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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/10/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2997/2024
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2997/2024, assunta in decisione all'udienza del 16/10/2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
, C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rita Di Trapani, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla via del Popolo n. 2;
- ATTORE -
E
rappresentata da , in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Mancusi, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza alla via della Tecnica n.
24;
- CONVENUTO -
E
e per essa in persona del legale Controparte_3 CP_4 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Messina, come da mandato in atti;
- CONVENUTO -
1
E
C.F. , rappresentato e difeso Controparte_5 C.F._2 dagli Avv.ti e Lucia Colangelo, giusta mandato in atti, ed Controparte_5 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Potenza alla via Pietro Lacava n. 4;
- CONVENUTO –
E rappresentata da in persona del Controparte_6 Controparte_7 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Federici, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma al Viale G.
Mazzini n. 9;
- CONVENUTO -
NONCHÈ
Controparte_8
,
[...] Controparte_9 CP_10
VIA PRETORIA 221
[...]
- CONVENUTI CONTUMACI -
* * * * * * * * * * * * * * *
Oggetto: fase di merito di opposizione all'esecuzione
Conclusioni: come da atti
* * * * * * * * * * * * * * *
FATTO E DIRITTO
1 - Con atto di citazione del 05/08/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio rappresentata da , CP_1 Controparte_2 [...]
per essa Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 rappresentata da
[...] Controparte_7 Controparte_8
, e
[...] Controparte_9 Controparte_11
, al fine di introdurre la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione
[...] proposta in data 22/05/2023 nella procedura esecutiva iscritta al n. 134/2009 R.G.E. del
Tribunale di Potenza.
2 La fase cautelare dell'opposizione all'esecuzione si era conclusa con il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva, con onere per le parti di introdurre il giudizio di merito.
Nel presente giudizio di merito, ha rassegnato le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare l'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa dalla già per la mancanza di valido titolo Controparte_12 CP_13 esecutivo idoneo;
Nonché, in relazione alla mancanza di capacità processuale del soggetto giuridico succeduto in qualità di cessionaria del credito, CP_1 accertare la sua improseguibilità sotto il profilo dedotto come motivo di opposizione;
accertare l'illegittimità del contratto di mutuo posto a fondamento dell'azione esecutiva per cui è causa per la nullità della clausola determinativa del tasso degli interessi per indeterminatezza ed indeterminabilità, nonché in relazione alle ulteriori clausole vessatorie, quale quella del foro competente;
accertare, in virtù delle ragioni dell'esecutato dedotte nel processo prima dell'aggiudicazione quali vizi formali del procedimento esecutivo, inesistenza di valido titolo esecutivo e carenza di legittimazione ad agire (mancanza della capacità processuale dell'esecutante), la nullità dei singoli atti del procedimento esecutivo anteriori alla vendita e per l'effetto revocare
l'aggiudicazione non sussistendo in tali ipotesi la tutela dell'acquirente come prevista e disciplinata dall'art. 2929 c.c.; accertare l'illegittimità della procedura esecutiva per mancanza di legittimazione attiva di tutti gli intervenuti nella procedura stessa perché carenti di valido titolo esecutivo, idoneo alla prosecuzione della procedura, e in mancanza del titolo esecutivo del creditore procedente, , unico creditore CP_13 pignoratizio e per la dedotta carenza di legittimazione processuale degli intervenuti in qualità di cessionari del credito”.
Con comparsa di costituzione e risposta del, rispettivamente, 18/09/2024, 16/09/2024,
09/09/2024, 20/09/2024, si sono costituiti rappresentata da CP_1 [...]
, per essa CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 rappresentata da chiedendo il rigetto Controparte_6 Controparte_7 dell'opposizione proposta con vittoria delle spese di lite e, nel caso di CP_6 rappresentata da la condanna dell'opponente anche ai
[...] Controparte_7 sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
3 Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, non si sono costituiti in giudizio per le Province di e Potenza, Controparte_8 CP_8 [...]
e . Controparte_9 Controparte_11
Il Giudice designato per la trattazione, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di procedere ad attività istruttoria alcuna, avendo la res controversa natura prettamente documentale, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 16/10/2025.
2 - L'opposizione all'esecuzione proposta dal è Parte_1 infondata e deve essere rigettata per le considerazioni che seguono.
Nella vicenda per cui è causa, l'attore opponente ha proposto opposizione all'esecuzione nella procedura esecutiva iscritta al n. 134/2009 R.G.E. del Tribunale di Potenza ed ha ripreso, nella fase di merito, i motivi già proposti nella fase cautelare, aggiungendone, inammissibilmente, degli altri: ebbene, in questa sede, devono essere confermate le considerazioni già svolte nella fase cautelare dal GE, in quanto pienamente condivisibili anche ad avviso di questo Giudice.
2.1 – Preliminarmente, devono essere dichiarati inammissibili i motivi di opposizione non proposti ritualmente nella fase cautelare tenutasi dinanzi al GE.
Va rilevato, infatti, che l'opponente nel presente giudizio di merito ha proposto ulteriori motivi di contestazione rispetto all'opposizione che ha segnato la fase sommaria conclusasi con ordinanza del GE del 16/01/2024.
Come ben noto, “per costante elaborazione del giudice della nomofilachia, la struttura di giudizio unitario a cadenza bifasica propria delle opposizioni esecutive importa che sia il ricorso introduttivo della fase sommaria della controversia a tracciare, in maniera vincolante, i confini del thema decidendum devoluto al giudice adito, sicché ogni mutamento (eccedente i limiti della mera emendatio) delle ragioni di contestazioni poste
a base dell'opposizione oppure dei provvedimenti richiesti integra una inammissibile domanda nuova (da ultimo, Cass. 06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione,
Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478 nonché Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 09/06/2014, n.
12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/01/2011, n. 1328; Cass. 28/07/2011, n.
16541)” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7163 del 10.03.2023).
Non vi è dubbio che il sig. abbia introdotto nuovi Parte_1 motivi di opposizione nella fase di merito, non ritualmente prospettati nella fase sommaria dinanzi al GE, così da ampliare i termini della controversia.
4 Le differenze sono evidenti mettendo a confronto le conclusioni formulate nella fase sommaria rispetto a quelle del giudizio di merito.
Nel ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. sono state rassegnate dinanzi al GE le conclusioni di seguito riportate: “PERTANTO, SI CHIEDE in accoglimento della presente opposizione che sia accolta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 cpc, inaudita altera parte, per tutto quanto sopra illustrato e sintetizzato al punto 3; che sia accertata l'inesistenza, oppure la nullità del titolo esecutivo posto a fondamento della procedura esecutiva per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 474 cpc;
che sia accertata la totale nullità del contratto di mutuo del 23.07.2003 nonché dell'ipoteca concessa, in applicazione degli artt. 1234 e 1344 c.c. nonché dei principi in materia di collegamento negoziale;
subordinatamente che sia accertata la nullità parziale del mutuo del 23.07.2003 in applicazione degli artt. 1234 e 1344 e 1419, nella misura e secondo quanto sopra illustrato e che pertanto sia dichiarata l'inesistenza del diritto della di procedere a esecuzione forzata per la parte di mutuo affetta da CP_12 nullità; Con vittoria di spese ed onorari incluso il rimborso per spese generali, cpa e con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Nella comparsa conclusionale depositata nel presente giudizio, invece, il sig.
[...]
ha formulato le seguenti conclusioni, già sopra riportate: Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare l'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa dalla
[...]
già per la mancanza di valido titolo esecutivo Controparte_12 CP_13 idoneo;
Nonché, in relazione alla mancanza di capacità processuale del soggetto giuridico succeduto in qualità di cessionaria del credito, accertare la sua CP_1 improseguibilità sotto il profilo dedotto come motivo di opposizione;
accertare
l'illegittimità del contratto di mutuo posto a fondamento dell'azione esecutiva per cui è causa per la nullità della clausola determinativa del tasso degli interessi per indeterminatezza ed indeterminabilità, nonché in relazione alle ulteriori clausole vessatorie, quale quella del foro competente;
accertare, in virtù delle ragioni dell'esecutato dedotte nel processo prima dell'aggiudicazione quali vizi formali del procedimento esecutivo, inesistenza di valido titolo esecutivo e carenza di legittimazione ad agire (mancanza della capacità processuale dell'esecutante), la nullità dei singoli atti del procedimento esecutivo anteriori alla vendita e per l'effetto revocare
l'aggiudicazione non sussistendo in tali ipotesi la tutela dell'acquirente come prevista e
5 disciplinata dall'art. 2929 c.c.; accertare l'illegittimità della procedura esecutiva per mancanza di legittimazione attiva di tutti gli intervenuti nella procedura stessa perché carenti di valido titolo esecutivo, idoneo alla prosecuzione della procedura, e in mancanza del titolo esecutivo del creditore procedente, , unico creditore CP_13 pignoratizio e per la dedotta carenza di legittimazione processuale degli intervenuti in qualità di cessionari del credito”.
Ebbene, senza dubbio rappresentano nuovi motivi di opposizione le eccezioni di carenza di legittimazione sostanziale e ad agire dei creditori per non aver fornito prova documentale della cessione dei crediti de quo in proprio favore (sollevate soltanto irritualmente con le note di trattazione scritta per l'udienza dinanzi al GE), non essendo state ritualmente proposte in sede di ricorso in opposizione all'esecuzione dinanzi al GE.
Sul punto, infatti, fermo restando che i creditori hanno ampiamente provato la propria legittimazione sostanziale e ad agire nel procedimento esecutivo de quo, lo stesso GE, con la suddetta ordinanza del 16/01/2024, aveva condivisibilmente e testualmente così disposto: “ogni ulteriore doglianza avanzata dalla opponente solo con le note di trattazione scritta non può essere oggetto di esame in questa sede, in quanto non ritualmente avanzata con la proposizione dell'opposizione (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 9226 del 22/03/2022; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7163 del 10/03/2023; Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 18761 del 07/08/2013)”.
Dunque, le argomentazioni difensive esposte dal sig. Parte_1 per la prima volta nel presente giudizio di merito sono inammissibili, non
[...] risultando necessaria alcun'altra attività valutativa e di accertamento ai fini della presente decisione.
Vanno valutate, invece, le altre motivazioni dell'opposizione.
2.2 - Con il primo motivo di opposizione, l'opponente ha dedotto l'inesistenza del titolo esecutivo rappresentato dal mutuo ipotecario, posto a fondamento della procedura esecutiva, per difetto dei requisiti richiesti dall'art. 474 c.p.c., poiché non vi sarebbe stata nessuna reale erogazione della somma mutuata.
Tale motivo è infondato in base alle seguenti considerazioni.
Va brevemente ricordato, come del resto già evidenziato nelle precedenti fasi di questo giudizio, che, stante la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro progressiva sostituzione con annotazioni contabili, si è imposta una rilettura dei caratteri essenziali del mutuo che tenga conto dell'evolversi della realtà fattuale senza peraltro stravolgerli. In quest'ottica, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, pur ribadendo la
6 tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto (così come il pur necessario consenso legittimamente prestato dalle parti al trasferimento di questa somma), non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente nei termini di una materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendo sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica. Si affianca pertanto in posizione paritetica alla immediata acquisizione della disponibilità materiale del denaro l'acquisizione della disponibilità giuridica di esso, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore. Il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116, 15 luglio 1994, n. 6686, n. 2483/2001, 5 luglio 2001, n. 9074, 28 agosto 2004, n. 17211; 2 gennaio 2011, n. 14). Di ciò si dà chiaramente atto nella massima di Cassazione 28 agosto 2004, n. 17211: “Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la tradito rei può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario”. È da aggiungere che sia la normativa antiriciclaggio che le progressive misure normative atte a scoraggiare e limitare l'uso di denaro contante nelle transazioni commerciali negli ultimi anni hanno accentuato anche nella pratica il ricorso a strumenti alternativi di trasferimento del denaro. Nella giurisprudenza recente, si è dato atto di varie ipotesi nelle quali la realità del contratto non viene meno allorché, in luogo della consegna materiale della somma data in prestito, talvolta non proponibile per i più diversi motivi (quali l'ingenza delle somme, la necessità di averne disponibilità in un luogo diverso da quello di conclusione del mutuo), si svolgano altre forme di trasferimento della disponibilità ritenute equipollenti alla consegna materiale, atteso che il requisito della realità, proprio
7 di tale tipologia contrattuale, può essere integrato anche mediante il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa, piuttosto che con la sua consegna in natura:
- si è affermato che la “tradito rei” può essere realizzata attraverso la consegna dell'assegno (nella specie, circolare interno, intestato alla parte e con clausola di intrasferibilità) alla parte mutuataria, che abbia dichiarato di accettarlo “come denaro contante”, rilasciandone quietanza a saldo (Cass. n. 14/2001);
- si è affermato che l'esecuzione dell'ordine, proveniente da un istituto bancario, di versare un importo determinato a un terzo, realizzato mediante un mandato emesso sulla propria cassa, cui segua un “atto di quietanza finale di mutuo fondiario”, integra il perfezionamento del contratto di mutuo (Cass. n. 25569/2011);
- si è dato atto, infine, della reciproca integrazione dell'atto di mutuo con l'atto di erogazione e quietanza che può contenere anche la specificazione di alcuni elementi contenuti nel contratto di mutuo, quale il criterio per la quantificazione degli interessi
(Cass. n. 18325/2914).
Sulla base degli approdi giurisprudenziali appena esposti, questo Giudice ritiene infondato il primo motivo di opposizione.
Ed infatti, dal contratto di mutuo in questione si configura la traditio delle somme finanziate, dimostrata dalla quietanza rilasciata e sottoscritta dalla parte debitrice (si veda l'art. 1 del contratto di mutuo del 2003), a nulla rilevando poi che le somme siano state destinate in pegno.
Quindi è documentata la traditio, con conseguente perfezionamento del contratto di mutuo e sua idoneità a costituire titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
“Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e
l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cassazione civile, sez. I, 27/10/2017, n. 25632).
La costituzione da parte del mutuatario della somma erogata in pegno in favore della banca è un'operazione ontologicamente distinta dalla precedente traditio;
inoltre, tale costituzione presuppone che la somma rientri nella sfera giuridico-patrimoniale del mutuatario, non potendo diversamente essere concessa alla banca a garanzia dell'attuazione degli incombenti assunti dal mutuatario.
8 In conclusione, proprio la costituzione di un pegno in favore della banca dimostra che il mutuatario ha precedentemente acquisito un autonomo titolo di disponibilità giuridica del denaro.
Non sfugge a questo Giudicante la sentenza del 03/05/2024 n. 12007 della Corte di
Cassazione sulla tematica del mutuo condizionato: tuttavia, si ritiene non condivisibile il principio espresso dalla isolata suddetta pronuncia della S.C., dando invece continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto già sopra evidenziato.
Inoltre, ed a conferma di quanto sin qui sostenuto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 5968/2025, ha risolto il conflitto interpretativo generato dalla richiamata sentenza n. 12007/2004, affermando il seguente principio di diritto: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Ne deriva l'infondatezza del primo motivo di opposizione nonché la piena validità come titolo esecutivo del mutuo in atti.
2.3 – Con il secondo motivo di opposizione, l'attore lamenta la indeterminatezza del contratto di mutuo quanto alle somme erogate dall'istituto di credito, con conseguente illegittimità dello stesso.
Anche tale seconda doglianza si rivela infondata, come correttamente rilevato anche dal
GE nella propria succitata ordinanza.
Ed infatti, dalla piana lettura dell'art. 1 del contratto di mutuo in parola, si ricava che la parte mutuataria ha acconsentito che dall'importo mutuato di € 155.000,00 - per cui ha rilasciato, come sopra già detto, quietanza – fosse trattenuto dalla banca quanto dovuto per gli oneri chiaramenti individuati nel contratto stesso, accreditando la differenza nel conto provvisorio infruttifero e costituendo poi il suddetto pegno con la precisa indicazione della somma effettiva su detto conto accreditata, pari ad € 153.635,50.
2.4 – Parimenti infondate si rilevano le ulteriori doglianze di parte opponente in relazione alle clausole del contratto di mutuo ritenute vessatorie.
9 In relazione al c.d. foro del consumatore, infatti, l'art. 13 del mutuo in esame, pur prevedendo quale foro il Tribunale di Foggia, nessuna implicazione ha avuto nel caso di specie in quanto la procedura esecutiva sottesa al presente giudizio è stata correttamente instaurata presso il Tribunale di Potenza, ove insistono gli immobili oggetto del compendio pignorato.
Inoltre, al contrario di quanto sostenuto dall'attore, e come condivisibilmente statuito dal
GE nell'ordinanza succitata, i principi affermati dalla sentenza della Cassazione, Sezioni
Unite n. 9479 del 6 aprile 2023, non si applicano al caso di specie, in quanto la citata pronuncia fa riferimento alle sole ipotesi in cui il titolo esecutivo azionato sia costituito da un decreto ingiuntivo non opposto, mentre il titolo esecutivo sotteso alla esecuzione de quo è costituito dal surriferito contratto di mutuo con garanzia ipotecaria del
23.07.2003 rep. 50.190 racc. 14.747, a firma del Notaio con cui Persona_1 ha concesso a titolo di mutuo fondiario fruttifero ex art. 38 T.U.B. la Controparte_13 somma di € 155.000,00 al sig. (mutuatario e Parte_1 datore di ipoteca).
Altrettanto infondate, oltre che generiche, sono le doglianze avanzate dall'opponente in punto di indeterminatezza delle pattuizioni relative alla determinazione del tasso di interesse con il conseguente fenomeno dell'anatocismo, tipico, a dire di parte opponente, dell'ammortamento c.d. alla francese.
Innanzitutto, la giurisprudenza di legittimità ha ampiamente chiarito che il piano di ammortamento non rappresenta un elemento essenziale ai fini della validità del relativo contratto di mutuo, laddove il tasso di interesse applicabile e, quindi, l'esatta determinazione della prestazione restitutoria gravante in capo al mutuatario, sia sufficientemente specificata nel quadro contrattuale generale.
Infatti, “La predisposizione di un piano di ammortamento - che, ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità - certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 12922 del 2020).
Ciò detto, non rileva, nel senso preteso dall'opponente, la circostanza che l'ammortamento sia del tipo “francese”.
Tale forma di ammortamento, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza, coerente con il dettato dell'art. 1194 c.c., non implica affatto una pratica anatocistica (sussistendo
10 l'anatocismo solo quando gli interessi vadano a costituire la base di calcolo per la produzione di ulteriori interessi) e non ha alcuna rilevanza ai fini dell'usura (v. in proposito Tribunale Bari, 21/04/2022, n. 1507, Tribunale Taranto, 01/02/2022, n. 233,
Trib. Milano, 9 novembre 2017, Trib. Treviso, 12 novembre 2015 e Trib. Bergamo, 25 luglio 2017).
2.5 – Con un ulteriore motivo di opposizione, il sig. si duole dell'eccessivo Pt_1 ribasso del valore di realizzo degli immobili staggiti che, a seguito dei vari esperimenti di vendita, avrebbero subito una svalutazione superiore al 70%, con il conseguente non corretto utilizzo da parte del GE del potere di dichiare la chiusura anticipata del processo esecutivo, così come previsto dall'art. 164 bis disp. att. c.p.c.
Anche tale motivo si rivela infondato in base alle seguenti considerazioni.
L'art. 164 bis disp. att. c.p.c. (Infruttuosità dell'espropriazione forzata) recita: “Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”.
Osservato che, in tema di espropriazione immobiliare, la Corte di legittimità ha chiarito che la peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura ex art. 164 bis disp. att.
c.p.c. ricorre e va disposta ove, invano applicati o tentati ovvero motivatamente esclusi tutti gli istituti processuali tesi alla massima possibile fruttuosità della vendita del bene pignorato, risulti, in base ad un giudizio prognostico basato su dati obiettivi anche come raccolti nell'andamento pregresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile o che la somma ricavabile nei successivi sviluppi della procedura possa dare luogo ad un soddisfacimento soltanto irrisorio dei crediti azionati ed a maggior ragione se possa consentire esclusivamente la copertura dei successivi costi di esecuzione. La relativa valutazione non deve avere luogo in modo espresso prima di ogni rifissazione, specie qualora il numero ne sia stato stabilito con l'ordinanza di vendita o altro provvedimento, ma una motivazione espressa è necessaria in caso di esplicita istanza di uno dei soggetti del processo oppure quando si verifichino o considerino fatti nuovi, soprattutto in relazione alle previsioni dell'ordinanza ai sensi dell'art. 569 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 3 -
Sentenza n. 11116 del 10/06/2020).
Osservato che nel caso di specie emerge, da quanto argomentato dalle parti, che le somme ricavate con la vendita del primo lotto superano di gran lunga non solo le spese di procedura ma sono addirittura sufficienti a soddisfare integralmente il creditore fondiario
11 e a soddisfare parzialmente il creditore ipotecario di secondo grado, in relazione ai crediti vantati nella procedura esecutiva de quo in danno della parte esecutata.
Da quanto appena sopra evidenziato, dunque, deriva la pacifica non applicabilità al caso di specie della chiusura anticipata della procedura esecutiva ex art. 164 bis disp. att. c.p.c., nel senso sopra indicato dalla Corte nomofilattica.
2.6 - In ultima analisi, pertanto, deve ritenersi infondata e va integralmente rigettata l'opposizione all'esecuzione proposta dal sig. . Parte_1
Si ritengono, invece, non integrati i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 co. 3 c.p.c., chiesta dalla sola opposta rappresentata da Controparte_6 [...]
CP_7
3 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi (minimi per la fase istruttoria) di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Vengono liquidate, altresì, le spese per il procedimento introdotto con ricorso cautelare d'urgenza in corso di causa ex art. 700 c.p.c. con numero di R.G. 2997-1/2024, conformemente a quanto deciso nell'ordinanza del 24/10/2024 del Tribunale di Potenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione proposta dal sig. Parte_1 nei confronti di rappresentata da , CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
e per essa CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 rappresentata da
[...] Controparte_7 Controparte_8
, e
[...] Controparte_9 Controparte_11
, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1) dichiara la contumacia delle seguenti parti convenute: Controparte_8 per le Province di e Potenza, e CP_8 Controparte_9 [...]
; Controparte_11
2) rigetta tutte le domande proposte con l'opposizione all'esecuzione dal sig.
[...]
; Parte_1
3) condanna l'attore opponente sig. al pagamento Parte_1 Parte_1 delle spese di lite in favore di ciascuna parte convenuta opposta costituita CP_1 rappresentata da , e per essa
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_14
[...]
[...] rappresentata da
[...] Controparte_5 Controparte_6 [...] liquidate in € 8.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso CP_7 forfettario al 15%, c.p.a. e Iva, se dovuta;
4) condanna, in relazione al procedimento con R.G. 2997-1/2024, il ricorrente sig.
al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 ciascuna parte resistente costituita rappresentata da CP_1 CP_2
e per essa
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5 liquidate in € 3.228,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%,
c.p.a. e Iva, se dovuta.
Potenza, 30/10/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
13
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2997/2024, assunta in decisione all'udienza del 16/10/2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
, C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rita Di Trapani, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla via del Popolo n. 2;
- ATTORE -
E
rappresentata da , in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Mancusi, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza alla via della Tecnica n.
24;
- CONVENUTO -
E
e per essa in persona del legale Controparte_3 CP_4 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Messina, come da mandato in atti;
- CONVENUTO -
1
E
C.F. , rappresentato e difeso Controparte_5 C.F._2 dagli Avv.ti e Lucia Colangelo, giusta mandato in atti, ed Controparte_5 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Potenza alla via Pietro Lacava n. 4;
- CONVENUTO –
E rappresentata da in persona del Controparte_6 Controparte_7 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Federici, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma al Viale G.
Mazzini n. 9;
- CONVENUTO -
NONCHÈ
Controparte_8
,
[...] Controparte_9 CP_10
VIA PRETORIA 221
[...]
- CONVENUTI CONTUMACI -
* * * * * * * * * * * * * * *
Oggetto: fase di merito di opposizione all'esecuzione
Conclusioni: come da atti
* * * * * * * * * * * * * * *
FATTO E DIRITTO
1 - Con atto di citazione del 05/08/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio rappresentata da , CP_1 Controparte_2 [...]
per essa Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 rappresentata da
[...] Controparte_7 Controparte_8
, e
[...] Controparte_9 Controparte_11
, al fine di introdurre la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione
[...] proposta in data 22/05/2023 nella procedura esecutiva iscritta al n. 134/2009 R.G.E. del
Tribunale di Potenza.
2 La fase cautelare dell'opposizione all'esecuzione si era conclusa con il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva, con onere per le parti di introdurre il giudizio di merito.
Nel presente giudizio di merito, ha rassegnato le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare l'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa dalla già per la mancanza di valido titolo Controparte_12 CP_13 esecutivo idoneo;
Nonché, in relazione alla mancanza di capacità processuale del soggetto giuridico succeduto in qualità di cessionaria del credito, CP_1 accertare la sua improseguibilità sotto il profilo dedotto come motivo di opposizione;
accertare l'illegittimità del contratto di mutuo posto a fondamento dell'azione esecutiva per cui è causa per la nullità della clausola determinativa del tasso degli interessi per indeterminatezza ed indeterminabilità, nonché in relazione alle ulteriori clausole vessatorie, quale quella del foro competente;
accertare, in virtù delle ragioni dell'esecutato dedotte nel processo prima dell'aggiudicazione quali vizi formali del procedimento esecutivo, inesistenza di valido titolo esecutivo e carenza di legittimazione ad agire (mancanza della capacità processuale dell'esecutante), la nullità dei singoli atti del procedimento esecutivo anteriori alla vendita e per l'effetto revocare
l'aggiudicazione non sussistendo in tali ipotesi la tutela dell'acquirente come prevista e disciplinata dall'art. 2929 c.c.; accertare l'illegittimità della procedura esecutiva per mancanza di legittimazione attiva di tutti gli intervenuti nella procedura stessa perché carenti di valido titolo esecutivo, idoneo alla prosecuzione della procedura, e in mancanza del titolo esecutivo del creditore procedente, , unico creditore CP_13 pignoratizio e per la dedotta carenza di legittimazione processuale degli intervenuti in qualità di cessionari del credito”.
Con comparsa di costituzione e risposta del, rispettivamente, 18/09/2024, 16/09/2024,
09/09/2024, 20/09/2024, si sono costituiti rappresentata da CP_1 [...]
, per essa CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 rappresentata da chiedendo il rigetto Controparte_6 Controparte_7 dell'opposizione proposta con vittoria delle spese di lite e, nel caso di CP_6 rappresentata da la condanna dell'opponente anche ai
[...] Controparte_7 sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
3 Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, non si sono costituiti in giudizio per le Province di e Potenza, Controparte_8 CP_8 [...]
e . Controparte_9 Controparte_11
Il Giudice designato per la trattazione, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di procedere ad attività istruttoria alcuna, avendo la res controversa natura prettamente documentale, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 16/10/2025.
2 - L'opposizione all'esecuzione proposta dal è Parte_1 infondata e deve essere rigettata per le considerazioni che seguono.
Nella vicenda per cui è causa, l'attore opponente ha proposto opposizione all'esecuzione nella procedura esecutiva iscritta al n. 134/2009 R.G.E. del Tribunale di Potenza ed ha ripreso, nella fase di merito, i motivi già proposti nella fase cautelare, aggiungendone, inammissibilmente, degli altri: ebbene, in questa sede, devono essere confermate le considerazioni già svolte nella fase cautelare dal GE, in quanto pienamente condivisibili anche ad avviso di questo Giudice.
2.1 – Preliminarmente, devono essere dichiarati inammissibili i motivi di opposizione non proposti ritualmente nella fase cautelare tenutasi dinanzi al GE.
Va rilevato, infatti, che l'opponente nel presente giudizio di merito ha proposto ulteriori motivi di contestazione rispetto all'opposizione che ha segnato la fase sommaria conclusasi con ordinanza del GE del 16/01/2024.
Come ben noto, “per costante elaborazione del giudice della nomofilachia, la struttura di giudizio unitario a cadenza bifasica propria delle opposizioni esecutive importa che sia il ricorso introduttivo della fase sommaria della controversia a tracciare, in maniera vincolante, i confini del thema decidendum devoluto al giudice adito, sicché ogni mutamento (eccedente i limiti della mera emendatio) delle ragioni di contestazioni poste
a base dell'opposizione oppure dei provvedimenti richiesti integra una inammissibile domanda nuova (da ultimo, Cass. 06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione,
Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478 nonché Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 09/06/2014, n.
12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/01/2011, n. 1328; Cass. 28/07/2011, n.
16541)” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7163 del 10.03.2023).
Non vi è dubbio che il sig. abbia introdotto nuovi Parte_1 motivi di opposizione nella fase di merito, non ritualmente prospettati nella fase sommaria dinanzi al GE, così da ampliare i termini della controversia.
4 Le differenze sono evidenti mettendo a confronto le conclusioni formulate nella fase sommaria rispetto a quelle del giudizio di merito.
Nel ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. sono state rassegnate dinanzi al GE le conclusioni di seguito riportate: “PERTANTO, SI CHIEDE in accoglimento della presente opposizione che sia accolta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 cpc, inaudita altera parte, per tutto quanto sopra illustrato e sintetizzato al punto 3; che sia accertata l'inesistenza, oppure la nullità del titolo esecutivo posto a fondamento della procedura esecutiva per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 474 cpc;
che sia accertata la totale nullità del contratto di mutuo del 23.07.2003 nonché dell'ipoteca concessa, in applicazione degli artt. 1234 e 1344 c.c. nonché dei principi in materia di collegamento negoziale;
subordinatamente che sia accertata la nullità parziale del mutuo del 23.07.2003 in applicazione degli artt. 1234 e 1344 e 1419, nella misura e secondo quanto sopra illustrato e che pertanto sia dichiarata l'inesistenza del diritto della di procedere a esecuzione forzata per la parte di mutuo affetta da CP_12 nullità; Con vittoria di spese ed onorari incluso il rimborso per spese generali, cpa e con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Nella comparsa conclusionale depositata nel presente giudizio, invece, il sig.
[...]
ha formulato le seguenti conclusioni, già sopra riportate: Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare l'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa dalla
[...]
già per la mancanza di valido titolo esecutivo Controparte_12 CP_13 idoneo;
Nonché, in relazione alla mancanza di capacità processuale del soggetto giuridico succeduto in qualità di cessionaria del credito, accertare la sua CP_1 improseguibilità sotto il profilo dedotto come motivo di opposizione;
accertare
l'illegittimità del contratto di mutuo posto a fondamento dell'azione esecutiva per cui è causa per la nullità della clausola determinativa del tasso degli interessi per indeterminatezza ed indeterminabilità, nonché in relazione alle ulteriori clausole vessatorie, quale quella del foro competente;
accertare, in virtù delle ragioni dell'esecutato dedotte nel processo prima dell'aggiudicazione quali vizi formali del procedimento esecutivo, inesistenza di valido titolo esecutivo e carenza di legittimazione ad agire (mancanza della capacità processuale dell'esecutante), la nullità dei singoli atti del procedimento esecutivo anteriori alla vendita e per l'effetto revocare
l'aggiudicazione non sussistendo in tali ipotesi la tutela dell'acquirente come prevista e
5 disciplinata dall'art. 2929 c.c.; accertare l'illegittimità della procedura esecutiva per mancanza di legittimazione attiva di tutti gli intervenuti nella procedura stessa perché carenti di valido titolo esecutivo, idoneo alla prosecuzione della procedura, e in mancanza del titolo esecutivo del creditore procedente, , unico creditore CP_13 pignoratizio e per la dedotta carenza di legittimazione processuale degli intervenuti in qualità di cessionari del credito”.
Ebbene, senza dubbio rappresentano nuovi motivi di opposizione le eccezioni di carenza di legittimazione sostanziale e ad agire dei creditori per non aver fornito prova documentale della cessione dei crediti de quo in proprio favore (sollevate soltanto irritualmente con le note di trattazione scritta per l'udienza dinanzi al GE), non essendo state ritualmente proposte in sede di ricorso in opposizione all'esecuzione dinanzi al GE.
Sul punto, infatti, fermo restando che i creditori hanno ampiamente provato la propria legittimazione sostanziale e ad agire nel procedimento esecutivo de quo, lo stesso GE, con la suddetta ordinanza del 16/01/2024, aveva condivisibilmente e testualmente così disposto: “ogni ulteriore doglianza avanzata dalla opponente solo con le note di trattazione scritta non può essere oggetto di esame in questa sede, in quanto non ritualmente avanzata con la proposizione dell'opposizione (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 9226 del 22/03/2022; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7163 del 10/03/2023; Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 18761 del 07/08/2013)”.
Dunque, le argomentazioni difensive esposte dal sig. Parte_1 per la prima volta nel presente giudizio di merito sono inammissibili, non
[...] risultando necessaria alcun'altra attività valutativa e di accertamento ai fini della presente decisione.
Vanno valutate, invece, le altre motivazioni dell'opposizione.
2.2 - Con il primo motivo di opposizione, l'opponente ha dedotto l'inesistenza del titolo esecutivo rappresentato dal mutuo ipotecario, posto a fondamento della procedura esecutiva, per difetto dei requisiti richiesti dall'art. 474 c.p.c., poiché non vi sarebbe stata nessuna reale erogazione della somma mutuata.
Tale motivo è infondato in base alle seguenti considerazioni.
Va brevemente ricordato, come del resto già evidenziato nelle precedenti fasi di questo giudizio, che, stante la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro progressiva sostituzione con annotazioni contabili, si è imposta una rilettura dei caratteri essenziali del mutuo che tenga conto dell'evolversi della realtà fattuale senza peraltro stravolgerli. In quest'ottica, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, pur ribadendo la
6 tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto (così come il pur necessario consenso legittimamente prestato dalle parti al trasferimento di questa somma), non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente nei termini di una materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendo sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica. Si affianca pertanto in posizione paritetica alla immediata acquisizione della disponibilità materiale del denaro l'acquisizione della disponibilità giuridica di esso, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore. Il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116, 15 luglio 1994, n. 6686, n. 2483/2001, 5 luglio 2001, n. 9074, 28 agosto 2004, n. 17211; 2 gennaio 2011, n. 14). Di ciò si dà chiaramente atto nella massima di Cassazione 28 agosto 2004, n. 17211: “Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la tradito rei può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario”. È da aggiungere che sia la normativa antiriciclaggio che le progressive misure normative atte a scoraggiare e limitare l'uso di denaro contante nelle transazioni commerciali negli ultimi anni hanno accentuato anche nella pratica il ricorso a strumenti alternativi di trasferimento del denaro. Nella giurisprudenza recente, si è dato atto di varie ipotesi nelle quali la realità del contratto non viene meno allorché, in luogo della consegna materiale della somma data in prestito, talvolta non proponibile per i più diversi motivi (quali l'ingenza delle somme, la necessità di averne disponibilità in un luogo diverso da quello di conclusione del mutuo), si svolgano altre forme di trasferimento della disponibilità ritenute equipollenti alla consegna materiale, atteso che il requisito della realità, proprio
7 di tale tipologia contrattuale, può essere integrato anche mediante il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa, piuttosto che con la sua consegna in natura:
- si è affermato che la “tradito rei” può essere realizzata attraverso la consegna dell'assegno (nella specie, circolare interno, intestato alla parte e con clausola di intrasferibilità) alla parte mutuataria, che abbia dichiarato di accettarlo “come denaro contante”, rilasciandone quietanza a saldo (Cass. n. 14/2001);
- si è affermato che l'esecuzione dell'ordine, proveniente da un istituto bancario, di versare un importo determinato a un terzo, realizzato mediante un mandato emesso sulla propria cassa, cui segua un “atto di quietanza finale di mutuo fondiario”, integra il perfezionamento del contratto di mutuo (Cass. n. 25569/2011);
- si è dato atto, infine, della reciproca integrazione dell'atto di mutuo con l'atto di erogazione e quietanza che può contenere anche la specificazione di alcuni elementi contenuti nel contratto di mutuo, quale il criterio per la quantificazione degli interessi
(Cass. n. 18325/2914).
Sulla base degli approdi giurisprudenziali appena esposti, questo Giudice ritiene infondato il primo motivo di opposizione.
Ed infatti, dal contratto di mutuo in questione si configura la traditio delle somme finanziate, dimostrata dalla quietanza rilasciata e sottoscritta dalla parte debitrice (si veda l'art. 1 del contratto di mutuo del 2003), a nulla rilevando poi che le somme siano state destinate in pegno.
Quindi è documentata la traditio, con conseguente perfezionamento del contratto di mutuo e sua idoneità a costituire titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
“Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e
l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cassazione civile, sez. I, 27/10/2017, n. 25632).
La costituzione da parte del mutuatario della somma erogata in pegno in favore della banca è un'operazione ontologicamente distinta dalla precedente traditio;
inoltre, tale costituzione presuppone che la somma rientri nella sfera giuridico-patrimoniale del mutuatario, non potendo diversamente essere concessa alla banca a garanzia dell'attuazione degli incombenti assunti dal mutuatario.
8 In conclusione, proprio la costituzione di un pegno in favore della banca dimostra che il mutuatario ha precedentemente acquisito un autonomo titolo di disponibilità giuridica del denaro.
Non sfugge a questo Giudicante la sentenza del 03/05/2024 n. 12007 della Corte di
Cassazione sulla tematica del mutuo condizionato: tuttavia, si ritiene non condivisibile il principio espresso dalla isolata suddetta pronuncia della S.C., dando invece continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto già sopra evidenziato.
Inoltre, ed a conferma di quanto sin qui sostenuto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 5968/2025, ha risolto il conflitto interpretativo generato dalla richiamata sentenza n. 12007/2004, affermando il seguente principio di diritto: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Ne deriva l'infondatezza del primo motivo di opposizione nonché la piena validità come titolo esecutivo del mutuo in atti.
2.3 – Con il secondo motivo di opposizione, l'attore lamenta la indeterminatezza del contratto di mutuo quanto alle somme erogate dall'istituto di credito, con conseguente illegittimità dello stesso.
Anche tale seconda doglianza si rivela infondata, come correttamente rilevato anche dal
GE nella propria succitata ordinanza.
Ed infatti, dalla piana lettura dell'art. 1 del contratto di mutuo in parola, si ricava che la parte mutuataria ha acconsentito che dall'importo mutuato di € 155.000,00 - per cui ha rilasciato, come sopra già detto, quietanza – fosse trattenuto dalla banca quanto dovuto per gli oneri chiaramenti individuati nel contratto stesso, accreditando la differenza nel conto provvisorio infruttifero e costituendo poi il suddetto pegno con la precisa indicazione della somma effettiva su detto conto accreditata, pari ad € 153.635,50.
2.4 – Parimenti infondate si rilevano le ulteriori doglianze di parte opponente in relazione alle clausole del contratto di mutuo ritenute vessatorie.
9 In relazione al c.d. foro del consumatore, infatti, l'art. 13 del mutuo in esame, pur prevedendo quale foro il Tribunale di Foggia, nessuna implicazione ha avuto nel caso di specie in quanto la procedura esecutiva sottesa al presente giudizio è stata correttamente instaurata presso il Tribunale di Potenza, ove insistono gli immobili oggetto del compendio pignorato.
Inoltre, al contrario di quanto sostenuto dall'attore, e come condivisibilmente statuito dal
GE nell'ordinanza succitata, i principi affermati dalla sentenza della Cassazione, Sezioni
Unite n. 9479 del 6 aprile 2023, non si applicano al caso di specie, in quanto la citata pronuncia fa riferimento alle sole ipotesi in cui il titolo esecutivo azionato sia costituito da un decreto ingiuntivo non opposto, mentre il titolo esecutivo sotteso alla esecuzione de quo è costituito dal surriferito contratto di mutuo con garanzia ipotecaria del
23.07.2003 rep. 50.190 racc. 14.747, a firma del Notaio con cui Persona_1 ha concesso a titolo di mutuo fondiario fruttifero ex art. 38 T.U.B. la Controparte_13 somma di € 155.000,00 al sig. (mutuatario e Parte_1 datore di ipoteca).
Altrettanto infondate, oltre che generiche, sono le doglianze avanzate dall'opponente in punto di indeterminatezza delle pattuizioni relative alla determinazione del tasso di interesse con il conseguente fenomeno dell'anatocismo, tipico, a dire di parte opponente, dell'ammortamento c.d. alla francese.
Innanzitutto, la giurisprudenza di legittimità ha ampiamente chiarito che il piano di ammortamento non rappresenta un elemento essenziale ai fini della validità del relativo contratto di mutuo, laddove il tasso di interesse applicabile e, quindi, l'esatta determinazione della prestazione restitutoria gravante in capo al mutuatario, sia sufficientemente specificata nel quadro contrattuale generale.
Infatti, “La predisposizione di un piano di ammortamento - che, ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità - certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 12922 del 2020).
Ciò detto, non rileva, nel senso preteso dall'opponente, la circostanza che l'ammortamento sia del tipo “francese”.
Tale forma di ammortamento, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza, coerente con il dettato dell'art. 1194 c.c., non implica affatto una pratica anatocistica (sussistendo
10 l'anatocismo solo quando gli interessi vadano a costituire la base di calcolo per la produzione di ulteriori interessi) e non ha alcuna rilevanza ai fini dell'usura (v. in proposito Tribunale Bari, 21/04/2022, n. 1507, Tribunale Taranto, 01/02/2022, n. 233,
Trib. Milano, 9 novembre 2017, Trib. Treviso, 12 novembre 2015 e Trib. Bergamo, 25 luglio 2017).
2.5 – Con un ulteriore motivo di opposizione, il sig. si duole dell'eccessivo Pt_1 ribasso del valore di realizzo degli immobili staggiti che, a seguito dei vari esperimenti di vendita, avrebbero subito una svalutazione superiore al 70%, con il conseguente non corretto utilizzo da parte del GE del potere di dichiare la chiusura anticipata del processo esecutivo, così come previsto dall'art. 164 bis disp. att. c.p.c.
Anche tale motivo si rivela infondato in base alle seguenti considerazioni.
L'art. 164 bis disp. att. c.p.c. (Infruttuosità dell'espropriazione forzata) recita: “Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”.
Osservato che, in tema di espropriazione immobiliare, la Corte di legittimità ha chiarito che la peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura ex art. 164 bis disp. att.
c.p.c. ricorre e va disposta ove, invano applicati o tentati ovvero motivatamente esclusi tutti gli istituti processuali tesi alla massima possibile fruttuosità della vendita del bene pignorato, risulti, in base ad un giudizio prognostico basato su dati obiettivi anche come raccolti nell'andamento pregresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile o che la somma ricavabile nei successivi sviluppi della procedura possa dare luogo ad un soddisfacimento soltanto irrisorio dei crediti azionati ed a maggior ragione se possa consentire esclusivamente la copertura dei successivi costi di esecuzione. La relativa valutazione non deve avere luogo in modo espresso prima di ogni rifissazione, specie qualora il numero ne sia stato stabilito con l'ordinanza di vendita o altro provvedimento, ma una motivazione espressa è necessaria in caso di esplicita istanza di uno dei soggetti del processo oppure quando si verifichino o considerino fatti nuovi, soprattutto in relazione alle previsioni dell'ordinanza ai sensi dell'art. 569 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 3 -
Sentenza n. 11116 del 10/06/2020).
Osservato che nel caso di specie emerge, da quanto argomentato dalle parti, che le somme ricavate con la vendita del primo lotto superano di gran lunga non solo le spese di procedura ma sono addirittura sufficienti a soddisfare integralmente il creditore fondiario
11 e a soddisfare parzialmente il creditore ipotecario di secondo grado, in relazione ai crediti vantati nella procedura esecutiva de quo in danno della parte esecutata.
Da quanto appena sopra evidenziato, dunque, deriva la pacifica non applicabilità al caso di specie della chiusura anticipata della procedura esecutiva ex art. 164 bis disp. att. c.p.c., nel senso sopra indicato dalla Corte nomofilattica.
2.6 - In ultima analisi, pertanto, deve ritenersi infondata e va integralmente rigettata l'opposizione all'esecuzione proposta dal sig. . Parte_1
Si ritengono, invece, non integrati i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 co. 3 c.p.c., chiesta dalla sola opposta rappresentata da Controparte_6 [...]
CP_7
3 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi (minimi per la fase istruttoria) di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Vengono liquidate, altresì, le spese per il procedimento introdotto con ricorso cautelare d'urgenza in corso di causa ex art. 700 c.p.c. con numero di R.G. 2997-1/2024, conformemente a quanto deciso nell'ordinanza del 24/10/2024 del Tribunale di Potenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione proposta dal sig. Parte_1 nei confronti di rappresentata da , CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
e per essa CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 rappresentata da
[...] Controparte_7 Controparte_8
, e
[...] Controparte_9 Controparte_11
, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1) dichiara la contumacia delle seguenti parti convenute: Controparte_8 per le Province di e Potenza, e CP_8 Controparte_9 [...]
; Controparte_11
2) rigetta tutte le domande proposte con l'opposizione all'esecuzione dal sig.
[...]
; Parte_1
3) condanna l'attore opponente sig. al pagamento Parte_1 Parte_1 delle spese di lite in favore di ciascuna parte convenuta opposta costituita CP_1 rappresentata da , e per essa
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_14
[...]
[...] rappresentata da
[...] Controparte_5 Controparte_6 [...] liquidate in € 8.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso CP_7 forfettario al 15%, c.p.a. e Iva, se dovuta;
4) condanna, in relazione al procedimento con R.G. 2997-1/2024, il ricorrente sig.
al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 ciascuna parte resistente costituita rappresentata da CP_1 CP_2
e per essa
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5 liquidate in € 3.228,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%,
c.p.a. e Iva, se dovuta.
Potenza, 30/10/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
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