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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 319/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
IZ ALDO, Presidente
FERRENTINO IL DOMENICA, Relatore
CESTONE ANTONIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 705/2024 depositato il 30/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 MI - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF01348 2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF01348 2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF01348 2023 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF01348 2023 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF01348 2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TD301PF01348/2023, notificato in data 28/11/2023 da Agenzia delle Entrate con il quale è stato chiesto il pagamento dell'IRPEF per Euro
137.741,00 sanzioni per Euro 185.950.35, interessi per Euro 26.508,54; addizionale Regionale IRPEF per
Euro 5.542,00, interessi per Euro 1.066,57; Addizionale Comunale IRPEF per Euro 1.922,00, interessi per Euro 369,89, IRAP per Euro 27.702,00, interessi per Euro 5.331,31, IVA per Euro 1 60.936,00, interessi per Euro 12.358,32 anno d'imposta 2017 per l'importo complessivo di Euro 465.427,98.
Ha eccepito la nullità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione e per infondatezza della pretesa tributaria a seguito dell'irrituale instaurazione del contraddittorio da parte dell'amministrazione finanziaria ed errata interpretazione dell'art. 11, comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 471/97.
Ha rappresentato sul punto di essere stato impossibilitato a partecipare al contraddittorio endoprocedimentale fissato in data 17/10/2023 per cause indipendenti dalla propria volontà essendosi recato, in data 16/10/2023, al pronto soccorso dell'Società_1
e che, a seguito di una visita approfondita, era stata riscontrata una distrazione muscolare al polpaccio destro tale da determinare una prognosi di 7 giorni, con ulteriore ricovero al fine di eseguire approfondimenti sullo stato di salute.
Agenzia delle Entrate ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 13.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettata l'eccezione di difetto di motivazione.
Come precisato dalla Suprema Corte con orientamento costante in relazione a distinte fattispecie di accertamento tributario, la motivazione dell'avviso (di accertamento o di rettifica), presidiata dalla L. n.
212 del 2000, art. 7, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'ufficio nel successivo giudizio di merito, e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an e il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa e deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze( Cass. n. 26458- 08; Cass. n. 25624-06; n. 7231-03; Cass.
n. 21532- 13).
Più di recente la Corte di Cassazione con sentenza n. 20241 del 22 luglio 2024, in tema motivazione dell'avviso di accertamento, nel caso di specie riguardante l'imposta municipale propria (IMU), ha osservato che: “l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386;
Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n.
22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571)”.
Nel caso di specie l'avviso di accertamento risulta adeguatamente motivato contenendo tutti gli elementi necessari a rendere edotto il contribuente sull'an e sul quantum della pretesa tributaria.
Va altresì rigettata l'eccezione dell'irrituale instaurazione del contraddittorio da parte dell'amministrazione finanziaria ed errata interpretazione dell'art. 11, comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 471/97.
Ed invero parte convenuta ha prodotto l'invito a comparire comunicato al ricorrente in data 30.09.2023 per il giorno 10.10.2023 e su detta produzione nulla ha dedotto parte ricorrente limitandosi a rilevare l'impossibilità di presentarsi al contraddittorio per motivi di salute.
Ma la produzione offerta in questa sede è irrilevante atteso che trattasi di certificazioni mediche datata 16 ottobre 2023 ,successive al giorno dell'invito.
Il ricorso va dunque rigettato e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2623,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
IZ ALDO, Presidente
FERRENTINO IL DOMENICA, Relatore
CESTONE ANTONIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 705/2024 depositato il 30/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 MI - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF01348 2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF01348 2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF01348 2023 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF01348 2023 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF01348 2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TD301PF01348/2023, notificato in data 28/11/2023 da Agenzia delle Entrate con il quale è stato chiesto il pagamento dell'IRPEF per Euro
137.741,00 sanzioni per Euro 185.950.35, interessi per Euro 26.508,54; addizionale Regionale IRPEF per
Euro 5.542,00, interessi per Euro 1.066,57; Addizionale Comunale IRPEF per Euro 1.922,00, interessi per Euro 369,89, IRAP per Euro 27.702,00, interessi per Euro 5.331,31, IVA per Euro 1 60.936,00, interessi per Euro 12.358,32 anno d'imposta 2017 per l'importo complessivo di Euro 465.427,98.
Ha eccepito la nullità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione e per infondatezza della pretesa tributaria a seguito dell'irrituale instaurazione del contraddittorio da parte dell'amministrazione finanziaria ed errata interpretazione dell'art. 11, comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 471/97.
Ha rappresentato sul punto di essere stato impossibilitato a partecipare al contraddittorio endoprocedimentale fissato in data 17/10/2023 per cause indipendenti dalla propria volontà essendosi recato, in data 16/10/2023, al pronto soccorso dell'Società_1
e che, a seguito di una visita approfondita, era stata riscontrata una distrazione muscolare al polpaccio destro tale da determinare una prognosi di 7 giorni, con ulteriore ricovero al fine di eseguire approfondimenti sullo stato di salute.
Agenzia delle Entrate ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 13.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettata l'eccezione di difetto di motivazione.
Come precisato dalla Suprema Corte con orientamento costante in relazione a distinte fattispecie di accertamento tributario, la motivazione dell'avviso (di accertamento o di rettifica), presidiata dalla L. n.
212 del 2000, art. 7, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'ufficio nel successivo giudizio di merito, e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an e il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa e deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze( Cass. n. 26458- 08; Cass. n. 25624-06; n. 7231-03; Cass.
n. 21532- 13).
Più di recente la Corte di Cassazione con sentenza n. 20241 del 22 luglio 2024, in tema motivazione dell'avviso di accertamento, nel caso di specie riguardante l'imposta municipale propria (IMU), ha osservato che: “l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386;
Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n.
22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571)”.
Nel caso di specie l'avviso di accertamento risulta adeguatamente motivato contenendo tutti gli elementi necessari a rendere edotto il contribuente sull'an e sul quantum della pretesa tributaria.
Va altresì rigettata l'eccezione dell'irrituale instaurazione del contraddittorio da parte dell'amministrazione finanziaria ed errata interpretazione dell'art. 11, comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 471/97.
Ed invero parte convenuta ha prodotto l'invito a comparire comunicato al ricorrente in data 30.09.2023 per il giorno 10.10.2023 e su detta produzione nulla ha dedotto parte ricorrente limitandosi a rilevare l'impossibilità di presentarsi al contraddittorio per motivi di salute.
Ma la produzione offerta in questa sede è irrilevante atteso che trattasi di certificazioni mediche datata 16 ottobre 2023 ,successive al giorno dell'invito.
Il ricorso va dunque rigettato e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2623,00 oltre accessori se dovuti.