Articolo 1 della Legge 5 marzo 1965, n. 163
Versione
8 aprile 1965
Art. 1. Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 24 luglio 1961, n. 729 , e' sostituito dal seguente:
"L'ammontare del contributo dello Stato, fissato provvisoriamente ai sensi dell'articolo 19, sara' definitivamente stabilito, accertato il costo effettivo delle opere per le autostrade o tronchi funzionanti, entrati in esercizio, alle date del 31 dicembre 1961, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 o successivamente per le autostrade che alla detta scadenza, non fossero ancora entrate in servizio".

Entrata in vigore il 8 aprile 1965