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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/10/2025, n. 3085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3085 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.1793 2023 R.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 1793 2023 R.G. promossa da:
P.IVA_ ( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'Avv. MONTALTO SANTO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cinquefrondi (RC), Corso
Garibaldi, n. 32
APPELLANTE
CONTRO
), in persona del curatore. Vv. Controparte_1 P.IVA_3
ES FA, rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'Avv. MASSELLA
MICHELE, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Viale N.
Bixio, n. 22
APPELLATO
1 Oggetto: Vendita di cose immobili - appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1602/2023 dell'8.8.2023, notificata in data 11.8.2023
Conclusioni parte appellante: “1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi meglio dedotti nell'atto di appello;
2)
In via principale e nel merito accogliere per i motivi ampiamente esposti nel proposto appello, e per l'effetto in riforma della sentenza n. 1602/2023 emessa dal Tribunale di Verona, Sezione Civile,
Giudice Unico Dott.ssa M.E. Granito nell'ambito del giudizio N.R.G. 9481/2017, depositata in cancelleria il 08.08.2023, e notificata l'11.08.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel “nel merito, riconosciuta la infondatezza della pretesa avversaria, ed in accoglimento della presente opposizione, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo N. 7117/17 del cui opposizione si tratta, non essendo dovuta la somma intimata per le ragioni ampiamente esposti, condannare la
Società opposta ai sensi dell'art. 96 C.P.C. per aver agito con temerarietà nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di difesa”; 3) Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di appello. Con vittoria di spese e compensi di difesa relativi ad entrambi i gradi di giudizio. Si insiste nelle richieste istruttorie per come indicati nell'atto di appello che qui si hanno per riportati e trascritti e con i testi ivi indicati.”.
Conclusioni parte appellata: “In via preliminare Rigettare l'istanza di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutività della sentenza n. 1602/2023 emessa dal Tribunale di Verona in data
08/08/2023 nella causa n. 9481/2017 RG per tutti i motivi esposti. In Via principale e nel merito
Rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza di primo grado n. 1602/2023 emessa dal Tribunale di Verona in data 08/08/2023 nella causa n.
9481/2017 RG. In ogni caso Spese e compensi del presente grado interamente rifusi, di cui lo scrivente patrocinio chiede la distrazione in proprio favore ex art. 93 c.p.c.”.
FATTO
1Il giudizio di primo grado.
1.1.Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Verona rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7117/2017, provvisoriamente esecutivo, chiesto ed ottenuto dal venditore Parte_2 per la somma di €30.000,00, oltre accessori e spese, a titolo di saldo del prezzo di
[...]
2 compravendita immobiliare stipulato in data 28.4.2017 e relativo ad un fabbricato ad uso parcheggio coperto sito in per il prezzo complessivo di €166.000,00. Pt_1
1.2. In sede di rogito venivano emessi tre assegni a favore del venditore rispettivamente per
€30.000,00 (n. 056906115-00) restituito al legale rappresentante dell'acquirente ( Parte_1 [...]
e non incassato, €100.000,00 incassato ed €36.000,00, sostituito poi incassato. Persona_1
1.3. La restituzione ed il non incasso dell'assegno era avvenuta sul presupposto dell'avvenuto incasso in data 23.3.2017 della medesima somma di €30.000,00 corrisposta a mezzo assegno bancario n.
0569059653-06 emesso il 20.3.2017 in favore di in qualità di procuratore ed Persona_2 amministratore del fallimento a titolo di caparra confirmatoria della promessa di vendita del Pt_2
20.3.2017 stipulata tra il predetto ed , genitore dell'opponente. Persona_2 Persona_3
1.4. Rilevava il Tribunale come il sig. fosse divenuto procuratore di solo in data Persona_2 Pt_2
8.4.2017 (in quanto la precedente procura conferita in data 15.1.2016 era stata già revocata in data
7.3.2016), quindi successivamente al 20.3.2017 (data di emissione dell'assegno e della promessa di vendita), che il pagamento a quest'ultimo fatto non liberava il debitore e non vi era prova dell'incasso.
1.4. Pertanto, la promessa di vendita del 20.3.2017 era ritenuta viziata per difetto di valida procura e tardivamente (con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.) l'opponente aveva dichiarato che avrebbe pagato al fallimento un assegno di €28.000,00 trattenendosi la somma di Persona_2
€2.000,00 a titolo di compenso per l'attività prestata.
2.Il giudizio di secondo grado.
2.1. Quale primo motivo di censura l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.
2697, 2699 e 2700 c.c..
2.1. 2. L'appellante rileva come nell'atto notarile di compravendita (doc. n. 6 opposto di primo grado) avente valore di atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c. risultava che l'acquirente aveva consegnato al venditore, nelle mani del procuratore legittimamente costituito, il complessivo importo pattuito a titolo di corrispettivo a mezzo degli assegni bancari indicati e che il procuratore, all'uopo autorizzato, aveva rilasciato ampia quietanza in ordine al pagamento del prezzo e non risultava che l'assegno consegnato al procuratore fosse stato portato all'incasso e non pagato in epoca successiva alla formalizzazione dell'atto pubblico ed alla dichiarazione di quietanza.
2.1.3. Ribadisce che solo in quel caso, che doveva risultare da formale protesto, il venditore sarebbe stato legittimato a richiedere in via giudiziale il pagamento del prezzo in quanto l'assegno consegnato non sarebbe andato a buon fine, mentre, nel caso di specie, l'assegno era pacificamente stato restituito all'acquirente spontaneamente dal venditore.
3 Ne consegue che ai sensi dell'art. 2697 C.C. sarebbe stato il venditore a dover provare che la restituzione dell'assegno, intervenuta dopo la quietanza di pagamento risultante dall'atto pubblico, era stata eseguita senza liberare l'acquirente dall'obbligo di adempiere il pagamento dell'importo ivi annotato.
2.2. Quale secondo motivo di appello reitera le istanze istruttorie formulate in primo grado e non ammesse.
3.Si è costituito il , il quale ha instato per il rigetto del gravame avversario. CP_1
3.1.In ordine al primo motivo di censura, rileva che il contratto notarile di compravendita del
28.4.2017 non proverebbe la liberazione del debito della in quanto l'efficacia Parte_3 probatoria privilegiata dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca verità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti (cfr. Cass., sez. I n. 11012/2013).
3.1.2. Ribadisce che non vi sarebbe stata alcuna confessione da parte di anzi, Controparte_1
l'unica confessione resa è quella del legale rappresentante dell'appellante, che aveva confermato che l'importo di € 30.000.00 portato dall'assegno n. 0569060115-00 dalla Controparte_2 venditrice, essendo l'assegno ancora in possesso dell'acquirente.
3.1.3. Ed ancora rileva che il Giudice, ritenuta la circostanza pacifica tra le parti per cui l'assegno n.
056906115-00 di € 30.000 non era stato incassato da alla luce di tutte le Controparte_1 risultanze emerse in giudizio, aveva rigettato l'eccezione avversaria, constatato che “l'assegno n.
0569060115-00 di € 30.000,00 dalla società opposta, ma restituito in originale Parte_4 al legale rappresentante dell'opponente, come ammesso nell'atto introduttivo, confermando di fatto di essere in possesso dell'assegno suddetto (pag. 5 atto di citazione in opposizione)” .
3.1.4. In relazione al fatto che la somma sarebbe stata versata in data 20/03/2017 nelle mani del sig.
, il Tribunale avrebbe correttamente rilevato che tale circostanza era irrilevante in punto Persona_2 di esistenza del credito dell'appellata, posto che il sig. prima del 08/04/2017, era Persona_2 sprovvisto di procura, non avendo quindi alcun potere di intrattenere e/o sottoscrivere accordi o incassare somme per conto della società.
3.1.5. Secondo parte appellata, il Tribunale, quindi, aveva correttamente accertato la mancata legittimazione del sig. a ricevere il pagamento di € 30.000,00 con assegno a lui intestato Persona_2 personalmente prima del 08/04/2017, mancando una specifica procura sul punto.
3.2. Quanto al secondo motivo di appello – relativo alla mancata ammissione delle istanze istruttorie orali di primo grado - evidenzia che il Giudice aveva correttamente ritenuto tutte le istanze istruttorie
4 avversarie irrilevanti e inammissibili così motivando: “vertendo i capitoli 1) e 4) su circostanze da provarsi documentalmente;
il capitolo 2) è pacifico;
il capitolo 3) è valutativo e da provarsi per iscritto;
il capitolo 5) è irrilevante, il capitolo 6) è oggetto di prova documentale” (cfr. ordinanza del
24.01.19), istanze in ogni caso inammissibili, in quanto volte a dimostrare una eventuale ratifica dell'operato del sig. soggetto privo di procura, del contratto preliminare. Persona_2
3.3. La causa, previo rigetto dell'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c., è stata rimessa in decisione all'udienza del 12.5.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
4. L'appello è fondato per i motivi che seguono.
4.1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'esistenza del credito di €30.000,00 che il quale venditore, chiede a titolo di saldo prezzo dell'immobile di Controparte_1 cui è causa, credito portato dall'assegno bancario non trasferibile n. 0569060115-00 tratto in data
23.3.2017 su Banca BPM banca Popolare di Milano, filiale di Viale Caravaggio, n. 133, a Pt_1 favore di titolo richiamato nell'atto di compravendita del 28.4.2017 nella Controparte_1 parte relativa alla dichiarazioni ex D.p.r. n. 445/2000, quale modalità di pagamento di parte del prezzo.
4.2. Rileva preliminarmente la Corte come il contratto definitivo di compravendita del 28.4.2017 superi e si sostituisca al contratto preliminare del 23.3.2017; pertanto non coglie nel segno l'accertato difetto di procura in capo al sig. fino all'8.4.2017, avendo il predetto stipulato il Persona_2 contratto definitivo di compravendita con pieni poteri di rappresentante della società venditrice CP_1 poi fallita. Controparte_1
4.2. Dirimente infine è la clausola, contenuta a pagina 2 del contratto notarile di compravendita del
28.4.2017, nella parte relativa al prezzo, ove testualmente si legge: “le parti dichiarano che la vendita
è fatta ed accettata per il convenuto prezzo di €166.000,00, oltre IVA;
detto prezzo è già stato integralmente pagato dalla parte acquirente alla parte venditrice che ne rilascia quietanza a saldo”, con espressa indicazione, tra le modalità di pagamento del prezzo, tra gli altri, anche dell'assegno bancario di cui è causa n. 0569060115-00 di € 30.000,00.
4.3. Invero è principio giurisprudenziale noto quello secondo il quale l'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il "pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto e con rilascio di quietanza a saldo" non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica
5 dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione;
quest'ultima “nel rapporto tra le parti” deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta. (cfr. Cass. 20520/2020; SU 19888/2014).
4.4.Nel caso di specie il venditore quietanzante non ha dedotto alcunché in ordine alle modalità di rilascio della quietanza, né ha allegato e provato la sua intervenuta simulazione mediante controdichiarazione scritta.
4.5. Osserva la Corte come la pacifica restituzione dell'assegno di cui è causa (n. 0569060115-00 tratto in data 23.3.2017 su Banca BPM banca Popolare di Milano, filiale di Viale Caravaggio, Pt_1
n. 133, a favore di da parte del venditore all'acquirente CP_1 Controparte_1 Parte_3 non inficia la valenza confessoria della quietanza di saldo, anzi corrobora la ratifica dell'operato del sig. quale falsus procurator all'epoca della stipula del preliminare, da parte della società Persona_2 venditrice in bonis.
4.5.1.Infatti la restituzione ed il non incasso dell'assegno n. 0569060115-00 è avvenuta proprio sul presupposto dell'avvenuto incasso in data 23.3.2017 della medesima somma di €30.000,00 corrisposta a mezzo di altro assegno bancario n. 0569059653-06 emesso il 20.3.2017 in favore di in qualità di procuratore ed amministratore del a titolo di Persona_2 Parte_2 caparra confirmatoria della promessa di vendita del 20.3.2017 stipulata tra il predetto ed Persona_2
, genitore dell'opponente. Persona_3
4.6. Ne consegue l'effetto estintivo del pagamento dichiarato nell'atto notarile e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. Non sussistono, ad avvisto della Corte, i presupposti di legge per la condanna ai sensi dell'art. 96,
c.1, c.p.c.
4.7. Ogni altra questione è assorbita.
4.8. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in parte dispositiva secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod, con esclusione, per il grado di appello, della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona n. 1602/2023 dell'8.8.2023, notificata in data 11.8.2023;
6 2) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna parte appellata in persona del curatore, al pagamento Controparte_1 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di parte appellante Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, spese liquidate per la fase monitoria in
[...]
€1.370,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, per il primo grado in €4.835,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e per il grado di appello in €6.946,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, con condanna della parte appellata alla restituzione di quanto liquidato in base alla sentenza di primo grado;
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 14.7.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
7
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 1793 2023 R.G. promossa da:
P.IVA_ ( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'Avv. MONTALTO SANTO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cinquefrondi (RC), Corso
Garibaldi, n. 32
APPELLANTE
CONTRO
), in persona del curatore. Vv. Controparte_1 P.IVA_3
ES FA, rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'Avv. MASSELLA
MICHELE, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Viale N.
Bixio, n. 22
APPELLATO
1 Oggetto: Vendita di cose immobili - appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1602/2023 dell'8.8.2023, notificata in data 11.8.2023
Conclusioni parte appellante: “1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi meglio dedotti nell'atto di appello;
2)
In via principale e nel merito accogliere per i motivi ampiamente esposti nel proposto appello, e per l'effetto in riforma della sentenza n. 1602/2023 emessa dal Tribunale di Verona, Sezione Civile,
Giudice Unico Dott.ssa M.E. Granito nell'ambito del giudizio N.R.G. 9481/2017, depositata in cancelleria il 08.08.2023, e notificata l'11.08.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel “nel merito, riconosciuta la infondatezza della pretesa avversaria, ed in accoglimento della presente opposizione, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo N. 7117/17 del cui opposizione si tratta, non essendo dovuta la somma intimata per le ragioni ampiamente esposti, condannare la
Società opposta ai sensi dell'art. 96 C.P.C. per aver agito con temerarietà nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di difesa”; 3) Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di appello. Con vittoria di spese e compensi di difesa relativi ad entrambi i gradi di giudizio. Si insiste nelle richieste istruttorie per come indicati nell'atto di appello che qui si hanno per riportati e trascritti e con i testi ivi indicati.”.
Conclusioni parte appellata: “In via preliminare Rigettare l'istanza di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutività della sentenza n. 1602/2023 emessa dal Tribunale di Verona in data
08/08/2023 nella causa n. 9481/2017 RG per tutti i motivi esposti. In Via principale e nel merito
Rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza di primo grado n. 1602/2023 emessa dal Tribunale di Verona in data 08/08/2023 nella causa n.
9481/2017 RG. In ogni caso Spese e compensi del presente grado interamente rifusi, di cui lo scrivente patrocinio chiede la distrazione in proprio favore ex art. 93 c.p.c.”.
FATTO
1Il giudizio di primo grado.
1.1.Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Verona rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7117/2017, provvisoriamente esecutivo, chiesto ed ottenuto dal venditore Parte_2 per la somma di €30.000,00, oltre accessori e spese, a titolo di saldo del prezzo di
[...]
2 compravendita immobiliare stipulato in data 28.4.2017 e relativo ad un fabbricato ad uso parcheggio coperto sito in per il prezzo complessivo di €166.000,00. Pt_1
1.2. In sede di rogito venivano emessi tre assegni a favore del venditore rispettivamente per
€30.000,00 (n. 056906115-00) restituito al legale rappresentante dell'acquirente ( Parte_1 [...]
e non incassato, €100.000,00 incassato ed €36.000,00, sostituito poi incassato. Persona_1
1.3. La restituzione ed il non incasso dell'assegno era avvenuta sul presupposto dell'avvenuto incasso in data 23.3.2017 della medesima somma di €30.000,00 corrisposta a mezzo assegno bancario n.
0569059653-06 emesso il 20.3.2017 in favore di in qualità di procuratore ed Persona_2 amministratore del fallimento a titolo di caparra confirmatoria della promessa di vendita del Pt_2
20.3.2017 stipulata tra il predetto ed , genitore dell'opponente. Persona_2 Persona_3
1.4. Rilevava il Tribunale come il sig. fosse divenuto procuratore di solo in data Persona_2 Pt_2
8.4.2017 (in quanto la precedente procura conferita in data 15.1.2016 era stata già revocata in data
7.3.2016), quindi successivamente al 20.3.2017 (data di emissione dell'assegno e della promessa di vendita), che il pagamento a quest'ultimo fatto non liberava il debitore e non vi era prova dell'incasso.
1.4. Pertanto, la promessa di vendita del 20.3.2017 era ritenuta viziata per difetto di valida procura e tardivamente (con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.) l'opponente aveva dichiarato che avrebbe pagato al fallimento un assegno di €28.000,00 trattenendosi la somma di Persona_2
€2.000,00 a titolo di compenso per l'attività prestata.
2.Il giudizio di secondo grado.
2.1. Quale primo motivo di censura l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.
2697, 2699 e 2700 c.c..
2.1. 2. L'appellante rileva come nell'atto notarile di compravendita (doc. n. 6 opposto di primo grado) avente valore di atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c. risultava che l'acquirente aveva consegnato al venditore, nelle mani del procuratore legittimamente costituito, il complessivo importo pattuito a titolo di corrispettivo a mezzo degli assegni bancari indicati e che il procuratore, all'uopo autorizzato, aveva rilasciato ampia quietanza in ordine al pagamento del prezzo e non risultava che l'assegno consegnato al procuratore fosse stato portato all'incasso e non pagato in epoca successiva alla formalizzazione dell'atto pubblico ed alla dichiarazione di quietanza.
2.1.3. Ribadisce che solo in quel caso, che doveva risultare da formale protesto, il venditore sarebbe stato legittimato a richiedere in via giudiziale il pagamento del prezzo in quanto l'assegno consegnato non sarebbe andato a buon fine, mentre, nel caso di specie, l'assegno era pacificamente stato restituito all'acquirente spontaneamente dal venditore.
3 Ne consegue che ai sensi dell'art. 2697 C.C. sarebbe stato il venditore a dover provare che la restituzione dell'assegno, intervenuta dopo la quietanza di pagamento risultante dall'atto pubblico, era stata eseguita senza liberare l'acquirente dall'obbligo di adempiere il pagamento dell'importo ivi annotato.
2.2. Quale secondo motivo di appello reitera le istanze istruttorie formulate in primo grado e non ammesse.
3.Si è costituito il , il quale ha instato per il rigetto del gravame avversario. CP_1
3.1.In ordine al primo motivo di censura, rileva che il contratto notarile di compravendita del
28.4.2017 non proverebbe la liberazione del debito della in quanto l'efficacia Parte_3 probatoria privilegiata dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca verità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti (cfr. Cass., sez. I n. 11012/2013).
3.1.2. Ribadisce che non vi sarebbe stata alcuna confessione da parte di anzi, Controparte_1
l'unica confessione resa è quella del legale rappresentante dell'appellante, che aveva confermato che l'importo di € 30.000.00 portato dall'assegno n. 0569060115-00 dalla Controparte_2 venditrice, essendo l'assegno ancora in possesso dell'acquirente.
3.1.3. Ed ancora rileva che il Giudice, ritenuta la circostanza pacifica tra le parti per cui l'assegno n.
056906115-00 di € 30.000 non era stato incassato da alla luce di tutte le Controparte_1 risultanze emerse in giudizio, aveva rigettato l'eccezione avversaria, constatato che “l'assegno n.
0569060115-00 di € 30.000,00 dalla società opposta, ma restituito in originale Parte_4 al legale rappresentante dell'opponente, come ammesso nell'atto introduttivo, confermando di fatto di essere in possesso dell'assegno suddetto (pag. 5 atto di citazione in opposizione)” .
3.1.4. In relazione al fatto che la somma sarebbe stata versata in data 20/03/2017 nelle mani del sig.
, il Tribunale avrebbe correttamente rilevato che tale circostanza era irrilevante in punto Persona_2 di esistenza del credito dell'appellata, posto che il sig. prima del 08/04/2017, era Persona_2 sprovvisto di procura, non avendo quindi alcun potere di intrattenere e/o sottoscrivere accordi o incassare somme per conto della società.
3.1.5. Secondo parte appellata, il Tribunale, quindi, aveva correttamente accertato la mancata legittimazione del sig. a ricevere il pagamento di € 30.000,00 con assegno a lui intestato Persona_2 personalmente prima del 08/04/2017, mancando una specifica procura sul punto.
3.2. Quanto al secondo motivo di appello – relativo alla mancata ammissione delle istanze istruttorie orali di primo grado - evidenzia che il Giudice aveva correttamente ritenuto tutte le istanze istruttorie
4 avversarie irrilevanti e inammissibili così motivando: “vertendo i capitoli 1) e 4) su circostanze da provarsi documentalmente;
il capitolo 2) è pacifico;
il capitolo 3) è valutativo e da provarsi per iscritto;
il capitolo 5) è irrilevante, il capitolo 6) è oggetto di prova documentale” (cfr. ordinanza del
24.01.19), istanze in ogni caso inammissibili, in quanto volte a dimostrare una eventuale ratifica dell'operato del sig. soggetto privo di procura, del contratto preliminare. Persona_2
3.3. La causa, previo rigetto dell'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c., è stata rimessa in decisione all'udienza del 12.5.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
4. L'appello è fondato per i motivi che seguono.
4.1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'esistenza del credito di €30.000,00 che il quale venditore, chiede a titolo di saldo prezzo dell'immobile di Controparte_1 cui è causa, credito portato dall'assegno bancario non trasferibile n. 0569060115-00 tratto in data
23.3.2017 su Banca BPM banca Popolare di Milano, filiale di Viale Caravaggio, n. 133, a Pt_1 favore di titolo richiamato nell'atto di compravendita del 28.4.2017 nella Controparte_1 parte relativa alla dichiarazioni ex D.p.r. n. 445/2000, quale modalità di pagamento di parte del prezzo.
4.2. Rileva preliminarmente la Corte come il contratto definitivo di compravendita del 28.4.2017 superi e si sostituisca al contratto preliminare del 23.3.2017; pertanto non coglie nel segno l'accertato difetto di procura in capo al sig. fino all'8.4.2017, avendo il predetto stipulato il Persona_2 contratto definitivo di compravendita con pieni poteri di rappresentante della società venditrice CP_1 poi fallita. Controparte_1
4.2. Dirimente infine è la clausola, contenuta a pagina 2 del contratto notarile di compravendita del
28.4.2017, nella parte relativa al prezzo, ove testualmente si legge: “le parti dichiarano che la vendita
è fatta ed accettata per il convenuto prezzo di €166.000,00, oltre IVA;
detto prezzo è già stato integralmente pagato dalla parte acquirente alla parte venditrice che ne rilascia quietanza a saldo”, con espressa indicazione, tra le modalità di pagamento del prezzo, tra gli altri, anche dell'assegno bancario di cui è causa n. 0569060115-00 di € 30.000,00.
4.3. Invero è principio giurisprudenziale noto quello secondo il quale l'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il "pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto e con rilascio di quietanza a saldo" non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica
5 dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione;
quest'ultima “nel rapporto tra le parti” deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta. (cfr. Cass. 20520/2020; SU 19888/2014).
4.4.Nel caso di specie il venditore quietanzante non ha dedotto alcunché in ordine alle modalità di rilascio della quietanza, né ha allegato e provato la sua intervenuta simulazione mediante controdichiarazione scritta.
4.5. Osserva la Corte come la pacifica restituzione dell'assegno di cui è causa (n. 0569060115-00 tratto in data 23.3.2017 su Banca BPM banca Popolare di Milano, filiale di Viale Caravaggio, Pt_1
n. 133, a favore di da parte del venditore all'acquirente CP_1 Controparte_1 Parte_3 non inficia la valenza confessoria della quietanza di saldo, anzi corrobora la ratifica dell'operato del sig. quale falsus procurator all'epoca della stipula del preliminare, da parte della società Persona_2 venditrice in bonis.
4.5.1.Infatti la restituzione ed il non incasso dell'assegno n. 0569060115-00 è avvenuta proprio sul presupposto dell'avvenuto incasso in data 23.3.2017 della medesima somma di €30.000,00 corrisposta a mezzo di altro assegno bancario n. 0569059653-06 emesso il 20.3.2017 in favore di in qualità di procuratore ed amministratore del a titolo di Persona_2 Parte_2 caparra confirmatoria della promessa di vendita del 20.3.2017 stipulata tra il predetto ed Persona_2
, genitore dell'opponente. Persona_3
4.6. Ne consegue l'effetto estintivo del pagamento dichiarato nell'atto notarile e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. Non sussistono, ad avvisto della Corte, i presupposti di legge per la condanna ai sensi dell'art. 96,
c.1, c.p.c.
4.7. Ogni altra questione è assorbita.
4.8. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in parte dispositiva secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod, con esclusione, per il grado di appello, della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona n. 1602/2023 dell'8.8.2023, notificata in data 11.8.2023;
6 2) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna parte appellata in persona del curatore, al pagamento Controparte_1 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di parte appellante Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, spese liquidate per la fase monitoria in
[...]
€1.370,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, per il primo grado in €4.835,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e per il grado di appello in €6.946,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, con condanna della parte appellata alla restituzione di quanto liquidato in base alla sentenza di primo grado;
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 14.7.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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