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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/07/2025, n. 2917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2917 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 04 Luglio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10195 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Maniace, via Vittorio Emanuele n. 5, ed elettivamente domiciliato in Bronte, via Manzoni n. 2, presso lo studio dell'avv. Biagio Longhitano, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza per mandato generale alle liti Rep. n. CP_1
37875 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
30.10.2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2024 00016101 61 000, CP_ notificato il 23.09.2024, con il quale l chiedeva in restituzione il pagamento della somma di € 5.099,80 presuntivamente corrisposte per prestazioni di disoccupazione agricola e di assegni al nucleo familiare non spettanti, a causa dell'avvenuta cancellazione delle giornate di lavoro per l'anno 2009.
1 Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione, tenuto conto che la notifica dell'avviso di addebito, in assenza di precedenti comunicazioni, era avvenuto oltre dieci anni da quello cui afferiva la prestazione (2009).
Integrato il contraddittorio, si costituiva l il quale rilevava che il dies a quo del decorso della CP_1 prescrizione andava individuato nella data di pagamento della prestazione, avvenuta in data 13.07.2010 (cfr. estratto pagamento in allegato) e che la stessa nel tempo risultava essere stata utilmente interrotta con svariati atti, tutti regolarmente recapitati, ed in particolare la diffida del 18.03.2017, ricevuta il 04.04.2017; la diffida con rateazione del 21.12.2018, ricevuta il 15.01.2019; la diffida del 09.05.2023, ricevuta il 26.05.2023 ed infine l'avviso di addebito n. 593 2024 00016101 61 000, ricevuto il 23.09.2025 ed oggetto di opposizione. Inoltre, rilevava che ai sensi dell'art. 2935 c.c., secondo cui “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, e dell'art. 2941 n. 8) c.c., che dispone che la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto, deve concludersi che nessuna prescrizione può essere maturata, posto che la mancanza del necessario CP_ presupposto assicurativo è emersa a seguito degli accertamenti effettuati dall e sfociati nel verbale del
17.10.2014 ed è da tale data che andava individuato il dies a quo del termine di prescrizione. Richiamava a sostegno anche quanto statuito dalla Corte d'Appello di Catania nella sentenza n. 732/2023, in analoga fattispecie, laddove era stato ritenuto che “la ricorrenza di un'ipotesi di lavoro fittizio, come tale non contestabile per maturazione del termine di decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970, integra sicuramente un'ipotesi di dolo.”
Eccepiva, inoltre, la decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 22, co.1, D.L. 7/1970, conv. con mod. nella Legge
83/1970, poiché il ricorrente era stato per l'annualità 2009 cancellato dagli elenchi con il primo elenco di variazione dell'anno 2015, pubblicato dal 16/06/2015 al 10/07/2015. Contestava l'omesso assolvimento dell'onere probatorio ricadente sul ricorrente, a fronte delle risultanze dell'accertamento e della sua valenza probatoria. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 10.03.2025, resa all'esito dell'udienza del 05.03.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 15.06.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 04.07.2025.
La causa restava istruita mediante produzione documentale e sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa
è stata trattenuta per la decisione.
Indi vengono decise con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
2 Preliminarmente vanno disattese le eccezioni in rito ed in particolare di decadenza dall'azione sollevate CP_ dall' , in quanto stante l'oggetto del giudizio la richiamata normativa non è applicabile nel caso di specie.
Nel merito. L'indebito contestato dall'istituto previdenziale, si riferisce a somme ricevute dal ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione agricola per il periodo dall'1.01.2009 al 31.12.2009, pari ad € 5.099,80, ed il ricorrente, proponeva opposizione avverso tale atto, eccependo la prescrizione, asserendo il decorso del termine decennale. CP_ L' , nel costituirsi, produceva prova della contestazione dell'indebito con la comunicazione datata
08.03.2017, spedita con raccomandata a/r n. 63025871691-7, pervenuta all'indirizzo del destinatario e ricevuta il 04.04.2017, contestando l'intervenuta prescrizione.
Nel caso di specie, si tratta di somme corrisposte, secondo la prospettazione dell'Ente, in mancanza dei presupposti giustificativi dell'erogazione del trattamento, la pretesa di ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di indennità di disoccupazione, ritenute non dovute, configura una ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo ed è, pertanto, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, il cui termine decorre dalla data in cui è stato effettuato il presunto pagamento indebito, nel caso di specie e secondo l'ordinario iter amministrativo applicabile, nell'anno 2010 e più precisamente il 13.07.2010.
Orbene, va rilevato che il provvedimento oggi impugnato è stato notificato al ricorrente, oltre dieci anni dopo rispetto al periodo di riferimento della disoccupazione agricola (2009), tuttavia tale termine di prescrizione risulta interrotto – contrariamente a quanto asserito – dalla notifica in data 04.04.2017 del precedente provvedimento dell'8.03.2017, di contestazione dell'indebito e contestuale richiesta di pagamento delle predette somme;
infatti nella predetta missiva si legge “la informiamo che, nel periodo che va dal 1/01/2009
31/12/2009, sono stati pagati 4.336,54 euro in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat.
DSAGR n. 1 per i seguenti motivi: Sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi.” Ed ancora si legge “In allegato a questa lettera troverà un bollettino MAV che dovrà utilizzare per il pagamento della somma dovuta entro il 23.04.2017.”. CP_ Il tenore di tale comunicazione può considerarsi atto interruttivo, poiché con la predetta comunicazione, l non si limita a comunicare all'odierno ricorrente l'indebito, ma anche a richiedere la restituzione della prestazione erogata per tale anno. Quindi, la nota in questione è valsa a mettere in mora il ricorrente, in quanto gli è stato specificatamente richiesto il pagamento delle somme indebite.
A tale comunicazione è poi seguita la richiesta di restituzione con modalità rateale datata 21.12.2018, spedita con raccomandata a/r n. 68954012129-0, pervenuta all'indirizzo del destinatario e ricevuta il 15.01.2019;
3 nonché il sollecito di pagamento datato 09.05.2023, spedito con raccomandata a/r n. 66483633567-4, pervenuta all'indirizzo del destinatario e ricevuta il 26.05.2023.
Del pari il tenore di tali successive comunicazioni (21.12.2018, 09.05.2023) possono considerarsi atti interruttivi, poiché contengono espressamente la richiesta di restituzione della prestazione erogata.
Ciò, secondo quanto previsto dall'articolo 2943 c.c., costituisce una chiara manifestazione di volontà dell'Istituto di esercitare i diritti di credito descritti nella individuazione dell'indebito, con l'espresso invito rivolto al debitore al pagamento delle somme ritenute dovute.
Sul punto va rilevato che, secondo consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità “in materia di interruzione della prescrizione ex art. 2943 cod. civ. … un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e
l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo)”, (Cfr.: Cass. Civ., Sez. 6, Ord. n. 15714 del 14.06.2018).
Orbene poiché in materia di richiesta di disoccupazione agricola, sia la domanda che la liquidazione della prestazione avviene nell'anno successivo a quello di riferimento, quindi nell'anno 2010, e da tale data che comincia a decorrere il termine di prescrizione, avente natura decennale, vertendosi in ipotesi di indebito, regolato dall'art. 2033 cod. civ.
Per cui, la comunicazione datata 08.03.2017, la richiesta di restituzione rateale del 21.12.2018 ed il sollecito di pagamento del 09.05.2023 (costituenti espressamente atti di messa in ora), ed infine l'avviso di addebito del
09.07.2024, con le quali è stato ulteriormente richiesto il pagamento al ricorrente della somma di cui si controverte, sono intervenuti quando il termine prescrizionale decennale non era ancora spirato, stante la nota di contestazione dell'8.03.2017.
Pertanto, atteso che la comunicazione della contestazione dell'indebito per l'anno 2009 è stata ricevuta dal ricorrente il 04.04.2017, il termine di prescrizione decennale è stato interrotto e da tale data è iniziato a decorrere nuovamente, con la conseguenza che alla data di notificazione dell'avviso di addebito del
09.07.2024, ricevuto il 23.09.2024, non era ancora nuovamente decorso, essendo stato ulteriormente interrotto dalle comunicazioni del 21.12.2018 e 09.05.2023.
Ne consegue che deve dichiararsi non prescritto il credito portato dal provvedimento oggetto di impugnazione.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e trovano liquidazione, come da dispositivo.
P.Q.M.
4 Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 30.10.2024 da contro l in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara dovute le somme per l'anno 2009, perché non prescritte.
1. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti dell'
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € Controparte_1
1.061,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A e C.P.A., nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania, 06.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 04 Luglio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10195 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Maniace, via Vittorio Emanuele n. 5, ed elettivamente domiciliato in Bronte, via Manzoni n. 2, presso lo studio dell'avv. Biagio Longhitano, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza per mandato generale alle liti Rep. n. CP_1
37875 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
30.10.2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2024 00016101 61 000, CP_ notificato il 23.09.2024, con il quale l chiedeva in restituzione il pagamento della somma di € 5.099,80 presuntivamente corrisposte per prestazioni di disoccupazione agricola e di assegni al nucleo familiare non spettanti, a causa dell'avvenuta cancellazione delle giornate di lavoro per l'anno 2009.
1 Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione, tenuto conto che la notifica dell'avviso di addebito, in assenza di precedenti comunicazioni, era avvenuto oltre dieci anni da quello cui afferiva la prestazione (2009).
Integrato il contraddittorio, si costituiva l il quale rilevava che il dies a quo del decorso della CP_1 prescrizione andava individuato nella data di pagamento della prestazione, avvenuta in data 13.07.2010 (cfr. estratto pagamento in allegato) e che la stessa nel tempo risultava essere stata utilmente interrotta con svariati atti, tutti regolarmente recapitati, ed in particolare la diffida del 18.03.2017, ricevuta il 04.04.2017; la diffida con rateazione del 21.12.2018, ricevuta il 15.01.2019; la diffida del 09.05.2023, ricevuta il 26.05.2023 ed infine l'avviso di addebito n. 593 2024 00016101 61 000, ricevuto il 23.09.2025 ed oggetto di opposizione. Inoltre, rilevava che ai sensi dell'art. 2935 c.c., secondo cui “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, e dell'art. 2941 n. 8) c.c., che dispone che la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto, deve concludersi che nessuna prescrizione può essere maturata, posto che la mancanza del necessario CP_ presupposto assicurativo è emersa a seguito degli accertamenti effettuati dall e sfociati nel verbale del
17.10.2014 ed è da tale data che andava individuato il dies a quo del termine di prescrizione. Richiamava a sostegno anche quanto statuito dalla Corte d'Appello di Catania nella sentenza n. 732/2023, in analoga fattispecie, laddove era stato ritenuto che “la ricorrenza di un'ipotesi di lavoro fittizio, come tale non contestabile per maturazione del termine di decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970, integra sicuramente un'ipotesi di dolo.”
Eccepiva, inoltre, la decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 22, co.1, D.L. 7/1970, conv. con mod. nella Legge
83/1970, poiché il ricorrente era stato per l'annualità 2009 cancellato dagli elenchi con il primo elenco di variazione dell'anno 2015, pubblicato dal 16/06/2015 al 10/07/2015. Contestava l'omesso assolvimento dell'onere probatorio ricadente sul ricorrente, a fronte delle risultanze dell'accertamento e della sua valenza probatoria. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 10.03.2025, resa all'esito dell'udienza del 05.03.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 15.06.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 04.07.2025.
La causa restava istruita mediante produzione documentale e sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa
è stata trattenuta per la decisione.
Indi vengono decise con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
2 Preliminarmente vanno disattese le eccezioni in rito ed in particolare di decadenza dall'azione sollevate CP_ dall' , in quanto stante l'oggetto del giudizio la richiamata normativa non è applicabile nel caso di specie.
Nel merito. L'indebito contestato dall'istituto previdenziale, si riferisce a somme ricevute dal ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione agricola per il periodo dall'1.01.2009 al 31.12.2009, pari ad € 5.099,80, ed il ricorrente, proponeva opposizione avverso tale atto, eccependo la prescrizione, asserendo il decorso del termine decennale. CP_ L' , nel costituirsi, produceva prova della contestazione dell'indebito con la comunicazione datata
08.03.2017, spedita con raccomandata a/r n. 63025871691-7, pervenuta all'indirizzo del destinatario e ricevuta il 04.04.2017, contestando l'intervenuta prescrizione.
Nel caso di specie, si tratta di somme corrisposte, secondo la prospettazione dell'Ente, in mancanza dei presupposti giustificativi dell'erogazione del trattamento, la pretesa di ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di indennità di disoccupazione, ritenute non dovute, configura una ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo ed è, pertanto, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, il cui termine decorre dalla data in cui è stato effettuato il presunto pagamento indebito, nel caso di specie e secondo l'ordinario iter amministrativo applicabile, nell'anno 2010 e più precisamente il 13.07.2010.
Orbene, va rilevato che il provvedimento oggi impugnato è stato notificato al ricorrente, oltre dieci anni dopo rispetto al periodo di riferimento della disoccupazione agricola (2009), tuttavia tale termine di prescrizione risulta interrotto – contrariamente a quanto asserito – dalla notifica in data 04.04.2017 del precedente provvedimento dell'8.03.2017, di contestazione dell'indebito e contestuale richiesta di pagamento delle predette somme;
infatti nella predetta missiva si legge “la informiamo che, nel periodo che va dal 1/01/2009
31/12/2009, sono stati pagati 4.336,54 euro in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat.
DSAGR n. 1 per i seguenti motivi: Sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi.” Ed ancora si legge “In allegato a questa lettera troverà un bollettino MAV che dovrà utilizzare per il pagamento della somma dovuta entro il 23.04.2017.”. CP_ Il tenore di tale comunicazione può considerarsi atto interruttivo, poiché con la predetta comunicazione, l non si limita a comunicare all'odierno ricorrente l'indebito, ma anche a richiedere la restituzione della prestazione erogata per tale anno. Quindi, la nota in questione è valsa a mettere in mora il ricorrente, in quanto gli è stato specificatamente richiesto il pagamento delle somme indebite.
A tale comunicazione è poi seguita la richiesta di restituzione con modalità rateale datata 21.12.2018, spedita con raccomandata a/r n. 68954012129-0, pervenuta all'indirizzo del destinatario e ricevuta il 15.01.2019;
3 nonché il sollecito di pagamento datato 09.05.2023, spedito con raccomandata a/r n. 66483633567-4, pervenuta all'indirizzo del destinatario e ricevuta il 26.05.2023.
Del pari il tenore di tali successive comunicazioni (21.12.2018, 09.05.2023) possono considerarsi atti interruttivi, poiché contengono espressamente la richiesta di restituzione della prestazione erogata.
Ciò, secondo quanto previsto dall'articolo 2943 c.c., costituisce una chiara manifestazione di volontà dell'Istituto di esercitare i diritti di credito descritti nella individuazione dell'indebito, con l'espresso invito rivolto al debitore al pagamento delle somme ritenute dovute.
Sul punto va rilevato che, secondo consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità “in materia di interruzione della prescrizione ex art. 2943 cod. civ. … un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e
l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo)”, (Cfr.: Cass. Civ., Sez. 6, Ord. n. 15714 del 14.06.2018).
Orbene poiché in materia di richiesta di disoccupazione agricola, sia la domanda che la liquidazione della prestazione avviene nell'anno successivo a quello di riferimento, quindi nell'anno 2010, e da tale data che comincia a decorrere il termine di prescrizione, avente natura decennale, vertendosi in ipotesi di indebito, regolato dall'art. 2033 cod. civ.
Per cui, la comunicazione datata 08.03.2017, la richiesta di restituzione rateale del 21.12.2018 ed il sollecito di pagamento del 09.05.2023 (costituenti espressamente atti di messa in ora), ed infine l'avviso di addebito del
09.07.2024, con le quali è stato ulteriormente richiesto il pagamento al ricorrente della somma di cui si controverte, sono intervenuti quando il termine prescrizionale decennale non era ancora spirato, stante la nota di contestazione dell'8.03.2017.
Pertanto, atteso che la comunicazione della contestazione dell'indebito per l'anno 2009 è stata ricevuta dal ricorrente il 04.04.2017, il termine di prescrizione decennale è stato interrotto e da tale data è iniziato a decorrere nuovamente, con la conseguenza che alla data di notificazione dell'avviso di addebito del
09.07.2024, ricevuto il 23.09.2024, non era ancora nuovamente decorso, essendo stato ulteriormente interrotto dalle comunicazioni del 21.12.2018 e 09.05.2023.
Ne consegue che deve dichiararsi non prescritto il credito portato dal provvedimento oggetto di impugnazione.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e trovano liquidazione, come da dispositivo.
P.Q.M.
4 Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 30.10.2024 da contro l in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara dovute le somme per l'anno 2009, perché non prescritte.
1. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti dell'
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € Controparte_1
1.061,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A e C.P.A., nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania, 06.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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