Ordinanza cautelare 9 giugno 2017
Sentenza 30 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/06/2022, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2022
N. 01106/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00588/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 588 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 19;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Comune di Squinzano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prefettizio prot.n.-OMISSIS-, comunicato via pec in data 28.3.2017, con cui il Prefetto di Lecce ha rigettato l'istanza della ricorrente formulata ai sensi dell'art. 91 comma 5 d.lgs. 159/2011, confermando l'interdittiva antimafia già in precedenza disposta;
- di ogni atto presupposto, collegato e comunque incompatibile con le richieste di cui all'odierno ricorso, ivi comprese la nota del 7.9.2016 del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce, nonché la nota del 20.2.2017 della Procura della Repubblica di Lecce di cui si chiede anche di dichiararsi la nullità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 giugno 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- il Comune di Squinzano ha presentato in data 12.11.2015 richiesta di informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del d.lgs n.159/2011 nei confronti della ditta -OMISSIS-;
- all’esito dell’istruttoria svolta dall’autorità prefettizia è emerso che “ il signor -OMISSIS-, coniuge di -OMISSIS-, era imputato: - del delitto di cui agli artt.110 c. p. 2 e 4 L.895/67 con l'aggravante di cui all'art.7 D.L. n.152/91 per aver detenuto illegalmente armi, in concorso con il fratello, -OMISSIS- "commettendo il fatto al fine di agevolare l'attività della fazione della Sacra Corona Unita alla quale -OMISSIS- era affiliato, a disposizione della quale le armi si trovavano"; - del delitto di cui agli artt.110 e 648 c.p. con l'aggravante di cui all'art.7 D,L, n.152/91 "per avere, in concorso con il fratello -OMISSIS-, al fine di procurarsi un profitto e di agevolare l'associazione mafiosa Sacra Corona Unita alla quale -OMISSIS- apparteneva, ricevuto ed occultato le armi indicate, custodendo dette armi e tenendole a disposizione della organizzazione mafiosa di appartenenza dello -OMISSIS- ";
- sulla base delle predette risultanze istruttorie, la Prefettura di Lecce ha emesso in data 22 febbraio 2016 provvedimento antimafia interdittivo prot.-OMISSIS-, ritenendo sussistente "nei confronti della stessa [ditta] il pericolo di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendente a condizionarne le scelte e gli indirizzi ai sensi degli artt.84 e 91 del O. Lgs. n.159/2011 ";
- avverso la predetta interdittiva la sig.ra -OMISSIS- è insorta dinanzi a questo TAR, che ha rigettato il ricorso con sentenza n. -OMISSIS-;
- in data 04.07.2016 la signora -OMISSIS- ha chiesto l’aggiornamento della informativa antimafia ai sensi dell'art. 91, co. 5, del d.lgs. n.159/2011, in considerazione del fatto che: - il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, con ordinanza del 22.2.2016, ha concesso al signor -OMISSIS-, coniuge della ricorrente, la misura alternativa dell'affidamento in prova in luogo della misura detentiva; - con sentenza n. -OMISSIS- del 23.6.2016 il Tribunale di Lecce ha assolto -OMISSIS-, fratello del coniuge della ricorrente, dal reato di cui all'art. 416 bis c.p. con "esclusione esplicita dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 11.152/1991";
- a seguito della presentazione della predetta istanza la Prefettura si è attivata per acquisire nuovi e aggiornati elementi di valutazione;
-all’esito dell’istruttoria è emerso che “ il GIP presso il Tribunale di Lecce nella … sentenza n. -OMISSIS-, ha ritenuto "-OMISSIS- (fratello del marito della -OMISSIS-) colpevole dei reati di cui ai capi AB), AF), AG) ed AH), ritenuta l'aggravante di cui all'art.7 D.L. n.152/1991 per essersi avvalso delle condizioni di agevolare l'associazione mafiosa solo per il capo AB). In tale capo sono ascritti a -OMISSIS- i reati di cui agli artt.110, 81, 629 comma 2 c.p. "Con l'aggravante di cui all'art.7 del D.L. n.152/1991 per essersi avvalso delle condizioni di cui all'art.416 bis in quanto nell'agire in danno delle vittime usufruiva anche della forza d'intimidazione, della condizione di omertà derivante dall'appartenenza all'organizzazione mafiosa" ”;
- in forza delle risultanze istruttorie ed alla luce delle motivazioni contenute nella sentenza di questo TAR n. -OMISSIS-, la Prefettura, con decreto prot.n.-OMISSIS-, ha ritenuto che “ emerge un quadro indiziario che conferma il rischio di infiltrazioni mafiose nell'impresa ” e ha quindi confermato “ la sussistenza di cause ostative tra quelle previste dall'art.84 del decreto legislativo n.159/2011 cosi come modificato ed integrato dal d.lgs. 218/2012 ”;
Rilevato che, con l’odierno ricorso, la sig.ra -OMISSIS- è insorta avverso il predetto decreto, lamentando che:
- “il sig. -OMISSIS-, con sentenza del Tribunale Penale di Lecce depositata il 23.6.2016 all’esito del giudizio abbreviato, è stato assolto dal reato di associazione mafiosa di cui all’art. 416 bis c.p., mentre con riferimento alle 5 imputazioni di cui ai capi AF) ed AG), nei quali è contestato il concorso col fratello -OMISSIS-, marito della ricorrente, il Tribunale medesimo ha escluso l’aggravante di cui all’art. 7 D.L.152/1991, ritenendola sussistente solo con riferimento al capo AB)”;
- “assolutamente erronea risulta la disamina compiuta a tal proposito dal Prefetto il quale non ha tenuto conto della circostanza che la predetta sentenza del Tar Lecce non è passata in giudicato essendo oggetto di appello dinanzi al Consiglio di Stato”;
Considerato che:
- con sentenza n. -OMISSIS- il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dalla odierna ricorrente avverso la sentenza di questo TAR n. -OMISSIS-, che ha confermato l’interdittiva del 2016;
- nell’occasione il Consiglio di Stato ha esaminato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Lecce n. -OMISSIS-, depositata il 12.9.2016, è ha quindi ritenuto che la lettura della sentenza “ porta il Collegio a tutt’altra conclusione ” rispetto alle tesi della ricorrente;
- in particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che “ Il signor -OMISSIS-è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi:
a) AB: reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 56, 629, comma 2, c.p., 7, d.l. n. 152 del 1991 per avere (in Squinzano, tra il settembre ed il novembre 2013), in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un ingiusto profitto e di agevolare l'associazione mafiosa di cui al capo a), compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere -OMISSIS-e -OMISSIS-a consegnare loro la somma di circa di euro 8.000,00 (o beni di valore equivalente) a saldo di debiti accumulati da -OMISSIS-nell'attività di traffico di stupefacenti dallo stesso svolta nell'ambito dell'associazione di cui facevano parte. Con l'aggravante di cui all'art. 7, d.l. 152.1991 per essersi avvalsi, delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. in quanto nel loro agire in danno delle vittime usufruivano anche della forza di intimidazione e della condizione di omertà derivante dalla loro appartenenza all'organizzazione mafiosa, potendo agire indisturbati e senza alcuna precauzione volta a evitare di essere individuati e scoperti fidando anche nell'obbligo di omertà cui era tenuto il -OMISSIS-ed operavano al fine di agevolare l'attività della stessa organizzazione di appartenenza in quanto riaffermavano l'effettività delle regole mafiose sul territorio punendo gravemente coloro i quali le avevano violate;
b) AF: del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 2 e 4, l. n. 895 del 1967, 7, d.l. n. 152 del 1991 per avere (in Squinzano, accertato il 30 settembre 2013), in concorso tra loro, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico la pistola CZ ZASTAVA cal. 7,62, matr. n. 155601, la pistola GLOCK cal. 9x21 matr. n. MEV333, la pistola TAURUS cal. 9x21 matr. n. XBN56340 con il relativo munizionamento, che venivano occultate dapprima nei pressi di un lampione nella zona 167 di Squinzano e successivamente in terreni attigui all'abitazione di -OMISSIS-; commettendo il fatto al fine di agevolare l'attività della fazione della Sacra Corona Unita alla quale -OMISSIS- era affiliato a disposizione delle quale le armi si trovavano;
c) AG: del delitto di cui agli artt. 110 e 648 c.p., 7, d.l. n. 152 del 1991 per avere (in Squinzano, accertato il 30 settembre 2013), in concorso tra loro, al fine di procurarsi un profitto e di agevolare l'associazione mafiosa Sacra Corona Unita alla quale -OMISSIS- apparteneva, ricevuto ed occultato la pistola GLOCK cal. 9x21 matr. n. MEV333 e la pistola TAURUS cal. 9x21 matr. n. XBN56340 provento del furto commesso il 4 ottobre 2009 in Campi Salentina in danno di -OMISSIS--OMISSIS-; custodendo dette armi e tenendole a disposizione della organizzazione mafiosa di appartenenza dello -OMISSIS-;
d) AH: del delitto di cui agli artt. 110, 612 cpv. c.p., 2 e 4, l. n. 895 del 1967, 7, d.l. n. 152 del 1991 per avere (in Casalabate, nel 2013), in concorso tra loro e con altri non identificati, illecitamente portato la pistola GLOCK cal. 9x21 matr. n. MEV333 con la quale esplodevano almeno quattro colpi all'indirizzo dell'abitazione di -OMISSIS-; commettendo il fatto al fine di agevolare l'attività della fazione della Sacra Corona Unita alla quale appartenevano e a disposizione della quale si trovavano le armi.
Il G.U.P. ha quindi ritenuto che il signor -OMISSIS- pur non avendo precedenti penali, avesse avuto un ruolo non marginale e che i fatti di cui si è macchiato non sono affatto lievi ed ha concluso che alla luce di ciò non appare meritevole delle attenuanti generiche; ha ritenuto la continuazione tra i reati e, in relazione alla pena edittalmente prevista, la tentata estorsione aggravata di cui al capo AB), costituente tra l'altro episodio estorsivo grave, sia per le modalità mafiose del fatto (portare la vittima in campagna, circondarla operando in più persone, collegare le minacce alle pretese del -OMISSIS-, noto per i suoi trascorsi mafiosi: il tutto valevole ad evocare l'esistenza - effettivamente esistente, o fatta credere tale - di una consorteria di tipo mafioso: così realizzando l'aggravante di cui all'art. 7, d.l. n. 152 del 1991, ricorrente allorché, evocando l'esistenza di una consorteria mafiosa, se ne sfrutta la capacità intimidatrice), sia per la pretesa e la minaccia fatta valere nei confronti di -OMISSIS-, da cui si pretendeva, pena la morte, la "consegna" del figlio (pretesa anch'essa, nella sua spietatezza, valevole ad evocare la mafiosità del sodalizio).
Il G.U.P. ha quindi ritenuto di dover irrogare una pena ben distante dai minimi edittali, attesa la complessiva capacità a delinquere espressa dai diversi e gravi delitti (in tema di armi) satellitarmente commessi.
Ritiene il Collegio che i fatti per i quali il cognato dell’appellante è stato condannato ben supportano le due interdittive emesse … (omissis) … Emerge evidente il ruolo ricoperto dal signor -OMISSIS-all’interno della Sacra Corona Unita, quale sicario pronto a minacciare di morte ai fini estorsivi e a procurare armi, coinvolgendo in tale ultima attività anche il fratello, nascondendo nei terreni attigui la sua abitazione una di tali armi, la pistola GLOCK cal. 9x21 matr. n. MEV333, la pistola TAURUS cal. 9x21 matr. n. XBN56340 con il relativo munizionamento.
Non contrasta tale conclusione la circostanza che il signor -OMISSIS-dall’1 gennaio 2014 – e dunque un anno prima di essere attinto dall’ordinanza di custodia cautelare – avesse spostato la residenza in Germania, dove vive la moglie ed il figlio né che il Tribunale del riesame di Lecce, con ordinanza del 30 giugno 2015, avesse attestato il venire meno della presunzione della sua pericolosità.
Quanto al primo elemento è agevole replicare che l’organizzazione criminale mafiosa o camorristica opera comunemente anche avvalendosi di proprio uomini residenti all’estero e che non è certo la lontananza a spezzare il vincolo che unisce gli affiliati.
Quanto alle risultanze del Tribunale del riesame, va rilevato che a fronte del quadro precedentemente illustrato, non possono risultare dirimenti le successive vicende eventualmente favorevoli per i soggetti in esame, dedotte dall’appellante, in quanto le stesse attengono all’accertamento della pericolosità sociale del signor -OMISSIS- e quindi non sono idonee ad incidere sulla individuazione di un quadro di presumibile oggettiva compromissione dell’autonomia gestionale e delle dinamiche d’impresa a seguito di infiltrazioni e di condizionamenti della criminalità organizzata.
Giova infatti ricordare che – come affermato da una ormai granitica giurisprudenza della Sezione (30 marzo 2018, n. 2031; 7 febbraio 2018, n. 820; 20 dicembre 2017, n. 5978; 12 settembre 2017, n. 4295) – l’interdittiva antimafia costituisce una misura preventiva, volta a colpire l’azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti con la Pubblica amministrazione, che prescinde dall’accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell’esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con l’Amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente.
Come chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 6 aprile 2018, n. 3, si tratta di provvedimento amministrativo al quale deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva, in un’ottica di bilanciamento tra la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall’art. 41 Cost.; costituisce una misura volta – ad un tempo – alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica amministrazione. Tale provvedimento, infatti, mira a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese, volti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Pubblica amministrazione e si pone in funzione di tutela sia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, riconosciuti dall’art. 97 Cost., sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato, sia, infine, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
L’interdittiva esclude, dunque, che un imprenditore, persona fisica o giuridica, pur dotato di adeguati mezzi economici e di una altrettanto adeguata organizzazione, meriti la fiducia delle istituzioni (sia cioè da queste da considerarsi come “affidabile”) e possa essere, di conseguenza, titolare di rapporti contrattuali con le predette amministrazioni, ovvero destinatario di titoli abilitativi da queste rilasciati, come individuati dalla legge, ovvero ancora (come ricorre nel caso di specie) essere destinatario di “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate”.
Va aggiunto che la misura interdittiva, essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificare il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata.
Ha ancora affermato la Sezione terza che – pur essendo necessario che siano individuati (ed indicati) idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto dell’impresa con la Pubblica amministrazione - non è invece necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l’interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l’ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo.
Il rischio di inquinamento mafioso deve essere valutato in base al criterio del più “probabile che non”, alla luce di una regola di giudizio, cioè, che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali, quale è, anzitutto, anche quello mafioso (13 novembre 2017, n. 5214; 9 maggio 2016, n. 1743). Pertanto, gli elementi posti a base dell’informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione.
Gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente, dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata.
La Sezione (7 febbraio 2018, n. 820) ha ancora chiarito che - quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose - l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto. Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della ‘famiglia’, sicché in una ‘famiglia’ mafiosa anche il soggetto, che non sia attinto da pregiudizio mafioso, può subire, nolente, l’influenza del ‘capofamiglia’ e dell’associazione. Hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l’Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l’esistenza – su un’area più o meno estesa – del controllo di una ‘famiglia’ e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (a fortiori se questi non risultino avere proprie fonti legittime di reddito).
Tali essendo i principi su cui si fonda il potere prefettizio di adozione dell’informativa antimafia, appare evidente come l’informativa del Prefetto di Lecce n. -OMISSIS-… nonché quella successiva del 27 marzo 2017 (rispetto alla quale, stante l’infondatezza dell’appello in esame, si può omettere di verificare se fosse necessaria la sua impugnazione dinanzi al Tar Lecce e se questa è stata effettivamente fatta) sono state adottate a fronte di una sicura vicinanza della famiglia -OMISSIS- alla Sacra Corona Unita.
Non risulta infatti superato il presupposto su cui, nel caso in esame, si basa l’informativa, e cioè la vicinanza – quanto meno all’epoca dell’adozione dei provvedimenti impugnati – del signor -OMISSIS- cognato dell’appellante, alla Sacra Corona Unita, nel quale copriva il ruolo attivo di estorsore. L’appartenenza, quanto meno nel 2013, del cognato dell’appellante alla criminalità organizzata di stampo mafioso costituisce elemento più che sufficiente a supportare le informative prefettizie, a nulla rilevando l’eventuale estraneità del marito, signor -OMISSIS- (fratello di -OMISSIS-) alla famiglia mafiosa, per essersi macchiato di reati comuni ed essere in fase di riabilitazione ”;
Ritenuto che:
- gli assunti motivazionali su cui si fonda la predetta sentenza valgono a confutare integralmente le censure di cui all’odierno ricorso, avendo queste ad oggetto le medesime circostanze già esaminate dal Consiglio di Stato e ritenute non rilevanti al fine di superare le valutazioni formulate dall’autorità prefettizia;
- il percorso motivazionale articolato dal Consiglio di Stato merita di essere integralmente condiviso e recepito in questa sede;
- pertanto, l’odierno ricorso deve essere respinto siccome infondato in ogni sua parte;
Ritenuto che la complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e gli altri soggetti menzionati in sentenza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore CA, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Ettore CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.