Sentenza 28 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. La brevità dei tempi di valutazione di un concorso pubblico non è sindacabileArmando Pellegrino · https://www.diritto.it/ · 16 dicembre 2025
2. Non può formare materia di censura l'asserita eccessiva brevità dei tempi impiegati dalla Commissione esaminatrice per correggere tutti gli elaborati La recente sentenza del Consiglio di Stato, sezione VII, del 27 gennaio 2025, n. 605, in materia di procedure valutative per la chiamata di professori ordinari ex art. 24, comma 6, della legge 240/2010, ha fornito chiarimenti significativi in merito alla corretta applicazione dei criteri valutativi nelle procedure concorsuali, nonché sulla brevità dei tempi impiegati dalla Commissione esaminatrice per la valutazione dei candidati. Nella fattispecie, l'appellante secondo classificato alla procedura de qua, aveva impugnato il provvedimento …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/01/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00605/2025REG.PROV.COLL.
N. 04585/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4585 del 2024, proposto da
IO BA EN, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Gaetano Scoca e Loriana Zanuttigh, con domicilio eletto presso lo studio Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello n. 55;
contro
Università degli Studi Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
UC AB, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Frongia, Giovanni Pesce, Sara Zucca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 895/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Cagliari e di UC AB;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti gli avvocati Loriana Zanuttigh; Tiziana Frongia; Giovanni Pesce; Sara Zucca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo l’odierno appellante, premesso di aver partecipato alla “procedura valutativa per la chiamata di un professore ordinario ex art. 24 comma 6 legge 240/2010 – Dipartimento di Scienze mediche e sanità pubblica – settore concorsuale 06/I1, profilo SS_MED /36 (DR 79/2015) codice selezione ordv. 1015 – 06/XI”, impugnava il provvedimento di nomina della nuova commissione, la relazione finale, pubblicata in data 21 luglio 2022 con i verbali delle tre riunioni della commissione e i relativi giudizi sui candidati, nonché il decreto rettorale di approvazione degli atti.
Esponeva che in precedenza la stessa procedura, indetta con Decreto rettorale del 13.10.2015 n. 79, si era conclusa con l’approvazione della graduatoria in cui risultava al primo posto il prof. UC AB che lo precedeva; a seguito dell’accoglimento della proposta impugnazione con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica era stata rinnovata la selezione.
Riattivata la procedura con la costituzione di una nuova commissione, nella nuova graduatoria oggetto del presente giudizio si erano ancora posizionati al primo e al secondo posto, rispettivamente, il prof. UC AB ed il prof. EN.
Il ricorrente lamenta che la nuova commissione avrebbe modificato sensibilmente i criteri di valutazione dei candidati rispetto a quelli posti nella precedente occasione di valutazione, con il risultato di una significativa valorizzazione del prof. AB la cui supremazia sarebbe scaturita da “una sorta di spacchettamento dei fattori – ambiti di giudizio rilevanti”, che avrebbe originato “una sorta di moltiplicatore”, attraverso il semplice frazionamento in più voci, che riflettevano tutti gli ambiti nei quali il candidato AB, perfettamente noto ab origine alla commissione, si distingueva rispetto al candidato EN. Per contro, non sarebbero stati valorizzati i fattori nei quali egli avrebbe potuto prevalere, e ciò in contrasto aperto o anche eludendo le indicazioni del decreto decisorio del ricorso straordinario in ordine alla differenza qualitativa tra l’essere autore di una o più monografie o, invece, semplice curatore di un testo collettaneo.
Con la sentenza appellata il Tar respingeva il ricorso.
Appellata ritualmente la sentenza resistono l’Università degli studi di Cagliari e il professore UC AB.
All’udienza del 21 gennaio 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso, per mancata impugnazione dell’atto di nomina del controinteressato.
Sebbene il provvedimento conclusivo della procedura debba essere certamente individuato nella delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione con cui è stato dichiarato vincitore della procedura il controinteressato, ciò tuttavia non è in grado di incidere, sul versante processuale, nel senso di ritenere che la procedibilità del giudizio principale dipenda in senso logico-giuridico dall'impugnazione anche di tale atto (sul nesso di presupposizione v. fra le tante Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 28 maggio 2021, n. 4130).
Va difatti rilevato che l'impugnazione ad opera del ricorrente del decreto rettorale con il quale sono stati approvati gli atti della procedura concorsuale e, per l'effetto, dichiarato vincitore della procedura il controinteressato, rappresenta di per sé stessa condizione necessaria e sufficiente per ottenere una pronuncia sul merito della fondatezza delle censure dedotte, poiché l'atto di nomina e la presa di servizio, pur se provvedimenti distinti rispetto a quello di approvazione dell'esito della procedura, si fondano per l'appunto su di esso.
Deve quindi anche in questa sede ribadirsi il principio secondo cui " l'interesse è connesso agli esiti della procedura selettiva indipendentemente dal successivo provvedimento di nomina, atto autonomo rispetto al quale l'esito della procedura selettiva costituisce un presupposto che non viene messo in discussione (Cons. di Stato, sez. VII, n. 8800/2022). Si tratta di un nesso di presupposizione immediato, diretto e necessario, per cui l'annullamento del provvedimento di approvazione dell'esito della procedura esplica sugli atti successivi un'efficacia caducante in ossequio al principio simul stabunt simul cadent " ( ex multis , Consiglio di Stato, VII, n. 2175/2024 e n. 4068/2023).
2.Con il primo motivo di appello l’appellante deduce manifesta illogicità; difetto di motivazione; violazione del Regolamento di Ateneo.
Lamenta che erroneamente il Giudice non aveva ritenuto fondata la censura di violazione del Regolamento d’Ateneo, per la mancata pubblicazione del verbale della prima seduta (e dei seguenti), quindi per non avere reso noti i criteri che la Commissione intendeva adottare (I e II motivo di ricorso) oltre che per l’inosservanza della procedura e dei termini dilatori.
3.Con il terzo motivo deduce la violazione del Regolamento d’Ateneo; la violazione di legge in relazione alla disapplicazione dei criteri posti dalla prima Commissione e riaffermati dalla nuova Commissione.; la violazione delle regole di indirizzo poste dal parere. Eccesso di potere per sviamento.
Lamenta che il Giudice aveva liquidato la censura di violazione per la mancata pubblicazione tempestiva dei verbali con la motivazione semplificante che i criteri adottati nella prima seduta erano gli stessi applicati dalla prima Commissione e quindi la pubblicazione dei verbali della prima riunione (e così l’incognita riguardo ai criteri adottati) sarebbe stata non necessaria e il fatto di non essere mai avvenuta non renderebbe illegittimi gli atti correlativi e conseguenti della Commissione.
Le censure da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione non sono fondate.
3.1. Il Tar ha affermato che nella fattispecie non viene in rilievo una procedura selettiva ex art. 18 della l. n. 240/2010, ma la differente procedura valutativa regolata dall’art. 24, comma 6, della stessa legge, caratterizzata da un iter semplificato e recepita dall’art. 15 del Regolamento di Ateneo. Non troverebbe dunque applicazione, nella vicenda in esame, l’art. 9 del Regolamento in questione, di cui il ricorrente lamenta la violazione.
L’Ateneo disciplina la procedura valutativa all’art. 15 del regolamento adottato con DR n.76 del 2014 prevedendo che “ l'attivazione della procedura valutativa riservata avviene secondo le modalità indicate nell'articolo 2 e seguenti del presente regolamento, e precisamente: a) delibera del dipartimento con cui si propone agli organi di governo la copertura del proprio fabbisogno di posti di prima o di seconda fascia; b) indicazione della modalità di reclutamento riservata; c) delibera di approvazione del consiglio di amministrazione in base alla programmazione triennale; d) avvio delle procedure valutative con le modalità di cui all'articolo 5 seguenti ma con le eccezioni di seguito elencate: - il bando relativo alle procedure di chiamata sarà pubblicato esclusivamente sul sito web dell'ateneo; - il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a 15 giorni; - la commissione nominata ai sensi dell'articolo 8 conclude i propri lavori entro 30 giorni dal decreto di nomina del rettore il rettore può prorogare una sola volta per non più di ulteriori 30 giorni il termine per la conclusione della selezione per comprovati motivi segnalati dal presidente della commissione ”.
La rinnovata procedura, secondo quanto statuito nel parere dal Consiglio di Stato, non necessitava di una delibera del dipartimento in relazione al fabbisogno di personale o di una pubblicazione dell’avviso di selezione, in quanto il DPR imponeva unicamente una nuova valutazione dei candidati alla luce dei criteri determinati dalla precedente commissione.
L’appellante sembra operare un collegamento tra i 30 giorni previsti dal regolamento per lo svolgimento della procedura valutativa e i 90 giorni stabiliti assegnati nel parere del Consiglio di Stato, per sostenere che il dPR nel prevedere i 90 giorni abbia voluto avallare l’applicazione al caso di specie della procedura selettiva e non valutativa.
È evidente che i 30 giorni previsti dal Regolamento sono per la conclusione della procedura dalla data di nomina della commissione, mentre i 90 giorni di tempo previsti nel DPR sono afferenti alla rinnovazione dell’intera procedura.
3.2. Nel verbale della prima seduta del 15 luglio 2022 si legge che la Commissione, acquisito il parere n.76/2022 del Consiglio di Stato, stabilisce una rinnovata valutazione delle posizioni di entrambi i candidati da parte di una nuova Commissione esaminatrice in composizione del tutto differente da quella che ha operato, prende atto dei criteri già predeterminati dalla precedente Commissione ed indicati nel verbale del 7.12.2015 .
La Commissione ha poi richiamato i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli scientifici e didattici.
I criteri fissati nella seduta del 7 dicembre 2015, sono stati pubblicati sul sito internet dell’Università degli Studi di Cagliari e sono rimasti, come risulta dagli atti, lì pubblicati senza soluzione di continuità.
Nel verbale del 15 luglio inoltre la Commissione, al dichiarato fine di una dettagliata analisi di tutti i punti predeterminati dalla precedente Commissione ed indicati nel verbale del 7 dicembre 2015, ha deliberato di esaminare i punti analitici attribuendo ad essi un motivato giudizio secondo la scala di valutazione: discreto, buono, molto buono, ottimo, eccellente.
L’appellante in relazione a tale specificazione lamenta che la nuova commissione avrebbe modificato sensibilmente i criteri di valutazione dei candidati rispetto a quelli posti nella precedente occasione di valutazione, con il risultato di una strumentale significativa valorizzazione del prof. AB.
Tuttavia il parere reso all’esito del ricorso straordinario del Presidente della Repubblica non ha annullato i criteri ma il giudizio finale per avere la Commissione preso in considerazione anche titoli successivi alla scadenza del bando, con riferimento al numero delle citazioni, per avere considerato “come sinonimi” “autore” ed “editore” di una pubblicazione e per non avere valutato con sufficiente approfondimento l’attività assistenziale prestata dai due candidati .
Come già evidenziato, dalla lettura dei verbali del 7 dicembre 2015 e del 15 luglio 2022 si evince che la Commissione non ha modificato i criteri; ha anzi utilizzato anche le medesime espressioni sintattiche per la valutazione sia della produzione scientifica globale che per le singole pubblicazioni, con l’unica eccezione di meglio precisare la differenza tra editor e autore.
Il verbale del 15 luglio 2022, ha precisato la applicazione dei criteri alle singole pubblicazioni che, sono state oggetto di precisa analisi alla luce dell’invito del Consiglio di Stato a rinnovare il giudizio qualitativo e quantitativo.
4. Con il secondo motivo l’appellante deduce difetto di motivazione; ingiustizia; illogicità manifesta.
Lamenta che il Giudice ha ritenuto non fondata la censura di eccesso di potere per sviamento (formulata in seno al primo motivo di ricorso) con riferimento alla singolare accelerazione dei tempi della procedura ed alla brevità del tempo riservato dalla Commissione ai propri lavori (in tutto 3h ½).
Il motivo non è fondato.
La censura contenuta nel ricorso introduttivo lamentava che la Commissione avesse “avviato i propri lavori immediatamente, tenendo la prima seduta già il 15 luglio 2022” e avesse “addirittura concluso i lavori prima della scadenza del termine di ricusazione”, mentre “il Rettore ha proceduto all’approvazione degli atti il 20 luglio 2022”, “con il risultato che in sedici giorni si sono individuati i membri, costituita la Commissione, che ha immediatamente preso servizio e in soli tre giorni ha concluso i propri lavori ed esaurito la propria missione”.
La censura dell’appello si concentra invece sul tempo impiegato dai commissari nell’attività di valutazione dei titoli dei candidati.
Ritiene il Collegio che le mere allegazioni del ricorrente non sono supportate da alcun elemento concreto da cui poter desumere che i commissari non abbiano dedicato tempi adeguati al vaglio della documentazione prodotta.
In ogni caso si trattava di valutare due curricula e le pubblicazioni in una procedura cui partecipano solo due candidati. La durata di tre ore e mezzo è relativa alla riunione che la rinnovata Commissione ha dedicato alla valutazione dei titoli dei due candidati, ma nulla esclude che la lettura dei titoli sia stata fatta, come è del tutto ovvio, dai Commissari singolarmente, mentre è la valutazione che è avvenuta nella seduta collegiale, con i tempi censurati.
Questo Consiglio ha già affermato che “ nei ricorsi aventi ad oggetto gli esiti di procedure concorsuali, non può formare materia di censura l'asserita eccessiva brevità dei tempi impiegati dalla Commissione esaminatrice per correggere tutti gli elaborati, non essendo sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione alla valutazione delle prove di candidati, mancando una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare valutazione ”( ex multibus Consiglio di Stato sez. III, 21 dicembre 2022, n.11160).
5. Con il quarto motivo l’appellante deduce la violazione degli indirizzi vincolanti dettati dal parere. Violazione delle regole di revisione a seguito di annullamento in sede di ricorso straordinario della precedente valutazione.
Lamenta che il Giudice nella sentenza impugnata aveva disatteso tutti gli indirizzi dettati dal parere, con riguardo ai lavori della precedente Commissione.
Lamenta in particolare che la Commissione aveva violato gli indirizzi del parere inventandosi ex novo il “ punto analitico attività monografica in qualità di Autore o di Editor ” (verbale prima riunione) per farvi rientrare sia la veste di autore che quella di curatore, pretendendo che le due posizioni abbiano lo stesso valore. Mentre il Parere aveva in termini non equivocabili escluso che le due attività di autore e coordinatore possano essere assimilate “perché radicalmente diverse per impegno, creatività e valore produttivo”. Inoltre, per l’attività assistenziale la Commissione aveva compiuto una analoga manipolazione del criterio di giudizio per la voce “ svolgimento di attività in campo clinico – assistenziale ”.
La censura non è fondata.
Il dPR ha ritenuto che la precedente commissione avesse erroneamente considerato come sinonimi i termini “autore e curatore” e, pertanto, si è reso necessario “ ripetere la valutazione attraverso l’utilizzo di criteri corretti nel giudizio su entrambi i candidati”, in quanto i due concetti non sono sovrapponibili trattandosi di qualificazioni che presuppongono attività del tutto distinte ”, senza in alcun modo vincolare la futura attività valutativa.
La nuova commissione ha tenuto distinte le due qualifiche e ha operato una nuova valutazione discrezionale.
Come risulta dal verbale del 18 luglio 2022 la commissione ha valutato 14 monografie “ tutte in lingua inglese e, di conseguenza, a diffusione internazionale ” nelle quali prof. AB risulta essere editor e al contempo, anche coautore.; per quanto concerne il prof. EN la commissione ha valutato 3 monografie a “diffusione nazionale” alle quali il professore “partecipa in qualità di autore”, (in due è unico autore).
Delle monografie del controinteressato, i due volumi di “ Neurovascolar Imaging from basic to advanced concept ” sono classificati come “ Springer reference ”, cioè identificate come i testi di riferimento internazionale nella materia; il testo “ Imaging in Neurodegenerative Disorders ” è edita da Oxford University Press, la più grande casa editrice universitaria al mondo; i tre volumi di “ Magnetic Resonance Imaging handbook ” vantano anche un’edizione (tradotta in lingua) cinese, esemplificativa della vasta diffusione delle opere.
Con riferimento ai testi dichiarati dall’appellante, come risulta dagli atti della procedura e tra l'altro dal suo stesso curriculum lo stesso è coautore di cinque capitoli su dieci nella monografia “ Radiologia interventistica muscoloscheletrica ”; - coautore di un capitolo su sei nella monografia “ Artografia con Risonanza Magnetica ”; - coautore di un capitolo nella monografia “ Le Sindromi da Iperuso in Atletica Leggera ”.
Sulla base dei titoli risulta quindi evidente la diversa attitudine dei candidati alla ricerca scientifica.
Con riferimento all’attività assistenziale la censura difetta di interesse.
La Commissione ha ritenuto di “ tenere conto del numero di anni di assistenza dichiarati nei curricula ”. Ciò in quanto “ l’attività assistenziale è omni comprensiva di tutti i passaggi contemplati dell’atto medico radiologico, dalla valutazione del rispetto del criterio della giustificazione – all’atto finale del referto ” e il prof. EN ha conseguito la valutazione massima (“eccellente”) rispetto alla minore valutazione (“ottimo”) del prof. AB.
6. Con il sesto motivo l’appellante deduce il mancato esame degli altri motivi di censura dedotti.
Lamenta che il primo Giudice aveva liquidato sbrigativamente le censure affermando che le ulteriori doglianze si risolvono in sostanza nel tentativo da parte del ricorrente di sostituire il proprio metro valutativo e i propri giudizi a quelli esternati dalla Commissione.
La censura è inammissibile per genericità.
Le censure sono ripetitive di quelle già formulate e si risolvono in affermazioni che, non confrontandosi con la sentenza appellata si risolvono in mere petizioni di principio.
L’appello deve essere, pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali liquidandole in €3000,00 in favore di ciascuno dei resistenti, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO