Articolo 58 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Articolo 57Articolo 59
Versione
1 gennaio 1998
Art. 58. (Disposizioni concernenti bacini minerari). 1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione, comportanti contrazione di manodopera o sospensione totale o parziale dell'attivita' mineraria divenuta antieconomica, i contributi in conto capitale, previsti all' articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221 , in conformita' all'articolo 83 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , come integrato dall' articolo 9, comma 13, della legge 1 marzo 1986, n. 64 , possono essere concessi sotto forma di locazione finanziaria agevolata di impianti industriali, impianti commerciali e servizi, ai soggetti di cui al citato articolo 3 della legge n. 221 del 1990 .
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato a concedere e liquidare semestralmente, dal momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la banca o la societa' locatrice, purche' autorizzata all'esercizio della locazione finanziaria e purche' iscritta nell'elenco speciale di cui all' articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , ed il conduttore, un contributo in conto canoni equivalente al contributo in conto capitale di cui all' articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221 .
3. La societa' locatrice dovra' ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma ricevuta ai sensi del comma 2.
4. Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finanziaria di cui al comma 1 possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'1 per cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprieta' della societa' locatrice, l'acquisto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime.
5. Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai fini dell'opponibilita' ai terzi e della registrazione, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri e di imposta di registro.
6. Le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle iniziative sostitutive per le quali sia gia' stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 221 , da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' detto contributo non sia stato gia' erogato.
7. Ai soggetti attuatari degli interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari e di riabilitazione ambientale di cui all' articolo 1, commi 1 , 4 e 6, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204 , e' concessa, a domanda, un'anticipazione del 30 per cento dell'importo dei contributi annuali, quali risultanti dal programma operativo dei lavori presentato dal medesimo soggetto attuatore.
8. Un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui al comma 7 viene concesso a stati annuali di avanzamento dei lavori, mentre il restante 20 per cento viene riconosciuto a saldo previa verifica delle spese effettuate e previo collaudo delle opere realizzate.
9. Gli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 , e successive modificazioni, sono abrogati. In caso di esito positivo delle ricerche minerarie, i contributi concessi, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 9 e 17 della predetta legge n. 752 del 1982 , e successive rnodificazioni, non sono oggetto di restituzione. Sono fatti salvi i recuperi effettuati in applicazione del citato articolo 10.
10. Per tutte le iniziative di cui alla legge 6 ottobre 1982, n. 752 , e successive modificazioni, alla legge 9 dicembre 1986, n. 896 , e successive modificazioni, alla legge 30 luglio 1990, n. 221 , al decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204 , la verifica e il controllo delle spese effettuate sono disposti mediante commissioni di accertamento nominate con le modalita' ed operanti secondo i criteri di cui alle disposizioni attuative della legge 19 dicembre 1992, n. 488 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 1998
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