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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.73/2019 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.472/2018 resa dal Tribunale di
Gela in data 1.6.2018 e depositata il dì 1.8.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di competenze professionali
vertente tra
, nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
, difeso per procura in atti dall'avv. Davide C. Russello C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gela corso Vittorio
Emanuele 312 - appellante -
contro
nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
, nata a [...] il [...] c.f. C.F._2 Controparte_2
, nata a [...] il [...] C.F._3 Controparte_3
c.f. nata a [...] il [...] C.F._4 Controparte_4
c.f. , tutti rappresentanti e difesi dall'avv. Paola Carfì per C.F._5
procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Gela corso
1 Vittorio Emanuele 328 - appellati -
All'udienza del 27.6.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti hanno precisato le conclusioni come dai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19.3.2014, gli odierni appellati proponevano opposizione al D.I. n.31/2014 emesso il 30.1.2014 dal Tribunale di Gela, con cui era stato loro solidalmente ingiunto il pagamento della somma di €
9.064/31, oltre accessori, in favore di , in conseguenza del Parte_1
mancato pagamento inerente “l'attività di geometra svolta nel periodo dal 1986
al 2012 su incarico dei signori , , Controparte_1 Controparte_2
e , al fine dell'ottenimento del condono Controparte_4 Controparte_3
edilizio relativo al fabbricato in Gela nella via X/9 s.n. (oggi via Salieri 6),
riportato in catasto al foglio di mappa n.141 particella 1206”. L'opposto aveva rappresentato di essere stato sollevato dall'incarico senza ricevere il saldo delle spettanze dovute, al netto di due acconti di lire 1.000.000 cadauno
(ricevuti il 16.2.1995 e il 20.10.1996).
Esponevano gli opponenti che dalla disamina della documentazione allegata,
si evinceva che parte di essa atteneva attività espletata e conclusa nel 1995
(l'accatastamento dell'immobile con la presentazione della domanda di condono ex D.L. n.649/1994), riguardo cui l'opposto aveva ricevuto il pagamento dallo stesso riconosciuto di lire 2.000.000 complessivi. In
2 subordine eccepivano la prescrizione del credito ex art.2956 n.2 c.c.
L'ulteriore attività documentata dal 2008 al 2011 riguardava la sola redazione di note di accompagnamento della documentazione inerente alla pratica di condono, nonché di sollecito della sua esitazione, riguardo cui aveva ricevuto ulteriori due acconti di € 500/00 cadauno nel 2008 e nel 2010.
In aggiunta, contestavano che il provvedimento monitorio riguardava anche la redazione di un computo metrico estimativo afferente ad immobile di proprietà
di tale , assolutamente estraneo agli opponenti. Persona_1
Infine, rappresentavano di essere stati costretti a revocare l'incarico professionale all'opposto, avendo egli errato nella predisposizione della domanda di condono e conseguendone maggiori oneri economici e ritardo nella esitazione della partica amministrativa. Chiedevano perciò in via riconvenzionale il risarcimento quantificato in € 7.500/00.
Si costituiva l'opposto, il quale riconosceva che nella parcella professionale presentata vi era stata una “erronea allegazione dovuta ad una mera
omonimia con una delle parti opponenti”, dichiarando giustificato “lo scomputo
dal totale delle somme ad esso relative, pari ad euro 539,16”. Nel resto contestava l'infondatezza degli altri motivi di opposizione.
Istruita la causa con la documentazione allegata, l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'opposto e della prova testimoniale di Tes_1
ritenendo però dirimente “che non risulta prodotto nel fascicolo
[...]
d'ufficio quello del monitorio, non potendo formare oggetto di alcuna
valutazione da parte del Giudice dell'opposizione”, altresì ritendo non provato il risarcimento chiesto dagli opponenti, con sentenza n.472/2018 il Tribunale di
3 Gela revocava il decreto ingiuntivo opposto e rigettava la domanda riconvenzionale degli opponenti, compensando le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 22.2.2019 propone appello il geom. Parte_1
“allegando il fascicolo di parte del procedimento monitorio con i
[...]
documenti ivi inseriti, sulla base dei quali venne emesso il decreto ingiuntivo
opposto, così colmando il difetto di prova del diritto di credito dichiarato dal
primo Giudice. Nel merito rilevando che tale produzione documentale, già
eseguita a sostegno della domanda azionata in sede monitoria è ammissibile
anche in sede di appello.”
Quindi, nel merito chiede “dare atto della ridotta pretesa creditoria rispetto alla
somma ingiunta”, condannando gli appellanti in solido al pagamento della somma ridotta di €8.525/15, oltre interessi e spese.
Gli appellati si sono costituiti con comparsa del 27.5.2019, chiedendo rigettarsi il gravame per i motivi già espressi nel procedimento avanti il Tribunale, con condanna alle spese del grado.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.6.2024, le parti depositano proprie note concludendo come dall'atto introduttivo, quindi la causa veniva trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento, nei limiti di seguito espressi.
Si premette che nel giudizio ordinario di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, grava a carico dell'opposto - attore sostanziale - l'onere di provare l'esistenza del credito e, quindi, i fatti costitutivi
4 della domanda di pagamento, mentre è a carico del debitore opponente –
convenuto sostanziale - quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi.
Quanto all'onere probatorio del creditore, deve applicarsi al caso di specie il principio di diritto espresso dalle SS.UU. nella sentenza n.14475/2015, alla stregua della quale “il principio, che può essere definito di <
della prova>> una volta che questa sia stata acquisita al processo, implica,
con specifico riferimento al procedimento per decreto ingiuntivo, che i
documenti allegati al ricorso in base ai quali sia stato emesso il decreto,
devono rimanere nella sfera di cognizione del Giudice anche nella eventuale
fase di opposizione, che completa il giudizio di primo grado…
Indicazioni di segno diverso non possono essere tratte dall'art.638 co.3 c.p.c.,
laddove dispone che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo
<<non dispersione>
decreto d'ingiunzione a norma dell'art.641>>. Tale previsione non comporta
che, scaduto quel termine, i documenti possano essere liberamente ritirati: ciò
vale sicuramente in caso di mancata opposizione;
al contrario, in caso di
opposizione il procedimento monitorio si trasforma in giudizio a cognizione
piena, che prosegue dinanzi allo stesso Ufficio giudiziario (ed in genere
dinanzi al medesimo magistrato), il che implica che la parte opposta non è
libera di ritirare i documenti, ma deve essere autorizzata dal Giudice ex art.169
c.p.c. I due regimi limitativi della possibilità di ritirare i documenti in caso di
opposizione si saldano. Il Giudice nel decidere dovrà disporre di tutto il
materiale probatorio (di quello prodotto con la richiesta di decreto ingiuntivo,
5 nonchè di quello che opponente ed opposto abbiano in seguito eventualmente
aggiunto) …
Ma anche qualora lo sviluppo processuale non abbia seguito questo
ragionevole ordine e la fase di opposizione si sia conclusa con una decisione
che non abbia potuto tener conto dei documenti prodotti con la richiesta di
decreto ingiuntivo, tali documenti, se allegati all'atto di appello, non possono
essere considerati nuovi, quindi non sono soggetti al divieto sancito
dall'art.345 c.p.c., ed è ammissibile la loro produzione in secondo grado…
Deve, in conclusione, essere affermato il seguente principio di diritto:
<<l c.p.c. deve essere interpretato nel senso che i documenti>
allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo, anche qualora non siano stati
nuovamente prodotti nella fase di opposizione, non possono essere
considerati nuovi e, pertanto, se allegati all'atto di appello contro la sentenza
che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili".
Nello stesso senso, anche Cass. sent. n.8693/2017 e sent. n.21626/2019.
Ciò premesso, nel presente gravame l'opposto ha effettivamente versato il fascicolo della fase monitoria, nonché quello della fase di merito incardinata a seguito dell'opposizione degli odierni appellati, allegando la documentazione dallo stesso predisposta. Non trattandosi di prove nuove, non trova applicazione il divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
Con riferimento alla prova orale assunta dell'unico teste Testimone_1
(figlio di uno degli opponenti e fratello degli altri, le cui dichiarazioni devono perciò essere vagliate con più stretto rigore), all'udienza dell'8.7.2015 riferisce sulla circostanza della revoca dell'incarico: “Nel 2012 insieme a mio padre
6 [n.d.r. ] siamo andati nello studio del geometra , Controparte_1 Parte_1
il quale ribadiva la non necessità del nulla osta sul vincolo PAI … Poi mio
padre si è rivolto ad un altro tecnico per chiudere la pratica in sanatoria … il
problema più grosso era il vincolo PAI, però ricordo che il nuovo geometra
incaricato faceva delle integrazioni”. Controparte_5
Tuttavia, escusso sull'articolato circa l'avvenuto pagamento dei compensi per l'attività svolta dal Professionista opposto, il teste si esprime genericamente e in parte de relato: “E' vero, mio padre ha corrisposto al geometra Parte_1
delle somme di denaro. Non so l'importo, so però che mio padre gli ha
consegnato del denaro ed il RA non rilasciava ricevute. Ciò perché me
lo ha detto mio padre e una volta c'ero anch'io e il RA non ha rilasciato
ricevuta, anche se non ricordo quando”.
Per l'effetto, con riferimento alla circostanza per cui il Professionista sarebbe stato pagato dagli opponenti, il teste non sa indicarne il momento e il quantum,
aggiungendo che l'opposto non aveva rilasciato quietanze, non potendo allora fondarsi la prova di un pagamento in assenza di una documentazione atta a dimostrare la consegna di danaro.
Inoltre, con specifico riguardo all'interrogatorio formale reso dall'opposto alla medesima udienza dell'8.7.2015, lo stesso riferisce di aver ricevuto “circa 2
milioni di vecchie lire in due volte”, in coerenza alle circostanze espresse nel ricorso monitorio, riferito solo al saldo.
Infine, trattandosi dell'attività professionale rivolta esclusivamente all'ottenimento del condono edilizio ai sensi del D.L. n.649/1994 relativo al fabbricato in Gela di proprietà degli opponenti, risulta dimostrata la continuità e
7 la non interruzione della prestazione professionale dell'appellante, in difetto di prova contraria sul punto da parte degli opponenti, che non contestano specificamente le attività documentate dall'opposto.
In conclusione, ritenendo assorbite le restanti questioni non trattate, l'appello deve accogliersi, pressoché integralmente, restando invariata soltanto la statuizione di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Di conseguenza, la sentenza di primo grado va riformata anche in punto di spese di lite, che ai sensi dell'art.91 c.p.c. vanno poste integralmente a carico di parte opponente e liquidate secondo il previgente D.M. n.55/2014 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa fino a € 26.000/00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
Allo stesso modo, in ragione della soccombenza, devono porsi integralmente a carico degli opponenti appellati anche quelle del giudizio di gravame, che vanno liquidate secondo il vigente D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa sopra specificato, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.37/2019, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, in parziale riforma della sentenza n.472/2018 resa dal Tribunale di Gela in data 1.6.2018 e depositata il dì
1.8.2018, condanna in solido , , Controparte_1 Controparte_2
8 e , al pagamento della somma di Controparte_3 Controparte_4
€8.525/15 oltre interessi dalla data della domanda di pagamento rivolta con le diffide consegnate il 16.10.2013.
Condanna , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al pagamento in solido delle spese di lite in favore Controparte_4
dell'opposto , che liquida in € 2.738/00 oltre 15% per Parte_1
rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. se dovute, per il giudizio avanti il
Tribunale.
Conferma la sentenza impugnata nel resto.
Condanna gli appellati , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e al pagamento in solido delle spese di lite in
[...] Controparte_4
favore dell'appellante , che liquida in € 1.984/00 oltre 15% Parte_1
per rimborso forfetario spese, €382/50 per spese, C.P.A. e I.V.A. se dovute,
per il giudizio di gravame.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
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