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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/07/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2856/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Paola Blengino,
e
, C.F. nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Alice Aloi;
conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso congiunto del 24.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso congiunto hanno chiesto la Parte_1 Controparte_1
modifica delle condizioni concernenti la figlia minore stabilite, sull'accordo Persona_1
delle parti, con decreto di questo Tribunale n. 57/2019 del 7.1.2019;
valutate le circostanze di fatto dedotte dalle parti nel ricorso introduttivo;
esaminata la documentazione prodotta;
1
ritenuto che
le condizioni oggetto di accordo tra i ricorrenti, quali riportate nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
Per_1
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a modifica e integrazione delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Genova n. 57/2019 del 7.1.2019,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti la minore, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) la figlia minore nata il [...], rimane affidata ad entrambi i genitori nella Per_1
forma condivisa, con collocazione abitativa prevalente presso la madre in Avegno, Via delle
Mimose 16 A/3;
2) trascorrerà i fine settimana in maniera alternata con ciascun genitore dal venerdì Per_1
dalle ore 18.30 alla domenica alle 18.30. trascorrerà altresì con il papà ogni mercoledì Per_1
pomeriggio dalle 17.30 comprensivo di cena e di pernottamento e ogni giovedì mattina Per_1
verrà accompagnata dal papà a scuola, o nel luogo, concordato con la madre, ove dovrà recarsi quel giorno la minore, ovvero, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dai nonni paterni o dalla di lui moglie , fatti salvi migliori accordi tra i genitori. Per_2
3) I genitori concordano, stante le rispettive residenze, che nei giorni di spettanza del Per_1
papà (sia nel week end che nel giorno infrasettimanale) sia dallo stesso prelevata e riaccompagnata a Recco, in un luogo di incontro concordato tra gli stessi i genitori. Le parti precisano che se in concomitanza del giorno infrasettimanale di spettanza del padre, Per_1
frequenti attività extrascolastiche in Genova, ove risiede il padre, lo stesso potrà prelevare la figlia direttamente in Genova e ciò quando la figlia, compatibilmente con le proprie esigenze scolastiche ed extrascolastiche potrà fermarsi a Genova senza rientrare in Avegno, il tutto previo accordo con la mamma, tenendo conto delle esigenze della minore e della volontà della ragazza, salvo diversi e migliori accordi tra le parti.
2 4) La signora si impegna a consegnare al IG. un piccolo guardaroba (qualche Pt_1 CP_1
pantalone, magliette e felpe e biancheria) scelto con da lasciare a casa del papà. Per_1
5) I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i propri turni lavorativi ad inizio mese;
le parti concordano che le variazioni rispetto al calendario che verrà comunicato a inizio mese dovranno essere espressamente concordate tra le parti;
6) le festività principali durante l'anno (Natale, Capodanno e Pasqua) saranno trascorse da con l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza, salvo variazioni Per_1
concordate tra i genitori;
parimenti avverrà per le festività di calendario infrasettimanali, in occasione delle quali la bimba, negli eventuali giorni di “ponte” rimarrà (o anticiperà) con il genitore con cui trascorrerà o ha trascorso la festività, salvo diversi e/o migliori accordi tra i genitori;
7) durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di tre Per_1
settimane (consecutive per non più di due) da concordarsi entro la fine del mese di maggio con scelta prioritaria alternata da parte dei genitori. Durante le vacanze e, più in generale, durante i periodi di allontanamento da casa, ciascun genitore si impegna a comunicare il recapito
(località, albergo, indirizzo e numero telefonico) del minore;
i genitori si impegnano reciprocamente a far mantenere i contatti telefonici del figlio con l'altro genitore, anche durante i periodi di vacanza o di assenza dalla residenza;
8) i genitori concordano che nei rispettivi periodi, possa trascorrere le giornate anche Per_1
con i nonni durante l'assenza dei genitori per impegni lavorativi, anche eventualmente con pernottamento in caso di impossibilità motivata ed urgenze dei genitori, sempre senza sostituirsi alla figura genitoriale;
9) I genitori concordano, che la minore in caso di malattia, che abbia caratteristiche di serietà tali da non consentire la frequenza scolastica, pernotti e stia con la mamma ancorché tale periodo coincida con i turni di affido di spettanza del padre, che rimarrà comunque libero di poterla vedere presso l'abitazione materna, previo concorde accordo e preavviso tra i genitori.
10) le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, allo sviluppo e alla salute della figlia verranno prese concordemente dai genitori, sempre tenendo in considerazione le attitudini, i desideri, le inclinazioni della minore;
3 11) il IG. continuerà a versare a titolo di mantenimento della figlia a mani CP_1 Per_1
della IG.ra , in considerazione delle rispettive attuali condizioni economiche la Pt_1
somma già prevista nel precedente accordo (pari ad €425,00) e attualmente rivalutata (a gennaio 2025) in €502,78 mensili, da versarsi a mezzo bonifico entro il giorno 10 di ogni mese alle coordinate bancarie già note e in uso tra le parti, che continuerà ad essere annualmente adeguata in base all'andamento degli indici ISTAT. Prossimo adeguamento gennaio 2026.
12) La IG.ra ed il IG. dichiarano di non aver reciprocamente più nulla a Pt_1 CP_1
pretendere l'uno dall'altra, per il periodo precedente la sottoscrizione e il deposito del presente ricorso congiunto di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in relazione a rimborsi di somme di natura ordinaria e/o straordinaria relative al mantenimento della figlia e/o dovute in forza Per_1
dell'adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento mensile, in virtù dei precedenti patti per qualsivoglia titolo, ragione e causa.
13) Le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori in misura pari al 50% ciascuno, avendo come riferimento il verbale della riunione del 15.09.2016 del Tribunale di Genova, sezione famiglia. Il rimborso avverrà entro giorni 10 dalla consegna della relativa documentazione;
14) Con riferimento specificatamente alle spese per baby-sitter e per centro estivo il IG. CP_1
unilateralmente dichiara di negare sin da ora il consenso al rimborso, fatto salvo il caso in cui per impegni lavorativi, malattia della figlia o del genitore collocatario in mancanza di strutture pubbliche gratuite o della disponibilità dell'altro genitore o di parenti disponibili sia indispensabile il ricorso alla baby-sitter o alla collocazione/frequentazione di centro estivo, per la gestione della figlia Per_1
15) Viene precisato che la spesa per il servizio doposcuola o pre-scuola a pagamento sarà compartecipato nella misura del 50% tra i genitori, come da Verbale di intesa 15.09.2016.
16) Con riferimento alle visite specialistiche non mutuabili, i genitori si impegnano a consultarsi in modo da concordare non solo il nominativo del sanitario più confacente alle esigenze del minore, ma anche la soluzione economicamente più congrua;
4 17) I genitori indicheranno nella rispettiva dichiarazione dei redditi che il figlio è a carico di ciascuno al 50%. Le spese deducibili sostenute nell'interesse del minore verranno parimenti dichiarate dai genitori nella misura del 50%; l'assegno unico è fruito dalla IG.ra . Pt_1
18) I genitori dichiarano che la minore verrà dotata di autonomo passaporto, con l'indicazione dei singoli genitori, quale accompagnatori della figlia e si impegnano reciprocamente, all'occorrenza, al rilascio di eventuali autorizzazioni o dichiarazioni che dalle competenti autorità dovessero richiedere;
19) le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Paola Blengino,
e
, C.F. nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Alice Aloi;
conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso congiunto del 24.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso congiunto hanno chiesto la Parte_1 Controparte_1
modifica delle condizioni concernenti la figlia minore stabilite, sull'accordo Persona_1
delle parti, con decreto di questo Tribunale n. 57/2019 del 7.1.2019;
valutate le circostanze di fatto dedotte dalle parti nel ricorso introduttivo;
esaminata la documentazione prodotta;
1
ritenuto che
le condizioni oggetto di accordo tra i ricorrenti, quali riportate nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
Per_1
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a modifica e integrazione delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Genova n. 57/2019 del 7.1.2019,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti la minore, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) la figlia minore nata il [...], rimane affidata ad entrambi i genitori nella Per_1
forma condivisa, con collocazione abitativa prevalente presso la madre in Avegno, Via delle
Mimose 16 A/3;
2) trascorrerà i fine settimana in maniera alternata con ciascun genitore dal venerdì Per_1
dalle ore 18.30 alla domenica alle 18.30. trascorrerà altresì con il papà ogni mercoledì Per_1
pomeriggio dalle 17.30 comprensivo di cena e di pernottamento e ogni giovedì mattina Per_1
verrà accompagnata dal papà a scuola, o nel luogo, concordato con la madre, ove dovrà recarsi quel giorno la minore, ovvero, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dai nonni paterni o dalla di lui moglie , fatti salvi migliori accordi tra i genitori. Per_2
3) I genitori concordano, stante le rispettive residenze, che nei giorni di spettanza del Per_1
papà (sia nel week end che nel giorno infrasettimanale) sia dallo stesso prelevata e riaccompagnata a Recco, in un luogo di incontro concordato tra gli stessi i genitori. Le parti precisano che se in concomitanza del giorno infrasettimanale di spettanza del padre, Per_1
frequenti attività extrascolastiche in Genova, ove risiede il padre, lo stesso potrà prelevare la figlia direttamente in Genova e ciò quando la figlia, compatibilmente con le proprie esigenze scolastiche ed extrascolastiche potrà fermarsi a Genova senza rientrare in Avegno, il tutto previo accordo con la mamma, tenendo conto delle esigenze della minore e della volontà della ragazza, salvo diversi e migliori accordi tra le parti.
2 4) La signora si impegna a consegnare al IG. un piccolo guardaroba (qualche Pt_1 CP_1
pantalone, magliette e felpe e biancheria) scelto con da lasciare a casa del papà. Per_1
5) I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i propri turni lavorativi ad inizio mese;
le parti concordano che le variazioni rispetto al calendario che verrà comunicato a inizio mese dovranno essere espressamente concordate tra le parti;
6) le festività principali durante l'anno (Natale, Capodanno e Pasqua) saranno trascorse da con l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza, salvo variazioni Per_1
concordate tra i genitori;
parimenti avverrà per le festività di calendario infrasettimanali, in occasione delle quali la bimba, negli eventuali giorni di “ponte” rimarrà (o anticiperà) con il genitore con cui trascorrerà o ha trascorso la festività, salvo diversi e/o migliori accordi tra i genitori;
7) durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di tre Per_1
settimane (consecutive per non più di due) da concordarsi entro la fine del mese di maggio con scelta prioritaria alternata da parte dei genitori. Durante le vacanze e, più in generale, durante i periodi di allontanamento da casa, ciascun genitore si impegna a comunicare il recapito
(località, albergo, indirizzo e numero telefonico) del minore;
i genitori si impegnano reciprocamente a far mantenere i contatti telefonici del figlio con l'altro genitore, anche durante i periodi di vacanza o di assenza dalla residenza;
8) i genitori concordano che nei rispettivi periodi, possa trascorrere le giornate anche Per_1
con i nonni durante l'assenza dei genitori per impegni lavorativi, anche eventualmente con pernottamento in caso di impossibilità motivata ed urgenze dei genitori, sempre senza sostituirsi alla figura genitoriale;
9) I genitori concordano, che la minore in caso di malattia, che abbia caratteristiche di serietà tali da non consentire la frequenza scolastica, pernotti e stia con la mamma ancorché tale periodo coincida con i turni di affido di spettanza del padre, che rimarrà comunque libero di poterla vedere presso l'abitazione materna, previo concorde accordo e preavviso tra i genitori.
10) le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, allo sviluppo e alla salute della figlia verranno prese concordemente dai genitori, sempre tenendo in considerazione le attitudini, i desideri, le inclinazioni della minore;
3 11) il IG. continuerà a versare a titolo di mantenimento della figlia a mani CP_1 Per_1
della IG.ra , in considerazione delle rispettive attuali condizioni economiche la Pt_1
somma già prevista nel precedente accordo (pari ad €425,00) e attualmente rivalutata (a gennaio 2025) in €502,78 mensili, da versarsi a mezzo bonifico entro il giorno 10 di ogni mese alle coordinate bancarie già note e in uso tra le parti, che continuerà ad essere annualmente adeguata in base all'andamento degli indici ISTAT. Prossimo adeguamento gennaio 2026.
12) La IG.ra ed il IG. dichiarano di non aver reciprocamente più nulla a Pt_1 CP_1
pretendere l'uno dall'altra, per il periodo precedente la sottoscrizione e il deposito del presente ricorso congiunto di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in relazione a rimborsi di somme di natura ordinaria e/o straordinaria relative al mantenimento della figlia e/o dovute in forza Per_1
dell'adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento mensile, in virtù dei precedenti patti per qualsivoglia titolo, ragione e causa.
13) Le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori in misura pari al 50% ciascuno, avendo come riferimento il verbale della riunione del 15.09.2016 del Tribunale di Genova, sezione famiglia. Il rimborso avverrà entro giorni 10 dalla consegna della relativa documentazione;
14) Con riferimento specificatamente alle spese per baby-sitter e per centro estivo il IG. CP_1
unilateralmente dichiara di negare sin da ora il consenso al rimborso, fatto salvo il caso in cui per impegni lavorativi, malattia della figlia o del genitore collocatario in mancanza di strutture pubbliche gratuite o della disponibilità dell'altro genitore o di parenti disponibili sia indispensabile il ricorso alla baby-sitter o alla collocazione/frequentazione di centro estivo, per la gestione della figlia Per_1
15) Viene precisato che la spesa per il servizio doposcuola o pre-scuola a pagamento sarà compartecipato nella misura del 50% tra i genitori, come da Verbale di intesa 15.09.2016.
16) Con riferimento alle visite specialistiche non mutuabili, i genitori si impegnano a consultarsi in modo da concordare non solo il nominativo del sanitario più confacente alle esigenze del minore, ma anche la soluzione economicamente più congrua;
4 17) I genitori indicheranno nella rispettiva dichiarazione dei redditi che il figlio è a carico di ciascuno al 50%. Le spese deducibili sostenute nell'interesse del minore verranno parimenti dichiarate dai genitori nella misura del 50%; l'assegno unico è fruito dalla IG.ra . Pt_1
18) I genitori dichiarano che la minore verrà dotata di autonomo passaporto, con l'indicazione dei singoli genitori, quale accompagnatori della figlia e si impegnano reciprocamente, all'occorrenza, al rilascio di eventuali autorizzazioni o dichiarazioni che dalle competenti autorità dovessero richiedere;
19) le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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