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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/04/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
22.04.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 1620.2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Lauretta, come in Parte_1 atti
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Sergio Sica, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 14.03.23, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ Accertare che la ricorrente non è tenuta alla restituzione delle somme di € 147,44 ed € 656,26 richieste dall' con i rispettivi provvedimenti entrambi del CP_1
31.01.2023; Per l'effetto condannare l' alla restituzione di tutte le somme CP_1 eventualmente trattenute a titolo di recupero delle somme indicate nei provvedimenti impugnati dalle prestazioni previdenziali/assistenziali di cui la ricorrente è o diverrà titolare nelle more del presente giudizio;
Sentir condannare alle spese ed ai compensi professionali del giudizio il convenuto Ente, con attribuzione al procuratore anticipatario ” Ha dedotto, nello specifico: con due distinti provvedimenti, entrambi del 31.01.2023, l' convenuto contestava la presenza di un indebito derivante da presunti CP_1 pagamenti in favore della ricorrente di prestazione di “indennità malattia e maternità n. malattia” per il periodo dal 01.01.2007 al 31.12.2007 e dal 01.01.2008 al 31.12.2008; che l'importo di tali indebite erogazioni ammonterebbe rispettivamente ad € 147,44 ed € 656,26 corrisposti a titolo di indennità malattia e maternità n. malattia;
la motivazione addotta dall' consisteva nell'avvenuto accertamento CP_1 della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
l convenuto dichiarava di aver richiesto i predetti importi
CP_1 rispettivamente con precedenti missive del 16.11.2011 e del 14.11.2011, giammai ricevute;
la ricorrente in realtà non aveva mai percepito le somme che l'
CP_1 asseriva di aver erogato;
di avere proposto ricorso alla amministrazione senza esito positivo. Ha quindi eccepito il mancato pagamento della somma di cui l'
CP_1 pretendeva l'indebita erogazione e la prescrizione del diritto alla restituzione della somma in parola, essendo decorsi più di anni dieci dall'eventuale erogazione da parte dell'istituto convenuto della somma oggi risultata indebita. Si è costituito l' ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il rigetto.
CP_1
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. Le circostanze di fatto e diritto sono provate dalla documentazione versata in atti dall' previdenziale convenuto. CP_1
Parte ricorrente ha impugnato la richiesta dell' di restituzione delle somme di € CP_1
147,44 ed € 656,26 a titolo di malattia/maternità per gli anni 2007/2008. L' , nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato che le somme Controparte_2 liquidate a titolo di prestazioni previdenziali erano divenute indebite per l'annullamento del rapporto di lavoro in agricoltura della ricorrente, in seguito ad accertamento ispettivo;
pertanto, venivano annullate le giornate lavorative degli anni in questione. La ricorrente peraltro aveva impugnato con ricorso giudiziario tale disconoscimento ottenendo sentenza a lei sfavorevole, successivamente da lei appellata e confermata in appello. Dalla sentenza della Corte d'Appello e da tutti gli atti del giudizio, acquisiti ai sensi dell'art. 421 c.p.c. in quant determinanti ai fini del decidere, si evince che la posizione della ricorrente era relativa agli anni anni 2005, 2006, 2007, Parte_1
2008 Ciò posto, le eccezioni di parte ricorrente, incontestato il merito dell'indebito, concernono la prova del pagamento e l'intervenuta prescrizione. Ebbene l' ha allegato e documentato la corresponsione delle prestazioni indebite. CP_1
(v documentazione allegata) Quindi, fornita prova della percezione effettiva dell'importo da restituire, si osserva che la pretesa creditoria dell' non è prescritta, atteso che il richiamato giudizio CP_1 concernente il disconoscimento del rapporto di lavoro ha interrotto e sospeso il decorso del termine decennale di prescrizione.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede:
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese ex art. 152 disp.att. c.p.c.
Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 22.04.25
Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
22.04.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 1620.2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Lauretta, come in Parte_1 atti
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Sergio Sica, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 14.03.23, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ Accertare che la ricorrente non è tenuta alla restituzione delle somme di € 147,44 ed € 656,26 richieste dall' con i rispettivi provvedimenti entrambi del CP_1
31.01.2023; Per l'effetto condannare l' alla restituzione di tutte le somme CP_1 eventualmente trattenute a titolo di recupero delle somme indicate nei provvedimenti impugnati dalle prestazioni previdenziali/assistenziali di cui la ricorrente è o diverrà titolare nelle more del presente giudizio;
Sentir condannare alle spese ed ai compensi professionali del giudizio il convenuto Ente, con attribuzione al procuratore anticipatario ” Ha dedotto, nello specifico: con due distinti provvedimenti, entrambi del 31.01.2023, l' convenuto contestava la presenza di un indebito derivante da presunti CP_1 pagamenti in favore della ricorrente di prestazione di “indennità malattia e maternità n. malattia” per il periodo dal 01.01.2007 al 31.12.2007 e dal 01.01.2008 al 31.12.2008; che l'importo di tali indebite erogazioni ammonterebbe rispettivamente ad € 147,44 ed € 656,26 corrisposti a titolo di indennità malattia e maternità n. malattia;
la motivazione addotta dall' consisteva nell'avvenuto accertamento CP_1 della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
l convenuto dichiarava di aver richiesto i predetti importi
CP_1 rispettivamente con precedenti missive del 16.11.2011 e del 14.11.2011, giammai ricevute;
la ricorrente in realtà non aveva mai percepito le somme che l'
CP_1 asseriva di aver erogato;
di avere proposto ricorso alla amministrazione senza esito positivo. Ha quindi eccepito il mancato pagamento della somma di cui l'
CP_1 pretendeva l'indebita erogazione e la prescrizione del diritto alla restituzione della somma in parola, essendo decorsi più di anni dieci dall'eventuale erogazione da parte dell'istituto convenuto della somma oggi risultata indebita. Si è costituito l' ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il rigetto.
CP_1
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. Le circostanze di fatto e diritto sono provate dalla documentazione versata in atti dall' previdenziale convenuto. CP_1
Parte ricorrente ha impugnato la richiesta dell' di restituzione delle somme di € CP_1
147,44 ed € 656,26 a titolo di malattia/maternità per gli anni 2007/2008. L' , nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato che le somme Controparte_2 liquidate a titolo di prestazioni previdenziali erano divenute indebite per l'annullamento del rapporto di lavoro in agricoltura della ricorrente, in seguito ad accertamento ispettivo;
pertanto, venivano annullate le giornate lavorative degli anni in questione. La ricorrente peraltro aveva impugnato con ricorso giudiziario tale disconoscimento ottenendo sentenza a lei sfavorevole, successivamente da lei appellata e confermata in appello. Dalla sentenza della Corte d'Appello e da tutti gli atti del giudizio, acquisiti ai sensi dell'art. 421 c.p.c. in quant determinanti ai fini del decidere, si evince che la posizione della ricorrente era relativa agli anni anni 2005, 2006, 2007, Parte_1
2008 Ciò posto, le eccezioni di parte ricorrente, incontestato il merito dell'indebito, concernono la prova del pagamento e l'intervenuta prescrizione. Ebbene l' ha allegato e documentato la corresponsione delle prestazioni indebite. CP_1
(v documentazione allegata) Quindi, fornita prova della percezione effettiva dell'importo da restituire, si osserva che la pretesa creditoria dell' non è prescritta, atteso che il richiamato giudizio CP_1 concernente il disconoscimento del rapporto di lavoro ha interrotto e sospeso il decorso del termine decennale di prescrizione.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede:
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese ex art. 152 disp.att. c.p.c.
Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 22.04.25
Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè