Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 30/05/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 808/2024
RE PU BBLICA ITALIS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Riccardo Merluzzi Presidente
dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n. 808/2024 avente ad oggetto: ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti promosso da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 elettivamente domiciliata in Monfalcone in Corso del Popolo n. 23 presso lo studio dell'avv. BELLETTI CATERINA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
nei confronti di
C.F. 2 ), elettivamente domiciliato in Monfalcone in CP 1 (C.F.
Via Duca d'Aosta n. 19, presso lo studio dell'avv. VALENTI VALENTINA, che lo rappresenta e difende congiuntamente all'avv. MAURI RAFFAELE, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti:
"1. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori Per_1 e Per_2 con collocamento prevalente presso la casa della madre in San Canzian d'Isonzo (GO), via Antonio Gramsci n. 27. Il padre potrà tenere con sè i figli a week end altemi dal venerdì dopo scuola al lunedì mattina quando provvederà
a riaccompagnarli a scuola o, nel periodo estivo presso i centri estivi o a casa della madre. Il padre,
nelle festività pasquali la suddivisione comprenderà la fine delle lezioni sino al giorno di Pasqua con l'un genitore e dal lunedi dell'Angelo alla ripresa con l'altro. In merito ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore deve essere previsto il concorso al pagamento della baby sitter ove, per ragioni anche lavorative, non potessero recuperare i figli dopo la scuola o non potessero tenerli nelle giornate dedicate. I genitori, inoltre, si impegnano a festeggiare insieme con i figli il compleanno.
2. Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, la somma di euro 300.00 per figlio oltre al concorso nelle spese straordinarie come da protocollo in essere presso il Tribunale di Gorizia. Iscrizione e retta di frequenza all'asilo nido relativa al figlio minore della coppia, Persona 3 a carico del padre per la quota parte di
80% della spesa.
3. Assegno unico a favore della madre.
4. Darsi atto che le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio dei figli.
5. Dare atto che le parti rinunciano sin d'ora, con la sottoscrizione del presente atto, all'impugnazione della sentenza, prestandovi sin d'ora acquiescenza;
6. Spese compensate tra le parti
Conclusioni del P.M.
(Visto, nulla si oppone)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6/11/2024, Parte 1 premettendo di aver intrapreso ' una relazione con nel corso della quale sono nati Persona 4 CP 1 a
Monfalcone il 27/12/2020 e Persona 3 a Monfalcone il 01/04/2022, ha chiesto al
Tribunale di pronunciarsi sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi, alle condizioni ivi riportate. Nello specifico, la ricorrente ha domandato l'affidamento condiviso dei figli minori, dettagliando le modalità di esercizio del diritto di visita paterno, oltre alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore di ciascuno dei figli pari a 300,00 euro mensili in carico del resistente, oltre al concorso nelle spese straordinarie come da protocollo in essere presso il Tribunale di Gorizia. Iscrizione e retta di frequenza all'asilo nido relativa al figlio minore della coppia, Persona 3 a carico del padre per la quota '
parte di 80% della spesa e, infine, la percezione integrale dell'assegno unico in suo favore.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo e designazione del Giudice relatore, ha provveduto a fissare udienza per la comparizione delle parti, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c. 'Si è costituito in giudizio il sig. il quale ha aderito integralmente alle CP 1 conclusioni formulate dalla ricorrente chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Dopo essere addivenute ad un accordo nelle more del procedimento, le parti hanno domandato l'accoglimento delle conclusioni congiunte, con contestuale richiesta di sostituzione della prima udienza calendarizzata con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Ciò posto, all'udienza del 26/03/2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato le condizioni di cui alle conclusioni congiunte depositate in data 3.3.2025, rinunciando all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Il giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione e si è riservato di riferire al Collegio.
Visto il parere del Pubblico Ministero.
Orbene, non apparendo l'accordo raggiunto e riportato in epigrafe, che qui si intende interamente trascritto, in contrasto con norme imperative e con gli interessi dei minori, il
Tribunale ritiene di poterlo porre a base della pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, stante l'accordo delle parti, ricorrono eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- dispone che l'affidamento, la collocazione prevalente dei minori Per_1 e Persona 3 , la disciplina delle visite ed il mantenimento degli stessi siano regolati come da accordi riportati in epigrafe;
- prende atto delle ulteriori statuizioni raggiunte dalle parti;
- dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
- compensa interamente le spesedi lite.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 22/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi 5