Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00759/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00499/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 499 del 2025, proposto da
NI OS, AR OS, NA AR OS e CA OS, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Gurnari e CA Gangemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il loro studio in Reggio Calabria, Via Montevergine, n. 13;
contro
Comune di Palmi, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 648 del 30.10.2024, resa inter partes , sul ricorso numero di registro generale 425 del 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. PP RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 1.09.2025 e depositato in data 15.09.2025, gli odierni ricorrenti hanno chiesto l’esatta ottemperanza della sentenza n. 648 del 30.10.2024, nella parte in cui questo Tribunale, in accoglimento del ricorso numero di registro generale 425 del 2024, ha accolto “ la domanda in materia di accesso e per l’effetto dichiara(to) il diritto di parte ricorrente all’accesso, con riferimento a tutta la documentazione richiesta con l’istanza del 14.05.2024, inviata a mezzo PEC in pari data ”, “ ordina(ndo) al Comune di Palmi, in persona del legale rappresentante pro tempore, di consentire ai ricorrenti stessi l’accesso, mediante visione ed estrazione di copia alla documentazione di che trattasi, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ”.
Ha chiarito il Tribunale che « con la medesima diffida notificata il 14.05.2024 i ricorrenti avevano chiesto al Comune di Palmi di avere accesso, ai sensi della L. n. 241 del 1990, a tutti gli atti dei procedimenti di esproprio riguardanti gli immobili, dettagliatamente indicati, oggetto della denunciata omessa volturazione catastale, ponendo a relativo fondamento l’interesse, concreto ed attuale, correlato all’esigenza di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli patite in ragione della persistente intestazione in capo ad essi della titolarità formale dei beni de quibus, in primo luogo sul versante tributario », sottolineando che « non è dubitabile l’esistenza in capo ai ricorrenti di un “interesse diretto, concreto e attuale”, ex art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/90, alla conoscenza degli atti dei procedimenti di esproprio riguardanti gli immobili, dettagliatamente indicati, di cui essi erano, in via diretta o iure hereditatis, titolari, essendo stato plausibilmente ricondotto detto interesse all’esigenza di verificare il corretto adempimento da parte del Comune di Palmi dell’obbligo di curarne la voltura a proprio favore nei registri immobiliari. ».
2. Espongono i ricorrenti che il Comune di Palmi, nonostante sia stato, nelle more, “sollecitato ripetutamente” a dare ottemperanza a detta sentenza, è rimasto inerte.
3. Il Comune di Palmi, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
4. Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
6. Permane l’inadempimento del Comune di Palmi intimato, che non ha dimostrato l’avvenuta puntuale e integrale esecuzione dell’ordine di esibizione documentale contenuto nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza.
In omaggio al principio di riferibilità o di vicinanza della prova, in forza del quale l'onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione, posto che l’adempimento (nel caso di specie, l’esecuzione della sentenza del giudice amministrativo in materia di accesso) si verifica nella sfera d’azione dell’Amministrazione, è questa a doverne fornire la prova diretta e positiva dell’esatta ottemperanza.
Di contro, il Comune di Palmi, non costituitosi nel giudizio conclusosi con la sentenza ottemperanda, non appellata, è rimasto inerte e non si è costituito neppure nel presente giudizio, omettendo di dare prova di aver dato esecuzione alla medesima sentenza.
7. Il ricorso in ottemperanza, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., è, dunque, fondato e, come tale, deve essere accolto.
8. Ne consegue l’ordine all’amministrazione convenuta, entro il termine di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza n. 648 del 30.10.2024, mediante l’ostensione di “tutta la documentazione richiesta con l’istanza del 14.05.2024, inviata a mezzo PEC in pari data” dai ricorrenti.
In caso di inutile scadenza di tale termine, si nomina, quale Commissario ad acta , il Questore di Reggio Calabria, con facoltà di sub-delega nell’ambito della stessa Questura, il quale, su istanza dei ricorrenti attestante il perdurante inadempimento dell’amministrazione comunale, entro i trenta giorni successivi provvederà al compimento tutti gli atti necessari all’integrale ottemperanza della sentenza n. 648 del 30.10.2024.
9. L’eventuale richiesta di proroga del termine assegnato per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio, fin d’ora, delega l’adozione delle conseguenziali statuizioni.
10. Va, invece, rigettata la domanda di condanna dell’Amministrazione comunale al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l’oggetto della sentenza da ottemperare (accesso ai documenti) è tale da far apparire l’invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 25 giugno 2014 n. 15), dal momento che il breve termine assegnato oggi al Comune di Palmi per provvedere (quindici giorni) e la nomina del Commissario ad acta rendono, di per sé, superflua la coazione indiretta.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, accoglie il ricorso e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Palmi di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata nel termine specificato in motivazione;
- nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Questore di Reggio Calabria, con facoltà di sub-delega nell’ambito della stessa Questura, il quale, su istanza dei ricorrenti attestante l’intervenuta ed infruttuosa notifica della presente sentenza in favore dell’amministrazione, entro i 30 giorni successivi darà seguito al summenzionato ordine ostensivo, compiendo tutti gli atti necessari, per come indicati in motivazione, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente;
- rigetta la domanda di condanna del Comune di Palmi al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.;
- condanna il Comune di Palmi al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA RI, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
PP RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP RO | CA RI |
IL SEGRETARIO