Decreto cautelare 20 giugno 2023
Sentenza breve 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 27/07/2023, n. 4563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4563 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/07/2023
N. 04563/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02792/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2792 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierpaolo Taddeo, Caterina Fucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento, Istituto D'Istruzione Superiore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento del 10.06.2023 del Consiglio di Classe della Classe 5^-OMISSIS- – -OMISSIS- – dell’I.I.S. -OMISSIS-, di valutazione di -OMISSIS- per l’anno scolastico 2022/2023, acquisito mediante accesso agli atti del 17.06.2023, nella parte in cui è stata deliberata la esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione agli Esami di Stato per esso ricorrente -OMISSIS-, per l’eccessivo numero di assenze;
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’ USR - Ufficio Scolastico Regionale per Campania e di Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento e di Istituto D'Istruzione Superiore -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2023 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del 10.06.2023 del Consiglio di Classe della Classe 5^-OMISSIS- – -OMISSIS- - dell’IIS -OMISSIS-, con il quale è stata deliberata la sua esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione agli Esami di Stato, in ragione dell’eccessivo numero di assenze, superiori al limite dei tre quarti del monte ore scolastico;
Osservato che – incontestato il superamento del predetto limite, poiché le assenze consentite sarebbero state pari a 248 ore, mentre quelle dell’alunno sarebbero state di 278 ore – parte ricorrente lamenta la mancata concessione della deroga prevista dall’art. 14, comma 7, D.P.R. n° 122/2009 ( “Ai fini della validità degli anni scolastici, compreso l'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tale assenze non pregiudichino, a giudizio dei consigli di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo ”);
Rilevato che:
- il ricorrente ha dedotto l’illogicità ed il difetto di motivazione della decisione del Consiglio di Classe “ di giustificare solo un periodo dal 20 al 27 maggio 2023, perché supportato da motivi di salute, e così di non computarlo ai fini del calcolo delle assenze, laddove, invece, vi è prova che per quasi tutte le assenze precedenti le stesse erano motivate sempre da motivi di salute” , producendo, a comprova (all. 4 al ricorso)18 certificati medici del sanitario dell’Emergenza Territoriale di Paolisi, relativi all’arco temporale da ottobre 2022 a gennaio 2023;
Rilevato, altresì, che:
- lo stesso ricorrente ha dedotto di avere sofferto, nel corso dell’a.s. 2022 – 2023, di “ una serie di malesseri psicosomatici quali stati d’ansia e di agitazione, correlati alla frequenza scolastica ” e che pertanto avrebbe comunque fatto assenza a causa di un disagio emotivo reso noto all’istituzione scolastica;
-con il secondo motivo, parte ricorrente deduce che l’istituto scolastico avrebbe violato il principio di correttezza nel rapporto tra alunno e famiglia, non comunicando neanche che le troppe assenze avrebbero pregiudicato l’anno scolastico, e non avendo compreso il momento di grave difficoltà vissuto dal ragazzo;
Osservato che, con decreto cautelare del 20 giugno 2023, ritenendo sussistenti i presupposti, è stata concessa la misura cautelare della ammissione con riserva all’esame di stato (il cui avvio era previsto per giorno successivo, 21 giugno 2023);
Rilevato che, con memoria del 3 luglio 2023, il Ministero resistente ha rappresentato che l’alunno aveva svolto sia la prima che la seconda prova scritta e che, tuttavia, durante la seconda prova scritta, era stato allontanato dall’aula dal presidente della Commissione per aver violato le regole in relazione all’uso dei dispositivi elettronici durante la prova;
Rilevato che, in ogni caso, il 24 giugno 2023, in ottemperanza del decreto cautelare, è stato convocato il Consiglio di Classe, per la valutazione di fine anno scolastico e la relativa assegnazione del credito scolastico conclusasi che però si è conclusa con la mancata ammissione all’esame di Stato, avendo l’alunno riportato tre insufficienze gravissime nelle discipline di Italiano, Inglese e Matematica, nonché due insufficienze in Scienze naturali, chimiche e biologiche e Fisica, con la conseguente mancanza del presupposto della sufficienza in tutte le materie per l’ammissione all’esame di Stato, in applicazione del decreto legislativo 62/2017;
Ritenuto che le sopravvenienze documentate dal Ministero, costituite sia dall’annullamento delle prove di esame per applicazione della misura disciplinare dell’espulsione, sia dalla delibera di non ammissione all’esame di Stato (determinazione quest’ultima logicamente antecedente allo svolgimento delle medesime prove alle quali il ricorrente è stato ammesso con riserva) determinino una sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio, non potendo il ricorrente ricevere alcuna utilità pur dall’accoglimento del presente ricorso;
Ritenuto pertanto che debba dichiararsi improcedibile il ricorso e che per la delicatezza delle posizioni giuridiche in gioco possano compensarsi le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alfonso Graziano, Presidente FF
Rita Luce, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Alfonso Graziano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.