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7 settembre 1972
7 settembre 1972
Art. 15.
Per il conseguimento del trattamento di cui all'articolo 8, il datore di lavoro e' tenuto, entro quindici giorni dalla sospensione del lavoro, a presentare domanda, per il tramite della competente sezione dell'ufficio del lavoro, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sull'apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso comunicando i nominativi dei lavoratori sospesi, le giornate di sospensione, la causa della sospensione dell'attivita' lavorativa.
Qualora la domanda sia presentata dopo 15 giorni dall'inizio della sospensione del lavoro, il trattamento sostitutivo non potra' essere erogato per periodi anteriori di una settimana alla data di presentazione della domanda stessa.
In caso di omessa o tardiva presentazione della domanda, il datore di lavoro, ove da tale inadempimento sia derivata la perdita totale o parziale del diritto del lavoratore al trattamento sostitutivo, e' tenuto a corrispondere a quest'ultimo il trattamento stesso.
Per il conseguimento del trattamento di cui all'articolo 8, il datore di lavoro e' tenuto, entro quindici giorni dalla sospensione del lavoro, a presentare domanda, per il tramite della competente sezione dell'ufficio del lavoro, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sull'apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso comunicando i nominativi dei lavoratori sospesi, le giornate di sospensione, la causa della sospensione dell'attivita' lavorativa.
Qualora la domanda sia presentata dopo 15 giorni dall'inizio della sospensione del lavoro, il trattamento sostitutivo non potra' essere erogato per periodi anteriori di una settimana alla data di presentazione della domanda stessa.
In caso di omessa o tardiva presentazione della domanda, il datore di lavoro, ove da tale inadempimento sia derivata la perdita totale o parziale del diritto del lavoratore al trattamento sostitutivo, e' tenuto a corrispondere a quest'ultimo il trattamento stesso.
Giurisprudenza • 22
- 1. Trib. Locri, sentenza 04/06/2021, n. 584Provvedimento: […] La mancata presentazione della domanda di integrazione salariale all'CP_2 considerata unitamente alla trattenuta in busta paga subita dal ricorrente delineano un comportamento illegittimo del datore di lavoro il quale non solo non ha correttamente assolto tutti gli oneri discendenti dall'art 15 della legge 457/1972 ma ha arbitrariamente provveduto alla trattenuta di euro 1118,10.Leggi di più...
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