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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/04/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2431/2023
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del popolo italiano
La Corte d'appello di Firenze, Prima sezione civile, nelle seguenti persone:
Dott. Isabella Mariani Presidente
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliera
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
pronuncia la presente
SENTENZA
Sull'appello, come in atti, proposto da:
, Parte_1 con l'Avv. Enrica Gardin, di Firenze, appellante nei confronti di
P_ con l'Avv. Marco Ghilardi, di Pistoia, convenuta e appellante incidentale;
con l'intervento del P. M. (Procuratore Generale della Rep.ca)
avente ad oggetto: appello avverso sentenza in materia di cessazione effetti civili del matrimonio. Riconoscimento e determinazione misura assegno divorzile.
Esaminati gli atti, sentito il parere del Procuratore Generale della Repubblica, sulle seguenti conclusioni: per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in totale Pt_1 riforma della impugnata Sentenza n. 783/2023 emessa dal Tribunale di Pistoia, pubblicata il 09/10/2023 RG n. 1482/2017 e in accoglimento delle ragioni dell'odierno appellante, che in questa sede integralmente richiama anche i propri scritti di primo
1 grado, in tesi, disporre la revoca dell'assegno divorzile disposto in favore della sig.ra
; in ipotesi, in riforma della impugnata n. 783/2023 emessa dal Tribunale di P_
Pistoia, pubblicata il 09/10/2023 RG n. 1482/2017, ridurre l'ammontare dell'assegno divorzile alla somma mensile di € 100,00.”
- Per la Riccio: “In ordine all'appello proposto dal questa difesa così conclude: Pt_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze: A) Dichiarare inammissibile l'appello proposto, per i motivi già esplicati e condannare il alle spese di causa, da Parte_1 liquidarsi nei modi previsti dal Gratuito Patrocinio, nonché quelle del I° grado come da notula depositata fino all'ammissione del Gratuito Patrocinio e, successivamente, secondo quest'ultimi parametri. B) Nel merito ma preliminarmente: respingere l'appello per il passaggio in giudicato della parte della sentenza di che al “presunto” capo a pag.
7/8 della Sentenza impugnata, non avendolo il nemmeno indicato. Sempre nel Pt_1 merito: respingere l'Appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e condannare il lle spese di causa, così come indicate nel precedente capitolo. Pt_1
In ordine all'appello incidentale promosso dalla sig.ra , Voglia l'Ecc.ma Corte P_ di Appello di Firenze: C) Accogliere l'appello incidentale allo stato degli atti, oppure a seguito dell'assunzione della negata istruttoria, calcolare nuovamente l'importo dell'assegno divorzile della secondo gli esatti parametri indicati dalla Suprema P_
Corte. D) Quantificare l'assegno divorzile della in una somma non inferiore ad euro P_
2.500,00 (duemilacinquecento) mensili, o quelle di giustizia, a decorrere dalla data di deposito della domanda di divorzio, dichiarandole soggette a rivalutazione ed interessi sino al soddisfo. E) Liquidare in ogni caso la notula relativa alla difesa con gratuito patrocinio per questa fase e per la parte relativa al I° grado nonché, per il I° grado, condannare il lla parte non interamente liquidata della notula.” Pt_1 per il P.G.: V° per intervento.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
La vicenda è stata oggetto di sentenza non definitiva depositata in data 26.6.24 che di seguito si riporta, con le successive valutazioni in tema di quantificazione dell'assegno divorzile all'esito dell'istruttoria svolta in seguito alla rimessione sul ruolo.
-
aveva originariamente presentato ricorso al Tribunale di Pistoia Parte_1 chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio contratto con (dal quale non erano nati figli) senza che fosse per lei prevista la P_ corresponsione di alcun assegno divorzile o, in via meramente residuale, quantificando lo nell'importo di euro 100,00 mensili.
2 All'udienza del 24 gennaio 2018, comparso davanti al Presidente del Tribunale il solo ricorrente, con ordinanza emessa in pari data veniva stabilita a suo carico l'obbligo di corresponsione alla e moglie di un assegno di euro 200,00 mensili, poi revocato con la sentenza emessa all'esito del procedimento, svoltosi in contumacia della convenuta.
La predetta sentenza veniva impugnata e, all'esito dell'appello, questa Corte dichiarava la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e rimetteva, ricorrendone le condizioni di legge, la causa al primo giudice, assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione del processo.
Il ha quindi riassunto il giudizio formulando nuovamente le medesime domande Pt_1 in precedenza proposte.
La si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il riconoscimento in via P_ provvisoria di un assegno di importo non inferiore a € 8.000,00 mensili con condanna, all'esito del procedimento, del alla corresponsione di un assegno Parte_1 divorzile pari a 25mia euro mensili e con condanna del al risarcimento Parte_1 dei danni ex art. 96 c.p.c. per le sue infondate deduzioni e per “il comportamento processuale dello stesso e la ridicola ed offensiva offerta del pagamento di un assegno di € 100,00 (cento) mensili.”
All'esito della udienza presidenziale del 10.11.2021, il Presidente emetteva i provvedimenti interinali ordinando al di corrispondere alla , a titolo di Pt_1 P_ assegno divorzile, l'importo di € 800,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indice Istat, con decorrenza dalla data della domanda.
Istruita la causa solo in via documentale, completato l'iter procedimentale di primo grado, il Tribunale di Pistoia ha emesso la prevista sentenza dichiarando, nella pacifica ricorrenza di tutti i presupposti di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronuncia di status ex art. 3 n. 2 lettera b n. 2 della legge 898 del 1970.
Venendo a decidere sulle altre questioni introdotte in causa, il Tribunale, preliminarmente, dichiarava altresì inammissibili le domande diverse da quelle proprie del giudizio divorzile, incentrate su richieste risarcitorie o a titolo di alimenti così come veniva dichiarata inammissibile la domanda (e prima ancora l'intervento) del CP_2
Questi era “intervenuto” in giudizio invocando “un suo preciso interesse a resistere in causa” in forza di un diritto costituzionalmente garantito alla propria difesa, negando di aver mai intrattenuto con la una relazione sentimentale ed allegando di essere P_
“venuto a conoscenza” che il nei propri scritti difensivi, aveva falsamente fornito Pt_1 una versione dei fatti.
Quanto alle statuizioni di natura economica veniva posto a carco del ricorrente e odierno appellante l'obbligo di corrispondere alla ex moglie un assegno divorzile di
3 contribuzione al mantenimento fissato nella somma mensile di € 800,00 rivalutabili annualmente (restando così confermato quanto deciso dal Presidente nella fase interinale).
Il Tribunale, premessa la sussistenza dei presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dopo aver ricordato il quadro giuridico nel quale devono essere assunte le decisioni in tema di assegno divorzile, ha ritenuto sussistente una sperequazione economico-reddituale a favore del (ancora in possesso di Pt_1 disponibilità liquide e titoli mobiliari, titolare di proprietà di immobili di valore rilevante, assenza di oneri abitativi e percettore di un assegno per trattamento previdenziale di euro 1.800 mensili) ed ha riconosciuto alla l'assegno divorzile in funzione P_ meramente assistenziale, tenuto conto della sua età, dell'assenza di redditi e della scarsità di possibilità di essere collocata utilmente nel mondo del lavoro, del suo patrimonio immobiliare e dell'apprezzabile contributo dato al “percorso comune di vita”.
Nella motivazione il Tribunale ha specificato che: “La piattaforma istruttoria formatasi all'esito del giudizio (e completa della vita della coppia iniziata alla fine degli anni ottanta del novecento) permette di affermare come la agiata condizione economica della famiglia del ricorrente e di quest'ultimo in prima persona, non rendesse necessario alcun specifico contributo alla vita familiare della moglie la quale, peraltro, venne inerita all'interno del contesto familiare affettivo e lavorativo (le rivendicazioni della convenuta per le attività svolte all'interno della impresa familiare, eventualmente valorizzabili in altre sedi, dimostrano, in ogni caso, la riconversione della stessa all'interno della famiglia del marito, a prescindere dal ruolo svolto); in effetti, entrambe le parti, a prescindere dal tenore di vita ostentato, potevano permettersi di non lavorare
(o di lasciare il proprio lavoro) o di dedicarsi ad attività differenti, senza che la mancanza di una retribuzione di lavoro (e la necessità di reperirla) potesse rappresentare un problema significativo. Quanto alle rispettive posizioni reddituali, come detto, la sentenza di separazione e la consulenza tecnica svolta in quella sede (ed alle quali interamente si rinvia) costituiscono un punto di partenza rilevante nell'analisi della domanda spiegata dalla convenuta in questa sede, come già evidenziato, in fase presidenziale, dall'ordinanza del 24 novembre 2021 nella quantificazione dell'importo dell'assegno divorzile che si conferma anche all'esito del presente giudizio. Se è vero che in quella sede si è dato atto che, “a tacer dello stato di avanzamento delle procedure concorsuali ancora in corso, è indubbio che il patrimonio immobiliare del ricorrente risulta oggi di minore apprezzabilità stante l'assenza di evidenze sul suo attuale sfruttamento economico nonché il depauperamento causato dall'inevitabile decorso del tempo”, è anche vero che la documentazione versata in atti in giudizio conferma,
4 ancora, l'esistenza di un patrimonio immobiliare rilevante e una consistente titolarità di strumenti mobiliari e liquidità, oltre all'assenza di oneri abitativi del Sig e alla Pt_1 percezione, da parte dello stesso, di un trattamento previdenziale di circa 1.800.00, euro mensili. Di contro, deve essere sottolineato come la coppia non abbia avuto figli, circostanza che rileva ai fini dell'ammontare del contributo posto che esclude in radice l'allegazione in punto di impegno della madre nella crescita dei figli.
Nella sentenza vi è poi il successivo inciso in base al quale il Tribunale ha valutato e motivato che in favore della resistente doveva essere riconosciuto “anche” un assegno divorzile in funzione meramente assistenziale in quanto la , di anni 57 anni, P_ risultava priva di redditi (a parte quello da fabbricati), “con scarse prospettive di acquisire esperienze lavorative di particolare apprezzabilità.”
Ribadita la “differenza reddituale” tra le parti e la rilevanza della stessa all'interno del percorso comune di vita e delle relative scelte, il Tribunale dava atto dell'esistenza di
“una oggettiva difficoltà nel ricostruire esattamente il complessivo patrimonio disponibile del ricorrente, come già emerso in sede di separazione, circostanza che riflette un tenore di vita superiore a quello dichiarato.”
-
Con l'odierno appello, il a lamentato come il Tribunale avesse operato un'errata Pt_1
e distorta valutazione dei dati di causa.
Ha premesso che il matrimonio (ne cui corso erano intervenute due separazioni) era durato solo 13 anni ed ha poi sostenuto che la : P_
non aveva apportato alcunché al ménage familiare, salvo dissipare i risparmi da lui messi da parte e frutto del suo lavoro;
aveva dato dimostrazione di poter vivere senza alcuna contribuzione al suo mantenimento per un arco di tempo durato circa tre anni, atteso che durante l'arco di tempo nel quale si era celebrato il procedimento in cui era stata illegittimamente dichiarata contumace, non aveva ricevuto alcun assegno per effetto di “compensazioni effettuate, e non contestate, dimostrando così di non essere priva di mezzi economici;
non aveva arrecato alcun apporto alla sua attività imprenditoriale, avendo lavorato per soli 3 anni nella sua azienda – ove era stata assunta a soli 19 anni come apprendista operaia e senza mai maturare competenze di qualifiche superiori, né partecipare all'organizzazione e gestione dell'azienda che non aveva peraltro conosciuto “alcun evento migliorativo”;
non aveva avuto nemmeno alcun ruolo nel calzaturificio della sua famiglia, la soc.
MEG s.r.l. di cui era stato titolare di una quota minoritaria peri al 12,5% per un breve periodo di tempo ed alla cui attività era stato sempre estraneo, essendo stata gestita
5 dai suoi parenti e cioè la zia fondatrice, il padre e poi il fratello (come sarebbe risultato documentato dalla documentazione della procedura di concordato preventivo che aveva poi interessato la predetta impresa).
L'appellante ha aggiunto poi che nessun ruolo particolare la moglie aveva avuto sia nell'azienda agricola di famiglia in cui aveva conferito quella individuale da lui fondata, per non essersene mai davvero occupata, sia nello svolgimento della sua attività agonistica di pilota di automobili che risaliva ad anni in cui era “una bambina” e che era giunta al termine quando i due si conobbero.
Ha ancora evidenziato che la , terminata la relazione, non si era mai preoccupata, P_ né impegnata a rendersi economicamente autosufficiente.
La disparità reddituale tra i coniugi non era pertanto frutto di scelte condivise, né derivava da un contributo offerto alla formazione del patrimonio comune e nemmeno risultava dimostrato che la avesse rinunciato ad occasioni professionali per P_ dedicarsi alla cura della famiglia, della casa e dei figli.
Prima di concludere, l'atto di appello reca una minuziosa elencazione (intestata “costi inevitabili” e “15-Quadro sinottico dei costi inevitabili dal 2017 al 2023”) al fine di meglio delineare la propria attuale condizione economica, secondo la quale risultava percepire solo il reddito da pensionato di 1.750 euro mensili, oltre che abitare e vivere in una casa ricevuta in eredità dalla zia atteso che l'altro immobile da lui acquistato era, allo stato, sprovvisto dei requisiti di abitabilità ed incommerciabile.
Analogamente doveva ritenersi fosse per alcuni suoi terreni per i quali mancava qualsiasi interessato non solo all'acquisto, ma anche a riceverli in comodato, con l'unica conseguenza di un aggravio di spese a suo carico.
Nessuna particolare liquidità, disponibilità o reddito poteva essere, inoltre, collegata alla sua quota di partecipazione – 30% - alla soc. I Castagni, ceduta nel 2022, dalla quale aveva ricavato, al netto delle tasse, imposte e costi intermediazione, circa 150mila euro, somma che era ormai in via di esaurimento a causa delle spese sopportate per il mantenimento proprio e della sua nuova compagna, per le cure sanitarie, per la manutenzione degli immobili ecc. tutte come detto dettagliatamente indicate in un quadro incluso nell'atto di appello e che vengono definite “costi inevitabili”.
L'appellante ha quindi concluso perché la Corte revocasse “l'assegno divorzile disposto”
o lo riducesse alla somma di 100 euro mensili.
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La si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello eccependone P_ preliminarmente l'inammissibilità, chiedendone la reiezione nel merito in quanto
6 infondato e proponendo a sua volta appello incidentale perché la misura dell'assegno riconosciutole fosse aumentata.
Dopo una premessa estremamente confusa in cui dopo aver riportato parte del testo dell'art. 342 del c.p.c. (con alcune brevi deduzioni sulle carenze dell'atto di impugnazione) ha esordito con l'affermazione di intendere contrastare pagina per pagina la “narrativa” dell'appellante che era esposta in modo “non omogeno difforme, contraddittorio e contrastante”, seguita da un'elencazione di varie pagine dell'appello con sintetico riepilogo della circostanza affrontata.
Ha ancora premesso che l'appellante avrebbe fatto un “autogoal” avendo affermato di aver speso in 6 anni circa 1.094.059,98 Euro, pur allegando di averne incassati solo
140.400,00, così dimostrando di avere “enormi riserve di denaro occulte”.
La è quindi passata a formulare una prognosi di accoglimento del tutto negativa P_ per l'appello, in quanto contrastato dalla documentazione esistente in atti e richiamata nel riepilogo di cui si è detto sopra ed ha formulato le proprie conclusioni chiedendo che la Corte dichiarasse l'inammissibilità dell'appello e lo respingesse nel merito, dopo aver preliminarmente dato atto del passaggio in giudicato del “presunto capo a pag.
7\8 della sentenza impugnata, non avendolo il nemmeno indicato”. Pt_1
La convenuta ha quindi proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, esordendo con la censura della motivazione e del capo del dispositivo in cui il
Tribunale ha dichiarato inammissibili le “domande diverse da quelle proprie del giudizio divorzile” incentrate su richieste risarcitorie o di pagamento di “alimenti” per essere queste soggette alla proposizione in via autonoma e con rito di cognizione.
La ha sul punto affermato di impugnare la sentenza solo perché non intendeva P_ minimamente fa passare in giudicato una tale statuizione, che si basava sull'erroneo presupposto che fosse stata da lei proposta una qualche ulteriore domanda risarcitoria o di altra natura rispetto a quella di vedersi riconosciuto un equo assegno divorzile che era l'unica sua domanda ritualmente introdotta in causa (come era stato precisato anche al giudice istruttore della causa, cui era stato anche fatto presente che quelle diverse domande erano state proposte in altra sede).
Con il suo appello incidentale, la ha chiesto la riforma della sentenza di primo P_ grado ritenendo che l'assegno divorzile come determinato dal Tribunale, fosse troppo basso.
Passando ad illustrare le proprie doglianze, la convenuta, dopo aver (invero inutilmente) riportato per intero un'intera parte della sentenza e del dispositivo, ha premesso di condividere le affermazioni del primo giudice nel punto in cui aveva chiaramente ritenuto sussistenti in causa la dimostrazione di un suo ruolo apprezzabile svolto
7 nell'ambito dell'impresa familiare, di una disparità delle condizioni economiche dei coniugi tale da condurre a riconoscere alla ex-moglie una “qualche forma di assistenza”
e di un'estrema difficoltà a ricostruire il patrimonio del Pt_1
Secondo la il Tribunale avrebbe però errato nel considerare come autonome P_ domande di risarcimento, alcune “voci” contenute nelle sue difese argomentate al fine di vedersi riconosciuto un assegno anche nella sua componente compensativa/perequativa.
Ha quindi fatto riferimento a una serie di “circostanze” – così si esprime la comparsa a pag. 15 – di cui erroneamente il Tribunale non aveva tenuto conto ed ha elencato i suoi pretesi “apporti” da lei arrecati “all'attività agricola”, “all'attività calzaturiera” ed
“all'attività sportiva”, che erano dimostrati dalla copiosa documentazione da lei versata in atti (cioè quello che andava considerato quale contributo fornito alla conduzione della vita familiare e al patrimonio comune e personale di ciascun coniuge).
Doveva tenersi debito conto anche del fatto che per queste attività prestate a favore del coniuge, non si fosse provveduto a istituirle una posizione “di previdenza assicurativa”.
Quanto all'apporto al patrimonio immobiliare, ha in primo luogo evidenziato come durante il rapporto matrimoniale erano stati acquistati “terreno e immobili” cui erano poi state apportate migliorie (i cui costi e oneri erano stati da lei sostenuti).
Ha poi aggiunto che, durante il matrimonio, il aveva messo da parte il ricavato Pt_1
(“utili e incassi importanti”) dell'attività delle sue imprese che procedevano “a pieno ritmo” anche grazie al suo apporto.
La documentazione versata in atti aveva dato conto di “un giro vorticoso di milioni di euro nei vari c/c del , dell'esistenza per l'ex-marito di 23 posizioni bancarie, Pt_1 della compravendita di titoli per rilevanti importi, dell'esistenza di ulteriori giacenze e titoli anch'essi di importi più che ragguardevoli, dell'esistenza di un conto fiduciario di cui il aveva la disponibilità pur non essendone intestatario. Pt_1
La ha aggiunto (molto confusamente e in termini letterali non ben comprensibili) P_ che avrebbe dovuto tenersi conto dei numerosi pagamenti effettuati dal con Pt_1 denaro del proprio conto personale a favore di “creditori esterni, ivi compresi debiti del
Calz. – società di capitali facente parte del patrimonio familiare della famiglia CP_3
oltre che fornitori ecc. Ancora dovrà essere tenuto conto che dal "conto Pt_1 Pt_1
c/o studio Baldi" sulla CRPP di Pistoia (all.98) siano stati inviati € 30.000,00 al Notaio
di Empoli per la costituzione di un trust nell'isola di jersey, nel quale Persona_1
– come risulta anche dalla CTU Pantera – faceva entrare ed uscire immobili, aziende, quote e c/c. “
8 L'appello incidentale si è quindi avviato alla conclusione argomentando sul tenore di vita del ed affermando che comunque si trattava di un “indice sussidiario” cui Pt_1 fare riferimento in materia, indicando l'ex marito come possessore nel tempo di auto di lusso (da ultimo una Lamborghini), titolare della proprietà di ville – in cui la coppia aveva convissuto - curate da personale di servizio alle proprie dipendenze.
La ha, infine, evidenziato come il l'avesse percossa cagionandole lesioni, P_ Pt_1 si fosse reso autore di “altri comportamenti riprovevoli con un terzo” e l'avesse più volte lasciata e ripresa durante il matrimonio, ponendola in una “ridicola situazione” per aver tenuto contemporaneamente un'amante (indicata nella sua attuale convivente”) in una villa vicina alla casa coniugale.
Tutto ciò avrebbe dovuto condurre il Tribunale a riconoscerle un assegno di “gran lunga superiore” e quantificato nelle conclusioni in euro 2.500,00 mensili, deduzione questa da ultimo condita con un'ulteriore serie di argomentazioni formulate in termini discutibili dal punto di vista giuridico e comunque generici secondo i quali il si Pt_1 sarebbe “artatamente oggi posto in una situazione reddituale solo pensionistica è un evidente artificio usato dallo stesso”, mentre era soggetto “piuttosto abile nel costituire
“trust” all'estero (isola di Jersey) ove ha fatto transitare immobili, denari, quote societarie e conti, tioli e conti correnti. Anche la vendita delle quote della Parte_2
“puzza di bruciato”, come già eccepito, visto i soci Italiani acquirenti residenti
[...]
a Montecarlo, nonchè la mancanza di denuncia di antiriciclaggio. Ma dove il ha Pt_1
“eccelso” è nel nascondere i “milioni di euro” transitati nei suoi conti correnti (come dimostrato documentalmente) è che il li ha trasformati in titoli e/o Pt_1 partecipazioni azionarie a società terze, e pertanto non risultanti intestati allo stesso, ma solo ricostruibili attraverso i movimenti che sono accertabili dalla sola GdF. Tale
“astuzia” però non deve essere un premio per il e l'indagine della Corte dovrà Pt_1 arrivare all'accertamento del reale ed enorme patrimonio mobiliare (titoli, azioni, partecipazioni) accuratamente celato, a cui la ha dato un indiscutibile apporto e P_ di cui ha dato prova indiretta dell'esistenza. “
La ha concluso aggiungendo, quale secondo motivo “subordinato” del suo appello P_ incidentale, lamentato anche come nel giudizio di primo le fossero state ingiustamente respinte le prove da lei proposte e dirette a dare dimostrazione degli apporti arrecati
(prove orali e istanza di svolgere un'indagine sui redditi e patrimonio del con Pt_1 una CTU).
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Gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale della Repubblica per il prescritto intervento e parere.
9 All'udienza del 10.5.24 la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
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Decidendo sulle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, quella riguardante l'inammissibilità dell'appello principale deve essere respinta.
Indipendentemente dalla specifica indicazione nel testo dell'atto di un determinato articolo di legge violato (peraltro nella fattispecie facilmente identificabile e individuabile nelle disposizioni in materia di assegno divorzile), quello che rileva è che l'appello contenga una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
L'appello del contesta la determinazione della misura dell'assegno (capo della Pt_1 sentenza impugnato) con argomentazioni idonee a confutarne il fondamento, indicando in maniera specifica le ragioni per le quali l'iter logico-giuridico sulla base del quale il
Tribunale ha pronunziato sarebbe erroneo, indicando anche specificamente le contrapposte ragioni giustificative della richiesta riforma della decisione impugnata.
L'appello principale è quindi ammissibile, ma, ad avviso della Corte, va nel merito respinto nella parte in cui ha chiesto la revoca del riconoscimento del diritto della P_
a ricevere un assegno divorzile.
L'appello, che ha esordito affermando del tutto genericamente che la ex moglie non ne avesse bisogno avendo dimostrato di poter vivere senza, deve ritenersi non tenga debitamente conto di tutte le circostanze valutate dal Tribunale.
Ad esempio, con riguardo alla componente assistenziale dell'assegno, nulla è argomentato in merito alla rilevata assenza di redditi della ed alla sua età tale P_ da non consentirle di mettere a frutto eventuali capacità lavorative (nemmeno si contesta la documentazione sanitaria che ne attesta la malattia e la sottoposizione a cure oncologiche -certificazione dott. – All. 65). Per_2
In effetti l'appello del è sostanzialmente incentrato nel negare completamente il Pt_1 ruolo rivendicato dalla ex moglie nello svolgimento delle sue attività imprenditoriali, contestando in sostanza la componente perequativo-compensativa dell'assegno divorzile a lei riconosciuta dal Tribunale.
Va preliminarmente rilevata la scarsa rilevanza ai fini della determinazione della misura dell'assegno divorzile, delle questioni poste da entrambe le parti con riguardo al ruolo rivendicato dalla nell'essere stata compagna del marito presente nel periodo in P_ cui questi aveva svolto, con un discreto successo, la propria attività di pilota automobilistico.
10 L'appellante lo ha in pratica totalmente svalutato (in realtà poco elegantemente) facendo riferimento al fatto che all'epoca non conosceva la e sarebbe stato P_ accompagnato solo da una sua precedente ex fidanzata.
Se l'affermazione può essere ritenuta fondata per quanto riguarda il periodo iniziale dell'attività sportiva, la documentazione in atti versata dalla è significative di una P_ sua attiva presenza e vicinanza della a colui che all'epoca era il marito (v. in P_ particolare la serie di fotografie di momenti legati a esperienze, competizioni, incontri con personaggi significativi del mondo dello sport motoristico;
in una fotografia, i due sono col pilota A. Merzario noto per essere stato soprattutto negli anni 70/80 uno dei migliori piloti italiani).
La circostanza non è però ben comprensibile che rilevo di natura economica possa avere nelle questioni di causa, trattandosi nel caso del di un'attività sportiva non Pt_1 connotata da particolari ritorni di natura economica e dalla quale comunque non risulta (non si trattava certo della Formula 1) che egli abbia tratto guadagni, incrementato patrimoni e simili, anzi, verosimilmente ne ha sostenuto i costi.
Paradossalmente, come emerge dalla memoria da ultimo depositata dalla , è P_ proprio costei che pure elencando i vari successi sportivi dell'ex marito negli anni di convivenza, fa un elenco unicamente dei notevoli esborsi sostenuti per l'attività, non certo un elenco di quanto ricavato.
Quanto alle questioni, queste di certo concretamente più rilevanti, riguardo al ruolo avuto nelle altre attività del marito, la ne enfatizza l'importanza e il rilievo in P_ termini di riscontri economici, ma come il Tribunale ha osservato la condizione del già prima del matrimonio era tale da non potersi ritenere sia stata poi Pt_1 accresciuta per effetto degli “apporti” che le venivano dalla moglie.
Non pare nemmeno possa affermarsi che costei abbia dimostrato di aver rinunciato a una “carriera dirigenziale in altra azienda”, ma ha dato prova certa – per usare le parole del Tribunale – della sua “riconversione all'interno della famiglia del marito”, non svolgendo più autonomamente un lavoro distinto e dedicarsi alla vita matrimoniale.
La documentazione da costei prodotta e indicata nella comparsa, offre comunque un chiaro riscontro che un tale apporto, che come detto il nega decisamente, vi sia Pt_1 stato come sinteticamente motivato dal Tribunale.
La documentazione cui la convenuta fa riferimento è probante quantomeno con riguardo all'attività agricola (che era cointestata), mentre per l'attività c.d.
“calzaturiera”, emerge unicamente un ruolo di collaborazione alquanto marginale nell'azienda artigiana del marito, ferma restando la sostanziale estraneità dei due coniugi alle vicende del MEG. Parte_3
11 In effetti, deve ritenersi confermato che il patrimonio del si sia formato e gli Pt_1 provenga dalla sua famiglia di origine e che la , svolgendo il ruolo di moglie anche P_ collaborante col marito sotto più profili, ne abbia consentito il mantenimento (non vi è prova di una moglie dissipatrice del patrimonio come alquanto genericamente affermato dal Pt_1
Inoltre, anche con riguardo alla durata del matrimonio, 13 anni (cui va aggiunto un periodo di convivenza), il e sminuisce ingenerosamente la rilevanza, trattandosi Pt_1 comunque di un periodo non trascurabile e che, anche in considerazione delle rispettive età che avevano i due all'epoca della loro relazione coniugale, ha avuto grande rilievo nella loro vita (com'è normale che sia, indipendentemente dagli attuali rapporti tra i due connotati da un'accesa e pervicace conflittualità).
Deve quindi ritenersi che il Tribunale, quando ha affermato che alla priva di P_ reddito andava riconosciuto l'assegno divorzile (vedi il punto della motivazione sopra riportato), abbia condivisibilmente fatto riferimento a tutte quelle circostanze che trovavano riscontro nella documentazione in atti e che richiamavano anche la vicenda processuale della separazione.
In quel giudizio, infatti, si era anche svolta una CTU sulle rispettive condizioni reddituali delle parti che teneva conto della documentazione patrimoniale richiesta nel presente giudizio e aveva consentito una completa disamina della vita della coppia.
Sulla base di tali emergenze il Tribunale, come ricordato sopra, ha affermato che “la agiata condizione economica della famiglia del ricorrente e di quest'ultimo in prima persona, non rendesse necessario alcun specifico contributo alla vita familiare della moglie”, me che anche l'attività di lavoro domestico, di accudimento e cura dell'altro coniuge e della casa familiare svolto dalla sulla base di scelta condivisa, doveva P_ essere “equiordinata” (e quindi oggetto di un pieno “riconoscimento reddituale”) a quella lavorativa che aveva consentito la formazione e il mantenimento delle sostanze comuni e del patrimonio, del reddito.
Non vi sono quindi ragioni per disattendere il riconoscimento a favore della del P_ diritto a percepire dall'ex-coniuge un assegno divorzile sia sulla base della sua componente assistenziale, che perequativa-compensativa, per cui la domanda di revoca della statuizione sul punto resa dal primo giudice deve essere definitivamente respinta.
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L'appellante ha però censurato anche l'errata quantificazione della misura dell'assegno in questione, ritenuta troppo elevata rispetto a quella da lui offerta (in verità nella misura di euro 100,00 mensili, che è da ritenersi simbolica), per non aver il Tribunale esattamente considerato la propria attuale condizione reddituale.
12 Il capo di sentenza relativo alla determinazione della misura dell'assegno è stato oggetto anche dell'appello incidentale proposto dalla , per cui le due questioni poste sono P_ speculari e possono essere oggetto di trattazione congiunta.
Quest'ultima ha proposto l'appello incidentale affermando di condividere le statuizioni del Tribunale in ordine al riconoscimento di un suo ruolo apprezzabile svolto nell'ambito dell'impresa familiare ed alla ricorrenza di una disparità delle condizioni economiche, ha però a sua volta contestato la quantificazione dell'assegno operata dal
Tribunale, ritenendola estremamente penalizzante ed ha anche evidenziato come avesse contestato la prospettazione del marito in ordine alla propria condizione economica (adoperando anche terminologia offensiva) proponendo anche istanze istruttorie in merito cui il Tribunale non aveva dato corso.
Come premesso la censura anche la sentenza nella parte in cui ha pronunciato P_ sulle domande diverse da quelle proprie del giudizio divorzile, sostenendo di non averle mai proposte. Ha quindi chiesto una preliminare statuizione di merito indicando un capo “presunto” della sentenza alle pag. 7\8.
E' da ritenersi incomprensibile la domanda di “respingere preliminarmente l'appello per il passaggio in giudicato della parte della sentenza che al “presunto” capo a pag. 7\8 della sentenza impugnata, non avendolo il nemmeno indicato“ (questa è la Pt_1 formulazione letterale delle conclusioni), domanda che comunque, all'evidenza, è totalmente infondata.
Non si comprende neppure quale sia l'interesse a una tale impugnazione, atteso che la statuizione non pare abbia alcuna conseguenza nella sfera giuridico-economica della
, trattandosi unicamente di un capo di sentenza frutto dell'interpretazione P_
(legittima) operata dal primo giudice del petitum che complessivamente si ricavava dagli atti e dalle difese della parte.
-
Venendo quindi al merito delle questioni poste alla base della determinazione dell'assegno divorzile in Euro 800,00 mensili (somma, peraltro, già frutto della sommaria decisione interinale del Presidente all'esito della prima comparizione), la
Corte rileva come, effettivamente, la motivazione del Tribunale non consenta di comprendere quali siano stati gli effettivi parametri di riferimento adoperati.
Una tale più dettagliata e specifica indicazione doveva ritenersi necessaria, proprio per quanto lo stesso Tribunale aveva motivato e cioè la rilevata difficoltà a ricostruire con esattezza le effettive condizioni economico-reddituali del la ritenuta ricorrenza, Pt_1 comunque, di elementi che riflettevano (sempre con riguardo alla posizione del Pt_1
l'esistenza di un “patrimonio immobiliare rilevante e una consistente titolarità di
13 strumenti mobiliari e liquidità” che riflettevano un “tenore di vita superiore a quello dichiarato”.
Ora, per quanto qui di interesse, entrambe le parti contestano la decisione del
Tribunale, ovviamente per ragioni opposte.
Il come premesso, ha dedicato gran parte dell'atto di impugnazione (come detto Pt_1 intestata “costi inevitabili” e “15-Quadro sinottico dei costi inevitabili dal 2017 al 2023”)
a offrire un lungo elenco un elenco di dati economici attinenti svariati aspetti (spese, oneri per utenze…) di cui lamenta la scarsa considerazione e che darebbero dimostrazione della sua allegata condizione economica deteriore rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale, condizione che sarebbe nella realtà tale da consentirgli solo la corresponsione, come detto, di una somma pari a 100 euro mensili da ritenersi simbolica.
La chiede dal canto suo di pervenire alla determinazione di una somma pari a P_ euro 2.500 mensili, anche all'esito dello svolgimento di un ulteriore approfondimento istruttorio, da lei richiesto e ingiustamente negatole dal Tribunale.
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La Corte rileva che la reiezione delle istanze istruttorie avanzate dalla e dirette a P_ svolgere prova orale su una serie di fatti e circostanze (anche molto risalenti nel tempo) appare provvedimento valido e condivisibile perché trattasi di capitoli di prova inutili e irrilevanti, in quanto condurrebbero in ogni caso al già operato riconoscimento in suo favore del diritto a ricevere l'assegno anche nella componente perequativa- compensativa.
Le prove orali proposte, come rilevato dal Tribunale, vertevano in sostanza sulla valutazione dell'azienda e sul miglioramento degli immobili, più che sull'effettivo apporto e sulla sua rilevanza in termini economici (cioè quale indicatore di “reali e concreti valori da cui poi estrarre una più esatta quantificazione dell'assegno divorzile”).
Risultando accertati i presupposti per il riconoscimento a favore della di un P_ assegno divorzile, sia nella sua componente c.d. assistenziale che in quella compensativo-perequativa, era quindi necessario procedere alla sua determinazione
(operazione da effettuarsi solo sulla base di dati concreti e aggiornati).
Indipendentemente dal tenore delle doglianze della sul punto (che sembra Pt_4 un'elencazione di elementi volti a connotare negativamente la figura dell'ex marito non si comprende nemmeno bene se come evasore o altro), in atti era comunque esistente una copiosa documentazione, anche risalente, che andava analizzata e verificata meglio
(di ciò non vi è traccia nella motivazione, salvo il riferimento al fatto che denota la disparità delle rispettive condizioni reddituali).
14 Non si comprende perché al fine di un accertamento sul reale ed aggiornato stato delle parti (e del in particolare) non sia stata disposta la richiesta ulteriore indagine Pt_1 delegata alla Guardia di Finanza.
Non può escludersi che il risultato avrebbe verosimilmente consentito di esprimersi in termini meno generici sulle effettive ed attuali condizioni economico reddituali delle parti, verificando anche più nel dettaglio la rilevata disparità di modo da consentire la il calcolo dell'assegno sulla base di parametri individuabili.
Trattasi di un'ipotesi in cui al giudice è consentito disporre indagini di polizia tributaria attraverso apposita delega alla Guardia di Finanza territorialmente competente diretta ad acclarare, al di là delle risultanze dell'anagrafe tributaria, anche mediante indagini bancarie ed acquisizione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con le banche, la complessiva situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria di uno dei coniugi (o anche di entrambi). E ciò sia sulla base della vecchia disciplina ex art. 5, comma 9, della Legge n.898/1990 che di quella conseguente alla riforma, operata con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 (art. 27 del citato D. Lgs. ed art. 473-bis.2, comma 2° c.p.c.).
_
La corte dopo aver pronunciato sentenza non definitiva con cui respingeva la richiesta di revoca dell'assegno divorzile, ha pertanto ritenuto di disporre la rimessione in istruttoria delegando la GdF per gli accertamenti sulla situazione reddituale e patrimoniale dell'appellante, onerando le parti di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.
Le risultanze istruttorie acquisite appaiono idonee a sorreggere le valutazioni in ordine alla commisurazione dell'assegno divorzile la cui debenza è già stata statuita nella sentenza non definitiva, non risultando necessario esperire CTU.
A tal fine va ribadito che con riguardo al riconoscimento di assegno divorzile, la normativa di riferimento è la legge 898/1970 che all'art. 5 comma 6 indica i presupposti per suddetto riconoscimento che, devono essere letti alla luce delle interpretazioni giurisprudenziali che si sono susseguite nel tempo e che hanno introdotto i seguenti principi (ex multis Cass. civ. 8057 2022): “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il
15 giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.”
Nel caso di specie, le conclusioni già raggiunte in sede di sentenza non definitiva, qui da ribadire, sono nel senso di ritenere integrata la necessità dell'assegno divorzile sia con riferimento alla funzione compensativa-perequativa, sia con riferimento alla componente assistenziale.
Rispetto alla prima è evidente che le condizioni patrimoniali del fossero Pt_1 considerevoli già prima del matrimonio, senza che possa ritenersi provato un significativo incremento grazie agli apporti della moglie;
tuttavia dagli atti del procedimento risulta dimostrato un effettivo apporto collaborativo -documentato, con riferimento all'attività agricola- e comunque strumentale alla conservazione del patrimonio familiare mediante un'attività di collaborazione e gestione della vita domestica.
Quanto alla componente assistenziale, questa risulta ancor più evidente -e per certi versi incontestata da parte appellante- nella misura in cui appare dimostrata, sulla base della documentazione acquisita, la condizione economica della sig.ra , priva P_ di redditi e in età tale da non poter realisticamente valorizzare eventuali residue capacità lavorative, vieppiù in relazione alla condizione sanitaria della donna comprovata dalla documentazione sanitaria prodotta.
Nella quantificazione dell'assegno divorzile dovrà pertanto tenersi conto dell'assolvimento di entrambe le funzioni, evidenziando la preponderanza dell'elemento assistenziale in considerazione del fatto che il contributo divorzile rappresenta l'unica fonte di reddito della signora, senza che possa pronosticarsi, in ragione delle concrete condizioni di fatto, una prospettiva di ricollocamento occupazionale della stessa tale da permetterle un'autosufficienza reddituale;
né a tal fine appare determinante l'eredità ottenuta alla morte della mamma, menzionata nelle note di replica di controparte, che
16 in ragione della consistenza non appare tale da sovvertire le condizioni economiche della signora.
D'altro canto, all'esito degli accertamenti della GdF, è invece risultata riscontrata la ragguardevole consistenza patrimoniale dell'appellante, titolare di una serie di terreni in Monsummano Terme (per la precisione 21, di cui 4 non presentano alcun valore complessivo) con un valore complessivo che oscilla dai 125,00 euro fino ai 63.629,00 euro;
nonché di 4 unità immobiliari A/3 per un valore di mercato rispettivamente di:
529.000,00 euro 253.000,00 euro 115.000,00 euro 138.000,00 euro, 6 unità immobiliari C/6 per un valore di mercato rispettivamente di: 75.000,00 euro 68.400,00 euro 30.000,00 euro 24.600,00 euro 12.000,00 euro 12.000,00 euro, una unità immobiliare C/2 per un valore di mercato di 128.700,00 euro.
I valori restituiti dalla relazione della GdF spingono a ritenere francamente irricevibile l'idea che il patrimonio del rappresenti una fonte di costi e non già Pt_5 un'opportunità, tenuto conto che, pur riconoscendo la sussistenza di impegni economici per la manutenzione del patrimonio immobiliare, è tuttavia indubbia, anche in ragione delle produzioni acquisite nel corso dell'istruttoria su impulso di controparte, che si è di fronte ad un compendio di beni idonei a generare ricchezza sia ex se sia in quanto fattori produttivi.
Proprio la considerazione delle condizioni economiche della parte come agiate e di per sé idonee a reggere la corresponsione di un assegno divorzile con funzione perlopiù assistenziale spinge a ritenere del tutto inopportuno dare seguito alle istanze di P_ finalizzate ad effettuare ulteriori accertamenti volti alla ricerca di fonti di reddito asseritamente occulte (non emergenti dalla relazione della GdF e di cui vengono forniti da controparte solo generici riferimenti).
Come in più occasioni affermato in giurisprudenza (cfr ex multis Cass. Sez. 1 -,
Sentenza n. 11504 del 10/05/2017), nella fase di commisurazione del “quantum debeatur”, occorre tenere conto di tutti gli elementi indicati dall'art. 5 («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte;
la valutazione si innesta nel quadro del principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro quale persona economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.).
17 Nel caso in esame, in considerazione del contributo familiare offerto dalla signora Pt_6
come detto, ha dato prova di aver contribuito quantomeno nella gestione
[...] dell'impresa agricola e che in ogni caso ha garantito il suo apporto nella gestione familiare lato sensu-, della durata della relazione -comprensiva del rapporto di coniugio e della convivenza-, nonché dei redditi e dei patrimoni di entrambi -per come supra richiamati-, la commisurazione dell'assegno divorzile appare da rivalutare e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, il quantum idoneo ad assolvere alla funzione perequativo-compensativa e a quella assistenziale va individuato nella cifra di 1200 euro mensili.
In ragione della reiezione dell'appello principale e dell'accoglimento di quello incidentale con consistente discostamento dalle richieste di parte, le spese di giudizio (in primo grado le stesse erano state compensate) appaiono da rideterminare complessivamente in ragione degli esiti conclusivi della controversia, disponendo la compensazione delle stesse nella misura di un mezzo e ponendo a carico del l'ulteriore mezzo. Pt_5
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ridetermina l'assegno divorzile a favore di nella misura di euro 1200 fermo per il P_ resto quanto statuito in primo grado;
-compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50 %, condannando al pagamento del restante 50 % a favore dello Stato tenuto conto dell'ammissione Pt_5 al gratuito patrocinio di , liquidando le spese come di seguito individuando il valore P_ della causa ex art. 13 c.p.p. (in relazione all'applicabilità di tale norma cfr Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 14365 del 23/05/2024) sulla base del decisum:
per il primo grado, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, in complessivi €.
7616,00 secondo i parametri medi previsti per i procedimenti di cognizione dinnanzi al
Tribunale, oltre IVA e CPA;
per il presente grado, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, in complessivi €.
9991,00 secondo i parametri medi previsti per i procedimenti dinnanzi alla Corte d'Appello, oltre IVA e CPA.
Firenze 17.4.25
Il cons. relatore
Vincenzo Savoia
La presidente
Isabella Mariani
18 19
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del popolo italiano
La Corte d'appello di Firenze, Prima sezione civile, nelle seguenti persone:
Dott. Isabella Mariani Presidente
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliera
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
pronuncia la presente
SENTENZA
Sull'appello, come in atti, proposto da:
, Parte_1 con l'Avv. Enrica Gardin, di Firenze, appellante nei confronti di
P_ con l'Avv. Marco Ghilardi, di Pistoia, convenuta e appellante incidentale;
con l'intervento del P. M. (Procuratore Generale della Rep.ca)
avente ad oggetto: appello avverso sentenza in materia di cessazione effetti civili del matrimonio. Riconoscimento e determinazione misura assegno divorzile.
Esaminati gli atti, sentito il parere del Procuratore Generale della Repubblica, sulle seguenti conclusioni: per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in totale Pt_1 riforma della impugnata Sentenza n. 783/2023 emessa dal Tribunale di Pistoia, pubblicata il 09/10/2023 RG n. 1482/2017 e in accoglimento delle ragioni dell'odierno appellante, che in questa sede integralmente richiama anche i propri scritti di primo
1 grado, in tesi, disporre la revoca dell'assegno divorzile disposto in favore della sig.ra
; in ipotesi, in riforma della impugnata n. 783/2023 emessa dal Tribunale di P_
Pistoia, pubblicata il 09/10/2023 RG n. 1482/2017, ridurre l'ammontare dell'assegno divorzile alla somma mensile di € 100,00.”
- Per la Riccio: “In ordine all'appello proposto dal questa difesa così conclude: Pt_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze: A) Dichiarare inammissibile l'appello proposto, per i motivi già esplicati e condannare il alle spese di causa, da Parte_1 liquidarsi nei modi previsti dal Gratuito Patrocinio, nonché quelle del I° grado come da notula depositata fino all'ammissione del Gratuito Patrocinio e, successivamente, secondo quest'ultimi parametri. B) Nel merito ma preliminarmente: respingere l'appello per il passaggio in giudicato della parte della sentenza di che al “presunto” capo a pag.
7/8 della Sentenza impugnata, non avendolo il nemmeno indicato. Sempre nel Pt_1 merito: respingere l'Appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e condannare il lle spese di causa, così come indicate nel precedente capitolo. Pt_1
In ordine all'appello incidentale promosso dalla sig.ra , Voglia l'Ecc.ma Corte P_ di Appello di Firenze: C) Accogliere l'appello incidentale allo stato degli atti, oppure a seguito dell'assunzione della negata istruttoria, calcolare nuovamente l'importo dell'assegno divorzile della secondo gli esatti parametri indicati dalla Suprema P_
Corte. D) Quantificare l'assegno divorzile della in una somma non inferiore ad euro P_
2.500,00 (duemilacinquecento) mensili, o quelle di giustizia, a decorrere dalla data di deposito della domanda di divorzio, dichiarandole soggette a rivalutazione ed interessi sino al soddisfo. E) Liquidare in ogni caso la notula relativa alla difesa con gratuito patrocinio per questa fase e per la parte relativa al I° grado nonché, per il I° grado, condannare il lla parte non interamente liquidata della notula.” Pt_1 per il P.G.: V° per intervento.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
La vicenda è stata oggetto di sentenza non definitiva depositata in data 26.6.24 che di seguito si riporta, con le successive valutazioni in tema di quantificazione dell'assegno divorzile all'esito dell'istruttoria svolta in seguito alla rimessione sul ruolo.
-
aveva originariamente presentato ricorso al Tribunale di Pistoia Parte_1 chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio contratto con (dal quale non erano nati figli) senza che fosse per lei prevista la P_ corresponsione di alcun assegno divorzile o, in via meramente residuale, quantificando lo nell'importo di euro 100,00 mensili.
2 All'udienza del 24 gennaio 2018, comparso davanti al Presidente del Tribunale il solo ricorrente, con ordinanza emessa in pari data veniva stabilita a suo carico l'obbligo di corresponsione alla e moglie di un assegno di euro 200,00 mensili, poi revocato con la sentenza emessa all'esito del procedimento, svoltosi in contumacia della convenuta.
La predetta sentenza veniva impugnata e, all'esito dell'appello, questa Corte dichiarava la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e rimetteva, ricorrendone le condizioni di legge, la causa al primo giudice, assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione del processo.
Il ha quindi riassunto il giudizio formulando nuovamente le medesime domande Pt_1 in precedenza proposte.
La si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il riconoscimento in via P_ provvisoria di un assegno di importo non inferiore a € 8.000,00 mensili con condanna, all'esito del procedimento, del alla corresponsione di un assegno Parte_1 divorzile pari a 25mia euro mensili e con condanna del al risarcimento Parte_1 dei danni ex art. 96 c.p.c. per le sue infondate deduzioni e per “il comportamento processuale dello stesso e la ridicola ed offensiva offerta del pagamento di un assegno di € 100,00 (cento) mensili.”
All'esito della udienza presidenziale del 10.11.2021, il Presidente emetteva i provvedimenti interinali ordinando al di corrispondere alla , a titolo di Pt_1 P_ assegno divorzile, l'importo di € 800,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indice Istat, con decorrenza dalla data della domanda.
Istruita la causa solo in via documentale, completato l'iter procedimentale di primo grado, il Tribunale di Pistoia ha emesso la prevista sentenza dichiarando, nella pacifica ricorrenza di tutti i presupposti di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronuncia di status ex art. 3 n. 2 lettera b n. 2 della legge 898 del 1970.
Venendo a decidere sulle altre questioni introdotte in causa, il Tribunale, preliminarmente, dichiarava altresì inammissibili le domande diverse da quelle proprie del giudizio divorzile, incentrate su richieste risarcitorie o a titolo di alimenti così come veniva dichiarata inammissibile la domanda (e prima ancora l'intervento) del CP_2
Questi era “intervenuto” in giudizio invocando “un suo preciso interesse a resistere in causa” in forza di un diritto costituzionalmente garantito alla propria difesa, negando di aver mai intrattenuto con la una relazione sentimentale ed allegando di essere P_
“venuto a conoscenza” che il nei propri scritti difensivi, aveva falsamente fornito Pt_1 una versione dei fatti.
Quanto alle statuizioni di natura economica veniva posto a carco del ricorrente e odierno appellante l'obbligo di corrispondere alla ex moglie un assegno divorzile di
3 contribuzione al mantenimento fissato nella somma mensile di € 800,00 rivalutabili annualmente (restando così confermato quanto deciso dal Presidente nella fase interinale).
Il Tribunale, premessa la sussistenza dei presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dopo aver ricordato il quadro giuridico nel quale devono essere assunte le decisioni in tema di assegno divorzile, ha ritenuto sussistente una sperequazione economico-reddituale a favore del (ancora in possesso di Pt_1 disponibilità liquide e titoli mobiliari, titolare di proprietà di immobili di valore rilevante, assenza di oneri abitativi e percettore di un assegno per trattamento previdenziale di euro 1.800 mensili) ed ha riconosciuto alla l'assegno divorzile in funzione P_ meramente assistenziale, tenuto conto della sua età, dell'assenza di redditi e della scarsità di possibilità di essere collocata utilmente nel mondo del lavoro, del suo patrimonio immobiliare e dell'apprezzabile contributo dato al “percorso comune di vita”.
Nella motivazione il Tribunale ha specificato che: “La piattaforma istruttoria formatasi all'esito del giudizio (e completa della vita della coppia iniziata alla fine degli anni ottanta del novecento) permette di affermare come la agiata condizione economica della famiglia del ricorrente e di quest'ultimo in prima persona, non rendesse necessario alcun specifico contributo alla vita familiare della moglie la quale, peraltro, venne inerita all'interno del contesto familiare affettivo e lavorativo (le rivendicazioni della convenuta per le attività svolte all'interno della impresa familiare, eventualmente valorizzabili in altre sedi, dimostrano, in ogni caso, la riconversione della stessa all'interno della famiglia del marito, a prescindere dal ruolo svolto); in effetti, entrambe le parti, a prescindere dal tenore di vita ostentato, potevano permettersi di non lavorare
(o di lasciare il proprio lavoro) o di dedicarsi ad attività differenti, senza che la mancanza di una retribuzione di lavoro (e la necessità di reperirla) potesse rappresentare un problema significativo. Quanto alle rispettive posizioni reddituali, come detto, la sentenza di separazione e la consulenza tecnica svolta in quella sede (ed alle quali interamente si rinvia) costituiscono un punto di partenza rilevante nell'analisi della domanda spiegata dalla convenuta in questa sede, come già evidenziato, in fase presidenziale, dall'ordinanza del 24 novembre 2021 nella quantificazione dell'importo dell'assegno divorzile che si conferma anche all'esito del presente giudizio. Se è vero che in quella sede si è dato atto che, “a tacer dello stato di avanzamento delle procedure concorsuali ancora in corso, è indubbio che il patrimonio immobiliare del ricorrente risulta oggi di minore apprezzabilità stante l'assenza di evidenze sul suo attuale sfruttamento economico nonché il depauperamento causato dall'inevitabile decorso del tempo”, è anche vero che la documentazione versata in atti in giudizio conferma,
4 ancora, l'esistenza di un patrimonio immobiliare rilevante e una consistente titolarità di strumenti mobiliari e liquidità, oltre all'assenza di oneri abitativi del Sig e alla Pt_1 percezione, da parte dello stesso, di un trattamento previdenziale di circa 1.800.00, euro mensili. Di contro, deve essere sottolineato come la coppia non abbia avuto figli, circostanza che rileva ai fini dell'ammontare del contributo posto che esclude in radice l'allegazione in punto di impegno della madre nella crescita dei figli.
Nella sentenza vi è poi il successivo inciso in base al quale il Tribunale ha valutato e motivato che in favore della resistente doveva essere riconosciuto “anche” un assegno divorzile in funzione meramente assistenziale in quanto la , di anni 57 anni, P_ risultava priva di redditi (a parte quello da fabbricati), “con scarse prospettive di acquisire esperienze lavorative di particolare apprezzabilità.”
Ribadita la “differenza reddituale” tra le parti e la rilevanza della stessa all'interno del percorso comune di vita e delle relative scelte, il Tribunale dava atto dell'esistenza di
“una oggettiva difficoltà nel ricostruire esattamente il complessivo patrimonio disponibile del ricorrente, come già emerso in sede di separazione, circostanza che riflette un tenore di vita superiore a quello dichiarato.”
-
Con l'odierno appello, il a lamentato come il Tribunale avesse operato un'errata Pt_1
e distorta valutazione dei dati di causa.
Ha premesso che il matrimonio (ne cui corso erano intervenute due separazioni) era durato solo 13 anni ed ha poi sostenuto che la : P_
non aveva apportato alcunché al ménage familiare, salvo dissipare i risparmi da lui messi da parte e frutto del suo lavoro;
aveva dato dimostrazione di poter vivere senza alcuna contribuzione al suo mantenimento per un arco di tempo durato circa tre anni, atteso che durante l'arco di tempo nel quale si era celebrato il procedimento in cui era stata illegittimamente dichiarata contumace, non aveva ricevuto alcun assegno per effetto di “compensazioni effettuate, e non contestate, dimostrando così di non essere priva di mezzi economici;
non aveva arrecato alcun apporto alla sua attività imprenditoriale, avendo lavorato per soli 3 anni nella sua azienda – ove era stata assunta a soli 19 anni come apprendista operaia e senza mai maturare competenze di qualifiche superiori, né partecipare all'organizzazione e gestione dell'azienda che non aveva peraltro conosciuto “alcun evento migliorativo”;
non aveva avuto nemmeno alcun ruolo nel calzaturificio della sua famiglia, la soc.
MEG s.r.l. di cui era stato titolare di una quota minoritaria peri al 12,5% per un breve periodo di tempo ed alla cui attività era stato sempre estraneo, essendo stata gestita
5 dai suoi parenti e cioè la zia fondatrice, il padre e poi il fratello (come sarebbe risultato documentato dalla documentazione della procedura di concordato preventivo che aveva poi interessato la predetta impresa).
L'appellante ha aggiunto poi che nessun ruolo particolare la moglie aveva avuto sia nell'azienda agricola di famiglia in cui aveva conferito quella individuale da lui fondata, per non essersene mai davvero occupata, sia nello svolgimento della sua attività agonistica di pilota di automobili che risaliva ad anni in cui era “una bambina” e che era giunta al termine quando i due si conobbero.
Ha ancora evidenziato che la , terminata la relazione, non si era mai preoccupata, P_ né impegnata a rendersi economicamente autosufficiente.
La disparità reddituale tra i coniugi non era pertanto frutto di scelte condivise, né derivava da un contributo offerto alla formazione del patrimonio comune e nemmeno risultava dimostrato che la avesse rinunciato ad occasioni professionali per P_ dedicarsi alla cura della famiglia, della casa e dei figli.
Prima di concludere, l'atto di appello reca una minuziosa elencazione (intestata “costi inevitabili” e “15-Quadro sinottico dei costi inevitabili dal 2017 al 2023”) al fine di meglio delineare la propria attuale condizione economica, secondo la quale risultava percepire solo il reddito da pensionato di 1.750 euro mensili, oltre che abitare e vivere in una casa ricevuta in eredità dalla zia atteso che l'altro immobile da lui acquistato era, allo stato, sprovvisto dei requisiti di abitabilità ed incommerciabile.
Analogamente doveva ritenersi fosse per alcuni suoi terreni per i quali mancava qualsiasi interessato non solo all'acquisto, ma anche a riceverli in comodato, con l'unica conseguenza di un aggravio di spese a suo carico.
Nessuna particolare liquidità, disponibilità o reddito poteva essere, inoltre, collegata alla sua quota di partecipazione – 30% - alla soc. I Castagni, ceduta nel 2022, dalla quale aveva ricavato, al netto delle tasse, imposte e costi intermediazione, circa 150mila euro, somma che era ormai in via di esaurimento a causa delle spese sopportate per il mantenimento proprio e della sua nuova compagna, per le cure sanitarie, per la manutenzione degli immobili ecc. tutte come detto dettagliatamente indicate in un quadro incluso nell'atto di appello e che vengono definite “costi inevitabili”.
L'appellante ha quindi concluso perché la Corte revocasse “l'assegno divorzile disposto”
o lo riducesse alla somma di 100 euro mensili.
-
La si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello eccependone P_ preliminarmente l'inammissibilità, chiedendone la reiezione nel merito in quanto
6 infondato e proponendo a sua volta appello incidentale perché la misura dell'assegno riconosciutole fosse aumentata.
Dopo una premessa estremamente confusa in cui dopo aver riportato parte del testo dell'art. 342 del c.p.c. (con alcune brevi deduzioni sulle carenze dell'atto di impugnazione) ha esordito con l'affermazione di intendere contrastare pagina per pagina la “narrativa” dell'appellante che era esposta in modo “non omogeno difforme, contraddittorio e contrastante”, seguita da un'elencazione di varie pagine dell'appello con sintetico riepilogo della circostanza affrontata.
Ha ancora premesso che l'appellante avrebbe fatto un “autogoal” avendo affermato di aver speso in 6 anni circa 1.094.059,98 Euro, pur allegando di averne incassati solo
140.400,00, così dimostrando di avere “enormi riserve di denaro occulte”.
La è quindi passata a formulare una prognosi di accoglimento del tutto negativa P_ per l'appello, in quanto contrastato dalla documentazione esistente in atti e richiamata nel riepilogo di cui si è detto sopra ed ha formulato le proprie conclusioni chiedendo che la Corte dichiarasse l'inammissibilità dell'appello e lo respingesse nel merito, dopo aver preliminarmente dato atto del passaggio in giudicato del “presunto capo a pag.
7\8 della sentenza impugnata, non avendolo il nemmeno indicato”. Pt_1
La convenuta ha quindi proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, esordendo con la censura della motivazione e del capo del dispositivo in cui il
Tribunale ha dichiarato inammissibili le “domande diverse da quelle proprie del giudizio divorzile” incentrate su richieste risarcitorie o di pagamento di “alimenti” per essere queste soggette alla proposizione in via autonoma e con rito di cognizione.
La ha sul punto affermato di impugnare la sentenza solo perché non intendeva P_ minimamente fa passare in giudicato una tale statuizione, che si basava sull'erroneo presupposto che fosse stata da lei proposta una qualche ulteriore domanda risarcitoria o di altra natura rispetto a quella di vedersi riconosciuto un equo assegno divorzile che era l'unica sua domanda ritualmente introdotta in causa (come era stato precisato anche al giudice istruttore della causa, cui era stato anche fatto presente che quelle diverse domande erano state proposte in altra sede).
Con il suo appello incidentale, la ha chiesto la riforma della sentenza di primo P_ grado ritenendo che l'assegno divorzile come determinato dal Tribunale, fosse troppo basso.
Passando ad illustrare le proprie doglianze, la convenuta, dopo aver (invero inutilmente) riportato per intero un'intera parte della sentenza e del dispositivo, ha premesso di condividere le affermazioni del primo giudice nel punto in cui aveva chiaramente ritenuto sussistenti in causa la dimostrazione di un suo ruolo apprezzabile svolto
7 nell'ambito dell'impresa familiare, di una disparità delle condizioni economiche dei coniugi tale da condurre a riconoscere alla ex-moglie una “qualche forma di assistenza”
e di un'estrema difficoltà a ricostruire il patrimonio del Pt_1
Secondo la il Tribunale avrebbe però errato nel considerare come autonome P_ domande di risarcimento, alcune “voci” contenute nelle sue difese argomentate al fine di vedersi riconosciuto un assegno anche nella sua componente compensativa/perequativa.
Ha quindi fatto riferimento a una serie di “circostanze” – così si esprime la comparsa a pag. 15 – di cui erroneamente il Tribunale non aveva tenuto conto ed ha elencato i suoi pretesi “apporti” da lei arrecati “all'attività agricola”, “all'attività calzaturiera” ed
“all'attività sportiva”, che erano dimostrati dalla copiosa documentazione da lei versata in atti (cioè quello che andava considerato quale contributo fornito alla conduzione della vita familiare e al patrimonio comune e personale di ciascun coniuge).
Doveva tenersi debito conto anche del fatto che per queste attività prestate a favore del coniuge, non si fosse provveduto a istituirle una posizione “di previdenza assicurativa”.
Quanto all'apporto al patrimonio immobiliare, ha in primo luogo evidenziato come durante il rapporto matrimoniale erano stati acquistati “terreno e immobili” cui erano poi state apportate migliorie (i cui costi e oneri erano stati da lei sostenuti).
Ha poi aggiunto che, durante il matrimonio, il aveva messo da parte il ricavato Pt_1
(“utili e incassi importanti”) dell'attività delle sue imprese che procedevano “a pieno ritmo” anche grazie al suo apporto.
La documentazione versata in atti aveva dato conto di “un giro vorticoso di milioni di euro nei vari c/c del , dell'esistenza per l'ex-marito di 23 posizioni bancarie, Pt_1 della compravendita di titoli per rilevanti importi, dell'esistenza di ulteriori giacenze e titoli anch'essi di importi più che ragguardevoli, dell'esistenza di un conto fiduciario di cui il aveva la disponibilità pur non essendone intestatario. Pt_1
La ha aggiunto (molto confusamente e in termini letterali non ben comprensibili) P_ che avrebbe dovuto tenersi conto dei numerosi pagamenti effettuati dal con Pt_1 denaro del proprio conto personale a favore di “creditori esterni, ivi compresi debiti del
Calz. – società di capitali facente parte del patrimonio familiare della famiglia CP_3
oltre che fornitori ecc. Ancora dovrà essere tenuto conto che dal "conto Pt_1 Pt_1
c/o studio Baldi" sulla CRPP di Pistoia (all.98) siano stati inviati € 30.000,00 al Notaio
di Empoli per la costituzione di un trust nell'isola di jersey, nel quale Persona_1
– come risulta anche dalla CTU Pantera – faceva entrare ed uscire immobili, aziende, quote e c/c. “
8 L'appello incidentale si è quindi avviato alla conclusione argomentando sul tenore di vita del ed affermando che comunque si trattava di un “indice sussidiario” cui Pt_1 fare riferimento in materia, indicando l'ex marito come possessore nel tempo di auto di lusso (da ultimo una Lamborghini), titolare della proprietà di ville – in cui la coppia aveva convissuto - curate da personale di servizio alle proprie dipendenze.
La ha, infine, evidenziato come il l'avesse percossa cagionandole lesioni, P_ Pt_1 si fosse reso autore di “altri comportamenti riprovevoli con un terzo” e l'avesse più volte lasciata e ripresa durante il matrimonio, ponendola in una “ridicola situazione” per aver tenuto contemporaneamente un'amante (indicata nella sua attuale convivente”) in una villa vicina alla casa coniugale.
Tutto ciò avrebbe dovuto condurre il Tribunale a riconoscerle un assegno di “gran lunga superiore” e quantificato nelle conclusioni in euro 2.500,00 mensili, deduzione questa da ultimo condita con un'ulteriore serie di argomentazioni formulate in termini discutibili dal punto di vista giuridico e comunque generici secondo i quali il si Pt_1 sarebbe “artatamente oggi posto in una situazione reddituale solo pensionistica è un evidente artificio usato dallo stesso”, mentre era soggetto “piuttosto abile nel costituire
“trust” all'estero (isola di Jersey) ove ha fatto transitare immobili, denari, quote societarie e conti, tioli e conti correnti. Anche la vendita delle quote della Parte_2
“puzza di bruciato”, come già eccepito, visto i soci Italiani acquirenti residenti
[...]
a Montecarlo, nonchè la mancanza di denuncia di antiriciclaggio. Ma dove il ha Pt_1
“eccelso” è nel nascondere i “milioni di euro” transitati nei suoi conti correnti (come dimostrato documentalmente) è che il li ha trasformati in titoli e/o Pt_1 partecipazioni azionarie a società terze, e pertanto non risultanti intestati allo stesso, ma solo ricostruibili attraverso i movimenti che sono accertabili dalla sola GdF. Tale
“astuzia” però non deve essere un premio per il e l'indagine della Corte dovrà Pt_1 arrivare all'accertamento del reale ed enorme patrimonio mobiliare (titoli, azioni, partecipazioni) accuratamente celato, a cui la ha dato un indiscutibile apporto e P_ di cui ha dato prova indiretta dell'esistenza. “
La ha concluso aggiungendo, quale secondo motivo “subordinato” del suo appello P_ incidentale, lamentato anche come nel giudizio di primo le fossero state ingiustamente respinte le prove da lei proposte e dirette a dare dimostrazione degli apporti arrecati
(prove orali e istanza di svolgere un'indagine sui redditi e patrimonio del con Pt_1 una CTU).
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Gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale della Repubblica per il prescritto intervento e parere.
9 All'udienza del 10.5.24 la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
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Decidendo sulle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, quella riguardante l'inammissibilità dell'appello principale deve essere respinta.
Indipendentemente dalla specifica indicazione nel testo dell'atto di un determinato articolo di legge violato (peraltro nella fattispecie facilmente identificabile e individuabile nelle disposizioni in materia di assegno divorzile), quello che rileva è che l'appello contenga una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
L'appello del contesta la determinazione della misura dell'assegno (capo della Pt_1 sentenza impugnato) con argomentazioni idonee a confutarne il fondamento, indicando in maniera specifica le ragioni per le quali l'iter logico-giuridico sulla base del quale il
Tribunale ha pronunziato sarebbe erroneo, indicando anche specificamente le contrapposte ragioni giustificative della richiesta riforma della decisione impugnata.
L'appello principale è quindi ammissibile, ma, ad avviso della Corte, va nel merito respinto nella parte in cui ha chiesto la revoca del riconoscimento del diritto della P_
a ricevere un assegno divorzile.
L'appello, che ha esordito affermando del tutto genericamente che la ex moglie non ne avesse bisogno avendo dimostrato di poter vivere senza, deve ritenersi non tenga debitamente conto di tutte le circostanze valutate dal Tribunale.
Ad esempio, con riguardo alla componente assistenziale dell'assegno, nulla è argomentato in merito alla rilevata assenza di redditi della ed alla sua età tale P_ da non consentirle di mettere a frutto eventuali capacità lavorative (nemmeno si contesta la documentazione sanitaria che ne attesta la malattia e la sottoposizione a cure oncologiche -certificazione dott. – All. 65). Per_2
In effetti l'appello del è sostanzialmente incentrato nel negare completamente il Pt_1 ruolo rivendicato dalla ex moglie nello svolgimento delle sue attività imprenditoriali, contestando in sostanza la componente perequativo-compensativa dell'assegno divorzile a lei riconosciuta dal Tribunale.
Va preliminarmente rilevata la scarsa rilevanza ai fini della determinazione della misura dell'assegno divorzile, delle questioni poste da entrambe le parti con riguardo al ruolo rivendicato dalla nell'essere stata compagna del marito presente nel periodo in P_ cui questi aveva svolto, con un discreto successo, la propria attività di pilota automobilistico.
10 L'appellante lo ha in pratica totalmente svalutato (in realtà poco elegantemente) facendo riferimento al fatto che all'epoca non conosceva la e sarebbe stato P_ accompagnato solo da una sua precedente ex fidanzata.
Se l'affermazione può essere ritenuta fondata per quanto riguarda il periodo iniziale dell'attività sportiva, la documentazione in atti versata dalla è significative di una P_ sua attiva presenza e vicinanza della a colui che all'epoca era il marito (v. in P_ particolare la serie di fotografie di momenti legati a esperienze, competizioni, incontri con personaggi significativi del mondo dello sport motoristico;
in una fotografia, i due sono col pilota A. Merzario noto per essere stato soprattutto negli anni 70/80 uno dei migliori piloti italiani).
La circostanza non è però ben comprensibile che rilevo di natura economica possa avere nelle questioni di causa, trattandosi nel caso del di un'attività sportiva non Pt_1 connotata da particolari ritorni di natura economica e dalla quale comunque non risulta (non si trattava certo della Formula 1) che egli abbia tratto guadagni, incrementato patrimoni e simili, anzi, verosimilmente ne ha sostenuto i costi.
Paradossalmente, come emerge dalla memoria da ultimo depositata dalla , è P_ proprio costei che pure elencando i vari successi sportivi dell'ex marito negli anni di convivenza, fa un elenco unicamente dei notevoli esborsi sostenuti per l'attività, non certo un elenco di quanto ricavato.
Quanto alle questioni, queste di certo concretamente più rilevanti, riguardo al ruolo avuto nelle altre attività del marito, la ne enfatizza l'importanza e il rilievo in P_ termini di riscontri economici, ma come il Tribunale ha osservato la condizione del già prima del matrimonio era tale da non potersi ritenere sia stata poi Pt_1 accresciuta per effetto degli “apporti” che le venivano dalla moglie.
Non pare nemmeno possa affermarsi che costei abbia dimostrato di aver rinunciato a una “carriera dirigenziale in altra azienda”, ma ha dato prova certa – per usare le parole del Tribunale – della sua “riconversione all'interno della famiglia del marito”, non svolgendo più autonomamente un lavoro distinto e dedicarsi alla vita matrimoniale.
La documentazione da costei prodotta e indicata nella comparsa, offre comunque un chiaro riscontro che un tale apporto, che come detto il nega decisamente, vi sia Pt_1 stato come sinteticamente motivato dal Tribunale.
La documentazione cui la convenuta fa riferimento è probante quantomeno con riguardo all'attività agricola (che era cointestata), mentre per l'attività c.d.
“calzaturiera”, emerge unicamente un ruolo di collaborazione alquanto marginale nell'azienda artigiana del marito, ferma restando la sostanziale estraneità dei due coniugi alle vicende del MEG. Parte_3
11 In effetti, deve ritenersi confermato che il patrimonio del si sia formato e gli Pt_1 provenga dalla sua famiglia di origine e che la , svolgendo il ruolo di moglie anche P_ collaborante col marito sotto più profili, ne abbia consentito il mantenimento (non vi è prova di una moglie dissipatrice del patrimonio come alquanto genericamente affermato dal Pt_1
Inoltre, anche con riguardo alla durata del matrimonio, 13 anni (cui va aggiunto un periodo di convivenza), il e sminuisce ingenerosamente la rilevanza, trattandosi Pt_1 comunque di un periodo non trascurabile e che, anche in considerazione delle rispettive età che avevano i due all'epoca della loro relazione coniugale, ha avuto grande rilievo nella loro vita (com'è normale che sia, indipendentemente dagli attuali rapporti tra i due connotati da un'accesa e pervicace conflittualità).
Deve quindi ritenersi che il Tribunale, quando ha affermato che alla priva di P_ reddito andava riconosciuto l'assegno divorzile (vedi il punto della motivazione sopra riportato), abbia condivisibilmente fatto riferimento a tutte quelle circostanze che trovavano riscontro nella documentazione in atti e che richiamavano anche la vicenda processuale della separazione.
In quel giudizio, infatti, si era anche svolta una CTU sulle rispettive condizioni reddituali delle parti che teneva conto della documentazione patrimoniale richiesta nel presente giudizio e aveva consentito una completa disamina della vita della coppia.
Sulla base di tali emergenze il Tribunale, come ricordato sopra, ha affermato che “la agiata condizione economica della famiglia del ricorrente e di quest'ultimo in prima persona, non rendesse necessario alcun specifico contributo alla vita familiare della moglie”, me che anche l'attività di lavoro domestico, di accudimento e cura dell'altro coniuge e della casa familiare svolto dalla sulla base di scelta condivisa, doveva P_ essere “equiordinata” (e quindi oggetto di un pieno “riconoscimento reddituale”) a quella lavorativa che aveva consentito la formazione e il mantenimento delle sostanze comuni e del patrimonio, del reddito.
Non vi sono quindi ragioni per disattendere il riconoscimento a favore della del P_ diritto a percepire dall'ex-coniuge un assegno divorzile sia sulla base della sua componente assistenziale, che perequativa-compensativa, per cui la domanda di revoca della statuizione sul punto resa dal primo giudice deve essere definitivamente respinta.
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L'appellante ha però censurato anche l'errata quantificazione della misura dell'assegno in questione, ritenuta troppo elevata rispetto a quella da lui offerta (in verità nella misura di euro 100,00 mensili, che è da ritenersi simbolica), per non aver il Tribunale esattamente considerato la propria attuale condizione reddituale.
12 Il capo di sentenza relativo alla determinazione della misura dell'assegno è stato oggetto anche dell'appello incidentale proposto dalla , per cui le due questioni poste sono P_ speculari e possono essere oggetto di trattazione congiunta.
Quest'ultima ha proposto l'appello incidentale affermando di condividere le statuizioni del Tribunale in ordine al riconoscimento di un suo ruolo apprezzabile svolto nell'ambito dell'impresa familiare ed alla ricorrenza di una disparità delle condizioni economiche, ha però a sua volta contestato la quantificazione dell'assegno operata dal
Tribunale, ritenendola estremamente penalizzante ed ha anche evidenziato come avesse contestato la prospettazione del marito in ordine alla propria condizione economica (adoperando anche terminologia offensiva) proponendo anche istanze istruttorie in merito cui il Tribunale non aveva dato corso.
Come premesso la censura anche la sentenza nella parte in cui ha pronunciato P_ sulle domande diverse da quelle proprie del giudizio divorzile, sostenendo di non averle mai proposte. Ha quindi chiesto una preliminare statuizione di merito indicando un capo “presunto” della sentenza alle pag. 7\8.
E' da ritenersi incomprensibile la domanda di “respingere preliminarmente l'appello per il passaggio in giudicato della parte della sentenza che al “presunto” capo a pag. 7\8 della sentenza impugnata, non avendolo il nemmeno indicato“ (questa è la Pt_1 formulazione letterale delle conclusioni), domanda che comunque, all'evidenza, è totalmente infondata.
Non si comprende neppure quale sia l'interesse a una tale impugnazione, atteso che la statuizione non pare abbia alcuna conseguenza nella sfera giuridico-economica della
, trattandosi unicamente di un capo di sentenza frutto dell'interpretazione P_
(legittima) operata dal primo giudice del petitum che complessivamente si ricavava dagli atti e dalle difese della parte.
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Venendo quindi al merito delle questioni poste alla base della determinazione dell'assegno divorzile in Euro 800,00 mensili (somma, peraltro, già frutto della sommaria decisione interinale del Presidente all'esito della prima comparizione), la
Corte rileva come, effettivamente, la motivazione del Tribunale non consenta di comprendere quali siano stati gli effettivi parametri di riferimento adoperati.
Una tale più dettagliata e specifica indicazione doveva ritenersi necessaria, proprio per quanto lo stesso Tribunale aveva motivato e cioè la rilevata difficoltà a ricostruire con esattezza le effettive condizioni economico-reddituali del la ritenuta ricorrenza, Pt_1 comunque, di elementi che riflettevano (sempre con riguardo alla posizione del Pt_1
l'esistenza di un “patrimonio immobiliare rilevante e una consistente titolarità di
13 strumenti mobiliari e liquidità” che riflettevano un “tenore di vita superiore a quello dichiarato”.
Ora, per quanto qui di interesse, entrambe le parti contestano la decisione del
Tribunale, ovviamente per ragioni opposte.
Il come premesso, ha dedicato gran parte dell'atto di impugnazione (come detto Pt_1 intestata “costi inevitabili” e “15-Quadro sinottico dei costi inevitabili dal 2017 al 2023”)
a offrire un lungo elenco un elenco di dati economici attinenti svariati aspetti (spese, oneri per utenze…) di cui lamenta la scarsa considerazione e che darebbero dimostrazione della sua allegata condizione economica deteriore rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale, condizione che sarebbe nella realtà tale da consentirgli solo la corresponsione, come detto, di una somma pari a 100 euro mensili da ritenersi simbolica.
La chiede dal canto suo di pervenire alla determinazione di una somma pari a P_ euro 2.500 mensili, anche all'esito dello svolgimento di un ulteriore approfondimento istruttorio, da lei richiesto e ingiustamente negatole dal Tribunale.
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La Corte rileva che la reiezione delle istanze istruttorie avanzate dalla e dirette a P_ svolgere prova orale su una serie di fatti e circostanze (anche molto risalenti nel tempo) appare provvedimento valido e condivisibile perché trattasi di capitoli di prova inutili e irrilevanti, in quanto condurrebbero in ogni caso al già operato riconoscimento in suo favore del diritto a ricevere l'assegno anche nella componente perequativa- compensativa.
Le prove orali proposte, come rilevato dal Tribunale, vertevano in sostanza sulla valutazione dell'azienda e sul miglioramento degli immobili, più che sull'effettivo apporto e sulla sua rilevanza in termini economici (cioè quale indicatore di “reali e concreti valori da cui poi estrarre una più esatta quantificazione dell'assegno divorzile”).
Risultando accertati i presupposti per il riconoscimento a favore della di un P_ assegno divorzile, sia nella sua componente c.d. assistenziale che in quella compensativo-perequativa, era quindi necessario procedere alla sua determinazione
(operazione da effettuarsi solo sulla base di dati concreti e aggiornati).
Indipendentemente dal tenore delle doglianze della sul punto (che sembra Pt_4 un'elencazione di elementi volti a connotare negativamente la figura dell'ex marito non si comprende nemmeno bene se come evasore o altro), in atti era comunque esistente una copiosa documentazione, anche risalente, che andava analizzata e verificata meglio
(di ciò non vi è traccia nella motivazione, salvo il riferimento al fatto che denota la disparità delle rispettive condizioni reddituali).
14 Non si comprende perché al fine di un accertamento sul reale ed aggiornato stato delle parti (e del in particolare) non sia stata disposta la richiesta ulteriore indagine Pt_1 delegata alla Guardia di Finanza.
Non può escludersi che il risultato avrebbe verosimilmente consentito di esprimersi in termini meno generici sulle effettive ed attuali condizioni economico reddituali delle parti, verificando anche più nel dettaglio la rilevata disparità di modo da consentire la il calcolo dell'assegno sulla base di parametri individuabili.
Trattasi di un'ipotesi in cui al giudice è consentito disporre indagini di polizia tributaria attraverso apposita delega alla Guardia di Finanza territorialmente competente diretta ad acclarare, al di là delle risultanze dell'anagrafe tributaria, anche mediante indagini bancarie ed acquisizione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con le banche, la complessiva situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria di uno dei coniugi (o anche di entrambi). E ciò sia sulla base della vecchia disciplina ex art. 5, comma 9, della Legge n.898/1990 che di quella conseguente alla riforma, operata con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 (art. 27 del citato D. Lgs. ed art. 473-bis.2, comma 2° c.p.c.).
_
La corte dopo aver pronunciato sentenza non definitiva con cui respingeva la richiesta di revoca dell'assegno divorzile, ha pertanto ritenuto di disporre la rimessione in istruttoria delegando la GdF per gli accertamenti sulla situazione reddituale e patrimoniale dell'appellante, onerando le parti di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.
Le risultanze istruttorie acquisite appaiono idonee a sorreggere le valutazioni in ordine alla commisurazione dell'assegno divorzile la cui debenza è già stata statuita nella sentenza non definitiva, non risultando necessario esperire CTU.
A tal fine va ribadito che con riguardo al riconoscimento di assegno divorzile, la normativa di riferimento è la legge 898/1970 che all'art. 5 comma 6 indica i presupposti per suddetto riconoscimento che, devono essere letti alla luce delle interpretazioni giurisprudenziali che si sono susseguite nel tempo e che hanno introdotto i seguenti principi (ex multis Cass. civ. 8057 2022): “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il
15 giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.”
Nel caso di specie, le conclusioni già raggiunte in sede di sentenza non definitiva, qui da ribadire, sono nel senso di ritenere integrata la necessità dell'assegno divorzile sia con riferimento alla funzione compensativa-perequativa, sia con riferimento alla componente assistenziale.
Rispetto alla prima è evidente che le condizioni patrimoniali del fossero Pt_1 considerevoli già prima del matrimonio, senza che possa ritenersi provato un significativo incremento grazie agli apporti della moglie;
tuttavia dagli atti del procedimento risulta dimostrato un effettivo apporto collaborativo -documentato, con riferimento all'attività agricola- e comunque strumentale alla conservazione del patrimonio familiare mediante un'attività di collaborazione e gestione della vita domestica.
Quanto alla componente assistenziale, questa risulta ancor più evidente -e per certi versi incontestata da parte appellante- nella misura in cui appare dimostrata, sulla base della documentazione acquisita, la condizione economica della sig.ra , priva P_ di redditi e in età tale da non poter realisticamente valorizzare eventuali residue capacità lavorative, vieppiù in relazione alla condizione sanitaria della donna comprovata dalla documentazione sanitaria prodotta.
Nella quantificazione dell'assegno divorzile dovrà pertanto tenersi conto dell'assolvimento di entrambe le funzioni, evidenziando la preponderanza dell'elemento assistenziale in considerazione del fatto che il contributo divorzile rappresenta l'unica fonte di reddito della signora, senza che possa pronosticarsi, in ragione delle concrete condizioni di fatto, una prospettiva di ricollocamento occupazionale della stessa tale da permetterle un'autosufficienza reddituale;
né a tal fine appare determinante l'eredità ottenuta alla morte della mamma, menzionata nelle note di replica di controparte, che
16 in ragione della consistenza non appare tale da sovvertire le condizioni economiche della signora.
D'altro canto, all'esito degli accertamenti della GdF, è invece risultata riscontrata la ragguardevole consistenza patrimoniale dell'appellante, titolare di una serie di terreni in Monsummano Terme (per la precisione 21, di cui 4 non presentano alcun valore complessivo) con un valore complessivo che oscilla dai 125,00 euro fino ai 63.629,00 euro;
nonché di 4 unità immobiliari A/3 per un valore di mercato rispettivamente di:
529.000,00 euro 253.000,00 euro 115.000,00 euro 138.000,00 euro, 6 unità immobiliari C/6 per un valore di mercato rispettivamente di: 75.000,00 euro 68.400,00 euro 30.000,00 euro 24.600,00 euro 12.000,00 euro 12.000,00 euro, una unità immobiliare C/2 per un valore di mercato di 128.700,00 euro.
I valori restituiti dalla relazione della GdF spingono a ritenere francamente irricevibile l'idea che il patrimonio del rappresenti una fonte di costi e non già Pt_5 un'opportunità, tenuto conto che, pur riconoscendo la sussistenza di impegni economici per la manutenzione del patrimonio immobiliare, è tuttavia indubbia, anche in ragione delle produzioni acquisite nel corso dell'istruttoria su impulso di controparte, che si è di fronte ad un compendio di beni idonei a generare ricchezza sia ex se sia in quanto fattori produttivi.
Proprio la considerazione delle condizioni economiche della parte come agiate e di per sé idonee a reggere la corresponsione di un assegno divorzile con funzione perlopiù assistenziale spinge a ritenere del tutto inopportuno dare seguito alle istanze di P_ finalizzate ad effettuare ulteriori accertamenti volti alla ricerca di fonti di reddito asseritamente occulte (non emergenti dalla relazione della GdF e di cui vengono forniti da controparte solo generici riferimenti).
Come in più occasioni affermato in giurisprudenza (cfr ex multis Cass. Sez. 1 -,
Sentenza n. 11504 del 10/05/2017), nella fase di commisurazione del “quantum debeatur”, occorre tenere conto di tutti gli elementi indicati dall'art. 5 («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte;
la valutazione si innesta nel quadro del principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro quale persona economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.).
17 Nel caso in esame, in considerazione del contributo familiare offerto dalla signora Pt_6
come detto, ha dato prova di aver contribuito quantomeno nella gestione
[...] dell'impresa agricola e che in ogni caso ha garantito il suo apporto nella gestione familiare lato sensu-, della durata della relazione -comprensiva del rapporto di coniugio e della convivenza-, nonché dei redditi e dei patrimoni di entrambi -per come supra richiamati-, la commisurazione dell'assegno divorzile appare da rivalutare e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, il quantum idoneo ad assolvere alla funzione perequativo-compensativa e a quella assistenziale va individuato nella cifra di 1200 euro mensili.
In ragione della reiezione dell'appello principale e dell'accoglimento di quello incidentale con consistente discostamento dalle richieste di parte, le spese di giudizio (in primo grado le stesse erano state compensate) appaiono da rideterminare complessivamente in ragione degli esiti conclusivi della controversia, disponendo la compensazione delle stesse nella misura di un mezzo e ponendo a carico del l'ulteriore mezzo. Pt_5
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ridetermina l'assegno divorzile a favore di nella misura di euro 1200 fermo per il P_ resto quanto statuito in primo grado;
-compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50 %, condannando al pagamento del restante 50 % a favore dello Stato tenuto conto dell'ammissione Pt_5 al gratuito patrocinio di , liquidando le spese come di seguito individuando il valore P_ della causa ex art. 13 c.p.p. (in relazione all'applicabilità di tale norma cfr Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 14365 del 23/05/2024) sulla base del decisum:
per il primo grado, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, in complessivi €.
7616,00 secondo i parametri medi previsti per i procedimenti di cognizione dinnanzi al
Tribunale, oltre IVA e CPA;
per il presente grado, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, in complessivi €.
9991,00 secondo i parametri medi previsti per i procedimenti dinnanzi alla Corte d'Appello, oltre IVA e CPA.
Firenze 17.4.25
Il cons. relatore
Vincenzo Savoia
La presidente
Isabella Mariani
18 19