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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/05/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1047/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1047/2019 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SERGI VINCENZO
ATTORE
contro in persona del Ministro pro tempore, (C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE P.IVA_1
DELLO STATO DI REGGIO CALABRIA
, in persona PA
del legale rappresentante pro tempore, (P. IVA ), rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv. ABBRUZZESE ANNAMARIA
CONVENUTI
OGGETTO
Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043
c.c. e norme speciali).
pagina 1 di 25 CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, il e l' Controparte_1 PA
, al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento
[...]
dei danni non patrimoniali, quantificati in euro 188.407,67, da esso attore patiti a causa dell'infezione da virus HCV contratta in occasione dell'emotrasfusione a cui era stato sottoposto, in data 13.06.1973, presso l'ospedale P.P. di Piemonte di Napoli.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.06.2019, si è tempestivamente costituito in giudizio il , eccependo l'intervenuta Controparte_1
prescrizione del diritto al risarcimento del danno fatto valere dall'attore e contestando, sotto vari profili, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda avanzata da controparte.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 10.07.2019, si è tardivamente costituita in giudizio l' PA
, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda avanzata da parte
[...] attrice in considerazione dell'omesso esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito, la convenuta ha invece contestato la domanda attorea, deducendone l'infondatezza.
All'udienza del 10.07.2019, il procuratore di parte attrice ha rappresentato di non aver notificato l'atto introduttivo del presente giudizio alla Regione Calabria – indicata, nell'atto di citazione, tra i soggetti evocati in giudizio – e di rinunciare ad ogni domanda proposta nei suoi confronti.
Alla medesima udienza, il Giudice Istruttore, dopo aver rilevato che la materia del contendere, afferente alla responsabilità sanitaria, è soggetta all'esperimento della mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ha pagina 2 di 25 assegnato a parte attrice il termine di quindici giorni di cui all'art. 5, comma 1 bis, d.lgs.
28/2010 per la presentazione della domanda di mediazione.
Alla successiva udienza del 04.12.2019, l' PA
ha eccepito l'improcedibilità della domanda attorea, in quanto l'invito a
[...]
partecipare alla mediazione era stato inviato al da parte attrice oltre il Controparte_1 termine perentorio di quindici giorni indicato dal Giudice Istruttore all'udienza del
10.07.2019; il convenuto si è associato a tale eccezione. CP_1
Con ordinanza del 05.03.2020, il Giudice Istruttore:
«rilevato che, all'udienza di prima comparizione e trattazione della causa, celebrata in data 10 Luglio 2019, parte attrice evidenziava di non avere notificato l'atto di citazione alla Regione Calabria, di fatto rinunciando alla domanda nei confronti di questa, che, pertanto, non è parte del presente giudizio;
che, alla medesima udienza, questo Giudice assegnava termine di 15 giorni per avviare la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 bis, comma 1, D. Lgs. 28/2010; che all'udienza del 4 Dicembre 2019, l'Azienda ospedaliera convenuta eccepiva
l'improcedibilità dell'azione perché, a suo dire, “l'invito di mediazione, per come emerge dal verbale di mediazione depositato da parte attrice, non è stato rivolto a tutte le parti regolarmente costituite nel procedimento” giudiziario “nel termine indicato dal giudice all'udienza del 10/7/19”; che, in particolare, secondo la suddetta convenuta, l'attrice avrebbe “omesso di invitare il regolarmente costituito, nel termine Controparte_1 indicato dal Giudice, limitandosi a rivolgere detto invito alla sola Azienda ospedaliera”; ritenuta, a prescindere dalla considerazione se la citata parte, formalmente eccipiente, sia legittimata a sollevare l'eccezione, e tenuto conto che il si è letteralmente CP_1
“associato” all'eccezione denunciata (si veda processo verbale udienza), l'infondatezza della eccezione de qua, atteso che, dal verbale dell'incontro di mediazione del giorno 2
Settembre 2019, depositato dalla parte attrice, si evince, per come attestato dal mediatore, avv.to che Controparte_3
a) “la parte istante che ha attivato il procedimento con deposito dell'istanza di mediazione in data 12.07.2019, con fissazione di primo incontro per il 02.08.2019”;
pagina 3 di 25 b) “sono assenti le parti convenute, Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante p.t. nonché il , in
[...] Controparte_1 persona del Ministro p.t., che non hanno aderito al procedimento”;
c) “il , in persona del ministro p.t., in data 02.08.2019 ha fatto Controparte_1 pervenire a mezzo pec presso l'Organismo di Mediazione Controparte_5 che qui integralmente si riporta: “In relazione al giudizio emarginato si evidenzia che la presente integrazione datata 02.08.2019, del tutto irrituale, risulta essere formulata oltre il termine disposto dal Giudice all'udienza del 10.07.2019. Alla luce di ciò, considerato che il sottoscritto procuratore aveva già evidenziato nella precedente pec, che in considerazione della divergenza di vedute in ordine al petitum ed alla causa petendi e dunque, all'impossibilità di raggiungere un accordo bonario tra le parti, non intendeva aderire alla mediazione intrapresa da parte attrice, si reitera la medesima indisponibilità ad aderire alla mediazione fissata per il giorno 02.09.2019”; risultando, quindi, che: 1) parte attrice ha presentato la domanda di mediazione nei quindici giorni successivi all'udienza del 10 Luglio 2019; 2) il responsabile dell'organismo di mediazione ha fissato il primo incontro il 2 agosto 2019; 3) il , non solo è stato CP_1
reso edotto della data del primo incontro, della quale, per quanto risulta dalla sua pec del
2 agosto 2019, avrebbe avuto comunicazione lo stesso 2 agosto 2019, ma ha avuto anche notizia che la “primigenia” istanza di mediazione era rivolta anche nei suoi confronti, atteso che, nella medesima pec del 2 agosto 2019, fa riferimento ad una precedente propria pec, evidentemente successiva alla domanda di mediazione del 12 luglio 2019 e precedente all'integrazione del 2 agosto 2019, con la quale enunciava che “in considerazione della divergenza di vedute (…) non intendeva aderire alla mediazione intrapresa da parte attrice”, confermando viepiù detta indisponibilità anche per il successivo incontro del 2 Settembre
2019» ha rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata dai convenuti e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 4 di 25 All'udienza del 19.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. All'udienza del 04.12.2019, l' PA
ha eccepito l'improcedibilità della domanda attorea in quanto l'invito a partecipare
[...]
alla mediazione era stato inviato al da parte attrice oltre il termine di Controparte_1 quindici giorni indicato dal Giudice Istruttore all'udienza del 10.07.2019; il CP_1
convenuto si è associato a tale eccezione.
L'eccezione in parola, già rigettata dal precedente Giudice Istruttore con ordinanza del
05.03.2020, è stata poi riproposta dall' PA
nelle successive udienze e anche in sede di precisazione delle conclusioni.
[...]
Ritiene questo Giudice che l'eccezione non possa essere accolta.
La Suprema Corte di Cassazione ha infatti recentemente affermato che «la circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs n. 28 del 2010 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, essendo, in tal caso, raggiunto lo scopo della norma - cioè, favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità - senza alcun aggravio della durata del processo» (Cass. Civ. 32454/2024).
Ai fini della procedibilità della domanda attorea, non rileva pertanto che la mediazione sia stata avviata oltre il termine di quindici giorni indicato dal Giudice, essendo sufficiente che la procedura si sia infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio.
pagina 5 di 25 Ebbene, nel caso in esame, si deve rilevare che, a prescindere dalla data in cui il
è stato invitato a partecipare, la mediazione si è infruttuosamente Controparte_1
conclusa in data 02.09.2019 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato dall'attore in data 06.09.2019), dunque certamente prima dell'udienza del 04.12.2019 fissata dal Giudice
Istruttore per la prosecuzione del presente giudizio.
L'eccezione di improcedibilità della domanda attorea, sollevata dai convenuti, deve pertanto essere rigettata.
2. Venendo ora al merito, ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1 [...]
e dell' al fine di CP_1 PA
ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati in euro 188.407,67, patiti a causa dell'infezione da virus HCV contratta in occasione dell'emotrasfusione a cui è stato sottoposto, in data 13.06.1973, presso l'ospedale P.P. di Piemonte di Napoli.
2.1 La domanda avanzata dall'attore nei confronti del deve essere Controparte_1
qualificata quale domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
La Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte affermato che il Controparte_1
è tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza in ordine alla pratica
[...] terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso di emoderivati e risponde ai sensi dell'art. 2043 c.c., in particolare per omessa vigilanza, per i danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (Cass. Civ., SS.UU., 576/2008, Cass.
Civ., SS.UU., 584/2008, Cass. Civ. 9404/2011, Cass. Civ. 17685/2011, Cass. Civ.
1355/2014).
2.1.1. Il ha eccepito che il diritto al risarcimento del danno fatto Controparte_1
valere nei suoi confronti da parte attrice è prescritto.
L'eccezione non è fondata.
Com'è noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «la responsabilità del per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, Controparte_1
HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia
pagina 6 di 25 colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e
2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia» (ex multis,
Cass. Civ. 16217/2019).
E' stato inoltre precisato che «in tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, ai fini dell'individuazione dell'exordium praescriptionis, una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione, anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle praesumptiones de praesumpto
(nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva desunto la prova della pregressa conoscenza o conoscibilità della causa della malattia dalle seguenti circostanze: la scoperta della malattia, la mancata allegazione di altri fattori di rischio diversi dalla trasfusione, la lettera di dimissioni consegnata al paziente, la conoscenza della correlazione tra HVC e trasfusioni al momento della diagnosi della malattia)» (Cass. Civ.
10190/2022).
Nel caso di specie, l'attore ha allegato:
pagina 7 di 25 − che, in data 07.04.1973, era stato ricoverato all'Ospedale P.P. di Piemonte di
Napoli a causa di esiti di lobectomia media ed inferiore destra,
− che era stato sottoposto dai sanitari di tale ospedale ad intervento chirurgico e agli opportuni trattamenti, tra cui anche ad un'emotrasfusione in data
13.06.1973,
− che era stato poi dimesso in data 10.11.1973,
− che, in data 01.02.2011, a seguito di incidente stradale con conseguente trauma cranico, era stato ricoverato presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Gioia
Tauro, dal quale era stato poi dimesso il 04.02.2011,
− che, successivamente, in data 20.05.2013, aveva ritirato la copia della cartella clinica relativa al ricovero presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Gioia
Tauro, all'interno della quale vi era anche il referto di un'analisi del 02.02.2011 in cui veniva indicata la positività al virus HCV,
− che, il giorno successivo, preso atto della malattia e della riconducibilità causale della stessa all'unica emotrasfusione a cui era stato sottoposto molti anni prima all'Ospedale P.P. di Piemonte di Napoli, aveva avanzato domanda di indennizzo ai sensi della l. 210/1992 nei confronti del Controparte_6
, giudicata poi fondata dal
[...] Controparte_7
di Messina con provvedimento
[...] dell'8.11.2016,
− che, a seguito del riconoscimento dell'indennizzo di cui alla l. 210/1992, il
22.04.2017 e il 10.02.2018 aveva inoltrato al , senza Controparte_1
ricevere alcun riscontro, richiesta di risarcimento dei danni patiti in conseguenza della trasfusione di sangue infetto.
Ad avviso del Ministero della Salute, l'attore avrebbe avuto la possibilità di conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'affezione da virus HCV e il nesso di causalità con l'emotrasfusione al più tardi il 02.02.2011, data in cui era stata effettuata l'analisi con diagnosi di positività al virus HCV inserita nella cartella clinica relativa al ricovero presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Gioia Tauro.
pagina 8 di 25 Tale ricostruzione non è condivisibile.
Se è ben vero che il dies a quo della prescrizione non può essere identificato, unitariamente e per tutti i soggetti che hanno subito il contagio, nel giorno della presentazione della domanda per la corresponsione dell'indennizzo di cui alla l. 210/1992, in quanto esso costituisce solo il momento ultimo di decorrenza inziale del termine di prescrizione, in corrispondenza del quale è ragionevole attendersi che il soggetto contagiato, proprio perché si è attivato a richiedere l'indennizzo, disponga delle necessarie informazioni per ricondurre causalmente il contagio verificatosi all'evento scatenante,
d'altro canto non è corretto equiparare la mera diagnosi della positività al virus HCV alla consapevolezza in capo al danneggiato della riferibilità di essa alla trasfusione, in mancanza di altri elementi e senza alcun ulteriore approfondimento riguardo al fatto se, in occasione della predetta diagnosi, la vittima fosse stata in qualche modo messa sull'avviso circa una qualche importanza, se non della rilevanza, della pregressa trasfusione in relazione alla condizione che le è stata poi diagnosticata (Cass. Civ. 24164/2019).
Il , sul quale gravava il relativo onere, non ha in alcun modo Controparte_1
dimostrato che già all'epoca del ricovero presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Gioia
Tauro l'attore fosse stato informato o fosse comunque consapevole della rilevanza della pregressa trasfusione in relazione alla riscontrata positività al virus HCV.
Inoltre, alla data del 02.02.2011, il contagio di da virus HCV non era Parte_1
certo, atteso che nel referto dell'esame del sangue eseguito in tale data risulta annotato «si consiglia test di conferma per HCV» e che anche nella lettera di dimissioni del 04.02.2011 viene consigliato di «eseguire test di conferma HCV» (cfr. all. 2 di parte attrice).
Sulla scorta di tali considerazioni, in assenza di elementi obiettivi che consentano di indicare una data diversa, il dies a quo della prescrizione deve essere identificato nel
21.05.2013, data nella quale l'attore ha presentato la domanda di indennizzo ex art. l.
210/1992 (cfr. all. 6 di parte attrice).
Si deve poi rilevare che in atti vi è prova documentale di due atti stragiudiziali di messa in mora, interruttivi della prescrizione, inviati da parte attrice al il Controparte_1
pagina 9 di 25 22.04.2017 e il 10.02.2018 e ricevuti dal destinatario, rispettivamente, il 28.04.2017 e il
16.02.2018 (cfr. all. 10 e all. 11 di parte attrice).
L'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio è stato poi notificato al CP_1
convenuto in data 21.03.2019, sicché il diritto al risarcimento del danno azionato da parte attrice non è prescritto.
2.1.2. Come si è detto, il è tenuto ad esercitare un'attività di Controparte_1
controllo e di vigilanza in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso di emoderivati e risponde ai sensi dell'art. 2043 c.c., in particolare per omessa vigilanza, per i danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (Cass. Civ., SS.UU., 576/2008, Cass. Civ., SS.UU., 584/2008, Cass. Civ.
9404/2011, Cass. Civ. 17685/2011, Cass. Civ. 1355/2014).
Gli obblighi di prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo a carico del derivano da una pluralità di fonti normative. Controparte_1
Al riguardo si ricordano:
− la L. n. 296 del 1958, art. 1, che attribuisce al Ministero il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle
Amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici e di emanare istruzioni obbligatorie per tutte le Amministrazioni pubbliche che si occupano di servizi sanitari;
− la L. n. 592 del 1967, art. 1, che attribuisce al Ministero le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento e il coordinamento dei servizi inerenti la raccolta, la preparazione, la conservazione, la distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, nonché la preparazione dei suoi derivati, e per l'esercizio della relativa vigilanza;
art. 20, che attribuisce al il compito di CP_1 proporre l'emanazione di norme relative all'organizzazione, al funzionamento dei servizi trasfusionali, alla raccolta, alla conservazione e all'impiego dei derivati, alla determinazione dei requisiti e dei controlli cui debbono essere sottoposti;
art. 21, che attribuisce al il compito di autorizzare CP_1
l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso pagina 10 di 25 terapeutico;
art. 22, che attribuisce al il potere di autorizzare l'autorità CP_1 sanitaria a disporre la chiusura del centro, del laboratorio o dell'officina autorizzati;
− il D.P.R. n. 1256 del 1971 (recante regolamento di attuazione della L. n. 592 del
1967), che contiene norme concernenti i poteri di controllo e vigilanza in materia del Ministero e contempla, all'art. 46, l'obbligo di controllare se il donatore di sangue sia affetto da epatite virale, vietando in tal caso la trasfusione;
− il D.M. Sanità 7 febbraio 1972, che contiene norme che regolano l'attività del
Centro nazionale per la trasfusione del sangue, nonché la previsione che il
Ministero sia costantemente informato sulle attività del Centro;
− il D.M. Sanità 15 settembre 1972, che disciplina l'importazione e l'esportazione del sangue e dei suoi derivati e prevede l'autorizzazione ministeriale (almeno nel caso di provenienza da Paesi nei quali non vi sia una normativa idonea a garantire la sussistenza dei requisiti minimi di sicurezza) agli ospedali e ai centri gestori per la produzione di emoderivati e alle officine farmaceutiche che, all'esito di accertamento dell'Istituto superiore di sanità, siano risultati idonei ad eseguire i controlli sui prodotti importati;
− la L. n. 519 del 1973, che attribuisce all' compiti attivi Controparte_8
a tutela della salute pubblica;
− la L. 23 dicembre 1978, n. 833, che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale facendo mantenere al , oltre al ruolo primario nella programmazione CP_1
del piano sanitario nazionale con compiti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati (art.
6. lett. b, c) e confermando (art. 4, n. 6) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituiscono materia di interesse nazionale;
− il D.L. n. 443 del 1987, che ha introdotto la c.d. farmacosorveglianza dei medicinali da parte del Ministero, attribuendo a quest'ultimo il potere di stabilire pagina 11 di 25 le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio e di emettere provvedimenti cautelari relativamente ai prodotti in commercio;
− la L. n. 107 del 1990, che ha attribuito all' il compito Controparte_8
di provvedere alla prevenzione delle malattie trasmissibili, di ispezionare e controllare le aziende di produzione di emoderivati e le specialità farmaceutiche emoderivate, nonché di vigilare sulla qualità dei plasma derivati prodotti in centri individuati ed autorizzati dal (art. 10); e che assegna al il CP_1 CP_1 potere di autorizzare l'importazione di emoderivati pronti per l'impiego;
− la L. n. 178 del 1991, che disciplina (anche) le modalità di rilascio e revoca dell'autorizzazione ministeriale alla produzione, importazione e immissione in commercio delle specialità medicinali, prevedendo incisivi poteri ispettivi e di vigilanza del Ministero;
− il D.M. Sanità 12 giugno 1991, che disciplina l'autorizzazione ministeriale all'importazione di sangue e plasma derivati;
− il D. Lgs. n. 502 del 1992, che ha riordinato la normativa in materia sanitaria, ampliando le competenze delle Regioni e facendo mantenere al Ministero poteri di ingerenza e sostitutivi;
− il D. Lgs. n. 266 del 1993, che ha fatto mantenere al compiti e poteri di CP_1
vigilanza in materia di sanità pubblica;
− il D. Lgs. n. 267 del 1993, che ha attribuito poteri di controllo e di vigilanza all'Istituto superiore di sanità a tutela della salute pubblica;
− il D. Lgs. n. 44 del 1997, che ha attribuito al poteri in tema di CP_1
farmacosorveglianza;
− il D. Lgs. n. 449 del 1997, che ha attribuito al Ministero la vigilanza sull'attuazione del Piano sanitario nazionale;
− il D. Lgs. n. 112 del 1998, che, nel conferire alle Regioni la generalità delle attribuzioni in materia di salute umana, ha lasciato invariato il riparto di competenza in materia di sangue umano e suoi componenti.
pagina 12 di 25 Da tale quadro normativo emerge l'esistenza, in capo al , di Controparte_1
molteplici poteri di vigilanza nella preparazione ed utilizzazione di sangue ed emoderivati e di controllo in ordine alla correlata sicurezza.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che già dalla fine degli anni Sessanta - inizio degli anni Settanta era ben noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus mediante la determinazione delle transaminasi
ALT e il metodo dell'anti-HbcAg (Cass. Civ. 8069/1993, Cass. Civ. 21145/2021); dalla metà degli anni Sessanta erano infatti esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT – indicatori della funzionalità epatica – fossero alterati rispetto ai limiti prescritti (Cass. Civ. 9315/2010).
La Corte di Cassazione ha dunque riconosciuto la responsabilità del Controparte_1
in relazione a molti casi di contagio da virus HCV a seguito di emotrasfusioni
[...]
avvenute in epoca anteriore al 1988, anno in cui è stato identificato tale virus (ex multis,
Cass. Civ. 17685/2011, Cass. Civ. 2232/2016, Cass. Civ. 11792/2016, Cass. Civ.
18520/2018).
E' ormai pacifico e consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in epoca Controparte_1 anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul Controparte_1
, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una
[...]
pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il Controparte_1
pagina 13 di 25 responsabile in relazione ad una infezione da epatite C contratta in seguito a trasfusioni risalenti al 1970)» (Cass. Civ. 1566/2019).
L'omissione, da parte del , dei dovuti controlli sull'idoneità del Controparte_1
sangue ad essere oggetto di trasfusione è dunque causa efficiente del contagio del soggetto emotrasfuso.
In ordine al profilo soggettivo dell'illecito, la colpa del , sia Controparte_1 generica che specifica, risulta integrata dalla negligenza e dall'inosservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle discipline.
La colpa si rinviene, in particolare, nella violazione dei comportamenti dovuti di vigilanza e controllo prescritti dalle fonti normative sopra ricordate, che impongono al di vigilare e controllare l'effettiva attuazione da parte delle strutture CP_1 CP_1
sanitarie addette al servizio di emotrasfusione di quanto loro imposto, al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto, non risultando esaustiva degli obblighi di diligenza posti a carico dell'Amministrazione convenuta la mera attività normativa assolta (Cass. Civ. 11301/2011, Cass. Civ. 9404/2011, Cass. Civ. 21145/2021).
La giurisprudenza di legittimità ha avuto anche modo di chiarire che il Controparte_1
non può invocare la discrezionalità amministrativa per giustificare le scelte operate
[...]
nel peculiare settore della plasmaferesi;
il dovere di vigilare attentamente sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati postula infatti l'osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata in relazione all'impiego delle misure necessarie per verificarne la sicurezza, essendo l'Amministrazione tenuta ad evitare o ridurre i rischi connessi a tali attività (Cass. Civ., SS.UU., 581/2008).
Nel caso in esame, si può dunque affermare che, già all'epoca della trasfusione effettuata, nel 1973, all'attore, il , nello svolgimento del proprio Controparte_1
compito istituzionale di indirizzo e vigilanza ai fini della tutela della salute e della riduzione del rischio di contagio da sangue infetto, avrebbe dovuto vigilare sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati, al fine di verificarne la sicurezza per il soggetto emotrasfuso.
pagina 14 di 25 Ebbene, parte convenuta non ha dimostrato di aver effettivamente posto in essere i dovuti controlli.
Inoltre, si deve rilevare che il nesso di causalità tra l'emotrasfusione praticata, nel 1973,
a e la patologia infettiva dallo stesso contratta è stato dapprima accertato Parte_1
dalla di Messina, in data 08.11.2016, ai fini del Controparte_7 riconoscimento dell'indennizzo di cui alla l. 210/1992 (cfr. all. 8 di parte attrice;
si veda
Cass. Civ., Sez. Un., 19129/2023, secondo cui «nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue Controparte_1
infetto, il verbale redatto dalla Commissione medica, di cui all'art. 4 della l. n. 210 del
1992, non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la attesta essere avvenuti in sua presenza CP_7
o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale») ed è stato poi confermato anche dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio, dott. Per_1
In particolare, il perito nominato dal Tribunale, con motivazione esaustiva ed esente da errori e vizi logici sul punto, alla quale si rimanda, ha confermato la sussistenza del nesso di causalità tra l'emotrasfusione eseguita all'attore nel 1973 e il contagio da virus HCV in termini di «più probabile che non», non essendo stato rilevato in anamnesi alcun elemento di rischio significativo circa una diversa origine del contagio attraverso altra via di trasmissione (cfr. c.t.u. in atti).
E' pertanto possibile concludere che la condotta omissiva del sia Controparte_1
stata causa della contrazione del virus HCV da parte di Parte_1
La condotta di controllo a cui il convenuto era tenuto, se fosse stata posta in CP_1 essere, avrebbe infatti certamente impedito la verificazione dell'evento lesivo di cui si discute.
pagina 15 di 25 Sussiste, pertanto, in capo al una responsabilità di natura Controparte_1
extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per i danni sofferti da parte attrice in conseguenza dell'emotrasfusione di sangue infetto praticatagli in data 13.06.1973.
2.2. La domanda avanzata da nei confronti dell' Parte_1 [...]
deve invece essere qualificata quale domanda di PA
risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.
Al riguardo, giova rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il rapporto che si instaura tra la struttura ospedaliera e il paziente a seguito dell'accettazione di quest'ultimo va ricondotto nell'ambito di un autonomo e atipico contratto a prestazioni corrispettive, c.d. contratto di spedalità, avente ad oggetto una prestazione articolata che comprende, oltre alla prestazione principale medica, anche la messa a disposizione del personale ausiliario e paramedico e l'apprestamento di medicinali e delle attrezzature necessarie, anche per eventuali complicazioni (Cass. Civ., Sez. Un. 9556/2002).
La struttura sanitaria risponde dunque a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura stessa;
risponde invece per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., se detti danni siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale (ex multis, Cass. Civ. 1620/2012).
Per quanto riguarda il riparto dell'onere della prova, la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite ha affermato che «in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto
(o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare
l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante» (Cass. Civ., Sez. Un.,
577/2008).
pagina 16 di 25 Ciò premesso in termini generali, nel caso in esame non è stata contestata la conclusione del contratto tra l'attore e l' convenuta;
non è stato inoltre contestato PA
che in data 13.06.1973, è stato sottoposto ad una trasfusione presso Parte_1
l'Ospedale P.P. di Piemonte di Napoli (cfr. all. 2 di parte attrice) e che, in data 02.02.2011, è risultato positivo al virus HCV (cfr. all. 3 di parte attrice).
Il nesso di causalità tra l'emotrasfusione praticata, nel 1973, a e la Parte_1
patologia infettiva dallo stesso contratta è stato dapprima accertato dalla
[...]
di Messina, in data 08.11.2016, ai fini del riconoscimento Controparte_7 dell'indennizzo di cui alla l. 210/1992 (cfr. all. 8 di parte attrice) ed è stato poi confermato anche dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio, dott. il Per_1
quale, con motivazione esaustiva ed esente da errori e vizi logici sul punto, alla quale si rimanda, ha confermato la sussistenza del nesso di causalità tra l'emotrasfusione eseguita all'attore nel 1973 e il contagio da virus HCV in termini di «più probabile che non», non avendo rilevato in anamnesi alcun elemento di rischio significativo circa una diversa origine del contagio attraverso altra via di trasmissione (cfr. c.t.u. in atti).
L'attore ha inoltre allegato l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, sostenendo che l' convenuta non aveva PA
correttamente eseguito la propria obbligazione di vigilanza, effettuando i dovuti controlli in ordine alla provenienza e all'affidabilità delle sacche di sangue utilizzate per la trasfusione e adottando tutte misure di prevenzione necessarie per impedire eventuali contagi.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l' PA
, sulla quale gravava il relativo onere, non abbia dimostrato di aver
[...]
diligentemente adempiuto la propria obbligazione.
Al riguardo, parte convenuta si è limitata ad allegare che le conoscenze mediche dell'epoca non consentivano di porre in essere accorgimenti finalizzati ad individuare il virus HCV, scoperto solo nel 1985, e che, in ogni caso, l'unico soggetto preposto a tale attività di controllo era il . Controparte_1
pagina 17 di 25 Ebbene, si è già avuto modo di rilevare che dalla fine degli anni sessanta era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus;
vi erano inoltre varie disposizioni normative, come la l. 592/1967 e il D.P.R. n. 1256/1971, che imponevano di controllare se il donatore di sangue fosse affetto da epatite virale, vietandone in tal caso la trasfusione ad altri.
Dalla fine degli anni sessanta non può dunque escludersi la responsabilità del personale sanitario che ha effettuato trasfusioni con sangue infetto, atteso che, indipendentemente dalla specifica conoscenza del virus HCV, «ben poteva detto personale, sulla base di più datati parametri scientifici, rilevare comunque la non idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione» (Cass. Civ. 15453/2011).
La Suprema Corte ha inoltre affermato che «ai fini dell'esonero dalla responsabilità contrattuale derivante da emotrasfusione, la struttura sanitaria inserita nella rete del SSN presso la quale è stato praticato il trattamento con sangue infetto - qualora non abbia provveduto con un proprio autonomo centro trasfusionale ed abbia utilizzato sacche acquisite tramite il servizio pubblico competente - è onerata di provare la propria condotta diligente e, cioè, di essersi concretamente accertata che il sangue trasfuso sia stato sottoposto a controlli preventivi ed effettivi da parte di quel servizio» (Cass. Civ.
26275/2022).
Nel caso in esame, l' convenuta nulla ha allegato circa la PA
provenienza e i controlli effettuati sul sangue utilizzato per la trasfusione di cui si discute;
non ha pertanto dimostrato di aver verificato tramite il proprio personale, prima della trasfusione, l'esistenza della documentazione attestante la tracciabilità del sangue e l'esecuzione, da parte dell'ente all'epoca a ciò preposto, dei controlli previsti.
Deve pertanto ritenersi sussistente in capo all' PA
una responsabilità di natura contrattuale ex art. 1218 c.c. per i danni sofferti
[...] dall'attore in conseguenza dell'emotrasfusione di sangue infetto praticatagli in data
13.06.1973.
pagina 18 di 25 2.3. Passando ora all'accertamento dei danni patiti da in conseguenza Parte_1 dell'evento lesivo oggetto di causa, dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio medico- legale è emerso che l'attore è affetto da «epatite cronica attiva HCV correlata, attualmente in fase di ridotta – ma presente – replicazione virale, con indice di fibrosi F2, indici di citolisi e sintesi epatica pressoché nella norma» (cfr. c.t.u. in atti).
Secondo la valutazione espressa dal dott. il contagio da virus HCV ha Per_1
comportato per l'attore postumi di natura permanente tali da incidere sulla sua integrità fisica nella misura del 15% (cfr. c.t.u. in atti).
Il perito nominato dal Tribunale ha invece ritenuto che, nel caso in esame, non sia riscontabile un periodo di inabilità temporanea, assoluta o relativa, per l'attore, in quanto quest'ultimo non ha avuto alcun episodio acuto (cfr. c.t.u. in atti).
Le conclusioni riportate sono sorrette da un valido metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico.
Il perito dell'Ufficio, con motivazione esaustiva ed esente da errori e vizi logici, alla quale integralmente si rimanda, ha inoltre risposto alle osservazioni critiche mosse dai consulenti tecnici dei convenuti, confermando la propria valutazione iniziale (si ricordi, in proposito, il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui «il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.», cfr. Cass. Civ. 282/2009).
Sulla scorta di tali considerazioni, ritiene questo Giudice che le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio per quanto riguarda le conseguenze di natura pagina 19 di 25 permanente patite dall'attore debbano essere integralmente recepite e poste a fondamento della decisione.
2.4. Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, devono essere tenuti presenti i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, secondo cui «1)
l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3)
"Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c.).
4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito e, dall'altro lato, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna
pagina 20 di 25 personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")” (Cass. Civ. 7513/2018).
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo Giudice ritiene di dovere orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica aggiornate al tempo della decisione (e non con quelle vigenti all'epoca dell'evento lesivo oggetto di causa o al momento dell'introduzione del giudizio, cfr. Cass. Civ. 7272/2012).
Per le considerazioni esposte, tenuto conto delle particolari modalità del fatto, della gravità delle lesioni che ne sono derivate, dell'età del danneggiato al momento dell'evento lesivo (anni 16) e dell'entità dei postumi permanenti, il danno non patrimoniale patito da parte attrice ammonta ad euro 58.373,00 in moneta attuale.
Tale importo è comprensivo sia della componente per danno biologico/dinamico- relazionale sia della componente del danno da sofferenza soggettiva interiore media ragionevolmente presumibile in ragione delle circostanze del caso concreto (si veda in proposito Cass. Civ. 15733/2022, secondo cui «ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto
pagina 21 di 25 del danno morale, il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari, che contemplano entrambe le voci di danno»).
Si deve inoltre rilevare che parte attrice non ha allegato (né provato) la sussistenza di conseguenze dannose anomale e del tutto peculiari tali da giustificare una personalizzazione in aumento del risarcimento del danno rispetto ai valori medi indicati nelle tabelle milanesi.
Com'è noto, infatti, la misura “standard” del risarcimento prevista dalle tabelle milanesi può essere incrementata dal Giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (ex multis, Cass. Civ. 5865/2021).
Tutto ciò considerato, si deve dunque concludere il danno patito da in Parte_1 conseguenza del contagio da virus HCV avvenuto a causa dell'emotrasfusione del
13.06.1973 ammonta ad euro 58.373,00.
2.5. I convenuti hanno eccepito che il danno patito dall'attore deve intendersi integralmente ristorato in considerazione dell'importo spettante al medesimo a titolo di indennizzo ex l. 210/1992.
Ritiene questo Giudice che, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale più recente,
l'eccezione sia fondata.
Sebbene il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HCV a seguito di trasfusioni con sangue infetto abbia natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla l. 210/1992, l'indennizzo già corrisposto al danneggiato e le somme che il medesimo ha diritto di percepire in futuro allo stesso titolo, purché riconosciute e dunque liquidate o determinabili, devono essere interamente scomputate dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno, venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento (Cass. Civ. 8532/2020, Cass. Civ. 8861/2021,
Cass. Civ. 7345/2022).
pagina 22 di 25 La Suprema Corte ha in proposito chiarito che, in caso di infezione conseguente ad emotrasfusioni o ad utilizzo di emoderivati, opera la compensatio lucri cum damno fra l'indennizzo ex lege n. 210/1992 e il risarcimento del danno anche laddove non sussista apparentemente coincidenza tra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza, esistendo un'unica “parte pubblica”, pur variamente articolata sul piano delle strutture e delle soggettività giuridiche, che è chiamata a rapportarsi con chi sia stato danneggiato da emotrasfusioni, provvedendo all'erogazione dell'indennizzo e all'eventuale risarcimento del danno (Cass. Civ. 4309/2019).
Per quanto riguarda l'onere della prova, la parte che ammette o non contesta di avere percepito l'indennizzo previsto dalla l. 210/1992 ha l'onere di provarne l'ammontare, in quanto il diritto risarcitorio sussiste solo nella misura eccedente l'indennizzo (Cass. Civ.
525/2025).
Nel caso in esame, il convenuto, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, CP_1
c.p.c. ha allegato che l'attore percepisce, dal 01.06.2013, un indennizzo bimestrale rivalutato pari ad euro 1.541,66 e che, alla data del 31.12.2018, il medesimo ha già percepito la somma di euro 51.109,14, come da calcolo estrapolato dalla Piattaforma informatica all'uopo istituita presso il Ministero della Salute, avente carattere di ufficialità
(cfr. all. 1 e all. 2 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del ). Controparte_1
Il Ministero della Salute ha inoltre allegato che, tenendo conto della speranza di vita media pari a 81 anni circa per l'uomo, secondo le stime ISTAT, potrebbe Parte_1
percepire un importo complessivo ulteriore a titolo di indennizzo ex l. 210/1992 pari ad euro 218.858,09 (cfr. all. 3 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del
[...]
). CP_1
Ebbene, la circostanza fattuale dell'avvenuto pagamento, alla data del 31.8.2018, della somma di euro 51.109,14 a titolo di indennizzo non è stata contestata in modo specifico da parte dell'attore, il quale si è limitato a rilevare la genericità del calcolo effettuato dalla controparte, senza tuttavia indicare la diversa somma eventualmente percepita o i diversi criteri di calcolo da utilizzare.
pagina 23 di 25 Analoghe considerazioni devono essere effettuate anche in relazione all'indennizzo futuro indicato dal . Controparte_1
In assenza di specifiche contestazioni sul punto, ritiene questo Giudice che le indicazioni fornite dal possano essere poste a fondamento della decisione. Controparte_1
Ciò premesso, si deve rilevare che l'indennizzo già percepito dall'attore di euro
51.109,14 e quello futuro di euro 218.858,09 coprono interamente la somma, pari ad euro
58.373,00, spettante al medesimo a titolo di risarcimento del danno.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda avanzata da nei confronti Parte_1
del e dell' Controparte_1 PA
deve essere rigettata.
3. In considerazione della complessità delle questioni trattate e della recente evoluzione giurisprudenziale in materia di compensatio lucri cum damno, appare equo compensare integralmente le spese di lite tra l'attore e i convenuti.
In ragione del criterio della soccombenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate al perito con decreto del 29.05.2025, devono invece essere poste definitivamente a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda avanzata da Parte_1
2. compensa integralmente le spese di lite tra e i convenuti, Parte_1
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto del
29.05.2025, definitivamente a carico di Parte_1
pagina 24 di 25 Così deciso in Reggio Calabria, in data 29/05/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1047/2019 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SERGI VINCENZO
ATTORE
contro in persona del Ministro pro tempore, (C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE P.IVA_1
DELLO STATO DI REGGIO CALABRIA
, in persona PA
del legale rappresentante pro tempore, (P. IVA ), rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv. ABBRUZZESE ANNAMARIA
CONVENUTI
OGGETTO
Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043
c.c. e norme speciali).
pagina 1 di 25 CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, il e l' Controparte_1 PA
, al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento
[...]
dei danni non patrimoniali, quantificati in euro 188.407,67, da esso attore patiti a causa dell'infezione da virus HCV contratta in occasione dell'emotrasfusione a cui era stato sottoposto, in data 13.06.1973, presso l'ospedale P.P. di Piemonte di Napoli.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.06.2019, si è tempestivamente costituito in giudizio il , eccependo l'intervenuta Controparte_1
prescrizione del diritto al risarcimento del danno fatto valere dall'attore e contestando, sotto vari profili, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda avanzata da controparte.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 10.07.2019, si è tardivamente costituita in giudizio l' PA
, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda avanzata da parte
[...] attrice in considerazione dell'omesso esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito, la convenuta ha invece contestato la domanda attorea, deducendone l'infondatezza.
All'udienza del 10.07.2019, il procuratore di parte attrice ha rappresentato di non aver notificato l'atto introduttivo del presente giudizio alla Regione Calabria – indicata, nell'atto di citazione, tra i soggetti evocati in giudizio – e di rinunciare ad ogni domanda proposta nei suoi confronti.
Alla medesima udienza, il Giudice Istruttore, dopo aver rilevato che la materia del contendere, afferente alla responsabilità sanitaria, è soggetta all'esperimento della mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ha pagina 2 di 25 assegnato a parte attrice il termine di quindici giorni di cui all'art. 5, comma 1 bis, d.lgs.
28/2010 per la presentazione della domanda di mediazione.
Alla successiva udienza del 04.12.2019, l' PA
ha eccepito l'improcedibilità della domanda attorea, in quanto l'invito a
[...]
partecipare alla mediazione era stato inviato al da parte attrice oltre il Controparte_1 termine perentorio di quindici giorni indicato dal Giudice Istruttore all'udienza del
10.07.2019; il convenuto si è associato a tale eccezione. CP_1
Con ordinanza del 05.03.2020, il Giudice Istruttore:
«rilevato che, all'udienza di prima comparizione e trattazione della causa, celebrata in data 10 Luglio 2019, parte attrice evidenziava di non avere notificato l'atto di citazione alla Regione Calabria, di fatto rinunciando alla domanda nei confronti di questa, che, pertanto, non è parte del presente giudizio;
che, alla medesima udienza, questo Giudice assegnava termine di 15 giorni per avviare la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 bis, comma 1, D. Lgs. 28/2010; che all'udienza del 4 Dicembre 2019, l'Azienda ospedaliera convenuta eccepiva
l'improcedibilità dell'azione perché, a suo dire, “l'invito di mediazione, per come emerge dal verbale di mediazione depositato da parte attrice, non è stato rivolto a tutte le parti regolarmente costituite nel procedimento” giudiziario “nel termine indicato dal giudice all'udienza del 10/7/19”; che, in particolare, secondo la suddetta convenuta, l'attrice avrebbe “omesso di invitare il regolarmente costituito, nel termine Controparte_1 indicato dal Giudice, limitandosi a rivolgere detto invito alla sola Azienda ospedaliera”; ritenuta, a prescindere dalla considerazione se la citata parte, formalmente eccipiente, sia legittimata a sollevare l'eccezione, e tenuto conto che il si è letteralmente CP_1
“associato” all'eccezione denunciata (si veda processo verbale udienza), l'infondatezza della eccezione de qua, atteso che, dal verbale dell'incontro di mediazione del giorno 2
Settembre 2019, depositato dalla parte attrice, si evince, per come attestato dal mediatore, avv.to che Controparte_3
a) “la parte istante che ha attivato il procedimento con deposito dell'istanza di mediazione in data 12.07.2019, con fissazione di primo incontro per il 02.08.2019”;
pagina 3 di 25 b) “sono assenti le parti convenute, Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante p.t. nonché il , in
[...] Controparte_1 persona del Ministro p.t., che non hanno aderito al procedimento”;
c) “il , in persona del ministro p.t., in data 02.08.2019 ha fatto Controparte_1 pervenire a mezzo pec presso l'Organismo di Mediazione Controparte_5 che qui integralmente si riporta: “In relazione al giudizio emarginato si evidenzia che la presente integrazione datata 02.08.2019, del tutto irrituale, risulta essere formulata oltre il termine disposto dal Giudice all'udienza del 10.07.2019. Alla luce di ciò, considerato che il sottoscritto procuratore aveva già evidenziato nella precedente pec, che in considerazione della divergenza di vedute in ordine al petitum ed alla causa petendi e dunque, all'impossibilità di raggiungere un accordo bonario tra le parti, non intendeva aderire alla mediazione intrapresa da parte attrice, si reitera la medesima indisponibilità ad aderire alla mediazione fissata per il giorno 02.09.2019”; risultando, quindi, che: 1) parte attrice ha presentato la domanda di mediazione nei quindici giorni successivi all'udienza del 10 Luglio 2019; 2) il responsabile dell'organismo di mediazione ha fissato il primo incontro il 2 agosto 2019; 3) il , non solo è stato CP_1
reso edotto della data del primo incontro, della quale, per quanto risulta dalla sua pec del
2 agosto 2019, avrebbe avuto comunicazione lo stesso 2 agosto 2019, ma ha avuto anche notizia che la “primigenia” istanza di mediazione era rivolta anche nei suoi confronti, atteso che, nella medesima pec del 2 agosto 2019, fa riferimento ad una precedente propria pec, evidentemente successiva alla domanda di mediazione del 12 luglio 2019 e precedente all'integrazione del 2 agosto 2019, con la quale enunciava che “in considerazione della divergenza di vedute (…) non intendeva aderire alla mediazione intrapresa da parte attrice”, confermando viepiù detta indisponibilità anche per il successivo incontro del 2 Settembre
2019» ha rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata dai convenuti e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 4 di 25 All'udienza del 19.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. All'udienza del 04.12.2019, l' PA
ha eccepito l'improcedibilità della domanda attorea in quanto l'invito a partecipare
[...]
alla mediazione era stato inviato al da parte attrice oltre il termine di Controparte_1 quindici giorni indicato dal Giudice Istruttore all'udienza del 10.07.2019; il CP_1
convenuto si è associato a tale eccezione.
L'eccezione in parola, già rigettata dal precedente Giudice Istruttore con ordinanza del
05.03.2020, è stata poi riproposta dall' PA
nelle successive udienze e anche in sede di precisazione delle conclusioni.
[...]
Ritiene questo Giudice che l'eccezione non possa essere accolta.
La Suprema Corte di Cassazione ha infatti recentemente affermato che «la circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs n. 28 del 2010 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, essendo, in tal caso, raggiunto lo scopo della norma - cioè, favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità - senza alcun aggravio della durata del processo» (Cass. Civ. 32454/2024).
Ai fini della procedibilità della domanda attorea, non rileva pertanto che la mediazione sia stata avviata oltre il termine di quindici giorni indicato dal Giudice, essendo sufficiente che la procedura si sia infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio.
pagina 5 di 25 Ebbene, nel caso in esame, si deve rilevare che, a prescindere dalla data in cui il
è stato invitato a partecipare, la mediazione si è infruttuosamente Controparte_1
conclusa in data 02.09.2019 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato dall'attore in data 06.09.2019), dunque certamente prima dell'udienza del 04.12.2019 fissata dal Giudice
Istruttore per la prosecuzione del presente giudizio.
L'eccezione di improcedibilità della domanda attorea, sollevata dai convenuti, deve pertanto essere rigettata.
2. Venendo ora al merito, ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1 [...]
e dell' al fine di CP_1 PA
ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati in euro 188.407,67, patiti a causa dell'infezione da virus HCV contratta in occasione dell'emotrasfusione a cui è stato sottoposto, in data 13.06.1973, presso l'ospedale P.P. di Piemonte di Napoli.
2.1 La domanda avanzata dall'attore nei confronti del deve essere Controparte_1
qualificata quale domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
La Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte affermato che il Controparte_1
è tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza in ordine alla pratica
[...] terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso di emoderivati e risponde ai sensi dell'art. 2043 c.c., in particolare per omessa vigilanza, per i danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (Cass. Civ., SS.UU., 576/2008, Cass.
Civ., SS.UU., 584/2008, Cass. Civ. 9404/2011, Cass. Civ. 17685/2011, Cass. Civ.
1355/2014).
2.1.1. Il ha eccepito che il diritto al risarcimento del danno fatto Controparte_1
valere nei suoi confronti da parte attrice è prescritto.
L'eccezione non è fondata.
Com'è noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «la responsabilità del per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, Controparte_1
HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia
pagina 6 di 25 colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e
2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia» (ex multis,
Cass. Civ. 16217/2019).
E' stato inoltre precisato che «in tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, ai fini dell'individuazione dell'exordium praescriptionis, una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione, anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle praesumptiones de praesumpto
(nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva desunto la prova della pregressa conoscenza o conoscibilità della causa della malattia dalle seguenti circostanze: la scoperta della malattia, la mancata allegazione di altri fattori di rischio diversi dalla trasfusione, la lettera di dimissioni consegnata al paziente, la conoscenza della correlazione tra HVC e trasfusioni al momento della diagnosi della malattia)» (Cass. Civ.
10190/2022).
Nel caso di specie, l'attore ha allegato:
pagina 7 di 25 − che, in data 07.04.1973, era stato ricoverato all'Ospedale P.P. di Piemonte di
Napoli a causa di esiti di lobectomia media ed inferiore destra,
− che era stato sottoposto dai sanitari di tale ospedale ad intervento chirurgico e agli opportuni trattamenti, tra cui anche ad un'emotrasfusione in data
13.06.1973,
− che era stato poi dimesso in data 10.11.1973,
− che, in data 01.02.2011, a seguito di incidente stradale con conseguente trauma cranico, era stato ricoverato presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Gioia
Tauro, dal quale era stato poi dimesso il 04.02.2011,
− che, successivamente, in data 20.05.2013, aveva ritirato la copia della cartella clinica relativa al ricovero presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Gioia
Tauro, all'interno della quale vi era anche il referto di un'analisi del 02.02.2011 in cui veniva indicata la positività al virus HCV,
− che, il giorno successivo, preso atto della malattia e della riconducibilità causale della stessa all'unica emotrasfusione a cui era stato sottoposto molti anni prima all'Ospedale P.P. di Piemonte di Napoli, aveva avanzato domanda di indennizzo ai sensi della l. 210/1992 nei confronti del Controparte_6
, giudicata poi fondata dal
[...] Controparte_7
di Messina con provvedimento
[...] dell'8.11.2016,
− che, a seguito del riconoscimento dell'indennizzo di cui alla l. 210/1992, il
22.04.2017 e il 10.02.2018 aveva inoltrato al , senza Controparte_1
ricevere alcun riscontro, richiesta di risarcimento dei danni patiti in conseguenza della trasfusione di sangue infetto.
Ad avviso del Ministero della Salute, l'attore avrebbe avuto la possibilità di conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'affezione da virus HCV e il nesso di causalità con l'emotrasfusione al più tardi il 02.02.2011, data in cui era stata effettuata l'analisi con diagnosi di positività al virus HCV inserita nella cartella clinica relativa al ricovero presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Gioia Tauro.
pagina 8 di 25 Tale ricostruzione non è condivisibile.
Se è ben vero che il dies a quo della prescrizione non può essere identificato, unitariamente e per tutti i soggetti che hanno subito il contagio, nel giorno della presentazione della domanda per la corresponsione dell'indennizzo di cui alla l. 210/1992, in quanto esso costituisce solo il momento ultimo di decorrenza inziale del termine di prescrizione, in corrispondenza del quale è ragionevole attendersi che il soggetto contagiato, proprio perché si è attivato a richiedere l'indennizzo, disponga delle necessarie informazioni per ricondurre causalmente il contagio verificatosi all'evento scatenante,
d'altro canto non è corretto equiparare la mera diagnosi della positività al virus HCV alla consapevolezza in capo al danneggiato della riferibilità di essa alla trasfusione, in mancanza di altri elementi e senza alcun ulteriore approfondimento riguardo al fatto se, in occasione della predetta diagnosi, la vittima fosse stata in qualche modo messa sull'avviso circa una qualche importanza, se non della rilevanza, della pregressa trasfusione in relazione alla condizione che le è stata poi diagnosticata (Cass. Civ. 24164/2019).
Il , sul quale gravava il relativo onere, non ha in alcun modo Controparte_1
dimostrato che già all'epoca del ricovero presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Gioia
Tauro l'attore fosse stato informato o fosse comunque consapevole della rilevanza della pregressa trasfusione in relazione alla riscontrata positività al virus HCV.
Inoltre, alla data del 02.02.2011, il contagio di da virus HCV non era Parte_1
certo, atteso che nel referto dell'esame del sangue eseguito in tale data risulta annotato «si consiglia test di conferma per HCV» e che anche nella lettera di dimissioni del 04.02.2011 viene consigliato di «eseguire test di conferma HCV» (cfr. all. 2 di parte attrice).
Sulla scorta di tali considerazioni, in assenza di elementi obiettivi che consentano di indicare una data diversa, il dies a quo della prescrizione deve essere identificato nel
21.05.2013, data nella quale l'attore ha presentato la domanda di indennizzo ex art. l.
210/1992 (cfr. all. 6 di parte attrice).
Si deve poi rilevare che in atti vi è prova documentale di due atti stragiudiziali di messa in mora, interruttivi della prescrizione, inviati da parte attrice al il Controparte_1
pagina 9 di 25 22.04.2017 e il 10.02.2018 e ricevuti dal destinatario, rispettivamente, il 28.04.2017 e il
16.02.2018 (cfr. all. 10 e all. 11 di parte attrice).
L'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio è stato poi notificato al CP_1
convenuto in data 21.03.2019, sicché il diritto al risarcimento del danno azionato da parte attrice non è prescritto.
2.1.2. Come si è detto, il è tenuto ad esercitare un'attività di Controparte_1
controllo e di vigilanza in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso di emoderivati e risponde ai sensi dell'art. 2043 c.c., in particolare per omessa vigilanza, per i danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (Cass. Civ., SS.UU., 576/2008, Cass. Civ., SS.UU., 584/2008, Cass. Civ.
9404/2011, Cass. Civ. 17685/2011, Cass. Civ. 1355/2014).
Gli obblighi di prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo a carico del derivano da una pluralità di fonti normative. Controparte_1
Al riguardo si ricordano:
− la L. n. 296 del 1958, art. 1, che attribuisce al Ministero il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle
Amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici e di emanare istruzioni obbligatorie per tutte le Amministrazioni pubbliche che si occupano di servizi sanitari;
− la L. n. 592 del 1967, art. 1, che attribuisce al Ministero le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento e il coordinamento dei servizi inerenti la raccolta, la preparazione, la conservazione, la distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, nonché la preparazione dei suoi derivati, e per l'esercizio della relativa vigilanza;
art. 20, che attribuisce al il compito di CP_1 proporre l'emanazione di norme relative all'organizzazione, al funzionamento dei servizi trasfusionali, alla raccolta, alla conservazione e all'impiego dei derivati, alla determinazione dei requisiti e dei controlli cui debbono essere sottoposti;
art. 21, che attribuisce al il compito di autorizzare CP_1
l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso pagina 10 di 25 terapeutico;
art. 22, che attribuisce al il potere di autorizzare l'autorità CP_1 sanitaria a disporre la chiusura del centro, del laboratorio o dell'officina autorizzati;
− il D.P.R. n. 1256 del 1971 (recante regolamento di attuazione della L. n. 592 del
1967), che contiene norme concernenti i poteri di controllo e vigilanza in materia del Ministero e contempla, all'art. 46, l'obbligo di controllare se il donatore di sangue sia affetto da epatite virale, vietando in tal caso la trasfusione;
− il D.M. Sanità 7 febbraio 1972, che contiene norme che regolano l'attività del
Centro nazionale per la trasfusione del sangue, nonché la previsione che il
Ministero sia costantemente informato sulle attività del Centro;
− il D.M. Sanità 15 settembre 1972, che disciplina l'importazione e l'esportazione del sangue e dei suoi derivati e prevede l'autorizzazione ministeriale (almeno nel caso di provenienza da Paesi nei quali non vi sia una normativa idonea a garantire la sussistenza dei requisiti minimi di sicurezza) agli ospedali e ai centri gestori per la produzione di emoderivati e alle officine farmaceutiche che, all'esito di accertamento dell'Istituto superiore di sanità, siano risultati idonei ad eseguire i controlli sui prodotti importati;
− la L. n. 519 del 1973, che attribuisce all' compiti attivi Controparte_8
a tutela della salute pubblica;
− la L. 23 dicembre 1978, n. 833, che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale facendo mantenere al , oltre al ruolo primario nella programmazione CP_1
del piano sanitario nazionale con compiti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati (art.
6. lett. b, c) e confermando (art. 4, n. 6) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituiscono materia di interesse nazionale;
− il D.L. n. 443 del 1987, che ha introdotto la c.d. farmacosorveglianza dei medicinali da parte del Ministero, attribuendo a quest'ultimo il potere di stabilire pagina 11 di 25 le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio e di emettere provvedimenti cautelari relativamente ai prodotti in commercio;
− la L. n. 107 del 1990, che ha attribuito all' il compito Controparte_8
di provvedere alla prevenzione delle malattie trasmissibili, di ispezionare e controllare le aziende di produzione di emoderivati e le specialità farmaceutiche emoderivate, nonché di vigilare sulla qualità dei plasma derivati prodotti in centri individuati ed autorizzati dal (art. 10); e che assegna al il CP_1 CP_1 potere di autorizzare l'importazione di emoderivati pronti per l'impiego;
− la L. n. 178 del 1991, che disciplina (anche) le modalità di rilascio e revoca dell'autorizzazione ministeriale alla produzione, importazione e immissione in commercio delle specialità medicinali, prevedendo incisivi poteri ispettivi e di vigilanza del Ministero;
− il D.M. Sanità 12 giugno 1991, che disciplina l'autorizzazione ministeriale all'importazione di sangue e plasma derivati;
− il D. Lgs. n. 502 del 1992, che ha riordinato la normativa in materia sanitaria, ampliando le competenze delle Regioni e facendo mantenere al Ministero poteri di ingerenza e sostitutivi;
− il D. Lgs. n. 266 del 1993, che ha fatto mantenere al compiti e poteri di CP_1
vigilanza in materia di sanità pubblica;
− il D. Lgs. n. 267 del 1993, che ha attribuito poteri di controllo e di vigilanza all'Istituto superiore di sanità a tutela della salute pubblica;
− il D. Lgs. n. 44 del 1997, che ha attribuito al poteri in tema di CP_1
farmacosorveglianza;
− il D. Lgs. n. 449 del 1997, che ha attribuito al Ministero la vigilanza sull'attuazione del Piano sanitario nazionale;
− il D. Lgs. n. 112 del 1998, che, nel conferire alle Regioni la generalità delle attribuzioni in materia di salute umana, ha lasciato invariato il riparto di competenza in materia di sangue umano e suoi componenti.
pagina 12 di 25 Da tale quadro normativo emerge l'esistenza, in capo al , di Controparte_1
molteplici poteri di vigilanza nella preparazione ed utilizzazione di sangue ed emoderivati e di controllo in ordine alla correlata sicurezza.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che già dalla fine degli anni Sessanta - inizio degli anni Settanta era ben noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus mediante la determinazione delle transaminasi
ALT e il metodo dell'anti-HbcAg (Cass. Civ. 8069/1993, Cass. Civ. 21145/2021); dalla metà degli anni Sessanta erano infatti esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT – indicatori della funzionalità epatica – fossero alterati rispetto ai limiti prescritti (Cass. Civ. 9315/2010).
La Corte di Cassazione ha dunque riconosciuto la responsabilità del Controparte_1
in relazione a molti casi di contagio da virus HCV a seguito di emotrasfusioni
[...]
avvenute in epoca anteriore al 1988, anno in cui è stato identificato tale virus (ex multis,
Cass. Civ. 17685/2011, Cass. Civ. 2232/2016, Cass. Civ. 11792/2016, Cass. Civ.
18520/2018).
E' ormai pacifico e consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in epoca Controparte_1 anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul Controparte_1
, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una
[...]
pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il Controparte_1
pagina 13 di 25 responsabile in relazione ad una infezione da epatite C contratta in seguito a trasfusioni risalenti al 1970)» (Cass. Civ. 1566/2019).
L'omissione, da parte del , dei dovuti controlli sull'idoneità del Controparte_1
sangue ad essere oggetto di trasfusione è dunque causa efficiente del contagio del soggetto emotrasfuso.
In ordine al profilo soggettivo dell'illecito, la colpa del , sia Controparte_1 generica che specifica, risulta integrata dalla negligenza e dall'inosservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle discipline.
La colpa si rinviene, in particolare, nella violazione dei comportamenti dovuti di vigilanza e controllo prescritti dalle fonti normative sopra ricordate, che impongono al di vigilare e controllare l'effettiva attuazione da parte delle strutture CP_1 CP_1
sanitarie addette al servizio di emotrasfusione di quanto loro imposto, al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto, non risultando esaustiva degli obblighi di diligenza posti a carico dell'Amministrazione convenuta la mera attività normativa assolta (Cass. Civ. 11301/2011, Cass. Civ. 9404/2011, Cass. Civ. 21145/2021).
La giurisprudenza di legittimità ha avuto anche modo di chiarire che il Controparte_1
non può invocare la discrezionalità amministrativa per giustificare le scelte operate
[...]
nel peculiare settore della plasmaferesi;
il dovere di vigilare attentamente sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati postula infatti l'osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata in relazione all'impiego delle misure necessarie per verificarne la sicurezza, essendo l'Amministrazione tenuta ad evitare o ridurre i rischi connessi a tali attività (Cass. Civ., SS.UU., 581/2008).
Nel caso in esame, si può dunque affermare che, già all'epoca della trasfusione effettuata, nel 1973, all'attore, il , nello svolgimento del proprio Controparte_1
compito istituzionale di indirizzo e vigilanza ai fini della tutela della salute e della riduzione del rischio di contagio da sangue infetto, avrebbe dovuto vigilare sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati, al fine di verificarne la sicurezza per il soggetto emotrasfuso.
pagina 14 di 25 Ebbene, parte convenuta non ha dimostrato di aver effettivamente posto in essere i dovuti controlli.
Inoltre, si deve rilevare che il nesso di causalità tra l'emotrasfusione praticata, nel 1973,
a e la patologia infettiva dallo stesso contratta è stato dapprima accertato Parte_1
dalla di Messina, in data 08.11.2016, ai fini del Controparte_7 riconoscimento dell'indennizzo di cui alla l. 210/1992 (cfr. all. 8 di parte attrice;
si veda
Cass. Civ., Sez. Un., 19129/2023, secondo cui «nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue Controparte_1
infetto, il verbale redatto dalla Commissione medica, di cui all'art. 4 della l. n. 210 del
1992, non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la attesta essere avvenuti in sua presenza CP_7
o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale») ed è stato poi confermato anche dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio, dott. Per_1
In particolare, il perito nominato dal Tribunale, con motivazione esaustiva ed esente da errori e vizi logici sul punto, alla quale si rimanda, ha confermato la sussistenza del nesso di causalità tra l'emotrasfusione eseguita all'attore nel 1973 e il contagio da virus HCV in termini di «più probabile che non», non essendo stato rilevato in anamnesi alcun elemento di rischio significativo circa una diversa origine del contagio attraverso altra via di trasmissione (cfr. c.t.u. in atti).
E' pertanto possibile concludere che la condotta omissiva del sia Controparte_1
stata causa della contrazione del virus HCV da parte di Parte_1
La condotta di controllo a cui il convenuto era tenuto, se fosse stata posta in CP_1 essere, avrebbe infatti certamente impedito la verificazione dell'evento lesivo di cui si discute.
pagina 15 di 25 Sussiste, pertanto, in capo al una responsabilità di natura Controparte_1
extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per i danni sofferti da parte attrice in conseguenza dell'emotrasfusione di sangue infetto praticatagli in data 13.06.1973.
2.2. La domanda avanzata da nei confronti dell' Parte_1 [...]
deve invece essere qualificata quale domanda di PA
risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.
Al riguardo, giova rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il rapporto che si instaura tra la struttura ospedaliera e il paziente a seguito dell'accettazione di quest'ultimo va ricondotto nell'ambito di un autonomo e atipico contratto a prestazioni corrispettive, c.d. contratto di spedalità, avente ad oggetto una prestazione articolata che comprende, oltre alla prestazione principale medica, anche la messa a disposizione del personale ausiliario e paramedico e l'apprestamento di medicinali e delle attrezzature necessarie, anche per eventuali complicazioni (Cass. Civ., Sez. Un. 9556/2002).
La struttura sanitaria risponde dunque a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura stessa;
risponde invece per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., se detti danni siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale (ex multis, Cass. Civ. 1620/2012).
Per quanto riguarda il riparto dell'onere della prova, la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite ha affermato che «in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto
(o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare
l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante» (Cass. Civ., Sez. Un.,
577/2008).
pagina 16 di 25 Ciò premesso in termini generali, nel caso in esame non è stata contestata la conclusione del contratto tra l'attore e l' convenuta;
non è stato inoltre contestato PA
che in data 13.06.1973, è stato sottoposto ad una trasfusione presso Parte_1
l'Ospedale P.P. di Piemonte di Napoli (cfr. all. 2 di parte attrice) e che, in data 02.02.2011, è risultato positivo al virus HCV (cfr. all. 3 di parte attrice).
Il nesso di causalità tra l'emotrasfusione praticata, nel 1973, a e la Parte_1
patologia infettiva dallo stesso contratta è stato dapprima accertato dalla
[...]
di Messina, in data 08.11.2016, ai fini del riconoscimento Controparte_7 dell'indennizzo di cui alla l. 210/1992 (cfr. all. 8 di parte attrice) ed è stato poi confermato anche dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio, dott. il Per_1
quale, con motivazione esaustiva ed esente da errori e vizi logici sul punto, alla quale si rimanda, ha confermato la sussistenza del nesso di causalità tra l'emotrasfusione eseguita all'attore nel 1973 e il contagio da virus HCV in termini di «più probabile che non», non avendo rilevato in anamnesi alcun elemento di rischio significativo circa una diversa origine del contagio attraverso altra via di trasmissione (cfr. c.t.u. in atti).
L'attore ha inoltre allegato l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, sostenendo che l' convenuta non aveva PA
correttamente eseguito la propria obbligazione di vigilanza, effettuando i dovuti controlli in ordine alla provenienza e all'affidabilità delle sacche di sangue utilizzate per la trasfusione e adottando tutte misure di prevenzione necessarie per impedire eventuali contagi.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l' PA
, sulla quale gravava il relativo onere, non abbia dimostrato di aver
[...]
diligentemente adempiuto la propria obbligazione.
Al riguardo, parte convenuta si è limitata ad allegare che le conoscenze mediche dell'epoca non consentivano di porre in essere accorgimenti finalizzati ad individuare il virus HCV, scoperto solo nel 1985, e che, in ogni caso, l'unico soggetto preposto a tale attività di controllo era il . Controparte_1
pagina 17 di 25 Ebbene, si è già avuto modo di rilevare che dalla fine degli anni sessanta era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus;
vi erano inoltre varie disposizioni normative, come la l. 592/1967 e il D.P.R. n. 1256/1971, che imponevano di controllare se il donatore di sangue fosse affetto da epatite virale, vietandone in tal caso la trasfusione ad altri.
Dalla fine degli anni sessanta non può dunque escludersi la responsabilità del personale sanitario che ha effettuato trasfusioni con sangue infetto, atteso che, indipendentemente dalla specifica conoscenza del virus HCV, «ben poteva detto personale, sulla base di più datati parametri scientifici, rilevare comunque la non idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione» (Cass. Civ. 15453/2011).
La Suprema Corte ha inoltre affermato che «ai fini dell'esonero dalla responsabilità contrattuale derivante da emotrasfusione, la struttura sanitaria inserita nella rete del SSN presso la quale è stato praticato il trattamento con sangue infetto - qualora non abbia provveduto con un proprio autonomo centro trasfusionale ed abbia utilizzato sacche acquisite tramite il servizio pubblico competente - è onerata di provare la propria condotta diligente e, cioè, di essersi concretamente accertata che il sangue trasfuso sia stato sottoposto a controlli preventivi ed effettivi da parte di quel servizio» (Cass. Civ.
26275/2022).
Nel caso in esame, l' convenuta nulla ha allegato circa la PA
provenienza e i controlli effettuati sul sangue utilizzato per la trasfusione di cui si discute;
non ha pertanto dimostrato di aver verificato tramite il proprio personale, prima della trasfusione, l'esistenza della documentazione attestante la tracciabilità del sangue e l'esecuzione, da parte dell'ente all'epoca a ciò preposto, dei controlli previsti.
Deve pertanto ritenersi sussistente in capo all' PA
una responsabilità di natura contrattuale ex art. 1218 c.c. per i danni sofferti
[...] dall'attore in conseguenza dell'emotrasfusione di sangue infetto praticatagli in data
13.06.1973.
pagina 18 di 25 2.3. Passando ora all'accertamento dei danni patiti da in conseguenza Parte_1 dell'evento lesivo oggetto di causa, dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio medico- legale è emerso che l'attore è affetto da «epatite cronica attiva HCV correlata, attualmente in fase di ridotta – ma presente – replicazione virale, con indice di fibrosi F2, indici di citolisi e sintesi epatica pressoché nella norma» (cfr. c.t.u. in atti).
Secondo la valutazione espressa dal dott. il contagio da virus HCV ha Per_1
comportato per l'attore postumi di natura permanente tali da incidere sulla sua integrità fisica nella misura del 15% (cfr. c.t.u. in atti).
Il perito nominato dal Tribunale ha invece ritenuto che, nel caso in esame, non sia riscontabile un periodo di inabilità temporanea, assoluta o relativa, per l'attore, in quanto quest'ultimo non ha avuto alcun episodio acuto (cfr. c.t.u. in atti).
Le conclusioni riportate sono sorrette da un valido metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico.
Il perito dell'Ufficio, con motivazione esaustiva ed esente da errori e vizi logici, alla quale integralmente si rimanda, ha inoltre risposto alle osservazioni critiche mosse dai consulenti tecnici dei convenuti, confermando la propria valutazione iniziale (si ricordi, in proposito, il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui «il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.», cfr. Cass. Civ. 282/2009).
Sulla scorta di tali considerazioni, ritiene questo Giudice che le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio per quanto riguarda le conseguenze di natura pagina 19 di 25 permanente patite dall'attore debbano essere integralmente recepite e poste a fondamento della decisione.
2.4. Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, devono essere tenuti presenti i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, secondo cui «1)
l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3)
"Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c.).
4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito e, dall'altro lato, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna
pagina 20 di 25 personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")” (Cass. Civ. 7513/2018).
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo Giudice ritiene di dovere orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica aggiornate al tempo della decisione (e non con quelle vigenti all'epoca dell'evento lesivo oggetto di causa o al momento dell'introduzione del giudizio, cfr. Cass. Civ. 7272/2012).
Per le considerazioni esposte, tenuto conto delle particolari modalità del fatto, della gravità delle lesioni che ne sono derivate, dell'età del danneggiato al momento dell'evento lesivo (anni 16) e dell'entità dei postumi permanenti, il danno non patrimoniale patito da parte attrice ammonta ad euro 58.373,00 in moneta attuale.
Tale importo è comprensivo sia della componente per danno biologico/dinamico- relazionale sia della componente del danno da sofferenza soggettiva interiore media ragionevolmente presumibile in ragione delle circostanze del caso concreto (si veda in proposito Cass. Civ. 15733/2022, secondo cui «ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto
pagina 21 di 25 del danno morale, il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari, che contemplano entrambe le voci di danno»).
Si deve inoltre rilevare che parte attrice non ha allegato (né provato) la sussistenza di conseguenze dannose anomale e del tutto peculiari tali da giustificare una personalizzazione in aumento del risarcimento del danno rispetto ai valori medi indicati nelle tabelle milanesi.
Com'è noto, infatti, la misura “standard” del risarcimento prevista dalle tabelle milanesi può essere incrementata dal Giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (ex multis, Cass. Civ. 5865/2021).
Tutto ciò considerato, si deve dunque concludere il danno patito da in Parte_1 conseguenza del contagio da virus HCV avvenuto a causa dell'emotrasfusione del
13.06.1973 ammonta ad euro 58.373,00.
2.5. I convenuti hanno eccepito che il danno patito dall'attore deve intendersi integralmente ristorato in considerazione dell'importo spettante al medesimo a titolo di indennizzo ex l. 210/1992.
Ritiene questo Giudice che, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale più recente,
l'eccezione sia fondata.
Sebbene il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HCV a seguito di trasfusioni con sangue infetto abbia natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla l. 210/1992, l'indennizzo già corrisposto al danneggiato e le somme che il medesimo ha diritto di percepire in futuro allo stesso titolo, purché riconosciute e dunque liquidate o determinabili, devono essere interamente scomputate dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno, venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento (Cass. Civ. 8532/2020, Cass. Civ. 8861/2021,
Cass. Civ. 7345/2022).
pagina 22 di 25 La Suprema Corte ha in proposito chiarito che, in caso di infezione conseguente ad emotrasfusioni o ad utilizzo di emoderivati, opera la compensatio lucri cum damno fra l'indennizzo ex lege n. 210/1992 e il risarcimento del danno anche laddove non sussista apparentemente coincidenza tra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza, esistendo un'unica “parte pubblica”, pur variamente articolata sul piano delle strutture e delle soggettività giuridiche, che è chiamata a rapportarsi con chi sia stato danneggiato da emotrasfusioni, provvedendo all'erogazione dell'indennizzo e all'eventuale risarcimento del danno (Cass. Civ. 4309/2019).
Per quanto riguarda l'onere della prova, la parte che ammette o non contesta di avere percepito l'indennizzo previsto dalla l. 210/1992 ha l'onere di provarne l'ammontare, in quanto il diritto risarcitorio sussiste solo nella misura eccedente l'indennizzo (Cass. Civ.
525/2025).
Nel caso in esame, il convenuto, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, CP_1
c.p.c. ha allegato che l'attore percepisce, dal 01.06.2013, un indennizzo bimestrale rivalutato pari ad euro 1.541,66 e che, alla data del 31.12.2018, il medesimo ha già percepito la somma di euro 51.109,14, come da calcolo estrapolato dalla Piattaforma informatica all'uopo istituita presso il Ministero della Salute, avente carattere di ufficialità
(cfr. all. 1 e all. 2 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del ). Controparte_1
Il Ministero della Salute ha inoltre allegato che, tenendo conto della speranza di vita media pari a 81 anni circa per l'uomo, secondo le stime ISTAT, potrebbe Parte_1
percepire un importo complessivo ulteriore a titolo di indennizzo ex l. 210/1992 pari ad euro 218.858,09 (cfr. all. 3 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del
[...]
). CP_1
Ebbene, la circostanza fattuale dell'avvenuto pagamento, alla data del 31.8.2018, della somma di euro 51.109,14 a titolo di indennizzo non è stata contestata in modo specifico da parte dell'attore, il quale si è limitato a rilevare la genericità del calcolo effettuato dalla controparte, senza tuttavia indicare la diversa somma eventualmente percepita o i diversi criteri di calcolo da utilizzare.
pagina 23 di 25 Analoghe considerazioni devono essere effettuate anche in relazione all'indennizzo futuro indicato dal . Controparte_1
In assenza di specifiche contestazioni sul punto, ritiene questo Giudice che le indicazioni fornite dal possano essere poste a fondamento della decisione. Controparte_1
Ciò premesso, si deve rilevare che l'indennizzo già percepito dall'attore di euro
51.109,14 e quello futuro di euro 218.858,09 coprono interamente la somma, pari ad euro
58.373,00, spettante al medesimo a titolo di risarcimento del danno.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda avanzata da nei confronti Parte_1
del e dell' Controparte_1 PA
deve essere rigettata.
3. In considerazione della complessità delle questioni trattate e della recente evoluzione giurisprudenziale in materia di compensatio lucri cum damno, appare equo compensare integralmente le spese di lite tra l'attore e i convenuti.
In ragione del criterio della soccombenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate al perito con decreto del 29.05.2025, devono invece essere poste definitivamente a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda avanzata da Parte_1
2. compensa integralmente le spese di lite tra e i convenuti, Parte_1
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto del
29.05.2025, definitivamente a carico di Parte_1
pagina 24 di 25 Così deciso in Reggio Calabria, in data 29/05/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
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