Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 319
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità avviso di accertamento per carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto l'avviso di accertamento adeguatamente motivato, contenendo tutti gli elementi necessari a rendere edotto il contribuente sull'an e sul quantum della pretesa tributaria, in linea con l'orientamento della Suprema Corte.

  • Rigettato
    Nullità avviso di accertamento per infondatezza della pretesa tributaria a seguito di irrituale instaurazione del contraddittorio

    La Corte ha rigettato l'eccezione, ritenendo irrilevanti le certificazioni mediche prodotte dal contribuente in quanto datate successivamente all'invito a comparire. L'amministrazione ha prodotto l'invito a comparire comunicato al ricorrente in data precedente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 319
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 319
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo