Articolo 39 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428
Articolo 38Articolo 40
Versione
27 gennaio 1991
Art. 39. (Attuazione della direttiva del Consiglio 84/386/CEE
sull'applicazione dell'IVA sulla locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto). 1. Le lettere d) ed e) del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, sono sostituite dalla seguente:
"d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'articolo 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e quelle relative a prestiti di personale, nonche' le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunita' economica europea". 2. Le lettere f) e g) del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, diventano, rispettivamente, lettere e) ed f).
Note all' art. 39:
- La direttiva 84/386 CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 208 del 3 agosto 1984.
- Per il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , vedi nota precedente.
- L'art. 7, lettere d) ed e), recitava:
"d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il bene, che ne forma oggetto e' utilizzato nel territorio stesso;
e) le prestazioni di servizi indicate al n. 2, dell'art. 3 le prestazioni pubblicitarie, di consulenza tecnica o legale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le prestazioni relative ad operazioni bancarire, finanziarie, e assicurative e quelle relative a prestito di personale, nonche' le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori della Comunita' economica europea".
Entrata in vigore il 27 gennaio 1991
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