Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4495/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4495/2024 v.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CROCI Parte_1 C.F._1
ELEONORA e dell'avv. AGUZZOLI ANDREA, con domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CROCI Controparte_1 C.F._2
ELEONORA e dell'avv. AGUZZOLI ANDREA, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi rimarranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno.
2. L'immobile già adibito a casa coniugale resterà nella temporanea disponibilità a titolo gratuito della Sig.r sino a quando la stessa reperirà una diversa soluzione abitativa e Controparte_1
comunque per un periodo non superiore a 24 mesi, a fronte di apposito contratto di comodato stipulato con i proprietari dello stesso, mentre il Sig. si trasferirà in altro Parte_1
immobile. Per il periodo di permanenza presso tale immobile, la Sig.ra si Controparte_1
farà carico delle spese relative alle utenze, avendo cura di provvedere alle relative volture.
3. I beni dei coniugi verranno divisi come segue:
- l'arredamento presente nella casa coniugale sarà assegnato alla Sig.r Controparte_1
- l'autovettura Skoda City Go, tg EV426HN, intestata al Sig. verrà posta in Parte_1
vendita e il ricavato verrà trasferito alla Sig.ra oltre all'importo di euro Controparte_1
4.000,00, da versarsi da parte del Sig. in favore della moglie unitamente ai Parte_1
proventi della vendita;
- l'autovettura AD Niva, tg. DV996KR e la motocicletta Moto Guzzi V7, tg. FK81413,
entrambe intestate al Sig saranno assegnate allo stesso;
Parte_1
- la strumentazione ed attrezzatura musicale e di video making, già di proprietà del Sig Pt_1
rimarrà allo stesso.
[...]
4. I coniugi dichiarano di aver già diviso i risparmi comuni e di non averne altri da dividersi,
convenendo che i rispettivi conti correnti rimarranno nella titolarità di ciascuno, così come le somme di cui ai rispettivi piani di accumulo.
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare entrambi alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in loro favore”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione Parte_1 Controparte_1
ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ato a MODENA (MO) Parte_1
il 19/11/1986 e ata a SASSUOLO (MO) il 27/08/1992. Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FIUMALBO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2018, atto n.2, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 11/02/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale