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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/11/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1469/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BRACCIALE FRANCO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24/07/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del comune rispetto. 2) I separandi dichiarano che la casa coniugale sita in Terracina alla Via Padre Biagio n. 5, di proprietà della Sig.ra , resterà nella disponibilità alla moglie con tutti i mobili ed Parte_2
arredi; 3)Il sig. , pensionato, ex dipendente del Ministero della Difesa - Parte_1
Marina Militare Italiana, continuerà a vivere ed abitare nell'immobile sito in Monte San
Biagio Via Carro n.44, e pagherà tutte le utenze, imposte e tasse per l'immobile sito in
Terracina, Via Padre Biagio n.5; 4) Le parti, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio”.
Si precisa che in assenza di prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente, non può essere disposta l'assegnazione della casa coniugale, bensì l'immobile potrà restare nella disponibilità della moglie.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in TERRACINA (LT) il 29/05/1988,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n.61, Parte II, Serie A, dell'anno 1988), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 06/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BRACCIALE FRANCO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24/07/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del comune rispetto. 2) I separandi dichiarano che la casa coniugale sita in Terracina alla Via Padre Biagio n. 5, di proprietà della Sig.ra , resterà nella disponibilità alla moglie con tutti i mobili ed Parte_2
arredi; 3)Il sig. , pensionato, ex dipendente del Ministero della Difesa - Parte_1
Marina Militare Italiana, continuerà a vivere ed abitare nell'immobile sito in Monte San
Biagio Via Carro n.44, e pagherà tutte le utenze, imposte e tasse per l'immobile sito in
Terracina, Via Padre Biagio n.5; 4) Le parti, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio”.
Si precisa che in assenza di prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente, non può essere disposta l'assegnazione della casa coniugale, bensì l'immobile potrà restare nella disponibilità della moglie.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in TERRACINA (LT) il 29/05/1988,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n.61, Parte II, Serie A, dell'anno 1988), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 06/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino