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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/01/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1601 R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 08/01/2025 e vertente
TRA
(P. I.V.A. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Caroleo (C.F. ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio Via del Comune n°30 Velletri, giusta procura in atti;
Appellante
E
(P. I.V.A. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Boazzelli (C.F.
e dall'Avv. Claudio Boazzelli (C.F. ) ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Montello n°30 giusta procura in atti;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1508/2020 del Tribunale di Velletri, pubblicata in data
29/10/2020 e sentenza non definitiva n. 1291/2020 del 17/09/2020
Conclusioni
Per l'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, integralmente riformando la sentenza impugnata, cosi disporre: in via pregiudiziale e cautelare Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi meglio dedotti nel
1 presente atto;
in via principale e nel merito Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1508/2020 emessa dal Tribunale
Ordinario di Velletri, Giudice Dott.ssa ARATARI, nell'ambito del giudizio RG n. 5924/2018, pubblicata in data 17 settembre 2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “in accoglimento dell'impugnazione, ed in riforma della sentenza n. 1508/2020 emessa dal Tribunale di Velletri il 17 settembre 2020, - Accertare e dichiarare la nullità del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data 13 maggio 2010 tra la Controparte_1
e la - Per l'effetto condannare la
[...] Parte_1 Controparte_1
alla ripetizione delle somme indebitamente versate quale canone di locazione per il Controparte_1 summenzionato contratto comprensivi di rivalutazione monetaria per l'importo di € 260.763,00, oltre interessi sino al soddisfo, o la diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, in favore della - Parimenti per l'effetto condannare la Parte_1 Controparte_1
al risarcimento del danno derivato alla ricorrente dalla nullità del contratto di affitto
[...] di ramo d'azienda stipulato tra le parti quantificato in € 600.000,00, oltre interessi sino al soddisfo,
o la diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, in favore della Parte_1
In subordine, in accoglimento dell'impugnazione, ed in riforma della sentenza n. 1508/2020
[...]
emessa dal Tribunale di Velletri il 17 settembre 2020, - Accertare l'inadempimento della
[...] nell'esecuzione del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato Controparte_1
con la in data 13 maggio 2010; - Per l'effetto, condannare la Parte_1 CP_1 [...]
alla ripetizione delle somme indebitamente versate quale canone di Controparte_1
locazione per il summenzionato contratto comprensivi di rivalutazione monetaria per l'importo di €
255.000,00, oltre interessi sino al soddisfo, ex art. 2033 c.c., o in subordine ex art. 2041 c.c., anche in misura diversa, se accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, in favore della Parte_1
- Parimenti per l'effetto condannare la al
[...] Controparte_1 risarcimento del danno derivato alla ricorrente per l'inadempimento del contratto di affitto di ramo
d'azienda stipulato tra le parti quantificato in € 340.200,00, oltre interessi sino al soddisfo, o la diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, in favore della Parte_1
Condannare, in ogni caso, la alla refusione delle Controparte_2
spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, come da legge. Con vittoria di spese, e competenze del presente giudizio nonché di quello di primo grado”. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e, nello specifico, così come articolate nel ricorso introduttivo e della successiva memoria autorizzata (cfr. fascicolo di primo grado) per le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto e nello specifico:
1. errata valutazione delle prove ammesse in sede di prime cure;
2.
2 errata valutazione circa la presunta irrilevanza di alcuni dei mezzi istruttori articolati;
Agli occhi dello scrivente, attesa la contraddittorietà manifestatasi in sede di escussione testimoniale e mai considerata dal giudice di prime cure, appare da contestarsi la mancata integrazione della iniziale attività istruttoria con l'escussione dei testi articolati negli atti di parte allora attrice. Così come specificato in parte motiva, appare necessario adeguatamente valutare le contraddittorietà insorte, nonché, l'ammissione degli ulteriori mezzi di prova. Relativamente al documento riguardante
l'avvenuta cessazione dell'attività commerciale, si richiede l'ammissione del suddetto allegato in quanto rispondente ai requisiti di cui all'art. 345 comma terzo c.p.c. in quanto non prodotto prime facie per causa non imputabile all'odierno appellante”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis reiectis: In linea pregiudiziale e preliminare: Riconoscere e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello spiegato avverso la sentenza non definitiva n.1291/2020 del Tribunale di Velletri, in ragione del tardivo deposito della pronuncia impugnata. - Riconoscere e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza definitiva n.1508/2020 del Tribunale di Velletri depositata in data 29.10.
2020 per omessa impugnazione della stessa. In linea preliminare - Nella denegata ipotesi in cui
l'On.le. Corte d'Appello di Roma non statuisse l'inammissibilità/improcedibilità della sentenza non definitiva del Tribunale di Velletri n.1291/2020, rigettare, per quanto dedotto in atto sul punto,
l'istanza di sospensione e/o di revoca della provvisoria esecutorietà della stessa pronuncia, per essere la stessa infondata in fatto ed in diritto per quanto dedotto in atto sul punto - Nella denegata ipotesi che l'On. Corte d'Appello di Roma ritenesse essere stata impugnata anche la sentenza definitiva n.1508/2020 RG 5924/2018 rigettare l'istanza di sospensione e/o di revoca della provvisoria esecutorietà della suindicata sentenza, in quanto la richiesta è infondata in fatto ed in diritto per quanto dedotto in atto sul punto. Nel merito - Nella denegata ipotesi in cui l'On.le Corte di Appello di Roma, non ritenesse l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'Appello spiegato dalla avverso la sentenza non definitiva n. 1291/2020 del Tribunale di Velletri pubblicata Parte_1
il 17.09. 2020, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- Nella denegata ipotesi in cui l'On Corte d'Appello di Roma, non ritenesse intervenuto il giudicato della sentenza definitiva del Tribunale di Velletri n.1508/2020 pubblicata in data 29.10.2020, rigettare l'appello avverso la suddetta sentenza in quanto infondato in fatto ed in diritto - Confermare in ogni loro parte le impugnate sentenze, ovvero la sentenza non definitiva del Tribunale di Velletri n.1291/2020 pubblicata il 17.09.2020 e la sentenza definitiva del Tribunale di Velletri n. 1508/2020 pubblicata in data 29.10.2020; Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
3 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
dopo aver premesso di aver stipulato con Parte_1 Controparte_1
un contratto di locazione di immobile ad uso commerciale avente ad oggetto i locali siti in Frascati,
Piazza del Gesù n. 4 al canone di locazione di € 180.000,00 (centottantamila/00) annuali, oltre iva come per legge, da corrispondersi in rate mensili anticipate di € 15.000,00 cadauna, oltre iva come per legge e di aver avviato nel medesimo immobile la propria attività di libreria e rivendita di riviste e materiale editoriale;
di aver successivamente stipulato con la medesima convenuta, in data 13 maggio 2010, un contratto per l'affitto di ramo d'azienda avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di “bar con preparazione di pop-corn e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche esercitata in Frascati Piazza del Gesù, al canone di € 36.000,00 annui, oltre iva come per legge, da corrispondersi in rate mensili di € 3.000,00 cadauna, oltre iva come per legge;
di aver contestualmente pattuito una modifica del contratto di locazione stipulato in data 25 maggio
2009, con la quale il canone di locazione per l'immobile ad uso commerciale, veniva ridotto da €
180.000,00 annui ad € 144.000,00 annui, oltre iva come per legge, da corrispondersi in rate mensili anticipate dell'importo di € 12.000,00, oltre iva come per legge;
ha lamentato che in forza del contratto di affitto di ramo d'azienda erano state consegnate nell'immediatezza solamente n. 2 licenze, ovvero la licenza di pubblico esercizio n. 106, rilasciata dal Comune di Frascati (RM) il 17/09/1999, per la somministrazione di bevande alcoliche e l'autorizzazione sanitaria rilasciata dalla in data 5 maggio 1999, Parte_2
mentre non erano stati consegnati né beni strumentali né attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto. Ha aggiunto che, nel corso del 2017 aveva accettato la proposta di acquisto formulata dalla società ma la trattativa non era andata a buon fine Parte_3
in quanto la aveva in particolare lamentato che non erano stati rinvenuti i Parte_3 beni strumentali necessari all'esercizio dell'attività.
Ha dunque eccepito la nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto, in quanto l'attività ivi descritta, ossia l'attività di bar con preparazione di pop-corn e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, non avrebbe mai potuto essere esercitata solamente con la licenza e l'autorizzazione sanitaria concesse alla dalla locatrice, mancando il complesso di beni materiali Parte_1
necessari allo svolgimento della stessa. In subordine ha invece invocato la risoluzione del contratto per inadempimento.
4 Si è costituita la resistente, precisando che con le modifiche del contratto di locazione e la stipula di quello d'affitto d'azienda, le parti avevano confermato che i rapporti tra di loro intercorrenti prevedessero la corresponsione mensile di € 15.000,00, oltre Iva, come originariamente pattuito con il contratto del 25.05.2009, solo che tale importo di € 15.000,00 oltre Iva sarebbe stato corrisposto con causali diverse, quanto ad € 12.000,00 per l'affitto mensile dell'immobile e quanto ad € 3.000,00 per l'affitto mensile del ramo d'azienda, il tutto sempre oltre Iva. Ha aggiunto che la Parte_1
si era resa morosa nel pagamento del canone di locazione. Ha dunque evidenziato come la
[...] solo dopo 7 anni dall'inizio del contratto di affitto di azienda avesse denunciato la mancata Parte_1 consegna, da parte del locatore, dei beni strumentali all'esercizio dell'azienda e la nullità del relativo contratto, segnatamente, in concomitanza dell'avvio di un contenzioso tra le parti sul contratto di locazione commerciale dell'immobile. Ha poi proseguito sostenendo che, successivamente alla stipula del contratto di affitto d'azienda, e quindi dopo il 13.5.2010, la ha esercitato la Parte_1
relativa attività di Bar, trasferendola al piano primo della Libreria, reclamizzandola sulla vetrina della
Libreria, a Piazza del Gesù, con l'indicazione “ Caffè Letterario”. Ha aggiunto che, sin dall'atto della stipula dell'affitto d'azienda, la aveva ricevuto in consegna la licenza di pubblico Parte_1
esercizio n.106, rilasciata dal Comune di Frascati (Rm) il 17.09.1999, la quale autorizzava anche la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, e l'autorizzazione sanitaria rilasciata dall' Frascati in data 05/05/1999, espressamente menzionate nel contratto di Parte_2 affitto di ramo d'azienda; inoltre si era giovata, perché presenti nell'immobile locato, di alcuni beni strumentali idonei all'attivazione di un bar, tra i quali un bancone da bar con due lavelli, fornito anche dei relativi utensili e di una macchina per il pop-corn.
Espletata l'istruttoria in data 17 Settembre 2020 il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così disponeva: - Rigetta le domande svolte da parte ricorrente nel ricorso introduttivo;
- Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza;
- Spese al definitivo.
La causa veniva rimessa in istruttoria per consentire alla parte resistente di effettuare una memoria difensiva in ordine alla riconventio riconventionis proposta dalla ricorrente.
In data 29 Ottobre 2020 veniva pubblicata la sentenza definitiva nella quale il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così disponeva: - richiamata la propria sentenza non definitiva del 17.9.2020; - in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla parte resistente , dichiara la risoluzione del Controparte_1 contratto d'affitto di ramo d'azienda stipulato dalle parti, per inadempimento della Parte_1
- per l'effetto, condanna la al rilascio ed alla riconsegna in favore della Parte_1 [...]
dell'azienda oggetto del contratto di affitto di azienda Controparte_1
5 intervenuto tra le stesse parti;
- condanna la a corrispondere, in favore della Parte_1 [...]
a titolo di canoni di affitto di ramo d'azienda, a partire da quello di agosto Controparte_1
2017 sino al rilascio avvenuto in data 29.11.2019, l'importo di € 102.480,00, oltre interessi dalle singole scadenza al saldo;
- condanna la a corrispondere, in favore della Parte_1 [...]
a titolo di spese di lite l'importo di € 13.430,00, oltre spese forfetarie iva e cpa Controparte_1
Avverso la sentenza non definitiva e definitiva la ha proposto appello. Parte_1
Si è costituita la eccependo, in via preliminare e Controparte_1 pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello. Nel merito ha contestato l'appello chiedendone il rigetto.
All'udienza del 8/01/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata produzione al momento del deposito dell'atto di appello della sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Velletri n.
1291/2020.
L'art 347 c.p.c., nella dizione ratione temporis applicabile, dispone sulle forme e termini della costituzione in appello, stabilisce che: “l'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale.
L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.
Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 cpc e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.”
La Corte di Cassazione, con ordinanza n 20849/2021, ha ricordato il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale è vero che ai sensi dell'art. 347, comma 2, c.p.c. l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, l'omissione del deposito non determina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata. Pertanto, la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti.
Dando seguito al suddetto orientamento, i giudici di legittimità hanno ritenuto errata la decisione del
Tribunale che ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello per effetto del mancato deposito della sentenza impugnata. Il Tribunale, secondo la SC , avrebbe, invece, dovuto verificare, sulla base degli atti, la sussistenza o meno di elementi sufficienti per poter decidere nel merito. Nell'ipotesi in cui tale possibilità non sussista oppure se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, hanno concluso, l'esito del giudizio non potrà essere quello dell'improcedibilità, bensì quello della “inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale
6 atto e, specificamente della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi” (Cass. n. 238/2010 cui sono succedute Cass. 27536/2013, Cass. 23713/2016 e Cass.
12751/2021).
Nel caso in esame la sentenza non definitiva n. 1291/2020 oggetto di impugnazione è stata prodotta il giorno successivo al deposito dell'atto di appello, e comunque vi era la sussistenza di elementi sufficienti per decidere nel merito.
L'appellante propone 4 motivi di appello.
Con il primo motivo di appello rubricato: “mancata consegna dei beni costituenti il ramo d'azienda ed errata valutazione della prova testimoniale”, l'appellante lamenta che l'intera sentenza impugnata sia fondata sul principio in base al quale la disponibilità delle licenze necessarie ad intraprendere una attività commerciale costituiscono di per sé azienda. Inoltre, censura la sentenza in quanto il giudice di primo grado ha erroneamente valutato le deposizioni assunte dai testi escussi sul punto.
Con il secondo motivo di appello rubricato “mancata rilevazione della nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto” l'appellante lamenta che il giudice di prime cure non ha correttamente valutato le condizioni necessarie affinché si possa individuare l'esistenza di un'azienda.
I motivi possono essere trattati congiuntamente e risultano entrambi infondati.
L'art. 2555 c.c. definisce l''azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Il successivo art. 2562 c.c. tratta dell'affitto d'azienda. Il ragionamento svolto dal giudice di prime cure risulta logico e motivato. Ad ogni modo, ai fini della qualificazione di un contratto come affitto di azienda anziché come locazione di immobile ad uso commerciale, la circostanza che sia già stata rilasciata una licenza d'esercizio di attività commerciale costituisce sicuro sintomo della preesistenza di un'azienda, quale complesso di beni organizzati a fini produttivi, senza che, inoltre, la configurabilità di un contratto di affitto di azienda sia condizionata dalla effettiva produttività di tali beni al momento della conclusione del contratto, essendo sufficiente la potenziale attitudine produttiva, quale prevista e considerata dalle parti contraenti, attitudine da valutarsi peraltro anche in relazione al luogo o alla particolarità del contesto ove si esercita l'impresa, e perciò non esclusa dalla circostanza che ai beni e servizi da essi offerti possa accedere solo una clientela determinata, costituendo per contro tale circostanza causa certa di produttività dell'attività commerciale (Cass. n. 3950/97, nella specie trattavasi, appunto, di un bar interno, conferito in gestione ad un privato dal circolo ricreativo fra i dipendenti di un , in base ad un contratto CP_3
qualificato dal giudice di merito - con sentenza confermata dalla S.C. - quale affitto di azienda). Ne consegue che il giudice, nel valutare se un contratto debba essere qualificato come locazione di immobile od affitto di azienda (o di un ramo di essa), deve, in primo luogo, verificare se i beni oggetto
7 di tale contratto fossero già organizzati in forma di azienda;
in caso di esito positivo dell'indagine, egli è tenuto, quindi, ad accertare se le parti abbiano inteso trasferire o concedere il godimento del complesso organizzato o semplicemente quello di un immobile, al cui utilizzo risultino strumentali gli altri beni e servizi eventualmente ceduti, restando poi libero l'avente causa di costituire "ex novo" un'azienda propria (Cass. n. 3888/20). Nel caso di specie, oltre al fatto, già rilevato, che era stata già rilasciata una licenza, rileva soprattutto la volontà delle parti che non può che essere interpretata nel senso di aver inteso trasferire l'esercizio commerciale unitamente all'immobile, dal momento che le parti, rivedendo gli accordi negoziali già assunti, hanno espressamente imputato parte dell'originario canone di locazione dovuto per il godimento dell'immobile, al godimento appunto dell'azienda ceduta. Del resto, sussiste cessione di azienda anche se i contraenti escludono dalla cessione determinati beni aziendali, purché risulti che, nonostante tale esclusione e sebbene essa concerna elementi essenziali dell'azienda medesima, permanga nel complesso dei beni oggetto del trasferimento un residuo di organizzazione che ne dimostri la complessiva attitudine all'esercizio dell'impresa, non rilevando in contrario che, al momento della cessione, il complesso aziendale non si trovi in stato attuale di produttività ed essendo, invece, sufficiente che esso, anche se momentaneamente inutilizzato, mantenga una residua potenzialità produttiva o ne presenti una nuova a seguito di prevedibili ristrutturazioni (Cass. n. 22327/2022 Cass. n.8362/1992). Ne consegue che la configurabilità dell'affitto di azienda non può essere esclusa dalla facoltà del conduttore, prevista nella specie dal contratto intercorso tra le parti, di dotarla di nuove o diverse attrezzature perché la titolarità dell'azienda può essere disgiunta dalla proprietà dei beni strumentali destinati al funzionamento della stessa, sì che l'affittuario di essa può prodursene la disponibilità sia subentrando nel relativo contratto, sia stipulandone altri che gli consentano di destinare detti beni all'esercizio dell'azienda (Cass. n. 9012/2009), ciò in quanto a tal fine è sufficiente che per volontà delle parti e per caratteristiche dei beni, oggetto del contratto sia il godimento, a titolo obbligatorio, di un complesso anche solo potenzialmente produttivo, essendo sufficiente che sia previsto il raggiungimento di tale finalità come risultato dell'organizzazione del complesso da parte del nuovo titolare, in cui l'immobile è considerato non come entità a sé stante. Non è, dunque, di ostacolo che il conduttore si assuma l'onere di incrementare l'attitudine di detto complesso a conseguire una finalità produttiva con nuove attrezzature, che può acquistare o prendere a nolo da terzi, o con ristrutturazione dell'immobile e delle sue pertinenze, essendo sufficiente che queste vengano integrate con un nesso di accessorietà nel quadro organizzativo preesistente (Cass. 5989/2007), atto all'esercizio dell'impresa
(art.2195 cod. civ.), la cui produttività può esser desunta anche dal luogo e dal contesto ove è ubicato l'immobile (Cass. 3950/1997, 8076/2007)
8 Sul terzo motivo di appello rubricato: “sulla cessazione dell'attività commerciale “ l'appellante lamenta che successivamente alla pronuncia del giudice di prime cure è venuto a scoprire che in data
18 Giugno 2013 veniva riconsegnata la “licenza” per pubblico esercizio e ciò comporta che l'avvenuta cessazione dell'attività commerciale implica il venir meno della possibilità oggettiva del contratto, ed inoltre evidenzia la mancanza di buona fede di parte appellata nell'attuazione del rapporto contrattuale.
Il motivo è infondato. Le autorizzazioni amministrative all'esercizio di un'attività di impresa hanno carattere personale e non possono essere considerate né beni singolarmente cedibili né beni che compongono l'azienda.
Se un'azienda viene ceduta o concessa in affitto, quindi, tra i beni trasferiti non potrà ritenersi ricompreso il provvedimento autorizzativo. E se l'azienda ceduta è relativa all'esercizio di un'attività soggetta al rilascio di licenza e questa è stata ottenuta dal cedente, il relativo contratto non può ritenersi, di per sé, nullo per violazione del principio di intrasferibilità delle autorizzazioni amministrative, proprio perché esse non possono rientrare nell'oggetto dell'accordo. Questi sono i principi che emergono dalla sentenza 13363 del 16 maggio 2023, con la quale la Cassazione civile si
è pronunciata su un contratto di affitto di azienda di bar caffè, tavola calda e rivendita di generi di monopolio, affermando che se una cessione viene espressamente formulata nell'ambito di un contratto di affitto di azienda, considerando il provvedimento amministrativo uno dei beni aziendali, il negozio tra le parti non viene integralmente travolto ma deve considerarsi nulla solo la clausola relativa all'autorizzazione (Cassazione 22112/2006). Nel caso in esame all'art. 2 del contratto di affitto di azienda è riportato che “Per effetto della cessione in affitto di detto ramo d'azienda la parte affittuaria, subentrerà, a totale sua cura e spese, attivando da subito tutte le procedure utili e/o necessarie, giusta atto di voltura, nelle autorizzazioni e nelle utenze afferenti il ramo d'azienda stesso. Il concedente presta sin da ora il proprio consenso alla volturazione pro-tempore della licenza di pubblico esercizio rilasciata dal comune di Frascati in data 17/09/1999”. La circostanza che parte appellante non abbia provveduto ad effettuare la voltura della licenza, come previsto nel contratto di affitto di ramo d'azienda, non può essere utilizzata per affermare che non ci possa essere trasferimento del ramo d'azienda. Anche su questo la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata affermando che il trasferimento della licenza non produce cessione del ramo d'azienda. (Cass. Civ. n.4150/2024).
Con il quarto motivo di appello rubricato: ”Sulla natura della licenza de quo” lamenta l'appellante che la licenza oggetto del contratto di ramo di azienda appare priva di valore e ciò sulla base della circostanza che è collegata da una parte all'attività di cinema e da una parte alla circostanza dell'entrata in vigore del dl 4.7.2006 n. 223 e successive modifiche, provvedimento che avrebbe costituito la base di una liberalizzazione incontrollata delle licenze comportandone il deprezzamento.
9 Il motivo è infondato.
Nel caso di specie, adduce l'appellante nel punto definito “come una piccola parentesi” genericamente che il valore delle licenze indicate nel contratto d'affitto di ramo d'azienda in realtà sarebbero divenute prive di valore per la congiuntura conseguente la liberazione delle licenze commerciali.
Per quanto specificato in precedenza la dedotta e non dimostrata perdita di valore della licenza non ha alcun rilievo.
In definitiva l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , avverso Parte_1
la sentenza non definitiva 1291/2020 e sentenza definitiva 1508/2020 del Tribunale di Velletri, così provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3-dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002.
Roma, 21.01.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
10 11
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1601 R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 08/01/2025 e vertente
TRA
(P. I.V.A. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Caroleo (C.F. ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio Via del Comune n°30 Velletri, giusta procura in atti;
Appellante
E
(P. I.V.A. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Boazzelli (C.F.
e dall'Avv. Claudio Boazzelli (C.F. ) ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Montello n°30 giusta procura in atti;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1508/2020 del Tribunale di Velletri, pubblicata in data
29/10/2020 e sentenza non definitiva n. 1291/2020 del 17/09/2020
Conclusioni
Per l'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, integralmente riformando la sentenza impugnata, cosi disporre: in via pregiudiziale e cautelare Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi meglio dedotti nel
1 presente atto;
in via principale e nel merito Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1508/2020 emessa dal Tribunale
Ordinario di Velletri, Giudice Dott.ssa ARATARI, nell'ambito del giudizio RG n. 5924/2018, pubblicata in data 17 settembre 2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “in accoglimento dell'impugnazione, ed in riforma della sentenza n. 1508/2020 emessa dal Tribunale di Velletri il 17 settembre 2020, - Accertare e dichiarare la nullità del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data 13 maggio 2010 tra la Controparte_1
e la - Per l'effetto condannare la
[...] Parte_1 Controparte_1
alla ripetizione delle somme indebitamente versate quale canone di locazione per il Controparte_1 summenzionato contratto comprensivi di rivalutazione monetaria per l'importo di € 260.763,00, oltre interessi sino al soddisfo, o la diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, in favore della - Parimenti per l'effetto condannare la Parte_1 Controparte_1
al risarcimento del danno derivato alla ricorrente dalla nullità del contratto di affitto
[...] di ramo d'azienda stipulato tra le parti quantificato in € 600.000,00, oltre interessi sino al soddisfo,
o la diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, in favore della Parte_1
In subordine, in accoglimento dell'impugnazione, ed in riforma della sentenza n. 1508/2020
[...]
emessa dal Tribunale di Velletri il 17 settembre 2020, - Accertare l'inadempimento della
[...] nell'esecuzione del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato Controparte_1
con la in data 13 maggio 2010; - Per l'effetto, condannare la Parte_1 CP_1 [...]
alla ripetizione delle somme indebitamente versate quale canone di Controparte_1
locazione per il summenzionato contratto comprensivi di rivalutazione monetaria per l'importo di €
255.000,00, oltre interessi sino al soddisfo, ex art. 2033 c.c., o in subordine ex art. 2041 c.c., anche in misura diversa, se accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, in favore della Parte_1
- Parimenti per l'effetto condannare la al
[...] Controparte_1 risarcimento del danno derivato alla ricorrente per l'inadempimento del contratto di affitto di ramo
d'azienda stipulato tra le parti quantificato in € 340.200,00, oltre interessi sino al soddisfo, o la diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, in favore della Parte_1
Condannare, in ogni caso, la alla refusione delle Controparte_2
spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, come da legge. Con vittoria di spese, e competenze del presente giudizio nonché di quello di primo grado”. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e, nello specifico, così come articolate nel ricorso introduttivo e della successiva memoria autorizzata (cfr. fascicolo di primo grado) per le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto e nello specifico:
1. errata valutazione delle prove ammesse in sede di prime cure;
2.
2 errata valutazione circa la presunta irrilevanza di alcuni dei mezzi istruttori articolati;
Agli occhi dello scrivente, attesa la contraddittorietà manifestatasi in sede di escussione testimoniale e mai considerata dal giudice di prime cure, appare da contestarsi la mancata integrazione della iniziale attività istruttoria con l'escussione dei testi articolati negli atti di parte allora attrice. Così come specificato in parte motiva, appare necessario adeguatamente valutare le contraddittorietà insorte, nonché, l'ammissione degli ulteriori mezzi di prova. Relativamente al documento riguardante
l'avvenuta cessazione dell'attività commerciale, si richiede l'ammissione del suddetto allegato in quanto rispondente ai requisiti di cui all'art. 345 comma terzo c.p.c. in quanto non prodotto prime facie per causa non imputabile all'odierno appellante”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis reiectis: In linea pregiudiziale e preliminare: Riconoscere e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello spiegato avverso la sentenza non definitiva n.1291/2020 del Tribunale di Velletri, in ragione del tardivo deposito della pronuncia impugnata. - Riconoscere e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza definitiva n.1508/2020 del Tribunale di Velletri depositata in data 29.10.
2020 per omessa impugnazione della stessa. In linea preliminare - Nella denegata ipotesi in cui
l'On.le. Corte d'Appello di Roma non statuisse l'inammissibilità/improcedibilità della sentenza non definitiva del Tribunale di Velletri n.1291/2020, rigettare, per quanto dedotto in atto sul punto,
l'istanza di sospensione e/o di revoca della provvisoria esecutorietà della stessa pronuncia, per essere la stessa infondata in fatto ed in diritto per quanto dedotto in atto sul punto - Nella denegata ipotesi che l'On. Corte d'Appello di Roma ritenesse essere stata impugnata anche la sentenza definitiva n.1508/2020 RG 5924/2018 rigettare l'istanza di sospensione e/o di revoca della provvisoria esecutorietà della suindicata sentenza, in quanto la richiesta è infondata in fatto ed in diritto per quanto dedotto in atto sul punto. Nel merito - Nella denegata ipotesi in cui l'On.le Corte di Appello di Roma, non ritenesse l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'Appello spiegato dalla avverso la sentenza non definitiva n. 1291/2020 del Tribunale di Velletri pubblicata Parte_1
il 17.09. 2020, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- Nella denegata ipotesi in cui l'On Corte d'Appello di Roma, non ritenesse intervenuto il giudicato della sentenza definitiva del Tribunale di Velletri n.1508/2020 pubblicata in data 29.10.2020, rigettare l'appello avverso la suddetta sentenza in quanto infondato in fatto ed in diritto - Confermare in ogni loro parte le impugnate sentenze, ovvero la sentenza non definitiva del Tribunale di Velletri n.1291/2020 pubblicata il 17.09.2020 e la sentenza definitiva del Tribunale di Velletri n. 1508/2020 pubblicata in data 29.10.2020; Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
3 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
dopo aver premesso di aver stipulato con Parte_1 Controparte_1
un contratto di locazione di immobile ad uso commerciale avente ad oggetto i locali siti in Frascati,
Piazza del Gesù n. 4 al canone di locazione di € 180.000,00 (centottantamila/00) annuali, oltre iva come per legge, da corrispondersi in rate mensili anticipate di € 15.000,00 cadauna, oltre iva come per legge e di aver avviato nel medesimo immobile la propria attività di libreria e rivendita di riviste e materiale editoriale;
di aver successivamente stipulato con la medesima convenuta, in data 13 maggio 2010, un contratto per l'affitto di ramo d'azienda avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di “bar con preparazione di pop-corn e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche esercitata in Frascati Piazza del Gesù, al canone di € 36.000,00 annui, oltre iva come per legge, da corrispondersi in rate mensili di € 3.000,00 cadauna, oltre iva come per legge;
di aver contestualmente pattuito una modifica del contratto di locazione stipulato in data 25 maggio
2009, con la quale il canone di locazione per l'immobile ad uso commerciale, veniva ridotto da €
180.000,00 annui ad € 144.000,00 annui, oltre iva come per legge, da corrispondersi in rate mensili anticipate dell'importo di € 12.000,00, oltre iva come per legge;
ha lamentato che in forza del contratto di affitto di ramo d'azienda erano state consegnate nell'immediatezza solamente n. 2 licenze, ovvero la licenza di pubblico esercizio n. 106, rilasciata dal Comune di Frascati (RM) il 17/09/1999, per la somministrazione di bevande alcoliche e l'autorizzazione sanitaria rilasciata dalla in data 5 maggio 1999, Parte_2
mentre non erano stati consegnati né beni strumentali né attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto. Ha aggiunto che, nel corso del 2017 aveva accettato la proposta di acquisto formulata dalla società ma la trattativa non era andata a buon fine Parte_3
in quanto la aveva in particolare lamentato che non erano stati rinvenuti i Parte_3 beni strumentali necessari all'esercizio dell'attività.
Ha dunque eccepito la nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto, in quanto l'attività ivi descritta, ossia l'attività di bar con preparazione di pop-corn e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, non avrebbe mai potuto essere esercitata solamente con la licenza e l'autorizzazione sanitaria concesse alla dalla locatrice, mancando il complesso di beni materiali Parte_1
necessari allo svolgimento della stessa. In subordine ha invece invocato la risoluzione del contratto per inadempimento.
4 Si è costituita la resistente, precisando che con le modifiche del contratto di locazione e la stipula di quello d'affitto d'azienda, le parti avevano confermato che i rapporti tra di loro intercorrenti prevedessero la corresponsione mensile di € 15.000,00, oltre Iva, come originariamente pattuito con il contratto del 25.05.2009, solo che tale importo di € 15.000,00 oltre Iva sarebbe stato corrisposto con causali diverse, quanto ad € 12.000,00 per l'affitto mensile dell'immobile e quanto ad € 3.000,00 per l'affitto mensile del ramo d'azienda, il tutto sempre oltre Iva. Ha aggiunto che la Parte_1
si era resa morosa nel pagamento del canone di locazione. Ha dunque evidenziato come la
[...] solo dopo 7 anni dall'inizio del contratto di affitto di azienda avesse denunciato la mancata Parte_1 consegna, da parte del locatore, dei beni strumentali all'esercizio dell'azienda e la nullità del relativo contratto, segnatamente, in concomitanza dell'avvio di un contenzioso tra le parti sul contratto di locazione commerciale dell'immobile. Ha poi proseguito sostenendo che, successivamente alla stipula del contratto di affitto d'azienda, e quindi dopo il 13.5.2010, la ha esercitato la Parte_1
relativa attività di Bar, trasferendola al piano primo della Libreria, reclamizzandola sulla vetrina della
Libreria, a Piazza del Gesù, con l'indicazione “ Caffè Letterario”. Ha aggiunto che, sin dall'atto della stipula dell'affitto d'azienda, la aveva ricevuto in consegna la licenza di pubblico Parte_1
esercizio n.106, rilasciata dal Comune di Frascati (Rm) il 17.09.1999, la quale autorizzava anche la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, e l'autorizzazione sanitaria rilasciata dall' Frascati in data 05/05/1999, espressamente menzionate nel contratto di Parte_2 affitto di ramo d'azienda; inoltre si era giovata, perché presenti nell'immobile locato, di alcuni beni strumentali idonei all'attivazione di un bar, tra i quali un bancone da bar con due lavelli, fornito anche dei relativi utensili e di una macchina per il pop-corn.
Espletata l'istruttoria in data 17 Settembre 2020 il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così disponeva: - Rigetta le domande svolte da parte ricorrente nel ricorso introduttivo;
- Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza;
- Spese al definitivo.
La causa veniva rimessa in istruttoria per consentire alla parte resistente di effettuare una memoria difensiva in ordine alla riconventio riconventionis proposta dalla ricorrente.
In data 29 Ottobre 2020 veniva pubblicata la sentenza definitiva nella quale il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così disponeva: - richiamata la propria sentenza non definitiva del 17.9.2020; - in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla parte resistente , dichiara la risoluzione del Controparte_1 contratto d'affitto di ramo d'azienda stipulato dalle parti, per inadempimento della Parte_1
- per l'effetto, condanna la al rilascio ed alla riconsegna in favore della Parte_1 [...]
dell'azienda oggetto del contratto di affitto di azienda Controparte_1
5 intervenuto tra le stesse parti;
- condanna la a corrispondere, in favore della Parte_1 [...]
a titolo di canoni di affitto di ramo d'azienda, a partire da quello di agosto Controparte_1
2017 sino al rilascio avvenuto in data 29.11.2019, l'importo di € 102.480,00, oltre interessi dalle singole scadenza al saldo;
- condanna la a corrispondere, in favore della Parte_1 [...]
a titolo di spese di lite l'importo di € 13.430,00, oltre spese forfetarie iva e cpa Controparte_1
Avverso la sentenza non definitiva e definitiva la ha proposto appello. Parte_1
Si è costituita la eccependo, in via preliminare e Controparte_1 pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello. Nel merito ha contestato l'appello chiedendone il rigetto.
All'udienza del 8/01/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata produzione al momento del deposito dell'atto di appello della sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Velletri n.
1291/2020.
L'art 347 c.p.c., nella dizione ratione temporis applicabile, dispone sulle forme e termini della costituzione in appello, stabilisce che: “l'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale.
L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.
Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 cpc e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.”
La Corte di Cassazione, con ordinanza n 20849/2021, ha ricordato il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale è vero che ai sensi dell'art. 347, comma 2, c.p.c. l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, l'omissione del deposito non determina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata. Pertanto, la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti.
Dando seguito al suddetto orientamento, i giudici di legittimità hanno ritenuto errata la decisione del
Tribunale che ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello per effetto del mancato deposito della sentenza impugnata. Il Tribunale, secondo la SC , avrebbe, invece, dovuto verificare, sulla base degli atti, la sussistenza o meno di elementi sufficienti per poter decidere nel merito. Nell'ipotesi in cui tale possibilità non sussista oppure se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, hanno concluso, l'esito del giudizio non potrà essere quello dell'improcedibilità, bensì quello della “inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale
6 atto e, specificamente della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi” (Cass. n. 238/2010 cui sono succedute Cass. 27536/2013, Cass. 23713/2016 e Cass.
12751/2021).
Nel caso in esame la sentenza non definitiva n. 1291/2020 oggetto di impugnazione è stata prodotta il giorno successivo al deposito dell'atto di appello, e comunque vi era la sussistenza di elementi sufficienti per decidere nel merito.
L'appellante propone 4 motivi di appello.
Con il primo motivo di appello rubricato: “mancata consegna dei beni costituenti il ramo d'azienda ed errata valutazione della prova testimoniale”, l'appellante lamenta che l'intera sentenza impugnata sia fondata sul principio in base al quale la disponibilità delle licenze necessarie ad intraprendere una attività commerciale costituiscono di per sé azienda. Inoltre, censura la sentenza in quanto il giudice di primo grado ha erroneamente valutato le deposizioni assunte dai testi escussi sul punto.
Con il secondo motivo di appello rubricato “mancata rilevazione della nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto” l'appellante lamenta che il giudice di prime cure non ha correttamente valutato le condizioni necessarie affinché si possa individuare l'esistenza di un'azienda.
I motivi possono essere trattati congiuntamente e risultano entrambi infondati.
L'art. 2555 c.c. definisce l''azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Il successivo art. 2562 c.c. tratta dell'affitto d'azienda. Il ragionamento svolto dal giudice di prime cure risulta logico e motivato. Ad ogni modo, ai fini della qualificazione di un contratto come affitto di azienda anziché come locazione di immobile ad uso commerciale, la circostanza che sia già stata rilasciata una licenza d'esercizio di attività commerciale costituisce sicuro sintomo della preesistenza di un'azienda, quale complesso di beni organizzati a fini produttivi, senza che, inoltre, la configurabilità di un contratto di affitto di azienda sia condizionata dalla effettiva produttività di tali beni al momento della conclusione del contratto, essendo sufficiente la potenziale attitudine produttiva, quale prevista e considerata dalle parti contraenti, attitudine da valutarsi peraltro anche in relazione al luogo o alla particolarità del contesto ove si esercita l'impresa, e perciò non esclusa dalla circostanza che ai beni e servizi da essi offerti possa accedere solo una clientela determinata, costituendo per contro tale circostanza causa certa di produttività dell'attività commerciale (Cass. n. 3950/97, nella specie trattavasi, appunto, di un bar interno, conferito in gestione ad un privato dal circolo ricreativo fra i dipendenti di un , in base ad un contratto CP_3
qualificato dal giudice di merito - con sentenza confermata dalla S.C. - quale affitto di azienda). Ne consegue che il giudice, nel valutare se un contratto debba essere qualificato come locazione di immobile od affitto di azienda (o di un ramo di essa), deve, in primo luogo, verificare se i beni oggetto
7 di tale contratto fossero già organizzati in forma di azienda;
in caso di esito positivo dell'indagine, egli è tenuto, quindi, ad accertare se le parti abbiano inteso trasferire o concedere il godimento del complesso organizzato o semplicemente quello di un immobile, al cui utilizzo risultino strumentali gli altri beni e servizi eventualmente ceduti, restando poi libero l'avente causa di costituire "ex novo" un'azienda propria (Cass. n. 3888/20). Nel caso di specie, oltre al fatto, già rilevato, che era stata già rilasciata una licenza, rileva soprattutto la volontà delle parti che non può che essere interpretata nel senso di aver inteso trasferire l'esercizio commerciale unitamente all'immobile, dal momento che le parti, rivedendo gli accordi negoziali già assunti, hanno espressamente imputato parte dell'originario canone di locazione dovuto per il godimento dell'immobile, al godimento appunto dell'azienda ceduta. Del resto, sussiste cessione di azienda anche se i contraenti escludono dalla cessione determinati beni aziendali, purché risulti che, nonostante tale esclusione e sebbene essa concerna elementi essenziali dell'azienda medesima, permanga nel complesso dei beni oggetto del trasferimento un residuo di organizzazione che ne dimostri la complessiva attitudine all'esercizio dell'impresa, non rilevando in contrario che, al momento della cessione, il complesso aziendale non si trovi in stato attuale di produttività ed essendo, invece, sufficiente che esso, anche se momentaneamente inutilizzato, mantenga una residua potenzialità produttiva o ne presenti una nuova a seguito di prevedibili ristrutturazioni (Cass. n. 22327/2022 Cass. n.8362/1992). Ne consegue che la configurabilità dell'affitto di azienda non può essere esclusa dalla facoltà del conduttore, prevista nella specie dal contratto intercorso tra le parti, di dotarla di nuove o diverse attrezzature perché la titolarità dell'azienda può essere disgiunta dalla proprietà dei beni strumentali destinati al funzionamento della stessa, sì che l'affittuario di essa può prodursene la disponibilità sia subentrando nel relativo contratto, sia stipulandone altri che gli consentano di destinare detti beni all'esercizio dell'azienda (Cass. n. 9012/2009), ciò in quanto a tal fine è sufficiente che per volontà delle parti e per caratteristiche dei beni, oggetto del contratto sia il godimento, a titolo obbligatorio, di un complesso anche solo potenzialmente produttivo, essendo sufficiente che sia previsto il raggiungimento di tale finalità come risultato dell'organizzazione del complesso da parte del nuovo titolare, in cui l'immobile è considerato non come entità a sé stante. Non è, dunque, di ostacolo che il conduttore si assuma l'onere di incrementare l'attitudine di detto complesso a conseguire una finalità produttiva con nuove attrezzature, che può acquistare o prendere a nolo da terzi, o con ristrutturazione dell'immobile e delle sue pertinenze, essendo sufficiente che queste vengano integrate con un nesso di accessorietà nel quadro organizzativo preesistente (Cass. 5989/2007), atto all'esercizio dell'impresa
(art.2195 cod. civ.), la cui produttività può esser desunta anche dal luogo e dal contesto ove è ubicato l'immobile (Cass. 3950/1997, 8076/2007)
8 Sul terzo motivo di appello rubricato: “sulla cessazione dell'attività commerciale “ l'appellante lamenta che successivamente alla pronuncia del giudice di prime cure è venuto a scoprire che in data
18 Giugno 2013 veniva riconsegnata la “licenza” per pubblico esercizio e ciò comporta che l'avvenuta cessazione dell'attività commerciale implica il venir meno della possibilità oggettiva del contratto, ed inoltre evidenzia la mancanza di buona fede di parte appellata nell'attuazione del rapporto contrattuale.
Il motivo è infondato. Le autorizzazioni amministrative all'esercizio di un'attività di impresa hanno carattere personale e non possono essere considerate né beni singolarmente cedibili né beni che compongono l'azienda.
Se un'azienda viene ceduta o concessa in affitto, quindi, tra i beni trasferiti non potrà ritenersi ricompreso il provvedimento autorizzativo. E se l'azienda ceduta è relativa all'esercizio di un'attività soggetta al rilascio di licenza e questa è stata ottenuta dal cedente, il relativo contratto non può ritenersi, di per sé, nullo per violazione del principio di intrasferibilità delle autorizzazioni amministrative, proprio perché esse non possono rientrare nell'oggetto dell'accordo. Questi sono i principi che emergono dalla sentenza 13363 del 16 maggio 2023, con la quale la Cassazione civile si
è pronunciata su un contratto di affitto di azienda di bar caffè, tavola calda e rivendita di generi di monopolio, affermando che se una cessione viene espressamente formulata nell'ambito di un contratto di affitto di azienda, considerando il provvedimento amministrativo uno dei beni aziendali, il negozio tra le parti non viene integralmente travolto ma deve considerarsi nulla solo la clausola relativa all'autorizzazione (Cassazione 22112/2006). Nel caso in esame all'art. 2 del contratto di affitto di azienda è riportato che “Per effetto della cessione in affitto di detto ramo d'azienda la parte affittuaria, subentrerà, a totale sua cura e spese, attivando da subito tutte le procedure utili e/o necessarie, giusta atto di voltura, nelle autorizzazioni e nelle utenze afferenti il ramo d'azienda stesso. Il concedente presta sin da ora il proprio consenso alla volturazione pro-tempore della licenza di pubblico esercizio rilasciata dal comune di Frascati in data 17/09/1999”. La circostanza che parte appellante non abbia provveduto ad effettuare la voltura della licenza, come previsto nel contratto di affitto di ramo d'azienda, non può essere utilizzata per affermare che non ci possa essere trasferimento del ramo d'azienda. Anche su questo la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata affermando che il trasferimento della licenza non produce cessione del ramo d'azienda. (Cass. Civ. n.4150/2024).
Con il quarto motivo di appello rubricato: ”Sulla natura della licenza de quo” lamenta l'appellante che la licenza oggetto del contratto di ramo di azienda appare priva di valore e ciò sulla base della circostanza che è collegata da una parte all'attività di cinema e da una parte alla circostanza dell'entrata in vigore del dl 4.7.2006 n. 223 e successive modifiche, provvedimento che avrebbe costituito la base di una liberalizzazione incontrollata delle licenze comportandone il deprezzamento.
9 Il motivo è infondato.
Nel caso di specie, adduce l'appellante nel punto definito “come una piccola parentesi” genericamente che il valore delle licenze indicate nel contratto d'affitto di ramo d'azienda in realtà sarebbero divenute prive di valore per la congiuntura conseguente la liberazione delle licenze commerciali.
Per quanto specificato in precedenza la dedotta e non dimostrata perdita di valore della licenza non ha alcun rilievo.
In definitiva l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , avverso Parte_1
la sentenza non definitiva 1291/2020 e sentenza definitiva 1508/2020 del Tribunale di Velletri, così provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3-dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002.
Roma, 21.01.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
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