Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 08/01/2026, n. 238
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inattività delle parti

    La sospensione del processo era disposta fino al 10 luglio 2023, prorogata ope legis fino al 10 ottobre 2023. Pertanto, entro il 10 aprile 2024, una delle parti avrebbe dovuto depositare istanza di trattazione. Nessuna istanza è stata depositata entro tale termine. Il reclamo depositato dalla parte appellata è tardivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 08/01/2026, n. 238
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 238
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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