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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 923/2023
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
In Nome del Popolo Italiano
Composta da
Dr. Maria Mitola -Presidente
Dr. Michele Prencipe - Consigliere
Dr. Alessandra Piliego - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 923/2023 promossa da:
c.f. e p. IV: , in persona dell'Amministratore e Legale Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni CERISANO (c.f.: ), - C.F._1 ricorrente –
e c.f. Controparte_2
P.IV , in persona del l.r. p.t., rappresentato e difeso, dall'avv.ta P.IVA_2 P.IVA_3
Annarita ARMIENTO, c.f. -resistente- C.F._2
Fatto e diritto
La ricorrente, ha adito questa Corte di appello deducendo quanto Controparte_1 segue:
• era proprietario delle aree site nel Comune di , identificate in catasto censite in Catasto CP_2 al fg. 179, p.lla 1140 (ex 651) per mq. 1.985; p.lla 1136 (ex 506) per mq. 1.600, p.lla 512 per mq. 609;
• che il , al fine di realizzare le opere di urbanizzazione primaria a Controparte_2 Con completamento dell'agglomerato Incoronata, approvate con Delibera di CP_2 Parte_1
CdA n. 11 del 26.10.2021, ha pronunciato l'espropriazione, giusta Decreto n. 1 del 10.02.2023 delle aree di proprietà della società ricorrente determinando l'indennità provvisoria in €
14.391,19
• che in precedenza, lo stesso aveva proceduto all'occupazione temporanea di CP_2 urgenza di dette aree, giusta decreto n. 3 del 28.07.2022, nulla liquidando a titolo di indennità di occupazione di urgenza.
• che ai fini dell'esecuzione del predetto decreto di occupazione d'urgenza, con nota pec del 28.07.2022, il comunicava alla società ricorrente la data fissata per le CP_2 operazioni di immissione in possesso al 05.09.2022.;
Pagina 1 • che la società ricorrente non accettava le indennità offerte, ritenendole incongrue, rapportate alle superfici effettIVmente espropriate ed alla destinazione urbanistica delle stesse ritenuta la stessa edificatoria;
Pertanto ha chiesto a questa Corte di determinare:
“a) le corrette indennità di occupazione legittima per il periodo intercorrente tra la data dell'esecuzione del decreto n. 3 del 28.07.2022 e la data del decreto di espropriazione n. 1 del
10.02.2023, maggiorate di interessi legali dalla data di scadenza dell'annualità sino al soddisfo;
b) le corrette indennità di espropriazione dei suoli ablati con decreto n. 1 del 10.02.2023, tenuto conto della natura edificatoria delle aree destinate a urbanizzazione primaria nell'ambito del piano Con industriale i , oltre interessi legali dalla data del decreto di esproprio sino al soddisfo. CP_2
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Il si è costituito con memoria del 13.10.2023 eccependo preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso sia ritenendo la società ricorrente decaduta dal diritto di proporre l'opposizione alla stima per essere spirato il termine di 30 giorni previsto dall'art. 29 del D.l.vo 1 settembre 2011, n. 150, computato dal dì della notifica del Decreto di Esproprio, sia per nullità del ricorso asseritamente privo di specificità.
Il GI, con ordinanza del 24.10.2023, ritenuto di decidere le questioni preliminari unitamente al merito, anche alla luce degli arresti della Corte di Cassazione (per tutte Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n.
28520 del 06/11/2019, Rv. 656165 – 01), ha disposto CTU, che, effettuati gli opportuni sopralluoghi e i necessari controlli ipocatastali e urbanistici, accertasse il più probabile valore di mercato dell'area oggetto di causa, allo scopo di determinare le giuste indennità, tenuto conto della vocazione urbanistica considerando i valori di mercato dei suoli compresi nella stessa zona ed aventi caratteristiche similari, nonché degli eventuali precedenti di questa Corte, se allegati, aventi ad oggetto immobili di analoga vocazione e ubicazione;
È stato nominato all'uopo l'ing. cui venIVno assegnati i quesiti di cui alla Persona_1 menzionata ordinanza e che depositava l'elaborato in data 17.06.2024.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 14.01.2025 all'esito della quale è stata riservata per la decisione, previo deposito di memorie difensive scritte.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va accolto.
Le eccezioni di inammissibilità proposte dal resistente, da delibarsi preliminarmente, sono CP_2 infondate e vanno respinte.
Infatti, come già anticipato nell'ordinanza del 24.10.2023, la Corte di Cassazione (per tutte Cass. Sez.
1 -, Ordinanza n. 28520 del 06/11/2019, Rv. 656165 – 01) ha stabilito che “In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'espropriato per ottenere la determinazione del giusto indennizzo ex art. 16 della
l. n. 865 del 1971, deve proporre opposizione alla stima nel termine breve di decadenza previsto dall'art. 19 della citata legge, quando l'indennità definitIV sia stata già calcolata da parte della commissione provinciale, mentre qualora abbia ricevuto solo l'offerta di un'indennità provvisoria,
Pagina 2 può agire in giudizio nell'ordinario termine di prescrizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che
l'espropriato avesse impugnato la liquidazione dell'indennità provvisoria, tenuto conto che nel decreto di esproprio non vi era alcun riferimento al procedimento di stima della commissione provinciale e che l'indennità era stata determinata dall'autorità espropriante)”.
L'opponente non può, quindi, ritenersi decaduta.
Ugualmente infondata è la successIV eccezione ritenendosi l'opposizione chiara ed esauriente nell'indicazione specifica delle questioni dedotte.
Ciò posto va esaminato il merito.
Rileva la Corte che ai fini della determinazione delle giuste indennità va fatta chiarezza in ordine alla natura edificabile o meno del suolo oggetto dell'esproprio.
Si legge nella Relazione di CTU dell'ing. he “il , al fine di realizzare Per_1 Controparte_2 le opere di urbanizzazione primaria a completamento dell'agglomerato – Località CP_2
Incoronata, approvate con Delibera di CdA n. 11 del 26.10.2021, ha pronunciato l'espropriazione, giusta Decreto n. 1 del 10.02.2023 (…) delle aree di proprietà della società ricorrente site in agro di
, censite in Catasto al fg. 179, p.lla 1140 (ex 651) per mq. 1.985; p.lla 1136 (ex 506) per mq CP_2
1.600, p.lla 512 per mq. 609, indicando un'indennità provvisoria di espropriazione € 14.391,19.
In precedenza, lo stesso aveva proceduto all'occupazione temporanea di urgenza di CP_2 dette aree, giusta decreto n. 3 del 28.07.2022.
Con L'area oggetto di esproprio è costituita, quindi, da suoli siti nel Comune di , in zona località CP_2
Incoronata, identificati nel Catasto Ter-reni al Fg. 179, p.lla 1140 (ex 651) di mq. 1.985; p.lla 1136 (ex
506) di mq. 1.600, p.lla 512 di mq. 609.
Con verbale del cda n.11 del 26.10.2021 il approvava, ex art.16 L.R. Controparte_2
n.13/2011, il progetto definitivo dei lavori di “urbanizzazione primaria a completamento del sistema Con viario in agglomerato Loc. Incoronata”. CP_2
Contestualmente venIV disposta la reiterazione del vincolo quinquennale preordinato all'esproprio di cui all'art.9, co.2, D.P.R. 327/2001 e dichiarata la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza dei lavori di cui sopra.
Con nota PEC prot. n. 2488/2022 del 31.05.2022 il comunicava alla società Controparte_2 ricorrente che, con deliberazione del CdA n. 11 del 26.11.2021, era stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione primaria a completamento del sistema Con viario in agglomerato - Loc. Incoronata e che, con la stessa deliberazione, era stata CP_2 disposta la reiterazione del vincolo di esproprio sulle aree interessate.
Con decreto n. 3 del 28.07.2022 il Responsabile dell' Controparte_3 CP_2
, ai sensi dell'art.22 bis comma 1 del D.P.R. 327/2001, disponeva l'occupazione d'urgenza
[...] anticipata dei cespiti necessari alla realizzazione dell'opera pubblica, comprendenti i suoli di proprietà della società ricorrente, per una superficie complessIV di 3.818 mq. L'indennità provvisoria di esproprio venIV quantificata in €/mq 3,60 ed in complessivi € 14.391,19.
In data 05.09.2022 l'ing. , in qualità di Responsabile del Servizio - Ufficio per le Testimone_1
Espropriazioni del i , redigeva lo stato di consistenza ed il verbale di immissione CP_2 CP_2 nel possesso relativo ai suoli di proprietà della alla presenza di n. 2 Controparte_1
Pagina 3 testimoni. Nel predetto verbale si dava atto che le aree oggetto di occupazione risultavano prive di coltIVzioni ed erano state delimitate mediante l'infissione di n. 4 picchetti in ferro e nastro segnaletico.
In data 10.02.2023 venIV emanato il decreto definitivo di esproprio (Decreto n. 1/2023), relativo ad una superficie complessIV di 4.194 mq e quantificata l'indennità di esproprio in complessivi €
14.391,19.
Si legge nella Consulenza che l'area espropriata ha una superficie complessIV di 4.194 mq, parte della quale, per una superficie complessIV di 3.818 mq, era stata oggetto di occupazione d'urgenza nel periodo dal 05.09.2022 (immissione in possesso) al 10.02.2023 (emanazione del decreto di esproprio).
Dall'attestazione di destinazione urbanistica rilasciata dal in data 29.01.2024 CP_2 CP_2 si evince che: Con
✓ l'agglomerato Industriale “Incoronata” è sottoposto a Piano regolatore approvato con
DPRG n°618 del 2 aprile 1976, con efficacia di Piano Territoriale di Coordinamento – Artt. 5 e
6 della Legge urbanistica nazionale n. 1150/42, quindi sovraordinato ai PP.RR.GG. Comunali, Con con specifiche Norme tecniche di Attuazione di P.R. approvate con DPRG n. 618/76 e successIV Variante Generale approvata con Delibera di G.R. del 6 dicembre 2003;
✓ i piani dei relativi Agglomerati Industriali, facenti parte del suddetto Piano Regolatore Con Generale sono stati recepiti dal PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato in via definitIV con Delibera di C.P. n84 del 21.12.2009;
✓ le particelle site in agro di , censite in Catasto al fg. 179, p.lla 1140 (ex 651) di circa mq. CP_2
1.985; p.lla 1136 (ex 506) di circa mq. 1.600, p.lla 512 di circa mq. 609 risultano essere Con comprese nel Piano Regolatore ella Provincia di Foggia e tipizzate come “Viabilità”.
Premesso, allora, che la stima del valore di mercato dell'area espropriata deve essere effettuata alla data del decreto di esproprio n. 1/23 (10.02.2023) il CTU ha ritenuto trattarsi di area non edificabile, rilevando, come desumibile dall'attestazione di destinazione urbanistica, che la stessa fosse tipizzata come “viabilità” e fosse quindi vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico.
Ai sensi dell'art. 40 comma 1 del D.P.R. 327/01 riteneva che l'indennità definitIV dovesse essere determinata in base al valore agricolo ed escludeva sulle stesse la possibilità di diversi tipi di sfruttamento.
Dall'analisi comparata di alcuni atti di compravendita di suoli siti nelle vicinanze e di natura agricola, assumeva, quale valore unitario di mercato Vm = €/mq 3,60.
Mentre la difesa dell'ente espropriante non formulava osservazioni, condividendo le risultanze peritali, il valore di stima è stato oggetto di critiche da parte del ricorrente che invece riteneva che i suoli fossero edificabili per il solo fatto di essere inseriti nel piano particolareggiato per insediamenti produttivi redatto dal pur se destinate ad infrastrutturazione viaria dei lotti edificabili. CP_2
Richiamando quindi i principi dettati dalla SC di Cassazione la società espropriata ribadIV che, nell'ambito dei piani particolareggiati (p.i.p., p.e.e.p. o qualsivoglia strumento agli stessi equiparato, Con quale quello dei piani , la destinazione delle singole aree, ai fini dell'indennità di espropriazione, sia del tutto espropriativo non deve tenersi conto.
Pagina 4 Pertanto, chiedeva che la stima fosse parametrata al valore indicato in un provvedimento, definitivo, di questa Corte, segnatamente l'Ordinanza n. 82/2023 del 16/01/2023 – qui allegata con le memorie depositate il 27.11.2023 – nei termini di € 14,97/mq.
Il CTU, tuttavia, ribadIV le proprie conclusioni.
Ritiene il collegio che le osservazioni formulate dalla siano fondate, alla Controparte_1 luce dei principi dettati dalla Suprema Corte.
Infatti, la Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-03-2011, n. 5861) decidendo una questione speculare alla presente – si trattava di un'area che, al momento di apposizione del vincolo espropriativo, ricadeva in zona E agricola -, ha respinto il motivo d'impugnazione col quale il sosteneva che “al momento dell'apposizione del vincolo, le aree siano effettIVmente Controparte_2 agricole e che inoltre, le aree ricadenti nei piani regolatori dei , che Controparte_2 producono gli effetti del Piano Territoriale di Coordinamento, non sono legalmente edificabili se non in relazione alla finalità del pubblico interesse cui è riconnessa la dichiarazione di pubblica utilità, con la conseguenza che ai proprietari non è attribuita nessuna possibilità di edificare, ma spetta solo
l'indennità di espropriazione”.
Ha affermato il Supremo Collegio che “ I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono redatti seguendo, in quanto applicabili, i criteri e le direttive indicati della L. 17 agosto 1942, n.
1150, art. 5, comma 2, per i piani territoriali di coordinamento. Essi contengono dunque
l'individuazione e la delimitazione delle zone da destinare a sviluppo industriale, le quali implicano vincoli di carattere conformativo e di durata indeterminata (L. n. 1159 del 1942, art. 6, comma 1, richiamato dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 51, comma 6).
Questa corte, peraltro, ha già chiarito che tali vincoli conformativi non discendono direttamente dal piano redatto dal , quantunque approvato dal comune, ma dalla concreta attuazione che CP_2 lo stesso comune dia al piano, adottando le consequenziali modifiche del piano regolatore generale, le quali soltanto sono idonee a fornire la qualificazione urbanistica della zona, costituente il parametro della determinazione dell'indennità di espropriazione (Cass. 23 marzo 2001 n. 4200).
Né infine vale ad escludere l'edificabilità legale la sola previsione dell'iniziatIV pubblica per
l'attuazione del piano di zona mediante costruzione di edifici industriali, atteso che l'esercizio dell'industria non è riservato in via di principio alla mano pubblica;
e del resto, anche i piani di edilizia economica e popolare – cosiddetti p.e.e.p. – sono piani di edilizia residenziale ad iniziatIV pubblica
(giacché le aree su cui sorgeranno i fabbricati sono espropriate dal e sono successIVmente CP_4 assegnate agli operatori o in diritto di proprietà, oppure in diritto di superficie), senza che questo sia di ostacolo al riconoscimento dell'edificabilità legale delle aree che vi sono incluse.”
Nella specie, infatti, come sopra riportato, l'agglomerato Industriale “Incoronata”, di cui fanno parte Con le aree della è sottoposto a Piano regolatore approvato con DPRG n°618 del 2 aprile CP_1
1976, con efficacia di Piano Territoriale di Coordinamento – Artt. 5 e 6 della Legge urbanistica nazionale n. 1150/42, quindi sovraordinato ai PP.RR.GG. Comunali, con specifiche Norme tecniche Con di Attuazione di P.R. approvate con DPRG n. 618/76 e successIV Variante Generale approvata con Delibera di G.R. del 6 dicembre 2003.
Con il DPRG 618/76 la zona in esame era stata individuata come edificabile per uso industriale, così perdendo da tale data la connotazione di zona agricola, per divenire zona ad insediamento
Pagina 5 industriale.
Il principio dell'uniformità di natura e destinazione, ai fini dell'indennità di esproprio, dei suoli inseriti in un piano di insediamenti produttivi è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, - cfr. Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 28058 del 2023 (ECLI:IT: CASS:2023:28058CIV)) che ha affermato che “Come già più volte affermato da questa
Corte, "Le aree comprese dal piano regolatore generale nell'ambito di un piano per gli insediamenti produttivi (PIP) assumono carattere edificatorio e subiscono la conformazione propria del piano stesso, onde, nella determinazione del loro valore (nella fattispecie eseguita mediante applicazione del metodo analitico - ricostruttivo), come non si può tenere conto, ai fini della liquidazione dell'indennità di espropriazione, dell'incidenza negatIV esercitata sul valore dell'area dal vincolo specifico di destinazione preordinato all'esproprio, così sono invece suscettibili di considerazione i vincoli di conformazione al riguardo stabiliti, indipendentemente dall'espropriazione, in virtù della preesistente destinazione urbanistica legale e deve, perciò, in particolare, essere fatto riferimento agli standards del piano anzidetto, come, ad esempio, agli indici di fabbricabilità previsti da quest'ultimo." (Cass. n. 15174/2021, Cass. 17 settembre 2001, n. 11621; Cass. 6 dicembre 2002, n.
17348; Cass., 24 marzo 2004, n. 5874)”.
Sul punto è appena il caso di rimarcare, per rispondere alla specifica obiezione del che la CP_2 Con differenza tra zone (zone per l'industria) e zone PIP (per insediamenti produttivi) consiste unicamente nell'essere, le prime, destinate esclusIVmente alle attività del settore secondario, mentre le seconde a quelle del primario, del secondario e del terziario. Con
Ne derIV che i principi valevoli per le zone PIP valgono anche per le zone
Ai fini della stima del “giusto prezzo” o “valore venale” del bene, questa Corte non può quindi prendere in considerazione i valori indicati dal CTU che ha stimato i suoli come agricoli.
Tuttavia, non si ritiene necessario procedere ad una nuova stima, in quanto, come anche richiesto dalla il suolo può essere stimato mediante i valori accertati con ordinanza di questa Corte n. CP_1
82/2023 del 16/01/2023, irrevocabile, allegata agli atti di questo procedimento con le memorie depositate il 27.11.2023 e sottoposta all'attenzione della parte resistente e del CTU, relativi alla stima Con di suoli inseriti nel medesimo insediamento Incoronata di ) ed espropriati nel medesimo CP_2 periodo.
Con l'Ordinanza citata il giusto valore dell'area è stato determinato in € 14,97/mq.
Tale valore appare congruo anche in considerazione del fatto che, una relazione collegiale ex art. 21 Con t.u. espropri, redatta anche dal CTP in questo giudizio (geom. , ha stimato, per un suolo CP_5 Con espropriato nel medesimo piano per il medesimo intervento e per un suolo censito in catasto al fg. 179 e inserito in “Viabilità” (come quello oggetto del presente esproprio), in applicazione del precedente costituito dalla ordinanza di questa Corte, I sezione, n. 82 del 16.01.2023, lo stesso valore liquidato con detta sentenza pari ad euro 14,97/mq.
L'indennità di esproprio va pertanto calcolata complessIVmente in € 62.784,18. Tale importo dev'essere incrementato del 10% (€ 6.278,41) a norma dell'art. 37 co. 2 TU Es in quanto l'indennità offerta dall'Autorità espropriante è inferiore agli otto decimi di quella determinata giudizialmente.
Pertanto, l'indennità di esproprio complessIV ammonta ad € 69.062,59.
Dev'essere, altresì liquidata l'indennità per l'occupazione preordinata all'espropriazione, dalla data
Pagina 6 del Decreto di occupazione del 28.07.2022 e fino alla data del decreto di esproprio (10.02.2023), e quindi per mesi 6. Tale indennità, ex art. 50 TUEs è pari a € 2.619,62 (62.871 x 1/12 (= 5.239,25) : 2
- 2.619,62).
Sull'indennità di occupazione vanno calcolati gli interessi con decorrenza dalla scadenza di ogni singola annualità a partire dalla data del decreto di occupazione (28.07.2022) fino al 10.02.2023; oltre agli interessi maturati sino al saldo - cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9329 del 09/05/2016 (Rv.
639613 - 01) -.
Come statuito dalla SC (cfr. Cass. ordinanza n. 15721/2019), trattandosi di debiti di valuta, qualora, in esito ad opposizione alla stima, venga riconosciuta all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensatIV, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del . Controparte_2
La liquidazione va disposta come in dispositivo, tenuto conto della differenza fra quanto accertato e quanto offerto dall' , secondo i parametri di cui al DM 147/22 e succ. mod. (V Controparte_6 scaglione, valori medi).
PQM
La Corte, definitIVmente pronunziando sulla opposizione alla stima proposta da
[...] contro il , determina Controparte_1 Controparte_2
1) L'indennità di esproprio in € 69.062,59, con interessi, detratto quanto già versato dal 10.02.2023 fino al soddisfo.
2) L'indennità per l'occupazione legittima in € 2.619,62 con interessi detratto quanto già versato dal
28.07.2022 fino al 10.02.23, oltre interessi fino al saldo.
3) ordina per l'effetto, alla parte resistente di versare dette somme presso la Cassa DD.PP. a disposizione dei ricorrenti, detratto quanto eventualmente già versato.
4)Condanna il il di al pagamento, a favore dei ricorrenti delle spese CP_2 CP_2 processuali, che liquida in E 14.317 oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IV, cna e ulteriori accessori.
5) Pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, a carico della parte resistente.
Così deciso in Bari 11.02.2025.
Il Presidente est.
(Maria Mitola)
Pagina 7
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
In Nome del Popolo Italiano
Composta da
Dr. Maria Mitola -Presidente
Dr. Michele Prencipe - Consigliere
Dr. Alessandra Piliego - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 923/2023 promossa da:
c.f. e p. IV: , in persona dell'Amministratore e Legale Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni CERISANO (c.f.: ), - C.F._1 ricorrente –
e c.f. Controparte_2
P.IV , in persona del l.r. p.t., rappresentato e difeso, dall'avv.ta P.IVA_2 P.IVA_3
Annarita ARMIENTO, c.f. -resistente- C.F._2
Fatto e diritto
La ricorrente, ha adito questa Corte di appello deducendo quanto Controparte_1 segue:
• era proprietario delle aree site nel Comune di , identificate in catasto censite in Catasto CP_2 al fg. 179, p.lla 1140 (ex 651) per mq. 1.985; p.lla 1136 (ex 506) per mq. 1.600, p.lla 512 per mq. 609;
• che il , al fine di realizzare le opere di urbanizzazione primaria a Controparte_2 Con completamento dell'agglomerato Incoronata, approvate con Delibera di CP_2 Parte_1
CdA n. 11 del 26.10.2021, ha pronunciato l'espropriazione, giusta Decreto n. 1 del 10.02.2023 delle aree di proprietà della società ricorrente determinando l'indennità provvisoria in €
14.391,19
• che in precedenza, lo stesso aveva proceduto all'occupazione temporanea di CP_2 urgenza di dette aree, giusta decreto n. 3 del 28.07.2022, nulla liquidando a titolo di indennità di occupazione di urgenza.
• che ai fini dell'esecuzione del predetto decreto di occupazione d'urgenza, con nota pec del 28.07.2022, il comunicava alla società ricorrente la data fissata per le CP_2 operazioni di immissione in possesso al 05.09.2022.;
Pagina 1 • che la società ricorrente non accettava le indennità offerte, ritenendole incongrue, rapportate alle superfici effettIVmente espropriate ed alla destinazione urbanistica delle stesse ritenuta la stessa edificatoria;
Pertanto ha chiesto a questa Corte di determinare:
“a) le corrette indennità di occupazione legittima per il periodo intercorrente tra la data dell'esecuzione del decreto n. 3 del 28.07.2022 e la data del decreto di espropriazione n. 1 del
10.02.2023, maggiorate di interessi legali dalla data di scadenza dell'annualità sino al soddisfo;
b) le corrette indennità di espropriazione dei suoli ablati con decreto n. 1 del 10.02.2023, tenuto conto della natura edificatoria delle aree destinate a urbanizzazione primaria nell'ambito del piano Con industriale i , oltre interessi legali dalla data del decreto di esproprio sino al soddisfo. CP_2
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Il si è costituito con memoria del 13.10.2023 eccependo preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso sia ritenendo la società ricorrente decaduta dal diritto di proporre l'opposizione alla stima per essere spirato il termine di 30 giorni previsto dall'art. 29 del D.l.vo 1 settembre 2011, n. 150, computato dal dì della notifica del Decreto di Esproprio, sia per nullità del ricorso asseritamente privo di specificità.
Il GI, con ordinanza del 24.10.2023, ritenuto di decidere le questioni preliminari unitamente al merito, anche alla luce degli arresti della Corte di Cassazione (per tutte Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n.
28520 del 06/11/2019, Rv. 656165 – 01), ha disposto CTU, che, effettuati gli opportuni sopralluoghi e i necessari controlli ipocatastali e urbanistici, accertasse il più probabile valore di mercato dell'area oggetto di causa, allo scopo di determinare le giuste indennità, tenuto conto della vocazione urbanistica considerando i valori di mercato dei suoli compresi nella stessa zona ed aventi caratteristiche similari, nonché degli eventuali precedenti di questa Corte, se allegati, aventi ad oggetto immobili di analoga vocazione e ubicazione;
È stato nominato all'uopo l'ing. cui venIVno assegnati i quesiti di cui alla Persona_1 menzionata ordinanza e che depositava l'elaborato in data 17.06.2024.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 14.01.2025 all'esito della quale è stata riservata per la decisione, previo deposito di memorie difensive scritte.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va accolto.
Le eccezioni di inammissibilità proposte dal resistente, da delibarsi preliminarmente, sono CP_2 infondate e vanno respinte.
Infatti, come già anticipato nell'ordinanza del 24.10.2023, la Corte di Cassazione (per tutte Cass. Sez.
1 -, Ordinanza n. 28520 del 06/11/2019, Rv. 656165 – 01) ha stabilito che “In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'espropriato per ottenere la determinazione del giusto indennizzo ex art. 16 della
l. n. 865 del 1971, deve proporre opposizione alla stima nel termine breve di decadenza previsto dall'art. 19 della citata legge, quando l'indennità definitIV sia stata già calcolata da parte della commissione provinciale, mentre qualora abbia ricevuto solo l'offerta di un'indennità provvisoria,
Pagina 2 può agire in giudizio nell'ordinario termine di prescrizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che
l'espropriato avesse impugnato la liquidazione dell'indennità provvisoria, tenuto conto che nel decreto di esproprio non vi era alcun riferimento al procedimento di stima della commissione provinciale e che l'indennità era stata determinata dall'autorità espropriante)”.
L'opponente non può, quindi, ritenersi decaduta.
Ugualmente infondata è la successIV eccezione ritenendosi l'opposizione chiara ed esauriente nell'indicazione specifica delle questioni dedotte.
Ciò posto va esaminato il merito.
Rileva la Corte che ai fini della determinazione delle giuste indennità va fatta chiarezza in ordine alla natura edificabile o meno del suolo oggetto dell'esproprio.
Si legge nella Relazione di CTU dell'ing. he “il , al fine di realizzare Per_1 Controparte_2 le opere di urbanizzazione primaria a completamento dell'agglomerato – Località CP_2
Incoronata, approvate con Delibera di CdA n. 11 del 26.10.2021, ha pronunciato l'espropriazione, giusta Decreto n. 1 del 10.02.2023 (…) delle aree di proprietà della società ricorrente site in agro di
, censite in Catasto al fg. 179, p.lla 1140 (ex 651) per mq. 1.985; p.lla 1136 (ex 506) per mq CP_2
1.600, p.lla 512 per mq. 609, indicando un'indennità provvisoria di espropriazione € 14.391,19.
In precedenza, lo stesso aveva proceduto all'occupazione temporanea di urgenza di CP_2 dette aree, giusta decreto n. 3 del 28.07.2022.
Con L'area oggetto di esproprio è costituita, quindi, da suoli siti nel Comune di , in zona località CP_2
Incoronata, identificati nel Catasto Ter-reni al Fg. 179, p.lla 1140 (ex 651) di mq. 1.985; p.lla 1136 (ex
506) di mq. 1.600, p.lla 512 di mq. 609.
Con verbale del cda n.11 del 26.10.2021 il approvava, ex art.16 L.R. Controparte_2
n.13/2011, il progetto definitivo dei lavori di “urbanizzazione primaria a completamento del sistema Con viario in agglomerato Loc. Incoronata”. CP_2
Contestualmente venIV disposta la reiterazione del vincolo quinquennale preordinato all'esproprio di cui all'art.9, co.2, D.P.R. 327/2001 e dichiarata la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza dei lavori di cui sopra.
Con nota PEC prot. n. 2488/2022 del 31.05.2022 il comunicava alla società Controparte_2 ricorrente che, con deliberazione del CdA n. 11 del 26.11.2021, era stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione primaria a completamento del sistema Con viario in agglomerato - Loc. Incoronata e che, con la stessa deliberazione, era stata CP_2 disposta la reiterazione del vincolo di esproprio sulle aree interessate.
Con decreto n. 3 del 28.07.2022 il Responsabile dell' Controparte_3 CP_2
, ai sensi dell'art.22 bis comma 1 del D.P.R. 327/2001, disponeva l'occupazione d'urgenza
[...] anticipata dei cespiti necessari alla realizzazione dell'opera pubblica, comprendenti i suoli di proprietà della società ricorrente, per una superficie complessIV di 3.818 mq. L'indennità provvisoria di esproprio venIV quantificata in €/mq 3,60 ed in complessivi € 14.391,19.
In data 05.09.2022 l'ing. , in qualità di Responsabile del Servizio - Ufficio per le Testimone_1
Espropriazioni del i , redigeva lo stato di consistenza ed il verbale di immissione CP_2 CP_2 nel possesso relativo ai suoli di proprietà della alla presenza di n. 2 Controparte_1
Pagina 3 testimoni. Nel predetto verbale si dava atto che le aree oggetto di occupazione risultavano prive di coltIVzioni ed erano state delimitate mediante l'infissione di n. 4 picchetti in ferro e nastro segnaletico.
In data 10.02.2023 venIV emanato il decreto definitivo di esproprio (Decreto n. 1/2023), relativo ad una superficie complessIV di 4.194 mq e quantificata l'indennità di esproprio in complessivi €
14.391,19.
Si legge nella Consulenza che l'area espropriata ha una superficie complessIV di 4.194 mq, parte della quale, per una superficie complessIV di 3.818 mq, era stata oggetto di occupazione d'urgenza nel periodo dal 05.09.2022 (immissione in possesso) al 10.02.2023 (emanazione del decreto di esproprio).
Dall'attestazione di destinazione urbanistica rilasciata dal in data 29.01.2024 CP_2 CP_2 si evince che: Con
✓ l'agglomerato Industriale “Incoronata” è sottoposto a Piano regolatore approvato con
DPRG n°618 del 2 aprile 1976, con efficacia di Piano Territoriale di Coordinamento – Artt. 5 e
6 della Legge urbanistica nazionale n. 1150/42, quindi sovraordinato ai PP.RR.GG. Comunali, Con con specifiche Norme tecniche di Attuazione di P.R. approvate con DPRG n. 618/76 e successIV Variante Generale approvata con Delibera di G.R. del 6 dicembre 2003;
✓ i piani dei relativi Agglomerati Industriali, facenti parte del suddetto Piano Regolatore Con Generale sono stati recepiti dal PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato in via definitIV con Delibera di C.P. n84 del 21.12.2009;
✓ le particelle site in agro di , censite in Catasto al fg. 179, p.lla 1140 (ex 651) di circa mq. CP_2
1.985; p.lla 1136 (ex 506) di circa mq. 1.600, p.lla 512 di circa mq. 609 risultano essere Con comprese nel Piano Regolatore ella Provincia di Foggia e tipizzate come “Viabilità”.
Premesso, allora, che la stima del valore di mercato dell'area espropriata deve essere effettuata alla data del decreto di esproprio n. 1/23 (10.02.2023) il CTU ha ritenuto trattarsi di area non edificabile, rilevando, come desumibile dall'attestazione di destinazione urbanistica, che la stessa fosse tipizzata come “viabilità” e fosse quindi vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico.
Ai sensi dell'art. 40 comma 1 del D.P.R. 327/01 riteneva che l'indennità definitIV dovesse essere determinata in base al valore agricolo ed escludeva sulle stesse la possibilità di diversi tipi di sfruttamento.
Dall'analisi comparata di alcuni atti di compravendita di suoli siti nelle vicinanze e di natura agricola, assumeva, quale valore unitario di mercato Vm = €/mq 3,60.
Mentre la difesa dell'ente espropriante non formulava osservazioni, condividendo le risultanze peritali, il valore di stima è stato oggetto di critiche da parte del ricorrente che invece riteneva che i suoli fossero edificabili per il solo fatto di essere inseriti nel piano particolareggiato per insediamenti produttivi redatto dal pur se destinate ad infrastrutturazione viaria dei lotti edificabili. CP_2
Richiamando quindi i principi dettati dalla SC di Cassazione la società espropriata ribadIV che, nell'ambito dei piani particolareggiati (p.i.p., p.e.e.p. o qualsivoglia strumento agli stessi equiparato, Con quale quello dei piani , la destinazione delle singole aree, ai fini dell'indennità di espropriazione, sia del tutto espropriativo non deve tenersi conto.
Pagina 4 Pertanto, chiedeva che la stima fosse parametrata al valore indicato in un provvedimento, definitivo, di questa Corte, segnatamente l'Ordinanza n. 82/2023 del 16/01/2023 – qui allegata con le memorie depositate il 27.11.2023 – nei termini di € 14,97/mq.
Il CTU, tuttavia, ribadIV le proprie conclusioni.
Ritiene il collegio che le osservazioni formulate dalla siano fondate, alla Controparte_1 luce dei principi dettati dalla Suprema Corte.
Infatti, la Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-03-2011, n. 5861) decidendo una questione speculare alla presente – si trattava di un'area che, al momento di apposizione del vincolo espropriativo, ricadeva in zona E agricola -, ha respinto il motivo d'impugnazione col quale il sosteneva che “al momento dell'apposizione del vincolo, le aree siano effettIVmente Controparte_2 agricole e che inoltre, le aree ricadenti nei piani regolatori dei , che Controparte_2 producono gli effetti del Piano Territoriale di Coordinamento, non sono legalmente edificabili se non in relazione alla finalità del pubblico interesse cui è riconnessa la dichiarazione di pubblica utilità, con la conseguenza che ai proprietari non è attribuita nessuna possibilità di edificare, ma spetta solo
l'indennità di espropriazione”.
Ha affermato il Supremo Collegio che “ I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono redatti seguendo, in quanto applicabili, i criteri e le direttive indicati della L. 17 agosto 1942, n.
1150, art. 5, comma 2, per i piani territoriali di coordinamento. Essi contengono dunque
l'individuazione e la delimitazione delle zone da destinare a sviluppo industriale, le quali implicano vincoli di carattere conformativo e di durata indeterminata (L. n. 1159 del 1942, art. 6, comma 1, richiamato dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 51, comma 6).
Questa corte, peraltro, ha già chiarito che tali vincoli conformativi non discendono direttamente dal piano redatto dal , quantunque approvato dal comune, ma dalla concreta attuazione che CP_2 lo stesso comune dia al piano, adottando le consequenziali modifiche del piano regolatore generale, le quali soltanto sono idonee a fornire la qualificazione urbanistica della zona, costituente il parametro della determinazione dell'indennità di espropriazione (Cass. 23 marzo 2001 n. 4200).
Né infine vale ad escludere l'edificabilità legale la sola previsione dell'iniziatIV pubblica per
l'attuazione del piano di zona mediante costruzione di edifici industriali, atteso che l'esercizio dell'industria non è riservato in via di principio alla mano pubblica;
e del resto, anche i piani di edilizia economica e popolare – cosiddetti p.e.e.p. – sono piani di edilizia residenziale ad iniziatIV pubblica
(giacché le aree su cui sorgeranno i fabbricati sono espropriate dal e sono successIVmente CP_4 assegnate agli operatori o in diritto di proprietà, oppure in diritto di superficie), senza che questo sia di ostacolo al riconoscimento dell'edificabilità legale delle aree che vi sono incluse.”
Nella specie, infatti, come sopra riportato, l'agglomerato Industriale “Incoronata”, di cui fanno parte Con le aree della è sottoposto a Piano regolatore approvato con DPRG n°618 del 2 aprile CP_1
1976, con efficacia di Piano Territoriale di Coordinamento – Artt. 5 e 6 della Legge urbanistica nazionale n. 1150/42, quindi sovraordinato ai PP.RR.GG. Comunali, con specifiche Norme tecniche Con di Attuazione di P.R. approvate con DPRG n. 618/76 e successIV Variante Generale approvata con Delibera di G.R. del 6 dicembre 2003.
Con il DPRG 618/76 la zona in esame era stata individuata come edificabile per uso industriale, così perdendo da tale data la connotazione di zona agricola, per divenire zona ad insediamento
Pagina 5 industriale.
Il principio dell'uniformità di natura e destinazione, ai fini dell'indennità di esproprio, dei suoli inseriti in un piano di insediamenti produttivi è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, - cfr. Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 28058 del 2023 (ECLI:IT: CASS:2023:28058CIV)) che ha affermato che “Come già più volte affermato da questa
Corte, "Le aree comprese dal piano regolatore generale nell'ambito di un piano per gli insediamenti produttivi (PIP) assumono carattere edificatorio e subiscono la conformazione propria del piano stesso, onde, nella determinazione del loro valore (nella fattispecie eseguita mediante applicazione del metodo analitico - ricostruttivo), come non si può tenere conto, ai fini della liquidazione dell'indennità di espropriazione, dell'incidenza negatIV esercitata sul valore dell'area dal vincolo specifico di destinazione preordinato all'esproprio, così sono invece suscettibili di considerazione i vincoli di conformazione al riguardo stabiliti, indipendentemente dall'espropriazione, in virtù della preesistente destinazione urbanistica legale e deve, perciò, in particolare, essere fatto riferimento agli standards del piano anzidetto, come, ad esempio, agli indici di fabbricabilità previsti da quest'ultimo." (Cass. n. 15174/2021, Cass. 17 settembre 2001, n. 11621; Cass. 6 dicembre 2002, n.
17348; Cass., 24 marzo 2004, n. 5874)”.
Sul punto è appena il caso di rimarcare, per rispondere alla specifica obiezione del che la CP_2 Con differenza tra zone (zone per l'industria) e zone PIP (per insediamenti produttivi) consiste unicamente nell'essere, le prime, destinate esclusIVmente alle attività del settore secondario, mentre le seconde a quelle del primario, del secondario e del terziario. Con
Ne derIV che i principi valevoli per le zone PIP valgono anche per le zone
Ai fini della stima del “giusto prezzo” o “valore venale” del bene, questa Corte non può quindi prendere in considerazione i valori indicati dal CTU che ha stimato i suoli come agricoli.
Tuttavia, non si ritiene necessario procedere ad una nuova stima, in quanto, come anche richiesto dalla il suolo può essere stimato mediante i valori accertati con ordinanza di questa Corte n. CP_1
82/2023 del 16/01/2023, irrevocabile, allegata agli atti di questo procedimento con le memorie depositate il 27.11.2023 e sottoposta all'attenzione della parte resistente e del CTU, relativi alla stima Con di suoli inseriti nel medesimo insediamento Incoronata di ) ed espropriati nel medesimo CP_2 periodo.
Con l'Ordinanza citata il giusto valore dell'area è stato determinato in € 14,97/mq.
Tale valore appare congruo anche in considerazione del fatto che, una relazione collegiale ex art. 21 Con t.u. espropri, redatta anche dal CTP in questo giudizio (geom. , ha stimato, per un suolo CP_5 Con espropriato nel medesimo piano per il medesimo intervento e per un suolo censito in catasto al fg. 179 e inserito in “Viabilità” (come quello oggetto del presente esproprio), in applicazione del precedente costituito dalla ordinanza di questa Corte, I sezione, n. 82 del 16.01.2023, lo stesso valore liquidato con detta sentenza pari ad euro 14,97/mq.
L'indennità di esproprio va pertanto calcolata complessIVmente in € 62.784,18. Tale importo dev'essere incrementato del 10% (€ 6.278,41) a norma dell'art. 37 co. 2 TU Es in quanto l'indennità offerta dall'Autorità espropriante è inferiore agli otto decimi di quella determinata giudizialmente.
Pertanto, l'indennità di esproprio complessIV ammonta ad € 69.062,59.
Dev'essere, altresì liquidata l'indennità per l'occupazione preordinata all'espropriazione, dalla data
Pagina 6 del Decreto di occupazione del 28.07.2022 e fino alla data del decreto di esproprio (10.02.2023), e quindi per mesi 6. Tale indennità, ex art. 50 TUEs è pari a € 2.619,62 (62.871 x 1/12 (= 5.239,25) : 2
- 2.619,62).
Sull'indennità di occupazione vanno calcolati gli interessi con decorrenza dalla scadenza di ogni singola annualità a partire dalla data del decreto di occupazione (28.07.2022) fino al 10.02.2023; oltre agli interessi maturati sino al saldo - cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9329 del 09/05/2016 (Rv.
639613 - 01) -.
Come statuito dalla SC (cfr. Cass. ordinanza n. 15721/2019), trattandosi di debiti di valuta, qualora, in esito ad opposizione alla stima, venga riconosciuta all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensatIV, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del . Controparte_2
La liquidazione va disposta come in dispositivo, tenuto conto della differenza fra quanto accertato e quanto offerto dall' , secondo i parametri di cui al DM 147/22 e succ. mod. (V Controparte_6 scaglione, valori medi).
PQM
La Corte, definitIVmente pronunziando sulla opposizione alla stima proposta da
[...] contro il , determina Controparte_1 Controparte_2
1) L'indennità di esproprio in € 69.062,59, con interessi, detratto quanto già versato dal 10.02.2023 fino al soddisfo.
2) L'indennità per l'occupazione legittima in € 2.619,62 con interessi detratto quanto già versato dal
28.07.2022 fino al 10.02.23, oltre interessi fino al saldo.
3) ordina per l'effetto, alla parte resistente di versare dette somme presso la Cassa DD.PP. a disposizione dei ricorrenti, detratto quanto eventualmente già versato.
4)Condanna il il di al pagamento, a favore dei ricorrenti delle spese CP_2 CP_2 processuali, che liquida in E 14.317 oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IV, cna e ulteriori accessori.
5) Pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, a carico della parte resistente.
Così deciso in Bari 11.02.2025.
Il Presidente est.
(Maria Mitola)
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