TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/12/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 11919/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 31.10.2025 da
con il proc. e dom. avv. Raffaella Liguori Parte_1
e
EL AL con il proc. e dom. avv. Milena Chiabà avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (30.11.1993), e Per_1 Per_2
(21.09.1998), maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
15.10.1992 in Caserta, con atto trascritto al n. 235 nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte II, Serie A, dell'anno 1992, tra e EL AL, alle seguenti condizioni: Parte_1
a) dà atto che i genitori dichiarano che i figli e sono Per_1 Per_2 divenuti economicamente indipendenti;
pertanto, non è più dovuto l'obbligo per il padre di contribuire al loro Parte_1 mantenimento ordinario e straordinario;
b) nulla a titolo di assegni divorzili tra le parti stante la loro indipendenza economica e la capacità lavorativa acquisita dai medesimi;
c) dà atto che le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti - con la precisazione che le parti dichiarano che il trasferimento di seguito meglio dedotto, è connesso, funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei loro rapporti e che quindi è esente da imposte ai sensi dell'art. 19 L. n.
74/1987 – hanno convenuto: il Sig. si è impegnato, Parte_1 irrevocabilmente, a cedere alla Sig.ra IN GA che per contro si è impegnata, irrevocabilmente, ad acquistare la piena proprietà, di cui lui è titolare, della quota indivisa pari a ½, libera da ipoteche, pesi o gravami gravanti su di essa, dell'immobile - a loro pervenuto per atto Notaio
di Cividale del Friuli nr. 26416 Rep. nr. 7142 Fasc. dd. Persona_3
24.11.1997 registrato a Udine in data 11.12.1997 al nr. 7388 Serie I
Pubblici - sito in Comune censuario di Buttrio, Via Roncuz n. 25, così meglio distinto:1) F. 7 part. n. 1681 sub 24 PS1-1 scala F Edificio 3 Cat
A/2 Cl. 2 Cons. Vani 5,5 Sup. Cat. 103 mq. Rendita Euro 511,29; 2) F. 7 part. n. 1681 sub 48 PS1 Edificio 3 Cat C/6 Cl. 4 Cons. 33 m2 Rendita
Euro 59,65, unitamente alle relative quote di proprietà condominiale. Dà atto che il prezzo per la cessione della quota è stato concordato e convenuto tra le parti in euro 35.000,00 (diconsi euro trentacinquemila//00), prezzo che verrà corrisposto alla stipula del rogito notarile mediante assegno circolare non trasferibile intestato al sig.
e con spese notarili e ogni altra conseguente a carico Parte_1 esclusivo della sig.ra IN GA, alla quale spetterà la scelta del notaio rogante;
dà atto che l'atto di cessione verrà formalizzato entro il termine che le parti concordano essere essenziale di 30 giorni dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza di divorzio.
d) dà atto che il sig. riconosce in proprietà esclusiva Parte_1 della sig.ra IN GA tutti i beni mobili, arredi e suppellettili presenti nella casa familiare oggetto di cessione di quota di cui al precedente punto c) rinunciando in merito ad avanzare qualsivoglia pretesa economica;
dà, altresì, atto che la sig.ra IN GA rinuncia ad avanzare nei confronti del sig. qualsivoglia pretesa Parte_1 per gli eventuali oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile di cui al precedente punto c) dalla stessa anticipati anche per conto del comproprietario sino alla data odierna;
e) dà atto che le parti riconoscono che sia l'attribuzione che le rinunzie che precedono costituiscono e vengono effettuate reciprocamente a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, aventi causa o sono comunque connesse alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale e che, pertanto, con il puntuale ed esatto adempimento di quanto previsto nei su esposti accordi le parti hanno quindi definito ogni questione economica e patrimoniale tra gli stessi pendente anche in riferimento alla disciolta comunione legale dei beni e/o ogni altra questione economica e patrimoniale comunque connessa alla loro pregressa convivenza matrimoniale e che gli stessi non hanno più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra a qualsiasi titolo;
f) spese e competenze legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caserta, di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 235, Parte seconda, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1992.
Udine, li 9.12.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 11919/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 31.10.2025 da
con il proc. e dom. avv. Raffaella Liguori Parte_1
e
EL AL con il proc. e dom. avv. Milena Chiabà avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (30.11.1993), e Per_1 Per_2
(21.09.1998), maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
15.10.1992 in Caserta, con atto trascritto al n. 235 nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte II, Serie A, dell'anno 1992, tra e EL AL, alle seguenti condizioni: Parte_1
a) dà atto che i genitori dichiarano che i figli e sono Per_1 Per_2 divenuti economicamente indipendenti;
pertanto, non è più dovuto l'obbligo per il padre di contribuire al loro Parte_1 mantenimento ordinario e straordinario;
b) nulla a titolo di assegni divorzili tra le parti stante la loro indipendenza economica e la capacità lavorativa acquisita dai medesimi;
c) dà atto che le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti - con la precisazione che le parti dichiarano che il trasferimento di seguito meglio dedotto, è connesso, funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei loro rapporti e che quindi è esente da imposte ai sensi dell'art. 19 L. n.
74/1987 – hanno convenuto: il Sig. si è impegnato, Parte_1 irrevocabilmente, a cedere alla Sig.ra IN GA che per contro si è impegnata, irrevocabilmente, ad acquistare la piena proprietà, di cui lui è titolare, della quota indivisa pari a ½, libera da ipoteche, pesi o gravami gravanti su di essa, dell'immobile - a loro pervenuto per atto Notaio
di Cividale del Friuli nr. 26416 Rep. nr. 7142 Fasc. dd. Persona_3
24.11.1997 registrato a Udine in data 11.12.1997 al nr. 7388 Serie I
Pubblici - sito in Comune censuario di Buttrio, Via Roncuz n. 25, così meglio distinto:1) F. 7 part. n. 1681 sub 24 PS1-1 scala F Edificio 3 Cat
A/2 Cl. 2 Cons. Vani 5,5 Sup. Cat. 103 mq. Rendita Euro 511,29; 2) F. 7 part. n. 1681 sub 48 PS1 Edificio 3 Cat C/6 Cl. 4 Cons. 33 m2 Rendita
Euro 59,65, unitamente alle relative quote di proprietà condominiale. Dà atto che il prezzo per la cessione della quota è stato concordato e convenuto tra le parti in euro 35.000,00 (diconsi euro trentacinquemila//00), prezzo che verrà corrisposto alla stipula del rogito notarile mediante assegno circolare non trasferibile intestato al sig.
e con spese notarili e ogni altra conseguente a carico Parte_1 esclusivo della sig.ra IN GA, alla quale spetterà la scelta del notaio rogante;
dà atto che l'atto di cessione verrà formalizzato entro il termine che le parti concordano essere essenziale di 30 giorni dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza di divorzio.
d) dà atto che il sig. riconosce in proprietà esclusiva Parte_1 della sig.ra IN GA tutti i beni mobili, arredi e suppellettili presenti nella casa familiare oggetto di cessione di quota di cui al precedente punto c) rinunciando in merito ad avanzare qualsivoglia pretesa economica;
dà, altresì, atto che la sig.ra IN GA rinuncia ad avanzare nei confronti del sig. qualsivoglia pretesa Parte_1 per gli eventuali oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile di cui al precedente punto c) dalla stessa anticipati anche per conto del comproprietario sino alla data odierna;
e) dà atto che le parti riconoscono che sia l'attribuzione che le rinunzie che precedono costituiscono e vengono effettuate reciprocamente a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, aventi causa o sono comunque connesse alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale e che, pertanto, con il puntuale ed esatto adempimento di quanto previsto nei su esposti accordi le parti hanno quindi definito ogni questione economica e patrimoniale tra gli stessi pendente anche in riferimento alla disciolta comunione legale dei beni e/o ogni altra questione economica e patrimoniale comunque connessa alla loro pregressa convivenza matrimoniale e che gli stessi non hanno più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra a qualsiasi titolo;
f) spese e competenze legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caserta, di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 235, Parte seconda, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1992.
Udine, li 9.12.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini