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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 11/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1638/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1638/2022 promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Parte_1 C.F._1
Gagliardi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ascoli Piceno, via Porta Torricella, 11
ATTRICE
contro
(c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Controparte_1 C.F._2
Cicconi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Benedetto del Tronto, via Cola di
Rienzo, 19.
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da verbale del 13.1.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza
ed eccezione, - Accertare, dichiarare e confermare la responsabilità del sig. nella Controparte_1
causazione delle sofferenze e turbative psichiche subìte dalla , a seguito dei comportati Parte_1
pagina 1 di 6 riportati nelle sentenze penali: 1) n. 176 del 12.6.2019 emessa dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno -
sentenza n. 12 del 14.9.2020 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno (in fase di appello e sentenza di
Cassazione); 2) sentenza n. 283 del 26.3.2019 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno;
-
Conseguentemente condannare il sig. al risarcimento del danno morale patito dalla Controparte_1
sig.ra , a seguito dell'illegittimo comportamento del convenuto, nella misura di euro Parte_1
10.000,00, o in quella diversa maggiore o minore che il sig. Giudice riterrà di giustizia. - Si chiede e
conclude per il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal sig in quanto infondata CP_1
in fatto e in diritto e non assolutamente provata. - Si chiede, di conseguenza, anche il rigetto della domanda di compensazione stante l'assenza di ogni diritto di ripetizione di somme in favore del
. Con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio tenendo presente anche la CP_1
mancata adesione all'invito di negoziazione assistita”.
A sostegno della domanda deduceva l'attrice:
- che nel 2017 intraprendeva una separazione giudiziale dal marito e Controparte_1
successivamente anche il divorzio giudiziale (Rg 838/2021), con intervenuta emissione della sentenza di merito in data 10.9.2024 che ha disposto un mantenimento in favore dei figli, la regolamentazione dei rapporti padre/figli, con rigetto di ogni altra domanda e la condanna del alle spese di lite;
CP_1
- che con l'inizio della separazione, si vedeva costretta a sporgere una prima denuncia/querela in data
24.3.2017, nei confronti del marito per il reato di minaccia continuata, a seguito della quale il Giudice
di Pace di Ascoli Piceno, con sentenza n. 176/2019 del 12.6.2019 (cfr all.to 2 fasc. attoreo), così provvedeva: “Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara responsabile del reato a lui Controparte_1
ascritto e lo condanna alla pena di € 100,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Visto
l'art. 539 c.p.p. condanna l'imputato al risarcimento dei danni in favore della Parte Civile costituita
da liquidarsi in separata sede civile, oltre al pagamento delle spese di costituzione liquidate in complessivi € 2160,00, oltre al rimborso spese generali 15% ed IVA e CAP come per legge”.
- che sull'appello dal , il Tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza n. 12/2020 del 14.9.2020, CP_1
confermava la sentenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno n. 176/19, con condanna alle spese;
mentre il ricorso per Cassazione veniva dichiarato inammissibile:
- che la stessa il 4.9.2017 e il 20.9.2017 ha sporto querela contro il per gli insulti e le CP_1
pagina 2 di 6 minacce ulteriori e il procedimento penale si definiva con la sentenza di patteggiamento n. 283 del
26.3.2019 (cfr. all.to 6 fasc. attoreo) con la quale veniva applicata all'imputato la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, oltre alla condanna alle spese;
- di avere, quindi, diritto a vedersi riconosciuto un danno morale causato da tutte le anzidette condotte,
che hanno provocato uno sconvolgimento della vita quotidiana e una sofferenza soggettiva interiore anche dei figli.
Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto che eccependo l'insussistenza del nesso causale con l'evento del 4.9.2017 e giustificando i comportamenti del con una relazione extraconiugale CP_1
della moglie, chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, di "accertare e dichiarare che
ha sostenuto interamente il pagamento delle rate del mutuo fondiario cointestato Controparte_1
con , mutuo Bnl del 10/06/2014 e, per l'effetto, condannare alla Parte_1 Parte_1
ripetizione in favore di del 50% delle somme versate anche per conto della Controparte_1 Parte_1
dalla data della separazione, dichiarata con sentenza parziale del 16.05.2018, pari ad €. 15.360,87,
oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi professionali;
– in
subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento e liquidazione del danno morale, nella misura
minima che si riterrà di giustizia, ed accertato il diritto alla ripetizione della somma di €. 15.360,87
quale 50% delle rate di mutuo, voglia il Tribunale adito operare la compensazione tra la minor somma
dovuta per il risarcimento del danno e le somme spettanti a titolo di mutuo e da ripetersi in favore del
, e, per l'effetto, condannare al pagamento dell'importo che risulterà dalla CP_1 Parte_1
differenza di somme in favore di , oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo. Il Controparte_1
tutto, comunque, con vittoria di spese e compensi professionali."
Concessi i termini ex art. 183, 6 comma cpc, la causa, istruita documentalmente e a mezzo di istruttoria orale, sulle conclusioni precisate solo da parte attrice all'udienza del 13.01.2025, a seguito di discussione orale, viene decisa con sentenza ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
Va preliminarmente osservato che l'ultima giurisprudenza della Suprema Corte (sezione III, ordinanza
5 maggio 2020 n. 8477) ha stabilito che anche quando vi sia giudicato penale - che fa stato nel relativo giudizio civile o amministrativo quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, la sua illiceità
penale e la sua commissione da parte del condannato - in sede civile il giudice deve accertare il nesso pagina 3 di 6 causale, le conseguenze dannose e l'entità del danno;
e che quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del “fatto-reato”, il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, ma non anche al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Conseguentemente “la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì
pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile,
demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto
vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni,
ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle
conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso
di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (così anche in Cass. 9 marzo
2018, n. 5660; 14 febbraio 2019, n. 4318)”.
Alla luce dei principi sopra esposti, ai quali si ritiene di aderire, va effettuata una autonoma valutazione degli atti e documenti versati in atti relativi al giudizio penale per la determinazione dell'importo risarcitorio, oltre alla valutazione dell'istruttoria orale svolta nel presente giudizio, che ha confermato la sussistenza del nesso causale, contrariamente agli assunti di parte convenuta, fra i comportamenti delittuosi accertati in sede penale e lo stato di ansia provocato dagli stessi, di cui vi è in atti anche certificazione medica in data 4.9.2017.
Deve, inoltre rilevarsi che i comportamenti illeciti del non si sono limitati al momento di CP_1
rottura del rapporto coniugale nel mese di marzo 2017, come affermato dal convenuto.
Dalla lettura dei capi di imputazione si evince, infatti, che i messaggi minatori e offensivi sono del marzo 2017 e che sempre nel periodo che va dal marzo 2017 al settembre 2017 e dal marzo 2018 al 15 aprile 2018 ci sono stati altri episodi da ricondurre nell'ambito dell'art 660 cp e che sempre da marzo
2017 a settembre 2017 vi sono state le minacce. Gli ultimi fatti sono stati patteggiati dal con CP_1
la sentenza n. 283/2019 anch'essa passata in giudicato: i fatti illeciti si sono protratti complessivamente, quindi, per oltre un anno.
I messaggi inviati a mezzo whatspp e sms, come si legge nei vari capi di imputazione, sono offensivi e pagina 4 di 6 fortemente minacciosi del tipo “ti ammazzo, tanto ti ammazzo, se non ti ammazzo stasera, ti ammazzo domani…a novembre non ci arrivi…vuoi la guerra guerra sia e te ne renderai conto da sola…prima che succeda veramente qualcosa di grave”. Espressioni che confermano l'ostilità e l'atteggiamento illegittimo del ma che soprattutto denotano una continua tensione provocata alla vittima. CP_1
Anche le telefonate minatorie e le minacce profferite di persona pure in presenza dei figli e al citofono di casa, confermate in giudizio dal padre , hanno provocato certamente un forte Controparte_2
turbamento e timore di parte attrice, atteso pure il pericolo che il rientrasse a casa CP_1
nell'alterato stato di rabbia, utilizzando le chiavi dell'appartamento ancora in suo possesso.
Tutti i testi escussi in giudizio hanno riferito delle gravi minacce profferite dal : la teste CP_1
ha aggiunto il timore ingenerato anche nel figlio di 11 anni e la sig.ra Testimone_1 Per_1 CP_3
ha riferito del clima molto brutto determinato dalle minacce del e dei conseguenti
[...] CP_1
pianti della Parte_1
Va quindi dichiarato il diritto dell'attrice a vedersi riconosciuto un danno morale, causato da tutte le anzidette condotte, che hanno provocato uno sconvolgimento della vita quotidiana e una sofferenza soggettiva interiore della stessa, oltre a quella dei figli.
Il danno morale, peraltro, va riconosciuto in “re ipsa” nel fatto stesso del turbamento psichico conseguente all'illecito per essere stata la parte attrice vittima di un reato ed è risarcibile anche a prescindere dal danno biologico;
poiché la quantificazione sfugge, per sua natura, ad una valutazione economica vera e propria, essa può compiersi soltanto con il ricorso all'equità, ex art. 1226 c.c. (cfr. ex plurimis Cass.
2.7.1997 n. 5944).
Valutando quindi anche la gravità dei reati, la particolare riprovevolezza delle condotte del e CP_1
il lungo periodo in cui esse si sono protratte, è da ritenersi congrua a titolo di danno morale la condanna dello stesso al pagamento della somma domandata pari ad €10.000,00, valutata all'attualità. Su tale somma decorrono interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Va invece rigettata la domanda riconvenzionale di parte convenuta. Essa deduce di avere diritto alla ripetizione in suo favore della somma di €15.360,87 pari al 50% delle rate del mutuo spettanti a
, dalla data della separazione ad oggi, essendo cointestatari di un mutuo fondiario Parte_1 pagina 5 di 6 contratto in parte per l'acquisto della casa coniugale di Via Parma, 8, ed in parte per esigenze di liquidità della famiglia, mutuo stipulato con BNL in data 10.06.2014, per l'importo erogato di euro
141.921,38, avendo corrisposto le rate per intero.
Risulta però documentalmente che l'immobile acquistato e/o ristrutturato con la somma mutuata è di proprietà esclusiva del , il quale quindi non può vantare alcun diritto di credito nei confronti CP_1
dell'attrice che lo abita con i figli solo in forza dell'assegnazione della casa coniugale da parte del
Tribunale. Conseguentemente va rigettata anche la domanda subordinata di compensazione.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 55/2014 per le quattro fasi processuali e con riferimento ai valori medi dello scaglione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, così provvede:
a) condanna , a titolo di risarcimento danni, al pagamento in favore di parte attrice Controparte_1
della somma di € 10.000,00, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
b) rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta;
c) condanna al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in Controparte_1
€5.077,00 per compenso professionale, oltre spese gen. 15%, cap e iva come per legge.
Ascoli Piceno, 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Luisella Lorenzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1638/2022 promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Parte_1 C.F._1
Gagliardi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ascoli Piceno, via Porta Torricella, 11
ATTRICE
contro
(c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Controparte_1 C.F._2
Cicconi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Benedetto del Tronto, via Cola di
Rienzo, 19.
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da verbale del 13.1.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza
ed eccezione, - Accertare, dichiarare e confermare la responsabilità del sig. nella Controparte_1
causazione delle sofferenze e turbative psichiche subìte dalla , a seguito dei comportati Parte_1
pagina 1 di 6 riportati nelle sentenze penali: 1) n. 176 del 12.6.2019 emessa dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno -
sentenza n. 12 del 14.9.2020 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno (in fase di appello e sentenza di
Cassazione); 2) sentenza n. 283 del 26.3.2019 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno;
-
Conseguentemente condannare il sig. al risarcimento del danno morale patito dalla Controparte_1
sig.ra , a seguito dell'illegittimo comportamento del convenuto, nella misura di euro Parte_1
10.000,00, o in quella diversa maggiore o minore che il sig. Giudice riterrà di giustizia. - Si chiede e
conclude per il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal sig in quanto infondata CP_1
in fatto e in diritto e non assolutamente provata. - Si chiede, di conseguenza, anche il rigetto della domanda di compensazione stante l'assenza di ogni diritto di ripetizione di somme in favore del
. Con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio tenendo presente anche la CP_1
mancata adesione all'invito di negoziazione assistita”.
A sostegno della domanda deduceva l'attrice:
- che nel 2017 intraprendeva una separazione giudiziale dal marito e Controparte_1
successivamente anche il divorzio giudiziale (Rg 838/2021), con intervenuta emissione della sentenza di merito in data 10.9.2024 che ha disposto un mantenimento in favore dei figli, la regolamentazione dei rapporti padre/figli, con rigetto di ogni altra domanda e la condanna del alle spese di lite;
CP_1
- che con l'inizio della separazione, si vedeva costretta a sporgere una prima denuncia/querela in data
24.3.2017, nei confronti del marito per il reato di minaccia continuata, a seguito della quale il Giudice
di Pace di Ascoli Piceno, con sentenza n. 176/2019 del 12.6.2019 (cfr all.to 2 fasc. attoreo), così provvedeva: “Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara responsabile del reato a lui Controparte_1
ascritto e lo condanna alla pena di € 100,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Visto
l'art. 539 c.p.p. condanna l'imputato al risarcimento dei danni in favore della Parte Civile costituita
da liquidarsi in separata sede civile, oltre al pagamento delle spese di costituzione liquidate in complessivi € 2160,00, oltre al rimborso spese generali 15% ed IVA e CAP come per legge”.
- che sull'appello dal , il Tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza n. 12/2020 del 14.9.2020, CP_1
confermava la sentenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno n. 176/19, con condanna alle spese;
mentre il ricorso per Cassazione veniva dichiarato inammissibile:
- che la stessa il 4.9.2017 e il 20.9.2017 ha sporto querela contro il per gli insulti e le CP_1
pagina 2 di 6 minacce ulteriori e il procedimento penale si definiva con la sentenza di patteggiamento n. 283 del
26.3.2019 (cfr. all.to 6 fasc. attoreo) con la quale veniva applicata all'imputato la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, oltre alla condanna alle spese;
- di avere, quindi, diritto a vedersi riconosciuto un danno morale causato da tutte le anzidette condotte,
che hanno provocato uno sconvolgimento della vita quotidiana e una sofferenza soggettiva interiore anche dei figli.
Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto che eccependo l'insussistenza del nesso causale con l'evento del 4.9.2017 e giustificando i comportamenti del con una relazione extraconiugale CP_1
della moglie, chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, di "accertare e dichiarare che
ha sostenuto interamente il pagamento delle rate del mutuo fondiario cointestato Controparte_1
con , mutuo Bnl del 10/06/2014 e, per l'effetto, condannare alla Parte_1 Parte_1
ripetizione in favore di del 50% delle somme versate anche per conto della Controparte_1 Parte_1
dalla data della separazione, dichiarata con sentenza parziale del 16.05.2018, pari ad €. 15.360,87,
oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi professionali;
– in
subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento e liquidazione del danno morale, nella misura
minima che si riterrà di giustizia, ed accertato il diritto alla ripetizione della somma di €. 15.360,87
quale 50% delle rate di mutuo, voglia il Tribunale adito operare la compensazione tra la minor somma
dovuta per il risarcimento del danno e le somme spettanti a titolo di mutuo e da ripetersi in favore del
, e, per l'effetto, condannare al pagamento dell'importo che risulterà dalla CP_1 Parte_1
differenza di somme in favore di , oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo. Il Controparte_1
tutto, comunque, con vittoria di spese e compensi professionali."
Concessi i termini ex art. 183, 6 comma cpc, la causa, istruita documentalmente e a mezzo di istruttoria orale, sulle conclusioni precisate solo da parte attrice all'udienza del 13.01.2025, a seguito di discussione orale, viene decisa con sentenza ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
Va preliminarmente osservato che l'ultima giurisprudenza della Suprema Corte (sezione III, ordinanza
5 maggio 2020 n. 8477) ha stabilito che anche quando vi sia giudicato penale - che fa stato nel relativo giudizio civile o amministrativo quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, la sua illiceità
penale e la sua commissione da parte del condannato - in sede civile il giudice deve accertare il nesso pagina 3 di 6 causale, le conseguenze dannose e l'entità del danno;
e che quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del “fatto-reato”, il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, ma non anche al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Conseguentemente “la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì
pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile,
demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto
vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni,
ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle
conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso
di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (così anche in Cass. 9 marzo
2018, n. 5660; 14 febbraio 2019, n. 4318)”.
Alla luce dei principi sopra esposti, ai quali si ritiene di aderire, va effettuata una autonoma valutazione degli atti e documenti versati in atti relativi al giudizio penale per la determinazione dell'importo risarcitorio, oltre alla valutazione dell'istruttoria orale svolta nel presente giudizio, che ha confermato la sussistenza del nesso causale, contrariamente agli assunti di parte convenuta, fra i comportamenti delittuosi accertati in sede penale e lo stato di ansia provocato dagli stessi, di cui vi è in atti anche certificazione medica in data 4.9.2017.
Deve, inoltre rilevarsi che i comportamenti illeciti del non si sono limitati al momento di CP_1
rottura del rapporto coniugale nel mese di marzo 2017, come affermato dal convenuto.
Dalla lettura dei capi di imputazione si evince, infatti, che i messaggi minatori e offensivi sono del marzo 2017 e che sempre nel periodo che va dal marzo 2017 al settembre 2017 e dal marzo 2018 al 15 aprile 2018 ci sono stati altri episodi da ricondurre nell'ambito dell'art 660 cp e che sempre da marzo
2017 a settembre 2017 vi sono state le minacce. Gli ultimi fatti sono stati patteggiati dal con CP_1
la sentenza n. 283/2019 anch'essa passata in giudicato: i fatti illeciti si sono protratti complessivamente, quindi, per oltre un anno.
I messaggi inviati a mezzo whatspp e sms, come si legge nei vari capi di imputazione, sono offensivi e pagina 4 di 6 fortemente minacciosi del tipo “ti ammazzo, tanto ti ammazzo, se non ti ammazzo stasera, ti ammazzo domani…a novembre non ci arrivi…vuoi la guerra guerra sia e te ne renderai conto da sola…prima che succeda veramente qualcosa di grave”. Espressioni che confermano l'ostilità e l'atteggiamento illegittimo del ma che soprattutto denotano una continua tensione provocata alla vittima. CP_1
Anche le telefonate minatorie e le minacce profferite di persona pure in presenza dei figli e al citofono di casa, confermate in giudizio dal padre , hanno provocato certamente un forte Controparte_2
turbamento e timore di parte attrice, atteso pure il pericolo che il rientrasse a casa CP_1
nell'alterato stato di rabbia, utilizzando le chiavi dell'appartamento ancora in suo possesso.
Tutti i testi escussi in giudizio hanno riferito delle gravi minacce profferite dal : la teste CP_1
ha aggiunto il timore ingenerato anche nel figlio di 11 anni e la sig.ra Testimone_1 Per_1 CP_3
ha riferito del clima molto brutto determinato dalle minacce del e dei conseguenti
[...] CP_1
pianti della Parte_1
Va quindi dichiarato il diritto dell'attrice a vedersi riconosciuto un danno morale, causato da tutte le anzidette condotte, che hanno provocato uno sconvolgimento della vita quotidiana e una sofferenza soggettiva interiore della stessa, oltre a quella dei figli.
Il danno morale, peraltro, va riconosciuto in “re ipsa” nel fatto stesso del turbamento psichico conseguente all'illecito per essere stata la parte attrice vittima di un reato ed è risarcibile anche a prescindere dal danno biologico;
poiché la quantificazione sfugge, per sua natura, ad una valutazione economica vera e propria, essa può compiersi soltanto con il ricorso all'equità, ex art. 1226 c.c. (cfr. ex plurimis Cass.
2.7.1997 n. 5944).
Valutando quindi anche la gravità dei reati, la particolare riprovevolezza delle condotte del e CP_1
il lungo periodo in cui esse si sono protratte, è da ritenersi congrua a titolo di danno morale la condanna dello stesso al pagamento della somma domandata pari ad €10.000,00, valutata all'attualità. Su tale somma decorrono interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Va invece rigettata la domanda riconvenzionale di parte convenuta. Essa deduce di avere diritto alla ripetizione in suo favore della somma di €15.360,87 pari al 50% delle rate del mutuo spettanti a
, dalla data della separazione ad oggi, essendo cointestatari di un mutuo fondiario Parte_1 pagina 5 di 6 contratto in parte per l'acquisto della casa coniugale di Via Parma, 8, ed in parte per esigenze di liquidità della famiglia, mutuo stipulato con BNL in data 10.06.2014, per l'importo erogato di euro
141.921,38, avendo corrisposto le rate per intero.
Risulta però documentalmente che l'immobile acquistato e/o ristrutturato con la somma mutuata è di proprietà esclusiva del , il quale quindi non può vantare alcun diritto di credito nei confronti CP_1
dell'attrice che lo abita con i figli solo in forza dell'assegnazione della casa coniugale da parte del
Tribunale. Conseguentemente va rigettata anche la domanda subordinata di compensazione.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 55/2014 per le quattro fasi processuali e con riferimento ai valori medi dello scaglione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, così provvede:
a) condanna , a titolo di risarcimento danni, al pagamento in favore di parte attrice Controparte_1
della somma di € 10.000,00, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
b) rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta;
c) condanna al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in Controparte_1
€5.077,00 per compenso professionale, oltre spese gen. 15%, cap e iva come per legge.
Ascoli Piceno, 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Luisella Lorenzi
pagina 6 di 6