CA
Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/03/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri Presidente
Paolo Viarengo Consigliere Relatore
Maria Grazia Cassia Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 279/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Defilippi Claudio e Gianna Sammicheli, per procura in atti
appellante
CONTRO
c.f. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv.to Fabrizio Cassella, per procura in atti c.f. , Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sanguineti Patrizia e Fuochi Alberto, per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione in appello appellati
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 5.3.2025
Per l'PE : come da note depositate il 4.3.2025 CP_3
Per l'PP : come da note depositate il 4.3.2025 CP_4
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 3.5.2023 il signor ha opposto Parte_1
l'intimazione di pagamento 056 2023 90004075 34 000 notificatagli il
13.4.2023 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, limitatamente ai crediti previdenziali di , nonché l'avviso di addebito in essa richiamato, CP_4
eccependo:
a) l'inesistenza/nullità LLintimazione per mancanza della sottoscrizione, della dichiarazione di conformità all'originale, LLindicazione della sottoscrizione LLavviso di pagamento e del ruolo e della prova della sua legittimazione a sottoscriverli, LLindicazione dei termini per ricorrere e LLautorità a cui farlo;
b) il difetto di notifica LLintimazione e di tutti gli atti in essa indicati e la mancanza di un previo avviso di pagamento;
c) nel merito, la prevalenza LLattività di lavoro dipendente, da lui svolta fra il 1.10.1982 e il 31.8.2019, che escludeva la necessità di iscrizione ad altre gestioni;
d) la carenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione separata;
e) la carenza di motivazione LLintimazione di pagamento, che si limitava a indicare il numero LLavviso di addebito e non chiariva come fossero stati calcolati interessi e sanzioni;
f) la prescrizione dei crediti.
Si sono costituiti ed , chiedendo di respingere il ricorso. CP_3 CP_4
Con sentenza n. 136 del 2024, il Tribunale della Spezia ha in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso.
Ha proposto appello il signor Pt_1
Si sono costituiti ed , chiedendo di respingere l'appello. CP_3 CP_4
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi LLart. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio in data
11.3.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale della Spezia, con la sentenza impugnata, ha dichiarato il ricorso
2
inammissibile per carenza di legittimazione passiva nei confronti di CP_3
nella parte in cui investe il merito della pretesa e la regolarità formale LLavviso di addebito e inammissibile nei confronti di nella parte in CP_4 cui investe la regolarità formale LLintimazione di pagamento, per il resto lo ha respinto.
Con i primi tre motivi, l'appellante critica la sentenza nelle parti in cui ha ritenuto infondate le doglianze di ordine formale dedotte con l'opposizione, inerenti asseriti vizi per mancata sottoscrizione e carenza di motivazione LLintimazione, nonché per difetto di notifica LLatto o di quelli prodromici.
L'appello è in parte qua inammissibile.
Vengono in rilievo i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza, da ultimo ribaditi dalla S.C. nella pronuncia n. 3793 del 2024, secondo cui
“qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014, Rv.
632102 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19267 del 29/09/2015, Rv. 636948 –
01; Sez. 3, Sentenza n. 14661 del 18/07/2016, Rv. 640586 – 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3166 del 11/02/2020, Rv. 656752 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 3722 del 14/02/2020, Rv. 657020 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 31549 del
13/11/2023, Rv. 669336 - 01). In base al suddetto principio di diritto, il regime LLimpugnazione delle decisioni su distinte domande (in particolare, opposizioni esecutive) proposte nel medesimo processo resta quello proprio di ciascuna domanda”.
Nella specie, le domande fondate sui vizi suindicati, espressamente qualificate dal Tribunale come “vizi formali”, sono da ricondursi all'opposizione agli atti esecutivi prevista dall'art. 617 c.p.c., come già correttamente concluso dallo stesso Giudice di primo grado.
Ne discende che l'impugnazione dei relativi capi della decisione, atteso il
3
disposto LLart. 618, comma 3, c.p.c., doveva essere separatamente proposta, non con l'appello ma con il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi LLart. 111 Cost. (cfr. tra altre Cass. 3166/2020, Cass. 18312/2014
Cass. 13203/2010).
Il quarto ed ultimo motivo di appello riguarda invece il merito, ribadendo l'appellante i motivi del suo ricorso introduttivo che riguardano il merito della causa, investendo l'esistenza del credito di cui all'avviso di addebito e quindi, come giustamente osservato dal Giudice di primo grado, costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione.
L'esame di questi motivi del ricorso introduttivo, però, come ancora giustamente statuito in primo grado, si deve considerare ormai precluso, in quanto l'avviso di addebito è stato regolarmente notificato, come già fondatamente eccepito in primo grado dall' , e non essendo stata CP_4
proposta opposizione allo stesso avviso nel termine perentorio dei quaranta giorni dalla notifica, previsto dall'art. 24 del Decreto Legislativo n. 46 del
1999, quindi l'avviso di addebito deve considerarsi “irretrattabile”.
In questo senso, si deve ribadire che l'avviso di addebito è stato regolarmente notificato al signor a mezzo del servizio postale Pt_1
ordinario, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per compiuta giacenza in data 29 gennaio 2022, presso la sua residenza anagrafica nella
Spezia via Vittorio Veneto n. 19, come risulta dai documenti 1 e 1 bis depositati dall' con la sua memoria di costituzione di primo grado. CP_4
Come già specificato dal Giudice di primo grado, rispetto a tale notifica e relativa documentazione, il ricorrente nulla ha replicato.
Di conseguenza, questo quarto motivo di appello si deve considerare infondato.
Le spese del presente grado seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerata l'assenza della fase istruttoria e potendosi in particolare scendere sotto i valori medi per l'agevole definizione della causa in questo grado di giudizio.
Alla complessiva infondatezza LLappello, in parte inammissibile ed in
4
parte da respingere, consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Dichiara l'inammissibilità LLappello in relazione ai capi della sentenza impugnata aventi ad oggetto i vizi di natura formale e respinge per il resto l'appello.
Condanna l'appellante al rimborso, in favore LLPE , delle CP_3 spese di lite del secondo grado, che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre a quanto spettante per spese generali, IVA e CPA.
Condanna l'appellante al rimborso, in favore LLPP , delle CP_4 spese di lite del secondo grado, che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre a quanto spettante per spese generali.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico LLappellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio in data 11.3.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Viarengo Giuliana Melandri
5