Articolo 16 della Legge 8 agosto 1972, n. 457
Articolo 15Articolo 17
Versione
7 settembre 1972
Art. 16.
La domanda di cui all'articolo precedente e' trasmessa dalla sezione dell'ufficio del lavoro all'ufficio provinciale del servizio contributi agricoli unificati e da questo ultimo, debitamente istruita, all'Istituto nazionale della previdenza sociale per le determinazioni della commissione provinciale, di cui all'articolo 14, la quale decide entro il termine di 20 giorni. Qualora detto termine non sia rispettato la domanda deve ritenersi accolta.
Entrata in vigore il 7 settembre 1972
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente