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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 3545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3545 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10345 /2022 R.G. promossa
Da
rappresentato e difeso dall'avv.to PUCCI EMILIANO , Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti PESSI Controparte_1
ROBERTO , CONFESSORE LORENZO
INPS, rappr.to e difeso dall'avv. M.P.TETI
Resistenti
OGGETTO: Risarcimento danni da dequalificazione
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 29.3.22 e regolarmente notificato, , premesso di lavorare Parte_1 come controllore del traffico aereo, di essere stato assunto dalla resistente il 4.11.1994, di avere svolto anche mansioni di istruttore, valutatore, esaminatore, supervisore operativo, lamentava quanto accaduto nell'ambito di un corso di addestramento organizzato dalla resistente nel 2017, finalizzato al rilascio della cosiddetta specializzazione per il servizio di avvicinamento dell'Unità operativa Lirr/En/Exe-aps; a seguito di prova pratica di simulazione, riteneva di non avere Pt_1 conseguito un livello sufficiente di competenze per fornire il servizio richiesto e funzionale alla
1 licenza, e sollevava il dubbio di competenza;
egli lamentava che, a seguito di tali fatti, aveva percepito un radicale cambiamento nei rapporti con colleghi e con la quotidianità del lavoro;
il
4.4.2018 gli veniva contestata la circostanza della mancata firma sui documenti relativi alla licenza e il 17.4.2018 veniva emessa la misura della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno;
lamentava che il collega , nelle sue stesse condizioni, aveva ottenuto un diverso Per_1 trattamento;
lamentava che da quel momento non era stato più adibito all'incarico di supervisore operativo ed al settore arrivi- di maggior prestigio e responsabilità - e di essere stato relegato al settore esterni, ove non lavorava da 15 anni;
elencava una serie di azioni che avevano mortificato la sua professionalità e che egli aveva percepito come ritorsive;
descriveva la situazione fisica e psicologica dovuta a quegli episodi;
in data 13.2.2020 veniva applicata la sanzione;
evidenziava che nel periodo di emergenza epidemiologica era stata costituita una squadra con disponibilità immediata e che venivano assunti altri provvedimenti organizzativi tesi ad evitare il contagio;
l'unità di Roma però non pubblicava il provvedimento relativo ai turni riorganizzati, cambiando continuamente il calendario;
lamentava un trattamento deteriore rispetto a quello tenuto nei confronti dei suoi colleghi con riferimento al cambio turni;
elencava diversi episodi del genere;
il
24.1.2021 riceveva una contestazione disciplinare, che veniva poi archiviata;
il 30.7.2021 riceveva una contestazione circa un minor tempo della prestazione che veniva poi corretta dalla stessa azienda, in quanto era emerso che la quantificazione era errata e che lui aveva effettuato una maggiore prestazione;
lamentava che la società aveva manipolato il titolo delle sue assenze;
evidenziava l'illegittimità del comportamento aziendale e le conseguenze fisiche di ciò; deduceva in diritto;
concludeva: “accertare e dichiarare la correttezza e legittimità della condotta dal
Ricorrente per tutta la durata del rapporto lavorativo;
- accertare e dichiarare la mancata esposizione in luogo di pubblico accesso del codice disciplinare;
- accertare e dichiarare che il
Datore di lavoro ha utilizzato il ricorso a procedimenti disciplinari in modo abusivo, illegittimo e ritorsivo;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare elevata nei confronti del
Ricorrente (sospensione dal lavoro e dalla retribuzione) per le ragioni di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare l'illegittimo utilizzo di Controparte dei procedimenti disciplinari;
- per l'effetto annullare la sanzione disciplinare e rendere indenne il lavoro della decurtazione della giornata lavorativa;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta della Resistente a seguito della mancata sottoscrizione della licenza abilitativa da parte del Dipendente;
- accertare e dichiarare che la patologia cardiaca e le altre descritti in narrativa e nelle relazioni mediche allegate di cui è stato affetto il Sig. sono dipese dall'ambiente lavorativo e dalla Parte_1 condotta vessatoria di Controparte;
- accertare e dichiarare che a causa dell'intervento e del successivo periodo di comporto nonché del diverso turno assegnato il Ricorrente ha subito una danno patrimoniale pari ad Euro 500,00 per ciascun mese da settembre a dicembre 2019 prendendo a rifermento la retribuzione degli anni precedente e dei successivi;
- accertare e dichiarare che la condotta di Controparte è stata ed è lesiva dei diritti del Ricorrente;
- accertare e dichiarare che la condotta di ha realizzato un danno alla vita di relazione, un danno biologico CP_1 esistenziale, la lesione dell'integrità psico-fisica nonché alla professionalità del Sig. - Parte_1 accertare e dichiarare che l'illegittimità del comportamento reiterato nel tempo da parte di superiori gerarchici del Ricorrente ha causato uno squilibrio psicofisico ed un grave danno alla persona del lavoratore tanto da costringere il dipendente a sottoporsi ad intervento chirurgico ed
2 ad assentarsi dal lavoro;
- accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di Controparte di comportarsi secondo buona fede e correttezza;
- accertare e dichiarare che Controparte ha realizzato un comportamento antigiuridico in quanto ha realizzato azioni lesivi della persona e della professionalità della Ricorrente;
- accertare e dichiarare che Controparte ha violato i propri doveri ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., alla salvaguardia sul luogo di lavoro della dignità e dei diritti fondamentali del lavoratore e la Contrattazione Collettiva applicabile nonché la normativa di riferimento;
- per l'effetto dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione per le vie di fatto ad un altro reparto operativo meno qualificante e prestigioso;
- accertare e dichiarare che Controparte ha posto in essere una condotta discriminatoria, svilente e finalizzata a screditare il Ricorrente minandone la reputazione;
- per l'effetto ordinare l'immediata rimozione degli atti vessatori ed illegittimi nei confronti del Sig. nonché emettere ogni provvedimento utile per la tutela Pt_1 dei diritti del lavoratore;
- accertare e dichiarare che la condotta di Controparte ha determinato un illegittimo demansionamento, una danno professionale, ed una lesione all'immagine del
Ricorrente nonché una perdita di chance dovuta al mancato sviluppo della propria professionalità;
- accertare e dichiarare che il Lavoratore è stato vittima di mobbing e/o straining posti in essere da
Controparte; - accertare e dichiarare che la condotta illegittima di Controparte ha generato un danno morale ed un danno esistenziale in ragione del demansionamento, della dequalificazione professionale, e della perdita di chance pari al valore della retribuzione ordinaria per tutto il periodo di durata della condotta illecita;
- accertare e dichiarare che il danno non patrimoniale per la lesione alla professionalità e per il demansionamento è pari al 100% della retribuzione ordinaria
- pari ad Euro 9.326,27 - dal mese di aprile 2018 all'effettiva reintegra nel servizio di SO, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
- per l'effetto condannare Controparte al pagamento del risarcimento per il danno pari al 100% della retribuzione ordinaria dal mese di aprile 2018 all'effettiva reintegra nel servizio di SO, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare il danno patrimoniale per i mesi di giugno 2018, gennaio 2019, luglio, agosto, dicembre 2020, la mancata erogazione dell'indennità di reperibilità pari ad Euro 250,00; per il mese di marzo 2019, in ragione del richiamo dal ferie e del conseguente servizio di n. 8 ore, pari ad
Euro 85*8, ossia Euro 680,00; per il mese marzo 2021 per la perdita dell'indennità di reperibilità, pari ad Euro 50,00; per la perdita dell'indennità per i giorni di 15 agosto 2019 e 1 maggio 2020, pari ad Euro 1.360,00; per la perdita delle indennità per i giorni 12/13 aprile 2020 (Domenica di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo), 25 aprile 2020, 1 maggio 2020, 2 giugno 2020, pari ad Euro 1.530,00; ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
- per l'effetto condannare Controparte al pagamento per i mesi di giugno2018, gennaio 2019, luglio, agosto, dicembre 2020 di Euro 250,00; per il mese di marzo 2019 di Euro 680,00; per il mese marzo 2021 di Euro 50,00; per la perdita dell'indennità per i giorni di 15 agosto 2019 e 1 maggio 2020, pari ad Euro 1.360,00; per la perdita delle indennità per i giorni 12/13 aprile 2020 (Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo), 25 aprile
2020, 1 maggio 2020, 2 giugno 2020, pari ad Euro 1.530,00; ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare che al Ricorrente è stata negata l'indennità domenicale in ragione del posizionamento straordinario sul turno regolare nel mese di agosto 2019 (perdita di chance); - per l'effetto condannare Controparte al pagamento dell'indennità domenicale sul turno straordinario del mese di agosto 2019 pari ad Euro 680,00, ovvero della diversa misura ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare l'esistenza di un danno non patrimoniale dovuto alla condotta
3 vessatoria di Controparte, analiticamente descritto nelle relazioni medico-legali allegate che devono intendersi trascritte, pari a 10 (dieci)% della totale, pari ad Euro 16.362,22; invalidità totale assoluta, pari ad Euro 4.977,00; il danno biologico temporaneo è quantificabile in mesi 6 (sei) in termine di ITP al 50%, pari ad Euro 9.954,00; il danno biologico temporaneo è quantificabile in mesi 12 (dodici) in termine di ITP al 25%, pari ad Euro € 10.092,25 così per l'importo di Euro €
41.385,47, al quale deve aggiungersi un danno morale pari al 33% del danno biologico e quindi
Euro 55.042,67, ovvero delle diversa misura ritenuta di giustizia;
- per l'effetto condannare
Controparte al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla condotta vessatoria pari a
10 (dieci)% della totale, pari ad Euro 16.362,22; invalidità totale assoluta, pari ad Euro 4.977,00; il danno biologico temporaneo è quantificabile in mesi 6 (sei) in termine di ITP al 50%, pari ad Euro
9.954,00; il danno biologico temporaneo è quantificabile in mesi 12 (dodici) in termine di ITP al
25%, pari ad Euro € 10.092,25 così per l'importo di Euro € 41.385,47, al quale deve aggiungersi un danno morale pari al 33% del danno biologico e quindi Euro 55.042,67, ovvero delle diversa misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Si costituiva parte resistente, la quale contestava in fatto e in diritto e concludeva: “ - a) dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata dal ricorrente in relazione al danno biologico per difetto di legittimazione passiva dell' ed in quanto non formulata in termini di danno differenziale, CP_1 per i motivi meglio esposti in narrativa;
b) accertare e dichiarare l'infondatezza del presente ricorso o di parte di esso anche alla luce dell'eccezione di carenza di allegazione formulata in via preliminare sia con riferimento all'accertamento dell'asserito demansionamento, sia con riferimento alla richiesta di risarcimento di presunti danni;
nel merito rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e diritto;
in via subordinata in caso di riconoscimento del diritto del ricorrente al risarcimento del danno da demansionamento, ovvero alla corresponsione delle somme richieste a titolo di indennità connesse allo svolgimento di attività operative, ridurre gli importi dovuti alla luce di quanto riferito nel presente atto. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese”.
Si costituiva in giudizio Inps, il quale chiedeva condannarsi la parte resistente al pagamento dei contributi dovuti.
A seguito di istruttoria orale e documentale, disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Devono in primo luogo essere esaminati i fatti concernenti l'addestramento del ricorrente finalizzato al rilascio della specializzazione per il servizio di avvicinamento dell'Unità Operativa
Lirr/En/Exe-Aps.
Al ricorrente è stato contestato in data 4.4.2018, in relazione a tale vicenda, di essersi rifiutato di firmare i documenti necessari per il rilascio della specializzazione di unità operativa LIRR-EN-EXE- Cont APS al termine del periodo di formazione, anche dopo l'invito del responsabile dell' Roma;
il
4 datore di lavoro sottolinea, nella lettera, che la firma è essenziale per il rilascio dell'aggiornamento della licenza e qualifica tale comportamento come infrazione disciplinare, tanto da decidere di sanzionarlo con la sospensione di un giorno, misura peraltro applicata solo il 13.2.2020.
Tra le prime domande proposte dal ricorrente, vi sono quelle riguardanti l'affermata illegittimità dell'irrogazione di tale sanzione.
Le domande sul punto sono fondate.
E invero, come si evince dalla norma del CCNL richiamata nella lettera in data 17.4.2018 (v. in atti), nessuna delle ipotesi prevista dalle parti collettive si attaglia al caso di specie;
ciò emerge dalla lettura della norma e dalla descrizione contenuta nella lettera di contestazione, che non richiama alcuna ipotesi specifica ma qualifica come “grave infrazione disciplinare” il non avere firmato al termine del periodo di formazione senza indicare la norma violata.
In realtà, non sussisteva alcun obbligo per il lavoratore di firmare: ciò è stato confermato anche dal teste , che ha precisato che questa comunque è una sua opinione, fondata sul fatto Per_1 che anche in passato ci sono stati lavoratori che hanno rinunciato in qualunque momento a proseguire nella specializzazione senza conseguenze;
ciò è stato inoltre confermato dal teste di parte resistente allorchè ha risposto alle domande dell'avv. sul rifiuto di firmare (v. Tes_1 CP_3 verbale in data 26.3.24).
Appare evidente che il rifiuto opposto da equivalga piuttosto alla rinuncia alla Pt_1 specializzazione, ma tale comportamento è espressione di facoltà legittima, tanto più che le motivazioni addotte non erano pretestuose, per come si dirà, ma dettate da senso di responsabilità e correttezza.
A ciò deve aggiungersi che alcune delle critiche avanzate del lavoratore- e dal suo collega
, che come aveva rifiutato di firmare- si appuntavano su fatti che rivelavano Per_1 Pt_1
l'esistenza oggettiva di lacune nella organizzazione dell'addestramento, forse dovute alla necessità di approntare in poco tempo un servizio di controllo di avvicinamento che l'ente aveva deciso di riallocare (v. teste all'interno degli ACC. Tes_1
Il teste ha infatti dichiarato: “ADR: L'azienda in base agli sviluppi del piano industriale ha Tes_1 deciso di assorbire degli avvicinamenti, l'azienda poi ha scelto all'interno del personale che ha a disposizione tra controllori quelli che davano maggiormente diciamo affidabilità in termini di professionalità di percorsi addestrativi e di carriera fattori rientrano tra questi;
Il piano industriale aveva deciso di riallocare il servizio di controllo di avvicinamento che è quello fornito in prossimità Cont degli aeroporti dagli aeroporti delocalizzati direttamente all'interno degli per questo è stato portato con il primo progetto Olbia e Alghero all'interno di da dove veniva fornito il CP_4 servizio la stessa cosa è stata fatta per altri avvicinamenti i servizi di avvicinamento con lo stesso tipo di percorso;
servivano conoscenze aderenti al nuovo settore e al nuovo servizio”.
Il teste ha confermato che le ore di pre transito non sono state effettuate (anche se Per_1 parte resistente ha chiarito che si trattava di una fase della esercitazione alla quale e Pt_1
5 non erano arrivati non avendo firmato), che il simulatore non era programmato per Per_1 esercitazioni su eventi straordinari, che non erano state rilasciate le lettere di accordo che disciplinano i rapporti tra gli enti che forniscono i servizi del traffico aereo, che le prove pratiche erano state tenute da soggetti che formalmente avevano il ruolo di addestratori ma che in pratica non avevano le qualifiche professionali che avevano i discenti e che perciò avevano addirittura delle remore nel dare indicazioni su cosa fare a tali soggetti chiaramente più esperti di loro.
Si tratta di fatti oggettivi che legittimamente possono avere influito sul grado di sicurezza che avrebbero dovuto maturare i discenti all'esito del corso di addestramento e che hanno indotto a tirarsi indietro. Pt_1 Per_1
Ha riferito infatti il teste : “le LOA sono lettere di accordo letter of agreement l'acronimo Per_1 in inglese che disciplinano coordinamenti e comportamenti fra due enti limitrofi nella gestione del traffico normalmente come dire ci sono delle regole generali che valgono per tutti ma poi ogni singola ed ogni singolo ente stabilisce con enti con i altri enti con i quali ha rapporti delle caratteristiche particolari delle procedure particolari rispetto a quelle che sono le esigenze di quel tipo di traffico che possono essere le più svariate e le più come dire articolate la lettera d'accordo
è fondamentale perché regola quelle che sono le responsabilità reciproche e i trasferimenti di responsabilità cioè fino a quando è mio compito fornire un determinato servizio e fino a qua e quando questo questo responsabilità viene trasferito oltre a questo contengono tante altre cose lo più sono complessi gli enti logicamente più queste sono sviluppate hanno una loro proceduralità burocratica EE sono come dire ripeto l'elemento fondamentale per la fornitura del servizio il il fatto che abbiamo che ho contestato al momento della mancata firma e che noi non avevamo queste loa così come è scritto sull'UTP lo unit training plan ovverosia il documento che disciplina le modalità con il quale viene fatta un addestramento viene conseguita una specializzazione e si acquisiscono le si acquisisce la formazione necessaria per svolgere il proprio compito EE sul questo
UTP sul frontespizio c'è scritto proprio che uno dei dati che veniva forniti veniva fornito a chi era Part un addestramento erano le cosa che noi non abbiamo mai visto anche perché per consuetudine abbiamo sempre fatto si sapeva che loro venivano date alla fine ma in un contesto operativo nel quale io mi sento sicuro e tutelato posso anche aspettare gli ultimi giorni per prendere visione delle poche particolarità mi sarò chiamato a modificare nei miei comportamenti in un contesto operativo come quello per me del tutto nuovo quasi sconosciuto aspettare il 24 maggio il giorno prima dell'entrata in vigore del nuovo settore per prendere in visione tutto quello di un nuovo che nel frattempo perché la loro intenzione era quella di vediamo come va e mano mano facciamo delle modifiche il 24 le pubblichiamo il 25 chiamiamo perticarà gli mettiamo la cuffia in testa e diciamo lavora queste sono le LOA, non funziona era troppo complesso per poter pensare e sperare che poi come dire mi avrebbero potuto chiamare il 25 ma mi avrebbero dovuto chiamare come l'ho detto prima il 2 agosto il 3 settembre succedeva di tutto li cambiavi tutto e a me nessuno mi diceva niente ma nell'immediato nell'immediato quel documento che loro hanno detto che avrebbero fornito così come scritto sulla UTP non c'era hanno detto vi diamo le linee guida ma le linee guida sono quelle che dicevo prima ci sono gli schemi generici che valgono sempre per tutti più o meno più o meno poi poi ci sono delle cose particolari ecco le LOA sono
6 queste sono un elemento fondamentale come dire sono fascicoli anche di 50 60 pagine quindi non c'erano.
ADR: Da quello che mi risulta eh nella dal dal momento in cui è diventato operativo il settore il personale che ha sottoscritto la specializzazione che noi abbiamo rifiutato, impiegato in gestione del traffico, ci sono state situazioni di oggettiva difficoltà nel trattare il traffico nella maniera più come dire idonea eh perché come dire la conoscenza delle procedure descritta nelle LOA non era pienamente e compresa diciamo così pienamente proprietà professionale dal personale impiegato perché gliele hanno fornite all'ultimo momento, ci sono stati momenti in cui sono successe cose che hanno generato difficoltà logicamente perché se non sbaglio li hanno consegnate il giorno antecedente l'apertura del servizio”.
Il teste ha ancora riferito, circa il contesto nel quale era maturata la decisione sua e di Per_1
i non sottoscrivere per il completamento della specializzazione, quanto segue: Pt_1
“… Nello specifico i punti salienti che ci hanno portato che mi hanno portato ci hanno portato a prendere questa decisione è stato la gestione del traffico VFR la gestione del traffico VFR ovvero il volo a vista che è una componente estremamente importante nel per quanto riguarda lo scenario operativo nel quale andavamo ad operare ed era una ed era una caratteristica della quale eravamo completamente all'oscuro ma che ha implicazioni operative e di sicurezza decisamente importante;
La gestione del traffico di avvicinamento ad Olbia si compone di due tipologie di traffico il traffico strumentale e il traffico cosiddetto vfr volo a vista, queste due combinazione di questi due tipi di traffici molto diversi fra di loro dal punto di vista operativo comporta delle conseguenze per quanto riguarda il traffico IFR quello strumentale per noi non ci sono problemi e il traffico col quale eravamo abituati a confrontarci quotidianamente fatto salvo le diverse caratteristiche fisiche organizzative e come dire di strumentazione dell'aeroporto di Olbia che però non sono un grande problema il grande problema è il traffico il volo a vista il traffico VFR su questo volo a vista che nel periodo e di di operatività vera dell'aeroporto di Olbia è quello più come dire importante e coinvolgente su questo traffico noi non abbiamo fatto praticamente nulla quindi da questo punto di vista era un salto nel vuoto no ed è un salto nel vuoto rischioso per me no non sono nelle condizioni di poter dare a chi chiede assistenza l'assistenza necessaria per poter operare in sicurezza questo è stato il l'aspetto per me sicuramente fondamentale altro aspetto non meno importante è la gestione delle emergenze no perché in un contesto nel quale noi sappiamo che le cose funzionano tutte non abbiamo problemi a gestire il traffico che ci viene assegnato la gestione delle emergenze che per alcuni versi è sempre rispondente a determinati requisiti tecnici poi sulle singole realtà operative locali viene disciplinata in modo diverso a seconda di quelle che sono le caratteristiche e noi su questo anche su questo aspetto non c'è stato fatto niente al termine della della sessione di simulazione quando ci è stato chiesto di firmare e rivederci dopo qualche mese in in linea operativa per gestire il traffico quello che gli abbiamo fatto presente contemporaneamente insieme insomma abbiamo avuto lo stesso lo stesso sentimento professionale è stato quello di dire mettete noi questa questa licenza mi ricordo benissimo le parole che ho detto al responsabile dell'addestramento gli ho detto fateci Testimone_2
l'addestramento come è scritto sulla documentazione del resto eh fateci l'addestramento sul VFR
7 fateci l'addestramento sulle anusual e sulle emergenze e io ritengo di poter firmare la specializzazione adesso in queste condizioni siccome so che noi ci rivedremo a maggio AA Giugno
Luglio quand'è che è stato diventato operativo il settore con traffico reale vero io non posso non me la sento poi c'ho trent'anni di esperienza non è che c'ho 30 giorni no ho sviluppato una mia professionalità e posso dirti che in questo caso il il l'appiglio diciamo così normativo era la il 340 il regolamento europeo che disciplina il dubbio di competenza e io in quel momento no eh non è che avevo il dubbio di competenza avevo la certezza della mia incompetenza e non mi sono assolutamente sentito di mettere come dire sul piatto della bilancia la possibilità di una come dire di una reazione nei miei confronti dal punto di vista organizzativo non mi interessa ma dall'altra parte sapevo benissimo che quello è è un ambiente nel quale bisogna essere bisogna essere bravi io sono ero sono ero bravissimo nel mio campo in quello non lo ero…”.
Il teste ha ancora dichiarato: “ADR: Il simulatore dell'addestramento eco whisky zero replicava la realtà era uno specchio della realtà della realtà? . Risposta: no no c'erano difformità notevoli dal punto di vista della struttura tecnologica rispetto a quella che è la realtà operativa Perché mancavano fondamentalmente eh tutte quelle che sono le informazioni meteorologiche che devono essere costantemente aggiornate durante l'attività mancavano alcune facilitazioni di tipo comunicativo telefoni e linee di collegamento e faccio un esempio per tutte le il settore di Olbia si Cont Cont interfaccia con una ( centro di controllo d'area) straniero la di Marsiglia col quale ha una mole di comunicazione abbastanza significativa tutta questa parte non esisteva non era una realtà difforme da quella che avevamo noi nella nostra sala operativa presumo da questo punto di vista non avendola mai vista che fosse anche difforme da quella che esisteva a Olbia ma alla quale noi non abbiamo mai avuto accesso ma sicuramente non era strutturata sufficientemente per rispondere a tutte quelle che sono le esigenze quotidiane di coordinamento e di gestione delle informazioni oltre a quelle visibili sullo schermo che sono la parte fondamentale ma una parte”.
I dubbi dei lavoratori si fondavano dunque su fatti oggettivi e rilevanti;
né risulta vi sia stato il tentativo di andare incontro alla richiesta di potere approfondire le loro conoscenze;
peraltro, dal manuale di addestramento emerge che l'attività addestrativa prevedeva sia un minimo che un massino di ore di addestramento mentre ai lavoratori è stato somministrato solo il minimo (v. pp.
1.10 e 1.11).
Alla luce dell'istruttoria svolta, deve ritenersi che il rifiuto del lavoratore di sottoscrivere il termine dell'addestramento, per evitare la conseguenza di essere assegnato immediatamente ad un'attività per la quale sentiva di non essere stato addestrato abbastanza dal datore di lavoro, appare caratterizzato da buona fede e correttezza;
non sono emersi connotazioni di illegittimità né tale rifiuto appare essere stato posto in violazione di norme specifiche.
Può richiamarsi a tal proposito la giurisprudenza della S.C. in materia di rifiuto del lavoratore, e in particolare l'invito ad operare una valutazione comparativa del comportamento delle parti, anche alla luce dell'artr.1460 II c. CC, “alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede” (v. Cass. 10227/2023).
8 La S.C. , con orientamento costante, ha affermato che nei contratti a prestazioni corrispettive, tra i quali rientra il contratto di lavoro, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, considerando non tanto il mero elemento cronologico quanto i rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute rispetto alla funzione economico sociale del contratto, il tutto alla luce dei reciproci obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. e ai sensi dello stesso cpv. dell'art. 1460 cod. civ., affinché
l'eccezione di inadempimento sia conforme a buona fede e non pretestuosamente strumentale all'intento di sottrarsi alle proprie obbligazioni contrattuali (v. Cass. 4 novembre 2003, n. 16530;
Cass. 7 novembre 2005, n. 21479; Cass. 16 maggio 2006, n. 11430; Cass. 4 febbraio 2009, n. 2729;
Cass. 29.3.2019 n. 8911).
Nel caso di specie, il lavoratore ha rifiutato di essere assegnato ad una attività specialistica per la quale non si sentiva ancora pronto per evidenti lacune della fase addestrativa, fase addestrativa che era onere del datore di lavoro curare;
la lacuna nella fase addestrativa deve porsi a carico del datore di lavoro quale inadempimento, a fronte del quale il comportamento del lavoratore, per i motivi detti, appare legittimo.
Pertanto, deve dichiararsi l'illegittimità della sanzione irrogata e la legittimità del comportamento del ricorrente, con la conseguenza che la sanzione deve essere annullata.
Per ciò che concerne le vicende successive, che il ricorrente ha descritto come vessatorie e ritorsive nei suoi confronti, si osserva quanto segue.
Il lamenta innanzitutto di non essere stato adibito più, dopo gli eventi sopra descritti, Pt_1 all'incarico di Supervisore operativo e al settore Arrivi, essendo stato relegato invece al settore
ER , dove non lavorava più con continuità da 15 anni, tanto che il 6.6.2018 era stato costretto, per mantenere la licenza Arrivi, ad effettuare un corso formativo.
Il teste a dichiarato: “… E' vero;
Ricordo che non lavorava più né come Tes_3 Parte_1 supervisore tantomeno al settore arrivi che è un settore specifico di una isola che chiamiamo isola arrivi partenze quindi veniva adibito a come controllore il traffico aereo in settori esterni quali l'isola d'Elba che chiamiamo nord ecowhisky o il settore nordwhisky vale a dire la Sardegna così come nell'isola di quella di pertinenza al settore arrivi veniva adibito alle partenze che è un altro settore o al settore OV cosiddetto di scorrimento… Lui non lavorava più come supervisore pur avendo questa qualifica né come supervisore né come controllore al settore arrivi.
L'addestramento che ha fatto e poi ha contestato, al settore Ecowisky0, non aveva nulla a Pt_1 che fare né con l'una né con l'altra attività…. ricordo che signor lavorava quasi Pt_1 esclusivamente come supervisore operativo nell'isola degli arrivi quindi l'isola cosiddetta d e anche l'isola cosiddetta c che prevede l'isola d'Elba e la Sardegna e come controllore in servizio presso il settore arrivi normalmente era questa la sua funzione…”.
Il teste , alla domanda se fosse vero che on aveva mai smesso di operare presso Tes_4 Pt_1
i settori Arrivi ma che era stato semplicemente adibito anche ai settori esterni , come accadeva
9 prima di aprile 2018, e che aveva continuato a svolgere anche le funzioni di Supervisore operativo, ha risposto: 'Vero; lo Posso dire perché nel periodo ho ricoperto il ruolo del responsabile dei turni Cont della area control center di Ciampino e le turnazioni del signor hanno rispecchiato Pt_1
l'impiego nelle posizioni per il quale lui ha mantenuto in corso di validità le varie specifiche professionali e le competenze professionali;
non so dire , o meglio ci posso provare, a dire se la frequenza è stata identica a prima. Non mi erano arrivate direttive di non mettere ai Pt_1 settori Arrivi”.
Inoltre ha dichiarato, con riferimento al fatto che avesse scelto di non operare sull'isola C Pt_1 come Supervisore come conseguenza del rifiuto di firmare: “ E' vero;
se avesse firmato l'addestramento avrebbe conseguito la specializzazione anche sull'avvicinamento di Olbia che era una condizione e è tuttora una condizione assolutamente per poter continuare a svolgere le mansioni di supervisore per quell'isola cioè il supervisore di un'isola deve avere le specializzazioni doveva aver conseguito le specializzazioni di tutte le posizioni comprese nell'isola; prima l'attività la faceva perché lo spazio aereo era diverso;
nel 2018 ha subito una variazione con l'acquisizione del servizio di avvicinamento di Olbia, che prima non c'era; proprio questa modifica di cui ho detto ha comportato la necessità per l'azienda di far effettuare l'addestramento ai controllori e ai supervisori in possesso della specializzazione necessaria per operare presso l'isola C (Sardegna, parte mar Tirreno, est Sardegna, confine sud con Tunisia, ovest con Marsiglia, Nord con Corsica, Cont Cont altro) , una delle 4 isole della di Roma che divide geograficamente lo spazio aereo della di
Roma”.
Il teste sul punto ha dichiarato: Per_1
“Domanda avv. Pucci: Vero è che il signor pur senza la licenza avrebbe potuto montare Pt_1 come supervisore in un'altra isola? Risposta: in un'isola diversa da quella dell'eco whisky zero certo si, è quello che faceva sempre;
lui poteva essere impiegato indifferentemente sia come P supervisore operativo sia in linea operativa (posizione operativa al settore).
Domanda avv. Pucci: È vero che dopo il rifiuto della sottoscrizione ha smesso di impiegare il CP_1 come supervisore in ogni isola? Risposta: da quello che mi risulta si eh ha smesso di Pt_1 impiegarlo sia come supervisore operativo sia al settore arrivi che era quello dove lavoravamo sempre e devo dire che la stessa cosa per quanto riguarda il supervisore operativo è successo a me anche a me fino ad un certo punto e anche per quanto riguarda il settore arrivi è successo anche a me fino ad un certo punto con me hanno interrotto prima, con da quello che so la Pt_1 situazione è durata più a lungo. Hanno cominciato invece a riempiegare me dalla metà del 2019 ma solo in linea operativa al settore Arrivi ma non come supervisore se non in casi straordinari”.
Il teste di parte resistente ha dichiarato: Tes_1
“Le mansioni del sono rimaste le stesse anche dopo ed esercitato tutte le specializzazioni Pt_1 riportate in licenza le specializzazioni riportate in licenza consentono al dipendente di lavorare nei settori riportati con periodicità probabilmente nell'immediato se parliamo di Aprile 2018 potrebbe essere stato spostato per un periodo seppur breve ai settori esterni questo non ha portato alcun
10 nocumento economico al dipendente e ciclicamente tutti i dipendenti del centro si spostano esercitando le specializzazioni possedute in licenza;
breve perché Perché il tutto avviene in relazione a delle regole che impone il regulator che per esercitare la licenza impone che CP_5 il dipendente ciclicamente si sposti sulle specializzazioni possedute per un determinato periodo di tempo garantendo delle ore previste secondo procedura quindi normalmente i dipendenti che hanno più specializzazioni vengono spostati ciclicamente da un settore all'altro. Il settore Arrivi era più complicato degli altri, vi è stato assegnato ciclicamente. Neanche prima era assegnato Pt_1 stabilmente”.
Cont Il teste ha poi confermato che “L' di Roma, presso il quale svolge la propria attività lavorativa il ricorrente, si compone di 4 “Isole” sulle quali operano in alternanza tra loro 60 Supervisori
Operativi”.
Inoltre, il teste ha dichiarato:
“abbiamo convenuto con il che non era il caso che operasse nell'isola C in quanto non Pt_1 possedeva specifica specializzazione per la configurazione notturna e i turni sono h.24… a giugno
2018 ci ha chiesto conferma delle proprie capacità ad operare e abbiamo concesso il tutoraggio per una giornata;
il responsabile addestramento ha confermato che poteva continuare ad operare presso il settore arrivi isola D unico settore che gli era rimasto In quanto a seguito della richiesta di lasciare di perdere l'isola C la direzione aveva approvato. in una delle degli incontri che Pt_1 abbiamo fatto in direzione ci ha chiesto di valutare l'opportunità di non lavorare più all'isola C all'interno della quale c'era la specializzazione eco whisky zero Della Sardegna quindi di Olbia ed
Alghero quella contestata, avrebbe potuto continuare a lavorare nell'isola anche in qualità di supervisore ma venendo incontro alla richiesta che abbiamo ricevuto abbiamo accettato di non farlo lavorare più all'isola C neanche come supervisore perché cadendo l'isola C cadeva anche l'attività di supervisore oppure avrebbe dovuto chiedere un refresh ma abbiamo ritenuto di non farglielo fare. Da quel momento ha continuato a lavorare secondo le specializzazioni di Pt_1 unità operativa riportate nella licenza da controllore del traffico aereo e quindi rimaneva solamente la parte arrivi isola d come controllore arrivi e partenze e OV tutti i settori all'interno isola d oppure supervisore che non è una specializzazione di unità operativa, è un compito previsto nel profilo assegnato a Pt_1
Cap.79: Da una certa data in poi – giugno 2018 credo- non ha più fatto le notti all'isola c ma ha continuato a fare il supervisore all'isola d all'isola d è previsto anche il supervisore di notte quindi occasionalmente non ricordo i turni può essere capitato che abbia fatto il supervisore anche di notte;
non ho idea se ha fatto meno turni di supervisore”.
Alla luce dell'istruttoria svolta, considerata l'inattendibilità della documentazione riguardante la stampa delle tabelle dei turni - si veda quanto dichiarato dal teste e quanto dedotto da Tes_4 parte ricorrente, che ha sottolineato più volte, sia nel corso dell'istruttoria che in sede di note conclusive, come l'indicazione di avere svolto l'attività di supervisore in un turno non sia corretta in quanto il potrebbe avere lavorato come semplice operatore e invece, per la posizione Pt_1 ricoperta, continuava ad essere indicato come supervisore-, deve ritenersi, anche perché si tratta
11 di circostanze in parte non contestate, che non abbia più prestato, da aprile 2018 (v. punti Pt_1
58 e 59 del ricorso), attività come supervisore e nel settore Arrivi con la stessa frequenza con la quale l'aveva prestata in precedenza.
Devono richiamarsi infatti le dichiarazioni del teste sopra riportate, che non possono Tes_3 ritenersi scalfite dal contenuto di quelle rese dal teste il quale non poteva che rispondere Tes_5 che aveva continuato a svolgere le mansioni in precedenza svolte (e questo è vero perché Pt_1 aveva mantenuto il suo profilo professionale) ma nulla ha voluto chiarire circa il fattore
“frequenza”, che era invece cambiato notevolmente con riferimento ad alcuni dei compiti previsti dal profilo professionale SO, come dichiarato dai testi di parte ricorrente.
Si tratta di un fatto oggettivo, legato in primo luogo alla mancata acquisizione della specializzazione per il servizio di avvicinamento dell'Unità operativa Lirr/En/Exe-Aps -, che ha comportato per il l'impossibilità di operare come supervisore nell'isola C e la possibilità di Pt_1 lavorarvi solo come CTA , nonché di lavorare nel settore Arrivi oltre che come supervisore nell'isola D.
Il profilo di CTA (SO) – v. CCNL- posseduto da implica lo svolgimento di compiti ulteriori di Pt_1 maggiore responsabilità, oltre a quelli propri della posizione operativa occupata e a quelli previsti per il profilo di controllore del traffico aereo;
la descrizione del profilo indica che “espleta , ove necessario, le funzioni di controllore utilizzando tutte le abilitazioni/specializzazioni che possiede e ruotando in tutti i settori presenti sull'impianto”.
Parte ricorrente ha precisato che, prima di aprile 2018, aveva raggiunto il culmine della carriera di
CTA, in quanto svolgeva, insieme a quella propria, attività di supervisore operativo (SO) ; a giugno
2022 ha, peraltro, raggiunto l'ultima classe di stipendio (la 13^- v. note parte resistente).
I profili di CTA e di CTA (SO), peraltro, ricadono nella identica categoria professionale del personale controllore del traffico aereo;
all'interno della categoria, formalmente non sono rinvenibili livelli ma solo classi di stipendio diverse (dalla 4^ alla 13^).
Per quel che qui interessa, l'art.2103 CC, dopo le modifiche introdotte dal Dlgs 81/2015, prevede:
“ll lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
La S.C. ha precisato che “in tema di limiti all'esercizio dello "ius variandi" del datore di lavoro, l'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, di modifica dell'art. 2103 c.c., stabilisce il principio della fungibilità delle mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale, il quale deve intendersi nel senso che, se il c.c.n.l. articola una medesima categoria legale in più livelli professionali, lo "ius variandi" è legittimamente esercitato solo se le nuove mansioni appartengono, oltre che alla medesima categoria legale, anche allo stesso livello professionale di quelle precedenti;
se invece il c.c.n.l. non prevede più livelli professionali, ma solo livelli economici differenziati per anzianità o sulla base di criteri diversi dalla tipologia di mansioni svolte, detto potere sarà ugualmente esercitabile a 12 condizione che le nuove mansioni rientrino nella medesima categoria legale”. (v. Cass. sentenza n.
11870 del 02/05/2024).
Nel caso di specie, i livelli stipendiali, all'interno della categoria “controllore del traffico aereo”, non sono solo caratterizzati da una progressione per anzianità, ma sono caratterizzati dalla P individuazione di mansioni ben precise;
anche il profilo di , sebbene richiami anche le attività del semplice controllore, comprende una serie di attività specifiche che non si ritrovano nelle altre figure professionali.
Pertanto, deve concludersi che, pur alla luce delle novità apportate nel 2015, l'esercizio dello ius variandi debba rispettare nel caso di specie i limiti del livello – sebbene formalmente individuato come classe di stipendio- e della categoria di inquadramento.
Spetta al datore di lavoro provare che l'assegnazione a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore -purche' rientranti nella medesima categoria legale ex art.2103 CC II c.- sia avvenuto a causa “di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore”.
Nel caso di specie è stato provato che l'assegnazione del alle attività prima svolte aveva Pt_1 subito, nell'immediato, un brusco ridimensionamento a causa delle vicende di cui si è detto, ma tale elemento non esaurisce l'onere della prova di parte datoriale, in quanto è emerso anche che la situazione si è poi protratta fino a metà anno 2020 (v. teste erbale in data 26.9.23) e Tes_3 su questo non è stata fornita alcuna spiegazione convincente.
Il teste a chiarito, peraltro, che l'addestramento contestato non aveva nulla a che fare Tes_3 né con il lavoro svolto come supervisore né con quello svolto come controllore al settore Arrivi, mentre invece ontinuava ad essere impiegato perlopiù al settore Partenze o al settore OV Pt_1 cosiddetto di scorrimento, settori considerati più semplici dal ricorrente e quindi meno qualificati e non adatti alla sua esperienza e alla sua professionalità né al suo livello.
Il teste , che aveva subito la stessa sorte, ha spiegato molto bene che, dopo il rifiuto della Per_1 sottoscrizione, l'ente aveva smesso di impiegare il sia come supervisore sia al settore Pt_1 arrivi, che era quello dove lavoravano sempre, che a lui era andata meglio perché dalla metà del
2019 era stato nuovamente impiegato al settore Arrivi (come supervisore solo in caso straordinari)
, precisando che anche prima si alternavano fra la linea operativa e il ruolo di supervisore ma sempre in un team ben preciso e individuato.
Il teste appare particolarmente attendibile, sia in quanto a conoscenza diretta dei fatti, Per_1 sia in quanto egli ha conciliato la lite insorta con la resistente a giugno 2019 e quindi non ha motivi di conflitto con la stessa, ma anche i testi di parte resistente hanno in sostanza riferito circostanze che, nel complesso, confermano quanto emerso dalle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, vale a dire che è stato da maggio 2018 impiegato molto di meno come supervisore Pt_1 operativo e nel settore Arrivi, considerato, secondo gli addetti, più prestigioso in quanto adatto a persone più esperte.
13 Dal complesso dell'istruttoria emerge chiaramente che, a seguito del rifiuto di firmare, al Pt_1 era rimasta la possibilità di lavorare come semplice operatore nell'isola C ma anche come supervisore e settore Arrivi nell'isola D, poiché la sua categoria implica l'attività di supervisore in aggiunta a quella di CTA;
poiché le isole erano 4 e i supervisori 60, appare anche chiaro che il non avrebbe potuto lavorare sempre come supervisore, ma non appare altrettanto chiara Pt_1 la motivazione per cui non sia stato assegnato agli altri settori di sua competenza, come sopra chiarito, e sia stato invece utilizzato per settori meno specializzati, nei quali il lavoratore non era stato addetto da molto tempo, con la conseguenza che, oltre a sentirsi sminuito nelle sue competenze, si era ritrovato a dovere riacquistare competenze che aveva dismesso.
Come già detto, tale situazione, protrattasi fino a metà 2020, quindi molto di più che nel caso di
, è iniziata subito dopo il rifiuto di sottoscrivere l'addestramento da parte dei due Per_1 lavoratori e pertanto appare nell'immediato direttamente collegata, perlomeno dal punto di vista cronologico, a tale rifiuto.
E' pur vero che il profilo di implicava sia compiti operativi di CTA che compiti più specifici Pt_1 propri del suo livello – con le precisazioni circa il “livello” di cui si è detto- , ma dall'istruttoria è emerso che per un periodo che va da aprile 2018 a metà 2020 non gli è stato consentito, pur essendovene la possibilità, di esercitare con pienezza le sue mansioni, espressamente descritte e specifiche, essendo stato assegnato a settori più semplici, con l'effetto di un sostanziale svuotamento di mansioni , svolgimento di mansioni prevalentemente di CTA (mentre nel suo livello tali mansioni non sono prevalenti) e uno svilimento dei compiti assegnati , con la difficoltà ulteriore di recuperare competenze ormai dismesse e di perdere abilitazioni già raggiunte in altri settori, con notevole danno professionale.
Orbene, a fronte di tali fatti oggettivi, emersi chiaramente, manca peraltro una prova rigorosa dell'esistenza dell'intento persecutorio, proprio del mobbing;
occorre ricordare, da un lato, che la situazione svilente per il lavoratore è durata da aprile 2018 a giugno 2020, dall'altro, che, perlomeno all'inizio, vi erano stati comprensibili problemi organizzativi, conseguenti al rifiuto dei lavoratori di completare l'addestramento.
peraltro, ha richiamato in ricorso altre azioni, dalle quali egli ritiene emerga l'intento Pt_1 pregiudizievole nei suoi confronti, ma che non appaiono essere connotate da tale intento.
E invero, come si rileva già dalle allegazioni contenute in ricorso, si tratta innanzitutto di questioni legate alla gestione dei turni in periodo pandemico;
va rilevato che, pur sentiti i testi sul punto, non sono emersi elementi specifici relativi ad un intento vessatorio nei confronti di a tal Pt_1 fine, la prova si è rivelata insufficiente (v. dichiarazioni dei testi, pur non riportate in sentenza).
Con riferimento alla gestione dei turni non può ravvisarsi alcun intento vessatorio nei confronti di in quanto si trattava di provvedimenti organizzativi che indubbiamente andavano ad Pt_1 incidere sulle esigenze di vita dei lavoratori, ma che nascevano come provvedimenti valevoli per tutti per fare fronte alle difficoltà legate al periodo pandemico.
14 Né sono stati forniti elementi di sicuro riscontro al fine di potere sostenere che al sia stato Pt_1 riservato un trattamento deteriore.
Sul punto va aggiunto che manca una esatta ricostruzione, dal punto di vista probatorio, che consenta di verificare e quantificare l'affermato danno economico subito a causa della pretesa non correttezza nella gestione dei turni del ricorrente.
Ugualmente, con riferimento: alla contestazione disciplinare del 24.5.2021, poi archiviata;
alla rilevata discrepanza tra orario e prestazione comunicata il 30.7.2021 e poi conclusasi con accoglimento delle difese del lavoratore e conguaglio positivo delle ore in suo favore;
con riferimento, infine, all'episodio dell'8.1.21: nulla può trarsi nel senso indicato dal ricorrente circa l'esistenza di un intento vessatorio, avendo l'ente, in tutti i casi, accolto le argomentazioni in favore del lavoratore.
Precisato tutto ciò, deve richiamarsi però quanto la S.C. ha più volte avuto in diverse volte occasione di affermare, vale a dire “che la riscontrata assenza degli estremi del mobbing non fa venire meno la necessità di valutare e accertare l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per avere anche solo colposamente omesso di impedire che un ambiente di lavoro stressogeno provocasse un danno alla salute dei lavoratori. Infatti, «è illegittimo che il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori …, lungo la falsariga della responsabilità colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, cioè nociva, ancora secondo il paradigma di cui all'art. 2087 cod. civ.» (Cass. 3692/2023, che cita a sua volta Cass. n.
3291/2016). Ciò fermo restando che l'art. 2087 c.c. non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro per i danni subiti dai lavoratori a causa dell'esecuzione della prestazione lavorativa, ma lo onera della prova di avere adottato tutte «le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro» (v. Cass. nn. 24804/2023, 34968/2022, 33239/2022,
29909/2021, 14192/2012, 4184/2006). In tali misure rientra senz'altro la prevenzione…”. (v. Cass.
Sent. N. 5061/2024).
E' stato ancora precisato che “in caso di accertata insussistenza dell'ipotesi di mobbing in ambito lavorativo, il giudice del merito deve comunque accertare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, sussista un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano possibili e necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore;
su quest'ultimo grava l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l'ambiente di lavoro e il danno, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le misure necessarie». (v. per tutte Cass. 4279/2024).
Nel caso di specie, indipendentemente dalla qualificazione dei fatti come mobbing e straining, quello che conta è che i fatti accertati costituiscano “un illecito ex art.2087 CC da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell'ordinamento (la sua integrità psicofisica, la dignità, l'identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica). 7.-La
15 reiterazione, l'intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento ma è chiaro che nessuna offesa ad interessi protetti al massimo livello costituzionale come quelli in discorso può restare senza la minima reazione e protezione rappresentata dal risarcimento del danno, a prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale, come è proprio della responsabilità contrattuale in cui è invece il datore che deve dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza”. (v. per tutte Cass. 20101/2023).
Nel caso di specie, il datore di lavoro non ha fornito una prova sufficiente di avere adottato tutte le misure necessarie ad evitare che per il lavoratore si realizzasse un ambiente di lavoro stressogeno
(sotto il profilo, in particolare, dell'assegnazione delle mansioni) e, come si dirà, fonte di danno alla professionalità e alla salute, così come descritto in ricorso.
Pertanto, deve ritenersi sia stata posta in essere una condotta illecita ex art.2087 CC.
Tale condotta ha provocato innanzitutto un danno alla professionalità, danno avente natura patrimoniale, da ritenere provato sulla base di elementi indiziari;
il tipo di demansionamento subito, che ha costretto il lavoratore allo svolgimento di mansioni inferiori (in quanto risulta abbia svolto con prevalenza mansioni di CTA), ha evidentemente inciso sulla sua professionalità
(considerato anche il contenuto delle mansioni in precedenza svolte, caratterizzate da specifiche competenze ), sia in termini di depauperamento di quella acquisita fino a quel momento (con l'effetto di perdere le licenze già acquisite), sia in termini di ostacolo all'acquisizione di nuova professionalità e di nuove nozioni in un settore soggetto a continui cambiamenti.
Come precisato dalla la SS , il danno alla professionalità non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (v. Cass. Ordin. n. 25743 del
15/10/2018), così come avvenuto nel caso di specie.
La liquidazione può essere effettuata in modo equitativo, sulla base della retribuzione mensile- utile indicatore della professionalità raggiunta-, con attribuzione al ricorrente, nel caso di specie, di un risarcimento danni pari al 50% della retribuzione per il periodo aprile 2018 a giugno 2020.
Quanto al danno biologico, deve evidenziarsi che in atti si rinviene una perizia di parte del febbraio
2021, la quale accerta senza ombra di dubbio che il ricorrente è affetto da” disturbo cronico da stress con somatizzazioni viscerali in cui si evincono sintomi reattivi a situazioni psico- sociali emotigene verosimilmente inquadrabili nelle vicissitudini lavorative riportate, individuando quindi l'esistenza di un nesso causale tra l'ambiente lavorativo e l'alterazione dell'assetto psicologico ormai cronicizzato”.
Il consulente stima il danno biologico nel 10% del totale e quantifica in mesi sei l'ITP al 50% e in mesi 12 l'ITP al 25%.
16 La relazione medico-legale, seppure di parte, appare correttamente eseguita e immune da censure e pertanto sulla base di essa può essere liquidato il danno biologico.
La liquidazione può essere effettuata secondo le tabelle del Tribunale di Milano, già considerate parametro di conformità della valutazione equitativa alla disposizione di legge, (v. Cass. Sentenza
n. 27562 del 21/11/2017, n. 8532/2020), anche perché il ricorrente ha chiesto farsi applicazione di tali Tabelle;
le nuove Tabelle del Tribunale di Milano, peraltro, tengono conto dell'orientamento espresso dalla S.C. con sentenza n. 7513/2018 e accolgono la separata valutazione del danno biologico/dinamico relazionale e di quello da sofferenza soggettiva interiore.
Nel caso di specie, considerati l'età del ricorrente, la percentuale d'invalidità, il valore del punto , la quantificazione del danno biologico ammonta ad E. 18.287,00.
Si tratta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi (c.d. danno biologico “standard”) che particolari (c.d. personalizzazione).
Non può peraltro essere riconosciuta alcuna personalizzazione ulteriore non rinvenendosi deduzioni in merito a circostanze peculiari e specifiche.
Va inoltre liquidata la percentuale di danno conseguente in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva interiore” (c.d. danno morale), secondo quanto affermato dalla SS citata, nella misura dell'incremento minimo per ogni punto di invalidità, per un totale di E.4.754,00.
Sia pure in via presuntiva, deve ritenersi sussistere anche tale tipo di danno, avendo parte ricorrente allegato, in relazione a quanto avvenuto, la intuibile sofferenza interiore e il sentimento di afflizione, oltre che il sentimento di vergogna, per essersi ritrovato a subire una retrocessione di carriera immotivata, con la conseguenza di dovere gestire il senso di svilimento anche di fronte a soggetti meno esperti da lui in precedenza coordinati.
Vanno inoltre liquidate la ITP al 50% e la ITP al 25%, così come valutate dal CTP , che si quantificano, in base alle stesse Tabelle, rispettivamente in E.10.350,00 e in E. 10.493,75.
In tali termini la domanda può essere accolta.
Non vi è luogo a provvedere con riferimento all'Inps in quanto non vi sono domande nei suoi confronti;
le spese vanno compensate tra INPS e parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza tra ricorrente e e si liquidano come in dispositivo. CP_1
PQM
Definitivamente pronunziando:
Accoglie parzialmente le domande e per l'effetto: dichiara la nullità della sanzione disciplinare applicata il 13.2.2020; dichiara l'illegittimità della condotta di parte resistente , CP_1 consistente nel demansionamento lamentato, e condanna parte resistente al CP_6
17 risarcimento, in favore di del danno alla professionalità nella misura del 50% della Parte_1 retribuzione mensile percepita per il periodo aprile 2018- giugno 2020; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condanna altresì parte resistente al pagamento, in favore di , della CP_1 Parte_1 somma di E.43.884,75 a titolo di danno biologico e morale, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Dichiara il non luogo a provvedere con riferimento all'Inps;
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_1 liquida in E.9.000,00, oltre 15%, Iva e CAP come per legge;
Spese compensate tra ricorrente e INPS.
Roma 24.3.2025
Il giudice
Dott. S.Rossi
18
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10345 /2022 R.G. promossa
Da
rappresentato e difeso dall'avv.to PUCCI EMILIANO , Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti PESSI Controparte_1
ROBERTO , CONFESSORE LORENZO
INPS, rappr.to e difeso dall'avv. M.P.TETI
Resistenti
OGGETTO: Risarcimento danni da dequalificazione
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 29.3.22 e regolarmente notificato, , premesso di lavorare Parte_1 come controllore del traffico aereo, di essere stato assunto dalla resistente il 4.11.1994, di avere svolto anche mansioni di istruttore, valutatore, esaminatore, supervisore operativo, lamentava quanto accaduto nell'ambito di un corso di addestramento organizzato dalla resistente nel 2017, finalizzato al rilascio della cosiddetta specializzazione per il servizio di avvicinamento dell'Unità operativa Lirr/En/Exe-aps; a seguito di prova pratica di simulazione, riteneva di non avere Pt_1 conseguito un livello sufficiente di competenze per fornire il servizio richiesto e funzionale alla
1 licenza, e sollevava il dubbio di competenza;
egli lamentava che, a seguito di tali fatti, aveva percepito un radicale cambiamento nei rapporti con colleghi e con la quotidianità del lavoro;
il
4.4.2018 gli veniva contestata la circostanza della mancata firma sui documenti relativi alla licenza e il 17.4.2018 veniva emessa la misura della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno;
lamentava che il collega , nelle sue stesse condizioni, aveva ottenuto un diverso Per_1 trattamento;
lamentava che da quel momento non era stato più adibito all'incarico di supervisore operativo ed al settore arrivi- di maggior prestigio e responsabilità - e di essere stato relegato al settore esterni, ove non lavorava da 15 anni;
elencava una serie di azioni che avevano mortificato la sua professionalità e che egli aveva percepito come ritorsive;
descriveva la situazione fisica e psicologica dovuta a quegli episodi;
in data 13.2.2020 veniva applicata la sanzione;
evidenziava che nel periodo di emergenza epidemiologica era stata costituita una squadra con disponibilità immediata e che venivano assunti altri provvedimenti organizzativi tesi ad evitare il contagio;
l'unità di Roma però non pubblicava il provvedimento relativo ai turni riorganizzati, cambiando continuamente il calendario;
lamentava un trattamento deteriore rispetto a quello tenuto nei confronti dei suoi colleghi con riferimento al cambio turni;
elencava diversi episodi del genere;
il
24.1.2021 riceveva una contestazione disciplinare, che veniva poi archiviata;
il 30.7.2021 riceveva una contestazione circa un minor tempo della prestazione che veniva poi corretta dalla stessa azienda, in quanto era emerso che la quantificazione era errata e che lui aveva effettuato una maggiore prestazione;
lamentava che la società aveva manipolato il titolo delle sue assenze;
evidenziava l'illegittimità del comportamento aziendale e le conseguenze fisiche di ciò; deduceva in diritto;
concludeva: “accertare e dichiarare la correttezza e legittimità della condotta dal
Ricorrente per tutta la durata del rapporto lavorativo;
- accertare e dichiarare la mancata esposizione in luogo di pubblico accesso del codice disciplinare;
- accertare e dichiarare che il
Datore di lavoro ha utilizzato il ricorso a procedimenti disciplinari in modo abusivo, illegittimo e ritorsivo;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare elevata nei confronti del
Ricorrente (sospensione dal lavoro e dalla retribuzione) per le ragioni di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare l'illegittimo utilizzo di Controparte dei procedimenti disciplinari;
- per l'effetto annullare la sanzione disciplinare e rendere indenne il lavoro della decurtazione della giornata lavorativa;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta della Resistente a seguito della mancata sottoscrizione della licenza abilitativa da parte del Dipendente;
- accertare e dichiarare che la patologia cardiaca e le altre descritti in narrativa e nelle relazioni mediche allegate di cui è stato affetto il Sig. sono dipese dall'ambiente lavorativo e dalla Parte_1 condotta vessatoria di Controparte;
- accertare e dichiarare che a causa dell'intervento e del successivo periodo di comporto nonché del diverso turno assegnato il Ricorrente ha subito una danno patrimoniale pari ad Euro 500,00 per ciascun mese da settembre a dicembre 2019 prendendo a rifermento la retribuzione degli anni precedente e dei successivi;
- accertare e dichiarare che la condotta di Controparte è stata ed è lesiva dei diritti del Ricorrente;
- accertare e dichiarare che la condotta di ha realizzato un danno alla vita di relazione, un danno biologico CP_1 esistenziale, la lesione dell'integrità psico-fisica nonché alla professionalità del Sig. - Parte_1 accertare e dichiarare che l'illegittimità del comportamento reiterato nel tempo da parte di superiori gerarchici del Ricorrente ha causato uno squilibrio psicofisico ed un grave danno alla persona del lavoratore tanto da costringere il dipendente a sottoporsi ad intervento chirurgico ed
2 ad assentarsi dal lavoro;
- accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di Controparte di comportarsi secondo buona fede e correttezza;
- accertare e dichiarare che Controparte ha realizzato un comportamento antigiuridico in quanto ha realizzato azioni lesivi della persona e della professionalità della Ricorrente;
- accertare e dichiarare che Controparte ha violato i propri doveri ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., alla salvaguardia sul luogo di lavoro della dignità e dei diritti fondamentali del lavoratore e la Contrattazione Collettiva applicabile nonché la normativa di riferimento;
- per l'effetto dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione per le vie di fatto ad un altro reparto operativo meno qualificante e prestigioso;
- accertare e dichiarare che Controparte ha posto in essere una condotta discriminatoria, svilente e finalizzata a screditare il Ricorrente minandone la reputazione;
- per l'effetto ordinare l'immediata rimozione degli atti vessatori ed illegittimi nei confronti del Sig. nonché emettere ogni provvedimento utile per la tutela Pt_1 dei diritti del lavoratore;
- accertare e dichiarare che la condotta di Controparte ha determinato un illegittimo demansionamento, una danno professionale, ed una lesione all'immagine del
Ricorrente nonché una perdita di chance dovuta al mancato sviluppo della propria professionalità;
- accertare e dichiarare che il Lavoratore è stato vittima di mobbing e/o straining posti in essere da
Controparte; - accertare e dichiarare che la condotta illegittima di Controparte ha generato un danno morale ed un danno esistenziale in ragione del demansionamento, della dequalificazione professionale, e della perdita di chance pari al valore della retribuzione ordinaria per tutto il periodo di durata della condotta illecita;
- accertare e dichiarare che il danno non patrimoniale per la lesione alla professionalità e per il demansionamento è pari al 100% della retribuzione ordinaria
- pari ad Euro 9.326,27 - dal mese di aprile 2018 all'effettiva reintegra nel servizio di SO, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
- per l'effetto condannare Controparte al pagamento del risarcimento per il danno pari al 100% della retribuzione ordinaria dal mese di aprile 2018 all'effettiva reintegra nel servizio di SO, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare il danno patrimoniale per i mesi di giugno 2018, gennaio 2019, luglio, agosto, dicembre 2020, la mancata erogazione dell'indennità di reperibilità pari ad Euro 250,00; per il mese di marzo 2019, in ragione del richiamo dal ferie e del conseguente servizio di n. 8 ore, pari ad
Euro 85*8, ossia Euro 680,00; per il mese marzo 2021 per la perdita dell'indennità di reperibilità, pari ad Euro 50,00; per la perdita dell'indennità per i giorni di 15 agosto 2019 e 1 maggio 2020, pari ad Euro 1.360,00; per la perdita delle indennità per i giorni 12/13 aprile 2020 (Domenica di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo), 25 aprile 2020, 1 maggio 2020, 2 giugno 2020, pari ad Euro 1.530,00; ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
- per l'effetto condannare Controparte al pagamento per i mesi di giugno2018, gennaio 2019, luglio, agosto, dicembre 2020 di Euro 250,00; per il mese di marzo 2019 di Euro 680,00; per il mese marzo 2021 di Euro 50,00; per la perdita dell'indennità per i giorni di 15 agosto 2019 e 1 maggio 2020, pari ad Euro 1.360,00; per la perdita delle indennità per i giorni 12/13 aprile 2020 (Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo), 25 aprile
2020, 1 maggio 2020, 2 giugno 2020, pari ad Euro 1.530,00; ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare che al Ricorrente è stata negata l'indennità domenicale in ragione del posizionamento straordinario sul turno regolare nel mese di agosto 2019 (perdita di chance); - per l'effetto condannare Controparte al pagamento dell'indennità domenicale sul turno straordinario del mese di agosto 2019 pari ad Euro 680,00, ovvero della diversa misura ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare l'esistenza di un danno non patrimoniale dovuto alla condotta
3 vessatoria di Controparte, analiticamente descritto nelle relazioni medico-legali allegate che devono intendersi trascritte, pari a 10 (dieci)% della totale, pari ad Euro 16.362,22; invalidità totale assoluta, pari ad Euro 4.977,00; il danno biologico temporaneo è quantificabile in mesi 6 (sei) in termine di ITP al 50%, pari ad Euro 9.954,00; il danno biologico temporaneo è quantificabile in mesi 12 (dodici) in termine di ITP al 25%, pari ad Euro € 10.092,25 così per l'importo di Euro €
41.385,47, al quale deve aggiungersi un danno morale pari al 33% del danno biologico e quindi
Euro 55.042,67, ovvero delle diversa misura ritenuta di giustizia;
- per l'effetto condannare
Controparte al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla condotta vessatoria pari a
10 (dieci)% della totale, pari ad Euro 16.362,22; invalidità totale assoluta, pari ad Euro 4.977,00; il danno biologico temporaneo è quantificabile in mesi 6 (sei) in termine di ITP al 50%, pari ad Euro
9.954,00; il danno biologico temporaneo è quantificabile in mesi 12 (dodici) in termine di ITP al
25%, pari ad Euro € 10.092,25 così per l'importo di Euro € 41.385,47, al quale deve aggiungersi un danno morale pari al 33% del danno biologico e quindi Euro 55.042,67, ovvero delle diversa misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Si costituiva parte resistente, la quale contestava in fatto e in diritto e concludeva: “ - a) dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata dal ricorrente in relazione al danno biologico per difetto di legittimazione passiva dell' ed in quanto non formulata in termini di danno differenziale, CP_1 per i motivi meglio esposti in narrativa;
b) accertare e dichiarare l'infondatezza del presente ricorso o di parte di esso anche alla luce dell'eccezione di carenza di allegazione formulata in via preliminare sia con riferimento all'accertamento dell'asserito demansionamento, sia con riferimento alla richiesta di risarcimento di presunti danni;
nel merito rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e diritto;
in via subordinata in caso di riconoscimento del diritto del ricorrente al risarcimento del danno da demansionamento, ovvero alla corresponsione delle somme richieste a titolo di indennità connesse allo svolgimento di attività operative, ridurre gli importi dovuti alla luce di quanto riferito nel presente atto. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese”.
Si costituiva in giudizio Inps, il quale chiedeva condannarsi la parte resistente al pagamento dei contributi dovuti.
A seguito di istruttoria orale e documentale, disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Devono in primo luogo essere esaminati i fatti concernenti l'addestramento del ricorrente finalizzato al rilascio della specializzazione per il servizio di avvicinamento dell'Unità Operativa
Lirr/En/Exe-Aps.
Al ricorrente è stato contestato in data 4.4.2018, in relazione a tale vicenda, di essersi rifiutato di firmare i documenti necessari per il rilascio della specializzazione di unità operativa LIRR-EN-EXE- Cont APS al termine del periodo di formazione, anche dopo l'invito del responsabile dell' Roma;
il
4 datore di lavoro sottolinea, nella lettera, che la firma è essenziale per il rilascio dell'aggiornamento della licenza e qualifica tale comportamento come infrazione disciplinare, tanto da decidere di sanzionarlo con la sospensione di un giorno, misura peraltro applicata solo il 13.2.2020.
Tra le prime domande proposte dal ricorrente, vi sono quelle riguardanti l'affermata illegittimità dell'irrogazione di tale sanzione.
Le domande sul punto sono fondate.
E invero, come si evince dalla norma del CCNL richiamata nella lettera in data 17.4.2018 (v. in atti), nessuna delle ipotesi prevista dalle parti collettive si attaglia al caso di specie;
ciò emerge dalla lettura della norma e dalla descrizione contenuta nella lettera di contestazione, che non richiama alcuna ipotesi specifica ma qualifica come “grave infrazione disciplinare” il non avere firmato al termine del periodo di formazione senza indicare la norma violata.
In realtà, non sussisteva alcun obbligo per il lavoratore di firmare: ciò è stato confermato anche dal teste , che ha precisato che questa comunque è una sua opinione, fondata sul fatto Per_1 che anche in passato ci sono stati lavoratori che hanno rinunciato in qualunque momento a proseguire nella specializzazione senza conseguenze;
ciò è stato inoltre confermato dal teste di parte resistente allorchè ha risposto alle domande dell'avv. sul rifiuto di firmare (v. Tes_1 CP_3 verbale in data 26.3.24).
Appare evidente che il rifiuto opposto da equivalga piuttosto alla rinuncia alla Pt_1 specializzazione, ma tale comportamento è espressione di facoltà legittima, tanto più che le motivazioni addotte non erano pretestuose, per come si dirà, ma dettate da senso di responsabilità e correttezza.
A ciò deve aggiungersi che alcune delle critiche avanzate del lavoratore- e dal suo collega
, che come aveva rifiutato di firmare- si appuntavano su fatti che rivelavano Per_1 Pt_1
l'esistenza oggettiva di lacune nella organizzazione dell'addestramento, forse dovute alla necessità di approntare in poco tempo un servizio di controllo di avvicinamento che l'ente aveva deciso di riallocare (v. teste all'interno degli ACC. Tes_1
Il teste ha infatti dichiarato: “ADR: L'azienda in base agli sviluppi del piano industriale ha Tes_1 deciso di assorbire degli avvicinamenti, l'azienda poi ha scelto all'interno del personale che ha a disposizione tra controllori quelli che davano maggiormente diciamo affidabilità in termini di professionalità di percorsi addestrativi e di carriera fattori rientrano tra questi;
Il piano industriale aveva deciso di riallocare il servizio di controllo di avvicinamento che è quello fornito in prossimità Cont degli aeroporti dagli aeroporti delocalizzati direttamente all'interno degli per questo è stato portato con il primo progetto Olbia e Alghero all'interno di da dove veniva fornito il CP_4 servizio la stessa cosa è stata fatta per altri avvicinamenti i servizi di avvicinamento con lo stesso tipo di percorso;
servivano conoscenze aderenti al nuovo settore e al nuovo servizio”.
Il teste ha confermato che le ore di pre transito non sono state effettuate (anche se Per_1 parte resistente ha chiarito che si trattava di una fase della esercitazione alla quale e Pt_1
5 non erano arrivati non avendo firmato), che il simulatore non era programmato per Per_1 esercitazioni su eventi straordinari, che non erano state rilasciate le lettere di accordo che disciplinano i rapporti tra gli enti che forniscono i servizi del traffico aereo, che le prove pratiche erano state tenute da soggetti che formalmente avevano il ruolo di addestratori ma che in pratica non avevano le qualifiche professionali che avevano i discenti e che perciò avevano addirittura delle remore nel dare indicazioni su cosa fare a tali soggetti chiaramente più esperti di loro.
Si tratta di fatti oggettivi che legittimamente possono avere influito sul grado di sicurezza che avrebbero dovuto maturare i discenti all'esito del corso di addestramento e che hanno indotto a tirarsi indietro. Pt_1 Per_1
Ha riferito infatti il teste : “le LOA sono lettere di accordo letter of agreement l'acronimo Per_1 in inglese che disciplinano coordinamenti e comportamenti fra due enti limitrofi nella gestione del traffico normalmente come dire ci sono delle regole generali che valgono per tutti ma poi ogni singola ed ogni singolo ente stabilisce con enti con i altri enti con i quali ha rapporti delle caratteristiche particolari delle procedure particolari rispetto a quelle che sono le esigenze di quel tipo di traffico che possono essere le più svariate e le più come dire articolate la lettera d'accordo
è fondamentale perché regola quelle che sono le responsabilità reciproche e i trasferimenti di responsabilità cioè fino a quando è mio compito fornire un determinato servizio e fino a qua e quando questo questo responsabilità viene trasferito oltre a questo contengono tante altre cose lo più sono complessi gli enti logicamente più queste sono sviluppate hanno una loro proceduralità burocratica EE sono come dire ripeto l'elemento fondamentale per la fornitura del servizio il il fatto che abbiamo che ho contestato al momento della mancata firma e che noi non avevamo queste loa così come è scritto sull'UTP lo unit training plan ovverosia il documento che disciplina le modalità con il quale viene fatta un addestramento viene conseguita una specializzazione e si acquisiscono le si acquisisce la formazione necessaria per svolgere il proprio compito EE sul questo
UTP sul frontespizio c'è scritto proprio che uno dei dati che veniva forniti veniva fornito a chi era Part un addestramento erano le cosa che noi non abbiamo mai visto anche perché per consuetudine abbiamo sempre fatto si sapeva che loro venivano date alla fine ma in un contesto operativo nel quale io mi sento sicuro e tutelato posso anche aspettare gli ultimi giorni per prendere visione delle poche particolarità mi sarò chiamato a modificare nei miei comportamenti in un contesto operativo come quello per me del tutto nuovo quasi sconosciuto aspettare il 24 maggio il giorno prima dell'entrata in vigore del nuovo settore per prendere in visione tutto quello di un nuovo che nel frattempo perché la loro intenzione era quella di vediamo come va e mano mano facciamo delle modifiche il 24 le pubblichiamo il 25 chiamiamo perticarà gli mettiamo la cuffia in testa e diciamo lavora queste sono le LOA, non funziona era troppo complesso per poter pensare e sperare che poi come dire mi avrebbero potuto chiamare il 25 ma mi avrebbero dovuto chiamare come l'ho detto prima il 2 agosto il 3 settembre succedeva di tutto li cambiavi tutto e a me nessuno mi diceva niente ma nell'immediato nell'immediato quel documento che loro hanno detto che avrebbero fornito così come scritto sulla UTP non c'era hanno detto vi diamo le linee guida ma le linee guida sono quelle che dicevo prima ci sono gli schemi generici che valgono sempre per tutti più o meno più o meno poi poi ci sono delle cose particolari ecco le LOA sono
6 queste sono un elemento fondamentale come dire sono fascicoli anche di 50 60 pagine quindi non c'erano.
ADR: Da quello che mi risulta eh nella dal dal momento in cui è diventato operativo il settore il personale che ha sottoscritto la specializzazione che noi abbiamo rifiutato, impiegato in gestione del traffico, ci sono state situazioni di oggettiva difficoltà nel trattare il traffico nella maniera più come dire idonea eh perché come dire la conoscenza delle procedure descritta nelle LOA non era pienamente e compresa diciamo così pienamente proprietà professionale dal personale impiegato perché gliele hanno fornite all'ultimo momento, ci sono stati momenti in cui sono successe cose che hanno generato difficoltà logicamente perché se non sbaglio li hanno consegnate il giorno antecedente l'apertura del servizio”.
Il teste ha ancora riferito, circa il contesto nel quale era maturata la decisione sua e di Per_1
i non sottoscrivere per il completamento della specializzazione, quanto segue: Pt_1
“… Nello specifico i punti salienti che ci hanno portato che mi hanno portato ci hanno portato a prendere questa decisione è stato la gestione del traffico VFR la gestione del traffico VFR ovvero il volo a vista che è una componente estremamente importante nel per quanto riguarda lo scenario operativo nel quale andavamo ad operare ed era una ed era una caratteristica della quale eravamo completamente all'oscuro ma che ha implicazioni operative e di sicurezza decisamente importante;
La gestione del traffico di avvicinamento ad Olbia si compone di due tipologie di traffico il traffico strumentale e il traffico cosiddetto vfr volo a vista, queste due combinazione di questi due tipi di traffici molto diversi fra di loro dal punto di vista operativo comporta delle conseguenze per quanto riguarda il traffico IFR quello strumentale per noi non ci sono problemi e il traffico col quale eravamo abituati a confrontarci quotidianamente fatto salvo le diverse caratteristiche fisiche organizzative e come dire di strumentazione dell'aeroporto di Olbia che però non sono un grande problema il grande problema è il traffico il volo a vista il traffico VFR su questo volo a vista che nel periodo e di di operatività vera dell'aeroporto di Olbia è quello più come dire importante e coinvolgente su questo traffico noi non abbiamo fatto praticamente nulla quindi da questo punto di vista era un salto nel vuoto no ed è un salto nel vuoto rischioso per me no non sono nelle condizioni di poter dare a chi chiede assistenza l'assistenza necessaria per poter operare in sicurezza questo è stato il l'aspetto per me sicuramente fondamentale altro aspetto non meno importante è la gestione delle emergenze no perché in un contesto nel quale noi sappiamo che le cose funzionano tutte non abbiamo problemi a gestire il traffico che ci viene assegnato la gestione delle emergenze che per alcuni versi è sempre rispondente a determinati requisiti tecnici poi sulle singole realtà operative locali viene disciplinata in modo diverso a seconda di quelle che sono le caratteristiche e noi su questo anche su questo aspetto non c'è stato fatto niente al termine della della sessione di simulazione quando ci è stato chiesto di firmare e rivederci dopo qualche mese in in linea operativa per gestire il traffico quello che gli abbiamo fatto presente contemporaneamente insieme insomma abbiamo avuto lo stesso lo stesso sentimento professionale è stato quello di dire mettete noi questa questa licenza mi ricordo benissimo le parole che ho detto al responsabile dell'addestramento gli ho detto fateci Testimone_2
l'addestramento come è scritto sulla documentazione del resto eh fateci l'addestramento sul VFR
7 fateci l'addestramento sulle anusual e sulle emergenze e io ritengo di poter firmare la specializzazione adesso in queste condizioni siccome so che noi ci rivedremo a maggio AA Giugno
Luglio quand'è che è stato diventato operativo il settore con traffico reale vero io non posso non me la sento poi c'ho trent'anni di esperienza non è che c'ho 30 giorni no ho sviluppato una mia professionalità e posso dirti che in questo caso il il l'appiglio diciamo così normativo era la il 340 il regolamento europeo che disciplina il dubbio di competenza e io in quel momento no eh non è che avevo il dubbio di competenza avevo la certezza della mia incompetenza e non mi sono assolutamente sentito di mettere come dire sul piatto della bilancia la possibilità di una come dire di una reazione nei miei confronti dal punto di vista organizzativo non mi interessa ma dall'altra parte sapevo benissimo che quello è è un ambiente nel quale bisogna essere bisogna essere bravi io sono ero sono ero bravissimo nel mio campo in quello non lo ero…”.
Il teste ha ancora dichiarato: “ADR: Il simulatore dell'addestramento eco whisky zero replicava la realtà era uno specchio della realtà della realtà? . Risposta: no no c'erano difformità notevoli dal punto di vista della struttura tecnologica rispetto a quella che è la realtà operativa Perché mancavano fondamentalmente eh tutte quelle che sono le informazioni meteorologiche che devono essere costantemente aggiornate durante l'attività mancavano alcune facilitazioni di tipo comunicativo telefoni e linee di collegamento e faccio un esempio per tutte le il settore di Olbia si Cont Cont interfaccia con una ( centro di controllo d'area) straniero la di Marsiglia col quale ha una mole di comunicazione abbastanza significativa tutta questa parte non esisteva non era una realtà difforme da quella che avevamo noi nella nostra sala operativa presumo da questo punto di vista non avendola mai vista che fosse anche difforme da quella che esisteva a Olbia ma alla quale noi non abbiamo mai avuto accesso ma sicuramente non era strutturata sufficientemente per rispondere a tutte quelle che sono le esigenze quotidiane di coordinamento e di gestione delle informazioni oltre a quelle visibili sullo schermo che sono la parte fondamentale ma una parte”.
I dubbi dei lavoratori si fondavano dunque su fatti oggettivi e rilevanti;
né risulta vi sia stato il tentativo di andare incontro alla richiesta di potere approfondire le loro conoscenze;
peraltro, dal manuale di addestramento emerge che l'attività addestrativa prevedeva sia un minimo che un massino di ore di addestramento mentre ai lavoratori è stato somministrato solo il minimo (v. pp.
1.10 e 1.11).
Alla luce dell'istruttoria svolta, deve ritenersi che il rifiuto del lavoratore di sottoscrivere il termine dell'addestramento, per evitare la conseguenza di essere assegnato immediatamente ad un'attività per la quale sentiva di non essere stato addestrato abbastanza dal datore di lavoro, appare caratterizzato da buona fede e correttezza;
non sono emersi connotazioni di illegittimità né tale rifiuto appare essere stato posto in violazione di norme specifiche.
Può richiamarsi a tal proposito la giurisprudenza della S.C. in materia di rifiuto del lavoratore, e in particolare l'invito ad operare una valutazione comparativa del comportamento delle parti, anche alla luce dell'artr.1460 II c. CC, “alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede” (v. Cass. 10227/2023).
8 La S.C. , con orientamento costante, ha affermato che nei contratti a prestazioni corrispettive, tra i quali rientra il contratto di lavoro, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, considerando non tanto il mero elemento cronologico quanto i rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute rispetto alla funzione economico sociale del contratto, il tutto alla luce dei reciproci obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. e ai sensi dello stesso cpv. dell'art. 1460 cod. civ., affinché
l'eccezione di inadempimento sia conforme a buona fede e non pretestuosamente strumentale all'intento di sottrarsi alle proprie obbligazioni contrattuali (v. Cass. 4 novembre 2003, n. 16530;
Cass. 7 novembre 2005, n. 21479; Cass. 16 maggio 2006, n. 11430; Cass. 4 febbraio 2009, n. 2729;
Cass. 29.3.2019 n. 8911).
Nel caso di specie, il lavoratore ha rifiutato di essere assegnato ad una attività specialistica per la quale non si sentiva ancora pronto per evidenti lacune della fase addestrativa, fase addestrativa che era onere del datore di lavoro curare;
la lacuna nella fase addestrativa deve porsi a carico del datore di lavoro quale inadempimento, a fronte del quale il comportamento del lavoratore, per i motivi detti, appare legittimo.
Pertanto, deve dichiararsi l'illegittimità della sanzione irrogata e la legittimità del comportamento del ricorrente, con la conseguenza che la sanzione deve essere annullata.
Per ciò che concerne le vicende successive, che il ricorrente ha descritto come vessatorie e ritorsive nei suoi confronti, si osserva quanto segue.
Il lamenta innanzitutto di non essere stato adibito più, dopo gli eventi sopra descritti, Pt_1 all'incarico di Supervisore operativo e al settore Arrivi, essendo stato relegato invece al settore
ER , dove non lavorava più con continuità da 15 anni, tanto che il 6.6.2018 era stato costretto, per mantenere la licenza Arrivi, ad effettuare un corso formativo.
Il teste a dichiarato: “… E' vero;
Ricordo che non lavorava più né come Tes_3 Parte_1 supervisore tantomeno al settore arrivi che è un settore specifico di una isola che chiamiamo isola arrivi partenze quindi veniva adibito a come controllore il traffico aereo in settori esterni quali l'isola d'Elba che chiamiamo nord ecowhisky o il settore nordwhisky vale a dire la Sardegna così come nell'isola di quella di pertinenza al settore arrivi veniva adibito alle partenze che è un altro settore o al settore OV cosiddetto di scorrimento… Lui non lavorava più come supervisore pur avendo questa qualifica né come supervisore né come controllore al settore arrivi.
L'addestramento che ha fatto e poi ha contestato, al settore Ecowisky0, non aveva nulla a Pt_1 che fare né con l'una né con l'altra attività…. ricordo che signor lavorava quasi Pt_1 esclusivamente come supervisore operativo nell'isola degli arrivi quindi l'isola cosiddetta d e anche l'isola cosiddetta c che prevede l'isola d'Elba e la Sardegna e come controllore in servizio presso il settore arrivi normalmente era questa la sua funzione…”.
Il teste , alla domanda se fosse vero che on aveva mai smesso di operare presso Tes_4 Pt_1
i settori Arrivi ma che era stato semplicemente adibito anche ai settori esterni , come accadeva
9 prima di aprile 2018, e che aveva continuato a svolgere anche le funzioni di Supervisore operativo, ha risposto: 'Vero; lo Posso dire perché nel periodo ho ricoperto il ruolo del responsabile dei turni Cont della area control center di Ciampino e le turnazioni del signor hanno rispecchiato Pt_1
l'impiego nelle posizioni per il quale lui ha mantenuto in corso di validità le varie specifiche professionali e le competenze professionali;
non so dire , o meglio ci posso provare, a dire se la frequenza è stata identica a prima. Non mi erano arrivate direttive di non mettere ai Pt_1 settori Arrivi”.
Inoltre ha dichiarato, con riferimento al fatto che avesse scelto di non operare sull'isola C Pt_1 come Supervisore come conseguenza del rifiuto di firmare: “ E' vero;
se avesse firmato l'addestramento avrebbe conseguito la specializzazione anche sull'avvicinamento di Olbia che era una condizione e è tuttora una condizione assolutamente per poter continuare a svolgere le mansioni di supervisore per quell'isola cioè il supervisore di un'isola deve avere le specializzazioni doveva aver conseguito le specializzazioni di tutte le posizioni comprese nell'isola; prima l'attività la faceva perché lo spazio aereo era diverso;
nel 2018 ha subito una variazione con l'acquisizione del servizio di avvicinamento di Olbia, che prima non c'era; proprio questa modifica di cui ho detto ha comportato la necessità per l'azienda di far effettuare l'addestramento ai controllori e ai supervisori in possesso della specializzazione necessaria per operare presso l'isola C (Sardegna, parte mar Tirreno, est Sardegna, confine sud con Tunisia, ovest con Marsiglia, Nord con Corsica, Cont Cont altro) , una delle 4 isole della di Roma che divide geograficamente lo spazio aereo della di
Roma”.
Il teste sul punto ha dichiarato: Per_1
“Domanda avv. Pucci: Vero è che il signor pur senza la licenza avrebbe potuto montare Pt_1 come supervisore in un'altra isola? Risposta: in un'isola diversa da quella dell'eco whisky zero certo si, è quello che faceva sempre;
lui poteva essere impiegato indifferentemente sia come P supervisore operativo sia in linea operativa (posizione operativa al settore).
Domanda avv. Pucci: È vero che dopo il rifiuto della sottoscrizione ha smesso di impiegare il CP_1 come supervisore in ogni isola? Risposta: da quello che mi risulta si eh ha smesso di Pt_1 impiegarlo sia come supervisore operativo sia al settore arrivi che era quello dove lavoravamo sempre e devo dire che la stessa cosa per quanto riguarda il supervisore operativo è successo a me anche a me fino ad un certo punto e anche per quanto riguarda il settore arrivi è successo anche a me fino ad un certo punto con me hanno interrotto prima, con da quello che so la Pt_1 situazione è durata più a lungo. Hanno cominciato invece a riempiegare me dalla metà del 2019 ma solo in linea operativa al settore Arrivi ma non come supervisore se non in casi straordinari”.
Il teste di parte resistente ha dichiarato: Tes_1
“Le mansioni del sono rimaste le stesse anche dopo ed esercitato tutte le specializzazioni Pt_1 riportate in licenza le specializzazioni riportate in licenza consentono al dipendente di lavorare nei settori riportati con periodicità probabilmente nell'immediato se parliamo di Aprile 2018 potrebbe essere stato spostato per un periodo seppur breve ai settori esterni questo non ha portato alcun
10 nocumento economico al dipendente e ciclicamente tutti i dipendenti del centro si spostano esercitando le specializzazioni possedute in licenza;
breve perché Perché il tutto avviene in relazione a delle regole che impone il regulator che per esercitare la licenza impone che CP_5 il dipendente ciclicamente si sposti sulle specializzazioni possedute per un determinato periodo di tempo garantendo delle ore previste secondo procedura quindi normalmente i dipendenti che hanno più specializzazioni vengono spostati ciclicamente da un settore all'altro. Il settore Arrivi era più complicato degli altri, vi è stato assegnato ciclicamente. Neanche prima era assegnato Pt_1 stabilmente”.
Cont Il teste ha poi confermato che “L' di Roma, presso il quale svolge la propria attività lavorativa il ricorrente, si compone di 4 “Isole” sulle quali operano in alternanza tra loro 60 Supervisori
Operativi”.
Inoltre, il teste ha dichiarato:
“abbiamo convenuto con il che non era il caso che operasse nell'isola C in quanto non Pt_1 possedeva specifica specializzazione per la configurazione notturna e i turni sono h.24… a giugno
2018 ci ha chiesto conferma delle proprie capacità ad operare e abbiamo concesso il tutoraggio per una giornata;
il responsabile addestramento ha confermato che poteva continuare ad operare presso il settore arrivi isola D unico settore che gli era rimasto In quanto a seguito della richiesta di lasciare di perdere l'isola C la direzione aveva approvato. in una delle degli incontri che Pt_1 abbiamo fatto in direzione ci ha chiesto di valutare l'opportunità di non lavorare più all'isola C all'interno della quale c'era la specializzazione eco whisky zero Della Sardegna quindi di Olbia ed
Alghero quella contestata, avrebbe potuto continuare a lavorare nell'isola anche in qualità di supervisore ma venendo incontro alla richiesta che abbiamo ricevuto abbiamo accettato di non farlo lavorare più all'isola C neanche come supervisore perché cadendo l'isola C cadeva anche l'attività di supervisore oppure avrebbe dovuto chiedere un refresh ma abbiamo ritenuto di non farglielo fare. Da quel momento ha continuato a lavorare secondo le specializzazioni di Pt_1 unità operativa riportate nella licenza da controllore del traffico aereo e quindi rimaneva solamente la parte arrivi isola d come controllore arrivi e partenze e OV tutti i settori all'interno isola d oppure supervisore che non è una specializzazione di unità operativa, è un compito previsto nel profilo assegnato a Pt_1
Cap.79: Da una certa data in poi – giugno 2018 credo- non ha più fatto le notti all'isola c ma ha continuato a fare il supervisore all'isola d all'isola d è previsto anche il supervisore di notte quindi occasionalmente non ricordo i turni può essere capitato che abbia fatto il supervisore anche di notte;
non ho idea se ha fatto meno turni di supervisore”.
Alla luce dell'istruttoria svolta, considerata l'inattendibilità della documentazione riguardante la stampa delle tabelle dei turni - si veda quanto dichiarato dal teste e quanto dedotto da Tes_4 parte ricorrente, che ha sottolineato più volte, sia nel corso dell'istruttoria che in sede di note conclusive, come l'indicazione di avere svolto l'attività di supervisore in un turno non sia corretta in quanto il potrebbe avere lavorato come semplice operatore e invece, per la posizione Pt_1 ricoperta, continuava ad essere indicato come supervisore-, deve ritenersi, anche perché si tratta
11 di circostanze in parte non contestate, che non abbia più prestato, da aprile 2018 (v. punti Pt_1
58 e 59 del ricorso), attività come supervisore e nel settore Arrivi con la stessa frequenza con la quale l'aveva prestata in precedenza.
Devono richiamarsi infatti le dichiarazioni del teste sopra riportate, che non possono Tes_3 ritenersi scalfite dal contenuto di quelle rese dal teste il quale non poteva che rispondere Tes_5 che aveva continuato a svolgere le mansioni in precedenza svolte (e questo è vero perché Pt_1 aveva mantenuto il suo profilo professionale) ma nulla ha voluto chiarire circa il fattore
“frequenza”, che era invece cambiato notevolmente con riferimento ad alcuni dei compiti previsti dal profilo professionale SO, come dichiarato dai testi di parte ricorrente.
Si tratta di un fatto oggettivo, legato in primo luogo alla mancata acquisizione della specializzazione per il servizio di avvicinamento dell'Unità operativa Lirr/En/Exe-Aps -, che ha comportato per il l'impossibilità di operare come supervisore nell'isola C e la possibilità di Pt_1 lavorarvi solo come CTA , nonché di lavorare nel settore Arrivi oltre che come supervisore nell'isola D.
Il profilo di CTA (SO) – v. CCNL- posseduto da implica lo svolgimento di compiti ulteriori di Pt_1 maggiore responsabilità, oltre a quelli propri della posizione operativa occupata e a quelli previsti per il profilo di controllore del traffico aereo;
la descrizione del profilo indica che “espleta , ove necessario, le funzioni di controllore utilizzando tutte le abilitazioni/specializzazioni che possiede e ruotando in tutti i settori presenti sull'impianto”.
Parte ricorrente ha precisato che, prima di aprile 2018, aveva raggiunto il culmine della carriera di
CTA, in quanto svolgeva, insieme a quella propria, attività di supervisore operativo (SO) ; a giugno
2022 ha, peraltro, raggiunto l'ultima classe di stipendio (la 13^- v. note parte resistente).
I profili di CTA e di CTA (SO), peraltro, ricadono nella identica categoria professionale del personale controllore del traffico aereo;
all'interno della categoria, formalmente non sono rinvenibili livelli ma solo classi di stipendio diverse (dalla 4^ alla 13^).
Per quel che qui interessa, l'art.2103 CC, dopo le modifiche introdotte dal Dlgs 81/2015, prevede:
“ll lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
La S.C. ha precisato che “in tema di limiti all'esercizio dello "ius variandi" del datore di lavoro, l'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, di modifica dell'art. 2103 c.c., stabilisce il principio della fungibilità delle mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale, il quale deve intendersi nel senso che, se il c.c.n.l. articola una medesima categoria legale in più livelli professionali, lo "ius variandi" è legittimamente esercitato solo se le nuove mansioni appartengono, oltre che alla medesima categoria legale, anche allo stesso livello professionale di quelle precedenti;
se invece il c.c.n.l. non prevede più livelli professionali, ma solo livelli economici differenziati per anzianità o sulla base di criteri diversi dalla tipologia di mansioni svolte, detto potere sarà ugualmente esercitabile a 12 condizione che le nuove mansioni rientrino nella medesima categoria legale”. (v. Cass. sentenza n.
11870 del 02/05/2024).
Nel caso di specie, i livelli stipendiali, all'interno della categoria “controllore del traffico aereo”, non sono solo caratterizzati da una progressione per anzianità, ma sono caratterizzati dalla P individuazione di mansioni ben precise;
anche il profilo di , sebbene richiami anche le attività del semplice controllore, comprende una serie di attività specifiche che non si ritrovano nelle altre figure professionali.
Pertanto, deve concludersi che, pur alla luce delle novità apportate nel 2015, l'esercizio dello ius variandi debba rispettare nel caso di specie i limiti del livello – sebbene formalmente individuato come classe di stipendio- e della categoria di inquadramento.
Spetta al datore di lavoro provare che l'assegnazione a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore -purche' rientranti nella medesima categoria legale ex art.2103 CC II c.- sia avvenuto a causa “di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore”.
Nel caso di specie è stato provato che l'assegnazione del alle attività prima svolte aveva Pt_1 subito, nell'immediato, un brusco ridimensionamento a causa delle vicende di cui si è detto, ma tale elemento non esaurisce l'onere della prova di parte datoriale, in quanto è emerso anche che la situazione si è poi protratta fino a metà anno 2020 (v. teste erbale in data 26.9.23) e Tes_3 su questo non è stata fornita alcuna spiegazione convincente.
Il teste a chiarito, peraltro, che l'addestramento contestato non aveva nulla a che fare Tes_3 né con il lavoro svolto come supervisore né con quello svolto come controllore al settore Arrivi, mentre invece ontinuava ad essere impiegato perlopiù al settore Partenze o al settore OV Pt_1 cosiddetto di scorrimento, settori considerati più semplici dal ricorrente e quindi meno qualificati e non adatti alla sua esperienza e alla sua professionalità né al suo livello.
Il teste , che aveva subito la stessa sorte, ha spiegato molto bene che, dopo il rifiuto della Per_1 sottoscrizione, l'ente aveva smesso di impiegare il sia come supervisore sia al settore Pt_1 arrivi, che era quello dove lavoravano sempre, che a lui era andata meglio perché dalla metà del
2019 era stato nuovamente impiegato al settore Arrivi (come supervisore solo in caso straordinari)
, precisando che anche prima si alternavano fra la linea operativa e il ruolo di supervisore ma sempre in un team ben preciso e individuato.
Il teste appare particolarmente attendibile, sia in quanto a conoscenza diretta dei fatti, Per_1 sia in quanto egli ha conciliato la lite insorta con la resistente a giugno 2019 e quindi non ha motivi di conflitto con la stessa, ma anche i testi di parte resistente hanno in sostanza riferito circostanze che, nel complesso, confermano quanto emerso dalle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, vale a dire che è stato da maggio 2018 impiegato molto di meno come supervisore Pt_1 operativo e nel settore Arrivi, considerato, secondo gli addetti, più prestigioso in quanto adatto a persone più esperte.
13 Dal complesso dell'istruttoria emerge chiaramente che, a seguito del rifiuto di firmare, al Pt_1 era rimasta la possibilità di lavorare come semplice operatore nell'isola C ma anche come supervisore e settore Arrivi nell'isola D, poiché la sua categoria implica l'attività di supervisore in aggiunta a quella di CTA;
poiché le isole erano 4 e i supervisori 60, appare anche chiaro che il non avrebbe potuto lavorare sempre come supervisore, ma non appare altrettanto chiara Pt_1 la motivazione per cui non sia stato assegnato agli altri settori di sua competenza, come sopra chiarito, e sia stato invece utilizzato per settori meno specializzati, nei quali il lavoratore non era stato addetto da molto tempo, con la conseguenza che, oltre a sentirsi sminuito nelle sue competenze, si era ritrovato a dovere riacquistare competenze che aveva dismesso.
Come già detto, tale situazione, protrattasi fino a metà 2020, quindi molto di più che nel caso di
, è iniziata subito dopo il rifiuto di sottoscrivere l'addestramento da parte dei due Per_1 lavoratori e pertanto appare nell'immediato direttamente collegata, perlomeno dal punto di vista cronologico, a tale rifiuto.
E' pur vero che il profilo di implicava sia compiti operativi di CTA che compiti più specifici Pt_1 propri del suo livello – con le precisazioni circa il “livello” di cui si è detto- , ma dall'istruttoria è emerso che per un periodo che va da aprile 2018 a metà 2020 non gli è stato consentito, pur essendovene la possibilità, di esercitare con pienezza le sue mansioni, espressamente descritte e specifiche, essendo stato assegnato a settori più semplici, con l'effetto di un sostanziale svuotamento di mansioni , svolgimento di mansioni prevalentemente di CTA (mentre nel suo livello tali mansioni non sono prevalenti) e uno svilimento dei compiti assegnati , con la difficoltà ulteriore di recuperare competenze ormai dismesse e di perdere abilitazioni già raggiunte in altri settori, con notevole danno professionale.
Orbene, a fronte di tali fatti oggettivi, emersi chiaramente, manca peraltro una prova rigorosa dell'esistenza dell'intento persecutorio, proprio del mobbing;
occorre ricordare, da un lato, che la situazione svilente per il lavoratore è durata da aprile 2018 a giugno 2020, dall'altro, che, perlomeno all'inizio, vi erano stati comprensibili problemi organizzativi, conseguenti al rifiuto dei lavoratori di completare l'addestramento.
peraltro, ha richiamato in ricorso altre azioni, dalle quali egli ritiene emerga l'intento Pt_1 pregiudizievole nei suoi confronti, ma che non appaiono essere connotate da tale intento.
E invero, come si rileva già dalle allegazioni contenute in ricorso, si tratta innanzitutto di questioni legate alla gestione dei turni in periodo pandemico;
va rilevato che, pur sentiti i testi sul punto, non sono emersi elementi specifici relativi ad un intento vessatorio nei confronti di a tal Pt_1 fine, la prova si è rivelata insufficiente (v. dichiarazioni dei testi, pur non riportate in sentenza).
Con riferimento alla gestione dei turni non può ravvisarsi alcun intento vessatorio nei confronti di in quanto si trattava di provvedimenti organizzativi che indubbiamente andavano ad Pt_1 incidere sulle esigenze di vita dei lavoratori, ma che nascevano come provvedimenti valevoli per tutti per fare fronte alle difficoltà legate al periodo pandemico.
14 Né sono stati forniti elementi di sicuro riscontro al fine di potere sostenere che al sia stato Pt_1 riservato un trattamento deteriore.
Sul punto va aggiunto che manca una esatta ricostruzione, dal punto di vista probatorio, che consenta di verificare e quantificare l'affermato danno economico subito a causa della pretesa non correttezza nella gestione dei turni del ricorrente.
Ugualmente, con riferimento: alla contestazione disciplinare del 24.5.2021, poi archiviata;
alla rilevata discrepanza tra orario e prestazione comunicata il 30.7.2021 e poi conclusasi con accoglimento delle difese del lavoratore e conguaglio positivo delle ore in suo favore;
con riferimento, infine, all'episodio dell'8.1.21: nulla può trarsi nel senso indicato dal ricorrente circa l'esistenza di un intento vessatorio, avendo l'ente, in tutti i casi, accolto le argomentazioni in favore del lavoratore.
Precisato tutto ciò, deve richiamarsi però quanto la S.C. ha più volte avuto in diverse volte occasione di affermare, vale a dire “che la riscontrata assenza degli estremi del mobbing non fa venire meno la necessità di valutare e accertare l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per avere anche solo colposamente omesso di impedire che un ambiente di lavoro stressogeno provocasse un danno alla salute dei lavoratori. Infatti, «è illegittimo che il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori …, lungo la falsariga della responsabilità colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, cioè nociva, ancora secondo il paradigma di cui all'art. 2087 cod. civ.» (Cass. 3692/2023, che cita a sua volta Cass. n.
3291/2016). Ciò fermo restando che l'art. 2087 c.c. non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro per i danni subiti dai lavoratori a causa dell'esecuzione della prestazione lavorativa, ma lo onera della prova di avere adottato tutte «le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro» (v. Cass. nn. 24804/2023, 34968/2022, 33239/2022,
29909/2021, 14192/2012, 4184/2006). In tali misure rientra senz'altro la prevenzione…”. (v. Cass.
Sent. N. 5061/2024).
E' stato ancora precisato che “in caso di accertata insussistenza dell'ipotesi di mobbing in ambito lavorativo, il giudice del merito deve comunque accertare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, sussista un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano possibili e necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore;
su quest'ultimo grava l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l'ambiente di lavoro e il danno, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le misure necessarie». (v. per tutte Cass. 4279/2024).
Nel caso di specie, indipendentemente dalla qualificazione dei fatti come mobbing e straining, quello che conta è che i fatti accertati costituiscano “un illecito ex art.2087 CC da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell'ordinamento (la sua integrità psicofisica, la dignità, l'identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica). 7.-La
15 reiterazione, l'intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento ma è chiaro che nessuna offesa ad interessi protetti al massimo livello costituzionale come quelli in discorso può restare senza la minima reazione e protezione rappresentata dal risarcimento del danno, a prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale, come è proprio della responsabilità contrattuale in cui è invece il datore che deve dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza”. (v. per tutte Cass. 20101/2023).
Nel caso di specie, il datore di lavoro non ha fornito una prova sufficiente di avere adottato tutte le misure necessarie ad evitare che per il lavoratore si realizzasse un ambiente di lavoro stressogeno
(sotto il profilo, in particolare, dell'assegnazione delle mansioni) e, come si dirà, fonte di danno alla professionalità e alla salute, così come descritto in ricorso.
Pertanto, deve ritenersi sia stata posta in essere una condotta illecita ex art.2087 CC.
Tale condotta ha provocato innanzitutto un danno alla professionalità, danno avente natura patrimoniale, da ritenere provato sulla base di elementi indiziari;
il tipo di demansionamento subito, che ha costretto il lavoratore allo svolgimento di mansioni inferiori (in quanto risulta abbia svolto con prevalenza mansioni di CTA), ha evidentemente inciso sulla sua professionalità
(considerato anche il contenuto delle mansioni in precedenza svolte, caratterizzate da specifiche competenze ), sia in termini di depauperamento di quella acquisita fino a quel momento (con l'effetto di perdere le licenze già acquisite), sia in termini di ostacolo all'acquisizione di nuova professionalità e di nuove nozioni in un settore soggetto a continui cambiamenti.
Come precisato dalla la SS , il danno alla professionalità non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (v. Cass. Ordin. n. 25743 del
15/10/2018), così come avvenuto nel caso di specie.
La liquidazione può essere effettuata in modo equitativo, sulla base della retribuzione mensile- utile indicatore della professionalità raggiunta-, con attribuzione al ricorrente, nel caso di specie, di un risarcimento danni pari al 50% della retribuzione per il periodo aprile 2018 a giugno 2020.
Quanto al danno biologico, deve evidenziarsi che in atti si rinviene una perizia di parte del febbraio
2021, la quale accerta senza ombra di dubbio che il ricorrente è affetto da” disturbo cronico da stress con somatizzazioni viscerali in cui si evincono sintomi reattivi a situazioni psico- sociali emotigene verosimilmente inquadrabili nelle vicissitudini lavorative riportate, individuando quindi l'esistenza di un nesso causale tra l'ambiente lavorativo e l'alterazione dell'assetto psicologico ormai cronicizzato”.
Il consulente stima il danno biologico nel 10% del totale e quantifica in mesi sei l'ITP al 50% e in mesi 12 l'ITP al 25%.
16 La relazione medico-legale, seppure di parte, appare correttamente eseguita e immune da censure e pertanto sulla base di essa può essere liquidato il danno biologico.
La liquidazione può essere effettuata secondo le tabelle del Tribunale di Milano, già considerate parametro di conformità della valutazione equitativa alla disposizione di legge, (v. Cass. Sentenza
n. 27562 del 21/11/2017, n. 8532/2020), anche perché il ricorrente ha chiesto farsi applicazione di tali Tabelle;
le nuove Tabelle del Tribunale di Milano, peraltro, tengono conto dell'orientamento espresso dalla S.C. con sentenza n. 7513/2018 e accolgono la separata valutazione del danno biologico/dinamico relazionale e di quello da sofferenza soggettiva interiore.
Nel caso di specie, considerati l'età del ricorrente, la percentuale d'invalidità, il valore del punto , la quantificazione del danno biologico ammonta ad E. 18.287,00.
Si tratta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi (c.d. danno biologico “standard”) che particolari (c.d. personalizzazione).
Non può peraltro essere riconosciuta alcuna personalizzazione ulteriore non rinvenendosi deduzioni in merito a circostanze peculiari e specifiche.
Va inoltre liquidata la percentuale di danno conseguente in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva interiore” (c.d. danno morale), secondo quanto affermato dalla SS citata, nella misura dell'incremento minimo per ogni punto di invalidità, per un totale di E.4.754,00.
Sia pure in via presuntiva, deve ritenersi sussistere anche tale tipo di danno, avendo parte ricorrente allegato, in relazione a quanto avvenuto, la intuibile sofferenza interiore e il sentimento di afflizione, oltre che il sentimento di vergogna, per essersi ritrovato a subire una retrocessione di carriera immotivata, con la conseguenza di dovere gestire il senso di svilimento anche di fronte a soggetti meno esperti da lui in precedenza coordinati.
Vanno inoltre liquidate la ITP al 50% e la ITP al 25%, così come valutate dal CTP , che si quantificano, in base alle stesse Tabelle, rispettivamente in E.10.350,00 e in E. 10.493,75.
In tali termini la domanda può essere accolta.
Non vi è luogo a provvedere con riferimento all'Inps in quanto non vi sono domande nei suoi confronti;
le spese vanno compensate tra INPS e parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza tra ricorrente e e si liquidano come in dispositivo. CP_1
PQM
Definitivamente pronunziando:
Accoglie parzialmente le domande e per l'effetto: dichiara la nullità della sanzione disciplinare applicata il 13.2.2020; dichiara l'illegittimità della condotta di parte resistente , CP_1 consistente nel demansionamento lamentato, e condanna parte resistente al CP_6
17 risarcimento, in favore di del danno alla professionalità nella misura del 50% della Parte_1 retribuzione mensile percepita per il periodo aprile 2018- giugno 2020; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condanna altresì parte resistente al pagamento, in favore di , della CP_1 Parte_1 somma di E.43.884,75 a titolo di danno biologico e morale, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Dichiara il non luogo a provvedere con riferimento all'Inps;
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_1 liquida in E.9.000,00, oltre 15%, Iva e CAP come per legge;
Spese compensate tra ricorrente e INPS.
Roma 24.3.2025
Il giudice
Dott. S.Rossi
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