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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/04/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1062/2021 Appello sentenza Tribunale di Taranto n.2775 del 23/11/2020
Oggetto: risarcimento danni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott.ssa Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di pubblico impiego, in grado di appello, tra
, , E Parte_1 Parte_2 Parte_3
, congiunti ed eredi di , rappresentati e difesi Parte_4 Persona_1 dall'Avv. Rachele Ramellini
Appellanti
e
, in persona del pro-tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall' Avvocatura dello Stato di Lecce
Appellato
FATTO
Con ricorso del 28.02.2018 , , Parte_1 Parte_2
e , in qualità di congiunti ed eredi di Parte_3 Parte_4 R_
, deceduto il 05.05.2008 a causa di mesotelioma pleurico, avevano dedotto: - che il de
[...] cuius era stato assunto il 25.11.1976 quale dipendente civile del presso Controparte_1
l'NA M.M. di Taranto con la qualifica di Manovale per servizi vari – Manovale addetto ai servizi generali, e dal 1984 era stato adibito al servizio postale di recapito della corrispondenza nei diversi reparti e a bordo delle navi;
- che egli aveva lavorato anche come addetto ai servizi ausiliari e alla mensa, sino alla cessazione del rapporto avvenuta il 4.01.2008; - che nei luoghi in cui egli svolgeva la sua prestazione venivano eseguite anche lavorazioni comportanti l'esposizione alla polvere di amianto (attività di saldatura, taglio lamiere coibentate in amianto, spazzolatura ripulitura e correzione di guarnizioni in amianto); -che egli non aveva mai ricevuto alcun dispositivo di protezione, né era stato informato dal datore di lavoro della pericolosità dei materiali utilizzati nelle lavorazioni;
-che non era mai stato un tabagista;
-che il , CP_1 disconoscendo la dipendenza della patologia da causa di servizio, aveva respinto la domanda amministrativa del 30.04.2013, volta ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio, l'equo indennizzo, il risarcimento del danno e i benefici per le vittime del dovere;
-che l'elevata concentrazione di amianto negli ambienti emergeva da documenti dell' , prodotti in atti, CP_3 nonché dalle attestazioni relative alle attività di bonifica dall'amianto svolte o programmate dall'NA (nota prot. n.76/SVD del 23.01.1998 relativa alla la bonifica disposta in data
20.03.1997).
Le ricorrenti avevano chiesto, quindi, che fosse accertato il nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta, la patologia contratta e il decesso, nonché la violazione dell'art. 2087 c.c.,
l'equiparabilità di alle vittime del dovere ex D.P.R. 243/06 e che, Persona_1 conseguentemente, il fosse condannato al pagamento, jure hereditatis, del risarcimento CP_1 del danno non patrimoniale ai sensi dell'art.2087 c.c., dell'equo indennizzo, e della speciale elargizione, nonché in loro favore, jure proprio, del ristoro del danno morale e degli assegni vitalizi .
Costituitosi in giudizio il , eccepita preliminarmente l'incompetenza Controparte_1 del Giudice del Lavoro sulla domanda di risarcimento iure proprio e la prescrizione dell'azione risarcitoria esercitata, dal momento che la malattia era stata diagnosticata l'1.10.2007, aveva dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso e ne aveva chiesto il rigetto. In particolare, aveva eccepito che il de cuius era stato quasi sempre assegnato allo svolgimento attività prevalentemente impiegatizie. Aveva eccepito inoltre il mancato assolvimento da parte delle ricorrenti dell'onere probatorio circa l'esposizione all'amianto e circa il nesso eziologico tra patologia ed esposizione.
Era stata quindi disposta la separazione della domanda relativa al risarcimento delle ricorrenti jure proprio, ed il relativo procedimento era stato rimesso dinanzi al Tribunale sezione civile;
il resto era proseguito dinanzi al giudice del lavoro.
All'esito dell'istruttoria, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ha rigettato le domande. Ha ritenuto che dall'istruttoria non fosse emersa prova del nesso eziologico con elevato grado di probabilità, posto che secondo il consulente tecnico d'ufficio, specialista in medicina legale, non vi erano elementi da cui potesse trarsi una esposizione lavorativa del de cuius, nella sua attività di postino o di manovale, all'amianto in misura qualificata (0,1 fibre/cm3 di amianto nell'ambiente).
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
hanno proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di
[...]
Taranto, lamentando la carenza di motivazione, l'inadeguata valutazione delle risultanze istruttorie, testimoniali e documentali, e l'acritica adesione alle errate conclusioni del CTU. Hanno all'uopo censurato la mancata considerazione dell'attività lavorativa svolta dal de cuius come manovale dal 1977 al 1984, che lo aveva maggiormente esposto all'amianto. Le ricorrenti hanno altresì lamentato l'erroneità dell'iter motivazionale posto a base dell'esclusione del nesso eziologico, stante l'irrilevanza dei livelli quantitativi di esposizione all'amianto essendo gli stessi previsti ai soli fini contributivi-previdenziali, estranei al caso di specie. Hanno infine censurato il capo contenente la condanna al pagamento delle spese processuali, poste a loro carico. Hanno quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
All'esito della declaratoria di incompetenza in ragione del foro erariale, resa dalla sezione distaccata di Taranto della Corte di Appello in data 8.09.2021, la causa è stata riassunta dalle appellanti dinanzi alla Corte di Appello di Lecce con ricorso del 15.11.2021.
Costituitosi in giudizio il ha eccepito l'infondatezza Controparte_1 dell'appello e ne ha chiesto il rigetto. Ha dedotto l'abitudine tabagista del de cuius e la mancata dimostrazione del nesso causale tra attività lavorativa e patologia, in difetto di rischio lavorativo specifico all'amianto, elemento potenzialmente presente anche in ambienti non lavorativi.
Rinnovata la CTU in appello, all'udienza di discussione del 21.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato nei limiti qui di seguito specificati.
1. Il fatto che , durante il servizio presso l'NA Militare di Taranto, e Persona_1
specificamente nel periodo in cui ha svolto le mansioni di manovale addetto ai servizi vari (1976-
1984), sia stato esposto all'inalazione di polveri contenenti particelle di amianto si desume dalla documentazione prodotta in giudizio, la quale è ammissibile e utilizzabile anche ai sensi dell'art.437 c.p.c., trattandosi di materiale indispensabile al fine di chiarire e corroborare le prove testimoniali assunte in primo grado.
Il teste ha riferito soltanto in ordine alle mansioni di postino del de Testimone_1 cuius, chiarendo che, in tale qualità, costui accedeva agli uffici e alle segreterie, non alle officine.
Il testimone ha riferito anche sul periodo anteriore, ossia sulle Testimone_2 mansioni svolte dal suo collega presso una delle officine come manovale, mansioni Pt_2 che comportavano anche spostamenti negli altri reparti, dovendo costui coadiuvare, quale operaio generico, altre figure professionali come elettricisti, meccanici e falegnami;
il predetto teste ha escluso che il de cuius abbia lavorato sulle navi e ha affermato che, nello svolgimento delle successive mansioni di postino, egli girava per tutto l'NA, negli uffici, nei magazzini e nei reparti. Dalla sua deposizione non emerge l'esistenza di dispositivi di protezione forniti dall'amministrazione, avendo egli precisato di non aver mai visto nessun operaio lavorare con le mascherine, fatta eccezione per i “pittori”.
Dalla deposizione del teste , ex lavoratore dell'NA, è emerso che Testimone_3 quando espletava le mansioni di manovale si recava in tutti i reparti per Persona_1 supportare gli operai specializzati;
quando recapitava la posta si spostava in tutti i reparti e i magazzini, non anche sulle navi;
nel 1995, e anche prima, le operazioni di scoibentazione e di bonifica venivano eseguite nel piazzale dell'NA.
Non vi sono elementi che inducano a dubitare dell'attendibilità dei testimoni.
Nel parere reso dall' -Direzione Regionale per la Puglia-Consulenza Tecnica Rischi CP_3
Professionali- sede di Bari del 03.06.1997 si legge:- che nell'NA Marittimo di Taranto venivano eseguite operazioni di manutenzione, revisione e riparazione di unità navali militari;
- che tali attività si svolgevano su vari apparati, motori e impianti elettrici, comportavano demolizioni e ripristino di tubazioni, con decoibentazione e scoibentazione;
-che le predette lavorazioni avvenivano sia a bordo delle navi, sia a terra, nei cantieri all'interno dell'NA; - che il rischio di esposizione a fibre di amianto aerodisperso esisteva ancora alla data del medesimo parere dell' . CP_3
Risulta quindi provato che nell'ambiente di lavoro costituito dall'NA Persona_1 della Marina di Taranto, e specificamente nel periodo in cui svolgeva le mansioni di manovale- operaio generico, è stato esposto al rischio di inalazione di amianto.
Dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio designato in secondo grado, dott.
[...]
, specializzato in medicina del lavoro, emerge: -che almeno per i primi cinque anni di Per_2 lavoro, allorchè operava come manovale presso le officine, era stato esposto al Persona_1 rischio di inalazione di fibre di amianto;
- che le fibre di amianto rientrano nel gruppo I dell'International Agency for Research on Cancer (IARC), tra gli agenti per i quali vi è evidenza sufficiente di cancerogenicità; -che per l'amianto non vi è una soglia di esposizione che possa essere definita come “sicura”; -che, secondo il Registro Nazionale Mesoteliomi, il mesotelioma pleurico è la prima patologia attribuita all'esposizione ad amianto, con periodo di latenza medio molto lungo, di trenta-quaranta anni;
-che il fattore di rischio lavorativo per il è stato, se R_ non esclusivo, assai prevalente (non inferiore all'80%) rispetto a rischi esterni;
-che il mesotelioma pleurico diagnosticato al a settembre 2007, lo ha condotto al decesso il Pt_2
5.5.2008.
Devono essere disattese le critiche mosse dal avverso la relazione di consulenza CP_1 tecnica d'ufficio svolta in secondo grado, contenendo tale indagine peritale elementi e valutazioni sufficienti a supportare le relative conclusioni, sulla base di considerazioni epidemiologiche e scientifiche adeguate al caso concreto.
In sostanza, alla luce dell'approfondimento medico legale del c.t.u., si reputa sussistente il nesso causale tra esposizione all'amianto in ambito lavorativo e decesso del lavoratore R_
.
[...]
Ciò comporta che tale patologia deve ritenersi dipendente da causa di servizio e che dà luogo al sorgere, in favore del lavoratore, al diritto al corrispondente equo indennizzo, ora da erogarsi in favore delle eredi, secondo le quote di spettanza di ciascuna.
2. Dall'istruttoria svolta in primo grado emergono significativi elementi dai quali si desume anche la mancata adozione, da parte del , delle misure idonee a salvaguardare la salute CP_1 del dipendente dai pericoli derivanti dall'esposizione alle fibre aerodisperse di amianto.
Si rammenta che in base all'art.2087 c.c. “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Sotto il profilo giurisprudenziale giova soffermarsi brevemente sulla natura e sulla funzione di tale norma, e sulla ripartizione dell'onere della prova, ossia su quegli aspetti che devono guidare l'approccio ermeneutico in sede di attuazione del rapporto e in sede giurisdizionale.
La Suprema Corte ha chiarito che “il disposto dell'art. 2087 c.c. - avente una funzione sussidiaria ed integrativa delle misure protettive da adottare a garanzia del lavoratore - abbraccia ogni tipo di misura utile a tutelare il diritto soggettivo dei lavoratori ad operare in un ambiente esente da rischi, così come è stato posto in rilievo dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 399 del 1996 (cfr. Cass., n. 4840 del 2006). Con detta pronuncia, il Giudice delle Leggi ha affermato che non sono soltanto le norme costituzionali (artt. 32 e 41 Cost.) ad imporre ai datori di lavoro la massima attenzione per la protezione della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, in quanto numerose altre disposizioni, assumono in proposito una valenza decisiva.
(Cass.n.6337/2012).
Tale disposizione, come tutte le clausole generali, ha una funzione di adeguamento permanente dell'ordinamento alla sottostante realtà socio-economica e pertanto vale a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, ed ha una funzione sussidiaria di adeguamento dell'obbligo protettivo al caso concreto. In altri termini le norme specifiche antinfortunistiche rappresentano lo standard minimale richiesto dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore;
pertanto, considerata la natura di "norma di chiusura” dell'art.2087 c.c., devono essere adottate tutte quelle misure che la specificità del rischio lavorativo impone.
Nella prospettiva di un'interpretazione dell'art.2087 c.c. che sia conforme ai fondamentali principi costituzionalmente garantiti (artt.32 e 41 Cost.), deve ritenersi fermo il principio giurisprudenziale per cui, ai fini della configurabilità della responsabilità' del datore di lavoro per l'infortunio subito o per la tecnopatia contratta dal dipendente, grava su quest'ultimo l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, dell'infortunio o della malattia, ed il nesso causale tra la nocività dell'ambiente di lavoro e l'evento dannoso, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato le misure che - in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica – erano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, e di aver vigilato sulla loro osservanza.
Nella fattispecie in esame dalle risultanze processuali non emerge che, durante l'esposizione del de cuius all'amianto negli ambienti lavorativi frequentati negli anni in cui ha espletato le mansioni di manovale-operaio generico, l'amministrazione datrice di lavoro abbia fornito adeguati dispositivi di protezione individuale, né strumenti di prevenzione collettiva e ambientale (estrattori d'aria, etc).
La valutazione del comportamento datoriale come inadempiente rispetto agli obblighi posti dall'art.2087 c.c. conduce, alla luce del principio espresso dell'equivalenza delle condizioni dalla Suprema Corte, all'affermazione della sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa priva di protezione e la malattia, secondo cui, in applicazione della regola rinvenibile nell'art. 41 cod. pen. secondo il quale va riconosciuta l'efficienza (con)causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, dovendosi, al contrario, escludere l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge soltanto se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità, tanto da far degradare le altre evenienze a semplici occasioni (v. Cass.
n.1770/018; cfr. anche n.47/2017; n.7639/2019).
Sussistendo, quindi, il nesso causale tra la violazione dell'art.2087 c.c. e la malattia (e il conseguente decesso) il è tenuto al risarcimento del danno sofferto dal dipendente CP_1
, nella misura corrispondente alla sua quota della sua partecipazione causale e alla Persona_1 conseguente responsabilità civile, ossia nei limiti dell'80% (il resto della percentuale attenendo alle concause relative all'ambiente esterno al lavoro:v. ctu).
In concreto, infatti, nell'intervallo temporale intercorso tra il momento della diagnosi di e la morte di si sono verificate sofferenze psico-fisiche e morali, Parte_5 Persona_1 nonché limitazioni esistenziali dovute al susseguirsi di trattamenti terapeutici di duro impatto psico-fisico (quali risultano dalla documentazione medica menzionata dal c.t.u.), e alla progressiva consapevolezza della loro inefficacia e del conseguente avvicinarsi dell'esito letale.
3. Occorre quindi procedere alla quantificazione economica del risarcimento spettante al lavoratore (ora alle sue eredi) per il danno non patrimoniale ex art.2087 c.c.
A tal proposito si rileva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento, sollevata dal , posto che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di CP_1 legittimità, “in tema di risarcimento del danno cagionato dall'inosservanza da parte del datore di lavoro dei doveri di protezione delle condizioni di lavoro posti a suo carico dall'art. 2087 c.c., secondo cui la prescrizione decennale, operante nel caso in cui sia stata esercitata l'azione contrattuale, decorre dal momento in cui il lavoratore ha potuto acquisire la piena consapevolezza non solo della malattia, con un danno alla salute apprezzabile, ma anche dell'origine professionale della stessa, indipendentemente da valutazioni meramente soggettive a lui ascrivibili (cfr. Cass., Sez. lav., 31/05/2010, n. 13284; 11/09/2007, n. 19022; 29/05/1997, n.
4774)” (v. Cass. n.10539/2020).
Considerato che la conoscenza della causa lavorativa della malattia non è intervenuta prima del decesso dell'interessato (5.5.2008), la domanda risarcitoria notificata dai suoi eredi al il 21.3.2018 è tempestiva. CP_1
4. Da un consolidato orientamento della Suprema Corte emerge che, nei casi in cui alla malattia sopraggiunga il decesso del danneggiato, il danno biologico deve essere correttamente liquidato secondo il criterio dell'invalidità temporanea e non quello dell'invalidità permanente. In particolare, secondo la citata giurisprudenza, il criterio corretto “prevede che, in tema di danno da perdita della vita, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, sia configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso. E tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile iure hereditatis, da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto: ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte (Cass. 23 febbraio 2004, n. 3549; Cass. 28 aprile 2006, n. 9959; Cass. 8 luglio 2014, n. 15491). Ed esso, nella liquidazione personalizzata sotto il profilo di una "sofferenza che raggiunge, in un caso di lucida e dolorosa attesa della morte, come è stato quello in esame, la sua massima estensione", (…) ben può essere commisurato a questo intervallo cronologico, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte: (v. Cass. n. 7850/2019 nella relativa motivazione, in materia di danni da amianto).
In sostanza, ove vi sia stato un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte causata dalle stesse il danno biologico risarcibile va liquidato in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato;
l'ammontare del danno biologico deve essere commisurato soltanto all'inabilità temporanea, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte (v.
Cass. nn. 15491/2014; 23053/2009; 9950/2006; 3549/2004).
Con riferimento a simili casi va quindi affermata la configurabilità e trasmissibilità iure hereditatis del danno non patrimoniale, nelle sue componenti di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, ravvisabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (Cass. n.
26727/2018; n. 21060/2016; n. 23183/2014) e di danno morale "terminale” (o catastrofale), ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia stata consapevolezza di sè nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte.
La liquidazione del risarcimento deve essere fatta, pur tenendo a mente la temporaneità del danno non patrimoniale, secondo criteri equitativi che consentano di valutare le circostanze del caso concreto e l'enorme gravità del pregiudizio, posto che il danno alla salute e la sofferenza morale derivano da una lesione così elevata da non essere suscettibile di recupero e da determinare la morte. Di tale esito certamente infausto, e delle modalità con cui esso giunge, deve tenersi conto nella cd. personalizzazione della liquidazione, potendo risultare altrimenti non esaustiva una rigida applicazione di criteri tabellari che invece sono stati predisposti per danni subiti da soggetti che sopravvivono all'evento dannoso (v.Cass. n. 8292/2019 in un caso relativo a mesotelioma pleurico per esposizione ad amianto).
Giova precisare che già nella sentenza S.U.n.26972/2008 la Suprema Corte, nell'inquadrare il sistema giuridico dei danni secondo l'impianto bipolare del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, e nel precisare che, all'interno di quest'ultima categoria vi sono pluralità di voci con funzione meramente descrittiva, ha sostanzialmente chiarito che tali voci non hanno una specifica configurazione giuridica;
tuttavia non ha negato che alle stesse corrisponda una propria autonomia ontologica, in ragione della diversità del bene protetto che viene colpito dall'illecito e che deve quindi essere ristorato (cfr. l'articolata e complessa ricostruzione storico-sistematica contenuta in
Cass. n.1361/2014).
Si rileva che, laddove un evento dannoso colpisca la persona, i beni della vita che ne possono risultare violati sono, in natura, di tipo diverso a seconda dei casi, con conseguenti aspetti diversi di danno non patrimoniale;
in particolare può esservi il danno alla salute, inteso come lesione psicofisica che viene descrittivamente definita come danno biologico, suscettibile di valutazione oggettiva medico-legale; può esservi, anche cumulativamente, la diversa sofferenza, descrittivamente definita come morale ed esistenziale, a connotazione più spiccatamente soggettiva, derivante dal fatto che il danneggiato resta limitato, per lo stesso evento lesivo, anche in aspetti diversi rispetto a quello della salute, ossia nelle altre e più ampie espressioni della sua vitalità e dignità di persona umana, nelle sue potenzialità affettive e in quelle relazionali, oltre che nel suo ruolo familiare (v. Cass. n.7126/2013, n.1361/2014).
Al di là delle denominazioni classificatorie, al soggetto danneggiato va attribuito un ristoro pecuniario che tenga conto del pregiudizio effettivamente e complessivamente subito e che, nel contempo, non determini duplicazioni risarcitorie (v.Cass. n.9196/2018). Nel caso di specie occorre quindi liquidare il danno (biologico terminale, morale, esistenziale) mediante l'applicazione dei valori convenzionali equitativi, elaborati per il danno non patrimoniale prodotto da un evento lesivo che conduca in maniera non immediata al decesso, nelle Tabelle di liquidazione adottate nel distretto di Corte d'Appello di Milano -approvate dalla giurisprudenza di legittimità come idoneo parametro generale di valutazione equitativa ex art.1226
c.c. (v.Cass.n.14402/2011, n.12408/2011), applicabile dal giudice del merito anche in mancanza di deposito delle tabelle medesime in giudizio.
Le tabelle milanesi, nell'edizione del 2024 in vigore all'epoca della presente liquidazione, prevedono in via convenzionale e allo scopo di favorire una base parametrica uniforme che nel caso in cui sopraggiunga il decesso sia risarcito non il danno biologico permanente, ma quello temporaneo connesso alla durata effettiva della vita: ne scaturisce la liquidazione del danno terminale relativo ai primi tre giorni con l'importo massimo di € 35.247,00 (non ulteriormente personalizzabile); ed ancora la liquidazione del danno dal quarto al centesimo giorno secondo valori convenzionali a scalare e con possibilità di eventuale maggiorazione percentuale a titolo di personalizzazione del ristoro, in considerazione della peculiarità della singola fattispecie;
l'ulteriore liquidazione del danno temporaneo relativo ai giorni successivi, da effettuarsi secondo l'ordinario criterio dell'invalidità temporanea.
Alla luce di tutto ciò, e tenendo conto specificamente della durata della malattia neoplastica di dalla diagnosi all'exitus (28.9.2007-5.5.2008: 219 giorni), della sua gravità, Persona_1 delle sofferenze e delle limitazioni fisiche derivanti dalla patologia medesima, oltre che dai ricoveri ospedalieri e dalle procedure diagnostiche e terapeutiche -quali possono desumersi dalla documentazione sanitaria in atti-, nonché della profonda sofferenza morale derivante dalla compressione delle potenzialità vitali e dalla crescente e lucida consapevolezza dell'approssimarsi dell'esito fatale, si deve ritenere che sussistano le condizioni di rilevante sconvolgimento psicofisico che giustificano l'adeguamento personalizzato del ristoro (maggiorazione del 10%).
Per concludere, il diritto al risarcimento pecuniario risulta complessivamente pari ad €
94.975,52 [pari all'80% dell'importo di €.118.719,40 così determinato: a) € 35.247,00 per i primi tre giorni;
b) €.68.798,40 per i giorni dal 4° al 100° secondo i valori a scalare della tabella e maggiorazione del 10% per personalizzazione (€.62.544+10%=68.798,40); c) € 14.674,00 per i giorni dal 101° al 219° (€115,00 al giorno + 10% per personalizzazione)].
Il danno non patrimoniale viene qui liquidato sulla base di parametri già rivalutati all'attualità. In applicazione dei principi espressi da Cass. S.U. n.1712/1995, gli interessi legali devono essere calcolati non sull'importo complessivamente rivalutato, ma sulla somma rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. Concretamente la somma risarcitoria va dapprima riportata
(cd. devalutazione) al valore corrente al momento del decesso di;
sull'importo Persona_1 così ottenuto devono essere anno per anno (ossia sulla somma rivalutata anno per anno) calcolati gli interessi legali fino al saldo.
Tale risarcimento compete, iure hereditatis, alle appellanti quali successori legittimi, secondo le rispettive quote ereditarie. 5. L'appello risulta invece infondato con riferimento alla domanda di riconoscimento, in capo a dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere e delle Persona_1 conseguenti prestazioni assistenziali.
In tale materia l'art.1 della legge n.266/2005, ai commi 562-563-564, stabilisce quanto segue: “(562) Al fine della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
(563) Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità .
(564) Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Nell'art.1, comma 563, della legge n.266/2005 sono state specificamente individuate una serie di attività che, essendo ritenute dal legislatore intrinsecamente pericolose, comportano, in caso di conseguenze invalidanti permanenti o di decesso, il riconoscimento dei benefici economici previsti per le vittime del dovere.
Nel comma successivo, invece, è stabilita una equiparazione per coloro che abbiano riportato lesioni o morte in attività di servizio le quali, pur non essendo intrinsecamente pericolose, possano in concreto esserlo diventate in occasione di missioni e per circostanze non ordinarie.
Quelle del comma 563 sono attività estranee al caso di specie. Quindi si deve verificare la sussistenza degli estremi del comma 564.
Giova rammentare che, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 565, della l. n.
266/2005, è stato emesso, col d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il "Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità
e del terrorismo".
L'art. 1 del suddetto d.p.r. 243/2006 ha precisato che "ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980,
n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto
2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Il comma 564 dell'art.1 cit. condiziona tale status alla sussistenza di tre presupposti, che sono costituiti dal contesto della missione, dalla dipendenza dell'invalidità o del decesso da una causa di servizio, e da particolari condizioni ambientali o operative.
Riguardo al presupposto della missione la Suprema Corte ha evidenziato che la norma parla di "missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali' e che, in tal modo, il legislatore ha mostrato di intendere il concetto di missione in senso estensivo, sia con riferimento ai luoghi (dentro e fuori dai confini nazionali), sia con riferimento alle tipologie e modalità ("missioni di qualunque natura")” (così Cass. n.23396/2016; v. anche Cass. n.759/2017).
Il concetto di missione di qualunque natura deve essere inteso in un senso che possa essere correlato "sia ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità, sia ad un'attività che tale non sia e che invece risulti del tutto "ordinaria" e "normale": deve all'uopo trattarsi di un "compito", dell'espletamento di una "funzione", di un "incarico", di una "incombenza", di un "mandato", di una "mansione", che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata (v. Cass. n.759/2017; n.4238/2019).
Il caso concreto in esame ricade in tale concetto di missione, essendo autorizzata e istituzionale l'attività di lavoro nel corso della quale il è venuto a contatto con la fonte Pt_2 di rischio.
6. Tuttavia il fatto che sia configurabile una missione non è sufficiente, perché, ai fini dei benefici in questione, occorre anche che l'invalidità sia derivata da circostanze o fatti particolari, da esposizione a rischi eccedenti le ordinarie condizioni di svolgimento della prestazione.
Al medesimo scopo non basta neppure che vi siano stati una infermità o un decesso riconosciuti come dipendenti da causa di servizio;
perché, se così fosse, all'accertamento della causa di servizio dovrebbero sempre conseguire i benefici di cui alla legge n.266/2005, e ciò non sarebbe conforme alla volontà del legislatore (v. Cass S.U. n.27279/2017).
Quello delle "particolari condizioni" ai fini del comma 564 è un concetto aggiuntivo e specifico rispetto alla “dipendenza da causa di servizio” (Cass. n.29818/2022).
La verifica delle particolari condizioni ambientali o operative va eseguita in concreto, dovendosi accertare l'eventuale esistenza o sopravvenienza di un fattore di rischio o di fatica eccedente quelli normalmente connessi all'ordinario svolgimento del compito assegnato al dipendente infortunato o deceduto per causa di servizio (v. Cass. n.29618/2024, n.13114/2015,
n.15055/2017).
Recentemente la S.C. ha chiarito che “Può invero considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario” (così, nella relativa motivazione, Cass. n.599/2024; nello stesso senso v. anche n.29819/2022; n.2657/2024) Nella fattispecie in esame le "particolari condizioni ambientali ed operative" richieste dalla normativa vigente per la protezione delle vittime del dovere non sono riscontrabili nello svolgimento dei compiti che afferiscono alla mansione di operaio manovale o di operaio addetto allo smistamento della posta, che il ricorrente ha espletato in condizioni non differenti rispetto a quelle degli altri lavoratori dello stesso settore e ambiente. Invero, secondo le risultanze istruttorie,
l'esposizione alle fibre di amianto aerodisperse è avvenuta nel corso del normale espletamento, da parte di , dell'attività di operaio nei luoghi di pertinenza dell' , Persona_1 Parte_6 in condizioni generalmente presenti in quell'ambiente di lavoro, non potendosi confondere la riscontrata violazione della normativa civilistica in tema di protezione del lavoratore con il differente concetto di particolari condizioni operative o ambientali rilevanti per il beneficio assistenziale in questione.
Alla luce degli elementi conoscitivi forniti dalle parti, nonché degli argomenti fin qui esposti, deve escludersi che gli eventi denunciati si siano verificati mentre il lavoratore si trovava in servizio in condizioni operative che presentavano rilevanti particolarità aggravative del rischio insito nell'attività di lavoro in quel settore.
Ne consegue che le censure mosse dalle appellanti su tale punto non possono trovare accoglimento.
7. Le spese del doppio grado sono compensate tra le parti nella misura di 1/3 del totale, in considerazione del rigetto di una delle domande delle ricorrenti, ossia di quella proposta ex art. 1, comma 564, della l. n. 266/2005; il resto delle spese grava sul , in applicazione del CP_1 principio di soccombenza.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 15.11.2021 da Parte_1
, , e , nei confronti
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_2 del , avverso la sentenza n. 2775 del 23.11.2020 del Tribunale di Controparte_1
Taranto, così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara che in capo a , Persona_1 nato il [...] e deceduto il 05.05.2008, sussisteva il diritto all'equo indennizzo per la menomazione all'integrità fisica conseguente all'infermità dedotta in giudizio, dovuta a causa di servizio, nonché il diritto al risarcimento dei danni ex art. 2087 c.c., quantificati in € 94.975,52 all'attualità;
condanna il a pagare, in favore di Controparte_1 Parte_7
, , e , quali eredi di
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_2
, a ciascuna secondo le rispettive quote ereditarie, l'importo dell'equo Persona_1 indennizzo oltre interessi legali dal 5.5.2008 al saldo, nonché l'importo complessivo di €
94.975,52 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
dichiara compensate le spese tra le parti nella misura di 1/3 del totale;
condanna il
[...]
al pagamento nei confronti delle controparti, dei residui 2/3 liquidati in € 6.000,00 per CP_1 il giudizio di primo grado, in € 7.000,00 per il giudizio di appello oltre rimborso forfettario, IVA e
CAP come per legge. Pone definitivamente a carico del le spese delle Controparte_1 consulenze tecniche d'ufficio.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Lecce, 21.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi
Oggetto: risarcimento danni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott.ssa Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di pubblico impiego, in grado di appello, tra
, , E Parte_1 Parte_2 Parte_3
, congiunti ed eredi di , rappresentati e difesi Parte_4 Persona_1 dall'Avv. Rachele Ramellini
Appellanti
e
, in persona del pro-tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall' Avvocatura dello Stato di Lecce
Appellato
FATTO
Con ricorso del 28.02.2018 , , Parte_1 Parte_2
e , in qualità di congiunti ed eredi di Parte_3 Parte_4 R_
, deceduto il 05.05.2008 a causa di mesotelioma pleurico, avevano dedotto: - che il de
[...] cuius era stato assunto il 25.11.1976 quale dipendente civile del presso Controparte_1
l'NA M.M. di Taranto con la qualifica di Manovale per servizi vari – Manovale addetto ai servizi generali, e dal 1984 era stato adibito al servizio postale di recapito della corrispondenza nei diversi reparti e a bordo delle navi;
- che egli aveva lavorato anche come addetto ai servizi ausiliari e alla mensa, sino alla cessazione del rapporto avvenuta il 4.01.2008; - che nei luoghi in cui egli svolgeva la sua prestazione venivano eseguite anche lavorazioni comportanti l'esposizione alla polvere di amianto (attività di saldatura, taglio lamiere coibentate in amianto, spazzolatura ripulitura e correzione di guarnizioni in amianto); -che egli non aveva mai ricevuto alcun dispositivo di protezione, né era stato informato dal datore di lavoro della pericolosità dei materiali utilizzati nelle lavorazioni;
-che non era mai stato un tabagista;
-che il , CP_1 disconoscendo la dipendenza della patologia da causa di servizio, aveva respinto la domanda amministrativa del 30.04.2013, volta ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio, l'equo indennizzo, il risarcimento del danno e i benefici per le vittime del dovere;
-che l'elevata concentrazione di amianto negli ambienti emergeva da documenti dell' , prodotti in atti, CP_3 nonché dalle attestazioni relative alle attività di bonifica dall'amianto svolte o programmate dall'NA (nota prot. n.76/SVD del 23.01.1998 relativa alla la bonifica disposta in data
20.03.1997).
Le ricorrenti avevano chiesto, quindi, che fosse accertato il nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta, la patologia contratta e il decesso, nonché la violazione dell'art. 2087 c.c.,
l'equiparabilità di alle vittime del dovere ex D.P.R. 243/06 e che, Persona_1 conseguentemente, il fosse condannato al pagamento, jure hereditatis, del risarcimento CP_1 del danno non patrimoniale ai sensi dell'art.2087 c.c., dell'equo indennizzo, e della speciale elargizione, nonché in loro favore, jure proprio, del ristoro del danno morale e degli assegni vitalizi .
Costituitosi in giudizio il , eccepita preliminarmente l'incompetenza Controparte_1 del Giudice del Lavoro sulla domanda di risarcimento iure proprio e la prescrizione dell'azione risarcitoria esercitata, dal momento che la malattia era stata diagnosticata l'1.10.2007, aveva dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso e ne aveva chiesto il rigetto. In particolare, aveva eccepito che il de cuius era stato quasi sempre assegnato allo svolgimento attività prevalentemente impiegatizie. Aveva eccepito inoltre il mancato assolvimento da parte delle ricorrenti dell'onere probatorio circa l'esposizione all'amianto e circa il nesso eziologico tra patologia ed esposizione.
Era stata quindi disposta la separazione della domanda relativa al risarcimento delle ricorrenti jure proprio, ed il relativo procedimento era stato rimesso dinanzi al Tribunale sezione civile;
il resto era proseguito dinanzi al giudice del lavoro.
All'esito dell'istruttoria, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ha rigettato le domande. Ha ritenuto che dall'istruttoria non fosse emersa prova del nesso eziologico con elevato grado di probabilità, posto che secondo il consulente tecnico d'ufficio, specialista in medicina legale, non vi erano elementi da cui potesse trarsi una esposizione lavorativa del de cuius, nella sua attività di postino o di manovale, all'amianto in misura qualificata (0,1 fibre/cm3 di amianto nell'ambiente).
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
hanno proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di
[...]
Taranto, lamentando la carenza di motivazione, l'inadeguata valutazione delle risultanze istruttorie, testimoniali e documentali, e l'acritica adesione alle errate conclusioni del CTU. Hanno all'uopo censurato la mancata considerazione dell'attività lavorativa svolta dal de cuius come manovale dal 1977 al 1984, che lo aveva maggiormente esposto all'amianto. Le ricorrenti hanno altresì lamentato l'erroneità dell'iter motivazionale posto a base dell'esclusione del nesso eziologico, stante l'irrilevanza dei livelli quantitativi di esposizione all'amianto essendo gli stessi previsti ai soli fini contributivi-previdenziali, estranei al caso di specie. Hanno infine censurato il capo contenente la condanna al pagamento delle spese processuali, poste a loro carico. Hanno quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
All'esito della declaratoria di incompetenza in ragione del foro erariale, resa dalla sezione distaccata di Taranto della Corte di Appello in data 8.09.2021, la causa è stata riassunta dalle appellanti dinanzi alla Corte di Appello di Lecce con ricorso del 15.11.2021.
Costituitosi in giudizio il ha eccepito l'infondatezza Controparte_1 dell'appello e ne ha chiesto il rigetto. Ha dedotto l'abitudine tabagista del de cuius e la mancata dimostrazione del nesso causale tra attività lavorativa e patologia, in difetto di rischio lavorativo specifico all'amianto, elemento potenzialmente presente anche in ambienti non lavorativi.
Rinnovata la CTU in appello, all'udienza di discussione del 21.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato nei limiti qui di seguito specificati.
1. Il fatto che , durante il servizio presso l'NA Militare di Taranto, e Persona_1
specificamente nel periodo in cui ha svolto le mansioni di manovale addetto ai servizi vari (1976-
1984), sia stato esposto all'inalazione di polveri contenenti particelle di amianto si desume dalla documentazione prodotta in giudizio, la quale è ammissibile e utilizzabile anche ai sensi dell'art.437 c.p.c., trattandosi di materiale indispensabile al fine di chiarire e corroborare le prove testimoniali assunte in primo grado.
Il teste ha riferito soltanto in ordine alle mansioni di postino del de Testimone_1 cuius, chiarendo che, in tale qualità, costui accedeva agli uffici e alle segreterie, non alle officine.
Il testimone ha riferito anche sul periodo anteriore, ossia sulle Testimone_2 mansioni svolte dal suo collega presso una delle officine come manovale, mansioni Pt_2 che comportavano anche spostamenti negli altri reparti, dovendo costui coadiuvare, quale operaio generico, altre figure professionali come elettricisti, meccanici e falegnami;
il predetto teste ha escluso che il de cuius abbia lavorato sulle navi e ha affermato che, nello svolgimento delle successive mansioni di postino, egli girava per tutto l'NA, negli uffici, nei magazzini e nei reparti. Dalla sua deposizione non emerge l'esistenza di dispositivi di protezione forniti dall'amministrazione, avendo egli precisato di non aver mai visto nessun operaio lavorare con le mascherine, fatta eccezione per i “pittori”.
Dalla deposizione del teste , ex lavoratore dell'NA, è emerso che Testimone_3 quando espletava le mansioni di manovale si recava in tutti i reparti per Persona_1 supportare gli operai specializzati;
quando recapitava la posta si spostava in tutti i reparti e i magazzini, non anche sulle navi;
nel 1995, e anche prima, le operazioni di scoibentazione e di bonifica venivano eseguite nel piazzale dell'NA.
Non vi sono elementi che inducano a dubitare dell'attendibilità dei testimoni.
Nel parere reso dall' -Direzione Regionale per la Puglia-Consulenza Tecnica Rischi CP_3
Professionali- sede di Bari del 03.06.1997 si legge:- che nell'NA Marittimo di Taranto venivano eseguite operazioni di manutenzione, revisione e riparazione di unità navali militari;
- che tali attività si svolgevano su vari apparati, motori e impianti elettrici, comportavano demolizioni e ripristino di tubazioni, con decoibentazione e scoibentazione;
-che le predette lavorazioni avvenivano sia a bordo delle navi, sia a terra, nei cantieri all'interno dell'NA; - che il rischio di esposizione a fibre di amianto aerodisperso esisteva ancora alla data del medesimo parere dell' . CP_3
Risulta quindi provato che nell'ambiente di lavoro costituito dall'NA Persona_1 della Marina di Taranto, e specificamente nel periodo in cui svolgeva le mansioni di manovale- operaio generico, è stato esposto al rischio di inalazione di amianto.
Dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio designato in secondo grado, dott.
[...]
, specializzato in medicina del lavoro, emerge: -che almeno per i primi cinque anni di Per_2 lavoro, allorchè operava come manovale presso le officine, era stato esposto al Persona_1 rischio di inalazione di fibre di amianto;
- che le fibre di amianto rientrano nel gruppo I dell'International Agency for Research on Cancer (IARC), tra gli agenti per i quali vi è evidenza sufficiente di cancerogenicità; -che per l'amianto non vi è una soglia di esposizione che possa essere definita come “sicura”; -che, secondo il Registro Nazionale Mesoteliomi, il mesotelioma pleurico è la prima patologia attribuita all'esposizione ad amianto, con periodo di latenza medio molto lungo, di trenta-quaranta anni;
-che il fattore di rischio lavorativo per il è stato, se R_ non esclusivo, assai prevalente (non inferiore all'80%) rispetto a rischi esterni;
-che il mesotelioma pleurico diagnosticato al a settembre 2007, lo ha condotto al decesso il Pt_2
5.5.2008.
Devono essere disattese le critiche mosse dal avverso la relazione di consulenza CP_1 tecnica d'ufficio svolta in secondo grado, contenendo tale indagine peritale elementi e valutazioni sufficienti a supportare le relative conclusioni, sulla base di considerazioni epidemiologiche e scientifiche adeguate al caso concreto.
In sostanza, alla luce dell'approfondimento medico legale del c.t.u., si reputa sussistente il nesso causale tra esposizione all'amianto in ambito lavorativo e decesso del lavoratore R_
.
[...]
Ciò comporta che tale patologia deve ritenersi dipendente da causa di servizio e che dà luogo al sorgere, in favore del lavoratore, al diritto al corrispondente equo indennizzo, ora da erogarsi in favore delle eredi, secondo le quote di spettanza di ciascuna.
2. Dall'istruttoria svolta in primo grado emergono significativi elementi dai quali si desume anche la mancata adozione, da parte del , delle misure idonee a salvaguardare la salute CP_1 del dipendente dai pericoli derivanti dall'esposizione alle fibre aerodisperse di amianto.
Si rammenta che in base all'art.2087 c.c. “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Sotto il profilo giurisprudenziale giova soffermarsi brevemente sulla natura e sulla funzione di tale norma, e sulla ripartizione dell'onere della prova, ossia su quegli aspetti che devono guidare l'approccio ermeneutico in sede di attuazione del rapporto e in sede giurisdizionale.
La Suprema Corte ha chiarito che “il disposto dell'art. 2087 c.c. - avente una funzione sussidiaria ed integrativa delle misure protettive da adottare a garanzia del lavoratore - abbraccia ogni tipo di misura utile a tutelare il diritto soggettivo dei lavoratori ad operare in un ambiente esente da rischi, così come è stato posto in rilievo dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 399 del 1996 (cfr. Cass., n. 4840 del 2006). Con detta pronuncia, il Giudice delle Leggi ha affermato che non sono soltanto le norme costituzionali (artt. 32 e 41 Cost.) ad imporre ai datori di lavoro la massima attenzione per la protezione della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, in quanto numerose altre disposizioni, assumono in proposito una valenza decisiva.
(Cass.n.6337/2012).
Tale disposizione, come tutte le clausole generali, ha una funzione di adeguamento permanente dell'ordinamento alla sottostante realtà socio-economica e pertanto vale a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, ed ha una funzione sussidiaria di adeguamento dell'obbligo protettivo al caso concreto. In altri termini le norme specifiche antinfortunistiche rappresentano lo standard minimale richiesto dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore;
pertanto, considerata la natura di "norma di chiusura” dell'art.2087 c.c., devono essere adottate tutte quelle misure che la specificità del rischio lavorativo impone.
Nella prospettiva di un'interpretazione dell'art.2087 c.c. che sia conforme ai fondamentali principi costituzionalmente garantiti (artt.32 e 41 Cost.), deve ritenersi fermo il principio giurisprudenziale per cui, ai fini della configurabilità della responsabilità' del datore di lavoro per l'infortunio subito o per la tecnopatia contratta dal dipendente, grava su quest'ultimo l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, dell'infortunio o della malattia, ed il nesso causale tra la nocività dell'ambiente di lavoro e l'evento dannoso, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato le misure che - in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica – erano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, e di aver vigilato sulla loro osservanza.
Nella fattispecie in esame dalle risultanze processuali non emerge che, durante l'esposizione del de cuius all'amianto negli ambienti lavorativi frequentati negli anni in cui ha espletato le mansioni di manovale-operaio generico, l'amministrazione datrice di lavoro abbia fornito adeguati dispositivi di protezione individuale, né strumenti di prevenzione collettiva e ambientale (estrattori d'aria, etc).
La valutazione del comportamento datoriale come inadempiente rispetto agli obblighi posti dall'art.2087 c.c. conduce, alla luce del principio espresso dell'equivalenza delle condizioni dalla Suprema Corte, all'affermazione della sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa priva di protezione e la malattia, secondo cui, in applicazione della regola rinvenibile nell'art. 41 cod. pen. secondo il quale va riconosciuta l'efficienza (con)causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, dovendosi, al contrario, escludere l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge soltanto se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità, tanto da far degradare le altre evenienze a semplici occasioni (v. Cass.
n.1770/018; cfr. anche n.47/2017; n.7639/2019).
Sussistendo, quindi, il nesso causale tra la violazione dell'art.2087 c.c. e la malattia (e il conseguente decesso) il è tenuto al risarcimento del danno sofferto dal dipendente CP_1
, nella misura corrispondente alla sua quota della sua partecipazione causale e alla Persona_1 conseguente responsabilità civile, ossia nei limiti dell'80% (il resto della percentuale attenendo alle concause relative all'ambiente esterno al lavoro:v. ctu).
In concreto, infatti, nell'intervallo temporale intercorso tra il momento della diagnosi di e la morte di si sono verificate sofferenze psico-fisiche e morali, Parte_5 Persona_1 nonché limitazioni esistenziali dovute al susseguirsi di trattamenti terapeutici di duro impatto psico-fisico (quali risultano dalla documentazione medica menzionata dal c.t.u.), e alla progressiva consapevolezza della loro inefficacia e del conseguente avvicinarsi dell'esito letale.
3. Occorre quindi procedere alla quantificazione economica del risarcimento spettante al lavoratore (ora alle sue eredi) per il danno non patrimoniale ex art.2087 c.c.
A tal proposito si rileva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento, sollevata dal , posto che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di CP_1 legittimità, “in tema di risarcimento del danno cagionato dall'inosservanza da parte del datore di lavoro dei doveri di protezione delle condizioni di lavoro posti a suo carico dall'art. 2087 c.c., secondo cui la prescrizione decennale, operante nel caso in cui sia stata esercitata l'azione contrattuale, decorre dal momento in cui il lavoratore ha potuto acquisire la piena consapevolezza non solo della malattia, con un danno alla salute apprezzabile, ma anche dell'origine professionale della stessa, indipendentemente da valutazioni meramente soggettive a lui ascrivibili (cfr. Cass., Sez. lav., 31/05/2010, n. 13284; 11/09/2007, n. 19022; 29/05/1997, n.
4774)” (v. Cass. n.10539/2020).
Considerato che la conoscenza della causa lavorativa della malattia non è intervenuta prima del decesso dell'interessato (5.5.2008), la domanda risarcitoria notificata dai suoi eredi al il 21.3.2018 è tempestiva. CP_1
4. Da un consolidato orientamento della Suprema Corte emerge che, nei casi in cui alla malattia sopraggiunga il decesso del danneggiato, il danno biologico deve essere correttamente liquidato secondo il criterio dell'invalidità temporanea e non quello dell'invalidità permanente. In particolare, secondo la citata giurisprudenza, il criterio corretto “prevede che, in tema di danno da perdita della vita, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, sia configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso. E tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile iure hereditatis, da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto: ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte (Cass. 23 febbraio 2004, n. 3549; Cass. 28 aprile 2006, n. 9959; Cass. 8 luglio 2014, n. 15491). Ed esso, nella liquidazione personalizzata sotto il profilo di una "sofferenza che raggiunge, in un caso di lucida e dolorosa attesa della morte, come è stato quello in esame, la sua massima estensione", (…) ben può essere commisurato a questo intervallo cronologico, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte: (v. Cass. n. 7850/2019 nella relativa motivazione, in materia di danni da amianto).
In sostanza, ove vi sia stato un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte causata dalle stesse il danno biologico risarcibile va liquidato in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato;
l'ammontare del danno biologico deve essere commisurato soltanto all'inabilità temporanea, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte (v.
Cass. nn. 15491/2014; 23053/2009; 9950/2006; 3549/2004).
Con riferimento a simili casi va quindi affermata la configurabilità e trasmissibilità iure hereditatis del danno non patrimoniale, nelle sue componenti di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, ravvisabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (Cass. n.
26727/2018; n. 21060/2016; n. 23183/2014) e di danno morale "terminale” (o catastrofale), ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia stata consapevolezza di sè nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte.
La liquidazione del risarcimento deve essere fatta, pur tenendo a mente la temporaneità del danno non patrimoniale, secondo criteri equitativi che consentano di valutare le circostanze del caso concreto e l'enorme gravità del pregiudizio, posto che il danno alla salute e la sofferenza morale derivano da una lesione così elevata da non essere suscettibile di recupero e da determinare la morte. Di tale esito certamente infausto, e delle modalità con cui esso giunge, deve tenersi conto nella cd. personalizzazione della liquidazione, potendo risultare altrimenti non esaustiva una rigida applicazione di criteri tabellari che invece sono stati predisposti per danni subiti da soggetti che sopravvivono all'evento dannoso (v.Cass. n. 8292/2019 in un caso relativo a mesotelioma pleurico per esposizione ad amianto).
Giova precisare che già nella sentenza S.U.n.26972/2008 la Suprema Corte, nell'inquadrare il sistema giuridico dei danni secondo l'impianto bipolare del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, e nel precisare che, all'interno di quest'ultima categoria vi sono pluralità di voci con funzione meramente descrittiva, ha sostanzialmente chiarito che tali voci non hanno una specifica configurazione giuridica;
tuttavia non ha negato che alle stesse corrisponda una propria autonomia ontologica, in ragione della diversità del bene protetto che viene colpito dall'illecito e che deve quindi essere ristorato (cfr. l'articolata e complessa ricostruzione storico-sistematica contenuta in
Cass. n.1361/2014).
Si rileva che, laddove un evento dannoso colpisca la persona, i beni della vita che ne possono risultare violati sono, in natura, di tipo diverso a seconda dei casi, con conseguenti aspetti diversi di danno non patrimoniale;
in particolare può esservi il danno alla salute, inteso come lesione psicofisica che viene descrittivamente definita come danno biologico, suscettibile di valutazione oggettiva medico-legale; può esservi, anche cumulativamente, la diversa sofferenza, descrittivamente definita come morale ed esistenziale, a connotazione più spiccatamente soggettiva, derivante dal fatto che il danneggiato resta limitato, per lo stesso evento lesivo, anche in aspetti diversi rispetto a quello della salute, ossia nelle altre e più ampie espressioni della sua vitalità e dignità di persona umana, nelle sue potenzialità affettive e in quelle relazionali, oltre che nel suo ruolo familiare (v. Cass. n.7126/2013, n.1361/2014).
Al di là delle denominazioni classificatorie, al soggetto danneggiato va attribuito un ristoro pecuniario che tenga conto del pregiudizio effettivamente e complessivamente subito e che, nel contempo, non determini duplicazioni risarcitorie (v.Cass. n.9196/2018). Nel caso di specie occorre quindi liquidare il danno (biologico terminale, morale, esistenziale) mediante l'applicazione dei valori convenzionali equitativi, elaborati per il danno non patrimoniale prodotto da un evento lesivo che conduca in maniera non immediata al decesso, nelle Tabelle di liquidazione adottate nel distretto di Corte d'Appello di Milano -approvate dalla giurisprudenza di legittimità come idoneo parametro generale di valutazione equitativa ex art.1226
c.c. (v.Cass.n.14402/2011, n.12408/2011), applicabile dal giudice del merito anche in mancanza di deposito delle tabelle medesime in giudizio.
Le tabelle milanesi, nell'edizione del 2024 in vigore all'epoca della presente liquidazione, prevedono in via convenzionale e allo scopo di favorire una base parametrica uniforme che nel caso in cui sopraggiunga il decesso sia risarcito non il danno biologico permanente, ma quello temporaneo connesso alla durata effettiva della vita: ne scaturisce la liquidazione del danno terminale relativo ai primi tre giorni con l'importo massimo di € 35.247,00 (non ulteriormente personalizzabile); ed ancora la liquidazione del danno dal quarto al centesimo giorno secondo valori convenzionali a scalare e con possibilità di eventuale maggiorazione percentuale a titolo di personalizzazione del ristoro, in considerazione della peculiarità della singola fattispecie;
l'ulteriore liquidazione del danno temporaneo relativo ai giorni successivi, da effettuarsi secondo l'ordinario criterio dell'invalidità temporanea.
Alla luce di tutto ciò, e tenendo conto specificamente della durata della malattia neoplastica di dalla diagnosi all'exitus (28.9.2007-5.5.2008: 219 giorni), della sua gravità, Persona_1 delle sofferenze e delle limitazioni fisiche derivanti dalla patologia medesima, oltre che dai ricoveri ospedalieri e dalle procedure diagnostiche e terapeutiche -quali possono desumersi dalla documentazione sanitaria in atti-, nonché della profonda sofferenza morale derivante dalla compressione delle potenzialità vitali e dalla crescente e lucida consapevolezza dell'approssimarsi dell'esito fatale, si deve ritenere che sussistano le condizioni di rilevante sconvolgimento psicofisico che giustificano l'adeguamento personalizzato del ristoro (maggiorazione del 10%).
Per concludere, il diritto al risarcimento pecuniario risulta complessivamente pari ad €
94.975,52 [pari all'80% dell'importo di €.118.719,40 così determinato: a) € 35.247,00 per i primi tre giorni;
b) €.68.798,40 per i giorni dal 4° al 100° secondo i valori a scalare della tabella e maggiorazione del 10% per personalizzazione (€.62.544+10%=68.798,40); c) € 14.674,00 per i giorni dal 101° al 219° (€115,00 al giorno + 10% per personalizzazione)].
Il danno non patrimoniale viene qui liquidato sulla base di parametri già rivalutati all'attualità. In applicazione dei principi espressi da Cass. S.U. n.1712/1995, gli interessi legali devono essere calcolati non sull'importo complessivamente rivalutato, ma sulla somma rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. Concretamente la somma risarcitoria va dapprima riportata
(cd. devalutazione) al valore corrente al momento del decesso di;
sull'importo Persona_1 così ottenuto devono essere anno per anno (ossia sulla somma rivalutata anno per anno) calcolati gli interessi legali fino al saldo.
Tale risarcimento compete, iure hereditatis, alle appellanti quali successori legittimi, secondo le rispettive quote ereditarie. 5. L'appello risulta invece infondato con riferimento alla domanda di riconoscimento, in capo a dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere e delle Persona_1 conseguenti prestazioni assistenziali.
In tale materia l'art.1 della legge n.266/2005, ai commi 562-563-564, stabilisce quanto segue: “(562) Al fine della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
(563) Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità .
(564) Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Nell'art.1, comma 563, della legge n.266/2005 sono state specificamente individuate una serie di attività che, essendo ritenute dal legislatore intrinsecamente pericolose, comportano, in caso di conseguenze invalidanti permanenti o di decesso, il riconoscimento dei benefici economici previsti per le vittime del dovere.
Nel comma successivo, invece, è stabilita una equiparazione per coloro che abbiano riportato lesioni o morte in attività di servizio le quali, pur non essendo intrinsecamente pericolose, possano in concreto esserlo diventate in occasione di missioni e per circostanze non ordinarie.
Quelle del comma 563 sono attività estranee al caso di specie. Quindi si deve verificare la sussistenza degli estremi del comma 564.
Giova rammentare che, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 565, della l. n.
266/2005, è stato emesso, col d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il "Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità
e del terrorismo".
L'art. 1 del suddetto d.p.r. 243/2006 ha precisato che "ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980,
n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto
2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Il comma 564 dell'art.1 cit. condiziona tale status alla sussistenza di tre presupposti, che sono costituiti dal contesto della missione, dalla dipendenza dell'invalidità o del decesso da una causa di servizio, e da particolari condizioni ambientali o operative.
Riguardo al presupposto della missione la Suprema Corte ha evidenziato che la norma parla di "missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali' e che, in tal modo, il legislatore ha mostrato di intendere il concetto di missione in senso estensivo, sia con riferimento ai luoghi (dentro e fuori dai confini nazionali), sia con riferimento alle tipologie e modalità ("missioni di qualunque natura")” (così Cass. n.23396/2016; v. anche Cass. n.759/2017).
Il concetto di missione di qualunque natura deve essere inteso in un senso che possa essere correlato "sia ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità, sia ad un'attività che tale non sia e che invece risulti del tutto "ordinaria" e "normale": deve all'uopo trattarsi di un "compito", dell'espletamento di una "funzione", di un "incarico", di una "incombenza", di un "mandato", di una "mansione", che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata (v. Cass. n.759/2017; n.4238/2019).
Il caso concreto in esame ricade in tale concetto di missione, essendo autorizzata e istituzionale l'attività di lavoro nel corso della quale il è venuto a contatto con la fonte Pt_2 di rischio.
6. Tuttavia il fatto che sia configurabile una missione non è sufficiente, perché, ai fini dei benefici in questione, occorre anche che l'invalidità sia derivata da circostanze o fatti particolari, da esposizione a rischi eccedenti le ordinarie condizioni di svolgimento della prestazione.
Al medesimo scopo non basta neppure che vi siano stati una infermità o un decesso riconosciuti come dipendenti da causa di servizio;
perché, se così fosse, all'accertamento della causa di servizio dovrebbero sempre conseguire i benefici di cui alla legge n.266/2005, e ciò non sarebbe conforme alla volontà del legislatore (v. Cass S.U. n.27279/2017).
Quello delle "particolari condizioni" ai fini del comma 564 è un concetto aggiuntivo e specifico rispetto alla “dipendenza da causa di servizio” (Cass. n.29818/2022).
La verifica delle particolari condizioni ambientali o operative va eseguita in concreto, dovendosi accertare l'eventuale esistenza o sopravvenienza di un fattore di rischio o di fatica eccedente quelli normalmente connessi all'ordinario svolgimento del compito assegnato al dipendente infortunato o deceduto per causa di servizio (v. Cass. n.29618/2024, n.13114/2015,
n.15055/2017).
Recentemente la S.C. ha chiarito che “Può invero considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario” (così, nella relativa motivazione, Cass. n.599/2024; nello stesso senso v. anche n.29819/2022; n.2657/2024) Nella fattispecie in esame le "particolari condizioni ambientali ed operative" richieste dalla normativa vigente per la protezione delle vittime del dovere non sono riscontrabili nello svolgimento dei compiti che afferiscono alla mansione di operaio manovale o di operaio addetto allo smistamento della posta, che il ricorrente ha espletato in condizioni non differenti rispetto a quelle degli altri lavoratori dello stesso settore e ambiente. Invero, secondo le risultanze istruttorie,
l'esposizione alle fibre di amianto aerodisperse è avvenuta nel corso del normale espletamento, da parte di , dell'attività di operaio nei luoghi di pertinenza dell' , Persona_1 Parte_6 in condizioni generalmente presenti in quell'ambiente di lavoro, non potendosi confondere la riscontrata violazione della normativa civilistica in tema di protezione del lavoratore con il differente concetto di particolari condizioni operative o ambientali rilevanti per il beneficio assistenziale in questione.
Alla luce degli elementi conoscitivi forniti dalle parti, nonché degli argomenti fin qui esposti, deve escludersi che gli eventi denunciati si siano verificati mentre il lavoratore si trovava in servizio in condizioni operative che presentavano rilevanti particolarità aggravative del rischio insito nell'attività di lavoro in quel settore.
Ne consegue che le censure mosse dalle appellanti su tale punto non possono trovare accoglimento.
7. Le spese del doppio grado sono compensate tra le parti nella misura di 1/3 del totale, in considerazione del rigetto di una delle domande delle ricorrenti, ossia di quella proposta ex art. 1, comma 564, della l. n. 266/2005; il resto delle spese grava sul , in applicazione del CP_1 principio di soccombenza.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 15.11.2021 da Parte_1
, , e , nei confronti
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_2 del , avverso la sentenza n. 2775 del 23.11.2020 del Tribunale di Controparte_1
Taranto, così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara che in capo a , Persona_1 nato il [...] e deceduto il 05.05.2008, sussisteva il diritto all'equo indennizzo per la menomazione all'integrità fisica conseguente all'infermità dedotta in giudizio, dovuta a causa di servizio, nonché il diritto al risarcimento dei danni ex art. 2087 c.c., quantificati in € 94.975,52 all'attualità;
condanna il a pagare, in favore di Controparte_1 Parte_7
, , e , quali eredi di
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_2
, a ciascuna secondo le rispettive quote ereditarie, l'importo dell'equo Persona_1 indennizzo oltre interessi legali dal 5.5.2008 al saldo, nonché l'importo complessivo di €
94.975,52 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
dichiara compensate le spese tra le parti nella misura di 1/3 del totale;
condanna il
[...]
al pagamento nei confronti delle controparti, dei residui 2/3 liquidati in € 6.000,00 per CP_1 il giudizio di primo grado, in € 7.000,00 per il giudizio di appello oltre rimborso forfettario, IVA e
CAP come per legge. Pone definitivamente a carico del le spese delle Controparte_1 consulenze tecniche d'ufficio.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Lecce, 21.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi