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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 1273/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliera
Laura Bertoli Consigliera rel.
Nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 23423/2024 della Cassazione instaurato da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giancarlo Esposti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Milano, via Farini n. 8
Ricorrente in riassunzione contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Mostacchi ed CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale di in Milano, via Savarè n. 1 CP_1
Resistente in riassunzione in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per la parte ricorrente in riassunzione:
“1) Accertare il diritto del Signor al conseguimento della pensione di Parte_2 anzianità/anticipata ai sensi del disposto di cui all'art. 2, comma 265, della legge n.
208 del 2015, in materia di salvaguardia del diritto alla pensione (cd. “Settima salvaguardia”) dal 1.3.2016;
2) Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
liquidazione a favore del ricorrente della pensione di anzianità/anticipata di cui alla pregressa domanda di accertamento sub. a) a far data dal 1.3.2016 con pagamento a favore dello stesso dei ratei pensionistici spettanti nella misura di legge da detta decorrenza, oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
3) Spese del giudizio del primo grado, del secondo grado e del giudizio per cassazione rifuse, oltre oneri di legge e spese di contributo unificato.
4) Spese del giudizio di rinvio rifuse, oltre oneri di legge e spese di contributo unificato”; per la parte resistente in riassunzione:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti in atti, in via preliminare e/o pregiudiziale, respingere l'avverso ricorso e le avverse domande perché improponibili e/o inammissibili per intervenuta acquiescenza al provvedimento di rigetto dell' del 4.5.2016; CP_1
in subordine, nel merito, rigettare le domande del ricorrente, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, del giudizio di legittimità e del presente grado”.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza depositata il 19.8.2021 la Corte d'Appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato decaduto dalla domanda Parte_2
di pensione di vecchiaia anticipata richiesta all' in applicazione della c.d. settima CP_1
salvaguardia di cui all'art. 1 della legge n. 208/2015.
Con l'ordinanza rescindente la Corte di Cassazione ha accolto l'unico motivo del ricorso proposto da avverso tale decisione, motivo con il quale aveva Pt_2 Pt_2
denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 47, D.P.R. n. 639/1970, per avere la Corte di merito ritenuto che l'azione giudiziaria dovesse essere proposta entro il termine di tre anni dalla comunicazione della reiezione della domanda, ancorché alla medesima non avesse fatto seguito alcun (tempestivo) ricorso gerarchico, di talché, essendo questa intervenuta in data 4.5.2016, la domanda giudiziale proposta in data
2.10.2019 doveva reputarsi tardiva.
La Cassazione ha escluso che fosse maturata la decadenza eccepita da , così CP_1 argomentando: “la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte Cass. S.U. n.
12718 del 2009, seguita da innumerevoli successive conformi) ha chiarito che dal
pag. 2/11 combinato disposto dell'art. 47, D.P.R. n. 639/1970, e dell'art. 6, D.L. n. 103/1991
(conv. con L. n. 166/1996), recante la sua interpretazione autentica, si può evincere la sussistenza di tre diversi dies a quibus per il decorso del termine di decadenza di cui all'art. 47 cit., atteso che:
a) se l'assicurato ha proposto ricorso amministrativo avverso il diniego della prestazione e l' ha provveduto su di esso nel termine di novanta giorni di cui CP_1
all'art. 46, comma 6, L. n. 88/1989, il termine decadenziale decorre dalla comunicazione del provvedimento di reiezione;
b) se l'assicurato ha proposto ricorso amministrativo, l' non ha provveduto nei CP_1
termini, il termine decorre dalla data della proposizione del ricorso e viene maggiorato dei novanta giorni ex lege previsti per la decisione;
c) se il ricorso amministrativo non è stato proposto (e ciò o perché non c'è stato alcun espresso provvedimento di rigetto della domanda dell'assicurato o perché, pur in presenza di un rigetto espresso, l'assicurato non ha a sua volta presentato ricorso amministrativo entro il termine di novanta giorni dalla sua comunicazione: art. 46, comma 5, L. n. 88/1989), il termine decorre dalla data di presentazione della domanda di prestazione e viene addizionato della durata prescritta per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo, pari a trecento giorni (di cui centoventi per la maturazione del silenzio rifiuto ex art. 7, L. n. 533/1973, novanta per il ricorso gerarchico ex art. 46, comma 5, L. n. 88/1989, e novanta per la formazione del silenzio rigetto su quest'ultimo, ex art. 46, comma 6, L. ult. cit.); che, applicando tali principi alla fattispecie in esame, la censura di cui al primo motivo si appalesa fondata, atteso che, non avendo il ricorrente tempestivamente proposto il ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto della domanda comunicatogli in data 4.5.2016, il termine triennale di decadenza andava calcolato secondo la superiore ipotesi sub lett. c); che, anche a voler ritenere che il termine di tre anni e trecento giorni andasse in specie decurtato dei centoventi giorni necessari al formarsi del silenzio rifiuto e prendere a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di rigetto della domanda amministrativa, secondo quanto suggerito in analoga fattispecie da Cass. n. 7681 del
2017, il suo computo andava comunque maggiorato dei centottanta giorni necessari al
pag. 3/11 completamento del procedimene amministrativo di secondo grado, a nulla rilevando che il ricorrente non l'avesse promosso, per modo che non poteva ritenersi compiuto né alla data del 2.8.2019, come invece ritenuto dai giudici territoriali, né alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, per come sopra indicata”.
Con ricorso ex art. 392 c.p.c. depositato in data 22.11.2024 ha riassunto Parte_2
il giudizio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare il diritto del Signor al conseguimento della pensione di anzianità/anticipata ai Parte_2 sensi del disposto di cui all'art. 2, comma 265, della legge n. 208 del 2015, in materia di salvaguardia del diritto alla pensione (cd. “Settima salvaguardia”) dal 1.3.2016; 2)
Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
liquidazione a favore del ricorrente della pensione di anzianità/anticipata di cui alla pregressa domanda di accertamento sub. a) a far data dal 1.3.2016 con pagamento a favore dello stesso dei ratei pensionistici spettanti nella misura di legge da detta decorrenza, oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa. 3) Spese del giudizio del primo grado, del secondo grado e del giudizio per cassazione rifuse, oltre oneri di legge e spese di contributo unificato”. CP_ Con memoria difensiva depositata in data 14.2.2025 si è costituito nel giudizio di rinvio, opponendosi all'accoglimento delle domande avversarie per ragioni di rito e di merito.
L' previdenziale ha in primo luogo evidenziato che dopo avere ricevuto CP_2 Pt_2
in data 4.5.2016 la comunicazione del provvedimento di rigetto della propria domanda di pensione relativa alla settima salvaguardia, non aveva mosso alcuna tempestiva contestazione avverso detto provvedimento;
al contrario, prima di promuovere Pt_2
l'odierno giudizio, e prima di promuovere un (tardivo) ricorso amministrativo, aveva presentato un'altra domanda amministrativa invocando la liquidazione del trattamento pensionistico con accesso all'ottava salvaguardia ed ottenendo da un CP_1
provvedimento favorevole.
Così facendo, secondo , aveva fatto acquiescenza al provvedimento di CP_1 Pt_2
rigetto della pensione con settima salvaguardia che non poteva pertanto più essere messo in contestazione.
pag. 4/11 In ogni caso, ad avviso di , a beneficio di non ricorrevano i presupposti per
CP_1 Pt_2
l'accesso alla settima salvaguardia, “giacché [ ] non risultava all'epoca titolare di Pt_2
autorizzazione ai versamenti volontari ante 2007, e pertanto non poteva accedere alla stessa con i requisiti anagrafici e contributivi allora in suo possesso. Solo in seguito alla rettifica nel 2017 da parte dell' dell'autorizzazione ai versamenti volontari, in precedenza CP_1 revocata … e poi ripristinata …, il ricorrente ha potuto accedere all'ottava salvaguardia ed ottenere la liquidazione della pensione”.
Ancora, secondo , all'accoglimento delle domande avversarie ostava comunque CP_1
l'esaurimento delle risorse finanziarie contingentate destinate al soddisfacimento delle domande di accesso alla settima salvaguardia;
esaurimento che ulteriormente precludeva l'accoglimento della domanda di . Parte_2
All'udienza del 25.2.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Una volta esclusa- alla luce del pronunciamento della Corte di Cassazione- la sussistenza dell'eccepita decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970, decidendo in sede di rinvio, le domande formulate da devono essere accolte, perché fondate. Parte_2
Va innanzitutto escluso che, diversamente da quanto eccepito da , all'accoglimento CP_1 della domanda di osti la sussistenza di una qualsivoglia forma di acquiescenza da parte Pt_2
del ricorrente al provvedimento di rigetto adottato da in sede amministrativa in data CP_1
4.5.2016.
Non sussiste, per l'interessato, alcun obbligo di proporre ricorso amministrativo avverso il provvedimento a sé sfavorevole, ben potendo egli promuovere direttamente l'azione giudiziaria.
Una volta esclusa, alla luce della pronuncia rescindente, la decadenza dell'azione giudiziaria proposta da quest'ultima non può certo dirsi preclusa sol perché, a fronte del diniego Pt_2
di accesso alla settima salvaguardia, l'interessato ha prudenzialmente formulato domanda di accesso all'ottava salvaguardia prima di muovere contestazioni circa la legittimità del diniego di accesso alla settima.
La decisione di di richiedere l'accesso all'ottava salvaguardia non è infatti espressiva Pt_2
di una inequivoca volontà di rinunciare ad impugnare in sede giudiziale la decisione di rigetto pag. 5/11 concernente la settima salvaguardia, ben potendo invece detta scelta essere espressiva della volontà di di assicurarsi comunque, in tempi più brevi rispetto a quelli necessari per Pt_2
l'ottenimento di una sentenza, l'erogazione di un trattamento pensionistico ed una indispensabile fonte di reddito.
La valutazione del Collegio trova del resto conforto nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che, in un caso analogo al presente, ha chiarito che “alla decadenza di un termine procedimentale”- come quello relativo alla facoltà di proporre amministrativo avverso il rigetto relativo alla settima salvaguardia- “non può attribuirsi una efficacia sostanziale (…) solo perché l'interessato ha deciso d'insistere nella propria pretesa, senza manifestare alcuna volontà abdicativa per il passato, attraverso la proposizione di una nuova domanda amministrativa;
l'omessa tempestiva impugnazione di un atto di revoca della pensione di invalidità civile di cui all'art. 12 l. 30 marzo 1971 n. 118, ed una successiva domanda amministrativa di pensione non implicano di per sé, come risulta anche dal sistema degli art. 443 c.p.c. e 8 l. 11 agosto 1973 n. 533, acquiescenza all'atto di revoca e non comportano perciò necessariamente che il positivo accertamento dei requisiti produca la nascita di un nuovo diritto a pensione con effetto dalla domanda e correlativa perdita del diritto originario, la sopravvivenza del quale, per contro, sarà indicata dal persistere dei relativi requisiti” (così Cass. 27.7.1996 n. 6786).
Nemmeno è condivisibile l'argomento difensivo secondo cui le domande di non Pt_2
sarebbero accoglibili per avvenuto esaurimento dei fondi stanziati dal legislatore per la settima salvaguardia.
In primo luogo, di detto esaurimento non vi è prova e ciò basterebbe a disattendere l'eccezione sollevata da . CP_1
In secondo luogo, va comunque considerato che nel caso di specie- come si vedrà di seguito- il mancato (tempestivo) accoglimento della domanda è dipeso da un illegittimo provvedimento di diniego di , e non dall'esaurimento dei fondi a ciò destinati. CP_1
Quanto alla sussistenza, in capo a di tutti i requisiti per accedere, prima che Pt_2 all'ottava salvaguardia, anche alla settima salvaguardia, conviene in primo luogo osservare che la legge n. 208 del 2015, all'art. 1, comma 265, lettera c) prevedeva:
“265. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6
pag. 6/11 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 263, le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive
modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive
modificazioni, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge
10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del
21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: (…) c) nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n.
147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011”.
L'art. 1, comma 265, lettera c) appena riprodotto, per il tramite del richiamo all'art. 1, comma 194, lettera c), della legge n. 147 del 27.12.2013, riguardo ai lavoratori cessati dall'attività lavorativa prevede i seguenti requisiti di accesso al pensionamento (cfr. circolare n. 1 del 8.1.2016, punto 1, lettera c, e circolare n. 50 del CP_1 CP_1
17.3.2016, punto 1.3, docc. nn. 6 e 7 ricorrente):
- lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro si è risolto entro la data del 30.6.2012 in ragione di accordi individuali anche sottoscritti ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 ter c.p.c.;
- decorrenza della pensione da maturarsi entro la data del 6.1.2017.
pag. 7/11 Come espressamente indicato dal messaggio n. 30923 del 31.12.2017 (doc. 8 CP_1
ricorrente) la legge n. 247 del 2007 non ha apportato modifiche all'art. 1, commi d 3 a
5, della legge n. 243 del 2004, recanti la cosiddetta “salvaguardia del diritto a pensione” per coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre
2007.
Diversamente, l'art. 1, comma, lettera c), della legge n. 247 del 2007, nel modificare l'art. 1, comma 8, della legge n. 243 del 2004, ha stabilito che la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2007 in materia di pensionamento di anzianità, continua ad applicarsi anche dopo la predetta data ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 20 luglio 2007.
Pertanto, ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente a detta data del 20 luglio 2007, continua ad applicarsi la disciplina per il conseguimento della pensione di anzianità a favore dei lavoratori dipendenti di cui alla tabella B allegata alla legge 8.8.1995, n. 335, come modificata dall'art. 58, commi 6 e 7, della legge
27.12.1997, n. 449 (allegata tabella c), restando così ininfluente la modifica apportata dalla legge n. 247 del 24.12.2007 con riguardo ai requisiti per il pensionamento di anzianità/anticipata ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2017.
Non è contestato tra le parti che alla luce di tale dato normativo i requisiti per il pensionamento di anzianità/anticipata antecedenti al 31 dicembre 2017 ai fini dell'accesso di pensionamento in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. Settima salvaguardia) restino fissati a 57 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva (cfr. circolare n. 149 del 11.11.2004, paragrafo 2.1.1. e richiamato CP_1
allegato 2, doc. 10), a condizione che il soggetto sia stato autorizzato alla prosecuzione contributiva volontaria entro la data 20 luglio 2007.
Nel caso di specie alla data del 31 dicembre 2017 aveva maturato i Parte_2
requisiti di accesso al pensionamento di anzianità/anticipata e la decorrenza della pensione è maturata entro la data del 6.1.2017, in quanto:
alla data del 31.12.2012 aveva maturato una anzianità contributiva da lavoratore dipendente di n.
1.830 settimane contributive e superiore ai 35 anni (cfr. estratto contributivo, doc. 11 ricorrente);
pag. 8/11 alla data del 18.1.2014 aveva raggiunto l'età anagrafica dei 57 anni di età (cfr. carta di identità, doc. 12 ricorrente);
con decorrenza dal 14.6.1986 è stato autorizzato dall' alla prosecuzione CP_1
contributiva volontaria (cfr. note estratto contributivo, doc. 11 ricorrente); ha risolto il rapporto di lavoro subordinato con la Società datrice di Parte_2
lavoro Akzo Nobel Chemicals spa entro la data del 30.6.2012, e precisamente in data
31.8.2011 giusto verbale di conciliazione in sede sindacale ex artt.410 e 411 c.p.c. redatto in data 3.12.2010 presso l'Associazione degli Industriali di Novara (doc. 13 fascicolo ricorrente). CP_ ha negato la sussistenza dei presupposti contributivi per l'accesso alla settima salvaguardia con specifico riferimento al (solo) requisito dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria antecedente al 2007, così argomentando: “In data 19.2.2016 il
Sig. presentava domanda di pensione di anzianità anticipata (doc.1 del fasc. di I° Pt_2
grado) in base alla Salvaguardia di cui alla L. 208/2015 ( Settima salvaguardia) senza specificare alcunché in merito ad una precedente autorizzazione ai versamenti volontari (cfr. pag.3 della domanda). Conseguentemente la domanda era respinta in data 4.5.2016 mancando i presupposti per beneficiare della salvaguardia medesima
(cfr. doc.2 di ctp). Avverso tale provvedimento il non muoveva alcuna Pt_2 contestazione. Al contrario, in data 30.1.2017 l'odierno appellante presentava una nuova domanda (doc.2 del fasc. di I° grado) di Verifica del diritto a pensione da
Salvaguardia ex lege n.232/2016 (ottava salvaguardia), specificando espressamente nella stessa che era stato autorizzato ai versamenti volontari nel periodo ante 2007 (cfr. pag.3). Chiedeva altresì che la pensione fosse liquidata solo con la contribuzione da lavoro dipendente con applicazione dei requisiti di 35 anni di contribuzione, e 57 anni e tre mesi di età. Va evidenziato che nessuna annotazione era effettuata relativamente alla precedente domanda. L'Istituto verificava la nuova domanda sulla scorta di queste annotazioni e, accertata la possibilità di riconoscere come valida l'autorizzazione ai Par versamenti volontari ante 2007 – un'autorizzazione era stata concessa al D effettivamente nel 1985, ma era stata successivamente revocata perché il periodo oggetto di domanda ( 07.1985-06.86) risultava essere stato oggetto di riscatto da parte dell'appellante, anche se solo per 49 settimane, anziché per l'intero periodo che era di
pag. 9/11 52 settimane, come appurato in esito a verifiche effettuate a seguito della domanda di pensione – accoglieva la domanda di accesso a pensione con il possesso dei soli requisiti di 35 anni di contributi e 57 anni di età o 58 per gli autonomi ( art. 1 comma 8 legge 243/2004). Nel 2017, rettificata dunque la decorrenza giuridica dell'autorizzazione ai versamenti volontari che prima era stata riconosciuta solo a far tempo dal 2011, in data 17.7.2017 era liquidata la domanda di pensione in salvaguardia ex L.232/2016 con decorrenza 1.2.2017”.
Tuttavia: la circostanza che l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria pacificamente concessa nel 1985 fosse stata poi revocata, come sostiene , è circostanza contestata CP_1
da e non provata da;
Pt_2 CP_1
lo stesso , in ogni caso, di fatto riconosce che la prospettata “revoca” CP_1 dell'autorizzazione alla contribuzione volontaria poggiava su presupposti fallaci, come appurato dallo stesso Ente a seguito di verifiche interne e come dimostrato dal fatto che, dall'estratto contributivo emesso da nel 2019 l'autorizzazione alla prosecuzione CP_1
volontaria con decorrenza dal 14.6.1986 ancora risulta in essere (cfr. doc. 11 ricorrente).
Posto che l'unica eccezione mossa da alla sussistenza dei presupposti per CP_1
l'accesso alla settima salvaguardia concerneva l'autorizzazione a versamenti volontari ante 2007, la domanda di deve quindi essere accolta. Pt_2
Pertanto, decidendo in sede di rinvio, va accertato il dritto di al Parte_2
conseguimento della pensione anticipata ai sensi del disposto di cui all'art. 2, comma
265, della l. n. 208 del 2015 dal 1.3.2016, con condanna di alla liquidazione della CP_1
suddetta pensione a far data dal 1°.3.2016, con pagamento dei ratei pensionistici spettanti nella misura di legge da detta decorrenza, oltre interessi legali dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Ai fini della regolazione delle spese di lite, il Collegio condivide e fa applicazione del principio per cui “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato” (cfr. Corte di Cassazione, n. 10245/19).
pag. 10/11 Inoltre, “il giudice che deve liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita (nella specie, con decisione nel merito), deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta, sicché, per l'attività conclusa nella vigenza del DM 127 del 2004, deve applicare le tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti ai sensi dell'art. 41 del DM n. 140 del 2012”
(così Cass. 11/02/2016 n. 2748; Cass. 4/07/2018 n. 17577; cfr. anche Cass. Sez. Unite
14/11/2022, n. 33482: principio valevole anche per i successivi mutamenti tariffari).
In applicazione di tali principi, le spese di lite devono essere poste integralmente a carico di . CP_1
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, ed alle tariffe ratione temporis applicabili, esse vengono determinate in euro 3.300,00 per il primo grado di giudizio, euro 3.300,00 per il grado di appello, euro 2.800,00 per il giudizio di legittimità ed euro 3.500,00 per il giudizio di rinvio;
il tutto oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
PQM
Accertato il diritto di al conseguimento della pensione anticipata ai Parte_2 sensi del disposto di cui all'art. 2, comma 265, della legge n. 208 del 2015 dal
1°.3.2016, condanna l' alla liquidazione a favore del ricorrente della suddetta CP_1
pensione a far data dal 1°.3.2016, con pagamento dei ratei pensionistici spettanti nella misura di legge da detta decorrenza, oltre interessi legali dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
condanna a rifondere a le spese di lite di tutti i gradi di CP_1 Parte_2
giudizio, liquidate in euro 3.300,00 per il primo grado di giudizio, euro 3.300,00 per il grado di appello, euro 2.800,00 per il giudizio di legittimità ed euro 3.500,00 per il giudizio di rinvio;
il tutto oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Milano, 25.2.2025
La Presidente La Consigliera est.
Maria Rosaria Cuomo Laura Bertoli
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 1273/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliera
Laura Bertoli Consigliera rel.
Nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 23423/2024 della Cassazione instaurato da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giancarlo Esposti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Milano, via Farini n. 8
Ricorrente in riassunzione contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Mostacchi ed CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale di in Milano, via Savarè n. 1 CP_1
Resistente in riassunzione in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per la parte ricorrente in riassunzione:
“1) Accertare il diritto del Signor al conseguimento della pensione di Parte_2 anzianità/anticipata ai sensi del disposto di cui all'art. 2, comma 265, della legge n.
208 del 2015, in materia di salvaguardia del diritto alla pensione (cd. “Settima salvaguardia”) dal 1.3.2016;
2) Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
liquidazione a favore del ricorrente della pensione di anzianità/anticipata di cui alla pregressa domanda di accertamento sub. a) a far data dal 1.3.2016 con pagamento a favore dello stesso dei ratei pensionistici spettanti nella misura di legge da detta decorrenza, oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
3) Spese del giudizio del primo grado, del secondo grado e del giudizio per cassazione rifuse, oltre oneri di legge e spese di contributo unificato.
4) Spese del giudizio di rinvio rifuse, oltre oneri di legge e spese di contributo unificato”; per la parte resistente in riassunzione:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti in atti, in via preliminare e/o pregiudiziale, respingere l'avverso ricorso e le avverse domande perché improponibili e/o inammissibili per intervenuta acquiescenza al provvedimento di rigetto dell' del 4.5.2016; CP_1
in subordine, nel merito, rigettare le domande del ricorrente, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, del giudizio di legittimità e del presente grado”.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza depositata il 19.8.2021 la Corte d'Appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato decaduto dalla domanda Parte_2
di pensione di vecchiaia anticipata richiesta all' in applicazione della c.d. settima CP_1
salvaguardia di cui all'art. 1 della legge n. 208/2015.
Con l'ordinanza rescindente la Corte di Cassazione ha accolto l'unico motivo del ricorso proposto da avverso tale decisione, motivo con il quale aveva Pt_2 Pt_2
denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 47, D.P.R. n. 639/1970, per avere la Corte di merito ritenuto che l'azione giudiziaria dovesse essere proposta entro il termine di tre anni dalla comunicazione della reiezione della domanda, ancorché alla medesima non avesse fatto seguito alcun (tempestivo) ricorso gerarchico, di talché, essendo questa intervenuta in data 4.5.2016, la domanda giudiziale proposta in data
2.10.2019 doveva reputarsi tardiva.
La Cassazione ha escluso che fosse maturata la decadenza eccepita da , così CP_1 argomentando: “la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte Cass. S.U. n.
12718 del 2009, seguita da innumerevoli successive conformi) ha chiarito che dal
pag. 2/11 combinato disposto dell'art. 47, D.P.R. n. 639/1970, e dell'art. 6, D.L. n. 103/1991
(conv. con L. n. 166/1996), recante la sua interpretazione autentica, si può evincere la sussistenza di tre diversi dies a quibus per il decorso del termine di decadenza di cui all'art. 47 cit., atteso che:
a) se l'assicurato ha proposto ricorso amministrativo avverso il diniego della prestazione e l' ha provveduto su di esso nel termine di novanta giorni di cui CP_1
all'art. 46, comma 6, L. n. 88/1989, il termine decadenziale decorre dalla comunicazione del provvedimento di reiezione;
b) se l'assicurato ha proposto ricorso amministrativo, l' non ha provveduto nei CP_1
termini, il termine decorre dalla data della proposizione del ricorso e viene maggiorato dei novanta giorni ex lege previsti per la decisione;
c) se il ricorso amministrativo non è stato proposto (e ciò o perché non c'è stato alcun espresso provvedimento di rigetto della domanda dell'assicurato o perché, pur in presenza di un rigetto espresso, l'assicurato non ha a sua volta presentato ricorso amministrativo entro il termine di novanta giorni dalla sua comunicazione: art. 46, comma 5, L. n. 88/1989), il termine decorre dalla data di presentazione della domanda di prestazione e viene addizionato della durata prescritta per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo, pari a trecento giorni (di cui centoventi per la maturazione del silenzio rifiuto ex art. 7, L. n. 533/1973, novanta per il ricorso gerarchico ex art. 46, comma 5, L. n. 88/1989, e novanta per la formazione del silenzio rigetto su quest'ultimo, ex art. 46, comma 6, L. ult. cit.); che, applicando tali principi alla fattispecie in esame, la censura di cui al primo motivo si appalesa fondata, atteso che, non avendo il ricorrente tempestivamente proposto il ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto della domanda comunicatogli in data 4.5.2016, il termine triennale di decadenza andava calcolato secondo la superiore ipotesi sub lett. c); che, anche a voler ritenere che il termine di tre anni e trecento giorni andasse in specie decurtato dei centoventi giorni necessari al formarsi del silenzio rifiuto e prendere a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di rigetto della domanda amministrativa, secondo quanto suggerito in analoga fattispecie da Cass. n. 7681 del
2017, il suo computo andava comunque maggiorato dei centottanta giorni necessari al
pag. 3/11 completamento del procedimene amministrativo di secondo grado, a nulla rilevando che il ricorrente non l'avesse promosso, per modo che non poteva ritenersi compiuto né alla data del 2.8.2019, come invece ritenuto dai giudici territoriali, né alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, per come sopra indicata”.
Con ricorso ex art. 392 c.p.c. depositato in data 22.11.2024 ha riassunto Parte_2
il giudizio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare il diritto del Signor al conseguimento della pensione di anzianità/anticipata ai Parte_2 sensi del disposto di cui all'art. 2, comma 265, della legge n. 208 del 2015, in materia di salvaguardia del diritto alla pensione (cd. “Settima salvaguardia”) dal 1.3.2016; 2)
Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
liquidazione a favore del ricorrente della pensione di anzianità/anticipata di cui alla pregressa domanda di accertamento sub. a) a far data dal 1.3.2016 con pagamento a favore dello stesso dei ratei pensionistici spettanti nella misura di legge da detta decorrenza, oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa. 3) Spese del giudizio del primo grado, del secondo grado e del giudizio per cassazione rifuse, oltre oneri di legge e spese di contributo unificato”. CP_ Con memoria difensiva depositata in data 14.2.2025 si è costituito nel giudizio di rinvio, opponendosi all'accoglimento delle domande avversarie per ragioni di rito e di merito.
L' previdenziale ha in primo luogo evidenziato che dopo avere ricevuto CP_2 Pt_2
in data 4.5.2016 la comunicazione del provvedimento di rigetto della propria domanda di pensione relativa alla settima salvaguardia, non aveva mosso alcuna tempestiva contestazione avverso detto provvedimento;
al contrario, prima di promuovere Pt_2
l'odierno giudizio, e prima di promuovere un (tardivo) ricorso amministrativo, aveva presentato un'altra domanda amministrativa invocando la liquidazione del trattamento pensionistico con accesso all'ottava salvaguardia ed ottenendo da un CP_1
provvedimento favorevole.
Così facendo, secondo , aveva fatto acquiescenza al provvedimento di CP_1 Pt_2
rigetto della pensione con settima salvaguardia che non poteva pertanto più essere messo in contestazione.
pag. 4/11 In ogni caso, ad avviso di , a beneficio di non ricorrevano i presupposti per
CP_1 Pt_2
l'accesso alla settima salvaguardia, “giacché [ ] non risultava all'epoca titolare di Pt_2
autorizzazione ai versamenti volontari ante 2007, e pertanto non poteva accedere alla stessa con i requisiti anagrafici e contributivi allora in suo possesso. Solo in seguito alla rettifica nel 2017 da parte dell' dell'autorizzazione ai versamenti volontari, in precedenza CP_1 revocata … e poi ripristinata …, il ricorrente ha potuto accedere all'ottava salvaguardia ed ottenere la liquidazione della pensione”.
Ancora, secondo , all'accoglimento delle domande avversarie ostava comunque CP_1
l'esaurimento delle risorse finanziarie contingentate destinate al soddisfacimento delle domande di accesso alla settima salvaguardia;
esaurimento che ulteriormente precludeva l'accoglimento della domanda di . Parte_2
All'udienza del 25.2.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Una volta esclusa- alla luce del pronunciamento della Corte di Cassazione- la sussistenza dell'eccepita decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970, decidendo in sede di rinvio, le domande formulate da devono essere accolte, perché fondate. Parte_2
Va innanzitutto escluso che, diversamente da quanto eccepito da , all'accoglimento CP_1 della domanda di osti la sussistenza di una qualsivoglia forma di acquiescenza da parte Pt_2
del ricorrente al provvedimento di rigetto adottato da in sede amministrativa in data CP_1
4.5.2016.
Non sussiste, per l'interessato, alcun obbligo di proporre ricorso amministrativo avverso il provvedimento a sé sfavorevole, ben potendo egli promuovere direttamente l'azione giudiziaria.
Una volta esclusa, alla luce della pronuncia rescindente, la decadenza dell'azione giudiziaria proposta da quest'ultima non può certo dirsi preclusa sol perché, a fronte del diniego Pt_2
di accesso alla settima salvaguardia, l'interessato ha prudenzialmente formulato domanda di accesso all'ottava salvaguardia prima di muovere contestazioni circa la legittimità del diniego di accesso alla settima.
La decisione di di richiedere l'accesso all'ottava salvaguardia non è infatti espressiva Pt_2
di una inequivoca volontà di rinunciare ad impugnare in sede giudiziale la decisione di rigetto pag. 5/11 concernente la settima salvaguardia, ben potendo invece detta scelta essere espressiva della volontà di di assicurarsi comunque, in tempi più brevi rispetto a quelli necessari per Pt_2
l'ottenimento di una sentenza, l'erogazione di un trattamento pensionistico ed una indispensabile fonte di reddito.
La valutazione del Collegio trova del resto conforto nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che, in un caso analogo al presente, ha chiarito che “alla decadenza di un termine procedimentale”- come quello relativo alla facoltà di proporre amministrativo avverso il rigetto relativo alla settima salvaguardia- “non può attribuirsi una efficacia sostanziale (…) solo perché l'interessato ha deciso d'insistere nella propria pretesa, senza manifestare alcuna volontà abdicativa per il passato, attraverso la proposizione di una nuova domanda amministrativa;
l'omessa tempestiva impugnazione di un atto di revoca della pensione di invalidità civile di cui all'art. 12 l. 30 marzo 1971 n. 118, ed una successiva domanda amministrativa di pensione non implicano di per sé, come risulta anche dal sistema degli art. 443 c.p.c. e 8 l. 11 agosto 1973 n. 533, acquiescenza all'atto di revoca e non comportano perciò necessariamente che il positivo accertamento dei requisiti produca la nascita di un nuovo diritto a pensione con effetto dalla domanda e correlativa perdita del diritto originario, la sopravvivenza del quale, per contro, sarà indicata dal persistere dei relativi requisiti” (così Cass. 27.7.1996 n. 6786).
Nemmeno è condivisibile l'argomento difensivo secondo cui le domande di non Pt_2
sarebbero accoglibili per avvenuto esaurimento dei fondi stanziati dal legislatore per la settima salvaguardia.
In primo luogo, di detto esaurimento non vi è prova e ciò basterebbe a disattendere l'eccezione sollevata da . CP_1
In secondo luogo, va comunque considerato che nel caso di specie- come si vedrà di seguito- il mancato (tempestivo) accoglimento della domanda è dipeso da un illegittimo provvedimento di diniego di , e non dall'esaurimento dei fondi a ciò destinati. CP_1
Quanto alla sussistenza, in capo a di tutti i requisiti per accedere, prima che Pt_2 all'ottava salvaguardia, anche alla settima salvaguardia, conviene in primo luogo osservare che la legge n. 208 del 2015, all'art. 1, comma 265, lettera c) prevedeva:
“265. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6
pag. 6/11 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 263, le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive
modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive
modificazioni, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge
10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del
21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: (…) c) nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n.
147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011”.
L'art. 1, comma 265, lettera c) appena riprodotto, per il tramite del richiamo all'art. 1, comma 194, lettera c), della legge n. 147 del 27.12.2013, riguardo ai lavoratori cessati dall'attività lavorativa prevede i seguenti requisiti di accesso al pensionamento (cfr. circolare n. 1 del 8.1.2016, punto 1, lettera c, e circolare n. 50 del CP_1 CP_1
17.3.2016, punto 1.3, docc. nn. 6 e 7 ricorrente):
- lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro si è risolto entro la data del 30.6.2012 in ragione di accordi individuali anche sottoscritti ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 ter c.p.c.;
- decorrenza della pensione da maturarsi entro la data del 6.1.2017.
pag. 7/11 Come espressamente indicato dal messaggio n. 30923 del 31.12.2017 (doc. 8 CP_1
ricorrente) la legge n. 247 del 2007 non ha apportato modifiche all'art. 1, commi d 3 a
5, della legge n. 243 del 2004, recanti la cosiddetta “salvaguardia del diritto a pensione” per coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre
2007.
Diversamente, l'art. 1, comma, lettera c), della legge n. 247 del 2007, nel modificare l'art. 1, comma 8, della legge n. 243 del 2004, ha stabilito che la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2007 in materia di pensionamento di anzianità, continua ad applicarsi anche dopo la predetta data ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 20 luglio 2007.
Pertanto, ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente a detta data del 20 luglio 2007, continua ad applicarsi la disciplina per il conseguimento della pensione di anzianità a favore dei lavoratori dipendenti di cui alla tabella B allegata alla legge 8.8.1995, n. 335, come modificata dall'art. 58, commi 6 e 7, della legge
27.12.1997, n. 449 (allegata tabella c), restando così ininfluente la modifica apportata dalla legge n. 247 del 24.12.2007 con riguardo ai requisiti per il pensionamento di anzianità/anticipata ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2017.
Non è contestato tra le parti che alla luce di tale dato normativo i requisiti per il pensionamento di anzianità/anticipata antecedenti al 31 dicembre 2017 ai fini dell'accesso di pensionamento in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. Settima salvaguardia) restino fissati a 57 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva (cfr. circolare n. 149 del 11.11.2004, paragrafo 2.1.1. e richiamato CP_1
allegato 2, doc. 10), a condizione che il soggetto sia stato autorizzato alla prosecuzione contributiva volontaria entro la data 20 luglio 2007.
Nel caso di specie alla data del 31 dicembre 2017 aveva maturato i Parte_2
requisiti di accesso al pensionamento di anzianità/anticipata e la decorrenza della pensione è maturata entro la data del 6.1.2017, in quanto:
alla data del 31.12.2012 aveva maturato una anzianità contributiva da lavoratore dipendente di n.
1.830 settimane contributive e superiore ai 35 anni (cfr. estratto contributivo, doc. 11 ricorrente);
pag. 8/11 alla data del 18.1.2014 aveva raggiunto l'età anagrafica dei 57 anni di età (cfr. carta di identità, doc. 12 ricorrente);
con decorrenza dal 14.6.1986 è stato autorizzato dall' alla prosecuzione CP_1
contributiva volontaria (cfr. note estratto contributivo, doc. 11 ricorrente); ha risolto il rapporto di lavoro subordinato con la Società datrice di Parte_2
lavoro Akzo Nobel Chemicals spa entro la data del 30.6.2012, e precisamente in data
31.8.2011 giusto verbale di conciliazione in sede sindacale ex artt.410 e 411 c.p.c. redatto in data 3.12.2010 presso l'Associazione degli Industriali di Novara (doc. 13 fascicolo ricorrente). CP_ ha negato la sussistenza dei presupposti contributivi per l'accesso alla settima salvaguardia con specifico riferimento al (solo) requisito dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria antecedente al 2007, così argomentando: “In data 19.2.2016 il
Sig. presentava domanda di pensione di anzianità anticipata (doc.1 del fasc. di I° Pt_2
grado) in base alla Salvaguardia di cui alla L. 208/2015 ( Settima salvaguardia) senza specificare alcunché in merito ad una precedente autorizzazione ai versamenti volontari (cfr. pag.3 della domanda). Conseguentemente la domanda era respinta in data 4.5.2016 mancando i presupposti per beneficiare della salvaguardia medesima
(cfr. doc.2 di ctp). Avverso tale provvedimento il non muoveva alcuna Pt_2 contestazione. Al contrario, in data 30.1.2017 l'odierno appellante presentava una nuova domanda (doc.2 del fasc. di I° grado) di Verifica del diritto a pensione da
Salvaguardia ex lege n.232/2016 (ottava salvaguardia), specificando espressamente nella stessa che era stato autorizzato ai versamenti volontari nel periodo ante 2007 (cfr. pag.3). Chiedeva altresì che la pensione fosse liquidata solo con la contribuzione da lavoro dipendente con applicazione dei requisiti di 35 anni di contribuzione, e 57 anni e tre mesi di età. Va evidenziato che nessuna annotazione era effettuata relativamente alla precedente domanda. L'Istituto verificava la nuova domanda sulla scorta di queste annotazioni e, accertata la possibilità di riconoscere come valida l'autorizzazione ai Par versamenti volontari ante 2007 – un'autorizzazione era stata concessa al D effettivamente nel 1985, ma era stata successivamente revocata perché il periodo oggetto di domanda ( 07.1985-06.86) risultava essere stato oggetto di riscatto da parte dell'appellante, anche se solo per 49 settimane, anziché per l'intero periodo che era di
pag. 9/11 52 settimane, come appurato in esito a verifiche effettuate a seguito della domanda di pensione – accoglieva la domanda di accesso a pensione con il possesso dei soli requisiti di 35 anni di contributi e 57 anni di età o 58 per gli autonomi ( art. 1 comma 8 legge 243/2004). Nel 2017, rettificata dunque la decorrenza giuridica dell'autorizzazione ai versamenti volontari che prima era stata riconosciuta solo a far tempo dal 2011, in data 17.7.2017 era liquidata la domanda di pensione in salvaguardia ex L.232/2016 con decorrenza 1.2.2017”.
Tuttavia: la circostanza che l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria pacificamente concessa nel 1985 fosse stata poi revocata, come sostiene , è circostanza contestata CP_1
da e non provata da;
Pt_2 CP_1
lo stesso , in ogni caso, di fatto riconosce che la prospettata “revoca” CP_1 dell'autorizzazione alla contribuzione volontaria poggiava su presupposti fallaci, come appurato dallo stesso Ente a seguito di verifiche interne e come dimostrato dal fatto che, dall'estratto contributivo emesso da nel 2019 l'autorizzazione alla prosecuzione CP_1
volontaria con decorrenza dal 14.6.1986 ancora risulta in essere (cfr. doc. 11 ricorrente).
Posto che l'unica eccezione mossa da alla sussistenza dei presupposti per CP_1
l'accesso alla settima salvaguardia concerneva l'autorizzazione a versamenti volontari ante 2007, la domanda di deve quindi essere accolta. Pt_2
Pertanto, decidendo in sede di rinvio, va accertato il dritto di al Parte_2
conseguimento della pensione anticipata ai sensi del disposto di cui all'art. 2, comma
265, della l. n. 208 del 2015 dal 1.3.2016, con condanna di alla liquidazione della CP_1
suddetta pensione a far data dal 1°.3.2016, con pagamento dei ratei pensionistici spettanti nella misura di legge da detta decorrenza, oltre interessi legali dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Ai fini della regolazione delle spese di lite, il Collegio condivide e fa applicazione del principio per cui “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato” (cfr. Corte di Cassazione, n. 10245/19).
pag. 10/11 Inoltre, “il giudice che deve liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita (nella specie, con decisione nel merito), deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta, sicché, per l'attività conclusa nella vigenza del DM 127 del 2004, deve applicare le tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti ai sensi dell'art. 41 del DM n. 140 del 2012”
(così Cass. 11/02/2016 n. 2748; Cass. 4/07/2018 n. 17577; cfr. anche Cass. Sez. Unite
14/11/2022, n. 33482: principio valevole anche per i successivi mutamenti tariffari).
In applicazione di tali principi, le spese di lite devono essere poste integralmente a carico di . CP_1
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, ed alle tariffe ratione temporis applicabili, esse vengono determinate in euro 3.300,00 per il primo grado di giudizio, euro 3.300,00 per il grado di appello, euro 2.800,00 per il giudizio di legittimità ed euro 3.500,00 per il giudizio di rinvio;
il tutto oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
PQM
Accertato il diritto di al conseguimento della pensione anticipata ai Parte_2 sensi del disposto di cui all'art. 2, comma 265, della legge n. 208 del 2015 dal
1°.3.2016, condanna l' alla liquidazione a favore del ricorrente della suddetta CP_1
pensione a far data dal 1°.3.2016, con pagamento dei ratei pensionistici spettanti nella misura di legge da detta decorrenza, oltre interessi legali dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
condanna a rifondere a le spese di lite di tutti i gradi di CP_1 Parte_2
giudizio, liquidate in euro 3.300,00 per il primo grado di giudizio, euro 3.300,00 per il grado di appello, euro 2.800,00 per il giudizio di legittimità ed euro 3.500,00 per il giudizio di rinvio;
il tutto oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Milano, 25.2.2025
La Presidente La Consigliera est.
Maria Rosaria Cuomo Laura Bertoli
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