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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 02/02/2026, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 906/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
US EP IC, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore FAILLA CARMELO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4017/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ric._1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3099/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 1 e pubblicata il 11/04/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240007003867000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ric._1 srl ha impugnato la sentenza n. 3099/1/2025 del 26.3.2025, depositata l'11.4.2025, con la quale la Corte di giustizia tributaria di I° grado di Catania, decidendo il ricorso proposto dalla predetta società avverso la cartella di pagamento n. 293 2024 0007003867 - emessa all'esito del controllo automatizzato ex art. 54 bis dPR n. 633/72 delle dichiarazioni periodiche IVA del primo e terzo trimestre dell'anno 2022 e con la quale veniva chiesta, con la partita n. 302855479, la somma di 9.327,15 € per l'IVA relativa al primo trimestre 2022 con relative sanzioni ed interessi e, con la partita 312393880, la somma di 161.996,53 € per l'IVA del terzo trimestre 2022, oltre sanzioni per 52.198,88
€ ed interessi per 9.296,81 €, il tutto per il complessivo importo di 232.825,25 € -, prendendo atto dello sgravio operato dall'Agenzia delle Entrate in conseguenza del versamento dell'imposta relativa al primo trimestre 2022 effettuato in ravvedimento dalla Ric._1 srl, dichiarava la cessazione della materia del contendere con riferimento all'IVA dovuta per tale trimestre, ferme restando le sanzioni e gli interessi - invero neppure contestati dalla società - in quanto il versamento era stato pacificamente effettuato dopo la ricezione della comunicazione di irregolarità, mentre rigettava il ricorso per quanto atteneva alle somme richieste con la seconda partita, quelle relative all'IVA del terzo trimestre 2022, e ciò sulla base delle motivazioni che di seguito si riportano: “Ed invero, la ricorrente sostiene di essersi tempestivamente avvalsa della facoltà di rateizzazione del proprio debito verso l'Erario e di aver effettuato il pagamento tardivo esclusivamente di un'unica rata. Deve osservarsi, tuttavia, che - come documentato in atti dall'Ufficio - la società ricorrente era decaduta dal beneficio della rateizzazione, per il disposto dell'art. 15 ter del DPR n. 602/1973, in quanto non aveva effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità - ricevuta il 15/04/2023 - e cioè entro il 15.5.2023, il versamento della prima rata (che è stata invece versata l'11.7.2023, come dichiarato anche dalla stessa ricorrente). Dispone testualmente la suddetta norma, infatti, che <<il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento comunicazione, ovvero una delle rate diverse dalla successiva, comporta la decadenza beneficio rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti titolo imposta, interessi sanzioni in misura piena>>. Ne consegue che poiché il pagamento della prima rata è stato eseguito in data 11/07/2023, la società Contribuente è decaduta dalla rateazione, con conseguente corretta e legittima iscrizione a ruolo degli importi residui dovuti”. Con la stessa sentenza, le spese venivano compensate tra le parti. Si costituiva in giudizio, controdeducendo, l'Agenzia delle Entrate. Accolta la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata con ordinanza resa all'udienza dell'11.11.2025, la causa veniva trattata e decisa, nel merito, all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La materia del contendere verte soltanto su quanto preteso con la partita 312393880, vale a dire sull'IVA relativa al terzo trimestre 2022, con riferimento alla quale va peraltro evidenziato - in quanto circostanza che dimostra come la Ric._1 srl fosse effettivamente intenzionata ad avvalersi della rateizzazione richiesta - che, oltre alla prima rata di 10.075,25 € versata in data 11.7.2023, il 21.10.2023 ha versato la seconda rata e, in data 27.12.2023, ricevuta l'autorizzazione alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, ha provveduto a versare anticipatamente le successive dodici rate, quelle con scadenza dal 31.1.2024 al 2.11.2026, corrispondendo, quindi, tra capitale ed interessi, il complessivo importo di 129.559,19 €, tanto che l'Agenzia delle Entrate in corso di causa ha provveduto ad effettuare lo sgravio (invero per il solo importo di 128.094,27 €, quindi in misura inferiore alle quattordici rate versate dalla Ric._1 srl, la prima di 10.075,25 € solo per capitale, la seconda di 10.075,23 per capitale e di 147,82 € per interessi e le successive dodici per complessivi 120.902,76 € per capitale e per complessivi 8.656,43 € per interessi).
Tanto premesso, deve evidenziarsi che si è compreso, dalle difese spiegate dalle parti e dai chiarimenti offerti nel corso dell'udienza di trattazione, come la rateizzazione sia stata ritenuta tardiva solo perché calibrata sulla data in cui la comunicazione di irregolarità è stata inviata alla società contribuente e non altrettanto sulla data di trasmissione della stessa all'intermediario fiscale, il quale aveva pur chiesto di voler ricevere tutte le comunicazioni destinate alla Ric._1 srl. Si è compreso, poi, che il piano rateale generato dal sistema ha fatto riferimento alla data di comunicazione di irregolarità allo
“intermediario” piuttosto che al “contribuente” giacché, aprendo il menù a tendina dell'applicativo all'uopo predisposto dall'Agenzia delle Entrate – il quale, in prima battuta espone proprio l'“intermediario” – è stato fatto appunto riferimento all'intermediario piuttosto che al contribuente.
Rimane il fatto che il piano di rateizzazione predisposto dal sistema dell'Agenzia delle Entrate alle ore 09:40 del 18.4.2023, nominato “Determinazione dei versamenti rateali”, pur indicando come data di elaborazione della comunicazione di irregolarità quella del 13.4.2023 e, soprattutto, quale data di ricevimento della comunicazione medesima quella del 15.4.2023, vale a dire la data in cui la comunicazione di irregolarità è stata trasmessa alla società contribuente e non all'intermediario, recava, quale data di scadenza della prima rata, quella del 14.7.2023 e tale circostanza, secondo un criterio di correttezza e buona fede, era tale da indurre in errore il contribuente sui termini del pagamento della prima rata.
Recita l'art. 10 dello Statuto del Contribuente, infatti: “1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa”. Nella specie, pertanto, il comportamento della Ric._1 srl non pare affatto censurabile, in considerazione del fatto che la prima rata è stata versata addirittura prima della data di scadenza esposta sul piano di rateizzazione generato dal sistema della stessa Agenzia delle Entrate e che a nulla rileva la circostanza che tale piano sia stato predisposto prendendo come riferimento temporale la trasmissione della comunicazione di irregolarità all'intermediario piuttosto che quella fatta al contribuente, come invece avrebbe dovuto essere, dovendo l'Agenzia delle Entrare imputare solo a sè stessa la predisposizione di un applicativo che fa comparire, di default (con ciò volendosi intendere la scelta operativa che un sistema opera in assenza di istruzioni da parte dell'utente), l'intermediario piuttosto che il contribuente, solo al quale, a rigore, dovrebbe farsi riferimento nelle domande di rateizzazione che fanno seguito alle comunicazioni di irregolarità onde poter valutare la tempestività del versamento della prima rata.
Conseguentemente, in accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, la cartella di pagamento in origine impugnata va annullata limitatamente alla partita n. 312393880, ciò significando che la rateizzazione richiesta dalla Ric._1 srl ed ottemperata fino al pagamento della rata con scadenza alla data del 2.11.2026, la quattordicesima, nello specifico, deve ritenersi ancora valida.
La particolarità della questione affrontata legittima la compensazione, tra le parti, delle spese della presente fase di gravame.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di II^ grado della Sicilia, Sezione 17 staccata di Catania, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla la cartella di pagamento n. 293 2024 0007003867 limitatamente alle somme di cui alla partita n. 312393880 e compensa, tra le parti, le spese della presente fase di gravame.
Catania, 13 gennaio 2026
Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI
Il Presidente
PP ME US
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
US EP IC, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore FAILLA CARMELO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4017/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ric._1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3099/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 1 e pubblicata il 11/04/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240007003867000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ric._1 srl ha impugnato la sentenza n. 3099/1/2025 del 26.3.2025, depositata l'11.4.2025, con la quale la Corte di giustizia tributaria di I° grado di Catania, decidendo il ricorso proposto dalla predetta società avverso la cartella di pagamento n. 293 2024 0007003867 - emessa all'esito del controllo automatizzato ex art. 54 bis dPR n. 633/72 delle dichiarazioni periodiche IVA del primo e terzo trimestre dell'anno 2022 e con la quale veniva chiesta, con la partita n. 302855479, la somma di 9.327,15 € per l'IVA relativa al primo trimestre 2022 con relative sanzioni ed interessi e, con la partita 312393880, la somma di 161.996,53 € per l'IVA del terzo trimestre 2022, oltre sanzioni per 52.198,88
€ ed interessi per 9.296,81 €, il tutto per il complessivo importo di 232.825,25 € -, prendendo atto dello sgravio operato dall'Agenzia delle Entrate in conseguenza del versamento dell'imposta relativa al primo trimestre 2022 effettuato in ravvedimento dalla Ric._1 srl, dichiarava la cessazione della materia del contendere con riferimento all'IVA dovuta per tale trimestre, ferme restando le sanzioni e gli interessi - invero neppure contestati dalla società - in quanto il versamento era stato pacificamente effettuato dopo la ricezione della comunicazione di irregolarità, mentre rigettava il ricorso per quanto atteneva alle somme richieste con la seconda partita, quelle relative all'IVA del terzo trimestre 2022, e ciò sulla base delle motivazioni che di seguito si riportano: “Ed invero, la ricorrente sostiene di essersi tempestivamente avvalsa della facoltà di rateizzazione del proprio debito verso l'Erario e di aver effettuato il pagamento tardivo esclusivamente di un'unica rata. Deve osservarsi, tuttavia, che - come documentato in atti dall'Ufficio - la società ricorrente era decaduta dal beneficio della rateizzazione, per il disposto dell'art. 15 ter del DPR n. 602/1973, in quanto non aveva effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità - ricevuta il 15/04/2023 - e cioè entro il 15.5.2023, il versamento della prima rata (che è stata invece versata l'11.7.2023, come dichiarato anche dalla stessa ricorrente). Dispone testualmente la suddetta norma, infatti, che <<il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento comunicazione, ovvero una delle rate diverse dalla successiva, comporta la decadenza beneficio rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti titolo imposta, interessi sanzioni in misura piena>>. Ne consegue che poiché il pagamento della prima rata è stato eseguito in data 11/07/2023, la società Contribuente è decaduta dalla rateazione, con conseguente corretta e legittima iscrizione a ruolo degli importi residui dovuti”. Con la stessa sentenza, le spese venivano compensate tra le parti. Si costituiva in giudizio, controdeducendo, l'Agenzia delle Entrate. Accolta la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata con ordinanza resa all'udienza dell'11.11.2025, la causa veniva trattata e decisa, nel merito, all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La materia del contendere verte soltanto su quanto preteso con la partita 312393880, vale a dire sull'IVA relativa al terzo trimestre 2022, con riferimento alla quale va peraltro evidenziato - in quanto circostanza che dimostra come la Ric._1 srl fosse effettivamente intenzionata ad avvalersi della rateizzazione richiesta - che, oltre alla prima rata di 10.075,25 € versata in data 11.7.2023, il 21.10.2023 ha versato la seconda rata e, in data 27.12.2023, ricevuta l'autorizzazione alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, ha provveduto a versare anticipatamente le successive dodici rate, quelle con scadenza dal 31.1.2024 al 2.11.2026, corrispondendo, quindi, tra capitale ed interessi, il complessivo importo di 129.559,19 €, tanto che l'Agenzia delle Entrate in corso di causa ha provveduto ad effettuare lo sgravio (invero per il solo importo di 128.094,27 €, quindi in misura inferiore alle quattordici rate versate dalla Ric._1 srl, la prima di 10.075,25 € solo per capitale, la seconda di 10.075,23 per capitale e di 147,82 € per interessi e le successive dodici per complessivi 120.902,76 € per capitale e per complessivi 8.656,43 € per interessi).
Tanto premesso, deve evidenziarsi che si è compreso, dalle difese spiegate dalle parti e dai chiarimenti offerti nel corso dell'udienza di trattazione, come la rateizzazione sia stata ritenuta tardiva solo perché calibrata sulla data in cui la comunicazione di irregolarità è stata inviata alla società contribuente e non altrettanto sulla data di trasmissione della stessa all'intermediario fiscale, il quale aveva pur chiesto di voler ricevere tutte le comunicazioni destinate alla Ric._1 srl. Si è compreso, poi, che il piano rateale generato dal sistema ha fatto riferimento alla data di comunicazione di irregolarità allo
“intermediario” piuttosto che al “contribuente” giacché, aprendo il menù a tendina dell'applicativo all'uopo predisposto dall'Agenzia delle Entrate – il quale, in prima battuta espone proprio l'“intermediario” – è stato fatto appunto riferimento all'intermediario piuttosto che al contribuente.
Rimane il fatto che il piano di rateizzazione predisposto dal sistema dell'Agenzia delle Entrate alle ore 09:40 del 18.4.2023, nominato “Determinazione dei versamenti rateali”, pur indicando come data di elaborazione della comunicazione di irregolarità quella del 13.4.2023 e, soprattutto, quale data di ricevimento della comunicazione medesima quella del 15.4.2023, vale a dire la data in cui la comunicazione di irregolarità è stata trasmessa alla società contribuente e non all'intermediario, recava, quale data di scadenza della prima rata, quella del 14.7.2023 e tale circostanza, secondo un criterio di correttezza e buona fede, era tale da indurre in errore il contribuente sui termini del pagamento della prima rata.
Recita l'art. 10 dello Statuto del Contribuente, infatti: “1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa”. Nella specie, pertanto, il comportamento della Ric._1 srl non pare affatto censurabile, in considerazione del fatto che la prima rata è stata versata addirittura prima della data di scadenza esposta sul piano di rateizzazione generato dal sistema della stessa Agenzia delle Entrate e che a nulla rileva la circostanza che tale piano sia stato predisposto prendendo come riferimento temporale la trasmissione della comunicazione di irregolarità all'intermediario piuttosto che quella fatta al contribuente, come invece avrebbe dovuto essere, dovendo l'Agenzia delle Entrare imputare solo a sè stessa la predisposizione di un applicativo che fa comparire, di default (con ciò volendosi intendere la scelta operativa che un sistema opera in assenza di istruzioni da parte dell'utente), l'intermediario piuttosto che il contribuente, solo al quale, a rigore, dovrebbe farsi riferimento nelle domande di rateizzazione che fanno seguito alle comunicazioni di irregolarità onde poter valutare la tempestività del versamento della prima rata.
Conseguentemente, in accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, la cartella di pagamento in origine impugnata va annullata limitatamente alla partita n. 312393880, ciò significando che la rateizzazione richiesta dalla Ric._1 srl ed ottemperata fino al pagamento della rata con scadenza alla data del 2.11.2026, la quattordicesima, nello specifico, deve ritenersi ancora valida.
La particolarità della questione affrontata legittima la compensazione, tra le parti, delle spese della presente fase di gravame.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di II^ grado della Sicilia, Sezione 17 staccata di Catania, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla la cartella di pagamento n. 293 2024 0007003867 limitatamente alle somme di cui alla partita n. 312393880 e compensa, tra le parti, le spese della presente fase di gravame.
Catania, 13 gennaio 2026
Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI
Il Presidente
PP ME US