Articolo 2 della Legge 15 dicembre 1998, n. 441
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 gennaio 1999
Art. 2. Primo insediamento dei giovani agricoltori 1. In sede di attuazione da parte delle regioni delle disposizioni di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 950/97, possono accedere prioritariamente agli aiuti per l'insediamento, purche' si impegnino per almeno cinque anni al mantenimento delle condizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali e la domanda relativa agli aiuti venga presentata dai giovani agricoltori di cui all'articolo 1 della presente legge, che al momento della presentazione della domanda stessa non abbiano superato i quaranta anni di eta':
a) i giovani agricoltori che, come imprenditori agricoli a titolo principale, subentrano nella proprieta', nell'affitto o in altro diritto reale di godimento al precedente titolare dell'azienda, o che intervengono quali contitolari e corresponsabili nella conduzione della stessa, sempreche' l'azienda richieda un volume minimo di lavoro uguale ad una unita' lavorativa uomo (ULU) ovvero a tante ULU quanti sono i nuovi titolari, e che tale volume sussista al momento dell'insediamento o sia raggiunto entro due anni dall'insediamento, ferma restando la restituzione nel caso di inadempienza. Il periodo di cui alla presente lettera e' prorogato di ulteriori due anni qualora l'inadempimento sia imputabile esclusivamente a cause gravi sopravvenute indipendentemente dalla volonta' del soggetto e debitamente certificate;
b) i giovani agricoltori che succedono, come imprenditori agricoli a titolo principale, al precedente proprietario dell'azienda e che abbiano proceduto, nei confronti dei coeredi, al riscatto delle quote spettanti ai medesimi;
c) le societa' semplici, in nome collettivo e cooperative, a condizione che almeno i due terzi dei soci, la cui eta' non deve comunque superare i quaranta anni, esercitino, rivestendo la relativa qualifica, l'attivita' agricola a titolo principale, ai sensi del citato regolamento (CE) n. 950/97, oppure a tempo parziale, come previsto dall'articolo 10 del suddetto regolamento. Per le societa' in accomandita semplice le qualifiche di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto possono essere possedute anche dal solo socio accomandatario; in caso di due o piu' soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui al primo periodo;
d) i giovani che si insediano, con le modalita' di cui alle lettere a), b) e c), quali agricoltori a tempo parziale e che ricavino almeno il 50 per cento del loro reddito totale dalle attivita' agricole, forestali, turistiche, artigianali, dalla fabbricazione e vendita diretta di prodotti dell'azienda, o da attivita' di conservazione dello spazio naturale e di manutenzione ambientale quali lavori di arginature, sistemazione idraulicoforestale, difesa dalle avversita' atmosferiche e dagli incendi boschivi, ricostruzione di habitat per la fauna selvatica, svolte nella loro azienda, purche' il reddito direttamente proveniente dall'attivita' agricola nell'azienda non sia inferiore al 25 per cento del reddito totale dell'imprenditore, e il tempo di lavoro destinato alle attivita' esterne all'azienda non superi la meta' del tempo di lavoro totale dell'imprenditore;
e) le societa' di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole ove i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della societa' siano costituiti in maggioranza da giovani agricoltori.
2. Sono fatti salvi i maggiori benefici previsti per l'insediamento nelle zone montane.
3. L'assunzione del maso chiuso di cui al decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32, da parte di soggetti che non hanno ancora compiuto i quaranta anni equivale a tutti gli effetti al primo insediamento previsto dalla presente legge.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 950/97 e' il seguente:
"Articolo 10. - 1. Gli Stati membri possono concedere aiuti per il primo insediamento ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto quaranta anni, a condizione che:
a) il giovane agricoltore si insedi in un'azienda agricola in qualita' di capo dell'azienda; per insediamento in qualita' di capo dell'azienda si intende l'assunzione della responsabilita' o corresponsabilita' civile e fiscale per la gestione dell'azienda stessa e dello statuto sociale stabilito nello Stato membro interessato per i capi d'azienda indipendenti;
b) il giovane agricoltore si insedi come agricoltore a titolo principale o inizi ad esercitare l'attivita' agricola a titolo principale dopo un insediamento come agricoltore a titolo parziale. Tuttavia, gli Stati membri possono accordare tale aiuto ai giovani agricoltori che si insediano come agricoltori a tempo parziale che ricavino almeno il 50% del loro reddito totale dalle attivita' agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure da attivita' di conservazione dello spazio naturale che beneficiano di sovvenzioni pubbliche, svolte nella loro azienda, purche' il reddito direttamente proveniente dall'attivita' agricola nell'azienda non sia inferiore al 25% del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro destinato alle attivita' esterne all'azienda non superi la meta' del tempo di lavoro totale dell'imprenditore;
c) la qualificazione professionale del giovane agricoltore raggiunga un livello sufficiente al momento dell'insediamento o al piu' tardi due anni dopo l'insediamento;
d) l'azienda agricola richieda un volume di lavoro equivalente almeno ad una ULU; tale volume deve essere raggiunto al piu' tardi due anni dopo l'insediamento.
2. Gli aiuti all'insediamento possono consistere in:
a) un premio unico il cui importo massimo ammissibile figura nell'allegato I. Il pagamento di tale premio puo' essere scaglionato su cinque anni al massimo.
Gli Stati membri possono sostituire questo premio con un abbuono d'interessi equivalente;
b) un abbuono d'interessi per i prestiti contratti per coprire le spese derivanti dall'insediamento.
L'abbuono e' concesso al massimo per un periodo di quindici anni; il valore capitalizzato di tale abbuono non puo' essere superiore al valore del premio unico.
Gli Stati membri possono versare, sotto forma di sovvenzione, l'equivalente dell'abbuono che risulta dall'entita' e dalla durata dei prestiti contratti.
3. Gli Stati membri definiscono:
a) le condizioni dell'insediamento;
b) le condizioni specifiche, nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo di essa e in particolare vi si insedi nel quadro di associazioni o di cooperative il cui oggetto principale e' la gestione di un'azienda agricola; tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento come unico capo dell'azienda;
c) la qualificazione professionale agricola richiesta al momento dell'insediamento o entro i due anni successivi all'insediamento stesso;
d) le modalita' secondo le quali si verifica che il volume di lavoro equivalente ad almeno una ULU e' stato raggiunto entro il termine massimo di due anni dall'insediamento".
- Il decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32, reca: "Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi".
Entrata in vigore il 6 gennaio 1999
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