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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/07/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1350/2025 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GINI Parte_1 C.F._1
SARA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
Contro
, C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Parte attrice all'udienza del 25.06.2025 ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e per la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti, con condanna alle spese del resistente/convenuto.”
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
1 Con ricorso ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con , oltre a formulare ulteriori domande. CP_1
La parte resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo.
Si precisa che sussiste la giurisdizione italia in ordine a tutte le domande svolte, considerato che le parti ed i figli risiedono abitualmente in Italia (art. 3, co. 1 lett. a),
Reg. UE 2019/1111; art. 3 Reg. CE 4/2009), come del resto già rilevato nella sentenza di separazione personale. Parimenti si dà atto dell'applicabilità della legge italiana a tutte le domande:
- il regolamento CE n. 1259/2010 (“Roma III”) indica – in assenza di accordo delle parti ex art. 5 – quale criterio di determinazione della legge applicabile alla domanda di separazione/divorzio, in base all'art. 8, lett. a) la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale: trova quindi applicazione – a prescindere dal fatto che la ricorrente sia cittadina moldava ed il resistente sia cittadino albanese – la legge italiana;
- la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, art. 15, individua nella legge nazionale dell'autorità giurisdizionale competente a pronunciarsi la legge applicabile alla domanda di affido/visite dei figli;
- il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, art. 3, individua la legge applicabile quanto alle domande di mantenimento dei figli in quella dello Stato di residenza abituale dei creditori.
All'udienza del 25.06.2025, a fronte dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio su tutte le domande svolte, come da istanza della stessa ricorrente, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Si riporta, per comodità, lo stralcio del verbale di udienza relativo ai provvedimenti temporanei ed urgenti assunti.
- Affida in via esclusiva i figli minori alla madre, che potrà decidere da sola, anche a prescindere dal consenso del padre, circa l'adesione ad eventuali interventi di aiuto e sostegno nella gestione pomeridiana dei figli che fossero proposti o sono stati proposti dai Servizi sociali, nonché circa il rilascio dei documenti validi per l'espatrio e circa il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno dei figli;
2 - assegna la casa coniugale con tutti gli arredi e corredi alla madre che l'abiterà con i figli;
- il padre vedrà e terrà con sé i figli come in parte motiva;
- pone a carico del resistente/convenuto l'obbligo di versare alla ricorrente con decorrenza dal deposito del ricorso entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di € 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) quale contributo per il mantenimento dei figli minori, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT da oggi, somma inclusiva della forfettizzazione delle spese accessorie/straordinarie, fatta eccezione per quelle sanitarie non previste e non prevedibili e dei quelle dentistiche non ordinarie (apparecchi, interventi particolari), che verranno ripartite al 50% come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona;
- assegno unico ed universale integralmente percepito dalla madre/ricorrente;
All'udienza del 25.06.2025, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e per la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti, con condanna alle spese del resistente/convenuto.
Il Collegio condivide le motivazioni già espresse in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, con alcune precisazioni.
1)Affido superesclusivo dei minori alla madre, assegnazione abitazione e regolamentazione visite.
La ricorrente ha allegato il mancato rispetto del diritto-dovere di visita dei minori e da parte del padre. A supporto dell'istanza di affido esclusivo – che è Per_1 Per_2 stata accolta nei provvedimenti temporanei ed urgenti – la madre ha evidenziato il sostanziale disinteresse del padre nei confronti dei figli anche sul piano materiale, dato che da circa sette mesi prima dell'introduzione del giudizio ha omesso di versare alcunché per il loro contributo. Va del resto evidenziato come il resistente non abbia dato spontanea attuazione al provvedimento di assegnazione dell'abitazione familiare alla coniuge in sede di separazione, tanto che la stessa è stata costretta a trasferirsi temporaneamente con i figli in un appartamento datole in comodato – salvo un contributo mensile di circa 200,00 euro per le spese – fino al rilascio forzoso dell'immobile. Anche le visite padre-figli si svolgono in modo irregolare rispetto alla regolamentazione di cui alla separazione.
In udienza la ricorrente ha ulteriormente precisato che i Servizi sociali territorialmente competenti le hanno proposto un affido diurno dei figli per fornirle un
3 aiuto e consentirle, quindi, di avere più tempo a disposizione per lavorare, ma il resistente – che non collabora affatto nella gestione dei figli – non ha prestato il consenso all'attivazione di tale supporto, né si è più presentato ai Servizi. Ad ulteriore conferma della mancata collaborazione del resistente, la ricorrente ha riferito di non essere in possesso dei documenti dei figli, che sono invece custoditi dal resistente, il quale non si è nemmeno presentato all'appuntamento fissato in Questura per il rinnovo del permesso di soggiorno dei minori.
Tale grave mancanza di collaborazione non può che riverberarsi negativamente sulla vita dei minori, sì che un regime di affido condiviso è per loro pregiudizievole.
Ritiene anzi il Collegio che, al di là dei poteri suppletivi attribuiti alla sola madre in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, sia invece opportuno disporre l'affido super esclusivo o rafforzato dei minori alla madre, nel senso che ella possa assumere da sola, a prescindere dal consenso del ricorrente, anche le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli. In tal senso depone l'assenza di interesse nei loro confronti sotto più fronti, economici, relazionali e persino burocratico/amministrativi.
Va del resto evidenziato che la scelta del resistente/convenuto di non costituirsi in giudizio, se da un lato non può valere ai fini della non contestazione di quanto affermato dall'altra parte, tuttavia è atteggiamento processuale che non consente al Tribunale di vagliare versioni alternative dei fatti.
Alla luce di quanto sopra esposto, va senz'altro confermata anche la prevalente collocazione di e presso la madre, e, quanto alle frequentazioni padre- Per_1 Per_2 figli, vanno recepite le indicazioni fornite in udienza e fatte proprie nei provvedimenti temporanei ed urgenti: il padre, pertanto, vedrà e terrà con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì sera quando li preleverà dalla madre dalle ore 18,00 quando non hanno attività sportive o extrascolastiche, o alle 16,00 durante il periodo scolastico, con riaccompagnamento presso la madre la domenica alle 18,30. Quanto alle vacanze si conferma la regolamentazione già prevista in separazione, come riportata nella prima pagina del ricorso introduttivo, qui richiamata per relationem sul punto.
Si tratta di una regolamentazione che è tesa da un lato a mantenere e salvaguardare uno spazio di relazione padre-figli, e, nel contempo, riduce le frequentazioni previste in sede di separazione al fine di non ingenerare inutili aspettative in capo ai minori, recependo in linea di massima l'attuale assetto in fatto.
4 Si evidenzia che la ricorrente ha rilevato l'inopportunità di ascoltare i figli, considerata l'età, e, si aggiunge, il loro coinvolgimento nell'attuale dinamica familiare che li vede già pregiudicati dall'assenza di collaborazione del genitore.
2) Determinazioni economiche.
La ricorrente ha documentato la propria situazione reddituale-patrimoniale confermando di essere impiegata con contratti stagionali e con la qualifica di operaria/addetta alle pulizie percependo un reddito netto mensile di € 800, circa, oltre agli assegni familiari.
In udienza la ricorrente ha inoltre precisato di vivere in un alloggio del Comune in attesa della ristrutturazione della casa familiare, dove sarebbe rientrata a partire dal 30 giugno 2025.
Quanto al resistente, lavora in proprio come artigiano ma non è stato prodotto alcun documento economico-reddituale da parte della ricorrente, la quale ha comunque ritenuto non necessari approfondimenti istruttori sul punto, riferendo altresì che egli vive ad Affi presso l'abitazione della nuova compagna.
Si ritiene corretto recepire quanto disposto in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, con un aumento del contributo al mantenimento ed una forfettizzazione in esso delle spese straordinarie/accessorie, altrimenti difficilmente recuperabili dalla ricorrente.
Al riguardo si evidenzia che, rispetto alla separazione, i figli sono cresciuti, con conseguente accrescimento delle esigenze di cura/assistenza. Il resistente, inoltre, li tiene con sé un tempo inferiore rispetto a quello stabilito – con conseguente onere suppletivo a carico della ricorrente – e non rimborsa le spese straordinarie. Si conferma quindi la determinazione assunta nei provvedimenti temporanei ed urgenti, nel enso prevedere un incremento dell'assegno di mantenimento per i figli, con forfettizzazione delle spese accessorie/straordinarie, ad eccezione di quelle sanitarie non previste ed imprevedibili, oltre che di quelle dentistiche non ordinarie (apparecchi o interventi particolari). L'importo complessivo è quantificato in euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale Istat. Quanto alle spese non forfetizzate resta il riparto al 50% tra i genitori, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Verona.
L'assegno unico ed universale – ora diviso al 50% tra le parti – va integralmente attribuito alla madre, affidataria in via super esclusiva oltre che collocataria.
5 Quanto alle spese di lite, considerati, da un lato la natura neutra della pronuncia sullo status, dall'altro la determinazione dell'affido esclusivo e quanto ad incremento del contributo al mantenimento per i figli, si ravvisa la prevalente soccombenza in capo al resistente. È quindi congruo operare la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 e disporre la condanna del resistente alla refusione delle spese di lite della resistente per la residua quota di 2/3, come determinato in dispositivo, anche tenuto conto della limitata attività processuale svolta. Va altresì disposta la distrazione in favore dell'Erario (senza dimidiazione degli importi), posto che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in Moldavia il 31/10/2014 tra e , matrimonio non trascritto in Parte_1 CP_1
Italia;
2) affida in via super esclusiva (rafforzata) i figli e alla Per_1 Persona_3 madre/ricorrente, che potrà assumere da sola, a prescindere dal consenso del padre, anche le determinazioni di maggiore importanza per i figli;
3) Conferma la residenza prevalente dei figli presso la madre, con diritto-dovere del padre/resistente di vederli e tenerli con sé come segue: a fine settimana alternati, dal venerdì sera quando li preleverà dalla madre dalle ore 18,00 quando non hanno attività sportive o extrascolastiche, o alle 16,00 durante il periodo scolastico, con riaccompagnamento presso la madre la domenica alle 18,30; quanto alle vacanze si conferma la regolamentazione già prevista in separazione, come riportata nella prima pagina del ricorso introduttivo, qui richiamata per relationem sul punto.
4) Conferma l'assegnazione della casa coniugale con tutti gli arredi e corredi alla madre/ricorrente che l'abiterà con i figli;
6) Pone a carico del resistente a decorrere dal deposito del ricorso l'obbligo di versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 600,00
(euro 300,00 per ciascun figlio) quale contributo al mantenimento, con rivalutazione
ISTAT, somma inclusiva della forfettizzazione delle spese accessorie/straordinarie, fatta eccezione per quelle sanitarie non previste e non prevedibili e dei quelle dentistiche non
6 ordinarie (apparecchi, interventi particolari), che verranno ripartite al 50% come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona;
7) AUU per i figli attribuito integralmente alla madre;
8) Previa compensazione per i 1/3 delle spese di lite, condanna CP_1
per la quota residua (2/3) alla refusione delle spese di lite a favore di
[...]
, quota che, al netto della compensazione, che si liquida in euro Parte_1
3.873,33 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Erario.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2025.
La Giudice est.
Claudia Dal Martello
Il Presidente
Massimo Vaccari
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1350/2025 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GINI Parte_1 C.F._1
SARA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
Contro
, C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Parte attrice all'udienza del 25.06.2025 ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e per la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti, con condanna alle spese del resistente/convenuto.”
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
1 Con ricorso ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con , oltre a formulare ulteriori domande. CP_1
La parte resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo.
Si precisa che sussiste la giurisdizione italia in ordine a tutte le domande svolte, considerato che le parti ed i figli risiedono abitualmente in Italia (art. 3, co. 1 lett. a),
Reg. UE 2019/1111; art. 3 Reg. CE 4/2009), come del resto già rilevato nella sentenza di separazione personale. Parimenti si dà atto dell'applicabilità della legge italiana a tutte le domande:
- il regolamento CE n. 1259/2010 (“Roma III”) indica – in assenza di accordo delle parti ex art. 5 – quale criterio di determinazione della legge applicabile alla domanda di separazione/divorzio, in base all'art. 8, lett. a) la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale: trova quindi applicazione – a prescindere dal fatto che la ricorrente sia cittadina moldava ed il resistente sia cittadino albanese – la legge italiana;
- la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, art. 15, individua nella legge nazionale dell'autorità giurisdizionale competente a pronunciarsi la legge applicabile alla domanda di affido/visite dei figli;
- il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, art. 3, individua la legge applicabile quanto alle domande di mantenimento dei figli in quella dello Stato di residenza abituale dei creditori.
All'udienza del 25.06.2025, a fronte dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio su tutte le domande svolte, come da istanza della stessa ricorrente, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Si riporta, per comodità, lo stralcio del verbale di udienza relativo ai provvedimenti temporanei ed urgenti assunti.
- Affida in via esclusiva i figli minori alla madre, che potrà decidere da sola, anche a prescindere dal consenso del padre, circa l'adesione ad eventuali interventi di aiuto e sostegno nella gestione pomeridiana dei figli che fossero proposti o sono stati proposti dai Servizi sociali, nonché circa il rilascio dei documenti validi per l'espatrio e circa il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno dei figli;
2 - assegna la casa coniugale con tutti gli arredi e corredi alla madre che l'abiterà con i figli;
- il padre vedrà e terrà con sé i figli come in parte motiva;
- pone a carico del resistente/convenuto l'obbligo di versare alla ricorrente con decorrenza dal deposito del ricorso entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di € 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) quale contributo per il mantenimento dei figli minori, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT da oggi, somma inclusiva della forfettizzazione delle spese accessorie/straordinarie, fatta eccezione per quelle sanitarie non previste e non prevedibili e dei quelle dentistiche non ordinarie (apparecchi, interventi particolari), che verranno ripartite al 50% come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona;
- assegno unico ed universale integralmente percepito dalla madre/ricorrente;
All'udienza del 25.06.2025, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e per la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti, con condanna alle spese del resistente/convenuto.
Il Collegio condivide le motivazioni già espresse in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, con alcune precisazioni.
1)Affido superesclusivo dei minori alla madre, assegnazione abitazione e regolamentazione visite.
La ricorrente ha allegato il mancato rispetto del diritto-dovere di visita dei minori e da parte del padre. A supporto dell'istanza di affido esclusivo – che è Per_1 Per_2 stata accolta nei provvedimenti temporanei ed urgenti – la madre ha evidenziato il sostanziale disinteresse del padre nei confronti dei figli anche sul piano materiale, dato che da circa sette mesi prima dell'introduzione del giudizio ha omesso di versare alcunché per il loro contributo. Va del resto evidenziato come il resistente non abbia dato spontanea attuazione al provvedimento di assegnazione dell'abitazione familiare alla coniuge in sede di separazione, tanto che la stessa è stata costretta a trasferirsi temporaneamente con i figli in un appartamento datole in comodato – salvo un contributo mensile di circa 200,00 euro per le spese – fino al rilascio forzoso dell'immobile. Anche le visite padre-figli si svolgono in modo irregolare rispetto alla regolamentazione di cui alla separazione.
In udienza la ricorrente ha ulteriormente precisato che i Servizi sociali territorialmente competenti le hanno proposto un affido diurno dei figli per fornirle un
3 aiuto e consentirle, quindi, di avere più tempo a disposizione per lavorare, ma il resistente – che non collabora affatto nella gestione dei figli – non ha prestato il consenso all'attivazione di tale supporto, né si è più presentato ai Servizi. Ad ulteriore conferma della mancata collaborazione del resistente, la ricorrente ha riferito di non essere in possesso dei documenti dei figli, che sono invece custoditi dal resistente, il quale non si è nemmeno presentato all'appuntamento fissato in Questura per il rinnovo del permesso di soggiorno dei minori.
Tale grave mancanza di collaborazione non può che riverberarsi negativamente sulla vita dei minori, sì che un regime di affido condiviso è per loro pregiudizievole.
Ritiene anzi il Collegio che, al di là dei poteri suppletivi attribuiti alla sola madre in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, sia invece opportuno disporre l'affido super esclusivo o rafforzato dei minori alla madre, nel senso che ella possa assumere da sola, a prescindere dal consenso del ricorrente, anche le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli. In tal senso depone l'assenza di interesse nei loro confronti sotto più fronti, economici, relazionali e persino burocratico/amministrativi.
Va del resto evidenziato che la scelta del resistente/convenuto di non costituirsi in giudizio, se da un lato non può valere ai fini della non contestazione di quanto affermato dall'altra parte, tuttavia è atteggiamento processuale che non consente al Tribunale di vagliare versioni alternative dei fatti.
Alla luce di quanto sopra esposto, va senz'altro confermata anche la prevalente collocazione di e presso la madre, e, quanto alle frequentazioni padre- Per_1 Per_2 figli, vanno recepite le indicazioni fornite in udienza e fatte proprie nei provvedimenti temporanei ed urgenti: il padre, pertanto, vedrà e terrà con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì sera quando li preleverà dalla madre dalle ore 18,00 quando non hanno attività sportive o extrascolastiche, o alle 16,00 durante il periodo scolastico, con riaccompagnamento presso la madre la domenica alle 18,30. Quanto alle vacanze si conferma la regolamentazione già prevista in separazione, come riportata nella prima pagina del ricorso introduttivo, qui richiamata per relationem sul punto.
Si tratta di una regolamentazione che è tesa da un lato a mantenere e salvaguardare uno spazio di relazione padre-figli, e, nel contempo, riduce le frequentazioni previste in sede di separazione al fine di non ingenerare inutili aspettative in capo ai minori, recependo in linea di massima l'attuale assetto in fatto.
4 Si evidenzia che la ricorrente ha rilevato l'inopportunità di ascoltare i figli, considerata l'età, e, si aggiunge, il loro coinvolgimento nell'attuale dinamica familiare che li vede già pregiudicati dall'assenza di collaborazione del genitore.
2) Determinazioni economiche.
La ricorrente ha documentato la propria situazione reddituale-patrimoniale confermando di essere impiegata con contratti stagionali e con la qualifica di operaria/addetta alle pulizie percependo un reddito netto mensile di € 800, circa, oltre agli assegni familiari.
In udienza la ricorrente ha inoltre precisato di vivere in un alloggio del Comune in attesa della ristrutturazione della casa familiare, dove sarebbe rientrata a partire dal 30 giugno 2025.
Quanto al resistente, lavora in proprio come artigiano ma non è stato prodotto alcun documento economico-reddituale da parte della ricorrente, la quale ha comunque ritenuto non necessari approfondimenti istruttori sul punto, riferendo altresì che egli vive ad Affi presso l'abitazione della nuova compagna.
Si ritiene corretto recepire quanto disposto in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, con un aumento del contributo al mantenimento ed una forfettizzazione in esso delle spese straordinarie/accessorie, altrimenti difficilmente recuperabili dalla ricorrente.
Al riguardo si evidenzia che, rispetto alla separazione, i figli sono cresciuti, con conseguente accrescimento delle esigenze di cura/assistenza. Il resistente, inoltre, li tiene con sé un tempo inferiore rispetto a quello stabilito – con conseguente onere suppletivo a carico della ricorrente – e non rimborsa le spese straordinarie. Si conferma quindi la determinazione assunta nei provvedimenti temporanei ed urgenti, nel enso prevedere un incremento dell'assegno di mantenimento per i figli, con forfettizzazione delle spese accessorie/straordinarie, ad eccezione di quelle sanitarie non previste ed imprevedibili, oltre che di quelle dentistiche non ordinarie (apparecchi o interventi particolari). L'importo complessivo è quantificato in euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale Istat. Quanto alle spese non forfetizzate resta il riparto al 50% tra i genitori, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Verona.
L'assegno unico ed universale – ora diviso al 50% tra le parti – va integralmente attribuito alla madre, affidataria in via super esclusiva oltre che collocataria.
5 Quanto alle spese di lite, considerati, da un lato la natura neutra della pronuncia sullo status, dall'altro la determinazione dell'affido esclusivo e quanto ad incremento del contributo al mantenimento per i figli, si ravvisa la prevalente soccombenza in capo al resistente. È quindi congruo operare la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 e disporre la condanna del resistente alla refusione delle spese di lite della resistente per la residua quota di 2/3, come determinato in dispositivo, anche tenuto conto della limitata attività processuale svolta. Va altresì disposta la distrazione in favore dell'Erario (senza dimidiazione degli importi), posto che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in Moldavia il 31/10/2014 tra e , matrimonio non trascritto in Parte_1 CP_1
Italia;
2) affida in via super esclusiva (rafforzata) i figli e alla Per_1 Persona_3 madre/ricorrente, che potrà assumere da sola, a prescindere dal consenso del padre, anche le determinazioni di maggiore importanza per i figli;
3) Conferma la residenza prevalente dei figli presso la madre, con diritto-dovere del padre/resistente di vederli e tenerli con sé come segue: a fine settimana alternati, dal venerdì sera quando li preleverà dalla madre dalle ore 18,00 quando non hanno attività sportive o extrascolastiche, o alle 16,00 durante il periodo scolastico, con riaccompagnamento presso la madre la domenica alle 18,30; quanto alle vacanze si conferma la regolamentazione già prevista in separazione, come riportata nella prima pagina del ricorso introduttivo, qui richiamata per relationem sul punto.
4) Conferma l'assegnazione della casa coniugale con tutti gli arredi e corredi alla madre/ricorrente che l'abiterà con i figli;
6) Pone a carico del resistente a decorrere dal deposito del ricorso l'obbligo di versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 600,00
(euro 300,00 per ciascun figlio) quale contributo al mantenimento, con rivalutazione
ISTAT, somma inclusiva della forfettizzazione delle spese accessorie/straordinarie, fatta eccezione per quelle sanitarie non previste e non prevedibili e dei quelle dentistiche non
6 ordinarie (apparecchi, interventi particolari), che verranno ripartite al 50% come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona;
7) AUU per i figli attribuito integralmente alla madre;
8) Previa compensazione per i 1/3 delle spese di lite, condanna CP_1
per la quota residua (2/3) alla refusione delle spese di lite a favore di
[...]
, quota che, al netto della compensazione, che si liquida in euro Parte_1
3.873,33 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Erario.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2025.
La Giudice est.
Claudia Dal Martello
Il Presidente
Massimo Vaccari
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