Articolo 6 della Legge 29 aprile 1976, n. 178
Articolo 5Articolo 7
Versione
22 maggio 1976
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Versione
31 marzo 1981
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Versione
29 settembre 1981
Art. 6.
L'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, accertata la legittimita' della deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo, provvede entro trenta giorni alla concessione del contributo imputandolo sulle somme ripartite ai sensi dell'articolo 12.
A favore del proprietario avente titolo al contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 3 della presente legge, contestualmente al provvedimento di concessione del contributo stesso, viene disposta una anticipazione pari al venti per cento del contributo spettante da conteggiarsi sullo stato finale dei lavori.
L'erogazione della residua somma, fino alla concorrenza del 90 per cento della misura del contributo determinato in applicazione del
precedente articolo 4, e' corrisposta in base a stati di avanzamento. COMMA ABROGATO DALLA L.7 MARZO 19841, N.64.(3)
Il sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della
riscossione delle somme loro spettanti.
((Al pagamento dell'ultimo stato di avanzamento la commissione di cui all'articolo 5 della presente legge assegna il termine per il rilascio, libero di persone e cose, del ricovero provvisorio occupato dal proprietario danneggiato. Per motivate ragioni tale termine puo' essere prorogato. Gli atti vengono trasmessi all'ispettorato per le zone terremotate e all'intendenza di finanza che, in caso di mancato adempimento nel termine assegnato, provvede ad emettere i provvedimenti conseguenti))
Il residuo dieci per cento viene corrisposto con il provvedimento di approvazione del collaudo dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, previa attestazione da parte del sindaco dell'avvenuto rilascio dell'alloggio provvisorio.
Il certificato di collaudo puo' essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e vistato dal sindaco, quando ne ricorrano i presupposti di valore stabiliti dall'articolo 17 della legge 3 gennaio 1278, n. 1.
((La concessione del contributo di cui all'art. 3 della presente legge e' revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro tre mesi dalla notifica dell'atto di concessione.
Il termine potra' essere prorogato dalla commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178 su richiesta degli interessati da presentarsi prima della scadenza.
La revoca puo' essere disposta dall'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, su motivato parere della commissione di cui all'art. 5 della presente legge, in caso di grave inadempimento all'obbligo di iniziare i lavori nel termine originario o prorogato.
La revoca della concessione del contributo comporta la decadenza dell'assegnazione dell'area di sedime operata dalla competente commissione.
Nel caso di lavori iniziati entro il termine prorogato, il contributo verra' nuovamente determinato in base al costo di costruzione vigente al tempo dell'inizio, e la anticipazione gia' corrisposta sara' conteggiata ai fini della nuova anticipazione.
I lavori dovranno essere ultimati entro quattro anni dalla data di inizio, pena la revoca della concessione del contributo o della parte di esso non utilizzata.)) 3)
------------ AGGIORNAMENTO (3) La L. 7 marzo 1981, n.64 ha disposto (con l'art.8, comma 1) che "L'anticipazione prevista dall' articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , e' elevata al 50 per cento ed e' disposta anche a favore dei proprietari aventi titolo al contributo per la riparazione della prima unita' immobiliare e al contributo per la ricostruzione o riparazione delle unita' immobiliari abitative diverse dalla prima o destinate ad altri usi, ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n; 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464 ."
Ha inoltre disposto (con l'art.27 comma 1) che "A decorrere dall'anno finanziario 1981 sono abrogati l' articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 504 , ed il quarto comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178 ."
Entrata in vigore il 29 settembre 1981
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