Ordinanza cautelare 8 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/01/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00617/2025REG.PROV.COLL.
N. 02975/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2975 del 2024, proposto dalla Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Vizzari, Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
GE De ME, BE SC, rappresentati e difesi dall'avvocato Letterio Donato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 237/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di GE De ME e di BE SC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2024 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti l'Avvocato Giorgio Vizzari e l'Avvocato Federico Dinelli.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Il complesso contenzioso in esame riguarda la sentenza del TAR che ha disposto l’annullamento per carenza di motivazione della decadenza di taluni componenti del C.d.A. dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, Università pubblica non statale istituita con D.M. n. 504/2007 e promossa da un Consorzio costituito dall’Associazione Società “Dante Alighieri” – Comitato di Reggio Calabria, da enti pubblici che la finanziano (Comune di Reggio Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Camera di Commercio) e privati (tra cui l’associazione “Mnemosine”), in relazione a una complessa vicenda, peraltro estranea al presente giudizio ed alla stessa giurisdizione di questo giudice, che includeva, come detto, la revoca dei signori GE De ME e BE SC dal C.d.A. dell’Università.
2 – In particolare, secondo la sintetica ma efficace ricostruzione offerta dalla appellata sentenza:
“- nel corso dell’assemblea tenutasi il 23.02.2023 il Consorzio promotore, preso atto delle dimissioni del Presidente del Collegio dei Revisori dott. Pietro Aloi, medio tempore divenuto Presidente del C.d.A. dell’Università, dichiarava decaduta dalla qualità di socio sostenitore l’associazione “Mnemosine”, in ragione dell’omesso versamento della quota annuale relativa all’anno solare 2022; - ciò nondimeno, il dott. Pietro Aloi continuava a convocare alle riunioni del C.d.A. del 28.3.2023 e del 27.4.2023 il rappresentante dell’associazione “Mnemosine”, omettendo di includere all’ordine del giorno il punto della decadenza di quest’ultima dal C.d.A, come più volte richiesto dagli odierni resistenti; contestualmente l’organo di governo di UNIDA approvava alcune delibere importanti per l’Università, relative al progetto di federazione con l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria e alla presa d’atto delle dimissioni del Rettore e di ulteriori due rappresentanti indicati dall’Associazione Società “Dante Alighieri” per il tramite del Consorzio; - il dott. Pietro Aloi, espulso per condotte contrarie ai doveri sanciti dallo Statuto associativo dall’Associazione Società “Dante Alighieri” di Reggio Calabria nel corso dell’assemblea ordinaria del 18.05.2023, convocava un ulteriore C.d.A. per il giorno 1.6.2023 alla presenza del rappresentante dell’associazione “Mnemosine”; - nel corso di questa riunione, essi ricorrenti sollevavano la questione dell’irregolarità della convocazione del rappresentante dell’associazione “Mnemosine”, nonché della stessa legittimazione del dott. Pietro Aloi a convocare il C.d.A. nella qualità di Presidente, essendo stato espulso dall’Associazione “Dante Alighieri” che lo aveva designato e, contestualmente, dichiaravano che non avrebbero partecipato alle riunioni successive del C.d.A. fino a quando non ne sarebbe stata ripristinata la regolare composizione; - tale volontà con le ragioni che la sorreggevano veniva ribadita con le note del 26.10.2023, 13.11.2023 e del 16.11.2023 inviate al dott. Pietro Aloi nell’imminenza delle corrispondenti riunioni del C.d.A; purtuttavia, in ciascuna delle predette riunioni, il C.d.A. accertava l’assenza non giustificata dei sig.ri SC e De ME, come formalmente riportato nei relativi verbali (n. 5 del 26.10.2023, n. 6 del 13.11.2023 e n. 7 del 16.11.2023); - nel corso della riunione del 16.11.2023, risultando ormai integrata la terza assenza consecutiva non giustificata, il Presidente del C.d.A, dott. Pietro Aloi, rilevava la decadenza dei ricorrenti dalla carica di consiglieri ai sensi dell’art. 33, comma 2, dello Statuto dell’UNIDA e lo comunicava allo stesso organo di governo; - nella successiva riunione del 21.11.2023, convocata su sollecitazione di altri consiglieri, il C.d.A. prendeva atto a verbale della intervenuta decadenza dei ricorrenti che veniva loro separatamente comunicata in data 01.12.2023 e in data 07.12.2023;”.
3 – Gli odierni resistenti pertanto chiedevano l’annullamento del prefato verbale e la condanna dell’Università alla loro reintegrazione nell’organo di governo dell’Ateneo, deducendo plurimi motivi di illegittimità davanti al TAR che, con l’appellata sentenza, accoglieva il ricorso per carenza di motivazione, assorbendo gli altri motivi dedotti.
4 – In particolare il TAR, dopo aver affermato la sussistenza della propria giurisdizione e dell’interesse dei ricorrenti, ha ritenuto “ fondato il terzo motivo di ricorso, avuto riguardo all’immotivata valutazione delle giustificazioni preventivamente comunicate dai ricorrenti con le note del 26.10.2023, 13.11.2023, 16.11.2023 circa la mancata partecipazione alle tre sedute consecutive del C.d.A. dell’Università; Considerato che, a norma del sopra richiamato art. 33 comma 2 dello Statuto di UNIDA (“Decade dalla carica il componente degli Organi Collegiali che, per tre sedute consecutive, risulti assente alle sedute dell’organo, senza motivata giustificazione”), deve considerarsi illegittimo l'atto di decadenza disposto nei confronti dei ricorrenti, non avendo il C.d.A. valutato la fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze che i consiglieri hanno puntualmente addotto a giustificazione delle proprie assenze, impregiudicata l'ampia facoltà dello stesso C.d.A. di rinnovarne motivatamente l’apprezzamento in sede di riedizione del potere; Ritenuto che non possono supplire alla denunciata carenza motivazionale del provvedimento impugnato, le motivazioni postume articolate in sede processuale dalla difesa dell’Amministrazione resistente; Ritenuto che tanto basta, assorbite le ulteriori censure, per accogliere il ricorso e per annullare il provvedimento impugnato con conseguente reintegrazione dei ricorrenti nel posto di consigliere del C.d.A. dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione; Ritenuto che la particolarità della vicenda in esame e la qualità delle parti inducono il Collegio a compensare integralmente le spese di giudizio ”.
5 – L’università ha proposto appello per l’annullamento o la riforma di tale sentenza, articolando plurimi motivi di diritto, i primi due dei quali sono stati peraltro poi rinunciati, divenendo improcedibili, e proponendo domanda cautelare.
5.1 - I due ricorrenti di primo grado si sono a propria volta costituiti in giudizio per affermare l’infondatezza dei predetti motivi e per riproporre le censure di primo grado dichiarate assorbite dal TAR.
5.2 - In sede di sommaria delibazione la Sezione, con ordinanza n. 1693 dell’8 maggio 2024, ha respinto la domanda cautelare proposta, poiché il carattere formale e procedurale della decisione impugnata, che lasciava spazio alla successiva operatività degli organi di governo universitari, ostava alla individuazione di un danno grave ed irreparabile.
5.3 - Di conseguenza, nella successiva riunione del 15 maggio 2024 il C.d.A. “ al mero fine di evitare azioni esecutive ” e “ con espressa riserva del giudizio davanti al Consiglio di Stato per il quale si conferma l’interesse alla decisione ”, ha ritenuto “ opportuno svolgere quel rinnovato apprezzamento chiesto dal TAR con la sentenza (appellata) ”. Pertanto lo stesso C.d.A, data lettura delle note trasmesse dagli interessati in occasione della loro mancata partecipazione alle precedenti riunioni, ha ritenuto all’unanimità come dalle stesse non emergesse alcun elemento ostativo suscettibile di giustificare l’assenza, bensì la manifesta volontà di non partecipare “ per manifestare le loro ragioni di dissenso, democraticamente, nel corso delle riunioni ” al dichiarato fine di “ bloccare i lavori dello stesso C.d.A. mediante la loro assenza strumentale, facendo venir meno il numero legale ”. Pertanto il C.d.A, ha “ confermato ” la decadenza dei ricorrenti di primo grado, peraltro “ ponendo espressa ed ampia riserva dell’esito del giudizio d’appello (…) per il quale l’università mantiene fermo l’interesse alla decisione finale, cui si conformerà ”.
5.4 – La suindicata nuova delibera impone di approfondire il tema se la stessa debba essere considerata quale un nuovo provvedimento suscettibile di determinare la sopravvenuta carenza dell’interesse ai fini della decisione dell’appello, in quanto volto alla difesa di un precedente atto oramai superato dal successivo, e, più ancora, se la stessa debba riverberarsi anche sul giudizio di primo grado, determinando la necessità di dichiararlo, in riforma dell’appellata sentenza, improcedibile in quanto a seguito del nuovo provvedimento di decadenza non residuerebbe alcun interesse dei ricorrenti all’annullamento del precedente atto.
Tuttavia, il riportato espresso tenore letterale della nuova delibera, che si limita a “ confermare ” la precedente dichiarazione di decadenza sulla base di atti già noti al C.d.A., ponendo peraltro “ espressa ed ampia riserva dell’esito del giudizio d’appello” al quale il C.d.A. per sua espressa delibera in atti, “ si conformerà ”, depone per il suo carattere solo temporaneo e riferito alla fase cautelare, che la rende insuscettibile di definitiva sostituzione al precedente atto di esclusione, solo “confermato” in attesa dell’esito del presente giudizio di appello.
6 – Devono esser pertanto esaminati i singoli motivi d’appello.
6.1 - Con il primo motivo di appello l’Università appellante censura la sentenza appellata per la parte in cui ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in prime cure, in quanto la situazione giuridica dedotta in giudizio dai ricorrenti non avrebbe la consistenza di interesse legittimo ma si configurerebbe piuttosto come diritto soggettivo “ a continuare a far parte di un organo collegale (il CdA di UNIDA), non potendosi scorgere nella fattispecie alcuna forma di esercizio di poteri autoritativi di rango pubblicistico ”.
Con il secondo motivo di appello l’Università appellante censura la sentenza per la parte in cui ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, eccepita sul presupposto che i ricorrenti non avevano impugnato tutti i verbali del CDA nei quali erano stati dichiarati assenti ingiustificati, antecedenti a quello nel quale è stata dichiarata la loro decadenza, e che nei confronti di detti verbali, delle convocazioni delle relative riunioni e degli altri atti preliminari non sarebbe stata proposta alcuna censura.
6.2 –Entrambi i motivi non devono essere esaminati, in quanto improcedibili, a seguito della dichiarazione resa all’udienza pubblica dall’avvocato della parte appellante che ha appunto dichiarato di rinunciare ai primi due motivi di appello relativi al difetto di giurisdizione e al rigetto
dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sollevata in prime cure, e ha insistito per l'accoglimento del ricorso in appello nel merito e per il rigetto del ricorso di primo grado.
6.3 – Il terzo motivo di appello è riferito alla contraddittorietà intrinseca e alla violazione degli artt. 31 e 34 c.p.a. e del principio della separazione dei poteri, per la parte in cui la sentenza a seguito dell’annullamento della decadenza degli appellati farebbe automaticamente seguire l’“ordine” all’Università di adottare immediatamente l’atto di loro reintegrazione nel C.d.A., ponendo una condanna ad un facere specifico che esorbiterebbe dai poteri del giudice amministrativo, invadendo la sfera riservata all’amministrazione.
6.3.1 – Secondo gli odierni riesistenti, viceversa, il TAR, dopo aver accertato l’illegittimità della delibera di decadenza per difetto di motivazione, ha solo riconosciuto il potere discrezionale dell’Università di valutare la idoneità o meno degli argomenti spesi dagli appellati al fine di giustificare la propria assenza fermo restando, nelle more, l’effetto ripristinatorio della realtà giuridica conseguente alla immediata esecutività della sentenza.
6.3.2 – A giudizio del Collegio il motivo d’appello in esame è infondato, alla stregua del criterio di effettività della tutela giurisdizionale accordata dalla Carta Costituzionale, in quanto il TAR si è limitato a prendere atto che dall’annullamento della decadenza discendeva in via immediata e diretta la reintegrazione degli appellati nell’organo di governo dell’Ateneo dal quale erano stati illegittimamente estromessi, fermo restando il riesercizio del potere, peraltro poi dichiaratamente effettuato dall’Università, come sopra considerato, solo con effetti limitati alla fase cautelare.
La reintegrazione costituisce, quindi, il mero effetto della pronuncia con cui è stata accolta l’azione di annullamento.
6.4 - Con il quarto motivo d’appello l’Università contesta la mancata considerazione, da parte del TAR, della illegittimità derivante dalla circostanza che le note, con le quale gli odierni appellati hanno giustificato la propria assenza, dedurrebbero argomenti non idonei, non essendo stati indicati impedimenti di tipo obiettivo.
6.4.1 – Per gli odierni resistenti la censura è inammissibile prima ancora che infondata, in quanto la sentenza di primo grado ha annullato la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2023 solo per difetto di motivazione, non avendo l’Università in alcun modo motivato la ragione per la quale gli argomenti proposti dai ricorrenti non sono stati ritenuti sufficienti a giustificare la loro assenza.
6.4.2 – Secondo il Collegio, anche il motivo d’appello in esame è infondato, in quanto il TAR ha censurato la semplice circostanza che la delibera impugnata non ha affatto valutato le note prodotte dai componenti assenti, senza affatto entrare nel merito del loro contenuto, e senza quindi sindacare, come invece fatto dall’Amministrazione in corso di giudizio (e poi in sede di dichiarato adempimento della decisione cautelare) la ritenuta inidoneità delle stesse memorie a giustificare l’assenza, in quanto motivata non da un impedimento personale degli interessati, bensì (in linea con le previsioni dello Statuto che parla solo di “ motivata giustificazione” ) dalle irregolarità che avrebbero caratterizzato la convocazione, la composizione e l’attività del C.d.A. (in quanto non preannunciata dall’o.d.g.), di modo che l’apprezzamento di una tale motivazione dovrebbe necessariamente estendersi anche alla valutazione delle predette irregolarità.
6.4.3 – In realtà, considera il Collegio, la radicale assenza di motivazione della delibera di decadenza impugnata emerge per tabulas, non essendo state in alcun modo valutate le giustificazione delle assenze ed essendosi l’Università limitata a prendere atto delle tre assenze consecutive.
6.5 – Gli odierni resistenti ripropongono altresì, con propria memoria, le ulteriori censure dedotte in primo grado e assorbite dal TAR, ma la conferma dell’appellata sentenza di accoglimento nei sensi che precedono preclude il loro esame da parte di questo giudice.
7 – In conclusione, l’appello (nella parte residua a seguito della rinuncia ai primi due motivi) deve essere respinto.
8 – La conseguente conferma della sentenza di primo grado consolida l’annullamento della disposta decadenza e l’effetto conformativo che ne deriva, tenuto conto che nella stessa citata delibera di conferma della revoca l’Università ha dichiarato di mantenere “ fermo l’interesse alla decisione finale, cui si conformerà ”, è quello che la mera presenza delle tre assenze, benché non dipendenti da un impedimento oggettivo come una malattia, non può integrare una causa di decadenza in assenza di valutazione in concreto delle ragioni poste a fondamento delle assenze.
9 – Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’Università appellante a rifondere ai ricorrenti di primo grado odierni resistenti le spese del presente grado di giudizio, complessivamente liquidate in Euro 4.000,00 oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO