TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 8183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8183 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 11/11/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1444/2025 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Claudia Barbera con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Posillipo n. 9 (Palazzo Donn'Anna)
RICORRENTE
E
Controparte 1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv.
IO CE con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla via S. Lucia 81
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento, ex art. 2, R.D. 639/1910 e s.m.i., prot. n.
21175/DIP0090/Reg. Ing. del 13.11.2024, notificata in data 23.11.2024
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva di essere stato dipendente del presso il quale, oltre alle ordinarie mansioni Controparte_2
proprie della qualifica di inquadramento (categoria D/4) e sino al collocamento in quiescenza, avvenuto in data 1.08.2023, aveva svolto attività, in modalità extraorario, di assistenza agli organi istituzionali nonché di partecipazione a varie attività progettuali, tutte valutate positivamente dalle competenti strutture dirigenziali regionali, ovvero e nello specifico: a) partecipazione al progetto denominato "Organismi in Rete" (cfr. contratto rep. n. 915 del 10.05.2016), consistenti, inter alia, in attività di studio e ricerca su siti web, raccolta dati, ricerca, studio e compilazione di una relazione illustrativa sui servizi aggiuntivi;
b) coordinamento delle attività progettuali denominate
"potenziamento delle attività amministrative di assistenza agli organi istituzionali mediante flussi documentali digitali (2017, 2018, 2019); che, in dipendenza delle attività innanzi descritte, da qualificarsi come extraistituzionali oltre che svolte in modalità extraorario, aveva percepito apposite indennità, disciplinate dalla L.R. 25/2003, pacificamente erogate ed inopinatamente chieste in restituzione dalla attraverso il ricorso all'altrettanto illegittima procedura di Controparte 1
ingiunzione disciplinata dal R.D. 639/1910; che, infatti, con atto notificato in data 23.11.2024 il aveva, dunque, ritenuto di ingiungergli ai sensi e per gli effetti Controparte 2
dell'art. 2, R.D. 639/1910, il pagamento di complessivi € 29.565,27 determinati al netto dell'importo da recuperare, commisurato alle somme erogate e percepite dall'istante ai sensi della L.R. 25/2003 e/o della L.R. 20/2002.
In particolare, deduceva che, a fondamento del presunto credito azionato nei suoi confronti, la PA resistente aveva assunto di avergli erogato, in costanza di rapporto di lavoro, gli importi di cui all'allegato prospetto, dovuti ai sensi della L.R. 25/2003 e/o della L.R. 20/2002; che, con sentenza n.
146/2019, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, L.R.
20/2002, nella parte in cui sostituisce(iva) il comma 2 dell'art. 58, L.R. 10/2001, nonché dell'art. 1, comma 1, L.R. 25/2003, quest'ultimo nella parte in cui aggiunge(va) il comma 4 del medesimo art. 58 della già citata L.R. 10/2001; che l'asserito annullamento del titolo che, illo tempore, aveva legittimato la corresponsione dei suddetti trattamenti economici, aveva determinato un ingiustificato arricchimento da parte dell'(ex) dipendente, con conseguente necessità di disporre la ripetizione di quanto erogato;
che il recupero delle somme per cui vi era ingiunzione era stato disposto in esecuzione delle sentenze nn. 172/2019 e 217/2019 della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la CP 2 che, con sentenza n. 4711/2023, il Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro e Previdenza – in parziale accoglimento del ricorso R.G. 1710/2021 proposto, tra gli altri, anche da lui
-aveva testualmente statuito" l'irripetibilità, per ciascuna parte ricorrente, delle somme, richieste in restituzione dalla Controparte_1 corrisposte a titolo di indennità prevista dall'art. 58, comma 1, '
L.R. 10/2001; dichiara l'irripetibilità, per ciascuna parte ricorrente, delle somme, chieste in وControparte_1 corrisposte a titolo di indennità prevista dall'art. 58, comma 4, restituzione dalla
L.R. 10/2001, nei soli limiti della prescrizione decennale nei termini di cui alla parte motiva;
rigetta, per la restante parte, la domanda giudiziale;
compensa le spese processuali"; che, infine, a quanto era dato desumere dalla lettura dell'ingiunzione di pagamento di cui è causa, il presunto credito azionato era certo, oltre che liquido ed esigibile.
Parte ricorrente, lamentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, ha rappresentato i seguenti vizi: inesistenza, sub specie, di un credito certo, liquido ed esigibile;
insussistenza dei presupposti di cui al R.D. 639/1910 che avrebbero legittimato il Controparte 2 al recupero delle somme corrisposte ai sensi della L.R. 20/2002 e/o L.R. 25/2003 per l'attività di assistenza extraorario prestata agli organi istituzionali del medesimo Controparte_2 irretroattività degli effetti scaturenti dalla sentenza n. 146/2019 della Corte Costituzionale;
insussistenza dei presupposti ex art. 2041 c.c; lesione della tutela dell'affidamento incolpevole e dell'art. 36 Cost.; illegittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta per aver il Controparte 2
[...] Parte 2 il pagamento dell'importo così come ingiunto agli eredi del sig. richiesto in un'unica soluzione;
illegittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta anche nella parte in cui la somma ingiunta era stata incrementata degli interessi legali maturati a far data dall'1.06.2019 ovvero in un momento anteriore alla intervenuta pubblicazione della sentenza n. 146/2019 della Corte
Costituzionale. 66Ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni:
1. previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. 21175/DIP0090/Reg.Ing del 13.11.2024 notificata in data
23.11.2024 - sussistendone i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs.vo 150/2011, alla luce dei motivi esposti nel presente atto che impongono l'annullamento della controversa ingiunzione, qui da intendersi ed integralmente ripetuti e trascritti - disapplicare e/o annullare, in tutto o, in subordine, in parte, l'ingiunzione di pagamento quivi opposta e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza e/o l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dal "; il tutto con Controparte_2 vittoria di spese di lite. costituitasi tempestivamente in giudizio quale unica legittimata passiva La Controparte 1
(essendo il Controparte 2 una sua articolazione interna), ha dedotto l'infondatezza del ricorso confutando analiticamente i motivi di censura e ha chiesto che "affinché l'On. Giudice adito, previo rigetto dell'istanza di sospensione avan-zata, Voglia dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'opposizione proposta"; il tutto con vittoria di spese di lite.
Con decreto dell'01.07.2025, a seguito del provvedimento del Presidente del Tribunale di accoglimento della richiesta del giudice civile adito di assegnazione della causa alla Sezione Lavoro, preso atto della soggezione del presente giudizio alle regole delle controversie di lavoro, richiamate dagli artt. 32, 4 e 5 del dlgs 150/2011 e dell'avvenuta costituzione della parte convenuta, applicati gli artt.420 e 426 c.p.c., veniva fissata l'udienza di discussione in data odierna previa assegnazione del termine perentorio a parte ricorrente fino a 30 gg prima e a parte convenuta fino a 10 gg prima, per provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.
All'esito del deposito di memorie integrative ad opera di entrambe le parti in causa, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, il Tribunale osserva che:
In via preliminare, in ragione della natura retributiva del credito di cui si è chiesta la restituzione con l'ingiunzione fiscale in oggetto, sussiste la competenza funzionale del Giudice del lavoro.
Non osta a tale conclusione lo speciale procedimento intrapreso ex art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n.
639 che concerne una specifica modalità di azione concessa alla Pubblica Amministrazione per il recupero dei crediti.
Passando all'esame del merito, la domanda va rigettata ritenendosi di dover richiamare, integralmente, le argomentazioni così come espresse in fattispecie totalmente sovrapponibili a quella di cui è causa, ex art. 118 disp att.c.p.c., nella sentenza resa, in data 24.05.2023, nel procedimento n. R.G.
17651/2021, dalla dott.ssa Amalia Urzini, nella sentenza resa, in data 26.05.2023, nel procedimento n.
R.G. 6848/2021, dalla dott.ssa Francesca Alfano nonché nella medesima sentenza n. 4711/2023
richiamata nell'ordinanza di ingiunzione opposta, emessa dalla scrivente ed attualmente oggetto del giudizio di appello, in mancanza dell'esposizione, da parte dell'attuale ricorrente, di spunti di riflessione tali da indurre la modifica del proprio orientamento così come già precedentemente espresso sia nella suindicata pronuncia che in altre di analogo tenore.
Ciò posto risulta pacifico tra le parti in causa, oltre che documentalmente provato, che parte ricorrente, dipendente di ruolo del collocato in quiescenza dal 01/08/2023, Controparte_2
abbia percepito emolumenti ex art. 2 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 nell'arco temporale di interesse ai fini del giudizio in oggetto.
All'uopo, la Controparte 1 ha depositato il prospetto recante gli emolumenti erogati al sig.
Pt 2 ex art. 2 L.R. 20/2002 (come modificato dall'art. 1 L.R. 25/2003), nell'arco temporale sopra indicato (allegato 1).
Quanto al tema d'indagine e con specifico riferimento alle indennità corrisposte ai sensi dell'art. 58, comma 4, L.R. 10/2001 - aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 25 del 2003 è opportuno riassumere l'excursus legislativo e giudiziario che ha condotto alla controversa pretesa restitutoria. La Corte dei Conti Sez. regionale di controllo per la CP 2 in sede di parifica di bilancio sul rendiconto del 2015 e del 2016, rilevato l'avvenuto esborso di consistenti somme complessivamente erogate al personale in servizio nel ruolo del Consiglio regionale a titolo di indennità previste dalle leggi regionali nn. 20/2002 e 25/2003, sollevava questione di costituzionalità di queste ultime, cui seguiva la declaratoria di incostituzionalità delle menzionate leggi, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 146/2019.
A fondamento della propria decisione, la Corte Costituzionale rilevava che “le norme regionali richiamate, come è evidente, istituiscono nuovi fondi al fine di destinare risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali, con elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o distaccato presso il Consiglio regionale (o presso organi dello stesso) e a quello in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio, in ragione della mera attività di assistenza agli organi del Consiglio stesso. Nella relazione di accompagnamento alla decisione di parifica del rendiconto regionale relativo all'esercizio 2013, la Sezione regionale di controllo per la CP 2 aveva, non a caso, già segnalato che si tratta di indennità a importo fisso, sganciata da considerazioni di rendimento. Tali previsioni, peraltro, non trovano riscontro nella contrattazione collettiva nazionale di comparto, cui il legislatore statale demanda la determinazione e l'assegnazione delle risorse destinate al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, anche al fine di premiare il merito e il miglioramento delle prestazioni dei dipendenti, come previsto in specie dall'art. 45, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Nella disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni la fonte collettiva assume caratteristiche peculiari, proprio perché fonte di rinvio governata da precisi vincoli di spesa. In ogni caso, i criteri che essa esprime per l'attribuzione delle risorse disponibili sono vincolanti. Alla luce di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto - che individua puntualmente le risorse aggiuntive da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (artt. 15 e
17 del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 1° aprile 1999, comparto Regioni e autonomie locali;
art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004 del comparto Regioni e autonomie locali) e le àncora alla finalità di «promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati» (così l'art. 17 del CCNL del
1° aprile 1999) si conferma il contrasto delle norme regionali censurate con i parametri
-
costituzionali evocati. Le norme regionali hanno introdotto la previsione di un nuovo trattamento economico accessorio per il personale regionale che, oltre a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, è, innanzitutto, in contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera 1), Cost. in materia di ordinamento civile. A questa materia, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17 del
2014), deve ricondursi la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e, quindi, anche regionali, «retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva>> nazionale, cui la legge dello Stato rinvia (sentenza n. 196 del 2018). Non è superfluo rimarcare che lo spazio della contrattazione decentrata e integrativa, individuato dall'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs.
n. 165 del 2001 come sede idonea per la destinazione di risorse aggiuntive relative al trattamento economico accessorio collegato alla qualità del rendimento individuale, è uno spazio circoscritto e delimitato dai contratti nazionali di comparto. La contrattazione non potrà che svolgersi «sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono». Come questa Corte ha recentemente evidenziato «[i] due livelli della contrattazione sono [...] gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal CP 3 e diretti all' CP 4 per l'erogazione dei fondi, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sottoordinata di contrattazione» (sentenza n. 196 del 2018). L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, «per la sua importanza strategica, [costituisce] non già una minuta voce di dettaglio»> nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del 2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e, dunque, non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. Il nesso funzionale che connette la violazione della competenza statale in materia di «ordinamento civile» con la tutela del bilancio inteso quale bene pubblico viene in rilievo in modo netto nello specifico caso sottoposto al vaglio di questa Corte".
Successivamente, la Corte dei Conti emanava la Decisione n. 172/2019/PARI ed analoga Decisione n.
217/2019/PARI con le quali non parificava il rendiconto di bilancio, imponendo, altresì, il recupero del credito dell'Amministrazione, relativo agli emolumenti non dovuti, nei confronti dei percettori delle somme, come espressamente indicato in dispositivo nonché nella parte motiva del provvedimento (in particolare pagg. nn. 12 e 13, lettere a), b) e c).
Pertanto, l'apprensione dei crediti erogati a tal titolo è divenuta illegittima e la pretesa restitutoria avanzata dalla Controparte 1 all'indomani di tali pronunce, si è quindi diretta a quanti - come la ricorrente risultavano avere percepito pacificamente emolumenti retributivi per attività lavorative svolte in base alle leggi regionali nn.20/2002 e 25/2003, poi dichiarate incostituzionali.
Di conseguenza, la CP 1 è titolare del credito restitutorio dal momento che i crediti risultano erogati in base alle previsioni delle leggi regionali anzidette che hanno introdotto la previsione di un primo fondo per il personale comandato e/o distaccato in servizio presso le strutture di cui agli art. 9 e 14 della legge regionale n. 15/1989 e di un ulteriore fondo per il personale in servizio presso le strutture organizzative di cui alla legge regionale, analiticamente indicate nell'art. 2 della legge n.
15/1989, ognuno dei quali destinato a remunerare le attività svolte dal personale impiegato nelle specifiche finalità previste dalle leggi;
parimenti, non risulta dotato di autonoma rilevanza decisionale il richiamo all'art. 2041 c.c. in ordine al quale le parti ricorrenti hanno mosso una specifica allegazione.
Ciò premesso, avuto riguardo alla fattispecie in oggetto assume un ruolo dirimente l'intervento della
Consulta che ha fissato i principi cui l'ordinamento nazionale deve attenersi nell'interpretazione dell'art. 2033 c.c. con riferimento alle retribuzioni assertivamente indebite dei pubblici dipendenti e ha precisato in quali termini assume rilevanza il legittimo affidamento del percipiente, in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, all'art. 117, primo comma, Cost.
Vanno, quindi, esaminati i motivi di censura sollevati dalla parte ricorrente. dell'indebito oggettivo, L'illegittimità dell'apprensione, ascrivile alla categoria opera retroattivamente, ossia ex tunc.
In proposito, va condiviso l'orientamento della Corte di Cassazione, Sez. 3 -, Sentenza n. 3314 del
11/02/2020 secondo cui "questa Corte ha più volte affermato che "l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento ("conditio indebiti sine causa") o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo ("conditio ob causam finitam")", e ciò secondo una "distinzione che risale al diritto romano", e che "è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 c.c. nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 codice abrogato
(1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una "causa solvendi"" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 1 luglio 2005, n. 14084, Rv. 582690-01; in senso analogo già Cass.
Sez. 3, sent. 20 dicembre 1974, n. 4378, Rv. 373059-01 e Cass. Sez. 3, sent. 22 settembre 1979, n.
4889, Rv. 401528-01). Nondimeno, se l'ipotesi della "conditio ob causam finitam" è ravvisabile, di regola, quando il credito risulti "venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi" (Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013,
n. 13207, Rv. 626695), a tali evenienze va equiparata quella verificatasi nel caso che occupa, ovvero la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma disciplinante la quota di tariffa, del corrispettivo previsto per il servizio idrico, destinata a remunerare il servizio di depurazione, giacché
è essa ad aver reso "indebito", addirittura con effetto "ex tunc", tale pagamento".
Il limite all'azione recuperatoria è il consolidamento delle situazioni giuridiche intervenuto medio tempore.
Nella sentenza della Corte costituzionale 11/02/2015 n. 10 è enunciato il principio secondo cui “E” pacifico che l'efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili» ovvero i «rapporti esauriti». Diversamente ne risulterebbe compromessa la certezza dei rapporti giuridici (sentenze n. 49 del 1970, n. 26 del 1969,
n. 58 del 1967 e n. 127 del 1966). Pertanto, il principio della retroattività «vale [...] soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984, ripresa da ultimo dalla sentenza n. 1 del
2014)."
Va, inoltre, condiviso l'orientamento secondo cui "il termine per la ripetizione decorre dalla data del pagamento, e non dalla sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale (o della contrarietà all'ordinamento comunitario), in quanto il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dall'incostituzionalità e quindi non impedisce il decorso della prescrizione (art. 2935 c.c.), dovendo escludersi la decorrenza del termine prescrizionale solo dalla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'istanza di rimborso delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e dell'Invim relative ad atti sottoposti a tassazione prima della sentenza della
Corte cost. 10 maggio 1999 n. 154, andasse presentata entro tre anni dal giorno del pagamento, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 131 del 1986)" (cfr. tra le altre Cass. 08/10/2010, n. 20863).
Ciò posto alcun avallo di legittimità può discendere da atti regolamentari, nelle specie le delibere del
Consiglio regionale, ovvero da atti negoziali, quali gli accordi decentrati, dal momento che essi risultano adottati sul presupposto della vigenza della normazione primaria regionale, dichiarata incostituzionale e, quindi, essi risultano travolti a seguito della declaratoria di incostituzionalità.
In altri termini, la fonte normativa delle indennità accessorie oggetto di causa è - esclusivamente - la legge regionale: gli atti regolamentari, le delibere del Consiglio regionale, le circolari attuative e gli atti negoziali che si occupano delle suddette indennità sono stati emanati con testuale richiamo alle leggi regionali dichiarate incostituzionali.
Ne consegue che, necessariamente, essi stessi sono stati travolti a seguito della declaratoria di incostituzionalità della presupposta normazione primaria regionale.
Evidentemente prive di pregio risultano, poi, le considerazioni relative alla riferibilità delle statuizioni della Corte dei Conti all'esercizio finanziario 2016 in quanto trattasi di statuizioni che, seppure assunte in occasione del giudizio di parificazione del 2016, involgono, a chiare lettere, l'operato intero dell'Amministrazione regionale fondato sulle disposizioni dichiarate incostituzionali e suscettibile di impattare in maniera dirompente e grave su tutte le annualità finanziarie cui detto operato si riferisce, di guisa che le stesse statuizioni concludono imponendo all'Amministrazione regionale di provvedere ai recuperi di tutte le somme sine titulo corrisposte, soffermandosi anche sull'indicazione dell'ambito di prescrizione temporale da considerare all'uopo. La parte ricorrente invoca, altresì, il legittimo affidamento riposto nella sicurezza giuridica nonché la fiducia nella permanenza nel tempo di un determinato assetto regolatorio, quali fattori impeditivi del recupero dell'indebito, incidenti sulla buona fede dei percettori di tale trattamento e sulla convinzione della piena legittimità di tali previsioni.
In ordine a tali questioni, si è pronunciata la Corte costituzionale nella sentenza n. 8/2023 osservando che "nell'ambito della ripetizione di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, alla stregua dell'interpretazione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU ("«[o]gni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni» e la Corte EDU, valorizzando proprio la nozione di bene, ha ascritto a tale paradigma la tutela dell'affidamento legittimo («legitimate expectation»), situazione soggettiva dai contorni più netti di una semplice speranza o aspettativa di mero fatto («hope»), l'identificazione di una situazione di legitimate expectation non importa, nondimeno, per ciò solo l'intangibilità della prestazione percepita dal privato".
Inoltre, la Consulta, in merito al profilo della proporzionalità dell'interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole, unico profilo su cui si appuntano le censure della Corte EDU, ha osservato che “la Corte EDU riconosce agli Stati contraenti un margine di apprezzamento ristretto, onde evitare che gravi sulla persona fisica un onere eccessivo e individuale, avuto riguardo al particolare contesto in cui si inquadra la vicenda.... In definitiva, la giurisprudenza della Corte
EDU offre una ricostruzione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU vòlta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva".
La Corte costituzionale ha riscontrato che “l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto.... e, avuto riguardo a materie esclusivamente retributive, ha osservato che “si annovera tra le tutele specifiche e particolarmente incisive, che escludono la ripetizione dell'indebito, la previsione di cui all'art. 2126 cod. civ., riferita a una prestazione di natura retributiva", giungendo ad affermare che "11.- Al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento italiano, l'irripetibilità dell'attribuzione erogata, opera, viceversa, la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ., secondo la quale: «[c]hi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha, inoltre, diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda>>.
In relazione all'art. 2033 cc. e alla valorizzazione della posizione del percipiente in termini di affidamento legittimo, la Consulta ha affermato che "gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte EDU per individuare una legitimate expectation.....conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens.
Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete...
Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione".
Quanto all'apparato rimediale approntato dall'ordinamento nazionale a sua difesa e quanto alla sua idoneità a evitare il contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117,
primo comma, Cost., la Corte costituzionale ha osservato che “Un primo fondamentale ruolo spetta alla categoria della inesigibilità, che si radica nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., la quale come già anticipato (punto 12) - impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore. Di qui, la rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripetizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento legittimo ingenerato nel percipiente, quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo. Il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra, dunque, inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva (ex multis, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 10 dicembre 2020, n. 7889; parere 31 dicembre
2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26 ottobre 1993, n. 11). Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare, la considerazione delle condizioni personali del debitore hanno, poi, indotto gli interpreti a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in tal modo, attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria che, in quanto obbligazione pecuniaria, non vede operare - per comune insegnamento - la causa estintiva costituita dall'impossibilità della prestazione. In particolare, l'inesigibilità non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esimente del debitore, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto".
In conclusione, la Consulta ha enunciato il principio che "la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale".
Avuto riguardo al caso in esame, l'operato della Controparte_1 che ha salvaguardato il legittimo affidamento e la buona fede della parte percipiente attraverso la riduzione percentuale del debito ( nella misura del 48,64%), limitato alla sola sorta capitale, risulta conforme ai principi elaborati dalla
Consulta e non residua in favore del ricorrente alcuna possibilità di conseguire, per il tramite dell'invocata buona fede e della tutela del legittimo affidamento, la declaratoria di irripetibilità di quanto percepito.
E' possibile, da tale ricostruzione, addivenire alla conclusione che la Controparte_1 abbia effettuato una sufficiente valorizzazione del legittimo affidamento della parte percipiente nel senso voluto dalla Corte Costituzionale a mezzo della riduzione del debito nei termini suindicati.
Sul punto, va evidenziato che la Consulta ha precisato che le condizioni personali del debitore, "ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far ritenere al giudice definitivamente giustificato anche un adempimento parziale, che solo in casi limite potrebbe approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto" e con specifico richiamo ad alcune pronunce del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 30 gennaio 1990, n. 57; danno applicazione a quanto sopra richiamato sezione sesta, sentenze 27 ottobre 2014, n. 5315; 12 dicembre 2002, n. 6787 e 28 maggio 2001, n. 2899) abbia rimarcato che va evitata una modalità della ripetizione ( e non la ripetizione stessa) che sia tale da compromettere le esigenze primarie dell'esistenza. In altri termini, solo "in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale", ove detta aggettivazione non lascia margini di dubbio alla estrema residualità, con onere probatorio a carico dell'accipies, delle ipotesi in cui l'irripetibilità possa riguardare l'importo dovuto nella sua totalità. Neanche conduce a risultati utili alla parte ricorrente l'art. 2126 c.c. a mente del quale “La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione". La Consulta nella sentenza n. 8/2023 afferma che "...si annovera tra le tutele specifiche e particolarmente incisive, che escludono la ripetizione dell'indebito, la previsione di cui all'art. 2126 cod. civ., riferita a una prestazione di natura retributiva. Il fondamento di tale speciale disciplina si rinviene, questa volta, nella causa dell'attribuzione, costituita da una attività lavorativa che è stata, di fatto, concretamente prestata, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta. La peculiare protezione di simile causa attributiva, che si pone in termini sinallagmatici rispetto alla retribuzione indebita, giustifica, pertanto, sia la pretesa a conseguire il corrispettivo sia, qualora questo sia stato già erogato, l'irripetibilità del medesimo, a dispetto della nullità o dell'annullamento
(totale o parziale) del contratto di lavoro e persino in presenza di una illiceità dell'oggetto o della causa, ove siano state violate norme poste a tutela del lavoratore".
Nella presente controversia, i fatti da cui dovrebbe desumersi la sussistenza dei menzionati presupposti della norma civilistica non sono stati neppure allegati essendosi la parte ricorrente concentrata a ribadire che lo svolgimento delle attività in oggetto è di per sé solo idoneo a fondare il loro credito ex art. 2126 cc e si è limitata ad affermare che le retribuzioni erogate in costanza del rapporto di lavoro sono insuscettibili di essere travolte, in applicazione dei summenzionati principi contenuti nell'art. 2126 c.c. oltre che nell'art. 36 della Carta costituzionale.
In ogni caso, come chiarito dal Giudice delle leggi nella sentenza n.8/2023 "L'art. 2126 cod. civ. costituisce, dunque, un presidio contro pretese restitutorie avanzate dal datore di lavoro, compresa la pubblica amministrazione (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 5 novembre 2021, n. 32263
e 31 agosto 2018, n. 21523), ma a condizione che l'indebito retributivo corrisponda a una specifica prestazione, effettivamente eseguita (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 23 novembre
2021, n. 36358). Per converso, la norma non trova applicazione qualora la prestazione si configuri quale mero aumento della retribuzione di posizione di un incarico dirigenziale e, dunque, non si ponga in una relazione sinallagmatica con una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, si da comportare dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - «il trasmodare dell'incarico
-
originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa» (Cass. ordinanza n. 36358 del
2021)".
Il principio enunciato dalla Consulta attraverso il riferimento alla qualifica dirigenziale - è idoneo ad essere applicato anche al pubblico dipendente sprovvisto della qualifica dirigenziale, in relazione ai compensi accessori e/o aggiuntivi che accedono al trattamento economico fondamentale, per i quali vi
è la riserva di legislazione nazionale, dal momento che valorizza, tra le caratteristiche tutte cumulativamente necessarie, l'elemento della novità della prestazione remunerabile, a prescindere dal ruolo ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni.
Avuto riguardo al caso in esame, la circostanze di fatto così come dedotte dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio e nella memoria integrativa depositata in atti (cfr. capo di prova:" 1)Vero è che, dal 2009, sino al collocamento in quiescenza avvenuto in data 1.08.2023, il sig. ha svolto anche attività di assistenza alParte 1 Controparte 2
per l'incremento delle attività anche legate ai processi di riforma in atto consequenziali alle modifiche del titolo V della Costituzione (parte II)?
2) Vero è che le attività di cui al punto 1) sono state svolte oltre l'orario di lavoro, ed anche il sabato e nei giorni festivi?
3) Vero è che, con contratto del 10.05.2016 il affidava al sig. Controparte 2
la realizzazione del progetto denominato "Organismi in Rete" consistente in Parte 1
attività di studio e ricerca su siti web, raccolta dati, ricerca, studio e compilazione di una relazione illustrativa sui servizi aggiuntivi e che tale attività progettuale è stata svolta in modalità extraorario;
4) Vero è che nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019 il sig. ha rivestito il Parte 1
ruolo di coordinatore delle attività progettuali denominate "potenziamento delle attività amministrative di assistenza agli organi istituzionali mediante flussi documentali digitali" e che tali attività sono state svolte in modalità extraorario ") non risultano sufficienti ad individuare e a caratterizzare i compiti svolti in termini radicalmente diversi - quantomeno sul piano qualitativo - rispetto alla mansione stabilmente ed ordinariamente disimpegnata;
né tampoco assume un valore probatorio esaustivo la documentazione prodotta che non dà conto anche di attività extraistituzionali per cui non ricorrono le condizioni, una volta venuta meno la regolare formalizzazione dell'incarico, per far prevalere, rispetto alla regola della onnicomprensività, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c., l'attività in concreto svolta, ove rispetto a questa siano in ipotesi previsti maggiori
-
erogazioni retributive (cfr. Cass. 15 gennaio 2018, n. 752, conf. 32263/2021).
Tali conclusioni consentono di escludere, in radice, anche i presupposti per l'invocata operatività dell'art. 2041 c.c. dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A.
Né, inoltre, possono condividersi le doglianze relative alla presunta violazione dell'obbligo di corresponsione di adeguata retribuzione ex art. 36 Cost. atteso che il ricorrente ha pacificamente percepito l'intera retribuzione legittimamente prevista dai contratti collettivi di riferimento, il che, ovviamente, esclude qualsiasi ipotetica lesione al riguardo.
In proposito, si evidenzia, peraltro, che l'erogazione degli emolumenti aggiuntivi, così come stigmatizzato dalla Corte dei Conti, risultava non soltanto generalizzata, ma, altresì, disancorata da qualsivoglia prestazione aggiuntiva rispetto a quella ordinariamente dovuta in virtù del contratto di lavoro in essere, in relazione al quale l'adeguata retribuzione è rappresentata dall'intero trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto e dovuto in virtù della contrattazione collettiva nazionale e correlata contrattazione collettiva decentrata.
Ed, ancora, per quanto attiene all'asserito vulnus che la ripetizione delle somme de quibus arrecherebbe al principio sancito dall'art. 36 della Costituzione in ragione del quale il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, va evidenziato che l'operato dell'Amministrazione non ha scalfito detto principio in quanto al dipendente in argomento non è stato richiesto in restituzione quanto ricevuto a titolo di retribuzione per il lavoro svolto - cui giustamente ha diritto - bensì sono stati richiesti gli emolumenti accessori ulteriori rispetto a quelli dovuti in base alla contrattazione vigente - attinti da un fondo istituito da una legge regionale dichiarata incostituzionale di certo non rientranti nella retribuzione costituzionalmente garantita
-
dall'art 36 della Carta Costituzionale.
Ne consegue che le somme oggetto di ripetizione non erano finalizzate a remunerare attività lavorative esulanti dai compiti già disimpegnati, riconducibili alla categoria contrattuale d'appartenenza, posto che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili, stante il principio per cui l'ordinario trattamento economico mensile compensa il dipendente per lo svolgimento di tutti i compiti rientranti nei doveri d'ufficio.
In aggiunta a quanto precede va, altresì, evidenziato che non si è ritenuto di procedere all'ammissione dei capi di prova inerenti l'orario di lavoro così come articolato nella memoria integrativa depositata in atti, dal momento che anche l'eventuale attività ordinaria svolta oltre l'orario di lavoro rinviene già apposita disciplina all'interno della contrattazione collettiva nazionale di comparto che, nel prevedere l'istituto del lavoro straordinario, ne circoscrive l'utilizzabilità con riferimento a specifiche esigenze di fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e ne subordina l'attivazione ad espressa autorizzazione dirigenziale che, valutato l'interesse pubblico in proposito, ne definisce, altresì, le modalità in ragione delle risorse all'uopo disponibili (Cfr. art. 38 CCNL 1.4.1999).
Le suesposte considerazioni conducono, pertanto, ad affermare la ripetibilità delle somme chieste in restituzione dalla Controparte_1 e corrisposte a titolo di indennità ai sensi dall'art. 58, comma 4,
L.R. 10/2001 aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 25 del 2003.
Va, infine, rigettata anche la doglianza inerente la mancata rateizzazione del dovuto trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità della P.A. "tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato", così come chiarito dalla stessa Consulta nella pronuncia suindicata.
In ogni caso, così come evidenziato dalla Controparte 1 nel caso di specie, nessuna richiesta di rateizzazione è stata effettuata dalla parte ricorrente e, di conseguenza, alcuna doglianza può essere mossa all'Amministrazione in proposito. Vanno, infine, rigettate anche tutte le censure così come sollevate dalla parte ricorrente in merito alla mancanza, nella specie, di un credito certo, liquido ed esigibile con la conseguente illegittimità del ricorso della PA alla procedura di recupero di cui al R.D. n. 639/1910.
In proposito valgono le seguenti considerazioni.
Con l'atto in parola è stato ingiunto alla parte ricorrente il pagamento del complessivo importo di €
29.565,27 dovuto come da seguente specifica: a) per il debito principale: € 27.286,40 importo netto da recuperare (sul lordo è stata applicata una riduzione percentuale pari al 48,64%); b) per interessi: €
2.278,87.
A detta ingiunzione di pagamento è stato allegato un prospetto, dettagliato per mese e per voce, delle somme oggetto di pretesa, riportante in calce: la somma inizialmente pretesa dall'Amministrazione (al lordo delle ritenute fiscali previdenziali e assistenziali); quella dichiarata prescritta dalla citata sentenza (lorda); l'importo lordo calcolato al netto delle somme dichiarate prescritte;
il nuovo importo preteso, al netto delle ritenute fiscali previdenziali e assistenziali (48,64% dell'importo lordo); le eventuali somme già trattenute dal Consiglio regionale, nel caso di specie inesistenti e la somma ancora da recuperare.
Il medesimo prospetto è corredato, altresì, di uno specchietto riassuntivo del calcolo degli interessi
(allegato 5).
Trattasi, pertanto, con ogni evidenza, alla luce di tutto quanto sovra esposto, di un credito certo, liquido ed esigibile in relazione al quale la PA del tutto legittimamente è ricorsa allo strumento dell'ingiunzione fiscale.
Ed, infatti, l'ingiunzione fiscale costituisce uno strumento di recupero utilizzabile soltanto dagli enti pubblici per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, sia di diritto pubblico che di diritto privato, purchè ricorra l'imprescindibile presupposto della liquidità, certezza ed esigibilità del credito, essendo inibita alla Pubblica Amministrazione qualunque determinazione unilaterale dello stesso.
Parimenti, nessun dubbio può sorgere sulle categorie di entrate suscettibili di essere recuperate per mezzo del descritto procedimento avendo la giurisprudenza chiarito che «lo speciale procedimento disciplinato dal R.D. n. 639/1910 è utilizzabile, da parte della pubblica Amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima pubblica Amministrazione, con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti» ( Cfr Cass., sez. un., 25 maggio
2009, n. 11992). Pertanto, oltre a tradizionali ipotesi di somme di natura pubblicistica, quali canoni demaniali o spettanti agli enti territoriali o a somme di natura ad essi affine, di spettanza, ecc., sono suscettibili di essere riscosse, in caso di inadempimento, le entrate di diritto privato in relazione alle quali è possibile ipotizzare tutte le ipotesi in cui la parte debitrice sia legata all'Amministrazione creditrice in forza di un rapporto negoziale di derivazione privatistica da cui trae fonte detto obbligo di pagamento (ad esempio, una retta scolastica per il servizio mensa di un istituto scolastico, le cd. tasse universitarie per gli iscritti ad un corso di laurea, il recupero di somme corrisposte da un datore pubblico ad un soggetto che, quale lavoratore, le ha percepite indebitamente, fino alla applicabilità dello stesso rimedio nei confronti di un soggetto che si trovi in stato di quiescenza e abbia ottenuto somme non spettanti).
Orbene, è evidente che la presente fattispecie rientra nell'ipotesi di recupero di somme indebitamente percepite dal lavoratore, con conseguente legittimità dell'operato della Controparte_1 che, correttamente e legittimamente, ha utilizzato, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla legge, la procedura di recupero di cui al RD del 1910 n.639.
A sostegno dell'operato dell'Amministrazione regionale sovviene, altresì, l'autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, per la quale "L'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ove esperita dalla
P.A. (nella specie, per il recupero di somme pagate a dipendente pubblico nell'ambito del rapporto di lavoro), può essere esercitata con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del
1910, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio" (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ordinanza 27 dicembre 2019, n. 34552).
In definitiva, le suesposte considerazioni conducono al rigetto della domanda giudiziale, assorbita ogni ulteriore valutazione.
Le spese di lite possono compensarsi tra le parti in considerazione della complessità della vicenda esaminata e della natura interpretativa delle questioni affrontate
P.Q.M.
Ogni diversa istanza disattesa, così provvede: rigetta la domanda giudiziale;
compensa le spese processuali.
Così deciso in Napoli in data 11/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 11/11/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1444/2025 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Claudia Barbera con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Posillipo n. 9 (Palazzo Donn'Anna)
RICORRENTE
E
Controparte 1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv.
IO CE con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla via S. Lucia 81
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento, ex art. 2, R.D. 639/1910 e s.m.i., prot. n.
21175/DIP0090/Reg. Ing. del 13.11.2024, notificata in data 23.11.2024
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva di essere stato dipendente del presso il quale, oltre alle ordinarie mansioni Controparte_2
proprie della qualifica di inquadramento (categoria D/4) e sino al collocamento in quiescenza, avvenuto in data 1.08.2023, aveva svolto attività, in modalità extraorario, di assistenza agli organi istituzionali nonché di partecipazione a varie attività progettuali, tutte valutate positivamente dalle competenti strutture dirigenziali regionali, ovvero e nello specifico: a) partecipazione al progetto denominato "Organismi in Rete" (cfr. contratto rep. n. 915 del 10.05.2016), consistenti, inter alia, in attività di studio e ricerca su siti web, raccolta dati, ricerca, studio e compilazione di una relazione illustrativa sui servizi aggiuntivi;
b) coordinamento delle attività progettuali denominate
"potenziamento delle attività amministrative di assistenza agli organi istituzionali mediante flussi documentali digitali (2017, 2018, 2019); che, in dipendenza delle attività innanzi descritte, da qualificarsi come extraistituzionali oltre che svolte in modalità extraorario, aveva percepito apposite indennità, disciplinate dalla L.R. 25/2003, pacificamente erogate ed inopinatamente chieste in restituzione dalla attraverso il ricorso all'altrettanto illegittima procedura di Controparte 1
ingiunzione disciplinata dal R.D. 639/1910; che, infatti, con atto notificato in data 23.11.2024 il aveva, dunque, ritenuto di ingiungergli ai sensi e per gli effetti Controparte 2
dell'art. 2, R.D. 639/1910, il pagamento di complessivi € 29.565,27 determinati al netto dell'importo da recuperare, commisurato alle somme erogate e percepite dall'istante ai sensi della L.R. 25/2003 e/o della L.R. 20/2002.
In particolare, deduceva che, a fondamento del presunto credito azionato nei suoi confronti, la PA resistente aveva assunto di avergli erogato, in costanza di rapporto di lavoro, gli importi di cui all'allegato prospetto, dovuti ai sensi della L.R. 25/2003 e/o della L.R. 20/2002; che, con sentenza n.
146/2019, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, L.R.
20/2002, nella parte in cui sostituisce(iva) il comma 2 dell'art. 58, L.R. 10/2001, nonché dell'art. 1, comma 1, L.R. 25/2003, quest'ultimo nella parte in cui aggiunge(va) il comma 4 del medesimo art. 58 della già citata L.R. 10/2001; che l'asserito annullamento del titolo che, illo tempore, aveva legittimato la corresponsione dei suddetti trattamenti economici, aveva determinato un ingiustificato arricchimento da parte dell'(ex) dipendente, con conseguente necessità di disporre la ripetizione di quanto erogato;
che il recupero delle somme per cui vi era ingiunzione era stato disposto in esecuzione delle sentenze nn. 172/2019 e 217/2019 della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la CP 2 che, con sentenza n. 4711/2023, il Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro e Previdenza – in parziale accoglimento del ricorso R.G. 1710/2021 proposto, tra gli altri, anche da lui
-aveva testualmente statuito" l'irripetibilità, per ciascuna parte ricorrente, delle somme, richieste in restituzione dalla Controparte_1 corrisposte a titolo di indennità prevista dall'art. 58, comma 1, '
L.R. 10/2001; dichiara l'irripetibilità, per ciascuna parte ricorrente, delle somme, chieste in وControparte_1 corrisposte a titolo di indennità prevista dall'art. 58, comma 4, restituzione dalla
L.R. 10/2001, nei soli limiti della prescrizione decennale nei termini di cui alla parte motiva;
rigetta, per la restante parte, la domanda giudiziale;
compensa le spese processuali"; che, infine, a quanto era dato desumere dalla lettura dell'ingiunzione di pagamento di cui è causa, il presunto credito azionato era certo, oltre che liquido ed esigibile.
Parte ricorrente, lamentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, ha rappresentato i seguenti vizi: inesistenza, sub specie, di un credito certo, liquido ed esigibile;
insussistenza dei presupposti di cui al R.D. 639/1910 che avrebbero legittimato il Controparte 2 al recupero delle somme corrisposte ai sensi della L.R. 20/2002 e/o L.R. 25/2003 per l'attività di assistenza extraorario prestata agli organi istituzionali del medesimo Controparte_2 irretroattività degli effetti scaturenti dalla sentenza n. 146/2019 della Corte Costituzionale;
insussistenza dei presupposti ex art. 2041 c.c; lesione della tutela dell'affidamento incolpevole e dell'art. 36 Cost.; illegittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta per aver il Controparte 2
[...] Parte 2 il pagamento dell'importo così come ingiunto agli eredi del sig. richiesto in un'unica soluzione;
illegittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta anche nella parte in cui la somma ingiunta era stata incrementata degli interessi legali maturati a far data dall'1.06.2019 ovvero in un momento anteriore alla intervenuta pubblicazione della sentenza n. 146/2019 della Corte
Costituzionale. 66Ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni:
1. previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. 21175/DIP0090/Reg.Ing del 13.11.2024 notificata in data
23.11.2024 - sussistendone i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs.vo 150/2011, alla luce dei motivi esposti nel presente atto che impongono l'annullamento della controversa ingiunzione, qui da intendersi ed integralmente ripetuti e trascritti - disapplicare e/o annullare, in tutto o, in subordine, in parte, l'ingiunzione di pagamento quivi opposta e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza e/o l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dal "; il tutto con Controparte_2 vittoria di spese di lite. costituitasi tempestivamente in giudizio quale unica legittimata passiva La Controparte 1
(essendo il Controparte 2 una sua articolazione interna), ha dedotto l'infondatezza del ricorso confutando analiticamente i motivi di censura e ha chiesto che "affinché l'On. Giudice adito, previo rigetto dell'istanza di sospensione avan-zata, Voglia dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'opposizione proposta"; il tutto con vittoria di spese di lite.
Con decreto dell'01.07.2025, a seguito del provvedimento del Presidente del Tribunale di accoglimento della richiesta del giudice civile adito di assegnazione della causa alla Sezione Lavoro, preso atto della soggezione del presente giudizio alle regole delle controversie di lavoro, richiamate dagli artt. 32, 4 e 5 del dlgs 150/2011 e dell'avvenuta costituzione della parte convenuta, applicati gli artt.420 e 426 c.p.c., veniva fissata l'udienza di discussione in data odierna previa assegnazione del termine perentorio a parte ricorrente fino a 30 gg prima e a parte convenuta fino a 10 gg prima, per provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.
All'esito del deposito di memorie integrative ad opera di entrambe le parti in causa, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, il Tribunale osserva che:
In via preliminare, in ragione della natura retributiva del credito di cui si è chiesta la restituzione con l'ingiunzione fiscale in oggetto, sussiste la competenza funzionale del Giudice del lavoro.
Non osta a tale conclusione lo speciale procedimento intrapreso ex art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n.
639 che concerne una specifica modalità di azione concessa alla Pubblica Amministrazione per il recupero dei crediti.
Passando all'esame del merito, la domanda va rigettata ritenendosi di dover richiamare, integralmente, le argomentazioni così come espresse in fattispecie totalmente sovrapponibili a quella di cui è causa, ex art. 118 disp att.c.p.c., nella sentenza resa, in data 24.05.2023, nel procedimento n. R.G.
17651/2021, dalla dott.ssa Amalia Urzini, nella sentenza resa, in data 26.05.2023, nel procedimento n.
R.G. 6848/2021, dalla dott.ssa Francesca Alfano nonché nella medesima sentenza n. 4711/2023
richiamata nell'ordinanza di ingiunzione opposta, emessa dalla scrivente ed attualmente oggetto del giudizio di appello, in mancanza dell'esposizione, da parte dell'attuale ricorrente, di spunti di riflessione tali da indurre la modifica del proprio orientamento così come già precedentemente espresso sia nella suindicata pronuncia che in altre di analogo tenore.
Ciò posto risulta pacifico tra le parti in causa, oltre che documentalmente provato, che parte ricorrente, dipendente di ruolo del collocato in quiescenza dal 01/08/2023, Controparte_2
abbia percepito emolumenti ex art. 2 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 nell'arco temporale di interesse ai fini del giudizio in oggetto.
All'uopo, la Controparte 1 ha depositato il prospetto recante gli emolumenti erogati al sig.
Pt 2 ex art. 2 L.R. 20/2002 (come modificato dall'art. 1 L.R. 25/2003), nell'arco temporale sopra indicato (allegato 1).
Quanto al tema d'indagine e con specifico riferimento alle indennità corrisposte ai sensi dell'art. 58, comma 4, L.R. 10/2001 - aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 25 del 2003 è opportuno riassumere l'excursus legislativo e giudiziario che ha condotto alla controversa pretesa restitutoria. La Corte dei Conti Sez. regionale di controllo per la CP 2 in sede di parifica di bilancio sul rendiconto del 2015 e del 2016, rilevato l'avvenuto esborso di consistenti somme complessivamente erogate al personale in servizio nel ruolo del Consiglio regionale a titolo di indennità previste dalle leggi regionali nn. 20/2002 e 25/2003, sollevava questione di costituzionalità di queste ultime, cui seguiva la declaratoria di incostituzionalità delle menzionate leggi, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 146/2019.
A fondamento della propria decisione, la Corte Costituzionale rilevava che “le norme regionali richiamate, come è evidente, istituiscono nuovi fondi al fine di destinare risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali, con elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o distaccato presso il Consiglio regionale (o presso organi dello stesso) e a quello in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio, in ragione della mera attività di assistenza agli organi del Consiglio stesso. Nella relazione di accompagnamento alla decisione di parifica del rendiconto regionale relativo all'esercizio 2013, la Sezione regionale di controllo per la CP 2 aveva, non a caso, già segnalato che si tratta di indennità a importo fisso, sganciata da considerazioni di rendimento. Tali previsioni, peraltro, non trovano riscontro nella contrattazione collettiva nazionale di comparto, cui il legislatore statale demanda la determinazione e l'assegnazione delle risorse destinate al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, anche al fine di premiare il merito e il miglioramento delle prestazioni dei dipendenti, come previsto in specie dall'art. 45, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Nella disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni la fonte collettiva assume caratteristiche peculiari, proprio perché fonte di rinvio governata da precisi vincoli di spesa. In ogni caso, i criteri che essa esprime per l'attribuzione delle risorse disponibili sono vincolanti. Alla luce di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto - che individua puntualmente le risorse aggiuntive da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (artt. 15 e
17 del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 1° aprile 1999, comparto Regioni e autonomie locali;
art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004 del comparto Regioni e autonomie locali) e le àncora alla finalità di «promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati» (così l'art. 17 del CCNL del
1° aprile 1999) si conferma il contrasto delle norme regionali censurate con i parametri
-
costituzionali evocati. Le norme regionali hanno introdotto la previsione di un nuovo trattamento economico accessorio per il personale regionale che, oltre a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, è, innanzitutto, in contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera 1), Cost. in materia di ordinamento civile. A questa materia, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17 del
2014), deve ricondursi la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e, quindi, anche regionali, «retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva>> nazionale, cui la legge dello Stato rinvia (sentenza n. 196 del 2018). Non è superfluo rimarcare che lo spazio della contrattazione decentrata e integrativa, individuato dall'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs.
n. 165 del 2001 come sede idonea per la destinazione di risorse aggiuntive relative al trattamento economico accessorio collegato alla qualità del rendimento individuale, è uno spazio circoscritto e delimitato dai contratti nazionali di comparto. La contrattazione non potrà che svolgersi «sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono». Come questa Corte ha recentemente evidenziato «[i] due livelli della contrattazione sono [...] gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal CP 3 e diretti all' CP 4 per l'erogazione dei fondi, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sottoordinata di contrattazione» (sentenza n. 196 del 2018). L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, «per la sua importanza strategica, [costituisce] non già una minuta voce di dettaglio»> nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del 2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e, dunque, non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. Il nesso funzionale che connette la violazione della competenza statale in materia di «ordinamento civile» con la tutela del bilancio inteso quale bene pubblico viene in rilievo in modo netto nello specifico caso sottoposto al vaglio di questa Corte".
Successivamente, la Corte dei Conti emanava la Decisione n. 172/2019/PARI ed analoga Decisione n.
217/2019/PARI con le quali non parificava il rendiconto di bilancio, imponendo, altresì, il recupero del credito dell'Amministrazione, relativo agli emolumenti non dovuti, nei confronti dei percettori delle somme, come espressamente indicato in dispositivo nonché nella parte motiva del provvedimento (in particolare pagg. nn. 12 e 13, lettere a), b) e c).
Pertanto, l'apprensione dei crediti erogati a tal titolo è divenuta illegittima e la pretesa restitutoria avanzata dalla Controparte 1 all'indomani di tali pronunce, si è quindi diretta a quanti - come la ricorrente risultavano avere percepito pacificamente emolumenti retributivi per attività lavorative svolte in base alle leggi regionali nn.20/2002 e 25/2003, poi dichiarate incostituzionali.
Di conseguenza, la CP 1 è titolare del credito restitutorio dal momento che i crediti risultano erogati in base alle previsioni delle leggi regionali anzidette che hanno introdotto la previsione di un primo fondo per il personale comandato e/o distaccato in servizio presso le strutture di cui agli art. 9 e 14 della legge regionale n. 15/1989 e di un ulteriore fondo per il personale in servizio presso le strutture organizzative di cui alla legge regionale, analiticamente indicate nell'art. 2 della legge n.
15/1989, ognuno dei quali destinato a remunerare le attività svolte dal personale impiegato nelle specifiche finalità previste dalle leggi;
parimenti, non risulta dotato di autonoma rilevanza decisionale il richiamo all'art. 2041 c.c. in ordine al quale le parti ricorrenti hanno mosso una specifica allegazione.
Ciò premesso, avuto riguardo alla fattispecie in oggetto assume un ruolo dirimente l'intervento della
Consulta che ha fissato i principi cui l'ordinamento nazionale deve attenersi nell'interpretazione dell'art. 2033 c.c. con riferimento alle retribuzioni assertivamente indebite dei pubblici dipendenti e ha precisato in quali termini assume rilevanza il legittimo affidamento del percipiente, in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, all'art. 117, primo comma, Cost.
Vanno, quindi, esaminati i motivi di censura sollevati dalla parte ricorrente. dell'indebito oggettivo, L'illegittimità dell'apprensione, ascrivile alla categoria opera retroattivamente, ossia ex tunc.
In proposito, va condiviso l'orientamento della Corte di Cassazione, Sez. 3 -, Sentenza n. 3314 del
11/02/2020 secondo cui "questa Corte ha più volte affermato che "l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento ("conditio indebiti sine causa") o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo ("conditio ob causam finitam")", e ciò secondo una "distinzione che risale al diritto romano", e che "è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 c.c. nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 codice abrogato
(1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una "causa solvendi"" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 1 luglio 2005, n. 14084, Rv. 582690-01; in senso analogo già Cass.
Sez. 3, sent. 20 dicembre 1974, n. 4378, Rv. 373059-01 e Cass. Sez. 3, sent. 22 settembre 1979, n.
4889, Rv. 401528-01). Nondimeno, se l'ipotesi della "conditio ob causam finitam" è ravvisabile, di regola, quando il credito risulti "venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi" (Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013,
n. 13207, Rv. 626695), a tali evenienze va equiparata quella verificatasi nel caso che occupa, ovvero la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma disciplinante la quota di tariffa, del corrispettivo previsto per il servizio idrico, destinata a remunerare il servizio di depurazione, giacché
è essa ad aver reso "indebito", addirittura con effetto "ex tunc", tale pagamento".
Il limite all'azione recuperatoria è il consolidamento delle situazioni giuridiche intervenuto medio tempore.
Nella sentenza della Corte costituzionale 11/02/2015 n. 10 è enunciato il principio secondo cui “E” pacifico che l'efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili» ovvero i «rapporti esauriti». Diversamente ne risulterebbe compromessa la certezza dei rapporti giuridici (sentenze n. 49 del 1970, n. 26 del 1969,
n. 58 del 1967 e n. 127 del 1966). Pertanto, il principio della retroattività «vale [...] soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984, ripresa da ultimo dalla sentenza n. 1 del
2014)."
Va, inoltre, condiviso l'orientamento secondo cui "il termine per la ripetizione decorre dalla data del pagamento, e non dalla sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale (o della contrarietà all'ordinamento comunitario), in quanto il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dall'incostituzionalità e quindi non impedisce il decorso della prescrizione (art. 2935 c.c.), dovendo escludersi la decorrenza del termine prescrizionale solo dalla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'istanza di rimborso delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e dell'Invim relative ad atti sottoposti a tassazione prima della sentenza della
Corte cost. 10 maggio 1999 n. 154, andasse presentata entro tre anni dal giorno del pagamento, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 131 del 1986)" (cfr. tra le altre Cass. 08/10/2010, n. 20863).
Ciò posto alcun avallo di legittimità può discendere da atti regolamentari, nelle specie le delibere del
Consiglio regionale, ovvero da atti negoziali, quali gli accordi decentrati, dal momento che essi risultano adottati sul presupposto della vigenza della normazione primaria regionale, dichiarata incostituzionale e, quindi, essi risultano travolti a seguito della declaratoria di incostituzionalità.
In altri termini, la fonte normativa delle indennità accessorie oggetto di causa è - esclusivamente - la legge regionale: gli atti regolamentari, le delibere del Consiglio regionale, le circolari attuative e gli atti negoziali che si occupano delle suddette indennità sono stati emanati con testuale richiamo alle leggi regionali dichiarate incostituzionali.
Ne consegue che, necessariamente, essi stessi sono stati travolti a seguito della declaratoria di incostituzionalità della presupposta normazione primaria regionale.
Evidentemente prive di pregio risultano, poi, le considerazioni relative alla riferibilità delle statuizioni della Corte dei Conti all'esercizio finanziario 2016 in quanto trattasi di statuizioni che, seppure assunte in occasione del giudizio di parificazione del 2016, involgono, a chiare lettere, l'operato intero dell'Amministrazione regionale fondato sulle disposizioni dichiarate incostituzionali e suscettibile di impattare in maniera dirompente e grave su tutte le annualità finanziarie cui detto operato si riferisce, di guisa che le stesse statuizioni concludono imponendo all'Amministrazione regionale di provvedere ai recuperi di tutte le somme sine titulo corrisposte, soffermandosi anche sull'indicazione dell'ambito di prescrizione temporale da considerare all'uopo. La parte ricorrente invoca, altresì, il legittimo affidamento riposto nella sicurezza giuridica nonché la fiducia nella permanenza nel tempo di un determinato assetto regolatorio, quali fattori impeditivi del recupero dell'indebito, incidenti sulla buona fede dei percettori di tale trattamento e sulla convinzione della piena legittimità di tali previsioni.
In ordine a tali questioni, si è pronunciata la Corte costituzionale nella sentenza n. 8/2023 osservando che "nell'ambito della ripetizione di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, alla stregua dell'interpretazione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU ("«[o]gni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni» e la Corte EDU, valorizzando proprio la nozione di bene, ha ascritto a tale paradigma la tutela dell'affidamento legittimo («legitimate expectation»), situazione soggettiva dai contorni più netti di una semplice speranza o aspettativa di mero fatto («hope»), l'identificazione di una situazione di legitimate expectation non importa, nondimeno, per ciò solo l'intangibilità della prestazione percepita dal privato".
Inoltre, la Consulta, in merito al profilo della proporzionalità dell'interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole, unico profilo su cui si appuntano le censure della Corte EDU, ha osservato che “la Corte EDU riconosce agli Stati contraenti un margine di apprezzamento ristretto, onde evitare che gravi sulla persona fisica un onere eccessivo e individuale, avuto riguardo al particolare contesto in cui si inquadra la vicenda.... In definitiva, la giurisprudenza della Corte
EDU offre una ricostruzione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU vòlta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva".
La Corte costituzionale ha riscontrato che “l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto.... e, avuto riguardo a materie esclusivamente retributive, ha osservato che “si annovera tra le tutele specifiche e particolarmente incisive, che escludono la ripetizione dell'indebito, la previsione di cui all'art. 2126 cod. civ., riferita a una prestazione di natura retributiva", giungendo ad affermare che "11.- Al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento italiano, l'irripetibilità dell'attribuzione erogata, opera, viceversa, la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ., secondo la quale: «[c]hi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha, inoltre, diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda>>.
In relazione all'art. 2033 cc. e alla valorizzazione della posizione del percipiente in termini di affidamento legittimo, la Consulta ha affermato che "gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte EDU per individuare una legitimate expectation.....conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens.
Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete...
Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione".
Quanto all'apparato rimediale approntato dall'ordinamento nazionale a sua difesa e quanto alla sua idoneità a evitare il contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117,
primo comma, Cost., la Corte costituzionale ha osservato che “Un primo fondamentale ruolo spetta alla categoria della inesigibilità, che si radica nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., la quale come già anticipato (punto 12) - impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore. Di qui, la rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripetizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento legittimo ingenerato nel percipiente, quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo. Il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra, dunque, inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva (ex multis, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 10 dicembre 2020, n. 7889; parere 31 dicembre
2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26 ottobre 1993, n. 11). Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare, la considerazione delle condizioni personali del debitore hanno, poi, indotto gli interpreti a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in tal modo, attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria che, in quanto obbligazione pecuniaria, non vede operare - per comune insegnamento - la causa estintiva costituita dall'impossibilità della prestazione. In particolare, l'inesigibilità non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esimente del debitore, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto".
In conclusione, la Consulta ha enunciato il principio che "la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale".
Avuto riguardo al caso in esame, l'operato della Controparte_1 che ha salvaguardato il legittimo affidamento e la buona fede della parte percipiente attraverso la riduzione percentuale del debito ( nella misura del 48,64%), limitato alla sola sorta capitale, risulta conforme ai principi elaborati dalla
Consulta e non residua in favore del ricorrente alcuna possibilità di conseguire, per il tramite dell'invocata buona fede e della tutela del legittimo affidamento, la declaratoria di irripetibilità di quanto percepito.
E' possibile, da tale ricostruzione, addivenire alla conclusione che la Controparte_1 abbia effettuato una sufficiente valorizzazione del legittimo affidamento della parte percipiente nel senso voluto dalla Corte Costituzionale a mezzo della riduzione del debito nei termini suindicati.
Sul punto, va evidenziato che la Consulta ha precisato che le condizioni personali del debitore, "ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far ritenere al giudice definitivamente giustificato anche un adempimento parziale, che solo in casi limite potrebbe approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto" e con specifico richiamo ad alcune pronunce del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 30 gennaio 1990, n. 57; danno applicazione a quanto sopra richiamato sezione sesta, sentenze 27 ottobre 2014, n. 5315; 12 dicembre 2002, n. 6787 e 28 maggio 2001, n. 2899) abbia rimarcato che va evitata una modalità della ripetizione ( e non la ripetizione stessa) che sia tale da compromettere le esigenze primarie dell'esistenza. In altri termini, solo "in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale", ove detta aggettivazione non lascia margini di dubbio alla estrema residualità, con onere probatorio a carico dell'accipies, delle ipotesi in cui l'irripetibilità possa riguardare l'importo dovuto nella sua totalità. Neanche conduce a risultati utili alla parte ricorrente l'art. 2126 c.c. a mente del quale “La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione". La Consulta nella sentenza n. 8/2023 afferma che "...si annovera tra le tutele specifiche e particolarmente incisive, che escludono la ripetizione dell'indebito, la previsione di cui all'art. 2126 cod. civ., riferita a una prestazione di natura retributiva. Il fondamento di tale speciale disciplina si rinviene, questa volta, nella causa dell'attribuzione, costituita da una attività lavorativa che è stata, di fatto, concretamente prestata, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta. La peculiare protezione di simile causa attributiva, che si pone in termini sinallagmatici rispetto alla retribuzione indebita, giustifica, pertanto, sia la pretesa a conseguire il corrispettivo sia, qualora questo sia stato già erogato, l'irripetibilità del medesimo, a dispetto della nullità o dell'annullamento
(totale o parziale) del contratto di lavoro e persino in presenza di una illiceità dell'oggetto o della causa, ove siano state violate norme poste a tutela del lavoratore".
Nella presente controversia, i fatti da cui dovrebbe desumersi la sussistenza dei menzionati presupposti della norma civilistica non sono stati neppure allegati essendosi la parte ricorrente concentrata a ribadire che lo svolgimento delle attività in oggetto è di per sé solo idoneo a fondare il loro credito ex art. 2126 cc e si è limitata ad affermare che le retribuzioni erogate in costanza del rapporto di lavoro sono insuscettibili di essere travolte, in applicazione dei summenzionati principi contenuti nell'art. 2126 c.c. oltre che nell'art. 36 della Carta costituzionale.
In ogni caso, come chiarito dal Giudice delle leggi nella sentenza n.8/2023 "L'art. 2126 cod. civ. costituisce, dunque, un presidio contro pretese restitutorie avanzate dal datore di lavoro, compresa la pubblica amministrazione (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 5 novembre 2021, n. 32263
e 31 agosto 2018, n. 21523), ma a condizione che l'indebito retributivo corrisponda a una specifica prestazione, effettivamente eseguita (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 23 novembre
2021, n. 36358). Per converso, la norma non trova applicazione qualora la prestazione si configuri quale mero aumento della retribuzione di posizione di un incarico dirigenziale e, dunque, non si ponga in una relazione sinallagmatica con una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, si da comportare dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - «il trasmodare dell'incarico
-
originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa» (Cass. ordinanza n. 36358 del
2021)".
Il principio enunciato dalla Consulta attraverso il riferimento alla qualifica dirigenziale - è idoneo ad essere applicato anche al pubblico dipendente sprovvisto della qualifica dirigenziale, in relazione ai compensi accessori e/o aggiuntivi che accedono al trattamento economico fondamentale, per i quali vi
è la riserva di legislazione nazionale, dal momento che valorizza, tra le caratteristiche tutte cumulativamente necessarie, l'elemento della novità della prestazione remunerabile, a prescindere dal ruolo ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni.
Avuto riguardo al caso in esame, la circostanze di fatto così come dedotte dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio e nella memoria integrativa depositata in atti (cfr. capo di prova:" 1)Vero è che, dal 2009, sino al collocamento in quiescenza avvenuto in data 1.08.2023, il sig. ha svolto anche attività di assistenza alParte 1 Controparte 2
per l'incremento delle attività anche legate ai processi di riforma in atto consequenziali alle modifiche del titolo V della Costituzione (parte II)?
2) Vero è che le attività di cui al punto 1) sono state svolte oltre l'orario di lavoro, ed anche il sabato e nei giorni festivi?
3) Vero è che, con contratto del 10.05.2016 il affidava al sig. Controparte 2
la realizzazione del progetto denominato "Organismi in Rete" consistente in Parte 1
attività di studio e ricerca su siti web, raccolta dati, ricerca, studio e compilazione di una relazione illustrativa sui servizi aggiuntivi e che tale attività progettuale è stata svolta in modalità extraorario;
4) Vero è che nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019 il sig. ha rivestito il Parte 1
ruolo di coordinatore delle attività progettuali denominate "potenziamento delle attività amministrative di assistenza agli organi istituzionali mediante flussi documentali digitali" e che tali attività sono state svolte in modalità extraorario ") non risultano sufficienti ad individuare e a caratterizzare i compiti svolti in termini radicalmente diversi - quantomeno sul piano qualitativo - rispetto alla mansione stabilmente ed ordinariamente disimpegnata;
né tampoco assume un valore probatorio esaustivo la documentazione prodotta che non dà conto anche di attività extraistituzionali per cui non ricorrono le condizioni, una volta venuta meno la regolare formalizzazione dell'incarico, per far prevalere, rispetto alla regola della onnicomprensività, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c., l'attività in concreto svolta, ove rispetto a questa siano in ipotesi previsti maggiori
-
erogazioni retributive (cfr. Cass. 15 gennaio 2018, n. 752, conf. 32263/2021).
Tali conclusioni consentono di escludere, in radice, anche i presupposti per l'invocata operatività dell'art. 2041 c.c. dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A.
Né, inoltre, possono condividersi le doglianze relative alla presunta violazione dell'obbligo di corresponsione di adeguata retribuzione ex art. 36 Cost. atteso che il ricorrente ha pacificamente percepito l'intera retribuzione legittimamente prevista dai contratti collettivi di riferimento, il che, ovviamente, esclude qualsiasi ipotetica lesione al riguardo.
In proposito, si evidenzia, peraltro, che l'erogazione degli emolumenti aggiuntivi, così come stigmatizzato dalla Corte dei Conti, risultava non soltanto generalizzata, ma, altresì, disancorata da qualsivoglia prestazione aggiuntiva rispetto a quella ordinariamente dovuta in virtù del contratto di lavoro in essere, in relazione al quale l'adeguata retribuzione è rappresentata dall'intero trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto e dovuto in virtù della contrattazione collettiva nazionale e correlata contrattazione collettiva decentrata.
Ed, ancora, per quanto attiene all'asserito vulnus che la ripetizione delle somme de quibus arrecherebbe al principio sancito dall'art. 36 della Costituzione in ragione del quale il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, va evidenziato che l'operato dell'Amministrazione non ha scalfito detto principio in quanto al dipendente in argomento non è stato richiesto in restituzione quanto ricevuto a titolo di retribuzione per il lavoro svolto - cui giustamente ha diritto - bensì sono stati richiesti gli emolumenti accessori ulteriori rispetto a quelli dovuti in base alla contrattazione vigente - attinti da un fondo istituito da una legge regionale dichiarata incostituzionale di certo non rientranti nella retribuzione costituzionalmente garantita
-
dall'art 36 della Carta Costituzionale.
Ne consegue che le somme oggetto di ripetizione non erano finalizzate a remunerare attività lavorative esulanti dai compiti già disimpegnati, riconducibili alla categoria contrattuale d'appartenenza, posto che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili, stante il principio per cui l'ordinario trattamento economico mensile compensa il dipendente per lo svolgimento di tutti i compiti rientranti nei doveri d'ufficio.
In aggiunta a quanto precede va, altresì, evidenziato che non si è ritenuto di procedere all'ammissione dei capi di prova inerenti l'orario di lavoro così come articolato nella memoria integrativa depositata in atti, dal momento che anche l'eventuale attività ordinaria svolta oltre l'orario di lavoro rinviene già apposita disciplina all'interno della contrattazione collettiva nazionale di comparto che, nel prevedere l'istituto del lavoro straordinario, ne circoscrive l'utilizzabilità con riferimento a specifiche esigenze di fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e ne subordina l'attivazione ad espressa autorizzazione dirigenziale che, valutato l'interesse pubblico in proposito, ne definisce, altresì, le modalità in ragione delle risorse all'uopo disponibili (Cfr. art. 38 CCNL 1.4.1999).
Le suesposte considerazioni conducono, pertanto, ad affermare la ripetibilità delle somme chieste in restituzione dalla Controparte_1 e corrisposte a titolo di indennità ai sensi dall'art. 58, comma 4,
L.R. 10/2001 aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 25 del 2003.
Va, infine, rigettata anche la doglianza inerente la mancata rateizzazione del dovuto trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità della P.A. "tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato", così come chiarito dalla stessa Consulta nella pronuncia suindicata.
In ogni caso, così come evidenziato dalla Controparte 1 nel caso di specie, nessuna richiesta di rateizzazione è stata effettuata dalla parte ricorrente e, di conseguenza, alcuna doglianza può essere mossa all'Amministrazione in proposito. Vanno, infine, rigettate anche tutte le censure così come sollevate dalla parte ricorrente in merito alla mancanza, nella specie, di un credito certo, liquido ed esigibile con la conseguente illegittimità del ricorso della PA alla procedura di recupero di cui al R.D. n. 639/1910.
In proposito valgono le seguenti considerazioni.
Con l'atto in parola è stato ingiunto alla parte ricorrente il pagamento del complessivo importo di €
29.565,27 dovuto come da seguente specifica: a) per il debito principale: € 27.286,40 importo netto da recuperare (sul lordo è stata applicata una riduzione percentuale pari al 48,64%); b) per interessi: €
2.278,87.
A detta ingiunzione di pagamento è stato allegato un prospetto, dettagliato per mese e per voce, delle somme oggetto di pretesa, riportante in calce: la somma inizialmente pretesa dall'Amministrazione (al lordo delle ritenute fiscali previdenziali e assistenziali); quella dichiarata prescritta dalla citata sentenza (lorda); l'importo lordo calcolato al netto delle somme dichiarate prescritte;
il nuovo importo preteso, al netto delle ritenute fiscali previdenziali e assistenziali (48,64% dell'importo lordo); le eventuali somme già trattenute dal Consiglio regionale, nel caso di specie inesistenti e la somma ancora da recuperare.
Il medesimo prospetto è corredato, altresì, di uno specchietto riassuntivo del calcolo degli interessi
(allegato 5).
Trattasi, pertanto, con ogni evidenza, alla luce di tutto quanto sovra esposto, di un credito certo, liquido ed esigibile in relazione al quale la PA del tutto legittimamente è ricorsa allo strumento dell'ingiunzione fiscale.
Ed, infatti, l'ingiunzione fiscale costituisce uno strumento di recupero utilizzabile soltanto dagli enti pubblici per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, sia di diritto pubblico che di diritto privato, purchè ricorra l'imprescindibile presupposto della liquidità, certezza ed esigibilità del credito, essendo inibita alla Pubblica Amministrazione qualunque determinazione unilaterale dello stesso.
Parimenti, nessun dubbio può sorgere sulle categorie di entrate suscettibili di essere recuperate per mezzo del descritto procedimento avendo la giurisprudenza chiarito che «lo speciale procedimento disciplinato dal R.D. n. 639/1910 è utilizzabile, da parte della pubblica Amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima pubblica Amministrazione, con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti» ( Cfr Cass., sez. un., 25 maggio
2009, n. 11992). Pertanto, oltre a tradizionali ipotesi di somme di natura pubblicistica, quali canoni demaniali o spettanti agli enti territoriali o a somme di natura ad essi affine, di spettanza, ecc., sono suscettibili di essere riscosse, in caso di inadempimento, le entrate di diritto privato in relazione alle quali è possibile ipotizzare tutte le ipotesi in cui la parte debitrice sia legata all'Amministrazione creditrice in forza di un rapporto negoziale di derivazione privatistica da cui trae fonte detto obbligo di pagamento (ad esempio, una retta scolastica per il servizio mensa di un istituto scolastico, le cd. tasse universitarie per gli iscritti ad un corso di laurea, il recupero di somme corrisposte da un datore pubblico ad un soggetto che, quale lavoratore, le ha percepite indebitamente, fino alla applicabilità dello stesso rimedio nei confronti di un soggetto che si trovi in stato di quiescenza e abbia ottenuto somme non spettanti).
Orbene, è evidente che la presente fattispecie rientra nell'ipotesi di recupero di somme indebitamente percepite dal lavoratore, con conseguente legittimità dell'operato della Controparte_1 che, correttamente e legittimamente, ha utilizzato, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla legge, la procedura di recupero di cui al RD del 1910 n.639.
A sostegno dell'operato dell'Amministrazione regionale sovviene, altresì, l'autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, per la quale "L'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ove esperita dalla
P.A. (nella specie, per il recupero di somme pagate a dipendente pubblico nell'ambito del rapporto di lavoro), può essere esercitata con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del
1910, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio" (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ordinanza 27 dicembre 2019, n. 34552).
In definitiva, le suesposte considerazioni conducono al rigetto della domanda giudiziale, assorbita ogni ulteriore valutazione.
Le spese di lite possono compensarsi tra le parti in considerazione della complessità della vicenda esaminata e della natura interpretativa delle questioni affrontate
P.Q.M.
Ogni diversa istanza disattesa, così provvede: rigetta la domanda giudiziale;
compensa le spese processuali.
Così deciso in Napoli in data 11/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario