Ordinanza collegiale 18 novembre 2024
Sentenza breve 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 27/02/2025, n. 4434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4434 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04434/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11145/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11145 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dulvi Corcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando del Servizio Sanita' e Veterinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare,
a) del provvedimento medico legale di non idoneità emesso dal Comando Sanità Veterinaria di Roma in data 12.07.2024 e notificato all’interessato in data 15.07.2024, adottato a seguito di ricorso amministrativo/gerarchico presentato dal Militare, prot. n. MD A512B1E REG2024 -OMISSIS-– verbale prot. n. -OMISSIS-, con il quale il sig. -OMISSIS- è stato giudicato “PERMANENTEMENTE NON IDONEO” al servizio militare per i seguenti motivi: “questo Capo Reparto attribuisce al militare il n. 4 della lettera Q prima alinea di cui al Decreto Ministero della Difesa 4/6/2014 come già individuato nell’art. 582 del DPR 15/3/2010 n. 90 stesso numero e stessa lettera”; b) del Verbale modello BL/G – N -OMISSIS- del 18.04.2024 e della lettera prot. n. MD A512B1E REG2024 -OMISSIS-del 09.04.2024, già impugnati dall’interessato in via amministrativa/gerarchica, con i quali il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma ha giudicato l’interessato “permanentemente non idoneo al servizio in ferma per la perdita dell’idoneità fisico-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento per riforma lett. Q num. 4 così come previsto dalla Direttiva Tecnica per l’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del DPR n. 90/2010” ; c) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale, allo stato non conosciuto e, comunque, incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando del Servizio Sanita' e Veterinaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate e sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il sig. -OMISSIS-arruolato quale VFP1 dal 17.01.2023 veniva sottoposto dal 18.02.2024 al 26.02.2024 ad intervento chirurgico per l’asportazione di “angioma cavernoso frontale destro”, in data 18.04.2024, dopo accertamento sanitario militare presso il Dipartimento di Medicina Legale di Roma, egli veniva giudicato “… permanentemente non idoneo al servizio in ferma per perdita dell’idoneità fisico-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento per riforma lett. Q num. 4 così come previsto dalla Direttiva Tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del DPR 90/2010” con il seguente giudizio diagnostico: “esiti di asportazione di angioma cavernoso frontale dx in trattamento antiepilettico”.
Impugnava detti provvedimenti con ricorso ed istanza cautelare, negando la sussistenza della suddetta causa di inidoneità sulla base di documentazione medica.
Veniva disposta verificazione da questo TAR, incaricando il Collegio medico legale del Ministero della difesa, le cui risultanze confermavano le valutazioni già compiute dai medici militari. L’Ausiliario chiedeva poi il rimborso delle spese nella misura di 400,00 euro + IVA da versarsi a Difesa Servizi Spa.
In data 24.2.2025 la parte ricorrente depositava dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025 la causa, previo avviso ai presenti di riserva di sentenza in forma semplificata, veniva trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che debba dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), CPA e che, in considerazione di tutte le circostanze e dell’esito della vicenda processuale, si prospetti equa la compensazione tra le parti delle spese di lite, ponendo a carico della parte ricorrente le sole spese di verificazione nella misura richiesta dall’Organo incaricato, che il Collegio reputa equa e che non è stata comunque contestata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
compensa le spese di lite tra le parti costituite;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di verificazione nella misura di euro 400,00 (quattrocento/00) più IVA da versarsi a Difesa Servizi Spa con le modalità di cui alla richiesta in atti da parte dell’Organismo Verificatore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.