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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/11/2025, n. 3896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3896 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10938/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa IC TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10938/2022 promossa da:
nata ad [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, residente in [...]
Caduti in Guerra n. 2;
nata ad [...] il [...] cod. fisc. Parte_2
ed ivi residente in [...]
Girolamo n. 6; nato a [...] C.V. (CE) il 16/02/1981cod. fisc. Parte_3
e residente in [...]
San Girolamo n. 6;
nata ad [...] il [...] cod. fisc. Parte_4
ed ivi residente in [...]
Girolamo n. 6;
Parte_5
pagi na 1 di 11 nato ad [...] il [...] cod. fisc. ed C.F._5
ivi residente in [...]; tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale
Esposito
ATTORI contro nata ad [...] il [...] cod. fisc. CP_1
ed ivi residente in [...] C.F._6
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, cosi provvedere:
- dichiarare aperta la successione legittima della sig.ra Per_1
deceduta in Aversa il 03 giugno 2019;
[...]
- dichiarare il diritto degli eredi , e Parte_1 CP_1
Parte_5 Parte_3 Parte_4 [...]
, quest'ultimi pro quota per rappresentazione della germana Parte_2 premorta sig.ra ad ottenere lo scioglimento della Persona_2 comunione ereditaria e per l'effetto attribuire a ciascuno il diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione dei beni caduti in successione secondo la quota di legge, previa valutazione economica di ciascun cespite e previsione dei conguagli trattandosi di beni aventi un valore economico diverso e sulle residuali somme depositate presso terzi come sopra specificate, riconoscendo per la formazione di dette quote quanto anticipato dai partecipanti, oggi attori, in favore della comunione ereditaria per tributi e spese di ogni genere ed, infine, pagi na 2 di 11 distribuendo i residui dei depositi monetari della de cuius presso terzi come sopra specificati;
- determinare l'indennità di occupazione dovuta agli attori dal coerede in misura non minore di € 600,00 mensili (pari a 2/3 CP_1 del valore locativo dell'intero fabbricato € 900,00) ovvero nella misura cui l'adito Tribunale riterrà congrua in forza di CTU dalla data di occupazione (giugno 2019) sino al momento del rilascio e condannare la sig.ra al pagamento in favore delle parti CP_1 attrici, anche con decremento dell'eventuale compensazione in denaro o quota in natura individuata a seguito di divisione;
- condannare al rimborso agli attori di quanto dagli CP_1 stessi anticipato nella misura da essa dovuta di 1/3, anche con decremento dell'eventuale compensazione in denaro o quota in natura individuata a seguito di divisione;
- porre a carico della convenuta, per effetto della mancata presentazione al procedimento di media-conciliazione, anche con decremento della quota ereditaria in natura o dell'eventuale ammontare della somma spettante in compensazione o, in subordine, della massa le spese e competenze del presente giudizio, ivi comprese quelle del procedimento di media-conciliazione, redazione certificazione notarile e successiva CTU, per le quali gli attori fanno espressa richiesta di rimborso di quanto anticipato;
Con vittoria di spese e compensi di lite oltre rimborso forfettario 15% ed accessori.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, va evidenziato che si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18.6.2009, n. 469, la sentenza deve contenere pagi na 3 di 11 unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ciò premesso, la presente controversia ha ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria di , deceduta ad Aversa ab Persona_1 intestato il 3 giugno 2019, lasciando eredi le due figlie Parte_1
e nonché CP_1 Parte_5 Parte_2
e questi ultimi per rappresentazione della Parte_3 Parte_4 figlia pre morta della de cuius . Persona_2
Ad aver agito in giudizio per lo scioglimento della comunione ereditaria della sono i , , Per_1 Parte_5 Parte_2 Parte_3
e tutti come sopra generalizzati, premettendo che
[...] Parte_4 in precedenza era deceduto nato a [...], già Persona_3
, il 15/09/1933 e deceduto ad Aversa (CE) il 08/03/1997, lasciava Per_4 quali eredi legittimi la coniuge e le figlie Persona_1 Per_2
, e , del ché si rende necessario
[...] CP_1 Parte_1 procedere allo scioglimento di due distinte masse ereditarie.
In conseguenza di quanto sopra esposto, va dichiarata aperta la successione legittima di e la sua devoluzione pro Persona_1 quota per un terzo in favore di per un terzo in favore di CP_1
e per un terzo, ex artt. 467 e ss cod. civ., ciascuno pro Parte_1 quota hereditatis, a Parte_5 Parte_2 Parte_3
e .
[...] Parte_4
Emerge dagli atti che la massa ereditaria relativa a è Persona_3 così costituita:
a) Immobile ad suo abitativo sito in Aversa (CE) alla via Guitmondo
(già via Catena poi via Pastore) n.3 ai piani terra e primo, identificato in
Catasto Fabbricati di Aversa al foglio 3, particella 5398 (ex p.214), subalterno 1, categoria A/5, classe 2, consistenza 2 vani, rendita € 59,91, via Guitmondo Piano T-1 (allegato F – visure). pagi na 4 di 11 b) Immobile destinato ad abitazione sito in Aversa (CE) alla via
Guitmondo n.3 ai piani terra e primo, censito in Catasto Fabbricati di
Aversa al foglio 3, particella 5398 (ex p.214), subalterno 2, categoria
A/5, classe 2, consistenza 2,5 vani, superficie catastale 105 mq, rendita €
74,89, via Guitmondo Piano T-1 (allegato F – visure).
c) Immobile adibito ad attività commerciale sito in Teverola (CE) alla via Roma n.152 (ex 180) ai piani terra e primo, individuato in Catasto
Fabbricati di Teverola al foglio 6, particella 201, subalterno 1, categoria
C/1, classe 2, consistenza 43 mq, superficie catastale 57 mq, rendita €
579,62, via Roma n.180 Piano T (allegato G – visure).
Emerge dagli atti che la massa ereditaria relativa a Per_1
è così costituita:
[...]
a) Immobile ad suo abitativo sito in Aversa (CE) alla via Guitmondo
(già via Catena poi via Pastore) n.3 ai piani terra e primo, identificato in Catasto Fabbricati di Aversa al foglio 3, particella 5398 (ex p.214), subalterno 1, categoria A/5, classe 2, consistenza 2 vani, rendita € 59,91, via Guitmondo Piano T-1.
b) Immobile destinato ad abitazione sito in Aversa (CE) alla via
Guitmondo n.3 ai piani terra e primo, censito in Catasto Fabbricati di
Aversa al foglio 3, particella 5398 (ex p.214), subalterno 2, categoria
A/5, classe 2, consistenza 2,5 vani, superficie catastale 105 mq, rendita €
74,89, via Guitmondo Piano T-1.
c) Immobile adibito ad attività commerciale sito in Teverola (CE) alla via Roma n.152 (ex 180) ai piani terra e primo, individuato in Catasto
Fabbricati di Teverola al foglio 6, particella 201, subalterno 1, categoria
C/1, classe 2, consistenza 43 mq, superficie catastale 57 mq, rendita €
579,62, via Roma n.180 Piano T.
pagi na 5 di 11 d) Importo in denaro pari a € 3.137,42 (al 23/06/2019, data del decesso) depositato sul conto corrente bancario n.0056857051063 intestato a presso la filiale di Persona_1 Controparte_2
Aversa. Tale saldo contabile è stato richiesto e comunicato dall'Istituto di
Credito (allegato H).
e) Somma in denaro pari ad esatti € 2.046,46 (al 23/06/2019, data del decesso) depositata sul libretto di risparmio postale n.37392499 intestato a presso le Poste Italiane S.p.A, ufficio di Aversa. Persona_1
Tale saldo contabile è stato accertato dalle Poste (allegato I).
f) Somma in denaro pari ad esatti € 3,20 (al 23/06/2019, data del decesso) depositata sul libretto di risparmio postale n.48869755 cointestato a presso le Poste Italiane S.p.A. Tale Persona_1 saldo contabile è stato accertato dalle Poste (allegato I).
La relazione peritale del C.T.U., ing. è da considerarsi Persona_5 scientificamente argomentata, priva di aporie logiche, completa ed esaustiva nella risposta ai quesiti posti dal Giudice e, pertanto, condivisibile.
Il CTU, adoperando i condivisibili e motivati criteri esposti nella relazione, cui si rimanda, è addivenuto alla stima degli immobili oggetto di causa di seguito indicata:
a) Appartamento in Aversa alla via Guitmondo n.3 ai piani terra e primo, subalterno 1 : valore di mercato attuale pari ad € 84.000,00 in cifra tonda.
b) Appartamento in Aversa alla via Guitmondo n.3 ai piani terra e primo, subalterno 2 : valore di mercato attuale pari ad € 95.000,00 in cifra tonda.
pagi na 6 di 11 c) Locale commerciale in Teverola alla via Roma n.152 al piano terra, subalterno 1 : valore di mercato attuale pari ad € 167.000,00 in cifra tonda.
Condivisibile, altresì, è la conclusione cui perviene il CTU circa la non comoda divisibilità dei cespiti e la formazione delle tre quote, con assegnazione congiunta agli eredi di , per rappresentazione. Persona_2
Le tre quote in natura degli immobili e delle somme in denaro sono così determinate:
• Quota 1 per un valore complessivo di € 89.187,08 e con un conguaglio in denaro di € 27.875,28, formata da:
proprietà dell'appartamento in Aversa alla via Guitmondo n.3 ai piani terra e primo, censito in Catasto Fabbricati al foglio 3, particella 5398, subalterno 1 (a),
importo in denaro pari ad € 3.137,42 (d),
somma in denaro pari ad € 2.046,46 (e),
somma in denaro pari ad € 3,20 (f).
• Quota 2 per un valore complessivo di € 95.000,00 e con un conguaglio in denaro di € 22.062,36, composta da :
proprietà dell'appartamento in Aversa alla via Guitmondo n.3 ai piani terra e primo, identificato in Catasto Fabbricati al foglio 3, particella
5398, subalterno 2 (b).
• Quota 3 per un valore complessivo di € 167.000,00, costituita da:
proprietà del locale commerciale in Teverola alla via Roma n.152 al piano terra, individuato in Catasto Fabbricati al foglio 6, particella 201, subalterno 1 (c).
pagi na 7 di 11 I conguagli in denaro (€ 49.937,64) sono addebitati alla terza quota
(valore maggiore) al fine di perequare al valore ideale il valore delle altre due quote (art.728 c.c.).
A detto progetto di divisione le parti attrici hanno manifestato adesione come da conclusioni sopra riportate.
Orbene, quanto alla attribuzione delle quote, si ritiene equo disporre che la Quota n. 2 venga attribuita alla convenuta contumace CP_1
, stante il possesso già in atto del cespite da parte della stessa;
la
[...]
Quota n. 3 si ritiene equo attribuirla agli eredi di in Persona_2 quanto trattasi della quota con maggior aggravio di conguaglio in denaro, che così sarà distribuito, pro quota, a ciascuno dei quattro eredi per rappresentazione;
la Quota n. 1, pertanto, va attribuita a Parte_1
Sulla domanda avanzata dagli attori nei confronti della convenuta di corresponsione di indennità per l'uso esclusivo CP_1 dell'appartamento, va rilevato che il coerede che abbia goduto in via esclusiva di beni ereditari è obbligato, in ogni caso, agli effetti dell'art. 723 c.c., sia al rendiconto che a corrispondere i frutti agli altri eredi a decorrere dalla data di apertura della successione (o dalla data posteriore in cui abbia acquisito il possesso dei beni stessi), senza che abbia rilievo la sua buona o mala fede ( Cfr. Cass. Civ n. 2148/2014). La domanda di rendimento del conto include la domanda di condanna al pagamento delle somme che risultano dovute, in quanto il rendiconto, ai sensi degli artt.
263, comma 2, e 264, comma 2, c.p.c. è finalizzato proprio all'emissione di titoli di pagamento (Cfr. Cass Civ. n. 14324/2022).
Nello specifico per quel che riguarda poi la debenza dei frutti va rammentato quanto chiarito dalla Suprema Corte sul dato che in primo luogo deve essere distinto, nell'ambito del complessivo concetto di frutti civili ciò che in effetti ha reso l'immobile comune mediante il suo utilizzo pagi na 8 di 11 siccome bene economicamente produttivo - il corrispettivo per la sua locazione o comunque cessione in godimento a soggetti estranei alla comunione - ossia utile diretto, da quanto figurativamente ritenuto siccome utile tratto per il godimento in esclusiva, secondo sua destinazione, da parte di uno dei comunisti del bene comune, ossia l'utile indiretto. Nel primo caso esistono materialmente i frutti rappresentati dalla somma di denaro incassata dal terzo conduttore dell'immobile comune ed indubbiamente dal sorgere della comunione incidentale automaticamente il comunista ha diritto a percepire la sua quota della somma incassata. Nel secondo caso il bene comune in effetti nulla ha prodotto, semplicemente è stato usato secondo sua destinazione - alloggio quale propria dimora - da uno solo dei comproprietari - che dunque in astratto ha risparmiato il costo della locazione di un alloggio equivalente
- sicchè in natura non esiste alcuna somma di denaro percetta, di cui rendere il conto. In tal ipotesi non può che ribadirsi l'insegnamento di questa Suprema Corte - Cass. sez. 2 n2423/15 - secondo il quale il mero godimento del bene comune in via esclusiva da parte di uno degli aventi diritto non genera in capo agli altri comunisti alcun pregiudizio se non nell'ipotesi che questi abbiano chiesto di parimenti godere del bene e ne siano stati impediti.
Dunque in presenza di mancata richiesta di co -godimento da parte degli altri comunisti, l'utilizzo secondo sua destinazione del bene comune da parte di uno solo dei comproprietari rappresenta mero esercizio del proprio diritto dominicale e non può generare frutti indiretti in capo agli altri titolari inerti poiché la loro quota non goduta indebitamente ( cfr
Cass civ. 30451/2018).
Nel caso di specie non vi sono frutti diretti dell'immobile occupato dalla convenuta né gli attori hanno dato prova di averne CP_1 richiesto il pari uso.
pagi na 9 di 11 La domanda avente ad oggetto la condanna di al CP_1 pagamento di un'indennità di occupazione deve essere, pertanto, rigettata.
In ragione della parziale soccombenza degli attori e della natura divisoria del giudizio le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico della massa e sussistono giuste ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa
IC TT, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.
10938/2022 del R.G.A.C., pendente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni ulteriore domanda ed eccezione, così provvede:
A) dichiara aperta la successione legittima di Persona_1 deceduta ad Aversa ab intestato il 3 giugno 2019;
B) in accoglimento della domanda oggetto di causa, dispone lo scioglimento della comunione ereditaria verificatasi tra le parti in causa e, per l'effetto,
C) assegna a Parte_1
o Quota 1 per un valore complessivo di € 89.187,08 e con un conguaglio in denaro di € 27.875,28, formata da:
- piena proprietà dell'appartamento in Aversa alla via Guitmondo n.3 ai piani terra e primo, censito in Catasto Fabbricati al foglio 3, particella
5398, subalterno 1 (a);
- importo in denaro pari ad € 3.137,42 (d),
- somma in denaro pari ad € 2.046,46 (e),
- somma in denaro pari ad € 3,20 (f).
pagi na 10 di 11 D) assegna a la Quota 2 per un valore complessivo di CP_1
€ 95.000,00 e con un conguaglio in denaro di € 22.062,36, composta da
- piena proprietà dell'appartamento in Aversa alla via Guitmondo
n.3 ai piani terra e primo, identificato in Catasto Fabbricati al foglio 3, particella 5398, subalterno 2 (b).
E) assegna a , , e Parte_5 Parte_2 Parte_3
quali eredi in rappresentazione di e Parte_4 Persona_2 ciascuno pro quota hereditatis, la Quota 3 per un valore complessivo di € 167.000,00, costituita da:
- proprietà del locale commerciale in Teverola alla via Roma n.152 al piano terra, individuato in Catasto Fabbricati al foglio 6, particella 201, subalterno 1 (c) con addebito in favore delle altre quote, ciascuna per quanto sopra specificato, del conguaglio in denaro di € 49.937,64;
F) rigetta per il resto;
G) Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti;
H) Pone in via definitiva a carico della massa le spese della CTU, come liquidate con decreto emesso in corso di causa, ferma la solidarietà delle parti nei rapporti con il consulente;
I) Autorizza il Conservatore del RRII competente alla trascrizione della presente sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità;
J) manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Aversa, così deciso il 7 novembre 2025.
La Giudice
IC TT
pagi na 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa IC TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10938/2022 promossa da:
nata ad [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, residente in [...]
Caduti in Guerra n. 2;
nata ad [...] il [...] cod. fisc. Parte_2
ed ivi residente in [...]
Girolamo n. 6; nato a [...] C.V. (CE) il 16/02/1981cod. fisc. Parte_3
e residente in [...]
San Girolamo n. 6;
nata ad [...] il [...] cod. fisc. Parte_4
ed ivi residente in [...]
Girolamo n. 6;
Parte_5
pagi na 1 di 11 nato ad [...] il [...] cod. fisc. ed C.F._5
ivi residente in [...]; tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale
Esposito
ATTORI contro nata ad [...] il [...] cod. fisc. CP_1
ed ivi residente in [...] C.F._6
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, cosi provvedere:
- dichiarare aperta la successione legittima della sig.ra Per_1
deceduta in Aversa il 03 giugno 2019;
[...]
- dichiarare il diritto degli eredi , e Parte_1 CP_1
Parte_5 Parte_3 Parte_4 [...]
, quest'ultimi pro quota per rappresentazione della germana Parte_2 premorta sig.ra ad ottenere lo scioglimento della Persona_2 comunione ereditaria e per l'effetto attribuire a ciascuno il diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione dei beni caduti in successione secondo la quota di legge, previa valutazione economica di ciascun cespite e previsione dei conguagli trattandosi di beni aventi un valore economico diverso e sulle residuali somme depositate presso terzi come sopra specificate, riconoscendo per la formazione di dette quote quanto anticipato dai partecipanti, oggi attori, in favore della comunione ereditaria per tributi e spese di ogni genere ed, infine, pagi na 2 di 11 distribuendo i residui dei depositi monetari della de cuius presso terzi come sopra specificati;
- determinare l'indennità di occupazione dovuta agli attori dal coerede in misura non minore di € 600,00 mensili (pari a 2/3 CP_1 del valore locativo dell'intero fabbricato € 900,00) ovvero nella misura cui l'adito Tribunale riterrà congrua in forza di CTU dalla data di occupazione (giugno 2019) sino al momento del rilascio e condannare la sig.ra al pagamento in favore delle parti CP_1 attrici, anche con decremento dell'eventuale compensazione in denaro o quota in natura individuata a seguito di divisione;
- condannare al rimborso agli attori di quanto dagli CP_1 stessi anticipato nella misura da essa dovuta di 1/3, anche con decremento dell'eventuale compensazione in denaro o quota in natura individuata a seguito di divisione;
- porre a carico della convenuta, per effetto della mancata presentazione al procedimento di media-conciliazione, anche con decremento della quota ereditaria in natura o dell'eventuale ammontare della somma spettante in compensazione o, in subordine, della massa le spese e competenze del presente giudizio, ivi comprese quelle del procedimento di media-conciliazione, redazione certificazione notarile e successiva CTU, per le quali gli attori fanno espressa richiesta di rimborso di quanto anticipato;
Con vittoria di spese e compensi di lite oltre rimborso forfettario 15% ed accessori.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, va evidenziato che si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18.6.2009, n. 469, la sentenza deve contenere pagi na 3 di 11 unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ciò premesso, la presente controversia ha ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria di , deceduta ad Aversa ab Persona_1 intestato il 3 giugno 2019, lasciando eredi le due figlie Parte_1
e nonché CP_1 Parte_5 Parte_2
e questi ultimi per rappresentazione della Parte_3 Parte_4 figlia pre morta della de cuius . Persona_2
Ad aver agito in giudizio per lo scioglimento della comunione ereditaria della sono i , , Per_1 Parte_5 Parte_2 Parte_3
e tutti come sopra generalizzati, premettendo che
[...] Parte_4 in precedenza era deceduto nato a [...], già Persona_3
, il 15/09/1933 e deceduto ad Aversa (CE) il 08/03/1997, lasciava Per_4 quali eredi legittimi la coniuge e le figlie Persona_1 Per_2
, e , del ché si rende necessario
[...] CP_1 Parte_1 procedere allo scioglimento di due distinte masse ereditarie.
In conseguenza di quanto sopra esposto, va dichiarata aperta la successione legittima di e la sua devoluzione pro Persona_1 quota per un terzo in favore di per un terzo in favore di CP_1
e per un terzo, ex artt. 467 e ss cod. civ., ciascuno pro Parte_1 quota hereditatis, a Parte_5 Parte_2 Parte_3
e .
[...] Parte_4
Emerge dagli atti che la massa ereditaria relativa a è Persona_3 così costituita:
a) Immobile ad suo abitativo sito in Aversa (CE) alla via Guitmondo
(già via Catena poi via Pastore) n.3 ai piani terra e primo, identificato in
Catasto Fabbricati di Aversa al foglio 3, particella 5398 (ex p.214), subalterno 1, categoria A/5, classe 2, consistenza 2 vani, rendita € 59,91, via Guitmondo Piano T-1 (allegato F – visure). pagi na 4 di 11 b) Immobile destinato ad abitazione sito in Aversa (CE) alla via
Guitmondo n.3 ai piani terra e primo, censito in Catasto Fabbricati di
Aversa al foglio 3, particella 5398 (ex p.214), subalterno 2, categoria
A/5, classe 2, consistenza 2,5 vani, superficie catastale 105 mq, rendita €
74,89, via Guitmondo Piano T-1 (allegato F – visure).
c) Immobile adibito ad attività commerciale sito in Teverola (CE) alla via Roma n.152 (ex 180) ai piani terra e primo, individuato in Catasto
Fabbricati di Teverola al foglio 6, particella 201, subalterno 1, categoria
C/1, classe 2, consistenza 43 mq, superficie catastale 57 mq, rendita €
579,62, via Roma n.180 Piano T (allegato G – visure).
Emerge dagli atti che la massa ereditaria relativa a Per_1
è così costituita:
[...]
a) Immobile ad suo abitativo sito in Aversa (CE) alla via Guitmondo
(già via Catena poi via Pastore) n.3 ai piani terra e primo, identificato in Catasto Fabbricati di Aversa al foglio 3, particella 5398 (ex p.214), subalterno 1, categoria A/5, classe 2, consistenza 2 vani, rendita € 59,91, via Guitmondo Piano T-1.
b) Immobile destinato ad abitazione sito in Aversa (CE) alla via
Guitmondo n.3 ai piani terra e primo, censito in Catasto Fabbricati di
Aversa al foglio 3, particella 5398 (ex p.214), subalterno 2, categoria
A/5, classe 2, consistenza 2,5 vani, superficie catastale 105 mq, rendita €
74,89, via Guitmondo Piano T-1.
c) Immobile adibito ad attività commerciale sito in Teverola (CE) alla via Roma n.152 (ex 180) ai piani terra e primo, individuato in Catasto
Fabbricati di Teverola al foglio 6, particella 201, subalterno 1, categoria
C/1, classe 2, consistenza 43 mq, superficie catastale 57 mq, rendita €
579,62, via Roma n.180 Piano T.
pagi na 5 di 11 d) Importo in denaro pari a € 3.137,42 (al 23/06/2019, data del decesso) depositato sul conto corrente bancario n.0056857051063 intestato a presso la filiale di Persona_1 Controparte_2
Aversa. Tale saldo contabile è stato richiesto e comunicato dall'Istituto di
Credito (allegato H).
e) Somma in denaro pari ad esatti € 2.046,46 (al 23/06/2019, data del decesso) depositata sul libretto di risparmio postale n.37392499 intestato a presso le Poste Italiane S.p.A, ufficio di Aversa. Persona_1
Tale saldo contabile è stato accertato dalle Poste (allegato I).
f) Somma in denaro pari ad esatti € 3,20 (al 23/06/2019, data del decesso) depositata sul libretto di risparmio postale n.48869755 cointestato a presso le Poste Italiane S.p.A. Tale Persona_1 saldo contabile è stato accertato dalle Poste (allegato I).
La relazione peritale del C.T.U., ing. è da considerarsi Persona_5 scientificamente argomentata, priva di aporie logiche, completa ed esaustiva nella risposta ai quesiti posti dal Giudice e, pertanto, condivisibile.
Il CTU, adoperando i condivisibili e motivati criteri esposti nella relazione, cui si rimanda, è addivenuto alla stima degli immobili oggetto di causa di seguito indicata:
a) Appartamento in Aversa alla via Guitmondo n.3 ai piani terra e primo, subalterno 1 : valore di mercato attuale pari ad € 84.000,00 in cifra tonda.
b) Appartamento in Aversa alla via Guitmondo n.3 ai piani terra e primo, subalterno 2 : valore di mercato attuale pari ad € 95.000,00 in cifra tonda.
pagi na 6 di 11 c) Locale commerciale in Teverola alla via Roma n.152 al piano terra, subalterno 1 : valore di mercato attuale pari ad € 167.000,00 in cifra tonda.
Condivisibile, altresì, è la conclusione cui perviene il CTU circa la non comoda divisibilità dei cespiti e la formazione delle tre quote, con assegnazione congiunta agli eredi di , per rappresentazione. Persona_2
Le tre quote in natura degli immobili e delle somme in denaro sono così determinate:
• Quota 1 per un valore complessivo di € 89.187,08 e con un conguaglio in denaro di € 27.875,28, formata da:
proprietà dell'appartamento in Aversa alla via Guitmondo n.3 ai piani terra e primo, censito in Catasto Fabbricati al foglio 3, particella 5398, subalterno 1 (a),
importo in denaro pari ad € 3.137,42 (d),
somma in denaro pari ad € 2.046,46 (e),
somma in denaro pari ad € 3,20 (f).
• Quota 2 per un valore complessivo di € 95.000,00 e con un conguaglio in denaro di € 22.062,36, composta da :
proprietà dell'appartamento in Aversa alla via Guitmondo n.3 ai piani terra e primo, identificato in Catasto Fabbricati al foglio 3, particella
5398, subalterno 2 (b).
• Quota 3 per un valore complessivo di € 167.000,00, costituita da:
proprietà del locale commerciale in Teverola alla via Roma n.152 al piano terra, individuato in Catasto Fabbricati al foglio 6, particella 201, subalterno 1 (c).
pagi na 7 di 11 I conguagli in denaro (€ 49.937,64) sono addebitati alla terza quota
(valore maggiore) al fine di perequare al valore ideale il valore delle altre due quote (art.728 c.c.).
A detto progetto di divisione le parti attrici hanno manifestato adesione come da conclusioni sopra riportate.
Orbene, quanto alla attribuzione delle quote, si ritiene equo disporre che la Quota n. 2 venga attribuita alla convenuta contumace CP_1
, stante il possesso già in atto del cespite da parte della stessa;
la
[...]
Quota n. 3 si ritiene equo attribuirla agli eredi di in Persona_2 quanto trattasi della quota con maggior aggravio di conguaglio in denaro, che così sarà distribuito, pro quota, a ciascuno dei quattro eredi per rappresentazione;
la Quota n. 1, pertanto, va attribuita a Parte_1
Sulla domanda avanzata dagli attori nei confronti della convenuta di corresponsione di indennità per l'uso esclusivo CP_1 dell'appartamento, va rilevato che il coerede che abbia goduto in via esclusiva di beni ereditari è obbligato, in ogni caso, agli effetti dell'art. 723 c.c., sia al rendiconto che a corrispondere i frutti agli altri eredi a decorrere dalla data di apertura della successione (o dalla data posteriore in cui abbia acquisito il possesso dei beni stessi), senza che abbia rilievo la sua buona o mala fede ( Cfr. Cass. Civ n. 2148/2014). La domanda di rendimento del conto include la domanda di condanna al pagamento delle somme che risultano dovute, in quanto il rendiconto, ai sensi degli artt.
263, comma 2, e 264, comma 2, c.p.c. è finalizzato proprio all'emissione di titoli di pagamento (Cfr. Cass Civ. n. 14324/2022).
Nello specifico per quel che riguarda poi la debenza dei frutti va rammentato quanto chiarito dalla Suprema Corte sul dato che in primo luogo deve essere distinto, nell'ambito del complessivo concetto di frutti civili ciò che in effetti ha reso l'immobile comune mediante il suo utilizzo pagi na 8 di 11 siccome bene economicamente produttivo - il corrispettivo per la sua locazione o comunque cessione in godimento a soggetti estranei alla comunione - ossia utile diretto, da quanto figurativamente ritenuto siccome utile tratto per il godimento in esclusiva, secondo sua destinazione, da parte di uno dei comunisti del bene comune, ossia l'utile indiretto. Nel primo caso esistono materialmente i frutti rappresentati dalla somma di denaro incassata dal terzo conduttore dell'immobile comune ed indubbiamente dal sorgere della comunione incidentale automaticamente il comunista ha diritto a percepire la sua quota della somma incassata. Nel secondo caso il bene comune in effetti nulla ha prodotto, semplicemente è stato usato secondo sua destinazione - alloggio quale propria dimora - da uno solo dei comproprietari - che dunque in astratto ha risparmiato il costo della locazione di un alloggio equivalente
- sicchè in natura non esiste alcuna somma di denaro percetta, di cui rendere il conto. In tal ipotesi non può che ribadirsi l'insegnamento di questa Suprema Corte - Cass. sez. 2 n2423/15 - secondo il quale il mero godimento del bene comune in via esclusiva da parte di uno degli aventi diritto non genera in capo agli altri comunisti alcun pregiudizio se non nell'ipotesi che questi abbiano chiesto di parimenti godere del bene e ne siano stati impediti.
Dunque in presenza di mancata richiesta di co -godimento da parte degli altri comunisti, l'utilizzo secondo sua destinazione del bene comune da parte di uno solo dei comproprietari rappresenta mero esercizio del proprio diritto dominicale e non può generare frutti indiretti in capo agli altri titolari inerti poiché la loro quota non goduta indebitamente ( cfr
Cass civ. 30451/2018).
Nel caso di specie non vi sono frutti diretti dell'immobile occupato dalla convenuta né gli attori hanno dato prova di averne CP_1 richiesto il pari uso.
pagi na 9 di 11 La domanda avente ad oggetto la condanna di al CP_1 pagamento di un'indennità di occupazione deve essere, pertanto, rigettata.
In ragione della parziale soccombenza degli attori e della natura divisoria del giudizio le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico della massa e sussistono giuste ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa
IC TT, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.
10938/2022 del R.G.A.C., pendente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni ulteriore domanda ed eccezione, così provvede:
A) dichiara aperta la successione legittima di Persona_1 deceduta ad Aversa ab intestato il 3 giugno 2019;
B) in accoglimento della domanda oggetto di causa, dispone lo scioglimento della comunione ereditaria verificatasi tra le parti in causa e, per l'effetto,
C) assegna a Parte_1
o Quota 1 per un valore complessivo di € 89.187,08 e con un conguaglio in denaro di € 27.875,28, formata da:
- piena proprietà dell'appartamento in Aversa alla via Guitmondo n.3 ai piani terra e primo, censito in Catasto Fabbricati al foglio 3, particella
5398, subalterno 1 (a);
- importo in denaro pari ad € 3.137,42 (d),
- somma in denaro pari ad € 2.046,46 (e),
- somma in denaro pari ad € 3,20 (f).
pagi na 10 di 11 D) assegna a la Quota 2 per un valore complessivo di CP_1
€ 95.000,00 e con un conguaglio in denaro di € 22.062,36, composta da
- piena proprietà dell'appartamento in Aversa alla via Guitmondo
n.3 ai piani terra e primo, identificato in Catasto Fabbricati al foglio 3, particella 5398, subalterno 2 (b).
E) assegna a , , e Parte_5 Parte_2 Parte_3
quali eredi in rappresentazione di e Parte_4 Persona_2 ciascuno pro quota hereditatis, la Quota 3 per un valore complessivo di € 167.000,00, costituita da:
- proprietà del locale commerciale in Teverola alla via Roma n.152 al piano terra, individuato in Catasto Fabbricati al foglio 6, particella 201, subalterno 1 (c) con addebito in favore delle altre quote, ciascuna per quanto sopra specificato, del conguaglio in denaro di € 49.937,64;
F) rigetta per il resto;
G) Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti;
H) Pone in via definitiva a carico della massa le spese della CTU, come liquidate con decreto emesso in corso di causa, ferma la solidarietà delle parti nei rapporti con il consulente;
I) Autorizza il Conservatore del RRII competente alla trascrizione della presente sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità;
J) manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Aversa, così deciso il 7 novembre 2025.
La Giudice
IC TT
pagi na 11 di 11