TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 394 del 2023, e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. PICONE ZAIRA, giusta Parte_1 procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GUELI ROBERTO, giusta procura depositata telematicamente;
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistenti -
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 15.2.23 impugnava dinanzi al Tribunale di Parte_1
Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, l'intimazione di pagamento emessa dall' n. 29120229005468656000 ed i Controparte_3 sottesi avvisi di addebito elencati in ricorso:
1) avviso di addebito n. 59120130001742980000 (ruoli nn. 934/2012 e 932/2012 contributi IVS 2012); CP_2
2)avviso di addebito n. 59120130002139042000 (ruoli nn. 1124/2013 e 1123/2012 Co contri-buti Modello DM Somm. Aggiuntive 2012); CP_2
3)avviso di addebito n. 59120140000179957000 (ruoli nn. 112/2014 e 113/2014 contributi IVS Somm. Aggiuntive 2013); CP_2
4)avviso di addebito n. 59120140001132807000 (ruoli nn. 581/2014 e 579/2014 contributi IVS Somm. Aggiuntive 2013); CP_2
1 5)avviso di addebito n. 591201400018168580000 (ruoli nn. 890/2014 e 889/2014 contributi Model-lo DM 10 + Somm. Aggiuntive 2013 e 2014); CP_2
6)avviso di addebito n. 591201400019294680000(ruoli nn. 925/2014 e 924/2014
Modello DM 10 + Somm. Aggiuntive 2014); CP_2
7) avviso di addebito n. 59120140002157928000 (ruoli nn. 982/2014 e 980/2014 contributi IVS + Somme aggiuntive 2014); CP_2
8) avviso di addebito n. 591201500000142740000 (ruoli nn. 113/2015 e 112/2015 contributi Model-lo DM 10 + Somme aggiuntive 2014 e 2015); CP_2
9) avviso di addebito n. 59120150000490880000 (ruoli nn. 317/2015 e 315/2015 contributi IVS + Somme aggiuntive 2014); CP_2
10) avviso di addebito n. 59120150001406126000 (ruoli nn. 589/2015 e 588/2015 contributi Modello DM 10 + Somme aggiuntive 2015); CP_2
A fondamento della propria pretesa eccepiva la prescrizione del credito.
Si costituivano ed contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto CP_2 CP_3 del ricorso.
In corso di causa, comunicava ed attestavo lo sgravio parziale del credito, CP_3 con domanda di dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere, richiesta cui si è associata parte ricorrente insistendo sulle spese.
Istruita la causa solo documentalmente, la stessa veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 7.1.25.
Motivi della decisione In primo luogo occorre circoscrivere l'oggetto del contendere ai soli avvisi di addebito sopra elencati con i numeri da 1 a 10; viceversa gli AVA n. 11) avviso di addebito n. 59120190001488639000 (ruoli nn. 791/2019 e 789/2019 contributi IVS
+ Somme aggiuntive 2017 e 2018); 12) avviso di addebito n. CP_2
59120190001674740000 (ruoli nn. 853/2019 e 851/2019 contributi IVS + Somme aggiuntive 2019); 13) avviso di addebito n. 59120210000459133000 (ruoli CP_2 nn. 171/2021 e 169/2021 contributi IVS + Somme aggiuntive 2019); 14) CP_2 avviso di addebito n. 59120210001000351000 (ruoli nn. 272/2021 e 269/2021 contributi IVS + Somme aggiuntive 2019), pur menzionati da nella CP_2 CP_3 propria memoria di costituzione in quanto compresi nell'intimazione impugnata, non sono stati impugnati da parte ricorrente.
Quanto agli AVA espressamente impugnati, ad eccezione di quello sub n. 2 (avviso di addebito n. 59120130002139042000) ha prodotto provvedimento di CP_3 sgravio fondato sull'art. 1 comma 222 della L. n. 197/2022 in forza del quale “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affi-dati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali […]”.
2 Ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, richiesta cui si è associata parte ricorrente insistendo sulle spese.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte ( cfr. SS.UU n. 1048, 368/2000,
4918/98, Cass. n. 14194, 14775, 6395/2004, 16987, 12844, 8478, 8200, 3122/2003 di sezioni semplici) si ha cessazione della materia del contendere tutte le volte in cui venga meno, con la materia controversa, qualsiasi posizione di contrasto tra le parti.
Si osserva, che l'istituto della cessazione della materia del contendere non ha fondamento testuale, ma è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Essa, infatti, ricorre quando le parti non hanno più l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice
(c.d. interesse ad agire e contraddire); può al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. S.U. n. 11969 del 2005 Cass. n. 14775 del 2004). Nel caso di specie, stante l'intervenuto sgravio degli AVA suddetti (eccetto che per quello sub n. 2), è venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito e deve essere dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere.
Quanto all'avviso di addebito n. 59120130002139042000, unico non sgravato tra quelli espressamente impugnati, appare utile preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256:
“13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma
1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del
1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n.
24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr.
Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
3 o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o
a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni”.
Nel caso di specie il ricorrente, eccependo la prescrizione successiva alla notifica dell'AVA (sulla cui avvenuta e regolare notificazione dell11.2.2014 parte ricorrente non ha effettuato alcuna censura).
Quanto agli atti interruttivi, ha affermato e provato di aver proceduto alla CP_3 notifica dell'intimazione di pagamento n. 291201890000146227000 notificata via
PEC in data 20/12/2018 (cfr. docc. n. 6 e n. 7 fasc. ), successivamente dalla CP_3 notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120199000005902000 notificata in data
15/01/2019 (cfr. docc. n. 8 e n. 9 fasc. e, da ultimo, dalla notifica CP_3 dell'intimazione di pagamento n. 2912022900516856000 in data 12/12/2022 (cfr. docc. n. 3 e n. 4 fasc. , oggi impugnata. CP_3
Nessun disconoscimento è stato effettuato dalla parte ricorrente in ordine alla correttezza dell'indirizzo PEC di ricezione, né sulle modalità di notifica.
Deve quindi essere dichiarato validamente interrotto il termine di prescrizione, avendo gli atti sopra elencati cadenza infraquinquennale. In conclusione, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata ed il ricorso respinto.
Le spese possono essere compensate per intero alla luce dello sgravio disposto ex lege in data 30.1.23, ossia successivamente all'introduzione del ricorso, nonché alla luce del rigetto della domanda in merito all'AVA sub 2)
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando dichiara cessata la materia del contendere in ordine agli AVA n.
59120130001742980000, n. 59120140000179957000, n. 59120140001132807000,
n.591201400018168580000,n.591201400019294680000,n.5912015000001427400
4 00,n.59120140002157928000,n.59120150000490880000,n.591201500014061260
00; rigetta per il resto;
compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Agrigento, 07/01/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
5