Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 774
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto di intimazione per omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate ha prodotto prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi, notificati personalmente al ricorrente o ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e perfezionati per compiuta giacenza. In particolare, l'intimazione n. 09420229004187660000, relativa alle cartelle di pagamento impugnate, non è stata ritualmente impugnata dal ricorrente.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione triennale del credito

    La Corte ritiene che, avendo l'Agenzia delle Entrate prodotto la prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi e non essendo l'intimazione n. 09420229004187660000 stata ritualmente impugnata, non è decorso il termine triennale di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 774
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 774
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo