Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 02/02/2026, n. 906
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Altro
    Cessazione della materia del contendere

    Il versamento dell'imposta è stato effettuato dopo la ricezione della comunicazione di irregolarità, ma la società ha contestato la cartella solo per le somme relative all'IVA del terzo trimestre.

  • Rigettato
    Decadenza dal beneficio della rateizzazione

    La Corte ha ritenuto che la società non fosse decaduta dalla rateizzazione in quanto il piano predisposto dal sistema dell'Agenzia delle Entrate indicava una data di scadenza della prima rata successiva a quella effettiva di versamento. La Corte ha invocato i principi di correttezza e buona fede e l'art. 10 dello Statuto del Contribuente, imputando all'Agenzia degli errori nella predisposizione del piano di rateizzazione.

  • Accolto
    Violazione dei principi di correttezza e buona fede

    La Corte ha ritenuto che il comportamento della società non fosse censurabile, poiché la prima rata è stata versata prima della data di scadenza indicata nel piano di rateizzazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate. La Corte ha imputato all'Agenzia degli errori nella predisposizione dell'applicativo che faceva comparire di default l'intermediario piuttosto che il contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 02/02/2026, n. 906
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 906
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo