Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/06/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1557/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Arusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1557/2024 con OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile promossa da:
CONCETTO RAPISARDA (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. C.F._1 ZACCHI ELEONORA e dell'avv.
ATTORE/I contro
(C.F.: ), con il patroci- Controparte_1 C.F._2 nio dell'avv. BATTAGLINI SIMONE e dell'avv.
CONVENUTO/I
In data 29 Maggio 2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note depositate in pct
Parte ricorrente così concludeva: accertare e dichiarare che la Sig.ra Controparte_1 occupa senza titolo alcuno l'unità immobiliare di proprietà del Sig. si- Parte_1 to in Vicarello (LI) via Galileo Galilei n.371 e per l'effetto; - condannare la Sig.ra
[...]
a rilasciare libero e sgombero da persone e cose l'immobile sito in Vicarello CP_2
1
, fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
- condannare al-
[...]
tresì la Sig.ra al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 Parte_1 dell'indennità di occupazione senza titolo dell'importo di € 7500,00 euro corrispondente al
50% di 30 mensilità (corrispondenti al periodo 12.10.2022 -12.04.2025) e comunque alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre a quelli successivi e agli interessi di legge fino alla data dell'effettivo rilascio del bene con sentenza esecutiva ex lege;
- con- dannare la Sig.ra al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 Parte_1 dell'importo di 708,62 euro o in quelle somma maggiore o minore riconosciuta di giustizia a titolo di risarcimento delle spese sostenute dal ricorrente per la procedura di mediazione quale condizione di procedibilità prevista per legge oltre interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo;
- condannare la , ai sensi dell'art. 12 bis Dlgs 28 marzo 2010 CP_1
n.28, al pagamento in favore di parte ricorrente ad una somma equamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione ac- certare e dichiarare che la Sig.ra occupa senza titolo alcuno l'unità Controparte_1
immobiliare di proprietà del Sig. sito in Vicarello (LI) via Galileo Ga- Parte_1 lilei n.371 e per l'effetto; - condannare la Sig.ra a rilasciare libero e Controparte_1 sgombero da persone e cose l'immobile sito in Vicarello (LI) via Galileo Galilei n.371, ri- mettendolo nel pieno e legittimo possesso del Sig. , fissando conte- Parte_1
stualmente la data di esecuzione per il rilascio;
- condannare altresì la Sig.ra CP_1
al pagamento in favore del Sig. dell'indennità di occupazio-
[...] Parte_1 ne senza titolo dell'importo di € 7500,00 euro corrispondente al 50% di 30 mensilità (cor- rispondenti al periodo 12.10.2022 -12.04.2025) e comunque alla somma maggiore o mino- re ritenuta di giustizia, oltre a quelli successivi e agli interessi di legge fino alla data dell'effettivo rilascio del bene con sentenza esecutiva ex lege;
- condannare la Sig.ra
[...]
al pagamento in favore del Sig. dell'importo di Controparte_3 Parte_1
708,62 euro o in quelle somma maggiore o minore riconosciuta di giustizia a titolo di ri- sarcimento delle spese sostenute dal ricorrente per la procedura di mediazione quale con- dizione di procedibilità prevista per legge oltre interessi di legge dal dovuto al saldo effet- tivo;
- condannare la , ai sensi dell'art. 12 bis Dlgs 28 marzo 2010 n.28, al pa- CP_1
gamento in favore di parte ricorrente ad una somma equamente determinata in misura non
2 superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedi- mento di mediazione.
Parte convenuta così concludeva: • in via principale rigettare le domande avversarie;
• in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda di rilascio determinare un termi- ne il più ampio possibile;
• sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna della convenuta al pagamento di somme a titolo di risarcimento danni o di indennità di oc- cupazione, determinare dette somme tenendo conto dell'apporto comunque dato dalla
[...]
alla vita familiare anche in costanza di separazione. CP_4
RAGIONI DELLA DECISIONE
E' pacifico come l'assegnazione della casa coniugale abbia come unico scopo, quello di ga- rantire alla prole una continuità e una stabilità abitativa. Per questo la casa viene assegnata a quello che, in gergo tecnico, viene definito “genitore collocatario”.
La stessa Cassazione nell'ordinanza n. 24254/2018 chiarisce infatti che: “in materia di se- parazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche eco- nomici, particolarmente valorizzati dalla della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, comma 6,
(come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 11), è finalizzata all'esclusiva tutela del- la prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la con- cessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economica- mente non autosufficienti.”
In assenza di prole, pertanto il coniuge non proprietario dell'immobile non può avanzare pretese sull'immobile di proprietà dell'altro.
Per tabulas il ricorrente è proprietario dell'immobile sito in via Galileo Galilei n.371, Vica- rello (LI), così come risulta da contratto di acquisto, sottoscritto in Livorno in data
09.02.2005 innanzi al Dott. Notaio n. repertorio 89474 (doc.1). Per_1
E' altresì pacifico che in caso di separazione giudiziale quando i coniugi non hanno figli, il
Giudice della separazione non è tenuto a disporre sull'assegnazione della casa familiare, ma
3 che l'immobile di proprietà di un solo coniuge resta nella sua completa disponibilità e l'altro coniuge deve lasciare l'immobile.
Ebbene dagli atti si è appurato che i coniugi hanno continuato a vivere stabilmente nell'immobile, peraltro abitato anche dal ricorrente.
Il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio dell'immobile da parte della convenuta che do- vrà rilasciare l'immobile libero da persone e cose l'immobile sito in Vicarello (LI) via Gali- leo Galilei n.371, con data dell'esecuzione al 30 luglio 2025.
Quanto all'indennità di occupazione il ricorrente non ha provato la domanda, rilevato che entrambi i coniugi ad oggi abitano l'immobile, il ricorrente non ha fornito elementi utili in tal senso. Non è dato sapere se la convenuta occupi l'intero immobile e, ciò sia detto in rife- rimento all'importo oggi richiesto dal ricorrente. Non è stato appurato se la convenuta abbia contribuito alla gestione della casa abitata da entrambi, con la pulizia domestica, la prepa- razione dei cibi e quant'altro. Rigettata ogni altra domanda. Le spese devono ritenersi, per quanto anzidetto, compensate.
₪₪₪
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Ordina alla convenuta il rilascio dell'immobile con esecuzione al 30 Luglio 2025
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in data 13 giugno 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Francesca Arusa
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