Articolo 4 della Legge 13 febbraio 2020, n. 15
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25 marzo 2020
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19 luglio 2020
Art. 4. Capitale italiana del libro 1. Al fine di favorire progetti, iniziative e attivita' per la promozione della lettura, il Consiglio dei ministri assegna annualmente ad una citta' italiana il titolo di «Capitale italiana del libro». ((A eccezione dell'anno 2020,)) Il titolo e' conferito all'esito di un'apposita selezione, svolta secondo modalita' definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . La selezione avviene sulla base dei progetti presentati dalle citta' che si candidano al titolo di «Capitale italiana del libro». I progetti della citta' assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il titolo di «Capitale italiana del libro» e' conferito a partire dall'anno 2020.
Entrata in vigore il 19 luglio 2020
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