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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 08/01/2026, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 238/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
COSTA GAETANO, TO
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul reclamo relativo al R.G.A. n. 6189/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 780/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 7 e pubblicata il 02/02/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY30CA102464/2015 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Provinciale di Palermo ha impugnato la sentenza n. 780/07/17 emessa il 12.09.2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo – Sez. 7, e depositata il 02.02.2017, che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla Resistente avverso l'avviso di accertamento n. TY30CA102464/2015 per IRAP 2012 di euro 185.874,00.
In data 06.06.2023 la Resistente ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie pendenti di cui all'art. 1, co.186, della L. 29.12.2022,n. 197 e depositava, copia dell'istanza di sospensione del giudizio;
Con Ordinanza n.2931/2023,depositata il 08.06.2023,la Corte disponeva pertanto la sospensione del processo fino al 10 luglio 2023 secondo quanto previsto dal predetto art. 1, comma 197, della legge
29.12.2022, n. 197, nel testo a quella data vigente.
In data 01.09.2025 il Presidente della Corte esaminati gli atti di causa, dichiarava estinto il giudizio con decreto n. 2471/2025 per inattività delle parti.
In data 01.10.2025 l'Agenzia delle Entrate Provinciale di Palermo deposita Reclamo avverso il decreto di estinzione n.2471/2025 depositato in data 02.09.2025.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questa Corte, nel corso dell'odierna udienza del 05 novembre
2025 (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che il presente giudizio deve essere dichiarato estinto per inattività delle parti, ai sensi dell'art. 45, co. 1, del D.lgs. n. 546/1992, atteso che nessuna delle parti ha provveduto a depositare, ai sensi dell'art. 43, co. 1 del medesimo D.lgs. n. 546/1992, istanza di trattazione della controversia entro il termine di sei mesi dalla data di cessazione della causa di sospensione.
Invero la sospensione, disposta sino al 10 luglio 2023 da questo organo giudicante al fine di consentire il deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, secondo quanto previsto dal già citato art. 1, comma 197, della L. 29.12. 2022, n. 197, è stata prorogata ope legis sino al 10 ottobre 2023 in virtù delle modifiche apportate dall'art. 20, co. 1, lett. c), del D.L. 30.3.2023,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.5.2023, n. 56.
Ne consegue che entro il 10 aprile 2024 (sei mesi decorrenti dal 10 ottobre 2023) una delle parti avrebbe dovuto depositare istanza di trattazione della controversia manifestando la volontà di proseguire il giudizio.
Il Collegio osserva che entro la predetta data nessuna istanza è stata depositata, né risulta agli atti l'avvenuta presentazione della domanda di definizione della controversia pendente e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, secondo quanto dichiarato dalla parte appellante con l'istanza depositata il
06.06.2023. Né, del resto, può ritenersi che il reclamo depositato dalla parte appellata il 01 ottobre 2025 possa configurarsi come istanza di prosecuzione del giudizio: invero, anche a voler procedere alla riqualificazione dell'atto depositato, in applicazione del principio della idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., co. 3, ritenendo sussistente la manifestazione della volontà della parte – ancorché espressa in forme non sacramentali - di dare ulteriore corso al giudizio, al fine di impedirne l'estinzione, a tale conclusione non può pervenirsi stante la tardività del deposito della predetta memoria, avvenuto successivamente allo spirare del termine di sei mesi (10 aprile 2024).
Ne consegue che nella fattispecie il processo deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 45, co. 1, del
D.lgs. n. 546/1992.
Le spese del processo estinto, ai sensi dell'art. 45, co. 2, del D.lgs. n. 546/1992, restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. 19, ai sensi dell'art. 45, co. 1, del D.lgs. n.
546/1992,dichiara estinto per inattività delle parti il processo avente ad oggetto il giudizio di appello avverso la sentenza indicata in epigrafe.
Le spese del processo estinto, ai sensi dell'art. 45, co. 2, del D.lgs. n. 546/1992, restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Palermo, addì 05 novembre 2025.
Il TO Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr.Baldassare Quartararo
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
COSTA GAETANO, TO
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul reclamo relativo al R.G.A. n. 6189/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 780/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 7 e pubblicata il 02/02/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY30CA102464/2015 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Provinciale di Palermo ha impugnato la sentenza n. 780/07/17 emessa il 12.09.2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo – Sez. 7, e depositata il 02.02.2017, che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla Resistente avverso l'avviso di accertamento n. TY30CA102464/2015 per IRAP 2012 di euro 185.874,00.
In data 06.06.2023 la Resistente ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie pendenti di cui all'art. 1, co.186, della L. 29.12.2022,n. 197 e depositava, copia dell'istanza di sospensione del giudizio;
Con Ordinanza n.2931/2023,depositata il 08.06.2023,la Corte disponeva pertanto la sospensione del processo fino al 10 luglio 2023 secondo quanto previsto dal predetto art. 1, comma 197, della legge
29.12.2022, n. 197, nel testo a quella data vigente.
In data 01.09.2025 il Presidente della Corte esaminati gli atti di causa, dichiarava estinto il giudizio con decreto n. 2471/2025 per inattività delle parti.
In data 01.10.2025 l'Agenzia delle Entrate Provinciale di Palermo deposita Reclamo avverso il decreto di estinzione n.2471/2025 depositato in data 02.09.2025.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questa Corte, nel corso dell'odierna udienza del 05 novembre
2025 (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che il presente giudizio deve essere dichiarato estinto per inattività delle parti, ai sensi dell'art. 45, co. 1, del D.lgs. n. 546/1992, atteso che nessuna delle parti ha provveduto a depositare, ai sensi dell'art. 43, co. 1 del medesimo D.lgs. n. 546/1992, istanza di trattazione della controversia entro il termine di sei mesi dalla data di cessazione della causa di sospensione.
Invero la sospensione, disposta sino al 10 luglio 2023 da questo organo giudicante al fine di consentire il deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, secondo quanto previsto dal già citato art. 1, comma 197, della L. 29.12. 2022, n. 197, è stata prorogata ope legis sino al 10 ottobre 2023 in virtù delle modifiche apportate dall'art. 20, co. 1, lett. c), del D.L. 30.3.2023,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.5.2023, n. 56.
Ne consegue che entro il 10 aprile 2024 (sei mesi decorrenti dal 10 ottobre 2023) una delle parti avrebbe dovuto depositare istanza di trattazione della controversia manifestando la volontà di proseguire il giudizio.
Il Collegio osserva che entro la predetta data nessuna istanza è stata depositata, né risulta agli atti l'avvenuta presentazione della domanda di definizione della controversia pendente e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, secondo quanto dichiarato dalla parte appellante con l'istanza depositata il
06.06.2023. Né, del resto, può ritenersi che il reclamo depositato dalla parte appellata il 01 ottobre 2025 possa configurarsi come istanza di prosecuzione del giudizio: invero, anche a voler procedere alla riqualificazione dell'atto depositato, in applicazione del principio della idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., co. 3, ritenendo sussistente la manifestazione della volontà della parte – ancorché espressa in forme non sacramentali - di dare ulteriore corso al giudizio, al fine di impedirne l'estinzione, a tale conclusione non può pervenirsi stante la tardività del deposito della predetta memoria, avvenuto successivamente allo spirare del termine di sei mesi (10 aprile 2024).
Ne consegue che nella fattispecie il processo deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 45, co. 1, del
D.lgs. n. 546/1992.
Le spese del processo estinto, ai sensi dell'art. 45, co. 2, del D.lgs. n. 546/1992, restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. 19, ai sensi dell'art. 45, co. 1, del D.lgs. n.
546/1992,dichiara estinto per inattività delle parti il processo avente ad oggetto il giudizio di appello avverso la sentenza indicata in epigrafe.
Le spese del processo estinto, ai sensi dell'art. 45, co. 2, del D.lgs. n. 546/1992, restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Palermo, addì 05 novembre 2025.
Il TO Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr.Baldassare Quartararo