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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 6435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6435 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5848/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RO
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 5848/2022 promossa da:
Parte_1
Avv. MAGURNO DANIELLA ricorrente contro
CP_1
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI: come da atto introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 21.1.2022, ha proposto opposizione avverso Parte_2
l'avviso di addebito n. 3972021000669262000 notificato il 13.1.2022 e relativo al pagamento della CP_ somma di euro 8.016,32, richiesta dall' a titolo di contributo di licenziamento, previsto dall'art 2, comma 31, della legge 92/2012 e somme aggiuntive.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha affermato che l'avviso di addebito era stato emesso CP_ nonostante egli avesse già notificato all' in data 9.9.21, un precedente ricorso con cui aveva chiesto all'intestato Tribunale di accertare l'insussistenza dell'obbligo di corrispondere il contributo in questione, in quanto le lavoratrici e Parte_3 Parte_4 CP_2
licenziate in data 31.1.2016, erano state contestualmente riassunte dall'impresa Parte_5
pagina 1 di 3 subentrante, le ultime tre, mentre la prima ( aveva sottoscritto un verbale di Parte_3
conciliazione in sede sindacale in data 1.2.2016.
CP_ 2.- L' si è costituito, deducendo che gli uffici amministrativi stavano effettuando lo sgravio parziale dell'avviso di addebito impugnato, sulla base della sentenza del Tribunale di RO n 2145/22 che aveva accolto il ricorso proposto dal Sig limitatamente alle posizioni delle lavoratrici Pt_1
e con esclusione della posizione della Parte_4 CP_2 Parte_5
Sig.ra e riducendo la domanda di addebito per l'importo di € 1.469,85 a titolo di contributo Pt_3 oltre € 510,34 a titolo di sanzioni.
3.- Pendente l'appello avverso la citata sentenza n 2145/22, la causa è stata sospesa per essere riassunta all'esito della decisione emessa della Corte di Appello con sentenza n. 551 del 11.2.2025.
Il Tribunale osserva quanto segue.
4.- La Corte di Appello di RO, con la sentenza citata, ha così statuito: “In realtà, la Pt_3
dopo essere stata licenziata dal in data 31/1/2016 per giustificato motivo oggettivo, ha Pt_1
sottoscritto il giorno successivo, ossia in data 1/2/2016, una conciliazione in sede sindacale per effetto della quale ha definito ogni possibile pretesa derivante dal rapporto di lavoro intercorso con l'odierno appellante ed ha rinunciato ad essere riassunta alle dipendenze della Società subentrata nella gestione dell'agenzia assicurativa.
Alla luce di tale rinuncia, avvenuta “per motivi strettamente personali”, e stante il carattere
“novativo”, rispetto all'irrogato licenziamento (comune alle altre tre colleghe e preordinato alla successiva riassunzione), del suddetto negozio transattivo stipulato in sede protetta - v. il verbale di conciliazione in atti, sottoscritto anche dalla RO MI SR - può ritenersi concretizzata
l'ipotesi di successiva “risoluzione consensuale del rapporto di lavoro” che, per un verso, non dà diritto alla in capo alla lavoratrice e, per altro verso, esclude l'obbligo contributivo in capo al CP_3
datore.
Per quanto fin qui esposto, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza - che rimane ferma per le altre tre lavoratrici - va dichiarata l'illegittimità della richiesta
CP_ dell' (anche) con riferimento alla . Pt_3
Sulla scorta di tali condivisibili motivazioni, l'avviso di addebito impugnato va annullato.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice Unico del lavoro del Tribunale di RO, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1) Annulla l'avviso di addebito impugnato;
pagina 2 di 3 CP_ 2) Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in €
2700,00, oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi.
RO, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RO
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 5848/2022 promossa da:
Parte_1
Avv. MAGURNO DANIELLA ricorrente contro
CP_1
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI: come da atto introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 21.1.2022, ha proposto opposizione avverso Parte_2
l'avviso di addebito n. 3972021000669262000 notificato il 13.1.2022 e relativo al pagamento della CP_ somma di euro 8.016,32, richiesta dall' a titolo di contributo di licenziamento, previsto dall'art 2, comma 31, della legge 92/2012 e somme aggiuntive.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha affermato che l'avviso di addebito era stato emesso CP_ nonostante egli avesse già notificato all' in data 9.9.21, un precedente ricorso con cui aveva chiesto all'intestato Tribunale di accertare l'insussistenza dell'obbligo di corrispondere il contributo in questione, in quanto le lavoratrici e Parte_3 Parte_4 CP_2
licenziate in data 31.1.2016, erano state contestualmente riassunte dall'impresa Parte_5
pagina 1 di 3 subentrante, le ultime tre, mentre la prima ( aveva sottoscritto un verbale di Parte_3
conciliazione in sede sindacale in data 1.2.2016.
CP_ 2.- L' si è costituito, deducendo che gli uffici amministrativi stavano effettuando lo sgravio parziale dell'avviso di addebito impugnato, sulla base della sentenza del Tribunale di RO n 2145/22 che aveva accolto il ricorso proposto dal Sig limitatamente alle posizioni delle lavoratrici Pt_1
e con esclusione della posizione della Parte_4 CP_2 Parte_5
Sig.ra e riducendo la domanda di addebito per l'importo di € 1.469,85 a titolo di contributo Pt_3 oltre € 510,34 a titolo di sanzioni.
3.- Pendente l'appello avverso la citata sentenza n 2145/22, la causa è stata sospesa per essere riassunta all'esito della decisione emessa della Corte di Appello con sentenza n. 551 del 11.2.2025.
Il Tribunale osserva quanto segue.
4.- La Corte di Appello di RO, con la sentenza citata, ha così statuito: “In realtà, la Pt_3
dopo essere stata licenziata dal in data 31/1/2016 per giustificato motivo oggettivo, ha Pt_1
sottoscritto il giorno successivo, ossia in data 1/2/2016, una conciliazione in sede sindacale per effetto della quale ha definito ogni possibile pretesa derivante dal rapporto di lavoro intercorso con l'odierno appellante ed ha rinunciato ad essere riassunta alle dipendenze della Società subentrata nella gestione dell'agenzia assicurativa.
Alla luce di tale rinuncia, avvenuta “per motivi strettamente personali”, e stante il carattere
“novativo”, rispetto all'irrogato licenziamento (comune alle altre tre colleghe e preordinato alla successiva riassunzione), del suddetto negozio transattivo stipulato in sede protetta - v. il verbale di conciliazione in atti, sottoscritto anche dalla RO MI SR - può ritenersi concretizzata
l'ipotesi di successiva “risoluzione consensuale del rapporto di lavoro” che, per un verso, non dà diritto alla in capo alla lavoratrice e, per altro verso, esclude l'obbligo contributivo in capo al CP_3
datore.
Per quanto fin qui esposto, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza - che rimane ferma per le altre tre lavoratrici - va dichiarata l'illegittimità della richiesta
CP_ dell' (anche) con riferimento alla . Pt_3
Sulla scorta di tali condivisibili motivazioni, l'avviso di addebito impugnato va annullato.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice Unico del lavoro del Tribunale di RO, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1) Annulla l'avviso di addebito impugnato;
pagina 2 di 3 CP_ 2) Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in €
2700,00, oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi.
RO, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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