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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di MO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4208/2023 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore - rappresentato e difeso dall'Avv. G. Seidenari
CONTRO
CP_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Cavazzuti
FG Trust Family Office S.r.l.
- Convenuta-
rappresentata e difesa dall'Avv. F. Pighi
in punto a: revocatoria ordinaria.
All'udienza del 4/3/25 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate come a verbale e di seguito trascritte.
per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis. In via preliminare di rito. Nell'ipotesi in cui l'atto di compravendita a ministero Notaio di MO in data Persona_1 20.8.2020 rep n. 881 racc, 649 trascritto il 4.9.2020 presso l'Agenzia del Territorio di MO – Servizio di Pubblicità Immobiliare – con nota n. 21825 e 14725 Registro fosse ritenuto a titolo Pt_2 oneroso, ordinare ex art. 210 c.p.c. a FG TRUST & FAMILY OFFICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in MO, Via Walter Tabacchi n. 139, c.f. , P.IVA_1 R.E.A. n. 419268 la produzione in giudizio dell'atto istitutivo del Trust Lucius c.f. e del P.IVA_2 regolamento del Trust Lucius c.f. in formato integrale e disporre l'integrazione del P.IVA_2 contraddittorio nei confronti dei beneficiari del Trust Lucius quali: nata a [...] il Controparte_2 1.1.1942; nato a [...] il [...]; nata a [...] il [...]. Controparte_3 Controparte_4 In via principale di merito. Dichiarare inefficace ex art. 2901 C.C. nei confronti di con sede in MO, Parte_1 via San Carlo 8/20, c.f. , p. Iva , in relazione al diritto dello stesso istituto di P.IVA_3 P.IVA_4 agire a tutela del proprio credito, accertato da decreto ingiuntivo passato in giudicato n. 2659 RG 6105/2022 Tribunale di MO, l'atto di compravendita a ministero Notaio di Persona_1 MO in data 20.8.2020 rep n. 881 racc. 649 trascritto il 4.9.2020 presso l'Agenzia del Territorio di MO – Servizio di Pubblicità Immobiliare – con nota n. 21825 e 14725 Registro Part., con il quale ha venduto a FG TRUST & FAMILY OFFICE S.R.L., in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con sede in MO, c.f. la quota di 1/1 del diritto di piena P.IVA_1 proprietà dei seguenti immobili, siti in Castelvetro di MO, alla via Medusia n. 30/a, così censiti al
Catasto fabbricati del Comune di Castelvetro di MO: Foglio 22:
- mappale 216 sub. 3 graffato al mappale 321 sub. 3, Via Medusia, P. T, categoria A/7, Cl. 2, vani 5,5, Rendita Catastale Euro 426,08.
- mappale 216 sub. 5, Via Medusia, P. 1-2, categoria A/7, Cl. 1, vani 3,5, Rendita Catastale Euro 198,84.
- mappale 319 sub. 2, Via Medusia, P. T, categoria C/6, Cl. 6, mq. 19, Rendita Catastale Euro 52,01.
- mappale 319 sub. 1, via Medusia, P. T, categoria C/6, Cl. 6, mq. 20, Rendita Catastale Euro 54,74.
Conseguentemente accertare che ha diritto di espropriare il suddetto compendio Parte_1 immobiliare in danno di FG TRUST & FAMILY OFFICE S.R.L., c.f. , in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore. Con adozione di ogni conseguente provvedimento di legge e ordine al Conservatore dei R.R.I.I. di MO di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza negli appositi registri, con esonero da qualsivoglia responsabilità.
Spese, anche generali, compensi IVA e CAP come per legge protestati. IN VIA ISTRUTTORIA Rifiutata ed esclusa l'inversione dell'onere della prova in ordine ad ogni domanda eccezione deduzione, produzione infra formulata od eseguita.
A) AMMETTERE prova per interrogatorio dei convenuti e per testi sulle circostanze indicate in atto di citazione nonché sul seguente capitolo: 1) “Vero che nel corso dell'anno 2022 i funzionari di avevano più volte sollecitato al convenuto Pt_1 il rientro dall'esposizione debitoria personale e quale garante della società Artcodex s.r.l.”; CP_1 Teste: dott. presso , sede MO via San Carlo 8/20; Testimone_1 Parte_1 B) Ordinare ex art. 210 c.p.c. a di Castelvetro di MO, Controparte_5 l'esibizione del conto corrente postale, con relativa intestazione, da cui è stata tratta la provvista per l'emissione dell'assegno circolare non trasferibile n. 0367504129-05 del 27 agosto 2020 dell'importo di euro 43.000,00 o, comunque, della documentazione atta a dimostrare la provenienza della provvista utilizzata per l'emissione dell'assegno circolare. La richiesta è finalizzata a dimostrare che tale provvista è stata fornita da e, dunque, che, CP_1 nella sostanza la compravendita impugnata è a titolo gratuito o comunque fittizia. C) Ordinare ex art. 210 c.p.c. a (GIA' Controparte_6 [...]
e a FG TRUST & FAMILY OFFICE S.R.L. con sede in Controparte_7 MO, Via Walter Tabacchi n. 139, c.f. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore l'esibizione della documentazione attestante la provenienza della provvista con cui sono stati eseguiti i pagamenti della parte in denaro della compravendita rep 881/649 di Notaio di Persona_1 MO nonché delle rate dei mutui ipotecari a ministero notaio di Carpi Persona_2 del 4 agosto 2005 rep.3.241/719 e rep.n.3.242/720 successive al giorno 28.8.2020, con riserva di ulteriore richiesta di esibizione “di risulta”, laddove i documenti formati da non consentissero di CP_6 individuare la titolarità dea provvista di pagamento utilizzata (gli assegni circolari di ) CP_5 D) Ordinare ex art. 210 c.p.c. a e a FG TRUST & FAMILY OFFICE CP_1 S.R.L. con sede in MO, Via Walter Tabacchi n. 139, c.f. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, di esibire tramite produzione in giudizio la copia integrale dell'atto istitutivo del “Trust Lucius” e copia integrale del regolamento del “Trust Lucius”.
2 E) Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla convenuta FG TRUST & FAMILY OFFICE S.R.L. con sede in
MO, Via Walter Tabacchi n. 139, c.f. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, di esibire tramite produzione in giudizio il rendiconto di gestione del trust Lucius”;
per parte convenuta CP_1
“Voglia l'Ill.mo intestato Tribunale di MO, nella persona della S.V. Ill.mo Giudice Dott. Pagliani, contrariis reiectis:
In via preliminare e di rito in prima istanza Disporre la sospensione del presente procedimento in considerazione della pregiudizialità del giudizio pendente avanti il Tribunale di MO avente n. R.G. 4783/2023 e avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2659/2022 del 19.10.2022 (n. R.G. 6105/2022, Tribunale di MO) con pregiudiziale richiesta di dichiarazione della nullità totale o in subordine parziale dei titoli fideiussori su cui fonda le proprie pretese creditorie (e dunque, conseguentemente, l'odierno Parte_1 giudizio revocatorio) e richiesta di declaratoria che nulla è dovuto ovvero che è dovuta una somma molto minore.
In via preliminare e di rito in seconda istanza Rinviare la data d'udienza fissata ex adverso nell'atto di citazione in modo tale che i termini per le memorie di trattazione ed istruttorie ex art. 171-ter c.p.c. (post “Riforma Cartabia”) siano fissati successivamente alla ripresa delle attività processuali ordinarie a settembre 2024 per permettere il decorso del procedimento di opposizione tardiva di cui sopra, in ragione di esigenze di pregiudizialità e di continenza di giudicati.
In via principale e nel merito rigettarsi l'avversa domanda revocatoria in quanto inammissibile, illegittima e, comunque, infondata in fatto ed in diritto per tutto od anche solo per parte del credito preteso da per assenza dei requisiti Pt_1 normativi ex art. 2901 c.c. e per essere basata su titoli fideiussori di cui si eccepisce incidentalmente anche la radicale nullità per violazione di norma imperativa in materia di antitrust (art. 2 co. lett. a L. n. 287/1990). Conseguentemente, per quanto occorrer possa, dichiararsi la validità ed opponibilità dell'atto stipulato in data 28.08.2023 a ministero del Dott. Notaio di MO (rep. n. 881 – racc. n. 649). Persona_1 In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite”;
per parte convenuta FG Trust Family Office S.r.l.:
“voglia l'ill.mo Tribunale di MO contrariis reiectis, In via principale di rito ed assorbente qualsivoglia decisione nel merito, atteso che parte attrice non ha integrato neppure la seconda volta al di fuori di qualsivoglia causa scusabile nel perentorio termine ad essa assegnato il litisconsorzio nei confronti del litisconsorte necessario , emettere CP_1 provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 291 § 3 c.p.c. e 307 § 3 c.p.c. e comunque dichiarare l'estinzione e l'improcedibilità del presente giudizio. Nel merito, in via principale, nella denegata e non creduta cancellazione della causa dal ruolo stante la mancata integrazione del giudizio nei confronti del litisconsorte necessario , respingere CP_1 le domande tutte svolte da parte attrice, perché non provate e comunque infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la validità dell'atto di vendita a ministero notaio dott. (rep. Persona_1 881/649 racc.) in data 20.08.2020.
Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta cancellazione della causa dal ruolo stante la mancata integrazione del giudizio nei confronti del litisconsorte necessario e nel CP_1 denegato e non creduto caso di accoglimento totale o parziale della domanda revocatoria formulata, riconoscere il diritto di FG Trust & Family Office S.r.l. alla ripetizione in parte qua degli importi versati in qualità di Trustee del “Trust Lucius” sia al che a CP_1 Controparte_8 in adempimento dell'atto di vendita del 20.08.2020 a ministero del Notaio di MO.
[...] Per_1 In ogni caso con vittoria di compensi ed esborsi di lite oltre accessori come per legge.
In via istruttoria, nella contestata ipotesi in cui il Tribunale di MO non ritenesse di dover accogliere la domanda pregiudiziale in punto di rito e non ritenesse compiutamente provate iuxta alligata et probata le subordinate domande articolate nel merito, chiede che previo ogni opportuno provvedimento in punto di rito la causa sia rimessa in istruttoria e dato ingresso alle istanze istruttorie articolate in comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art.171 ter c.p.c. ed in particolare
3 prova per testi sul capitolato di seguito articolato eventualmente depurato degli elementi valutativi e negativi che il G.I. vi dovesse ravvisare:
vero che quale disponente del Trust Lucius, ha fornito al trustee pro tempore FG Controparte_2 Trust & Family Office S.r.l. per l'acquisto delle consistenze immobiliari in via Medusia n.30 - Castelvetro di MO oggetto del presente giudizio corrispondendo la somma di 43.000,00 € versata a titolo di acconto con assegno di 43.000,00 € del 27.04.2020 ?
vero che quale disponente del Trust Lucius, sta corrispondendo il saldo prezzo Controparte_2 mediante accollo diretto delle rate a scadere dei mutui n.00-44254449 e n.00- Controparte_8 44254905 gravanti sugli immobili oggetto del presente giudizio (doc.04 che si esibisce al teste?) ?
vero che ha corrisposto in acconto saldo prezzo degli immobili oggetto del presente Controparte_2 giudizio i ratei dei mutui n.00- 44254449 e n.00-44254905 gravanti sugli immobili Controparte_8 oggetto del presente giudizio di cui alle distinte/ricevute di pagamento doc. 04.01 e 04.02 che si esibiscono al teste ?
vero che gli immobili oggetto del presente giudizio sono attualmente goduti da e da Controparte_2 (e famiglia) ? Controparte_4
vero che è attualmente residente in [...] CP_1 presso l'abitazione del fratello ? CP_3
vero che alla data del 27.08.2020 gli immobili oggetto del presente giudizio avevano un valore come da perizia doc. 05.03 che si esibisce al teste ?
Si indicano a testi su tutti i capitoli sopra indicati ed a a controprova delle eventuali istanze istruttorie di controparte che fossero ammesse:
residente a [...]di MO Controparte_2
, residente a [...]di MO Controparte_3
, residente a Castelvetro di MO Persona_3 arch. con studio professionale in Soliera (MO) Persona_4 In via istruttoria chiede altresì darsi ingresso ad una una consulenza tecnica estimativa del valore medio di mercato e probabile alla data del 20.08.2020 degli immobili meglio descritti nel rogito di compravendita a ministero notaio Dott. di MO (rep. 881/649 racc.) e più Persona_1 precisamente dei n.2 appartamenti e n.2 garage siti in via Medusia n.30 - Castelvetro di MO gravati da mutuo fondiario e catastalmente identificati al N.C.E.U. di detto comune al fg. 22 mapp. 216 sub. 3 graffato mapp. 321 sub. 3 (appartamento A/7), fg. 22 mapp.li 216 sub 5 (appartamento A/7) ed al fg.22 mapp.319 sub.1 e 2 (garage C/6). Salvis iuribus”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che nelle conclusioni formalmente riferibili al convenuto -non avendo il medesimo aggiornato le proprie conclusioni- è CP_1 ancora presente l'istanza di emettere provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 291, 3° c., c.p.c. e 307, 3° c., C.p.c. e comunque dichiarare l'estinzione e l'improcedibilità del presente giudizio.
Le questioni erano già state decise con l'ordinanza istruttoria del 9/5/2024, che deve intendersi qui per esteso richiamata e riprodotta, e che non è stata contrastata da successive deduzioni di parte convenuta, il quale non è più comparso alle udienze successive, pur essendo stato confermato parte del presente giudizio.
Sempre preliminarmente, in rito, va dichiarata l'inammissibilità delle produzioni effettuate da parte attrice in sede di deposito della comparsa
4 conclusionale, in quanto tardive. Unitamente al deposito -in data 30/1/2025- di comparsa ai sensi dell'art. 189, 1° c., n 2, C.p.c., infatti, parte attrice ha effettuato produzioni documentali, depositando una sentenza di questo stesso ufficio, in ipotesi rilevante in ordine alla questione pregiudiziale sollevata da parte convenuta
CP_1
Stante l'indiscussa tardività delle produzioni documentali in sede di comparsa conclusionale, ne va pertanto dichiarata l'inammissibilità e il conseguente rigetto, in linea con l'orientamento interpretativo consolidato (anche di questo ufficio: “La documentazione prodotta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni è inutilizzabile, in difetto di autorizzazione del giudice che ne valuti la rilevanza e l'ammissibilità ove formatasi successivamente alle preclusioni processuali”, Trib. MO-Pagliani- 17/1/2019, n, 87, in: www.giurisprudenzamodenese.it, così come tutte le sentenze locali citate nella sottostante motivazione); <Le preclusioni processuali sono previste non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo>> (Trib. MO -
Vaccaro- 19/6/2023, n. 1026).
La documentazione prodotta da parte attrice unitamente al deposito della comparsa conclusionale è, quindi, inutilizzabile.
3. Preliminarmente in rito, va pure ribadita l'infondatezza della richiesta preliminare di parte convenuta di sospendere il presente giudizio in attesa della CP_1 definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, relativo all'esistenza del diritto di credito sul quale si fonda la domanda di revoca azionata da parte attrice;
come già rilevato nell'ordinanza in data 11/3/24, “il giudizio per la revoca di atto dispositivo fondato su credito litigioso, contestato in separato giudizio, non è soggetto a sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 C.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare (Cass. III, 10/02/2016, n. 2673;
Cass. VI, 29/7/2014, n. 17235; Cass. VI, 17/12/2013, n. 28155)”; infatti, per condivisibile orientamento ampiamente consolidato (Cass. I, 12/7/2013, n. 17257;
Cass. VI, 17/12/2013, n. 28155; Cass. VI, 29/7/2014, n. 17235; Cass. III, 10/2/2016,
5 n. 2673) il credito litigioso non costituisce causa di sospensione necessaria del processo sorto per l'esercizio di azione revocatoria.
Anche in precedenti pronunce di questo stesso ufficio è stato chiarito che
<Per l'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente, né l'accertamento del credito integra antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia: la cognizione sul credito è meramente incidentale e la pronuncia sulla domanda revocatoria è sostanzialmente un accertamento di inopponibilità che ha natura condizionale>>
(Trib. MO (Rovatti A.) 15/9/2017, n. 1588);
<Poiché ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 cc) da parte del creditore avverso un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria, sicché il giudizio relativo a tale domanda non è soggetto a sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 cpc il conflitto pratico tra giudicati che tale norma mira ad evitare mediante la sospensione della causa pregiudicata è reso d'altronde impossibile dal fatto che la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell'accoglimento della domanda revocatoria, non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale>> (Trib. MO (Salvatore)
18/10/2024, n. 1537).
4. Nel merito, parte attrice chiede la dichiarazione di inefficacia di un atto di disposizione specificato nelle conclusioni, ritenuto fraudolento ai sensi dell'art. 2901
C.c.. Allega, infatti, di aver promosso azione revocatoria per la tutela di un proprio credito, essendo creditrice della somma di € 76.582,28 (oltre accessori, il tutto come da decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo e poi tardivamente opposto), quale saldo passivo saldo passivo di un conto corrente e debito residuo di un mutuo chirografario, rapporti intrattenuti dalla attrice nei confronti Parte_1 della società Artcodex S.r.l., e di quale garante delle obbligazioni CP_1
6 assunte dall'obbligata principale, della quale era amministratore e socio unico, in virtù di tre garanzie fideiussorie: fideiussione omnibus a prima richiesta il 4.5.2010 a garanzia di tutte le obbligazioni assunte da ARTCODEX s.r.l. (in particolare del saldo passivo del conto unico sconto effetti salvo buon fine); fideiussione specifica a prima richiesta rilasciata a garanzia delle obbligazioni assunte da ARTCODEX s.r.l. in virtù del saldo passivo di conto corrente e delle somme derivanti dagli effetti anticipati e risultati insoluti;
fideiussione specifica a prima richiesta, a garanzia del mutuo chirografario contratto dalla ARTCODEX S.r.l..
5. Nel caso in esame l'atto pregiudizievole assume uno schema particolare, in quanto: il fideiussore) ha ceduto al trust convenuto (costituito il 28/7/2020), con rogito notarile in data 20/8/2020, il suo intero patrimonio immobiliare, consistente nella proprietà di beni immobili siti in Castelvetro di MO (MO), per il prezzo di €
261.613,69, a fronte del pagamento di € 43.000,00 mediante assegno circolare, e dell'accollo -da parte del trustee- del debito residuo di due mutui accesi da CP_1 con rogiti notarili nell'agosto 2005, l'uno per la somma di € 116.225,94 e l'altro per la somma di € 102.387,75;
l'atto dispositivo interviene il 20.8.2020, ossia nemmeno un mese dopo la costituzione del trust avvenuta il 28.7.2020, e nemmeno tre mesi dopo che il cc n.
1002353 intestato ad Artcodex S.r.l. e garantito da aveva raggiunto, in data CP_1
31.5.2020, il picco di saldo negativo pari ad € – 151.087,38 e, quindi, il debitore e garante aveva acquisito, come amministratore e socio unico di Artcodex S.r.l. e fideiussore, la consapevolezza di una crisi di liquidità che avrebbe condotto alla dichiarazione di fallimento, circostanza quest'ultima allegata da parte attrice e non contestata;
pertanto, parte attrice allega che l'atto impugnato costituisce un atto in frode ai creditori, perché lo schema complessivo -compresa la costituzione del trust “Lucius”- evidenzia che il convenuto non ha, di fatto, inteso alienare il compendio CP_1 immobiliare in questione -essendo l'accollo dei mutui soltanto formale- quanto piuttosto metterlo in sicurezza, al riparo dal rischio di esecuzione da parte dei creditori.
La complessiva fraudolenza di un simile schema presuppone l'esame, anzitutto, del contesto nel quale viene posto in essere l'atto dispositivo impugnato, effettuato improvvisamente dal debitore e senza che produca realmente l'effetto di
7 ripianare il debito;
il tutto alla luce dei principi normativi ed ermeneutici regolatori della materia.
Quanto a questo ultimo aspetto, infatti, il primo tema è quello dell'effetto pregiudizievole di un simile atto, mentre il secondo tema è quello della necessità dell'atto stesso. Dopo di che, è possibile esaminare gli altri presupposti dell'azione esperita.
6. Anzitutto, quindi, occorre esaminare la sussistenza di un presupposto dell'azione revocatoria sotto il profilo dell'elemento oggettivo, eccependo prospettabile l'assenza del pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale del credito -c.d. eventus damni- in ragione dell'eccepita incertezza sul fatto che l'alienazione comporti la sottrazione del bene ai creditori, mentre la banca creditrice allega dice che per effetto di detto accordo non lo può aggredire.
Al riguardo va rilevato che, in realtà, l'esistenza del presupposto del pregiudizio per la garanzia patrimoniale dei creditori risulta dagli atti.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che l'azione revocatoria ha funzione conservativa. La tutela della garanzia patrimoniale generica (quindi del diritto di credito) di cui all'art. 2740 C.c. si concreta nella riduzione in pristino della consistenza patrimoniale depauperata dal debitore con l'atto dispositivo che si vuol rendere inefficace.
Al creditore spetta l'onere di provare che “per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, detta garanzia si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto (del creditore) con l'azione espropriativa” (Cass.
25/5/2001 n. 7127).
Secondo la corrente interpretazione della norma in esame, da un lato non occorre la verificazione di un danno effettivo, bastando un semplice pericolo di danno, quale una maggiore difficoltà, o incertezza, o dispendiosità dell'azione coattiva del credito (cfr. Cass. n° 402/84, n° 5451/85; n° 4945/87; n° 8930/87; n°
7262/2000; n°2792/02; n° 11471/03; n° 15257/04; in particolare, per la non necessità di una insolvibilità assoluta del debitore, si veda Trib. Napoli, 16/3/91); dall'altro, che detto pericolo può concernere non solo la diminuzione dei beni costituenti la garanzia patrimoniale, ma può concretarsi in una variazione qualitativa dei beni stessi, tale da pregiudicare le possibilità di concreta soddisfazione dei creditori per effetto della sostituzione di beni facilmente aggredibili esclusivamente con beni facilmente distraibili ed occultabili (come nel caso di sostituzione di
8 immobili con denaro contante;
cfr., oltre alle decisioni citate, Cass. III, 29/3/07, n.
7767); il presupposto si deve altresì considerare sussistente -poiché esso è integrato indipendentemente dalla sussistenza di un danno attuale- ogni qual volta l'attività dispositiva del debitore produca il pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa essendo sufficiente che l'atto dispositivo renda più difficile ovvero incerta la soddisfazione del credito (Trib. Milano, 28/11/2017, Redazione Giuffrè 2018); mentre non occorre che l'atto di disposizione pregiudichi effettivamente la realizzazione del diritto del creditore, essendo sufficiente che esso renda siffatta realizzazione del diritto incerta o solo difficoltosa (Trib. Siena, 1/8/2017, n. 755,
Redazione Giuffrè 2018); quanto sopra considerato, va ravvisata la sussistenza nel caso di specie del presupposto del danno ai sensi della norma in esame in base al semplice esame degli atti pregiudizievoli.
Gli indicati criteri sono consolidati anche nella giurisprudenza di questo ufficio: “In tema di revocatoria, per il requisito dell'eventus damni non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito secondo una valutazione operata ex ante con riferimento alla data dell'evento dispositivo e che può consistere anche in una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che comporti maggiori difficoltà e incertezze nell'esecuzione coattiva ”
(Trib. MO -Rimondini- 3/11/2017, n. 1925);
“In tema di azione revocatoria ordinaria, al fine della configurabilità dell'eventus damni non è necessaria la prospettiva di un danno effettivo ed attuale, essendo sufficiente che dall'attività dispositiva posta in essere fraudolentemente dal debitore si profili il semplice pericolo concreto che questi non adempia l'obbligazione e che
l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa. Infatti, non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”
(Trib. MO -Del Borrello- 4/4/2018, n. 597);
9 “In tema di revocatoria, l'“eventus damni” deriva dalla diminuzione in assoluto del valore economico delle garanzie prestate e in relativo dalla maggiormente difficile
o incerta soddisfazione dei creditori per il mutamento qualitativo del patrimonio”
(Trib. MO -Pagliani- 20/6/2018, n. 1131).
Nel caso in esame, il debitore si è completamente spogliato di tutti i beni immobili di cui era proprietario, acquisendo, in cambio, non l'intero corrispettivo in denaro, ma per la gran parte l'accollo da parte del trustee del debito relativo al pagamento dei mutui ipotecari sugli immobili stessi.
In tal modo, il debitore ha precluso alla banca la possibilità concreta di un recupero del proprio credito: come si è visto, già la sostituzione di immobili con denaro contante sarebbe un classico esempio di procurata maggiore difficoltà di ricupero del credito;
in questo caso, poi, la sostituzione avviene con un diritto di credito, ovvero l'accollo del debito residuo, oltretutto da versarsi ratealmente secondo il piano concordato e, quindi, sostanzialmente impignorabile: sul piano giuridico, l'accollante si addossa il debito verso la banca, ma con un impegno assunto solo verso l'accollato, senza coinvolgimento della banca nell'accollo medesimo;
sul piano pratico, poi, l'accollo non risulta essere stato attuato, perché il debito residuo non si è mai ridotto ed è stato dimostrato che né il debitore-garante né il CP_1 trustee stanno pagando i ratei dei mutui;
infatti, dall'esame della centrale rischi intestata a (doc. n. 17 att.) risulta che: il convenuto dall'ottobre CP_1 CP_1
2020 -ossia due mesi dopo la cessione immobiliare (doc n. 10 att.), è esposto nei confronti della banca attrice per la somma di € 472.000,00 (doc. n. 16 att.), derivante dalle fideiussioni rilasciate nell'interesse di Artcodex S.r.l.; lo stesso, sempre dall'ottobre 2020, è esposto verso altre banche (per la somma di €
215.000,00, che coincide con il debito residuo dei due mutui ipotecari erogati da
(doc. nn. 18-19 att.) per l'acquisto degli immobili Controparte_7
e oggetto di accollo da parte del trustee;
a maggio 2021 il debito derivante dai due mutui ipotecari risulta sempre in capo al convenuto ed è rimasto invariato CP_1 senza essersi ridotto (doc. n. 17 pag. 1); è evidente che, in tal modo, la soddisfazione del credito dell'attrice è stata resa impossibile, o comunque enormemente più difficoltosa. Lo schema è di per sé lecito, ma integra un atto pregiudizievole nel senso indicato, della diminuzione della consistenza della garanzia patrimoniale.
7. In secondo luogo, occorre esaminare la natura dell'atto dispositivo in quanto effettuato utilizzando come controparte non un comune acquirente reperito sul
10 mercato, ma il trust “Lucius”, appena costituito, nel quale -come risulta dall'atto istitutivo prodotto in data 30.9.24 non solo il soggetto Disponente è la madre del convenuto e il è suo fratello ( ), ma lo stesso convenuto CP_1 CP_9 CP_3
è tra i beneficiari del trust (pagg. 23-24; tale aspetto -ossia la natura CP_1 famigliare del trust- non incide direttamente, in questo caso, sulla fraudolenza dell'atto dispositivo, ma rende palese la finalità dell'operazione complessiva, ossia rileva nel senso di non fornire una valida giustificazione causale, se non sul piano meramente formale.
Nel caso di specie, del resto, il tema controverso non è tanto la natura gratuita od onerosa dell'atto, quanto direttamente la sua funzione, sotto il profilo della preordinazione alla frode ai creditori.
Infatti, occorre considerare non tanto che il prezzo della compravendita è convenuto in una somma che di per sé non appare inadeguata, ma che il comportamento del disponente, e la stessa costituzione del trust stesso, non risultano derivare da alcuna esigenza concreta, né trovare altra giustificazione che quella allegata da parte attrice, di sottrarre i beni immobili del convenuto al CP_1 rischio espropriativo;
nella presente controversia, infatti, a parte il generico riferimento alla volontà della disponente, in funzione dell'età avanzata, di dar luogo al trust, non è stato allegato alcun elemento concreto come ragione fondante una reale esigenza di effettuare il trasferimento immobiliare in questione da parte del convenuto Si tratta, infatti, di un trasferimento dell'intero patrimonio CP_1 immobiliare che avviene nel 2020, a distanza di vari anni dall'accensione dei mutui garantiti, nel quale l'alienante non riceve un effettivo corrispettivo, a parte la somma di € 43.000,00 che non è nemmeno provato sia stata realmente versata, mentre l'accollo dei mutui per la restante somma residua non risulta essere effettivamente operante. In ordine all'assegno circolare di € 43.000,00, infatti, parte attrice obietta correttamente che esso risulta solo asseritamente versato dalla disponente -ossia la madre del convenuto ma non vi è prova che esso sia stato incassato dalla CP_1 convenuta FG Trust Family Office S.r.l..
Inoltre, occorre considerare che con questa operazione il trust acquirente, nel quale sono presenti solo famigliari del debitore, continua -almeno apparentemente- a pagare un mutuo che l'alienante non era ormai più in grado di pagare, attesa la situazione di insolvenza nella quale versava la sua impresa, che è stata successivamente conclamata;
pertanto, sul piano della funzione concreta del negozio,
è evidente la sussistenza di un interesse comune dei familiari del debitore alla “messa
11 in sicurezza” del bene immobile -costituente appunto la casa familiare- mediante l'accollo del mutuo da parte del trust: in tal modo, infatti, viene garantita la continuità nel pagamento delle rate di mutuo, fino all'estinzione, da parte di un soggetto teoricamente in grado di sostenerne l'onere, mettendo al riparo il bene in primo luogo dal rischio di aggressione da parte della banca mutuante, al quale sarebbe stato invece esposto per effetto dell'incombente insolvenza dell'alienante. In secondo luogo, però, il bene immobile viene anche sottratto al rischio di escussione degli altri creditori, e in quest'ottica si appalesa la funzione fraudolenta.
Non senza dimenticare che il mantenimento del mutuo, in luogo della sua estinzione all'atto della vendita del bene, costituisce di per sé un indice di anomalia, atteso che, normalmente, all'alienazione del bene (a terzi) corrisponde il versamento immediato dell'intero prezzo con estinzione del finanziamento e dell'ipoteca.
In sintesi, con l'alienazione al trust si soddisfa, in questo caso, una pluralità di funzioni ed esigenze di entrambe le parti, perché lo stesso alienante è a sua volta beneficiario del trust: l'immobile viene sottratto al rischio di esecuzione a seguito del mancato pagamento delle rate di mutuo ipotecario;
viene così garantita la possibilità di far pervenire l'immobile in futuro agli eredi;
viene così, parimenti, garantita la continuazione della fruizione dell'immobile da parte dei familiari, posto che gli stessi soggetti continuano ad utilizzarlo;
viene, altresì, ottenuto lo scopo di poter continuare a pagare il mutuo ratealmente, senza dover nemmeno anticipare la somma necessaria alla sua estinzione o dover fronteggiare la richiesta di rientro;
soprattutto, come già visto, l'immobile viene sottratto ai creditori del proprietario, che da lì a pochi mesi è destinato al fallimento.
Quest'ultimo aspetto è, ovviamente, quello di rilievo nel presente giudizio.
Infatti, una volta delineata nei termini descritti la funzione concreta dell'atto dispositivo, risulta superflua l'analisi della preordinazione o meno della stessa istituzione del trust;
in realtà, l'istituto consente un suo utilizzo, di per sé lecito, per realizzare lo schema descritto, essendo un regime che, in un caso come questo, può essere utilizzato dai familiari del debitore come uno schermo, per realizzare tuttavia una frode ai creditori, diminuendo la garanzia patrimoniale del soggetto aggredibile.
8. Per quanto attiene al significato dell'atto di trasferimento degli immobili al trust di famiglia, va ricordato anzitutto che con tale atto il convenuto ha trasferito l'intero suo patrimonio immobiliare a favore di un soggetto terzo.
12 Il significato di un simile atto deve essere inquadrato mediante la definizione della funzione specifica e concreta dello stesso.
In questo caso, l'atto dispositivo non è stato compiuto per reperire la liquidità volta a soddisfare il creditore, il quale anzi agisce per la revoca dell'atto; il ricavato - quale che sia effettivamente- non è stato destinato alla riduzione o estinzione del debito.
L'unica finzione svolta risulta, quindi, quella dismissiva della proprietà immobiliare da parte del debitore.
Nel caso concreto vengono, quindi, in rilievo gli aspetti temporali già sopra evidenziati. Posto che in data 31.5.2020 il convenuto amministratore e CP_1 socio unico di una società in grave crisi, nonché fideiussore, prende consapevolezza del saldo negativo peggiore della storia societaria, e che nel giro meno di tre mesi vengono effettuati due importanti atti giuridici, e precisamente: il 28.7.2020 viene costituito un trust da parte della madre del debitore-fideiussore come disponente, il fratello come guardiano, e come beneficiario lo stesso debitore-fideiussore; il
20.8.2020 quest'ultimo trasferisce al trust il suo intero patrimonio immobiliare;
le possibilità sulla vicenda sono due.
La prima è la prospettazione attorea, secondo la quale entrambi gli atti in questione siano finalizzati a sottrarre il patrimonio immobiliare del convenuto alla garanzia dei creditori;
il secondo è un insieme di coincidenze;
è, infatti, CP_1 in teoria prospettabile, che la madre abbia percepito l'esigenza di costituire un atto quantomeno insolito come trust familiare proprio nello stesso periodo in cui l'attività imprenditoriale del figlio stava precipitando verso il fallimento, e che, sempre per coincidenza, il figlio abbia considerato la vendita del proprio patrimonio immobiliare al come un'opportunità per sollevarsi dai debiti, e che, sempre per coincidenza, abbia scelto di vendere al trust di famiglia invece che a un terzo estraneo.
A questo punto va rilevato che, nel giudizio civile, governato dal principio del libero convincimento, è sufficiente la prova del “più probabile che non”: <A differenza del giudizio sulla responsabilità penale, nel processo civile non è necessaria la prova “oltre il ragionevole dubbio>> (Trib. MO -Ticchi- 9 marzo
2023, n. 400); in applicazione di tale principio, nel caso di specie dal complesso di risultanze fin qui esaminato, è da riconoscere che -secondo normali criteri di logica non solo giuridica ma anche di comune buon senso in base a quanto comunemente accade- è più probabile che la vicenda si sia svolta secondo la prospettazione attorea
13 piuttosto che in base al descritto coacervo di coincidenze;
ed è più probabile in alto grado, essendo la seconda ipotesi con tutta evidenza ben poco credibile.
Al riguardo va ricordato che la prova degli elementi della revocatoria -e specificamente dell'elemento soggettivo- è ricavabile, per orientamento consolidato e conforme ampiamente condiviso da questo stesso ufficio- dall'utilizzo di presunzioni semplici.
In quest'ottica, emerge con evidenza la caratteristica di non necessità dell'atto dispositivo in questione, che non appare necessitato, e in definitiva nemmeno comprensibile, se non nell'ambito della riportata finalità di frode ai creditori.
9. Il medesimo insieme di circostanze e considerazioni rileva, parimenti, ai fini delle ulteriori valutazioni in ordine all'elemento soggettivo, rispetto al quale sono utilizzabili i criteri ermeneutici comunemente utilizzati per la revocatoria di atti dispositivi nei confronti di familiari e congiunti o, comunque, nell'ambito dei rapporti familiari;
in questo senso, infatti, il trust costituisce soltanto uno schermo formale, in quanto i beni trasferiti sono comunque rimasti nell'ambito familiare.
Circa la prova del requisito della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore deve, infatti, precisarsi che la Suprema Corte ha chiarito che essa può essere fornita anche mediante presunzioni, sulla base di gravi, precisi e concordanti indizi, quali la contestualità degli atti di disposizione rispetto all'insorgenza del credito ed il grado di parentela fra il debitore e gli acquirenti (Cass.
II, 11/2/2005, n. 2748; Cass. III, 10/10/2008, n. 25016; Cass. III, 3/10/2013, n.
22591; Cass. III, 6/6/2014, n. 12836; Cass. III, 18/1/2019, n. 1286; Cass. VI,
5/1/2023, n. 195; Cass. III, 2/11/2023, n. 30486). L'orientamento è condiviso, come già rilevato, da questo ufficio:
<in tema di azione revocatoria ordinaria l sottrarre il bene ai creditori pu essere desunto dal rapporto parentale esistente tra disponente ed terzo che costituisce inferenza logica e congrua laddove tale per s solo pi o meno significativo in relazione al contesto cui si colloca caratterizzi la coabitazione le medesime parti riguardi parenti stretti non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento>>>
(Trib. MO -Pagliani- 4/2/2019, n. 174; Trib. MO -Pagliani- 26/11/2020, n.
1489; Trib. MO -Siracusano- 21/4/2021, n. 675; MO -Bagnoli- 9/11/2022, n.
1341; MO -Salvatore- 21/12/2022, n. 1602);
14 <La prova della “partecipatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente>>
(Trib. MO -Ramacciotti- 7/6/2019, n. 909; in senso conforme: Trib. MO -
16/4/2019, n. 616; Trib. MO -Del Borrello- 16/2/2018, n. 286; Trib. Pt_3
MO -Rovatti- 14/9/2017, n. 1575; Trib. MO -Del Borrello- 30/9/2016, n.
1789; Trib. MO -Pagliani- 22/6/2020, n. 716; Trib. MO -Masoni-
26/11/2020, n. 1485; Trib. MO -Pagliani- 26/11/2020, n. 1489; Trib. MO -
Pagliani- 6/2/2023, n. 192; Trib. MO -Lucchi- 18/4/2023, n. 644; Trib. MO
-Pagliani- 16/5/2023, n. 779; Trib. MO -Lucchi- 28/6/2023, n. 1088; Trib.
MO -Bagnoli- 14/11/2023, n. 1886; Trib. MO -Pagliani- 17/10/2024, n.
1527).
10. Dunque, come già sopra rilevato in tema di fraudolenza dello schema, anche l'elemento soggettivo è palesato dagli elementi obiettivi: l'intera operazione, comprendente l'utilizzo trust disposto da uno stretto congiunto, è stata finalizzata a sottrarre fraudolentemente la garanzia su cui parte attrice avrebbe potuto soddisfare il proprio credito.
Quanto, in particolare, alla consapevolezza di nuocere in capo all'acquirente, va considerato anzitutto che il trust, a parte il già menzionato schermo formale, non è paragonabile ad un terzo estraneo, ma va considerato alla stregua di un congiunto stretto in quanto mandatario fiduciario, appunto, del medesimo, e comunque ricorrono altre significative circostanze, oltre al rapporto di parentela, come il fatto che il convenuto era imprenditore in prima persona, essendo di fatto la CP_1 società a responsabilità limitata un mero schermo della sua attività individuale, attesa la struttura con socio unico e la carica di amministratore unico;
situazione nella quale non è normalmente ipotizzabile che il genitore e il fratello di una simile figura non siano informati dell'andamento imprenditoriale e degli impegni personali assunti dal congiunto al momento di rendersi acquirenti del suo intero patrimonio immobiliare;
viceversa, non constano altre ragioni obiettive, o esigenze personali, per spiegare la necessità del trasferimento stesso.
15 11. In altri termini, l'acquirente dell'immobile non è uno degli innumerevoli soggetti presenti sul mercato immobiliare, ma una entità completamente riferibile al suo ambito familiare, benché formalmente -ma solo formalmente- distinta;
si può, quindi, ragionevolmente presumere -secondo criteri di normalità propri della presunzione semplice- la conoscenza della situazione patrimoniale del disponente, e la condivisione della finalità di preservare gli immobili a rischio, riconducibili al medesimo ambito familiare, da azioni esecutive dei creditori e della banca attrice in particolare.
L'esame della situazione complessiva, in definitiva, porta in luce il reale assetto di interessi voluto dalle parti, perché manifesta che l'intenzione effettiva del disponente non è quella di alienare l'immobile a terzi ricavandone un corrispettivo da destinare a ripianare i propri debiti, bensì quella di privarsi della formale titolarità dei beni immobili per sottrarli, invece, ai creditori, e continuare a garantirne la disponibilità alla famiglia e, comunque, a se stesso;
con ciò si evidenzia anche la prova del principale elemento di convincimento sulla fraudolenza dell'atto, e cioè la non necessità dello stesso;
come si è visto, infatti, nella specie l'atto di disposizione non si giustifica diversamente che in base all'intento di rendere insolvente il soggetto debitore alienante;
ad esito dell'istruttoria non si è individuata, infatti, alcuna esigenza economica od alcun motivo pratico od anche psicologico, che possano convincentemente e ragionevolmente costituire la ragione dell'atto dispositivo compiuto, e che non riconduca all'intento di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale: diverso sarebbe, infatti, se i convenuti avessero provato la sussistenza di una esigenza particolare, tale da indurre ad un simile atto dispositivo, intervenuto tra i contraenti, oltre che esplicitato in tempi non sospetti.
Per converso, è evidente l'esistenza di una finalità alternativa a quella ufficiale, ovvero la ricordata volontà di mettere al sicuro gli immobili nel momento in cui la situazione debitoria del cedente quale garante della società in CP_1 dissesto, era ormai prevedibile;
dunque, da un lato il convenuto a CP_1 conoscenza dei rischi che correva, come fideiussore di un'impresa con una situazione debitoria prossima all'insolvenza già prima dell'atto dispositivo, al momento di quest'ultimo era chiaramente consapevole del pregiudizio che in tal modo arrecava ai creditori;
dall'altro il trust convenuto, riferibile a soggetti che hanno verosimilmente condiviso le vicende dell'attività imprenditoriale del congiunto, partecipa ad un atto essenziale per mettere in sicurezza i beni immobili di quest'ultimo; in tale situazione
16 si può dire -non solo dal punto di vista logico- certa non soltanto una sua mera consapevolezza, ma anche una preordinazione.
12. L'insieme delle considerazioni sopra svolte conduce a far ritenere l'atto traslativo in questione come connotato dalla piena consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori, e dalla dolosa finalizzazione in tal senso.
Come già accennato, la dolosa preordinazione esclude la necessità di indagare se nella specie si sia trattato di un atto dispositivo precedente o meno al sorgere del credito, nonché a titolo gratuito, ovvero a titolo oneroso;
in presenza, infatti, del c.d. consilium fraudis, con dolosa preordinazione del debitore e del terzo mediante la c.d. partecipatio fraudis, l'atto idoneo a pregiudicare la soddisfazione del credito da parte del creditore è soggetto a revocatoria.
13. Quanto alla preesistenza del credito, anch'essa è di evidenza documentale in quanto tutti i contratti bancari sopra indicati e generatori del debito sono precedenti all'atto dispositivo in data 20.8.2020; quindi il credito fatto valere, di cui al decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva in data 24.6.2022, è anteriore rispetto all'atto di compravendita, e per pervenire alla revoca non occorre la dimostrazione dell'animus nocendi consistente nella dolosa preordinazione.
Per quanto riguarda, infatti, la preesistenza del debito fideiussorio all'atto da revocare, occorre avere riguardo all'esistenza dell'obbligazione di garanzia, che va riferita alla costituzione della fideiussione;
mentre altra cosa è il distinto momento in cui la garanzia viene escussa, a seguito della revoca dell'affidamento e la richiesta di rientro, anche ai condebitori solidali, atto che costituisce concreta attuazione dell'obbligazione preesistente;
e, per quanto riguarda il contratto di apertura di credito, è al momento della sua conclusione che occorre fare riferimento, e non al momento dell'effettiva utilizzazione del credito.
È documentato che la compravendita è stata stipulata dopo il sorgere del credito e dopo la costituzione come fideiussore (avvenuta un prima volta il 4.5.2010, una seconda volta il 28/8/2015 e una terza volta il 7/6/2018): pertanto l'obbligazione di garanzia sorge, secondo quanto previsto dall'art. 1936 C.c., al momento in cui il garante si obbliga, e l'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria fa sì soltanto che il contenuto di essa venga determinato sulla base del contenuto dell'obbligazione principale, anche durante lo svolgimento del rapporto (cfr. l'orientamento
17 consolidato della Corte di cassazione, espresso da Sez. III, 22/1/99, n. 591, e Sez. II,
4/6/01, n. 7484; orientamento in seguito consolidato).
D'altra parte, il concetto di preesistenza del debito di cui all'art. 2901 C.c. viene riferito da giurisprudenza conforme e costante anche al credito meramente eventuale, come appunto il fideiussore, il terzo datore d'ipoteca, e simili, in quanto ai fini previsti dall'articolo in esame non è necessaria la sussistenza di un credito certo liquido ed esigibile (cfr., tra le varie, Cass. 11/3/81, n° 1388; 26/2/86, n° 1220;
22/3/90, n° 2400; 10/2/96, n° 1050; II, 12/6/98, n. 5863; II, 29/10/99, n. 12144;
III, 18/3/03, n. 3981; con specifico riguardo alla fideiussione si veda anche Trib.
Roma 22/3/94, in: Notariato, '95, 53; orientamento in seguito consolidato).
Gli esposti principi sono costantemente applicati da questo stesso ufficio:
<Prestata fideiussione per future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi successivi del fideiussore sono soggetti ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod.civ., giacché l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore verso il creditore procedente risale al tempo della nascita del credito, tempo al quale riguardare al fine dell'anteriorità o posteriorità dell'atto pregiudizievole>> (Trib. MO -Rovatti- 15/9/2017, n. 1588; Trib. MO -
Grandi- 23/5/2019, n. 815);
<In tema di revocatoria, per il fideiussore l'anteriorità o la posteriorità all'atto sono determinate in riferimento al tempo della nascita stessa dei crediti>> (Trib.
MO -Pagliani- 9/12/2020, n. 1522; Trib. MO -Pagliani- 6/2/2023, n. 192, cit.).
14. Per tutte le esposte ragioni, non occorre dar corso all'ulteriore attività istruttoria richiesta -anche in sede di precisazione delle conclusioni- dalle parti, volta ad indagare il tema dell'onerosità o gratuità dell'atto; ciò vale sia per le richieste di esibizione documentale ai sensi dell'art. 210 C.p.c. che per le richieste di prova testimoniale, non senza considerare altresì, riguardo a queste ultime, che per esse ricorrono anche ragioni di intrinseca inammissibilità, atteso che non sono ammissibili i capitoli di prova formulati in modo da contenere -anche in modo indiretto- giudizi e valutazioni indeducibili in prova testimoniale (cap. 2, 3, 4, 6), quelli generici (cap. 4), quelli volti a contrastare risultanze documentali e quelli che concernono circostanze necessariamente oggetto di prova documentale (cap. 1, 2, 3,
5), ovvero di natura tecnica da verificare mediante consulenza tecnica d'ufficio (cap.
6).
18 15. In considerazione delle circostanze e delle considerazioni sopra esposte, la domanda di revoca risulta fondata e da accogliersi. L'atto impugnato dev'essere dichiarato inefficace nei confronti di parte attrice.
Non occorre dichiarare espressamente il “diritto di espropriare il suddetto compendio immobiliare” trattandosi di una conseguenza di legge della pronuncia di accoglimento dell'azione revocatoria, previsto a favore del creditore che abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia dell'atto.
16. Le spese processuali -per valore dichiarato e bassa complessità- seguono la soccombenza e quindi le parti convenute sono tenute alla rifusione verso parte attrice;
le stesse si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda eccezione, anche riconvenzionale, respinta, in accoglimento della proposta azione revocatoria, dichiara inefficace nei confronti di l'atto di compravendita a Parte_1 ministero Notaio. dott. 0.8.2020 (rep n. 881 racc. Persona_1 649), trascritto il 4.9.2 genzia del Territorio di MO – Servizio di Pubblicità Immobiliare – con nota n. 21825 e 14725 Registro Part., con il quale ha venduto a FG TRUST & FAMILY OFFICE S.R.L., in CP_1 e rappresentante pro tempore, la quota di 1/1 del diritto di piena proprietà dei seguenti immobili, siti in Castelvetro di MO, alla via Medusia n. 30/a, così censiti al Catasto fabbricati del Comune di Castelvetro di MO: Foglio 22:
- mappale 216 sub. 3 graffato al mappale 321 sub. 3, Via Medusia, P. T, categoria A/7, Cl. 2, vani 5,5, Rendita Catastale Euro 426,08.
- mappale 216 sub. 5, Via Medusia, P. 1-2, categoria A/7, Cl. 1, vani 3,5, Rendita Catastale Euro 198,84.
- mappale 319 sub. 2, Via Medusia, P. T, categoria C/6, Cl. 6, mq. 19, Rendita Catastale Euro 52,01.
- mappale 319 sub. 1, via Medusia, P. T, categoria C/6, Cl. 6, mq. 20, Rendita Catastale Euro 54,74; dichiara tenuti e condanna e FG Trust Family Office S.r.l., in CP_1 solido tra loro, a rifondere a le spese processuali che liquida Parte_1 nella misura di complessivi € 8.109,80, di cui € 1.057,80 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in MO, il giorno 26/3/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di MO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4208/2023 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore - rappresentato e difeso dall'Avv. G. Seidenari
CONTRO
CP_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Cavazzuti
FG Trust Family Office S.r.l.
- Convenuta-
rappresentata e difesa dall'Avv. F. Pighi
in punto a: revocatoria ordinaria.
All'udienza del 4/3/25 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate come a verbale e di seguito trascritte.
per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis. In via preliminare di rito. Nell'ipotesi in cui l'atto di compravendita a ministero Notaio di MO in data Persona_1 20.8.2020 rep n. 881 racc, 649 trascritto il 4.9.2020 presso l'Agenzia del Territorio di MO – Servizio di Pubblicità Immobiliare – con nota n. 21825 e 14725 Registro fosse ritenuto a titolo Pt_2 oneroso, ordinare ex art. 210 c.p.c. a FG TRUST & FAMILY OFFICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in MO, Via Walter Tabacchi n. 139, c.f. , P.IVA_1 R.E.A. n. 419268 la produzione in giudizio dell'atto istitutivo del Trust Lucius c.f. e del P.IVA_2 regolamento del Trust Lucius c.f. in formato integrale e disporre l'integrazione del P.IVA_2 contraddittorio nei confronti dei beneficiari del Trust Lucius quali: nata a [...] il Controparte_2 1.1.1942; nato a [...] il [...]; nata a [...] il [...]. Controparte_3 Controparte_4 In via principale di merito. Dichiarare inefficace ex art. 2901 C.C. nei confronti di con sede in MO, Parte_1 via San Carlo 8/20, c.f. , p. Iva , in relazione al diritto dello stesso istituto di P.IVA_3 P.IVA_4 agire a tutela del proprio credito, accertato da decreto ingiuntivo passato in giudicato n. 2659 RG 6105/2022 Tribunale di MO, l'atto di compravendita a ministero Notaio di Persona_1 MO in data 20.8.2020 rep n. 881 racc. 649 trascritto il 4.9.2020 presso l'Agenzia del Territorio di MO – Servizio di Pubblicità Immobiliare – con nota n. 21825 e 14725 Registro Part., con il quale ha venduto a FG TRUST & FAMILY OFFICE S.R.L., in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con sede in MO, c.f. la quota di 1/1 del diritto di piena P.IVA_1 proprietà dei seguenti immobili, siti in Castelvetro di MO, alla via Medusia n. 30/a, così censiti al
Catasto fabbricati del Comune di Castelvetro di MO: Foglio 22:
- mappale 216 sub. 3 graffato al mappale 321 sub. 3, Via Medusia, P. T, categoria A/7, Cl. 2, vani 5,5, Rendita Catastale Euro 426,08.
- mappale 216 sub. 5, Via Medusia, P. 1-2, categoria A/7, Cl. 1, vani 3,5, Rendita Catastale Euro 198,84.
- mappale 319 sub. 2, Via Medusia, P. T, categoria C/6, Cl. 6, mq. 19, Rendita Catastale Euro 52,01.
- mappale 319 sub. 1, via Medusia, P. T, categoria C/6, Cl. 6, mq. 20, Rendita Catastale Euro 54,74.
Conseguentemente accertare che ha diritto di espropriare il suddetto compendio Parte_1 immobiliare in danno di FG TRUST & FAMILY OFFICE S.R.L., c.f. , in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore. Con adozione di ogni conseguente provvedimento di legge e ordine al Conservatore dei R.R.I.I. di MO di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza negli appositi registri, con esonero da qualsivoglia responsabilità.
Spese, anche generali, compensi IVA e CAP come per legge protestati. IN VIA ISTRUTTORIA Rifiutata ed esclusa l'inversione dell'onere della prova in ordine ad ogni domanda eccezione deduzione, produzione infra formulata od eseguita.
A) AMMETTERE prova per interrogatorio dei convenuti e per testi sulle circostanze indicate in atto di citazione nonché sul seguente capitolo: 1) “Vero che nel corso dell'anno 2022 i funzionari di avevano più volte sollecitato al convenuto Pt_1 il rientro dall'esposizione debitoria personale e quale garante della società Artcodex s.r.l.”; CP_1 Teste: dott. presso , sede MO via San Carlo 8/20; Testimone_1 Parte_1 B) Ordinare ex art. 210 c.p.c. a di Castelvetro di MO, Controparte_5 l'esibizione del conto corrente postale, con relativa intestazione, da cui è stata tratta la provvista per l'emissione dell'assegno circolare non trasferibile n. 0367504129-05 del 27 agosto 2020 dell'importo di euro 43.000,00 o, comunque, della documentazione atta a dimostrare la provenienza della provvista utilizzata per l'emissione dell'assegno circolare. La richiesta è finalizzata a dimostrare che tale provvista è stata fornita da e, dunque, che, CP_1 nella sostanza la compravendita impugnata è a titolo gratuito o comunque fittizia. C) Ordinare ex art. 210 c.p.c. a (GIA' Controparte_6 [...]
e a FG TRUST & FAMILY OFFICE S.R.L. con sede in Controparte_7 MO, Via Walter Tabacchi n. 139, c.f. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore l'esibizione della documentazione attestante la provenienza della provvista con cui sono stati eseguiti i pagamenti della parte in denaro della compravendita rep 881/649 di Notaio di Persona_1 MO nonché delle rate dei mutui ipotecari a ministero notaio di Carpi Persona_2 del 4 agosto 2005 rep.3.241/719 e rep.n.3.242/720 successive al giorno 28.8.2020, con riserva di ulteriore richiesta di esibizione “di risulta”, laddove i documenti formati da non consentissero di CP_6 individuare la titolarità dea provvista di pagamento utilizzata (gli assegni circolari di ) CP_5 D) Ordinare ex art. 210 c.p.c. a e a FG TRUST & FAMILY OFFICE CP_1 S.R.L. con sede in MO, Via Walter Tabacchi n. 139, c.f. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, di esibire tramite produzione in giudizio la copia integrale dell'atto istitutivo del “Trust Lucius” e copia integrale del regolamento del “Trust Lucius”.
2 E) Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla convenuta FG TRUST & FAMILY OFFICE S.R.L. con sede in
MO, Via Walter Tabacchi n. 139, c.f. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, di esibire tramite produzione in giudizio il rendiconto di gestione del trust Lucius”;
per parte convenuta CP_1
“Voglia l'Ill.mo intestato Tribunale di MO, nella persona della S.V. Ill.mo Giudice Dott. Pagliani, contrariis reiectis:
In via preliminare e di rito in prima istanza Disporre la sospensione del presente procedimento in considerazione della pregiudizialità del giudizio pendente avanti il Tribunale di MO avente n. R.G. 4783/2023 e avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2659/2022 del 19.10.2022 (n. R.G. 6105/2022, Tribunale di MO) con pregiudiziale richiesta di dichiarazione della nullità totale o in subordine parziale dei titoli fideiussori su cui fonda le proprie pretese creditorie (e dunque, conseguentemente, l'odierno Parte_1 giudizio revocatorio) e richiesta di declaratoria che nulla è dovuto ovvero che è dovuta una somma molto minore.
In via preliminare e di rito in seconda istanza Rinviare la data d'udienza fissata ex adverso nell'atto di citazione in modo tale che i termini per le memorie di trattazione ed istruttorie ex art. 171-ter c.p.c. (post “Riforma Cartabia”) siano fissati successivamente alla ripresa delle attività processuali ordinarie a settembre 2024 per permettere il decorso del procedimento di opposizione tardiva di cui sopra, in ragione di esigenze di pregiudizialità e di continenza di giudicati.
In via principale e nel merito rigettarsi l'avversa domanda revocatoria in quanto inammissibile, illegittima e, comunque, infondata in fatto ed in diritto per tutto od anche solo per parte del credito preteso da per assenza dei requisiti Pt_1 normativi ex art. 2901 c.c. e per essere basata su titoli fideiussori di cui si eccepisce incidentalmente anche la radicale nullità per violazione di norma imperativa in materia di antitrust (art. 2 co. lett. a L. n. 287/1990). Conseguentemente, per quanto occorrer possa, dichiararsi la validità ed opponibilità dell'atto stipulato in data 28.08.2023 a ministero del Dott. Notaio di MO (rep. n. 881 – racc. n. 649). Persona_1 In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite”;
per parte convenuta FG Trust Family Office S.r.l.:
“voglia l'ill.mo Tribunale di MO contrariis reiectis, In via principale di rito ed assorbente qualsivoglia decisione nel merito, atteso che parte attrice non ha integrato neppure la seconda volta al di fuori di qualsivoglia causa scusabile nel perentorio termine ad essa assegnato il litisconsorzio nei confronti del litisconsorte necessario , emettere CP_1 provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 291 § 3 c.p.c. e 307 § 3 c.p.c. e comunque dichiarare l'estinzione e l'improcedibilità del presente giudizio. Nel merito, in via principale, nella denegata e non creduta cancellazione della causa dal ruolo stante la mancata integrazione del giudizio nei confronti del litisconsorte necessario , respingere CP_1 le domande tutte svolte da parte attrice, perché non provate e comunque infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la validità dell'atto di vendita a ministero notaio dott. (rep. Persona_1 881/649 racc.) in data 20.08.2020.
Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta cancellazione della causa dal ruolo stante la mancata integrazione del giudizio nei confronti del litisconsorte necessario e nel CP_1 denegato e non creduto caso di accoglimento totale o parziale della domanda revocatoria formulata, riconoscere il diritto di FG Trust & Family Office S.r.l. alla ripetizione in parte qua degli importi versati in qualità di Trustee del “Trust Lucius” sia al che a CP_1 Controparte_8 in adempimento dell'atto di vendita del 20.08.2020 a ministero del Notaio di MO.
[...] Per_1 In ogni caso con vittoria di compensi ed esborsi di lite oltre accessori come per legge.
In via istruttoria, nella contestata ipotesi in cui il Tribunale di MO non ritenesse di dover accogliere la domanda pregiudiziale in punto di rito e non ritenesse compiutamente provate iuxta alligata et probata le subordinate domande articolate nel merito, chiede che previo ogni opportuno provvedimento in punto di rito la causa sia rimessa in istruttoria e dato ingresso alle istanze istruttorie articolate in comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art.171 ter c.p.c. ed in particolare
3 prova per testi sul capitolato di seguito articolato eventualmente depurato degli elementi valutativi e negativi che il G.I. vi dovesse ravvisare:
vero che quale disponente del Trust Lucius, ha fornito al trustee pro tempore FG Controparte_2 Trust & Family Office S.r.l. per l'acquisto delle consistenze immobiliari in via Medusia n.30 - Castelvetro di MO oggetto del presente giudizio corrispondendo la somma di 43.000,00 € versata a titolo di acconto con assegno di 43.000,00 € del 27.04.2020 ?
vero che quale disponente del Trust Lucius, sta corrispondendo il saldo prezzo Controparte_2 mediante accollo diretto delle rate a scadere dei mutui n.00-44254449 e n.00- Controparte_8 44254905 gravanti sugli immobili oggetto del presente giudizio (doc.04 che si esibisce al teste?) ?
vero che ha corrisposto in acconto saldo prezzo degli immobili oggetto del presente Controparte_2 giudizio i ratei dei mutui n.00- 44254449 e n.00-44254905 gravanti sugli immobili Controparte_8 oggetto del presente giudizio di cui alle distinte/ricevute di pagamento doc. 04.01 e 04.02 che si esibiscono al teste ?
vero che gli immobili oggetto del presente giudizio sono attualmente goduti da e da Controparte_2 (e famiglia) ? Controparte_4
vero che è attualmente residente in [...] CP_1 presso l'abitazione del fratello ? CP_3
vero che alla data del 27.08.2020 gli immobili oggetto del presente giudizio avevano un valore come da perizia doc. 05.03 che si esibisce al teste ?
Si indicano a testi su tutti i capitoli sopra indicati ed a a controprova delle eventuali istanze istruttorie di controparte che fossero ammesse:
residente a [...]di MO Controparte_2
, residente a [...]di MO Controparte_3
, residente a Castelvetro di MO Persona_3 arch. con studio professionale in Soliera (MO) Persona_4 In via istruttoria chiede altresì darsi ingresso ad una una consulenza tecnica estimativa del valore medio di mercato e probabile alla data del 20.08.2020 degli immobili meglio descritti nel rogito di compravendita a ministero notaio Dott. di MO (rep. 881/649 racc.) e più Persona_1 precisamente dei n.2 appartamenti e n.2 garage siti in via Medusia n.30 - Castelvetro di MO gravati da mutuo fondiario e catastalmente identificati al N.C.E.U. di detto comune al fg. 22 mapp. 216 sub. 3 graffato mapp. 321 sub. 3 (appartamento A/7), fg. 22 mapp.li 216 sub 5 (appartamento A/7) ed al fg.22 mapp.319 sub.1 e 2 (garage C/6). Salvis iuribus”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che nelle conclusioni formalmente riferibili al convenuto -non avendo il medesimo aggiornato le proprie conclusioni- è CP_1 ancora presente l'istanza di emettere provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 291, 3° c., c.p.c. e 307, 3° c., C.p.c. e comunque dichiarare l'estinzione e l'improcedibilità del presente giudizio.
Le questioni erano già state decise con l'ordinanza istruttoria del 9/5/2024, che deve intendersi qui per esteso richiamata e riprodotta, e che non è stata contrastata da successive deduzioni di parte convenuta, il quale non è più comparso alle udienze successive, pur essendo stato confermato parte del presente giudizio.
Sempre preliminarmente, in rito, va dichiarata l'inammissibilità delle produzioni effettuate da parte attrice in sede di deposito della comparsa
4 conclusionale, in quanto tardive. Unitamente al deposito -in data 30/1/2025- di comparsa ai sensi dell'art. 189, 1° c., n 2, C.p.c., infatti, parte attrice ha effettuato produzioni documentali, depositando una sentenza di questo stesso ufficio, in ipotesi rilevante in ordine alla questione pregiudiziale sollevata da parte convenuta
CP_1
Stante l'indiscussa tardività delle produzioni documentali in sede di comparsa conclusionale, ne va pertanto dichiarata l'inammissibilità e il conseguente rigetto, in linea con l'orientamento interpretativo consolidato (anche di questo ufficio: “La documentazione prodotta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni è inutilizzabile, in difetto di autorizzazione del giudice che ne valuti la rilevanza e l'ammissibilità ove formatasi successivamente alle preclusioni processuali”, Trib. MO-Pagliani- 17/1/2019, n, 87, in: www.giurisprudenzamodenese.it, così come tutte le sentenze locali citate nella sottostante motivazione); <Le preclusioni processuali sono previste non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo>> (Trib. MO -
Vaccaro- 19/6/2023, n. 1026).
La documentazione prodotta da parte attrice unitamente al deposito della comparsa conclusionale è, quindi, inutilizzabile.
3. Preliminarmente in rito, va pure ribadita l'infondatezza della richiesta preliminare di parte convenuta di sospendere il presente giudizio in attesa della CP_1 definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, relativo all'esistenza del diritto di credito sul quale si fonda la domanda di revoca azionata da parte attrice;
come già rilevato nell'ordinanza in data 11/3/24, “il giudizio per la revoca di atto dispositivo fondato su credito litigioso, contestato in separato giudizio, non è soggetto a sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 C.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare (Cass. III, 10/02/2016, n. 2673;
Cass. VI, 29/7/2014, n. 17235; Cass. VI, 17/12/2013, n. 28155)”; infatti, per condivisibile orientamento ampiamente consolidato (Cass. I, 12/7/2013, n. 17257;
Cass. VI, 17/12/2013, n. 28155; Cass. VI, 29/7/2014, n. 17235; Cass. III, 10/2/2016,
5 n. 2673) il credito litigioso non costituisce causa di sospensione necessaria del processo sorto per l'esercizio di azione revocatoria.
Anche in precedenti pronunce di questo stesso ufficio è stato chiarito che
<Per l'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente, né l'accertamento del credito integra antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia: la cognizione sul credito è meramente incidentale e la pronuncia sulla domanda revocatoria è sostanzialmente un accertamento di inopponibilità che ha natura condizionale>>
(Trib. MO (Rovatti A.) 15/9/2017, n. 1588);
<Poiché ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 cc) da parte del creditore avverso un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria, sicché il giudizio relativo a tale domanda non è soggetto a sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 cpc il conflitto pratico tra giudicati che tale norma mira ad evitare mediante la sospensione della causa pregiudicata è reso d'altronde impossibile dal fatto che la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell'accoglimento della domanda revocatoria, non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale>> (Trib. MO (Salvatore)
18/10/2024, n. 1537).
4. Nel merito, parte attrice chiede la dichiarazione di inefficacia di un atto di disposizione specificato nelle conclusioni, ritenuto fraudolento ai sensi dell'art. 2901
C.c.. Allega, infatti, di aver promosso azione revocatoria per la tutela di un proprio credito, essendo creditrice della somma di € 76.582,28 (oltre accessori, il tutto come da decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo e poi tardivamente opposto), quale saldo passivo saldo passivo di un conto corrente e debito residuo di un mutuo chirografario, rapporti intrattenuti dalla attrice nei confronti Parte_1 della società Artcodex S.r.l., e di quale garante delle obbligazioni CP_1
6 assunte dall'obbligata principale, della quale era amministratore e socio unico, in virtù di tre garanzie fideiussorie: fideiussione omnibus a prima richiesta il 4.5.2010 a garanzia di tutte le obbligazioni assunte da ARTCODEX s.r.l. (in particolare del saldo passivo del conto unico sconto effetti salvo buon fine); fideiussione specifica a prima richiesta rilasciata a garanzia delle obbligazioni assunte da ARTCODEX s.r.l. in virtù del saldo passivo di conto corrente e delle somme derivanti dagli effetti anticipati e risultati insoluti;
fideiussione specifica a prima richiesta, a garanzia del mutuo chirografario contratto dalla ARTCODEX S.r.l..
5. Nel caso in esame l'atto pregiudizievole assume uno schema particolare, in quanto: il fideiussore) ha ceduto al trust convenuto (costituito il 28/7/2020), con rogito notarile in data 20/8/2020, il suo intero patrimonio immobiliare, consistente nella proprietà di beni immobili siti in Castelvetro di MO (MO), per il prezzo di €
261.613,69, a fronte del pagamento di € 43.000,00 mediante assegno circolare, e dell'accollo -da parte del trustee- del debito residuo di due mutui accesi da CP_1 con rogiti notarili nell'agosto 2005, l'uno per la somma di € 116.225,94 e l'altro per la somma di € 102.387,75;
l'atto dispositivo interviene il 20.8.2020, ossia nemmeno un mese dopo la costituzione del trust avvenuta il 28.7.2020, e nemmeno tre mesi dopo che il cc n.
1002353 intestato ad Artcodex S.r.l. e garantito da aveva raggiunto, in data CP_1
31.5.2020, il picco di saldo negativo pari ad € – 151.087,38 e, quindi, il debitore e garante aveva acquisito, come amministratore e socio unico di Artcodex S.r.l. e fideiussore, la consapevolezza di una crisi di liquidità che avrebbe condotto alla dichiarazione di fallimento, circostanza quest'ultima allegata da parte attrice e non contestata;
pertanto, parte attrice allega che l'atto impugnato costituisce un atto in frode ai creditori, perché lo schema complessivo -compresa la costituzione del trust “Lucius”- evidenzia che il convenuto non ha, di fatto, inteso alienare il compendio CP_1 immobiliare in questione -essendo l'accollo dei mutui soltanto formale- quanto piuttosto metterlo in sicurezza, al riparo dal rischio di esecuzione da parte dei creditori.
La complessiva fraudolenza di un simile schema presuppone l'esame, anzitutto, del contesto nel quale viene posto in essere l'atto dispositivo impugnato, effettuato improvvisamente dal debitore e senza che produca realmente l'effetto di
7 ripianare il debito;
il tutto alla luce dei principi normativi ed ermeneutici regolatori della materia.
Quanto a questo ultimo aspetto, infatti, il primo tema è quello dell'effetto pregiudizievole di un simile atto, mentre il secondo tema è quello della necessità dell'atto stesso. Dopo di che, è possibile esaminare gli altri presupposti dell'azione esperita.
6. Anzitutto, quindi, occorre esaminare la sussistenza di un presupposto dell'azione revocatoria sotto il profilo dell'elemento oggettivo, eccependo prospettabile l'assenza del pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale del credito -c.d. eventus damni- in ragione dell'eccepita incertezza sul fatto che l'alienazione comporti la sottrazione del bene ai creditori, mentre la banca creditrice allega dice che per effetto di detto accordo non lo può aggredire.
Al riguardo va rilevato che, in realtà, l'esistenza del presupposto del pregiudizio per la garanzia patrimoniale dei creditori risulta dagli atti.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che l'azione revocatoria ha funzione conservativa. La tutela della garanzia patrimoniale generica (quindi del diritto di credito) di cui all'art. 2740 C.c. si concreta nella riduzione in pristino della consistenza patrimoniale depauperata dal debitore con l'atto dispositivo che si vuol rendere inefficace.
Al creditore spetta l'onere di provare che “per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, detta garanzia si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto (del creditore) con l'azione espropriativa” (Cass.
25/5/2001 n. 7127).
Secondo la corrente interpretazione della norma in esame, da un lato non occorre la verificazione di un danno effettivo, bastando un semplice pericolo di danno, quale una maggiore difficoltà, o incertezza, o dispendiosità dell'azione coattiva del credito (cfr. Cass. n° 402/84, n° 5451/85; n° 4945/87; n° 8930/87; n°
7262/2000; n°2792/02; n° 11471/03; n° 15257/04; in particolare, per la non necessità di una insolvibilità assoluta del debitore, si veda Trib. Napoli, 16/3/91); dall'altro, che detto pericolo può concernere non solo la diminuzione dei beni costituenti la garanzia patrimoniale, ma può concretarsi in una variazione qualitativa dei beni stessi, tale da pregiudicare le possibilità di concreta soddisfazione dei creditori per effetto della sostituzione di beni facilmente aggredibili esclusivamente con beni facilmente distraibili ed occultabili (come nel caso di sostituzione di
8 immobili con denaro contante;
cfr., oltre alle decisioni citate, Cass. III, 29/3/07, n.
7767); il presupposto si deve altresì considerare sussistente -poiché esso è integrato indipendentemente dalla sussistenza di un danno attuale- ogni qual volta l'attività dispositiva del debitore produca il pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa essendo sufficiente che l'atto dispositivo renda più difficile ovvero incerta la soddisfazione del credito (Trib. Milano, 28/11/2017, Redazione Giuffrè 2018); mentre non occorre che l'atto di disposizione pregiudichi effettivamente la realizzazione del diritto del creditore, essendo sufficiente che esso renda siffatta realizzazione del diritto incerta o solo difficoltosa (Trib. Siena, 1/8/2017, n. 755,
Redazione Giuffrè 2018); quanto sopra considerato, va ravvisata la sussistenza nel caso di specie del presupposto del danno ai sensi della norma in esame in base al semplice esame degli atti pregiudizievoli.
Gli indicati criteri sono consolidati anche nella giurisprudenza di questo ufficio: “In tema di revocatoria, per il requisito dell'eventus damni non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito secondo una valutazione operata ex ante con riferimento alla data dell'evento dispositivo e che può consistere anche in una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che comporti maggiori difficoltà e incertezze nell'esecuzione coattiva ”
(Trib. MO -Rimondini- 3/11/2017, n. 1925);
“In tema di azione revocatoria ordinaria, al fine della configurabilità dell'eventus damni non è necessaria la prospettiva di un danno effettivo ed attuale, essendo sufficiente che dall'attività dispositiva posta in essere fraudolentemente dal debitore si profili il semplice pericolo concreto che questi non adempia l'obbligazione e che
l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa. Infatti, non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”
(Trib. MO -Del Borrello- 4/4/2018, n. 597);
9 “In tema di revocatoria, l'“eventus damni” deriva dalla diminuzione in assoluto del valore economico delle garanzie prestate e in relativo dalla maggiormente difficile
o incerta soddisfazione dei creditori per il mutamento qualitativo del patrimonio”
(Trib. MO -Pagliani- 20/6/2018, n. 1131).
Nel caso in esame, il debitore si è completamente spogliato di tutti i beni immobili di cui era proprietario, acquisendo, in cambio, non l'intero corrispettivo in denaro, ma per la gran parte l'accollo da parte del trustee del debito relativo al pagamento dei mutui ipotecari sugli immobili stessi.
In tal modo, il debitore ha precluso alla banca la possibilità concreta di un recupero del proprio credito: come si è visto, già la sostituzione di immobili con denaro contante sarebbe un classico esempio di procurata maggiore difficoltà di ricupero del credito;
in questo caso, poi, la sostituzione avviene con un diritto di credito, ovvero l'accollo del debito residuo, oltretutto da versarsi ratealmente secondo il piano concordato e, quindi, sostanzialmente impignorabile: sul piano giuridico, l'accollante si addossa il debito verso la banca, ma con un impegno assunto solo verso l'accollato, senza coinvolgimento della banca nell'accollo medesimo;
sul piano pratico, poi, l'accollo non risulta essere stato attuato, perché il debito residuo non si è mai ridotto ed è stato dimostrato che né il debitore-garante né il CP_1 trustee stanno pagando i ratei dei mutui;
infatti, dall'esame della centrale rischi intestata a (doc. n. 17 att.) risulta che: il convenuto dall'ottobre CP_1 CP_1
2020 -ossia due mesi dopo la cessione immobiliare (doc n. 10 att.), è esposto nei confronti della banca attrice per la somma di € 472.000,00 (doc. n. 16 att.), derivante dalle fideiussioni rilasciate nell'interesse di Artcodex S.r.l.; lo stesso, sempre dall'ottobre 2020, è esposto verso altre banche (per la somma di €
215.000,00, che coincide con il debito residuo dei due mutui ipotecari erogati da
(doc. nn. 18-19 att.) per l'acquisto degli immobili Controparte_7
e oggetto di accollo da parte del trustee;
a maggio 2021 il debito derivante dai due mutui ipotecari risulta sempre in capo al convenuto ed è rimasto invariato CP_1 senza essersi ridotto (doc. n. 17 pag. 1); è evidente che, in tal modo, la soddisfazione del credito dell'attrice è stata resa impossibile, o comunque enormemente più difficoltosa. Lo schema è di per sé lecito, ma integra un atto pregiudizievole nel senso indicato, della diminuzione della consistenza della garanzia patrimoniale.
7. In secondo luogo, occorre esaminare la natura dell'atto dispositivo in quanto effettuato utilizzando come controparte non un comune acquirente reperito sul
10 mercato, ma il trust “Lucius”, appena costituito, nel quale -come risulta dall'atto istitutivo prodotto in data 30.9.24 non solo il soggetto Disponente è la madre del convenuto e il è suo fratello ( ), ma lo stesso convenuto CP_1 CP_9 CP_3
è tra i beneficiari del trust (pagg. 23-24; tale aspetto -ossia la natura CP_1 famigliare del trust- non incide direttamente, in questo caso, sulla fraudolenza dell'atto dispositivo, ma rende palese la finalità dell'operazione complessiva, ossia rileva nel senso di non fornire una valida giustificazione causale, se non sul piano meramente formale.
Nel caso di specie, del resto, il tema controverso non è tanto la natura gratuita od onerosa dell'atto, quanto direttamente la sua funzione, sotto il profilo della preordinazione alla frode ai creditori.
Infatti, occorre considerare non tanto che il prezzo della compravendita è convenuto in una somma che di per sé non appare inadeguata, ma che il comportamento del disponente, e la stessa costituzione del trust stesso, non risultano derivare da alcuna esigenza concreta, né trovare altra giustificazione che quella allegata da parte attrice, di sottrarre i beni immobili del convenuto al CP_1 rischio espropriativo;
nella presente controversia, infatti, a parte il generico riferimento alla volontà della disponente, in funzione dell'età avanzata, di dar luogo al trust, non è stato allegato alcun elemento concreto come ragione fondante una reale esigenza di effettuare il trasferimento immobiliare in questione da parte del convenuto Si tratta, infatti, di un trasferimento dell'intero patrimonio CP_1 immobiliare che avviene nel 2020, a distanza di vari anni dall'accensione dei mutui garantiti, nel quale l'alienante non riceve un effettivo corrispettivo, a parte la somma di € 43.000,00 che non è nemmeno provato sia stata realmente versata, mentre l'accollo dei mutui per la restante somma residua non risulta essere effettivamente operante. In ordine all'assegno circolare di € 43.000,00, infatti, parte attrice obietta correttamente che esso risulta solo asseritamente versato dalla disponente -ossia la madre del convenuto ma non vi è prova che esso sia stato incassato dalla CP_1 convenuta FG Trust Family Office S.r.l..
Inoltre, occorre considerare che con questa operazione il trust acquirente, nel quale sono presenti solo famigliari del debitore, continua -almeno apparentemente- a pagare un mutuo che l'alienante non era ormai più in grado di pagare, attesa la situazione di insolvenza nella quale versava la sua impresa, che è stata successivamente conclamata;
pertanto, sul piano della funzione concreta del negozio,
è evidente la sussistenza di un interesse comune dei familiari del debitore alla “messa
11 in sicurezza” del bene immobile -costituente appunto la casa familiare- mediante l'accollo del mutuo da parte del trust: in tal modo, infatti, viene garantita la continuità nel pagamento delle rate di mutuo, fino all'estinzione, da parte di un soggetto teoricamente in grado di sostenerne l'onere, mettendo al riparo il bene in primo luogo dal rischio di aggressione da parte della banca mutuante, al quale sarebbe stato invece esposto per effetto dell'incombente insolvenza dell'alienante. In secondo luogo, però, il bene immobile viene anche sottratto al rischio di escussione degli altri creditori, e in quest'ottica si appalesa la funzione fraudolenta.
Non senza dimenticare che il mantenimento del mutuo, in luogo della sua estinzione all'atto della vendita del bene, costituisce di per sé un indice di anomalia, atteso che, normalmente, all'alienazione del bene (a terzi) corrisponde il versamento immediato dell'intero prezzo con estinzione del finanziamento e dell'ipoteca.
In sintesi, con l'alienazione al trust si soddisfa, in questo caso, una pluralità di funzioni ed esigenze di entrambe le parti, perché lo stesso alienante è a sua volta beneficiario del trust: l'immobile viene sottratto al rischio di esecuzione a seguito del mancato pagamento delle rate di mutuo ipotecario;
viene così garantita la possibilità di far pervenire l'immobile in futuro agli eredi;
viene così, parimenti, garantita la continuazione della fruizione dell'immobile da parte dei familiari, posto che gli stessi soggetti continuano ad utilizzarlo;
viene, altresì, ottenuto lo scopo di poter continuare a pagare il mutuo ratealmente, senza dover nemmeno anticipare la somma necessaria alla sua estinzione o dover fronteggiare la richiesta di rientro;
soprattutto, come già visto, l'immobile viene sottratto ai creditori del proprietario, che da lì a pochi mesi è destinato al fallimento.
Quest'ultimo aspetto è, ovviamente, quello di rilievo nel presente giudizio.
Infatti, una volta delineata nei termini descritti la funzione concreta dell'atto dispositivo, risulta superflua l'analisi della preordinazione o meno della stessa istituzione del trust;
in realtà, l'istituto consente un suo utilizzo, di per sé lecito, per realizzare lo schema descritto, essendo un regime che, in un caso come questo, può essere utilizzato dai familiari del debitore come uno schermo, per realizzare tuttavia una frode ai creditori, diminuendo la garanzia patrimoniale del soggetto aggredibile.
8. Per quanto attiene al significato dell'atto di trasferimento degli immobili al trust di famiglia, va ricordato anzitutto che con tale atto il convenuto ha trasferito l'intero suo patrimonio immobiliare a favore di un soggetto terzo.
12 Il significato di un simile atto deve essere inquadrato mediante la definizione della funzione specifica e concreta dello stesso.
In questo caso, l'atto dispositivo non è stato compiuto per reperire la liquidità volta a soddisfare il creditore, il quale anzi agisce per la revoca dell'atto; il ricavato - quale che sia effettivamente- non è stato destinato alla riduzione o estinzione del debito.
L'unica finzione svolta risulta, quindi, quella dismissiva della proprietà immobiliare da parte del debitore.
Nel caso concreto vengono, quindi, in rilievo gli aspetti temporali già sopra evidenziati. Posto che in data 31.5.2020 il convenuto amministratore e CP_1 socio unico di una società in grave crisi, nonché fideiussore, prende consapevolezza del saldo negativo peggiore della storia societaria, e che nel giro meno di tre mesi vengono effettuati due importanti atti giuridici, e precisamente: il 28.7.2020 viene costituito un trust da parte della madre del debitore-fideiussore come disponente, il fratello come guardiano, e come beneficiario lo stesso debitore-fideiussore; il
20.8.2020 quest'ultimo trasferisce al trust il suo intero patrimonio immobiliare;
le possibilità sulla vicenda sono due.
La prima è la prospettazione attorea, secondo la quale entrambi gli atti in questione siano finalizzati a sottrarre il patrimonio immobiliare del convenuto alla garanzia dei creditori;
il secondo è un insieme di coincidenze;
è, infatti, CP_1 in teoria prospettabile, che la madre abbia percepito l'esigenza di costituire un atto quantomeno insolito come trust familiare proprio nello stesso periodo in cui l'attività imprenditoriale del figlio stava precipitando verso il fallimento, e che, sempre per coincidenza, il figlio abbia considerato la vendita del proprio patrimonio immobiliare al come un'opportunità per sollevarsi dai debiti, e che, sempre per coincidenza, abbia scelto di vendere al trust di famiglia invece che a un terzo estraneo.
A questo punto va rilevato che, nel giudizio civile, governato dal principio del libero convincimento, è sufficiente la prova del “più probabile che non”: <A differenza del giudizio sulla responsabilità penale, nel processo civile non è necessaria la prova “oltre il ragionevole dubbio>> (Trib. MO -Ticchi- 9 marzo
2023, n. 400); in applicazione di tale principio, nel caso di specie dal complesso di risultanze fin qui esaminato, è da riconoscere che -secondo normali criteri di logica non solo giuridica ma anche di comune buon senso in base a quanto comunemente accade- è più probabile che la vicenda si sia svolta secondo la prospettazione attorea
13 piuttosto che in base al descritto coacervo di coincidenze;
ed è più probabile in alto grado, essendo la seconda ipotesi con tutta evidenza ben poco credibile.
Al riguardo va ricordato che la prova degli elementi della revocatoria -e specificamente dell'elemento soggettivo- è ricavabile, per orientamento consolidato e conforme ampiamente condiviso da questo stesso ufficio- dall'utilizzo di presunzioni semplici.
In quest'ottica, emerge con evidenza la caratteristica di non necessità dell'atto dispositivo in questione, che non appare necessitato, e in definitiva nemmeno comprensibile, se non nell'ambito della riportata finalità di frode ai creditori.
9. Il medesimo insieme di circostanze e considerazioni rileva, parimenti, ai fini delle ulteriori valutazioni in ordine all'elemento soggettivo, rispetto al quale sono utilizzabili i criteri ermeneutici comunemente utilizzati per la revocatoria di atti dispositivi nei confronti di familiari e congiunti o, comunque, nell'ambito dei rapporti familiari;
in questo senso, infatti, il trust costituisce soltanto uno schermo formale, in quanto i beni trasferiti sono comunque rimasti nell'ambito familiare.
Circa la prova del requisito della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore deve, infatti, precisarsi che la Suprema Corte ha chiarito che essa può essere fornita anche mediante presunzioni, sulla base di gravi, precisi e concordanti indizi, quali la contestualità degli atti di disposizione rispetto all'insorgenza del credito ed il grado di parentela fra il debitore e gli acquirenti (Cass.
II, 11/2/2005, n. 2748; Cass. III, 10/10/2008, n. 25016; Cass. III, 3/10/2013, n.
22591; Cass. III, 6/6/2014, n. 12836; Cass. III, 18/1/2019, n. 1286; Cass. VI,
5/1/2023, n. 195; Cass. III, 2/11/2023, n. 30486). L'orientamento è condiviso, come già rilevato, da questo ufficio:
<in tema di azione revocatoria ordinaria l sottrarre il bene ai creditori pu essere desunto dal rapporto parentale esistente tra disponente ed terzo che costituisce inferenza logica e congrua laddove tale per s solo pi o meno significativo in relazione al contesto cui si colloca caratterizzi la coabitazione le medesime parti riguardi parenti stretti non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento>>>
(Trib. MO -Pagliani- 4/2/2019, n. 174; Trib. MO -Pagliani- 26/11/2020, n.
1489; Trib. MO -Siracusano- 21/4/2021, n. 675; MO -Bagnoli- 9/11/2022, n.
1341; MO -Salvatore- 21/12/2022, n. 1602);
14 <La prova della “partecipatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente>>
(Trib. MO -Ramacciotti- 7/6/2019, n. 909; in senso conforme: Trib. MO -
16/4/2019, n. 616; Trib. MO -Del Borrello- 16/2/2018, n. 286; Trib. Pt_3
MO -Rovatti- 14/9/2017, n. 1575; Trib. MO -Del Borrello- 30/9/2016, n.
1789; Trib. MO -Pagliani- 22/6/2020, n. 716; Trib. MO -Masoni-
26/11/2020, n. 1485; Trib. MO -Pagliani- 26/11/2020, n. 1489; Trib. MO -
Pagliani- 6/2/2023, n. 192; Trib. MO -Lucchi- 18/4/2023, n. 644; Trib. MO
-Pagliani- 16/5/2023, n. 779; Trib. MO -Lucchi- 28/6/2023, n. 1088; Trib.
MO -Bagnoli- 14/11/2023, n. 1886; Trib. MO -Pagliani- 17/10/2024, n.
1527).
10. Dunque, come già sopra rilevato in tema di fraudolenza dello schema, anche l'elemento soggettivo è palesato dagli elementi obiettivi: l'intera operazione, comprendente l'utilizzo trust disposto da uno stretto congiunto, è stata finalizzata a sottrarre fraudolentemente la garanzia su cui parte attrice avrebbe potuto soddisfare il proprio credito.
Quanto, in particolare, alla consapevolezza di nuocere in capo all'acquirente, va considerato anzitutto che il trust, a parte il già menzionato schermo formale, non è paragonabile ad un terzo estraneo, ma va considerato alla stregua di un congiunto stretto in quanto mandatario fiduciario, appunto, del medesimo, e comunque ricorrono altre significative circostanze, oltre al rapporto di parentela, come il fatto che il convenuto era imprenditore in prima persona, essendo di fatto la CP_1 società a responsabilità limitata un mero schermo della sua attività individuale, attesa la struttura con socio unico e la carica di amministratore unico;
situazione nella quale non è normalmente ipotizzabile che il genitore e il fratello di una simile figura non siano informati dell'andamento imprenditoriale e degli impegni personali assunti dal congiunto al momento di rendersi acquirenti del suo intero patrimonio immobiliare;
viceversa, non constano altre ragioni obiettive, o esigenze personali, per spiegare la necessità del trasferimento stesso.
15 11. In altri termini, l'acquirente dell'immobile non è uno degli innumerevoli soggetti presenti sul mercato immobiliare, ma una entità completamente riferibile al suo ambito familiare, benché formalmente -ma solo formalmente- distinta;
si può, quindi, ragionevolmente presumere -secondo criteri di normalità propri della presunzione semplice- la conoscenza della situazione patrimoniale del disponente, e la condivisione della finalità di preservare gli immobili a rischio, riconducibili al medesimo ambito familiare, da azioni esecutive dei creditori e della banca attrice in particolare.
L'esame della situazione complessiva, in definitiva, porta in luce il reale assetto di interessi voluto dalle parti, perché manifesta che l'intenzione effettiva del disponente non è quella di alienare l'immobile a terzi ricavandone un corrispettivo da destinare a ripianare i propri debiti, bensì quella di privarsi della formale titolarità dei beni immobili per sottrarli, invece, ai creditori, e continuare a garantirne la disponibilità alla famiglia e, comunque, a se stesso;
con ciò si evidenzia anche la prova del principale elemento di convincimento sulla fraudolenza dell'atto, e cioè la non necessità dello stesso;
come si è visto, infatti, nella specie l'atto di disposizione non si giustifica diversamente che in base all'intento di rendere insolvente il soggetto debitore alienante;
ad esito dell'istruttoria non si è individuata, infatti, alcuna esigenza economica od alcun motivo pratico od anche psicologico, che possano convincentemente e ragionevolmente costituire la ragione dell'atto dispositivo compiuto, e che non riconduca all'intento di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale: diverso sarebbe, infatti, se i convenuti avessero provato la sussistenza di una esigenza particolare, tale da indurre ad un simile atto dispositivo, intervenuto tra i contraenti, oltre che esplicitato in tempi non sospetti.
Per converso, è evidente l'esistenza di una finalità alternativa a quella ufficiale, ovvero la ricordata volontà di mettere al sicuro gli immobili nel momento in cui la situazione debitoria del cedente quale garante della società in CP_1 dissesto, era ormai prevedibile;
dunque, da un lato il convenuto a CP_1 conoscenza dei rischi che correva, come fideiussore di un'impresa con una situazione debitoria prossima all'insolvenza già prima dell'atto dispositivo, al momento di quest'ultimo era chiaramente consapevole del pregiudizio che in tal modo arrecava ai creditori;
dall'altro il trust convenuto, riferibile a soggetti che hanno verosimilmente condiviso le vicende dell'attività imprenditoriale del congiunto, partecipa ad un atto essenziale per mettere in sicurezza i beni immobili di quest'ultimo; in tale situazione
16 si può dire -non solo dal punto di vista logico- certa non soltanto una sua mera consapevolezza, ma anche una preordinazione.
12. L'insieme delle considerazioni sopra svolte conduce a far ritenere l'atto traslativo in questione come connotato dalla piena consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori, e dalla dolosa finalizzazione in tal senso.
Come già accennato, la dolosa preordinazione esclude la necessità di indagare se nella specie si sia trattato di un atto dispositivo precedente o meno al sorgere del credito, nonché a titolo gratuito, ovvero a titolo oneroso;
in presenza, infatti, del c.d. consilium fraudis, con dolosa preordinazione del debitore e del terzo mediante la c.d. partecipatio fraudis, l'atto idoneo a pregiudicare la soddisfazione del credito da parte del creditore è soggetto a revocatoria.
13. Quanto alla preesistenza del credito, anch'essa è di evidenza documentale in quanto tutti i contratti bancari sopra indicati e generatori del debito sono precedenti all'atto dispositivo in data 20.8.2020; quindi il credito fatto valere, di cui al decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva in data 24.6.2022, è anteriore rispetto all'atto di compravendita, e per pervenire alla revoca non occorre la dimostrazione dell'animus nocendi consistente nella dolosa preordinazione.
Per quanto riguarda, infatti, la preesistenza del debito fideiussorio all'atto da revocare, occorre avere riguardo all'esistenza dell'obbligazione di garanzia, che va riferita alla costituzione della fideiussione;
mentre altra cosa è il distinto momento in cui la garanzia viene escussa, a seguito della revoca dell'affidamento e la richiesta di rientro, anche ai condebitori solidali, atto che costituisce concreta attuazione dell'obbligazione preesistente;
e, per quanto riguarda il contratto di apertura di credito, è al momento della sua conclusione che occorre fare riferimento, e non al momento dell'effettiva utilizzazione del credito.
È documentato che la compravendita è stata stipulata dopo il sorgere del credito e dopo la costituzione come fideiussore (avvenuta un prima volta il 4.5.2010, una seconda volta il 28/8/2015 e una terza volta il 7/6/2018): pertanto l'obbligazione di garanzia sorge, secondo quanto previsto dall'art. 1936 C.c., al momento in cui il garante si obbliga, e l'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria fa sì soltanto che il contenuto di essa venga determinato sulla base del contenuto dell'obbligazione principale, anche durante lo svolgimento del rapporto (cfr. l'orientamento
17 consolidato della Corte di cassazione, espresso da Sez. III, 22/1/99, n. 591, e Sez. II,
4/6/01, n. 7484; orientamento in seguito consolidato).
D'altra parte, il concetto di preesistenza del debito di cui all'art. 2901 C.c. viene riferito da giurisprudenza conforme e costante anche al credito meramente eventuale, come appunto il fideiussore, il terzo datore d'ipoteca, e simili, in quanto ai fini previsti dall'articolo in esame non è necessaria la sussistenza di un credito certo liquido ed esigibile (cfr., tra le varie, Cass. 11/3/81, n° 1388; 26/2/86, n° 1220;
22/3/90, n° 2400; 10/2/96, n° 1050; II, 12/6/98, n. 5863; II, 29/10/99, n. 12144;
III, 18/3/03, n. 3981; con specifico riguardo alla fideiussione si veda anche Trib.
Roma 22/3/94, in: Notariato, '95, 53; orientamento in seguito consolidato).
Gli esposti principi sono costantemente applicati da questo stesso ufficio:
<Prestata fideiussione per future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi successivi del fideiussore sono soggetti ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod.civ., giacché l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore verso il creditore procedente risale al tempo della nascita del credito, tempo al quale riguardare al fine dell'anteriorità o posteriorità dell'atto pregiudizievole>> (Trib. MO -Rovatti- 15/9/2017, n. 1588; Trib. MO -
Grandi- 23/5/2019, n. 815);
<In tema di revocatoria, per il fideiussore l'anteriorità o la posteriorità all'atto sono determinate in riferimento al tempo della nascita stessa dei crediti>> (Trib.
MO -Pagliani- 9/12/2020, n. 1522; Trib. MO -Pagliani- 6/2/2023, n. 192, cit.).
14. Per tutte le esposte ragioni, non occorre dar corso all'ulteriore attività istruttoria richiesta -anche in sede di precisazione delle conclusioni- dalle parti, volta ad indagare il tema dell'onerosità o gratuità dell'atto; ciò vale sia per le richieste di esibizione documentale ai sensi dell'art. 210 C.p.c. che per le richieste di prova testimoniale, non senza considerare altresì, riguardo a queste ultime, che per esse ricorrono anche ragioni di intrinseca inammissibilità, atteso che non sono ammissibili i capitoli di prova formulati in modo da contenere -anche in modo indiretto- giudizi e valutazioni indeducibili in prova testimoniale (cap. 2, 3, 4, 6), quelli generici (cap. 4), quelli volti a contrastare risultanze documentali e quelli che concernono circostanze necessariamente oggetto di prova documentale (cap. 1, 2, 3,
5), ovvero di natura tecnica da verificare mediante consulenza tecnica d'ufficio (cap.
6).
18 15. In considerazione delle circostanze e delle considerazioni sopra esposte, la domanda di revoca risulta fondata e da accogliersi. L'atto impugnato dev'essere dichiarato inefficace nei confronti di parte attrice.
Non occorre dichiarare espressamente il “diritto di espropriare il suddetto compendio immobiliare” trattandosi di una conseguenza di legge della pronuncia di accoglimento dell'azione revocatoria, previsto a favore del creditore che abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia dell'atto.
16. Le spese processuali -per valore dichiarato e bassa complessità- seguono la soccombenza e quindi le parti convenute sono tenute alla rifusione verso parte attrice;
le stesse si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda eccezione, anche riconvenzionale, respinta, in accoglimento della proposta azione revocatoria, dichiara inefficace nei confronti di l'atto di compravendita a Parte_1 ministero Notaio. dott. 0.8.2020 (rep n. 881 racc. Persona_1 649), trascritto il 4.9.2 genzia del Territorio di MO – Servizio di Pubblicità Immobiliare – con nota n. 21825 e 14725 Registro Part., con il quale ha venduto a FG TRUST & FAMILY OFFICE S.R.L., in CP_1 e rappresentante pro tempore, la quota di 1/1 del diritto di piena proprietà dei seguenti immobili, siti in Castelvetro di MO, alla via Medusia n. 30/a, così censiti al Catasto fabbricati del Comune di Castelvetro di MO: Foglio 22:
- mappale 216 sub. 3 graffato al mappale 321 sub. 3, Via Medusia, P. T, categoria A/7, Cl. 2, vani 5,5, Rendita Catastale Euro 426,08.
- mappale 216 sub. 5, Via Medusia, P. 1-2, categoria A/7, Cl. 1, vani 3,5, Rendita Catastale Euro 198,84.
- mappale 319 sub. 2, Via Medusia, P. T, categoria C/6, Cl. 6, mq. 19, Rendita Catastale Euro 52,01.
- mappale 319 sub. 1, via Medusia, P. T, categoria C/6, Cl. 6, mq. 20, Rendita Catastale Euro 54,74; dichiara tenuti e condanna e FG Trust Family Office S.r.l., in CP_1 solido tra loro, a rifondere a le spese processuali che liquida Parte_1 nella misura di complessivi € 8.109,80, di cui € 1.057,80 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in MO, il giorno 26/3/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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