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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 774/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2372/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da Nominativo_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014509919000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014509919000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014509919000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014509919000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014509919000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130022125616000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420150009970474000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420150009970474000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180013949712000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180013949712000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato in data 14.03.2025, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), impugnava l'atto di intimazione di pagamento n. 09420249014509919000, notificato a mezzo del servizio postale in data 22.01.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di € 1.514,29, oltre accessori, in relazione a presunti omessi versamenti della tassa automobilistica;
deduceva parte ricorrente che l'atto di intimazione traeva origine dalle seguenti cartelle di pagamento:
- cartella n. 09420130022125616000, riferita alla tassa automobilistica anno 2007, di € 214,18, presuntivamente notificata in data 24.02.2015;
- cartella n. 09420150009970474000, riferita alla tassa automobilistica anni 2009/2010, di € 639,83, presuntivamente notificata in data 03.11.2015; - cartella n. 09420180013949712000, riferita alla tassa automobilistica anni 2013/2014, di € 660,28, presuntivamente notificata in data 25.10.2018; quindi il ricorrente deduceva di non avere ricevuto la notifica delle suddette cartelle esattoriali e di essere venuto a conoscenza della pretesa creditoria solo con la notifica dell'atto di intimazione.
Con il primo motivo di ricorso era dedotta la nullità dell'atto di intimazione per omessa notifica degli atti presupposti, rilevando che la mancata o irregolare notificazione delle cartelle di pagamento comportava la nullità di tutti gli atti consequenziali, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Con il secondo motivo veniva eccepita l'intervenuta prescrizione triennale del credito relativo alla tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/1986, deducendo che tra le date di presunta notifica delle cartelle e la notifica dell'atto di intimazione del 22.01.2025 era decorso il termine prescrizionale, in assenza di validi atti interruttivi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con controdeduzioni depositate in data 08.05.2025, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992, per tardiva impugnazione degli atti presupposti ritualmente notificati. L'Agente della riscossione deduceva, altresì, l'irretrattabilità del credito, sostenendo che la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento e dei successivi atti interruttivi avrebbe reso definitiva la pretesa tributaria, con conseguente inammissibilità delle eccezioni di prescrizione sollevate solo in sede di impugnazione dell'atto di intimazione.
In via ulteriormente subordinata, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione contestava l'eccezione di prescrizione, deducendo la rituale notifica delle cartelle e di una serie di atti interruttivi, nonché l'operatività delle sospensioni dei termini di prescrizione e decadenza previste dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. n. 18/2020 e art. 12 d.lgs. n. 159/2015), con conseguente proroga dei termini.
La Regione Calabria – Settore Tributi U.O. Tasse Automobilistiche, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e rimaneva contumace.
Con memorie illustrative depositate in data 15.01.2026, il ricorrente ribadiva integralmente le censure già formulate nel ricorso introduttivo, insistendo in particolare sull'intervenuta prescrizione triennale del credito, sulla nullità dell'atto di intimazione e delle cartelle presupposte per omessa o irregolare notifica e sull'inidoneità dell'atto di intimazione n. 09420229004187660000, presuntivamente notificato in data 21.09.2022, a interrompere la prescrizione, per mancata produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
All'udienza del 27.01.2026 la controversia era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. A prescindere dalla rituale o meno notifica delle cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione oggi opposta, mette conto rilevare che AdER ha allegato la prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi (cfr. allegati da A ad C (A. PFA rel-09480201600018690000 - B. AVI rel-09420199002578718000-C1. AVI rel-09420229004187660000), notificati o personalmente al ricorrente ovvero ai sensi dell'art. 140 cpc nel rispetto di tutte le formalità previste dalla citata disposizione, ivi compresa, da ultimo, la raccomandata a/r con notifica perfezionatasi per compiuta giacenza. Al riguardo in sede di memorie illustrative ha dedotto il ricorrente che “Il procedimento notificatorio relativo all'atto di intimazione di pagamento n.9420229004187660000, ex adverso depositato, risulta essere nullo ed illegittimo in quanto manca la prova della notifica postale per compiuta giacenza, ovvero non è stata prodotta in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (c.d. CAD)” (pag. 2); invero dall'esame della documentazione prodotta da AdER in relazione a tale atto emerge che la notifica è stata perfezionata con restituzione del plico al mittente per compiuta giacenza;
e, poiché, a) l'intimazione n. 09420229004187660000 era relativa, anche, alle tre cartelle di pagamento sopra richiamate;
b) l'atto non è stato ritualmente impugnato dal ricorrente, ogni motivo di gravame è infondato, non essendo ovviamente decorso – al momento della notifica dell'ulteriore intimazione oggi opposta, il termine triennale di prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art.4 d.m. 55/2014 (caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, numero delle parti convenute) possono essere liquidate come da dispositivo attestandosi al parametro minimo dei valori tabellari, avuto riguardo alla minima rilevanza delle questioni trattate e al valore della controversia.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 220,00 oltre accessori di legge ove dovuti;
nulla per Regione Calabria. (firmato digitalmente)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2372/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da Nominativo_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014509919000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014509919000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014509919000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014509919000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014509919000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130022125616000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420150009970474000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420150009970474000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180013949712000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180013949712000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato in data 14.03.2025, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), impugnava l'atto di intimazione di pagamento n. 09420249014509919000, notificato a mezzo del servizio postale in data 22.01.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di € 1.514,29, oltre accessori, in relazione a presunti omessi versamenti della tassa automobilistica;
deduceva parte ricorrente che l'atto di intimazione traeva origine dalle seguenti cartelle di pagamento:
- cartella n. 09420130022125616000, riferita alla tassa automobilistica anno 2007, di € 214,18, presuntivamente notificata in data 24.02.2015;
- cartella n. 09420150009970474000, riferita alla tassa automobilistica anni 2009/2010, di € 639,83, presuntivamente notificata in data 03.11.2015; - cartella n. 09420180013949712000, riferita alla tassa automobilistica anni 2013/2014, di € 660,28, presuntivamente notificata in data 25.10.2018; quindi il ricorrente deduceva di non avere ricevuto la notifica delle suddette cartelle esattoriali e di essere venuto a conoscenza della pretesa creditoria solo con la notifica dell'atto di intimazione.
Con il primo motivo di ricorso era dedotta la nullità dell'atto di intimazione per omessa notifica degli atti presupposti, rilevando che la mancata o irregolare notificazione delle cartelle di pagamento comportava la nullità di tutti gli atti consequenziali, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Con il secondo motivo veniva eccepita l'intervenuta prescrizione triennale del credito relativo alla tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/1986, deducendo che tra le date di presunta notifica delle cartelle e la notifica dell'atto di intimazione del 22.01.2025 era decorso il termine prescrizionale, in assenza di validi atti interruttivi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con controdeduzioni depositate in data 08.05.2025, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992, per tardiva impugnazione degli atti presupposti ritualmente notificati. L'Agente della riscossione deduceva, altresì, l'irretrattabilità del credito, sostenendo che la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento e dei successivi atti interruttivi avrebbe reso definitiva la pretesa tributaria, con conseguente inammissibilità delle eccezioni di prescrizione sollevate solo in sede di impugnazione dell'atto di intimazione.
In via ulteriormente subordinata, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione contestava l'eccezione di prescrizione, deducendo la rituale notifica delle cartelle e di una serie di atti interruttivi, nonché l'operatività delle sospensioni dei termini di prescrizione e decadenza previste dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. n. 18/2020 e art. 12 d.lgs. n. 159/2015), con conseguente proroga dei termini.
La Regione Calabria – Settore Tributi U.O. Tasse Automobilistiche, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e rimaneva contumace.
Con memorie illustrative depositate in data 15.01.2026, il ricorrente ribadiva integralmente le censure già formulate nel ricorso introduttivo, insistendo in particolare sull'intervenuta prescrizione triennale del credito, sulla nullità dell'atto di intimazione e delle cartelle presupposte per omessa o irregolare notifica e sull'inidoneità dell'atto di intimazione n. 09420229004187660000, presuntivamente notificato in data 21.09.2022, a interrompere la prescrizione, per mancata produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
All'udienza del 27.01.2026 la controversia era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. A prescindere dalla rituale o meno notifica delle cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione oggi opposta, mette conto rilevare che AdER ha allegato la prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi (cfr. allegati da A ad C (A. PFA rel-09480201600018690000 - B. AVI rel-09420199002578718000-C1. AVI rel-09420229004187660000), notificati o personalmente al ricorrente ovvero ai sensi dell'art. 140 cpc nel rispetto di tutte le formalità previste dalla citata disposizione, ivi compresa, da ultimo, la raccomandata a/r con notifica perfezionatasi per compiuta giacenza. Al riguardo in sede di memorie illustrative ha dedotto il ricorrente che “Il procedimento notificatorio relativo all'atto di intimazione di pagamento n.9420229004187660000, ex adverso depositato, risulta essere nullo ed illegittimo in quanto manca la prova della notifica postale per compiuta giacenza, ovvero non è stata prodotta in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (c.d. CAD)” (pag. 2); invero dall'esame della documentazione prodotta da AdER in relazione a tale atto emerge che la notifica è stata perfezionata con restituzione del plico al mittente per compiuta giacenza;
e, poiché, a) l'intimazione n. 09420229004187660000 era relativa, anche, alle tre cartelle di pagamento sopra richiamate;
b) l'atto non è stato ritualmente impugnato dal ricorrente, ogni motivo di gravame è infondato, non essendo ovviamente decorso – al momento della notifica dell'ulteriore intimazione oggi opposta, il termine triennale di prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art.4 d.m. 55/2014 (caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, numero delle parti convenute) possono essere liquidate come da dispositivo attestandosi al parametro minimo dei valori tabellari, avuto riguardo alla minima rilevanza delle questioni trattate e al valore della controversia.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 220,00 oltre accessori di legge ove dovuti;
nulla per Regione Calabria. (firmato digitalmente)