Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.C.C. N. 2899/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI' SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, nel procedimento civile n. 2899/2024, ad oggetto: Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.; promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BELLINI Parte_1 C.F._1
CARLO (C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO DELLA REPUBBLICA C.F._2
162 47121 FORLI', giusta procura in atti;
parte ricorrente nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. COMPAGNI CP_1 C.F._3
DAVIDE (C.F. ), domiciliata in V. AL. N. 1 47121 FORLI', in virtù di C.F._4 procura in atti;
parte resistente ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 671 C.P.C.
Letti gli atti;
Rilevato che:
chiede disporsi il sequestro conservativo dell'immobile di proprietà di Parte_1 CP_1
, ubicato in Bertinoro (FC), alla via Colombarone n. 636, descritto al NCEU del Comune di
[...]
Bertinoro, rispettivamente al foglio 41, particella 134, subalterni 2, 4, 5 e 6, fino alla concorrenza della somma di € 50.000,00, comprensiva di sorte, interessi e spese legali;
sulla scorta di quanto in atti, la parte ricorrente addebita, nei confronti di , l'avere agito, CP_1 assieme a tale , quest'ultimo amministratore della società MRKC Capital Investment Ltd Persona_1 con sede in Limassol (Cipro), al fine di indurre il ricorrente ad effettuare un investimento finanziario,
1
afferma di avere svolto il ruolo di mera consulente esterna e di essersi limitata ad CP_1 eseguire le indicazioni date dallo Aggiunge, a sostegno di quanto riferisce, che le somme versate _1 dai clienti confluivano soltanto nella società con sede a Cipro, ovvero nella “MRKC Capital Investment
Ltd, company number HE 396641 con sede in Limassol (Cipro), 72D Thessalonikis”, integralmente detenuta da che ne era anche amministratore unico (doc. 03), mentre alcun ruolo avrebbe avuto la “MRKC _1
Co Capital Investment Ltd, company number 13369848 con sede in Londra, 37-38 Long Acre, WC2E ”, solo quest'ultima costituita da ed (doc. 08). Sul periculum, replica evidenziando Persona_1 CP_1
l'assenza di condotte distrattive.
Ritenuto che: relativamente alla sussistenza del primo presupposto cautelare (c.d. fumus boni iuris), appare fondata la pretesa in argomento, stante la circostanza scarsamente convincente che la resistente sia una figura esterna nell'ambito della vicenda;
al riguardo, vi sono indizi che superano la soglia della verosimiglianza rispetto al ruolo effettivo rivestito dalla resistente, quali: i) la sostanziale congruenza della compagine societaria, sia di quella cipriota che di quella londinese;
ii) il medesimo oggetto sociale vertente in investimenti in strumenti finanziari (CFDs,
ETFs, Futures, Gestioni Patrimoniali, Fondi Wealth Management, Hedge Funds); iii) la detenzione della medesima quota di pacchetto azionario (e del relativo potere) tra i due soggetti, e al _1 CP_1 pari della relativa iscrizione analoga per entrambi in ordine di tempo (18.11.2021); iv) la successiva carica di “director” ricoperta dalla resistente, a far data dal 29.04.2022 e fino al 29.02.2024, a dimostrazione che tale ruolo cessava proprio quanto la società diventava inattiva (16.07.2024); v) la conoscenza e l'utilizzo delle password del fondo speculativo “hedge fund” (doc. 12), nonché la provvista pervenuta nella disponibilità della resistente: “Le scrivo per comunicarle che i fondi sono arrivati e il portale è stato aggiornato” (doc. 11); tali elementi, quindi, sorreggono la tesi del ricorrente, ovvero che la resistente avesse un ruolo organico all'interno della società e che collaborasse attivamente con lo sia procacciando clienti che _1 reinvestendo i loro capitali;
d'altronde, la distinzione tra le due società operata dalla difesa della resistente -e diretta a dimostrare l'estraneità della propria assistita- è un profilo che non muta il quadro indiziario rispetto alle operazioni di investimento oggetto di causa;
2 a tal proposito, per un verso, la difesa di controparte si limita ad enunciarne la differenza senza illustrare e documentare le relazioni tra le due società (il doc. 3 è irrilevante), le quali -si ripete- hanno identica denominazione, oggetto sociale ed entrambe condividono la figura dello _1 per altro verso, vi sono elementi convincenti che i capitali siano pervenuti nella disponibilità della società con sede a Londra.
Ritenuto tuttavia che: non sussiste la seconda condizione (c.d. periculum in mora) non essendo emersi, tanto criteri oggettivi (es. inidonea capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito;
sproporzione quantitativa e qualitativa tra il patrimonio del debitore e l'ammontare del credito), quanto soggettivi (es. compimento di atti di depauperamento del patrimonio), con la conseguenza che non appare ragionevole sottoporre a vincolo i beni o la quota di beni invocati dal ricorrente;
è noto che il sequestro conservativo mira ad eliminare il “pericolo da infruttuosità”, nel senso che, nelle more di un giudizio a cognizione piena per procurarsi un titolo esecutivo, il creditore teme che il suo obbligato possa rendere incapiente o dissolva il proprio patrimonio;
nello specifico, la difesa di parte ricorrente si dilunga in espressioni e/o in racconti che esulano dal presupposto in commento, se non limitatamente all'esistenza di un'iscrizione sull'immobile di
Bertinoro, ovvero la locazione ultranovennale trascritta nell'anno 2024 in favore del padre, ER
, che però non risulta avere alcun collegamento con la vicenda odierna, sia da un punto di vista
[...] temporale che strumentale (docc. 21-27b); pertanto, la carenza soltanto di uno dei due presupposti - nella specie, come detto, è insussistente il periculum in mora -, impedisce la concessione della misura cautelare.
Ritenuto che: le spese di lite vanno compensate integralmente, ravvisando una soccombenza reciproca rispetto al presupposto del fumus boni iuris.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Forlì, 15 marzo 2025
Il Giudice Dott. Emanuele Picci
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