979, costituisce bene comune ovvero condominiale Persona_2 del condominio costituito dallo stabile censito in Catasto Fabbricati di Imperia Sezione PM foglio 5 mappale 1114; - b) dichiarare che detta area deve rimanere sgombra da veicoli o altri beni la cui presenza costituisca diuturna occupazione dell'area stessa;
- c) accertare e dichiarare che CP_1
almeno dal mese di ottobre 2015 occupa, in assenza di qualsivoglia determinazione assunta
[...] dalla comunione, l'aera stessa mediante il proprio veicolo, ovvero consentendo il parcamento di veicoli di terzi, lucrando su detta occupazione;
- d) accertare e dichiarare che detta occupazione operata o consentita da costituisce atto illecito in violazione dei diritti della Controparte_1 comproprietaria in quanto eccedente i limiti di cui all'art.1102 cod.civ. e comunque Parte_1 compiuto in assenza di valida deliberazione della comunione;
- f) dichiarare tenuto Controparte_1
e quindi condannarlo ad astenersi dall'occupazione dell'area sia con mezzi propri sia consentendo il posizionamento di mezzi di terzi;
- g) fissare ai sensi dell'art.614 bis c.p.c. la somma di denaro dovuta da per ogni giorno di ritardo nel dare corso alla rimozione dei mezzi o di Controparte_1 qualsivoglia altro bene mobile indebitamente posizionato sull'area nonchè la somma di denaro dovuta dallo stesso per ogni violazione o inosservanza successiva;
h) condannare CP_1 CP_1
al risarcimento di ogni danno patito da in ragione delle condotte illecite aventi
[...] Parte_1 ad oggetto l'indebita occupazione dell'area, danno da liquidarsi anche in via equitativa mediante la determinazione del c.d. danno figurativo determinato in misura corrispondente al canone da corrispondersi per l'utilizzo dell'area stessa come zona di sosta e parcheggio. Con atto del 03.01.2020 , assumendo di essere proprietario esclusivo Controparte_1 dell'area censita catastalmente al foglio 5 mappale 1116 subalterno 5 del Catasto Fabbricati del Comune di Imperia, sosteneva che l'area stessa costituisse bene autonomo e distinto rispetto a quello oggetto della domanda avversaria. La causa veniva istruita mediante il licenziamento di CTU. All'udienza del 24.09.2021, dopo il deposito dell'elaborato peritale, la Difesa di parte attrice instava per l'ammissione della prova testimoniale dedotte in seconda memoria ex art.183 comma VI c.p.c., nonché per l'integrazione della svolta CTU, ai fini della individuazione del c.d. canone figurativo, con riferimento alla determinazione del danno da occupazione abusiva della corte comune. Il Giudice rigettava l'istanza, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1° febbraio 2023, allorquando le Parti precisavano le conclusioni medesime, la Difesa attrice reiterando le rammentate richieste istruttorie, ed la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il Tribunale di Imperia, in data 08.05.2023, così statuiva:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
Accoglie la domanda spiegata sub capo A delle conclusioni e, per l'effetto, dichiara che la corte pertinenziale al fabbricato ubicato in Imperia Porto Maurizio, Strada Colla n. 77, corte meglio descritta nella Ctu in atti, da considerarsi parte integrante della presente sentenza, è di comproprietà di e . Parte_1 Controparte_1
Accoglie la domanda spiegata sub capo D e, per l'effetto, dichiara che l'occupazione della suddetta area comune da parte del tramite il parcheggio d'una vettura secondo le odierne modalità CP_1 illustrate dalla Ctu in atti, nonché tramite il parcheggio di n. 2 vetture, costituisce condotta illecita poiché violativa del disposto dell'art. 1102 c.c. Rigetta tutte le ulteriori domande. Compensa integralmente gli oneri processuali. Pone le spese di Ctu a carico delle parti in misura eguale”. Il Tribunale, in particolare, argomentava la propria decisione, come segue:
- affermava l'insussistenza di qualsivoglia titolo in base al quale il potesse vantare di CP_1 essere titolare esclusivo dello spazio conteso, giacché nell'atto di destinazione l'unico bene dotato di tale natura era soltanto il suo alloggio, qualificandosi, invece, come comuni l'area di accesso e il corridoio condominiale;
- accertava, pertanto, in accoglimento della domanda formulata sub capo A) delle conclusioni attoree, la comproprietà della corte pertinenziale al fabbricato sito in Imperia, Strada Colla n. 77, per come meglio descritta nella CTU in atti;
- ravvisava, quanto alla domanda sub capo D), la violazione dell'art. 1102 c.c. da parte del convenuto, osservando come la collocazione stabile di una o due vetture da parte del CP_1 integrasse un uso eccessivo della cosa comune, pregiudicando il godimento paritetico spettante alla specie in considerazione della funzione di area di manovra Pt_1 riconosciuta all'area stessa;
- accoglieva, per l'effetto, tale domanda, dichiarando che l'occupazione dell'area comune da parte del , tramite il parcheggio di una vettura secondo le modalità illustrate dalla CP_1
CTU, nonché tramite il parcheggio di due vetture, costituiva condotta illecita in quanto violativa dell'art. 1102 c.c.;
- rigettava, per converso, la domanda sub capo B), diretta a ottenere l'integrale sgombero dell'area da qualsiasi mezzo o bene mobile, ritenendo che la comproprietà del bene attribuisse al la facoltà di utilizzarlo, purché nei limiti previsti dall'art. 1102 c.c., senza CP_1 preclusioni assolute, salvo l'impedimento del pari uso da parte dell'attrice, già riconosciuto e sanzionato con la pronuncia relativa al capo D);
- rigettava, parimenti, la domanda sub capo C), osservando come l'accertamento già compiuto con la pronuncia sul capo D) esaurisse ogni doglianza in ordine alla condotta abusiva dell'occupazione, occorrendo evitare di replicare statuizioni sul medesimo fatto storico;
- rigettava, ancora, la domanda sub capo E), avente contenuto inibitorio, sottolineando come l'accertamento dell'illiceità del comportamento fosse di per sé sufficiente a tutelare la posizione della la quale, nel caso, avrebbe potuto far valere ulteriori diritti in caso di Pt_1 reiterazione della condotta, senza la necessità di imporre un ordine di astenersi generico e di incerta esecuzione;
- rigettava, infine, la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta sub capo G), ritenendo non provata la sussistenza di un danno concretamente allegato e documentato dall'attrice, la quale si era limitata a dedurre una generica menomazione del proprio godimento senza fornire elementi certi di quantificazione, né prova dell'esistenza di un pregiudizio economicamente apprezzabile;
- respingeva, analogamente, la domanda di applicazione di misure coercitive indirette ex art. 614bis c.p.c., ritenendo che mancassero i presupposti di legge per l'adozione di una misura sanzionatoria in assenza di un provvedimento esecutivo idoneo a costituire titolo, oltre che per la genericità della condotta da inibire;
- disponeva, infine, quanto alle spese di lite, la compensazione integrale tra le Parti, ravvisando la sussistenza di ragioni di opportunità connesse alla parziale soccombenza reciproca. Con atto del 04.12.2023 ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale Parte_1 di Imperia, ritenendo la pronuncia erronea e degna di ampia riforma, così da dedurre i seguenti motivi. MOTIVO I - violazione e falsa applicazione del disposto dell'art. 1102 c.p.c. in relazione alla destinazione dell'area controversa Parte appellante ha dedotto, con il primo motivo di gravame, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1102 c.c., in relazione alla destinazione dell'area controversa, sì da contestare il rigetto della domanda proposta sub b), volta a ottenere la declaratoria dell'obbligo di mantenere libera e sgombra l'area in questione da veicoli o altri beni che ne determinassero l'occupazione continuativa ed esclusiva, ritenendo, invece, legittima la sosta di un veicolo del comproprietario, purché non ostacolasse l'analogo uso da parte Pt_1
In merito, l'appellante ha osservato come il Giudice di prime cure avesse travisato il contenuto della domanda, poiché l'originaria attrice non aveva mai rivendicato la facoltà di utilizzare l'area come parcheggio, bensì aveva chiesto la tutela del carattere di “area di manovra” imposto dagli atti di provenienza e riconosciuto anche dalla CTU, destinazione funzionale a garantire la possibilità di accedere, sia al mappale 1117 di proprietà esclusiva, sia al box pertinente alla propria abitazione. Parte appellante ha, ancora, aggiunto che la trasformazione di detta area in parcheggio stabile ed esclusivo da parte del costituiva un mutamento di destinazione vietato dall'art. CP_1
1102 c.c. e, in ogni caso, un'innovazione soggetta alla preventiva deliberazione dei comproprietari, da assumersi con le maggioranze previste dall'art. 1105 c.c. ovvero, se applicabile la disciplina condominiale, dall'art. 1120 c.c. La OM ha richiamato, altresì, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, la quale aveva evidenziato come la presenza continuativa del veicolo del creasse ostacolo alle CP_1 manovre, impedendo l'utilizzo agevole dell'accesso carrabile e pregiudicando la fruizione del box, la cui serranda risultava murata, ma era suscettibile di ripristino in qualsiasi momento.
MOTIVO II mancato accoglimento della domanda sub C), costituente logico prodromo delle ulteriori domande Parte appellante ha dedotto la violazione dell'art. 1102 c.c., lamentando il mancato accoglimento della domanda sub c), avente ad oggetto l'accertamento dell'occupazione stabile e continuativa dell'area comune da parte del sin dal mese di ottobre 2015. CP_1
In merito, la ha esposto che tale condotta risultava documentalmente provata Pt_1 attraverso riprese fotografiche, CTU e persino dalle stesse difese del convenuto, il quale aveva ammesso di aver parcheggiato il proprio veicolo sulla corte condominiale a decorrere dall'ottobre 2015. Parte appellante ha osservato che il , oltre a posizionare stabilmente la propria CP_1 autovettura, aveva consentito ai conduttori dell'immobile di sua proprietà di occupare l'area con ulteriori veicoli, lucrando in tal modo su un bene comune senza il consenso dell'altro comproprietario. L'originaria attrice, ancora, ha fatto specifico riferimento ai contratti di locazione in cui figurava la disponibilità di un posto auto, ritenendo tale pattuizione abusiva e priva di alcun fondamento giuridico, per lamentare, pertanto, come la mancata statuizione su tale punto avesse privato la di una tutela effettiva, in quanto l'accertamento della condotta protratta e lucrativa del Pt_1 convenuto avrebbe costituito la base logica e necessaria per le successive domande di condanna e inibitoria.
MOTIVO III violazione del disposto dell'art. 1102 cod. civ.: mancato accoglimento della domanda sub e) Con il terzo motivo di gravame, parte appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1102 c.c. in relazione al mancato accoglimento della domanda sub e), volta a ottenere la condanna del ad astenersi per il futuro dall'occupazione abusiva dell'area comune, sia con CP_1 veicoli propri, sia consentendo a terzi di occuparla con mezzi. Sul punto la ha rilevato che il Tribunale, pur avendo accertato la condotta illecita del Pt_1
con riferimento al parcheggio di una o due vetture in modo continuativo e stabile, non aveva CP_1 adottato alcuna misura idonea a far cessare tale illecito, omettendo di pronunciare l'inibitoria richiesta. L'originaria attrice, a riguardo, ha lamentato come tale omissione rendesse la pronuncia sostanzialmente inutiliter data, in quanto il semplice accertamento dell'illiceità non risultava accompagnato da un provvedimento in grado di prevenire la reiterazione della condotta, nonostante la CTU avesse evidenziato come la sosta continuativa dei veicoli determinasse significativi ostacoli all'accesso alle proprietà della OM.
MOTIVO IV violazione del disposto di cui all'art. 614bis c.p.c.: il rigetto della domanda avente ad oggetto il c.d. strumento di coercizione indiretta Con il quarto motivo di gravame, parte appellante ha dedotto la violazione dell'art. 614bis c.p.c., contestando il rigetto della domanda volta a ottenere la fissazione di una somma di denaro dovuta dal per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della rimozione dei mezzi indebitamente CP_1 parcheggiati, nonché per ogni successiva violazione dell'obbligo di lasciare libera l'area. La Pt_1
a tal riguardo, ha osservato che l'adozione di tale misura di coercizione indiretta si rendeva necessaria per garantire l'effettività del provvedimento di condanna, alla luce del comportamento reiterato e resistente del , già dimostratosi insensibile alle diffide e alle richieste stragiudiziali, CP_1 sì che, di fatto, la mancata previsione di un meccanismo sanzionatorio rendeva la pronuncia di primo grado priva di reale forza esecutiva, in quanto la cessazione dell'illecito poteva avvenire esclusivamente attraverso l'attività volontaria del convenuto, la cui affidabilità appariva compromessa dall'inerzia già dimostrata negli anni precedenti.
MOTIVO V violazione del disposto di cui all'art. 2043 c.c.: il mancato accoglimento della domanda risarcitoria Con il quinto motivo di appello, parte appellante ha dedotto la violazione dell'art. 2043 c.c., censurando il rigetto della domanda risarcitoria pronunciato dal Tribunale sul presupposto della mancata allegazione di un danno patrimoniale specifico. La ha osservato, a riguardo: - che il danno dovesse ritenersi in re ipsa, atteso che la Pt_1 stabile occupazione di una porzione del bene comune aveva comportato la sostanziale privazione del godimento per la comproprietaria per oltre otto anni, circostanza documentata, sia dalle fotografie, sia dalle risultanze della CTU;
- che la condotta del aveva prodotto un evidente CP_1 pregiudizio alla possibilità di utilizzare l'area per l'accesso e la manovra, con disagi concretamente apprezzabili e comunque meritevoli di liquidazione equitativa, anche in applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di uso esclusivo di beni comuni in violazione dell'art. 1102 c.c.
MOTIVO VI violazione del disposo dell'art. 91 c.p.c: la compensazione delle spese Con il sesto motivo di gravame, parte appellante ha dedotto la violazione dell'art. 91 c.p.c., censurando la statuizione con cui il Tribunale aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite. In merito, la ha osservato come il Giudice non avesse indicato alcuna ragione Pt_1 eccezionale idonea a giustificare la compensazione, come richiesto dall'art. 92 c.p.c., limitandosi a una motivazione generica e incongrua. A tal riguardo, l'originaria attrice ha sottolineato, inoltre, come la resistenza difensiva del
, in sede giudiziale, fosse risultata eccentrica rispetto al thema decidendum, giacché CP_1 controparte aveva impostato le proprie difese su questioni possessorie, anziché petitorie, oltre ad avere omesso di aderire alla procedura di mediazione obbligatoria, determinando così la necessità del contenzioso. Parte appellante ha, pertanto, sostenuto che tali elementi avrebbero dovuto indurre il Tribunale a disporre la condanna del convenuto alla rifusione, quantomeno parziale, delle spese del giudizio di primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta del 05.03.24 si è costituito in Controparte_1 giudizio di fronte a questa Corte, contestando tutto quanto dedotto in appello, sì da chiedere la reiezione del gravame ex adverso proposto, poiché inammissibile, infondato e non provato. Con riferimento al primo motivo di appello Parte appellata ha, in particolare, dedotto come il Tribunale avesse correttamente motivato il rigetto della domanda proposta sub B), atteso che la comproprietà del bene attribuiva a ciascun partecipante la facoltà di utilizzarlo anche in modo esclusivo, nei limiti consentiti dall'art. 1102 c.c., senza necessità di preventiva deliberazione assembleare, purché non venisse impedito agli altri comproprietari di farne analogo uso. In merito, l'originario convenuto ha osservato come la stessa sentenza impugnata avesse accolto la domanda proposta sub D), riconoscendo l'illiceità della condotta del nella misura CP_1 in cui la stessa aveva ostacolato il godimento dell'area comune da parte della Pt_1
A tal riguardo, ha aggiunto il , era già stata dichiarata dal Tribunale la violazione CP_1 dell'art. 1102 c.c., precisando come il parcheggio continuativo di due vetture, in assenza di spazi congrui, costituisse uso eccedente i limiti consentiti, sì che la reiezione della domanda sub B), volta a imporre il mantenimento integrale della corte sgombra da qualsiasi autoveicolo, fosse la conseguenza logica dell'accoglimento parziale già intervenuto, atteso che la OM non avrebbe potuto pretendere di riservarsi un uso esclusivo dell'area, ma unicamente di condividere l'utilizzo con il comproprietario. Parte appellata ha sostenuto, in definitiva, che il Giudice di prime cure avesse già ripristinato l'equilibrio condominiale mediante la statuizione sul capo D), senza necessità di ulteriori condanne restrittive. Con riferimento al secondo motivo di appello, parte appellata ha dedotto che l'accertamento già operato, in accoglimento del capo D) delle domande, precludesse l'ulteriore pronuncia sulla domanda sub C), avente ad oggetto la declaratoria circa l'indebita occupazione dell'area comune sin dal 2015 e la correlata attività di lucro derivante dalla concessione di posti auto ai conduttori dell'immobile di proprietà . CP_1
Parte appellata ha sottolineato, di nuovo, come la sentenza di primo grado avesse già riconosciuto l'illiceità dell'uso continuativo da parte , circoscrivendo la violazione dell'art. CP_1
1102 c.c. alla collocazione di due vetture stabilmente parcheggiate, e ritenendo assorbita ogni ulteriore domanda in quanto fondata sui medesimi fatti, sì che un eventuale nuovo accertamento avrebbe determinato una duplicazione di condanna sullo stesso presupposto fattuale, in contrasto con il principio di economia processuale e con la regola del ne bis in idem sostanziale. Il ha evidenziato, inoltre, che la non aveva fornito una prova specifica circa CP_1 Pt_1 un arricchimento di esso appellato per effetto della concessione del posto auto, se non attraverso meri riferimenti generici ai contratti di locazione, privi di elementi certi circa l'effettiva destinazione esclusiva dell'area ai conduttori. Con riguardo al terzo motivo di appello, parte appellata ha dedotto l'infondatezza delle doglianze proposte avverso il rigetto della domanda sub e), volta a ottenere una misura inibitoria permanente nei confronti del , contestando che la non poteva pretendere di impedire CP_1 Pt_1 al comproprietario di parcheggiare la propria autovettura nell'area comune, laddove fosse rispettato il principio di parità di godimento stabilito dall'art. 1102 c.c. In merito, l'appellato ha posto in evidenza, ancora una volta, che il Giudice di prime cure aveva già accertato, con riguardo al capo D), l'esistenza di una violazione in relazione al parcheggio stabile di due veicoli e aveva così delineato i confini dell'utilizzo legittimo dell'area comune, rendendo inutile una pronuncia di carattere inibitorio ulteriore, che sarebbe risultata generica e difficilmente applicabile in concreto. Il ha evidenziato, dunque, come la potesse semmai attivarsi, in caso di CP_1 Pt_1 ulteriori condotte abusive, ma non potesse pretendere un provvedimento di tipo preventivo assoluto e illimitato. Con riguardo al quarto e quinto motivo di gravame parte appellata ha dedotto di volerli trattare congiuntamente, trattandosi di censure relative alla domanda di risarcimento danni e alla misura coercitiva indiretta ex art. 614bis c.p.c. In merito, il ha rilevato: - che la non aveva assolto l'onere probatorio su CP_1 Pt_1 nessuno degli elementi costitutivi della responsabilità civile, non avendo indicato in modo puntuale né la natura, né l'entità del pregiudizio patito anche in conseguenza della presunta limitazione di accesso al mappale 1117; - che la stessa CTU aveva evidenziato la percorribilità dell'accesso al box e all'area esclusiva della sebbene con qualche difficoltà di manovra, senza configurare un Pt_1 impedimento assoluto o una privazione integrale dell'uso del bene comune. Parte appellata ha richiamato, dunque, a sostegno delle proprie difese, i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 25164/2020 e Cass. 7019/2019) secondo cui il danno risarcibile, anche in ambito condominiale, deve essere provato in modo rigoroso sotto il profilo dell'an, del quantum e del nesso causale, non potendosi presumere per il solo fatto della contestata occupazione abusiva. Il , in ultimo, ha eccepito che la misura coercitiva ex art. 614bis c.p.c. non potesse CP_1 essere accolta in difetto di una condanna principale suscettibile di esecuzione diretta, tenuto conto della genericità delle richieste avanzate dall'appellante. Con riferimento al sesto motivo di gravame, parte appellata ha dedotto la correttezza della decisione di prime cure in ordine alla compensazione delle spese di lite. Sul punto il ha, in particolare, osservato che la normativa di cui agli artt. 91 e 92 CP_1
c.p.c., così come interpretata dalla giurisprudenza (Cass. 1572/2018, Cass. 2691/2018, C. Cost. n. 77/2018), consentisse al giudice di compensare le spese in presenza di una pluralità di domande e di un accoglimento solo parziale, evitando di penalizzare la parte soccombente per la sola soccombenza quantitativa.
All'esito della prima udienza cartolare del 26.3.24, la causa veniva rinviata al 18.2.25 per la rimessione in decisione, con successiva designazione di nuovo Consigliere relatore e differimento al 15.4.25, udienza quest'ultima, già spirati i termini per memorie finali, differita con decreto 2.4.25, per la sola rimessione al Collegio, al 1.7.2025, data in esito alla quale si procedeva in tal senso.
MOTIVI DELLA DECISIONE Giova, in via preliminare, chiarire che l'esame dei motivi di appello verrà effettuato facendo riferimento, rispetto alle singole doglianze, all'indicazione delle domande riportate nelle conclusioni originali dell'attrice, con lettera minuscola, onde evitare equivoci di sorta. Ciò detto, muovendo dal presupposto, passato in giudicato, che l'area di cui è causa tramite parcheggio d'una vettura, come accertata dal CTU, nonché tramite il parcheggio di n.2 vetture, costituisce una condotta illecita per violazione dell'art.1102 c.c., non avendo alcun diritto di proprietà esclusiva il sull'area medesima, né alcun diritto opponibile di parcheggiare sull'area stessa, CP_1 in ragione di quanto osservato dal Tribunale rispetto al contenuto dei titoli di proprietà, occorre procedere alla disamina delle singole doglianze. In relazione al primo motivo di appello, afferente all'originaria domanda sub b) della Pt_1 merita di essere evidenziato in primo luogo come, funzionalmente, l'area stessa, ben descritta nella CTU a pag. 2 dell'elaborato a firma dell'Ing. , con relative fotografie, sia destinata al Per_3 passaggio pedonale, oltre che di manovra dei veicoli dei singoli comunisti/condomini , fra cui la anche, nel caso, per accedere al proprio box o, comunque, per qualsiasi altra manovra, fra Pt_1 cui, devesi sottolineare, rientra quella di “ carico”, “scarico”, intesa come sosta breve in stretta connessione a dette attività, il che risulta coerente anche con il titolo di proprietà della Pt_1 medesima, oltre che con la di lei pretesa di inibire il parcheggio “ diuturno”: detta “ utilitas” giuridica di un bene comune, va chiarito, non corrisponde a quella, solo strettamente fattuale, afferente allo stato dei luoghi riscontrato, riportata dal CTU sub risposte al quesito 1 e 2, in relazione, in particolare, al box della OM, tanto che, non a caso, il primo Giudice ha definitivamente accertato l'illiceità del parcheggio, come effettuato dal , anche di una sola vettura e, sempre, rispetto a due CP_1 vetture. A fronte di quanto sopra, tuttavia, il convincimento espresso dal Tribunale, circa il fatto che uno spazio comune possa essere utilizzato da un singolo condomino/comunista come area parcheggio, inteso come sosta prolungata, senza occorrere alcuna deliberazione dei comproprietari ( in sede condominiale o di comunione, a tal fine poco importa), non tiene conto del fatto che, rispetto ad un'area quale quella in esame, ciò impedisce, comunque, agli altri titolari della proprietà di partecipare al godimento della cosa comune in modo paritario, in violazione dell'art. 1102 c.c., interferendo , comunque, nelle prerogative dominicali altrui: a tal riguardo, d'altra parte, la Suprema Corte ha, financo, avuto modo di affermare con pronuncia Cass. sez.6-2, n.7618, 18.3.2019: “ In tema di condominio di edifici, l'art 1102 c.c. sull'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non pone alcun limite minimo di tempo e di spazio per l'operatività delle limitazioni del predetto uso, pertanto può costituire abuso anche l'occupazione per pochi minuti del cortile comune che impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva vietato il parcheggio di motoveicoli nello spazio del cortile
, prospiciente l'immobile di proprietà di uno dei condomini, senza dare rilievo alla sporadicità o CP_4 saltuarietà delle soste, bastando che queste ostacolassero l'accesso a tale immobile)”.
Nel caso in esame, peraltro, è lo stesso CTU che, a pag. 4 del suo elaborato, rispondendo ai punti 3 e 4 del quesito, afferma: “ Per quanto detto sopra, i disagi causati dallo stazionamento della vettura della parte convenuta dipendono dalla posizione , dalla ristrettezza delle aree disponibili e dalla durata dello stazionamento. La posizione della vettura e la ristrettezza delle aree non consentono di risolvere il problema mediante un riposizionamento della vettura. Essa crea disagi per l'ingombro che costituisce, sia con il frontale verso il porticato aperto, che con il posteriore verso l'ingresso del piazzale di parcheggio. Riposizionandola più avanti o più indietro si otterrebbe la diminuzione dei disagi da un lato a fronte del loro aumento dall'altro. L'unico modo in cui la vettura potrebbe stazionare nell'area senza arrecare disagi, può dipendere solo da “ modalità comportamentali”…”, così da ipotizzare stazionamenti limitati nel tempo, rimessi, dunque, alla libera volontà del , per poi concludere: “ …Non è possibile delimitare aree nella corte condominiale CP_1 che possano essere adibite a stazionamento a lungo termine senza arrecare disagi…”. Tale assunto acclara, in rapporto all' ” utilitas” effettiva dell'area comune in questione e con riferimento alle prerogative dominicali di ciascun comproprietario, nei limiti fatti valere, nel caso specifico, dalla in relazione alla disciplina propria dei diritti reali, come non sussista, nel caso Pt_1 di specie, il preteso diritto di parcheggio indicato dal primo Giudice, la distinzione fra stazionamento più o meno lungo, non recepita, peraltro, nella sentenza appellata, non potendo che essere ricondotta alla funzione tipica dell'area di cui si tratta, quanto ai veicoli, di passaggio e manovra, come sopra specificata, il che esclude il parcheggio, salvo diverse determinazioni condivise dei comproprietari, che, nel caso, pacificamente, non sussistono. La domanda di cui all'originario punto b), dunque, andava accolta, essendo fondate le doglianze dell'appellante, di ogni evidenza, rispetto a quanto sopra riportato, circa il contenuto della sentenza di primo grado, essendo l'interesse e l'autonomia di tale domanda e conseguente statuizione, anche rispetto alle altre domande, fra cui, in particolare, quella ex art.614bis c.p.c. Il contenuto della statuizione di riforma, va chiarito, non può andare oltre quello che è stato, senza dubbio alcuno, il “thema decidendum” del giudizio, sì che il riferimento, del tutto generico, ad
“ altri beni” deve essere eliso.
Passando alla trattazione del secondo motivo di appello va detto che le circostanze fattuali, come, peraltro, indicato nella conclusionale dell'appellante, circa l'uso illecito della cosa comune nei termini indicati dall'attrice originaria, sono state già provate ed acquisite al processo, anche rispetto al fatto di consentire il parcheggio a terzi, del tutto irrilevante, va detto, essendo che ciò sia avvenuto o meno a scopo di lucro, non avendo formulato la domanda di condividere , pro quota, tali Pt_1 asseriti profitti, domanda che sarebbe stata, d'altra parte, in insanabile contraddizione con la pretesa illiceità di tali condotte per violazione dell'art.1102 c.c. Ciò detto, va osservato che il Tribunale, nella sentenza appellata, pare, di fatto, ritenere assorbita l'originaria pretesa sub c) dall'accoglimento della domanda sub d), tanto che nel motivare circa le domande rigettate non si rinviene traccia della pretesa in questione, sussistendo , effettivamente, un argomentare ampio circa la pretesa della di parcheggiare sull'area Pt_1 comune, pretesa, in realtà, non sussistente ed anzi smentita dalle conclusioni, fra cui quelle sub domanda b) già trattata. A fronte delle considerazioni che precedono, preso atto che, comunque, come detto, il fatto illecito del rappresenta il presupposto della pronuncia sub d) di primo grado, osserva la Corte CP_1 come una specifica statuizione circa lo specifico illecito contestato, con decorrenza dal 2015, fosse sostenuta da un interesse giuridico concreto e tutelabile, in funzione della successiva domanda di risarcimento del danno, a prescindere dalla fondatezza o meno della stessa, detta pretesa afferendo ad uno specifico “an” su cui, in concreto, il Tribunale non ha statuito: l'interesse a tale pronuncia, merita di essere aggiunto, va ravvisato anche rispetto alla valutazione della soccombenza, ai fini delle spese di lite, considerato che il primo Giudice, accolta la domanda sub a), ha motivato: “ Diversamente deve dirsi in ordine alla maggior parte delle ulteriori domande a fronte dell'esito delle verifiche operate dal CTU…”. Quanto sopra, in uno con le allegazioni documentali richiamate nell'atto di appello sub pag.8, a fronte di quanto riscontrato dal CTU circa l'epoca risalente, coincidente con il 2015, in cui il veicolo del convenuto originario era stato parcheggiato come accertato in sede di oo.pp., senza più essere mosso, valutata, inoltre, la natura confessoria di atti processuali pregressi a firma del , CP_1 incontestati, consente di accogliere il gravame, limitatamente, tuttavia, a ciò per cui vi è il citato interesse, essendo, nella sostanza, irrilevante e, dunque, inammissibile, per parte appellante una pronuncia sul lucro economico della locazione a terzi, per le ragioni già anticipate, oltre che in rapporto al fatto che, notoriamente, la non può vantare danni “ punitivi”, non contemplati Pt_1 dall'ordinamento, se non in fattispecie particolari, non ricorrenti, nel caso di specie, quanto al pregresso. La rilevanza di tale accertamento, nei limiti indicati, va evidenziato, sussiste anche rispetto all'individuazione della pretesa di applicare, nel caso di specie, gli invocati metodi di coercizione indiretta, onde connotare la situazione dedotta in causa. In conclusione il motivo di gravame va accolto come da dispositivo.
Giungendo alla disamina del terzo motivo di appello, afferente al capo e) originario, in realtà f), essendo stata “saltata” la prima lettera, reputa la Corte che , a fronte di condotte arbitrarie del
, circa l'uso della cosa comune, ancor più a fronte di quanto acclarato sopra, accogliendo il CP_1 motivo relativo all'originaria domanda b), la condanna ad un “ non facere” nei termini prospettati fosse dovuta a tutela dell'attrice, rispetto all'uso illecito della cosa comune, avendo errato il Tribunale nell'affermare, di fatto, che la non avesse diritto ad impedire il parcheggio, ma semmai quello Pt_1 di parcheggiare anch'ella, a prescindere da ogni determinazione comune dei comproprietari ( o condominiale). L'interesse a tale pronuncia, contemplata dall'art. 2933 c.c., d'altra parte, in termini coercitivi, è funzionale anche alla successiva domanda ex art. 614bis c.p.c., ad integrazione della domanda sub b) di cui alla citazione originaria. Il motivo di appello, pertanto, va accolto, quale conseguenza anche delle precedenti ragioni di riforma, occorrendo chiarire, in funzione di tutto quanto sopra espresso, che oggetto della condanna non può che essere il divieto di parcheggiare, o consentire a terzi di parcheggiare, nel senso già espresso, nell'area comune di cui è causa.
Ciò detto, passando alla disamina del quarto motivo di appello, occorre porre in risalto come dalle statuizioni che precedono discenda la sussistenza dei presupposti , altresì, per porre in essere misure di coercizione indiretta, non potendo essere dimenticato, d'altra parte, come l'odierna Parte appellata abbia mostrato, negli anni, chiara resistenza ad adattarsi alle regole proprie della contitolarità di un bene, sovrapponendo, anche in sede difensiva, piano possessorio e petitorio, per poi vantare un preteso diritto reale esclusivo insussistente, sì che, fermo il potere di esecuzione coattiva ex art.612 c.p.c., risulta del tutto equo nel caso di specie, disporre quanto richiesto dall'appellante, a tutela rafforzata dei diritti di quest'ultima. In merito, allora, reputa la Corte che, a fronte dello stato di fatto desumibile dalla sentenza appellata, debba essere: - concesso al il termine di 30gg. dalla data di pubblicazione della CP_1 presente sentenza per rimuovere dall'area comune di cui è causa qualsivoglia autoveicolo proprio e/o di terzi autorizzati dal stesso;
- stabilire il pagamento in favore di di € CP_1 Parte_1
30,00 ( euro trenta) per ogni giorno di ritardo;
- stabilire il pagamento in favore di di Parte_1
€ 30,00 giornalieri per ogni violazione o inosservanza successiva del presente dispositivo, il tutto assumendo a parametro, con intento deterrente, il costo di un parcheggio a pagamento “ pro die”.
Con riferimento, poi, al quinto motivo di gravame, relativo al risarcimento del danno, va chiarito , ancora una volta, che la lesione delle prerogative domenicali trova tutela reale, così come risarcitoria, ma che quest'ultima non può confondersi con la prima, sì da sovrapporre impropriamente i due piani. A tal riguardo, reputa la Corte, con riferimento all'invocata riforma, sul punto, della sentenza impugnata, di dover muovere dalla sentenza a SS.UU. della Suprema Corte, n. 33645, del 15.11.22, in tema di indebita occupazione da parte di terzi, che ha escluso, comunque, l'assunto per cui la mera violazione della proprietà sia idonea a far sorgere un danno risarcibile, ponendo in capo al preteso danneggiato un onere di allegazione e prova, che si articola in modo diverso, sia rispetto a quanto dedotto, sia rispetto alla posizione assunta dal preteso danneggiante. In merito, occorre osservare, i principi di diritto espressi in tale pronuncia, non possono essere invocati ed applicati senza tenere conto delle argomentazioni che li precedono, sì che in particolare, risulta necessario evidenziare quanto segue:
1 -la Corte di Cassazione, in primo luogo, così scrive: “…Richiamando un passaggio motivazionale di Cass. Sez. U. 11 novembre 2008, n. 26972, secondo cui il danno in re ipsa (nella specie riferito al danno non patrimoniale) «snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo», Cass. n. 13071 del 2018 ha rimarcato come il riconoscimento di un danno in re ipsa nel caso di occupazione sine titulo dell'immobile avrebbe la valenza di danno punitivo fuori delle condizioni previste da Cass. Sez. U. 5 luglio 2017, n. 16601, che ritiene compatibile un tale figura con l'ordinamento giuridico a condizione che vi sia una previsione normativa in tal senso, in ossequio all'art. 23 Cost..”;
2- le SS.UU. superano, per l'effetto, detta nozione e giungono a meglio qualificare tale danno in termini di “ danno presunto” o “danno normale”: “… privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato...”, così da aggiungere: “… Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito…” e
, ancora, : “…l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela”;
3- la Corte medesima, sul punto, chiarisce, al fine di apprezzare ancor più la distinzione, incompatibile con un danno “ in re ipsa”, che, mentre la tutela reale è orientata al futuro ed al ripristino della situazione corrispondente alla legalità: “… L'azione risarcitoria è invece orientata al passato e costituisce il rimedio per la perdita subita a causa della violazione del diritto. Essa costituisce la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta abusiva dei terzi. Mentre la tutela reale costituisce il rimedio per l'alterazione dell'ordinamento formale, la tutela risarcitoria è compensativa del bene della vita perduto, secondo le modalità del danno emergente se la perdita patrimoniale (o non patrimoniale) è in uscita, del lucro cessante se la perdita è in entrata…”, così da porre in risalto che: “…La distinzione fra le due forme di tutela comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile…” , reiterando, in modo ulteriore, l'assunto, ritenuto caposaldo del sistema, in forza del quale” …se non c'è danno conseguenza non c'è danno ingiusto…”;
4- in ragione di tali motivazioni, allora, le SS.UU., richiamata: ”… la necessità dell'elemento costitutivo ulteriore nella causa petendi della domanda risarcitoria rispetto a quella della domanda di rivendicazione…”, specificano, nella sentenza in esame, rispetto al diritto di godere e disporre dei beni di proprietà che: “… La domanda risarcitoria presuppone che, per la presenza di un danno risarcibile, l'azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell'ordine formale, ma anche come evento di danno… Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire…”;
5- la Suprema Corte, inoltre, sottolinea, che: “…Il riferimento alla specifica circostanza di godimento persa stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria…”, contrastando, così, anche il rischio che la nozione di danno “in re ipsa”: “… piuttosto che assumere, in assenza dei presupposti di legge, la valenza di danno punitivo, divenga un danno correlato all'astratta posizione riconosciuta dall'ordinamento al proprietario, senza possibilità di prova contraria, approdo parimenti non condiviso, in forza di quanto sopra”;
6- in ragione delle considerazioni svolte, aggiungono i Giudici di legittimità, deriva che: “
…nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa…”, allo stesso tempo chiarendo che il non uso, pur rientrante fra le prerogative del proprietario, “…non è suscettibile di risarcimento…, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato…”, con l'effetto che: “ Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria…”;
7- rispetto, quindi, alla necessaria allegazione specifica del preteso danneggiato, le SS.UU. aggiungono: “…L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa… Sia per la perdita subita, che per il mancato guadagno va rammentato che l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte convenuta, non anche per quelli ad essa ignoti. Poiché non si compie l'effetto di cui all'art. 115, comma 1, cod. proc. civ., per i fatti ignoti al danneggiante l'onere probatorio sorge comunque per l'attore, a prescindere dalla mancanza di contestazione, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza dei fatti ignoti alla parte convenuta sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Ne consegue sul piano pratico la maggiore ricorrenza per il convenuto dell'onere di contestazione, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 comma 1, nelle controversie aventi ad oggetto la perdita subita e la maggiore ricorrenza per l'attore dell'onere probatorio, pur in mancanza di contestazione, nelle controversie aventi ad oggetto il mancato guadagno. Si chiarisce così la portata eminentemente pratica delle nozioni di “danno normale” e “danno presunto” emerse nella recente giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, le quali rinviano, nelle controversie relative alla perdita subita, a una maggiore frequenza dell'onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l'attore dell'onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell'occupazione abusiva.” Orbene, in ragione di dette argomentazioni, da cui questa Corte non reputa vi siano ragioni per discostarsi, argomentazioni che si rinvengono anche in recentissimi arresti ( vedasi Cass., sez.3, n.10477, 17.4.24, secondo cui: “ Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario
- configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche”; vedasi anche Cass. sez. 2, n. 10328, 18.4.25, secondo cui : “ Il danno alla proprietà consiste nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godere del bene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha l'onere di allegare (sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) e provare, anche per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della prova del danno derivante dall'aumento di ombra sull'edificio, la violazione delle distanze, in quanto il pregiudizio si realizzava solamente nelle prime ore del mattino e nelle ore precedenti il tramonto, e limitatamente al periodo ricadente tra ottobre e febbraio, quando il soleggiamento era più scarso), va osservato, rispetto alle doglianze “ de quibus” dell'appellante quanto segue. In primo luogo, pacificamente, al di là di quanto pare opinare la non sussiste alcun Pt_1 danno “ in re ipsa”, sì che era comunque onere di tale pretesa danneggiata allegare il pregiudizio patito, secondo la distinzione fra danno patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo risarcibile, come è noto, per quanto qui rileva, in caso di violazione grave dei diritti fondamentali della persona di rilevanza costituzionale ( a tal riguardo, si rinvia alla nota Cass. SS.UU., n. 26972, 11.11.2008, secondo la quale: “ Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice”). Ciò detto, allora, l'assunto di cui al motivo di appello, teso a ritenere non soddisfacente la motivazione del primo Giudice circa la mancata prova di un danno economico, si appalesa infondata ove la deduce: “ In realtà, invece, il danno ben può consistere in uno svantaggio subito dal Pt_1 danneggiato in conseguenza dell'altrui condotta contra ius, ma di difficile liquidazione come nel caso di specie può dirsi per i disagi creati dalla condotta del al godimento dell'area censita come CP_1 mappale 1117…” Detta doglianza, infatti, merita di essere evidenziato, tende a sovrapporre generi di danno differenti, i cui presupposti sono altrettanto diversi, così da, di fatto, riproporre, solo sotto altra veste, il convincimento sostanziale del danno “ in re ipsa”, nell'ambito di una chiara confusione fra prova dell'esistenza del danno e modalità di liquidare lo stesso, l'art.1226 c.c. non potendo supplire, merita di essere sottolineato, rispetto alla prova ontologica del danno stesso. La conferma di quanto appena sopra evidenziato è che la ha financo chiesto Pt_1 un'integrazione di CTU tesa ad individuare il preteso danno figurativo, sub specie di locazione di un posto auto, il che colloca la sua domanda nell'ambito dei danni patrimoniali, a fronte del fatto che, d'altra parte, in termini di danno non patrimoniale, le allegazioni di meri generici disagi, pur perduranti, non rientra, in modo manifesto, in ciò che è liquidabile ex art.2059 c.c., né tali disagi hanno valenza, come sostenuto nella sentenza appellata, “ economica”, cioè patrimoniale, al di là delle suggestioni difensive di Parte appellante, a fronte, ancor più dei principi sopra espressi dalla Suprema Corte in tema di violazione delle prerogative dominicali. Occorre, altresì, richiamare quanto già sopra evidenziato, circa l'irrilevanza dei pretesi canoni illegalmente ottenuti dal in violazione dell'art.1102 c.c., il “ movente” della violazione di detta CP_1 norma non avendo rilievo ai fini della prova di un danno non patrimoniale, così come sono irrilevanti rispetto al danno patrimoniale, al di là di logiche punitive estranee al sistema di responsabilità civile, salvo norme contrarie. Ciò detto, deve, ancora, essere rammentato, in termini patrimoniali, che, nel caso specifico, l'area di cui si tratta, di dimensioni assai contenute, era ed è comunque destinata solo a spazio di manovra, con esclusione, come invocato dalla stessa appellante, della possibilità di parcheggio per chicchessia, a fronte, ancora, di un box , in proprietà esclusiva, della comunque non Pt_1 utilizzato allo scopo, essendo stato destinato, di fatto, previa parziale muratura, a magazzino, in presenza di una limitrofa diversa area esclusiva di sosta, rimasta, in ogni caso, accessibile. Muovendo, dunque, da tali premesse, che costituiscono le allegazioni dell'appellante, in rapporto al citato orientamento espresso dalla Suprema Corte, financo in tema di indebita occupazione da parte di terzi, risulta evidente come, nel caso di specie, a ben vedere la Pt_1 abbia financo omesso ogni concreta e specifica allegazione di danno tale, per la sua consistenza, da poter essere contestata ex art.115 c.p.c. e, nel caso, provata, intendendo far valere, in sostanza, come fonte di danno, il fatto stesso di essere stata lesa nelle sue prerogative di comproprietaria, il che non è sufficiente, per tutto quanto sopra esposto;
è indubbio, merita di essere aggiunto, che la ha, comunque, fruito del bene comune, sebbene con disagi, bene che, d'altra parte, non Pt_1 avrebbe potuto utilizzare per parcheggiare essa stessa, né per locazione, entrambe dette condotte andando oltre il limite, in capo anche alla medesima, posto dall'art.1102 c.c. e da lei posto a Pt_1 fondamento delle domande proposte. E' parimenti indubbio che qualsivoglia disagio, anche rispetto all'accesso al mappale 1117, alla luce delle considerazioni della CTU e dei rilievi fotografici, altro non sia che, appunto, disagio, con necessità di maggiori manovre, il che giustifica la tutela reale, ma non integra un danno risarcibile. Non coglie, pertanto, nel segno, va sottolineato, il richiamo dell'appellante alla sentenza n.948/19 della Suprema Corte, che muove da una circostanza fattuale non sussistente nel caso in esame e che, in ogni caso, è superata, nei termini indicati, dalla pronuncia a SS.UU. del 2022 sopra citata, ove esaminata compiutamente. La sostanza probatoria della doglianza, pertanto, non può che considerarsi nulla, rispetto ad una corretta applicazione dei principi in tema di risarcimento danni, sì che il motivo di appello in questione è infondato e deve essere respinto, dovendosi, in ultimo, precisare la totale superfluità delle prove orali riproposte, in relazione, come detto, al materiale fotografico in atti ed alla CTU ( al di là di ogni questione in ordine al contenuto generico e valutativo di alcuni capitoli), superfluità che sussiste anche con riferimento al richiesto supplemento di accertamento tecnico estimativo di un danno, tuttavia, insussistente.
Passando all'ultimo motivo di gravame, afferente alle spese di lite, deve essere posto in risalto che, a prescindere dagli effetti dei motivi accolti, con necessità di procedere ad una nuova regolazione delle spese per entrambi i grado di giudizio, il che assorbe, di fatto, il motivo, va sottolineato, in ogni caso, che la compensazione operata dal primo Giudice non risulta adeguatamente motivata, risultando, con evidenza, anche rispetto alle decisioni assunte in quella sede, non paritaria la soccombenza reciproca, rispetto alla pregnanza delle domande della Pt_1 tese ad ottenere la tutela dei suoi diritti di comproprietaria, a fronte delle pretestuose difese, a riguardo, del , sì che il giudizio, circa la “congruità” della compensazione, in funzione del CP_1 numero delle domande accolte, rispetto ai diversi capi, e respinte, è insoddisfacente, poiché omette ogni valutazione circa il contenuto specifico delle pretese stesse, anche in termini di causalità, in primo luogo, delle spese di CTU e dell'avvio del processo, di fronte ad una perdurante condotta illecita dell'allora convenuto. Tale motivo, dunque, anche ove fossero state respinte tutte le altre doglianze della Pt_1 avrebbe dovuto trovare accoglimento, dandosi corso ad una compensazione solo parziale. *** *** *** Orbene, così esaurita la disamina dei motivi di appello, osserva la Corte come la valutazione complessiva della vicenda palesi l'assoluta prevalenza, assorbente, della soccombenza in capo al
, il quale, anche nel presente gravame, non ha rinunciato ad opporsi alle doglianze come CP_1 sopra accolte, così da cercare la conferma di un titolo, quale la sentenza pronunciata, effettivamente connotata da difficoltà esecutive e da presupposti giuridici idonei a consentire diverse forme di parcheggio sull'area comune, con relativi presumibili ulteriori situazioni illecite, non immediatamente sanzionabili. Da ciò discende che, in esito al gravame, le spese di lite, anche in applicazione del principio di causalità già citato, devono essere poste integralmente, sia per il primo grado, che per il secondo grado, a carico del già convenuto, ora appellato, così come le spese di CTU, l'unico motivo di appello respinto, relativo ad autonomo capo, afferendo, d'altra parte, ad un orientamento giurisprudenziale consolidatosi solo in corso di causa. Tali spese, pertanto, devono essere liquidate, come dichiarato dall'attrice originaria, in relazione al valore per le cause fino ad € 26.000,00, sì che, in applicazione del DM 55/14, applicabile
“ ratione temporis”, le stesse devono essere quantificate come segue:
- primo grado, per tutte le fasi, valore medio, complessivi € 5.077,00, oltre al 15% ex art. 2 citato DM, CPA ed IVA come per legge, oltre C.U.;
- secondo grado, per tutte le fasi, valore medio, salvo che per la trattazione, del tutto contenuta, da liquidarsi nel minimo, complessivi € 4.888,00, oltre al 15% ex art. 2 citato DM, CPA ed IVA come per legge, oltre C.U.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n. 295/23, emessa dal Tribunale di Imperia, pronunciata in data 06.05.2023 ( e non 2022), pubblicata l'8.5.23, all'esito del procedimento civile n. 2095/2019 r.g., respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, la Corte così provvede:
AR ED ER , in parziale riforma della sentenza appellata:
- che la corte pertinenziale al fabbricato ubicato in Imperia Porto Maurizio, Strada Colla n. 77, corte meglio descritta nella CTU in atti del giudizio di primo grado, deve rimanere sgombra da veicoli la cui presenza costituisca diuturna occupazione dell'area stessa;
- che , almeno dal mese di ottobre 2015, ha occupato illecitamente l'area Controparte_1 comune di cui è causa, mediante il proprio veicolo, ovvero consentendo il parcheggio di veicoli di terzi;
AR TENUTO E CONDANNA, per l'effetto, ad astenersi dal parcheggiare Controparte_1 nell'area comune oggetto della presente sentenza, sia con mezzi propri, sia consentendo il posizionamento di mezzi terzi;
AR TENUTO E CONDANNA, per l'effetto, , concesso allo stesso il termine Controparte_1 di gg.30 dalla data di pubblicazione della presente sentenza per rimuovere dall'area comune di cui è causa qualsivoglia autoveicolo proprio e/o di terzi autorizzati dal stesso: CP_1
-a pagare in favore di € 30,00 ( euro trenta) per ogni giorno di ritardo;
Parte_1
-a pagare in favore di € 30,00 giornalieri per ogni violazione o inosservanza Parte_1 successiva del presente dispositivo;
ET , per il resto, l'appello, confermando la sentenza appellata per quanto di ragione;
AR TENUTO E CONDANNA al pagamento delle spese di lite di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio in favore di spese che liquida come segue: Parte_1
- primo grado complessivi € 5.077,00, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, oltre C.U.;
- secondo grado complessivi € 4.888,00, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, oltre C.U.
PONE definitivamente le spese di CTU, già liquidate, a carico esclusivo di . Controparte_1
Genova, lì 8.7.25
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno