Articolo 21 della Legge 23 luglio 1991, n. 223
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Art. 21. (Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura) 1. Gli impiegati ed operai agricoli con contratto a tempo indeterminato hanno diritto al trattamento di integrazione salariale di cui all' articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , anche nei casi di sospensioni operate per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale da imprese che occupino almeno sei lavoratori con contratto a tempo indeterminato ovvero che ne occupino quattro con contratto a tempo indeterminato, e nell'anno precedente abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non inferiore a milleottanta. Le predette esigenze devono essere previamente accertate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all' articolo 25 della legge 9 marzo 1989, n. 88 . 2. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che vengano licenziati durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale corrisposto ai sensi del comma 1 hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione nella misura del quaranta per cento della retribuzione. 3. Il trattamento concesso ai sensi del comma 1 puo' essere corrisposto per una durata massima di novanta giorni. Le imprese che si avvalgono di tale trattamento sono tenute a versare alla gestione di cui all' articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , in aggiunta al contributo di cui all' articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , un contributo nella misura del quattro per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti ai sensi del comma 1. 4. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamita' o avversita' atmosferiche ai sensi dell' articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 , puo' essere concesso il trattamento di cui all' articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , per un periodo non superiore a novanta giorni. 5. Il trattamento di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 4 puo' essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , ai lavoratori che sono alle dipendenze dell'impresa da piu' di un anno.
I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge medesima. 6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile , ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 , e' riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004 . Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004 . (( 6-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile , ricadenti nelle zone di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 , e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 , sono riconosciuti per l'anno 2019 i benefici di cui al comma 6 )) 7. I benefici di cui ai commi 4 e 6 si applicano a decorrenza dell'anno 1991. 8. Per i trattamenti di cui ai commi 4, 5 e 6, ivi compresi quelli relativi alla mancata copertura assicurativa, si applicano le disposizioni dell' articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 .
Entrata in vigore il 29 maggio 2019
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