Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/04/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 1940 /2024 Rg
VERBALE DI UDIENZA CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART 281 sexies cpc
All'udienza del 28/04/2025 , innanzi al giudice dott.ssa Giusi Ianni, sono comparsi:
Per l'avv. Gabriella Reda in sostituzione Parte_1
dell'avv. DI CIANNI EMILIO LUIGI
Per nessuno è comparso. Controparte_1
L'avv. Reda discute la causa riportandosi agli atti di causa e alle note autorizzate, chiedendo accogliersi le conclusioni rassegnate.
Il giudice, dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Il giudice
Giusi Ianni
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13:30, assenti le parti, il giudice decide la causa come a contestuale sentenza di cui dà lettura e che allega al presente verbale al fine di costituirne parte integrante.
Il giudice
Giusi Ianni
1
TRIBUNALE DI COSENZA
- SEZIONE SECONDA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1940 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(p.i. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo curatore, dott.ssa , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Emilio L. Di Cianni in forza di mandato da intendersi apposto in calce all'atto introduttivo e giusta autorizzazione del giudice delegato del 23/05/2023, elettivamente domiciliata in Cosenza alla via Tagliamento n° 15 presso lo studio del difensore
- ATTRICE-
E
c.f. e p.i. ), in giudizio per il tramite della Controparte_1 P.IVA_2
propria mandataria e procuratrice speciale, (c.f. e p.i. Controparte_2
), giusta procura del 20.12.2018 autenticata dalla dott.ssa notaio P.IVA_3 Per_1 in Milano, rep. n. 26015 e racc. n. 10869 e registrata all'Agenzia delle Entrate di
Milano 4 il 21.12.2018 al n. 58752, in questa sede rappresentata da
[...]
(c.f. e p.i. ), in forza di procura del 09.05.2019, rep. n. Controparte_3 P.IVA_4
140486 e racc. n. 35374, in persona del procuratore speciale dott. Controparte_4
a ciò legittimato in forza di procura conferita dal Dott. nella sua Persona_2
qualità di Consigliere della autorizzato in forza di Controparte_3
delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.07.2019, con sottoscrizione autenticata il 25.05.2020 dal Dott. notaio in Milano, rep. n. 142719 e racc. Per_3
n. 36506, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Fedele ed elettivamente
2 domiciliata presso il suo studio in Paola alla Piazza del Popolo n. 5, in virtù di procura speciale posta in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA -
E NEI CONFRONTI DI
DONEXT S.P.A. (c.f. 0039975O587, p.i. ); P.IVA_5
c.f. ) Controparte_5 P.IVA_6
- CONVENUTI CONTUMACI –
Oggetto: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 28.4.2025 la causa veniva decisa sulle seguenti conclusioni:
Per la curatela attrice (conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e nelle note conclusive depositate in vista dell'udienza di discussione): “Voglia l'On.le Tribunale adito in accoglimento della domanda proposta condannare i convenuti in solido tra di loro al pagamento della somma di €31.659,36 pari al saldo del c/c N. 693-
000902/92, aperto dalla presso , Filiale di Rende Parte_1 Controparte_6
con atto del 12.10.1995, così come quantificata nella sentenza n° 2300/2020 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 22/12/2020 nel giudizio n° 1594/2015 RG attesa l' efficacia di giudicato esterno della predetta sentenza nel presente giudizio. In subordine condannare al pagamento della suddetta somma perché indebitamente percepita dalla per effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi e CP_6 dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto. Con vittoria di spese e competenze difensive”;
Per (conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e non Controparte_1
ulteriormente precisate nel corso del giudizio): “Con il presente atto si costituisce in giudizio la in persona del legale rappresentante pro-tempore e Controparte_1
per essa la in questa sede rappresentata da Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al sol fine Controparte_3
di render integro il contraddittorio”
FATTO E DIRITTO
1. , nella dichiarata qualità di procuratrice di NC , Parte_3 CP_7
a sua volta successore di , già incorporante Controparte_6 Controparte_8
otteneva nei confronti di ,
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11
e , quali fideiussori della (dichiarata fallita
[...] CP_12 Parte_1
3 da questo Tribunale con sentenza del 24.7.2006) ingiunzione al pagamento della somma di euro 32.129,33, in parte quale esposizione debitoria derivante da contratto di conto corrente n. 693-000902/92 sottoscritto dalla società garantita presso
[...]
filiale di Rende, in parte quali spese e competenze legali derivanti dal CP_6
contenzioso definito con sentenza n. 1878/12 di questo Tribunale, che dichiarava inefficaci nei confronti di quale procuratore deI NC di OL SpA, Parte_3
gli atti di costituzione dei fondi patrimoniali costituiti dai medesimi fideiussori della
Parte_1
Avverso il predetto decreto ingiuntivo (n. 222/2015) interponevano opposizione
, e Controparte_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
L'opposizione era accolta con sentenza n. 2300/2020 di questo Tribunale (poi passata in giudicato) la quale, all'esito di CTU, rideterminava il saldo del conto corrente alla data della chiusura (12.10.2006) in euro 31.659,36 a credito della correntista, espungendo le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto e quelle addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Era, di conseguenza, rigettata la domanda sottesa al ricorso per ingiunzione, non sussistendo un debito della correntista di cui potevano rispondere i fideiussori.
La curatela del fallimento della invoca ora, nel presente giudizio, Parte_4
l'efficacia di giudicato esterno della predetta sentenza, chiedendo condannarsi i convenuti in solido ( già ; quale CP_13 Parte_3 Controparte_5
prima cessionaria dei crediti di NC di OL PA;
quale Controparte_1
successiva cessionaria del credito oggetto di domanda) al pagamento della somma di euro 31.659,36.
Nulla ha opposto all'accoglimento della domanda, mentre Controparte_1
contumaci sono rimaste le altre società evocate in giudizio dalla curatela attrice (tutte partecipanti al precedente giudizio, definito con sentenza n. 2300/2020.
2. La domanda è certamente infondata nei limiti in cui invoca l'efficacia di giudicato esterno della sentenza n. 2300/2020 di questo Tribunale, trattandosi di giudizio intervenuto tra parti diverse da quelle partecipanti al presente giudizio (posto che la domanda sottesa all'originario ricorso per ingiunzione era proposta nei confronti dei soli fideiussori della a loro volta opponenti il provvedimento Parte_1
monitorio, senza la partecipazione della società dichiarata fallita). Ai sensi, infatti, dell'art. 2909 c.c. la sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa. La stessa nozione di “giudicato esterno” elaborata dalla giurisprudenza,
4 si riferisce al caso in cui due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi costituisca la premessa logica indispensabile per la statuizione relativa all'altro. In mancanza, quindi, di identità soggettiva delle parti e salvo il caso della successione a titolo universale o particolare nel rapporto controverso, non è possibile invocare in un processo l'efficacia di giudicato di una diversa sentenza.
3. Ciò posto, tuttavia, la curatela attrice ha chiesto, in subordine, un accertamento sovrapponibile a quello compiuto dal Tribunale nell'ambito del giudizio definito con la sentenza n. 2300/2020, con condanna delle società convenute al pagamento della somma di euro 31.659,36, quale ripetizione dell'indebito rispetto al conto corrente di cui era titolare la società fallita. Tale domanda è astrattamente proponibile, ma non nei confronti delle società convenute. Il soggetto passivo dell'obbligazione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c. è, infatti, all'evidenza, il percettore del pagamento, non rilevando rispetto a tale vicenda il subentro di un nuovo soggetto nel lato attivo del rapporto obbligatorio, che non abbia ricevuto materialmente i pagamenti dei quali sia stata richiesta in giudizio la restituzione. Anche in materia di cessione dei crediti bancari nell'ambito di vicende di cartolarizzazione, la Suprema Corte ha chiarito che
“i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione eseguite ai sensi della l. n.
130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso” (così
Cass. 13735/2022 e Cass. 21843/2019, nonché, conforme, Cass. 18454/2024).
Poiché, quindi, alla data di chiusura del conto corrente – quale momento che segna il nascere del diritto alla ripetizione dell'indebito in capo al correntista - titolare del credito era NC di OL PA (incorporante , già incorporante Controparte_6
solo nei confronti di quest'ultima (ovvero dei Controparte_8
soggetti nati da sua incorporazione o fusione) poteva essere esercitata l'azione di ripetizione dell'indebito. Nel caso di specie, invece, l'azione è stata esercitata nei confronti di (già , agente, tuttavia, in sede monitoria non CP_13 Parte_3
in proprio bensì quale procuratrice speciale di NC di OL PA), oltre che nei confronti delle successive cessionarie del credito dal lato attivo ( Controparte_14
[...] [... e . Si evince, peraltro, dalla sentenza non definitiva n. Controparte_1
1914/2016 (anch'essa emessa nell'ambito del giudizio n. 1594/2015 Rg) che anche in quel processo era fatta valere la questione delle correttezza della vocatio in ius, essendo stata evocata in giudizio in proprio e non quale procuratrice Parte_3
speciale di NC di OL PA, ma la nullità era considerata sanata per essersi la medesima - soggetto che richiedeva l'ingiunzione ante causam - Parte_3
costituita quale procuratrice di NC di OL PA. Se, quindi, rispetto all'azione principale (diretta ad invocare l'efficacia di giudicato di una sentenza emessa tra talune parti) sono, effettivamente, legittimate dal lato passivo i soggetti nei cui confronti la sentenza è stata emessa (incluso e per esso il successore Parte_3
, ciò non vale per la domanda subordinata, che avrebbe potuto avere quale CP_13
unico legittimato passivo solo NC di OL PA, estraneo, di contro, al presente processo.
Anche la domanda proposta in via subordinata, dunque, deve essere rigettata.
4. La sostanziale non contestazione della pretesa della curatela attrice da parte della società costituita legittima l'integrale compensazione tra tali parti delle spese e competenze di lite. Le spese sono, invece, dichiarate irripetibili nel rapporto tra la curatela attrice e le altre società convenute, essendo queste ultime rimaste contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta le domande della curatela attrice;
2. Compensa le spese nell'ambito del rapporto tra la curatela attrice e CP_1
[...]
3. Dichiara le spese irripetibili nel rapporto tra la curatela attrice e le convenute contumaci;
4. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 28/04/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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