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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/06/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 410/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione V civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Paola Tanara Presidente
Anna Ferrari Consigliere rel.
Lucio Marcantonio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r. g. 410/2025 promossa da:
(C.F: ) assistito e difeso dall'avv. Chiara Parte_1 C.F._1
Talamone presso il cui studio elegge domicilio, in Gallarate, Largo Camussi n.2
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F: assistita e difesa dall'avv. Alessandra CP_1 C.F._2
Ghiani presso il cui studio elegge il domicilio, in Parabiago, Via Milite Ignoto n. 34.
APPELLATA avente ad
Oggetto: separazione giudiziale
1 Provvedimento impugnato: sentenza parzialmente definitiva del Tribunale di Busto
Arsizio n. 53/2025 pubblicata il 16.01.2025.
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano Sezione Famiglia, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito:
“accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza parzialmente definitiva n. 53/2025 n° cronologico 137/2025 del 16 Gennaio 2025, resa inter partes dal Tribunale di Busto Arsizio Sezione Famiglia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
Pupa Maria Eugenia R.G. n. 2381/2024, pubblicata il 16.01.2025, mai notificata.
1)porre a carico del signor un contributo al mantenimento della figlia minore pari ad euro Pt_1
200,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici istat, oltre il 50% delle spese straordinarie e in tal caso assegnare l'intero importo corrisposto dall'INPS a titolo di assegno unico
Nel merito ed in via subordinata accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza parzialmente definitiva n. 53/2025 n° cronologico 137/2025 del 16 Gennaio 2025, resa inter partes dal Tribunale di Busto Arsizio Sezione famiglia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
Pupa Maria Eugenia R.G. n. 2381/2024, pubblicata il 16 Gennaio 2025, mai notificata
2)porre a carico del signor un contributo al mantenimento della figlia minore pari ad euro Pt_1
300,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici istat, oltre il 50% delle spese straordinarie e in tal caso assegnare il 50% dell'importo corrisposto dall'INPS a titolo di assegno unico all'appellante
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
In via istruttoria
2 si chiede l'ammissione della proposta di locazione che ci si era riservati di produrre espressamente in primo grado.”
PER L'APPELLATA
“l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia accogliere le seguenti conclusioni:
Nel merito accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o l'infondatezza dell'appello promosso ex adverso per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente rigetto dello stesso ed integrale riconferma dell'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per
Legge.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Vicende processuali
1. I signori e contraevano matrimonio in data Parte_1 CP_1
13.10.2017 e dalla loro unione nasceva la figlia (n. 1.12.2017). Per_1
2. Con ricorso depositato in data 25.06.2024 adiva il Tribunale di Busto CP_1
Arsizio chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi con contestuale richiesta di scioglimento del matrimonio, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione;
di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento presso la madre e assegnazione della casa coniugale a quest'ultima e chiedendo una regolamentazione della frequentazione padre- figlia;
la ricorrente chiedeva, altresì, di porre in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento di un assegno mensile pari ad € 550,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'assegno unico nella quota del 100%; chiedeva inoltre di dare atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti.
3 3. Con memoria (tardivamente depositata il 14.01.2025) si costituiva , Parte_1
aderendo alle domande di separazione personale dei coniugi e di affido condiviso della figlia, chiedendo di poter vedere la figlia minore per due giorni infrasettimanali oltre ai weekend di sua spettanza;
chiedeva, inoltre, che fosse posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento alla madre di un importo mensile di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'importo a titolo di assegno unico nella sua interezza pari ad €
227,90.
4. Con la sentenza parzialmente definitiva emessa il 15.01.2025 e pubblicata il
16.01.2025 il Tribunale di Busto Arsizio così provvedeva:
- pronunciava la separazione dei coniugi;
Parte_2
- affidava la minore in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, cui assegna la casa coniugale;
- disponeva che il padre potesse tenere con sé la figlia a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 20.00 oltre a due giorni infrasettimanali con i medesimi orari, nelle festività natalizie dal 23/12 al 30/12 o dal 1/12 al 06/01 in via alternata;
nelle festività pasquali dal venerdì mattina alle ore 20 della domenica di Pasqua o dalla domenica sera al martedì h. 20 e due settimane estive anche non consecutive da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre un contributo di € 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- attribuiva alla sig.ra la totalità dell'assegno unico. CP_1
5. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può essere così sintetizzato.
Il Tribunale rilevava che:
4 - la sig.ra pagava il canone mensile pari ad € 400,00 per la casa familiare, CP_1
mentre il sig. non aveva alcuna spesa abitativa vivendo presso la casa Pt_1
dei suoi genitori;
- la retribuzione netta della ricorrente ammontava ad una somma pari ad €
1500,00 per 13 mensilità, mentre il resistente percepiva 1800,00 per 12 mensilità;
- determinava conseguentemente il contributo al mantenimento della minore ad
€ 500,00 oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano, in quanto adeguato rispetto alla situazione economica delle parti
6. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello in data 14.02.2025 Pt_1
, chiedendo la riforma del capo 4) (relativo al contributo al mantenimento
[...]
della figlia) e del capo 5) (relativo alla percezione dell'assegno unico).
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado, nel determinare il contributo al mantenimento della figlia e nel riconoscere alla sig.ra l'interezza dell'assegno CP_1
unico, non ha tenuto conto della effettiva capacità di guadagno di esso appellante.
In particolare, non ha considerato che versa euro 300,00 mensili per il Pt_1
finanziamento auto, euro 190,00 a titolo di rimborso rateale di una carta di credito ed euro 130,00 per il finanziamento Findomestic. L'appellante ha argomentato che detraendo dal proprio stipendio (pari ad euro 1800,00) gli esborsi documentati oltre ad euro 500,00 a titolo di mantenimento, residuerebbero per il soddisfacimento delle sue esigenze euro 680,00, che non risultano sufficienti per soddisfare il canone di locazione (pari ad euro 700,00) da egli ha concordato con il proponente locatore al fine di poter prendere in locazione un immobile;
specificava che il proponente locatore non aveva ancora incassato la caparra avendo pattuito di sospendere l'efficacia della proposta di locazione alla definizione del giudizio di appello.
5 7. Con memoria depositata in data 05.05.2025 si costituiva e CP_1
chiedeva la conferma della sentenza impugnata. Secondo parte appellata nella sentenza di primo grado venivano correttamente considerate le risorse economiche di entrambi i genitori. Evidenziava che dalla produzione avversaria si evince che a carico del sig. gravano esclusivamente spese voluttuarie per un importo Pt_1
mensile complessivo di euro 430,00, relative all'acquisto di un telefonino e di una vettura di grossa cilindrata, residuando a sua disposizione circa 1.400,00 euro mensili. Pertanto, l'importo di € 200,00 proposto dal come mantenimento Pt_1
della figlia risultava inadeguato alla capacità economica paterna. Ha altresì evidenziato che la progettualità dell'appellante relativa ad una eventuale sistemazione fuori dal suo nucleo familiare non rilevava in alcun modo dal momento che la regolamentazione delle condizioni della separazione deve avvenire rebus sic stantibus: “il Sig. neppure in sede di appello ha prodotto alcunché in tal senso, Pt_1
limitandosi a dedurre che la proposta di locazione sottoscritta successivamente alla notifica del ricorso di separazione da parte della moglie sarebbe stata “sospesa”(cfr. pag. 4 memoria di costituzione . CP_1
8. Il P.g. esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello tenuto conto dell'assenza di elementi sopravvenuti rispetto alla valutazione effettuata in prime cure, da ritenere corretta.
9. All'udienza del 4 giugno 2025, svolta in modalità cartolare, presa visione delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, la Corte tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
10. L'appello non è fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
11. Premette la Corte che con l'atto introduttivo del giudizio parte attrice appellante ha l'onere di allegare i fatti e gli elementi di diritto a fondamento della domanda;
tale esposizione consiste nell'affermazione dei fatti costitutivi e lesivi a fondamento della stessa. Si osserva, altresì, che “in tema di giudizio di appello del nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, la disposizione dell'art. 473-bis.30 c.p.c., che prevede
6 che l'appello si propone con ricorso, si applica soltanto per i ricorsi depositati in primo grado a partire dal 1° marzo 2023, secondo la regola transitoria generale dettata nel comma 1 dell'art.
35 del d.lgs. n. 149 del 2022” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9895 del 15/04/2025)1. Il ricorso, a mente dell'art. 473-bis30 c.p.c. deve contenere le indicazioni previste dall'art. 342 c.p.c. e, per quanto qui rileva, le censure alla ricostruzione in fatto operata in prime cure. Quanto al giudizio di primo grado, il ricorrente deve corredare l'atto introduttivo “dei documenti che offre in comunicazione” (V. lett. f) art. 473-bis 12, comma 1, c.p.c. recante le Disposizioni comuni al giudizio di primo grado.
12. Orbene, nella fattispecie in esame, osserva la Corte che l'odierno appellante fin dal primo grado di giudizio ha affermato di aver convenuto di locare un Pt_1
immobile ad uso abitativo ma (pure essendone onerato) non ha corredato tale assunto da alcuna documentazione, né ha offerto di provare in altro modo tale circostanza. Di talché, ciò preclude alla Corte (così come ha correttamente precluso al Tribunale) di apprezzare quanto affermato dal sul riflesso del Pt_1
canone di locazione sul suo reddito ai fini della eventuale riduzione del contributo al mantenimento della figlia.
13. Alla medesima conclusione si perviene con riguardo alla quantificazione di tale contributo effettuata in prime cure ed alla attribuzione della totalità dell'assegno unico alla odierna appellata Dalla comparazione dei redditi2 e tenuto conto CP_1 1 L'appello è stato proposto ai sensi dell'art. 708 comma 4 c.p.c. nonostante il procedimento sia stato incardinato dopo la riforma CP_2 2 Situazione economica delle parti:
Parte_1
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto mensile d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale
CU- 2023 € 22.764,26 € 2.941,67 € 307,18 € 148,68 € 19.366,73 € 1.613,89
7 dei tempi di permanenza della figlia collocata in via prevalente presso la madre, odierna appellante reputa la Corte che la decisione assunta in prime cure CP_1
debba essere confermata. Del resto, l'appellante censura tale quantificazione solo adducendo il non provato esborso locativo a suo carico.
14. In conclusione, l'appello non può essere accolto.
15. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri minimi in relazione al valore indeterminato della controversia, all'attività difensiva svolta ed all'unica questione in fatto trattata, con esclusione della fase istruttoria.
CU-2024 € 26.628,05 € 4.256,46 € 368,22 € 158,39 € 21.844,98 € 1.820,42
CP_1
Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
CU- 2022 € 19.858,00 € 3.041,11 € 261,27 € 110,63 € 16.444,99 € 1.370,42
CU- 2023 € 23.284,00 € 3.119,99 € 315,40 € 138,62 € 19.709,99 € 1.642,50
CU- 2024 € 45.635,00 € 12.493,00 € 683,23 € 309,20 € 32.149,57 € 2.679,13
8 16. Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n.
115 essendo stato considerato il procedimento esente dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza parzialmente definitiva n. 53/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, emessa in data 15.01.2025 e pubblicata in data 16.01.2025, così provvede:
I. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II. condanna la parte appellante alla rifusione, in favore Parte_1
dell'appellata , delle spese del grado, che liquida in complessivi € CP_1
3.273,00, oltre generali (15%) ed accessori di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 04 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Anna Ferrari Paola Tanara
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione V civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Paola Tanara Presidente
Anna Ferrari Consigliere rel.
Lucio Marcantonio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r. g. 410/2025 promossa da:
(C.F: ) assistito e difeso dall'avv. Chiara Parte_1 C.F._1
Talamone presso il cui studio elegge domicilio, in Gallarate, Largo Camussi n.2
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F: assistita e difesa dall'avv. Alessandra CP_1 C.F._2
Ghiani presso il cui studio elegge il domicilio, in Parabiago, Via Milite Ignoto n. 34.
APPELLATA avente ad
Oggetto: separazione giudiziale
1 Provvedimento impugnato: sentenza parzialmente definitiva del Tribunale di Busto
Arsizio n. 53/2025 pubblicata il 16.01.2025.
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano Sezione Famiglia, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito:
“accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza parzialmente definitiva n. 53/2025 n° cronologico 137/2025 del 16 Gennaio 2025, resa inter partes dal Tribunale di Busto Arsizio Sezione Famiglia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
Pupa Maria Eugenia R.G. n. 2381/2024, pubblicata il 16.01.2025, mai notificata.
1)porre a carico del signor un contributo al mantenimento della figlia minore pari ad euro Pt_1
200,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici istat, oltre il 50% delle spese straordinarie e in tal caso assegnare l'intero importo corrisposto dall'INPS a titolo di assegno unico
Nel merito ed in via subordinata accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza parzialmente definitiva n. 53/2025 n° cronologico 137/2025 del 16 Gennaio 2025, resa inter partes dal Tribunale di Busto Arsizio Sezione famiglia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
Pupa Maria Eugenia R.G. n. 2381/2024, pubblicata il 16 Gennaio 2025, mai notificata
2)porre a carico del signor un contributo al mantenimento della figlia minore pari ad euro Pt_1
300,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici istat, oltre il 50% delle spese straordinarie e in tal caso assegnare il 50% dell'importo corrisposto dall'INPS a titolo di assegno unico all'appellante
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
In via istruttoria
2 si chiede l'ammissione della proposta di locazione che ci si era riservati di produrre espressamente in primo grado.”
PER L'APPELLATA
“l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia accogliere le seguenti conclusioni:
Nel merito accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o l'infondatezza dell'appello promosso ex adverso per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente rigetto dello stesso ed integrale riconferma dell'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per
Legge.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Vicende processuali
1. I signori e contraevano matrimonio in data Parte_1 CP_1
13.10.2017 e dalla loro unione nasceva la figlia (n. 1.12.2017). Per_1
2. Con ricorso depositato in data 25.06.2024 adiva il Tribunale di Busto CP_1
Arsizio chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi con contestuale richiesta di scioglimento del matrimonio, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione;
di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento presso la madre e assegnazione della casa coniugale a quest'ultima e chiedendo una regolamentazione della frequentazione padre- figlia;
la ricorrente chiedeva, altresì, di porre in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento di un assegno mensile pari ad € 550,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'assegno unico nella quota del 100%; chiedeva inoltre di dare atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti.
3 3. Con memoria (tardivamente depositata il 14.01.2025) si costituiva , Parte_1
aderendo alle domande di separazione personale dei coniugi e di affido condiviso della figlia, chiedendo di poter vedere la figlia minore per due giorni infrasettimanali oltre ai weekend di sua spettanza;
chiedeva, inoltre, che fosse posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento alla madre di un importo mensile di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'importo a titolo di assegno unico nella sua interezza pari ad €
227,90.
4. Con la sentenza parzialmente definitiva emessa il 15.01.2025 e pubblicata il
16.01.2025 il Tribunale di Busto Arsizio così provvedeva:
- pronunciava la separazione dei coniugi;
Parte_2
- affidava la minore in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, cui assegna la casa coniugale;
- disponeva che il padre potesse tenere con sé la figlia a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 20.00 oltre a due giorni infrasettimanali con i medesimi orari, nelle festività natalizie dal 23/12 al 30/12 o dal 1/12 al 06/01 in via alternata;
nelle festività pasquali dal venerdì mattina alle ore 20 della domenica di Pasqua o dalla domenica sera al martedì h. 20 e due settimane estive anche non consecutive da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre un contributo di € 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- attribuiva alla sig.ra la totalità dell'assegno unico. CP_1
5. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può essere così sintetizzato.
Il Tribunale rilevava che:
4 - la sig.ra pagava il canone mensile pari ad € 400,00 per la casa familiare, CP_1
mentre il sig. non aveva alcuna spesa abitativa vivendo presso la casa Pt_1
dei suoi genitori;
- la retribuzione netta della ricorrente ammontava ad una somma pari ad €
1500,00 per 13 mensilità, mentre il resistente percepiva 1800,00 per 12 mensilità;
- determinava conseguentemente il contributo al mantenimento della minore ad
€ 500,00 oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano, in quanto adeguato rispetto alla situazione economica delle parti
6. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello in data 14.02.2025 Pt_1
, chiedendo la riforma del capo 4) (relativo al contributo al mantenimento
[...]
della figlia) e del capo 5) (relativo alla percezione dell'assegno unico).
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado, nel determinare il contributo al mantenimento della figlia e nel riconoscere alla sig.ra l'interezza dell'assegno CP_1
unico, non ha tenuto conto della effettiva capacità di guadagno di esso appellante.
In particolare, non ha considerato che versa euro 300,00 mensili per il Pt_1
finanziamento auto, euro 190,00 a titolo di rimborso rateale di una carta di credito ed euro 130,00 per il finanziamento Findomestic. L'appellante ha argomentato che detraendo dal proprio stipendio (pari ad euro 1800,00) gli esborsi documentati oltre ad euro 500,00 a titolo di mantenimento, residuerebbero per il soddisfacimento delle sue esigenze euro 680,00, che non risultano sufficienti per soddisfare il canone di locazione (pari ad euro 700,00) da egli ha concordato con il proponente locatore al fine di poter prendere in locazione un immobile;
specificava che il proponente locatore non aveva ancora incassato la caparra avendo pattuito di sospendere l'efficacia della proposta di locazione alla definizione del giudizio di appello.
5 7. Con memoria depositata in data 05.05.2025 si costituiva e CP_1
chiedeva la conferma della sentenza impugnata. Secondo parte appellata nella sentenza di primo grado venivano correttamente considerate le risorse economiche di entrambi i genitori. Evidenziava che dalla produzione avversaria si evince che a carico del sig. gravano esclusivamente spese voluttuarie per un importo Pt_1
mensile complessivo di euro 430,00, relative all'acquisto di un telefonino e di una vettura di grossa cilindrata, residuando a sua disposizione circa 1.400,00 euro mensili. Pertanto, l'importo di € 200,00 proposto dal come mantenimento Pt_1
della figlia risultava inadeguato alla capacità economica paterna. Ha altresì evidenziato che la progettualità dell'appellante relativa ad una eventuale sistemazione fuori dal suo nucleo familiare non rilevava in alcun modo dal momento che la regolamentazione delle condizioni della separazione deve avvenire rebus sic stantibus: “il Sig. neppure in sede di appello ha prodotto alcunché in tal senso, Pt_1
limitandosi a dedurre che la proposta di locazione sottoscritta successivamente alla notifica del ricorso di separazione da parte della moglie sarebbe stata “sospesa”(cfr. pag. 4 memoria di costituzione . CP_1
8. Il P.g. esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello tenuto conto dell'assenza di elementi sopravvenuti rispetto alla valutazione effettuata in prime cure, da ritenere corretta.
9. All'udienza del 4 giugno 2025, svolta in modalità cartolare, presa visione delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, la Corte tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
10. L'appello non è fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
11. Premette la Corte che con l'atto introduttivo del giudizio parte attrice appellante ha l'onere di allegare i fatti e gli elementi di diritto a fondamento della domanda;
tale esposizione consiste nell'affermazione dei fatti costitutivi e lesivi a fondamento della stessa. Si osserva, altresì, che “in tema di giudizio di appello del nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, la disposizione dell'art. 473-bis.30 c.p.c., che prevede
6 che l'appello si propone con ricorso, si applica soltanto per i ricorsi depositati in primo grado a partire dal 1° marzo 2023, secondo la regola transitoria generale dettata nel comma 1 dell'art.
35 del d.lgs. n. 149 del 2022” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9895 del 15/04/2025)1. Il ricorso, a mente dell'art. 473-bis30 c.p.c. deve contenere le indicazioni previste dall'art. 342 c.p.c. e, per quanto qui rileva, le censure alla ricostruzione in fatto operata in prime cure. Quanto al giudizio di primo grado, il ricorrente deve corredare l'atto introduttivo “dei documenti che offre in comunicazione” (V. lett. f) art. 473-bis 12, comma 1, c.p.c. recante le Disposizioni comuni al giudizio di primo grado.
12. Orbene, nella fattispecie in esame, osserva la Corte che l'odierno appellante fin dal primo grado di giudizio ha affermato di aver convenuto di locare un Pt_1
immobile ad uso abitativo ma (pure essendone onerato) non ha corredato tale assunto da alcuna documentazione, né ha offerto di provare in altro modo tale circostanza. Di talché, ciò preclude alla Corte (così come ha correttamente precluso al Tribunale) di apprezzare quanto affermato dal sul riflesso del Pt_1
canone di locazione sul suo reddito ai fini della eventuale riduzione del contributo al mantenimento della figlia.
13. Alla medesima conclusione si perviene con riguardo alla quantificazione di tale contributo effettuata in prime cure ed alla attribuzione della totalità dell'assegno unico alla odierna appellata Dalla comparazione dei redditi2 e tenuto conto CP_1 1 L'appello è stato proposto ai sensi dell'art. 708 comma 4 c.p.c. nonostante il procedimento sia stato incardinato dopo la riforma CP_2 2 Situazione economica delle parti:
Parte_1
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto mensile d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale
CU- 2023 € 22.764,26 € 2.941,67 € 307,18 € 148,68 € 19.366,73 € 1.613,89
7 dei tempi di permanenza della figlia collocata in via prevalente presso la madre, odierna appellante reputa la Corte che la decisione assunta in prime cure CP_1
debba essere confermata. Del resto, l'appellante censura tale quantificazione solo adducendo il non provato esborso locativo a suo carico.
14. In conclusione, l'appello non può essere accolto.
15. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri minimi in relazione al valore indeterminato della controversia, all'attività difensiva svolta ed all'unica questione in fatto trattata, con esclusione della fase istruttoria.
CU-2024 € 26.628,05 € 4.256,46 € 368,22 € 158,39 € 21.844,98 € 1.820,42
CP_1
Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
CU- 2022 € 19.858,00 € 3.041,11 € 261,27 € 110,63 € 16.444,99 € 1.370,42
CU- 2023 € 23.284,00 € 3.119,99 € 315,40 € 138,62 € 19.709,99 € 1.642,50
CU- 2024 € 45.635,00 € 12.493,00 € 683,23 € 309,20 € 32.149,57 € 2.679,13
8 16. Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n.
115 essendo stato considerato il procedimento esente dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza parzialmente definitiva n. 53/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, emessa in data 15.01.2025 e pubblicata in data 16.01.2025, così provvede:
I. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II. condanna la parte appellante alla rifusione, in favore Parte_1
dell'appellata , delle spese del grado, che liquida in complessivi € CP_1
3.273,00, oltre generali (15%) ed accessori di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 04 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Anna Ferrari Paola Tanara
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